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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/09/2025, n. 3738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3738 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6456/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marina Mangosi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6456/2021 promossa da:
(C.F. ) quale titolare della omonima ditta Parte_1 C.F._1
individuale ATTORE con l'avv. Antonio Invidia
contro
(C.F. CONVENUTA Controparte_1 P.IVA_1 con l'avv. Pietro Pollini Valseriati
e
(C.F. Controparte_2 P.IVA_2 con l'avv. Giovanni Donini CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“In Via Principale di merito: 1) Voglia l'Ill.mo Giudice adito, accertare e dichiarare che la
ha eseguito lavorazioni per conto di non Parte_2 Controparte_1 pagina 1 di 10 contabilizzate dalla stessa per un valore complessivo di euro 134.615,44 oltre interessi, ovvero in quel maggiore o minore valore che verrà accertato in corso di causa;
2) Conseguentemente, voglia l'Ill.mo Giudice adito condannare la società Controparte_1
a corrispondere alla la somma di euro 134.615,44 oltre interessi, Parte_2 ovvero quella maggiore o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa;
In Ogni Caso 3) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge;
In via Istruttoria: Insiste nell'ammissione dei mezzi di prova non ammessi….”
Per parte convenuta:
“Ogni diversa domanda, eccezione ed argomentazione disattesa, Voglia il Tribunale adito: nel merito, in via principale, accertate e dichiarate le circostanze esposte in narrativa, per l'effetto rigettare integralmente le domande avversarie, in quanto infondate in fatto e diritto;
in via gradatamente subordinata, in ogni differente ipotesi, rideterminare e ricostruire i corrispettivi dovuti, riconducendoli alle somme di giustizia, ed all'esito, in via di eccezione, pronunciati i controcrediti di compensarli fino alla relativa concorrenza Controparte_1 per i rispettivi importi di €. 1.128,72, €. 154.305,29, €. 15.989,57, oltre quanto dovuto per ritardi, vizi ed inadempimenti in genere, salva ogni migliore stima e con riserva di azione separata anche, espressamente, per il relativo recupero;
in via istruttoria, come da memorie ex artt. 183, VI co., nn. 1, 2 e 3;
Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Per il Controparte_2
“In principalità, sotto il profilo preliminare, - dichiarare l'inammissibilità dell'azione nei riguardi del e/o la pertinente carenza di legittimazione passiva, per l'effetto CP_3 estromettendo dal giudizio il medesimo con ogni migliore pronuncia di rito o di CP_2 merito, comunque con condanna dell'attore alla rifusione delle relative spese legali in favore dello stesso;
- ai fini delle superiori pronunce, emettere già nella prima e più prossima sede sentenza non definitiva, onde poi la causa possa essere trattata nel contraddittorio tra il solo pagina 2 di 10 attore e la convenuta ovvero, comunque, provvedere al riguardo nel Controparte_1 contesto ed occasione processuali il più imminenti possibili;
in subordine, nella sola denegata ed assurda ipotesi di mancato accoglimento delle superiori eccezioni, e, di conseguenza, laddove erroneamente ritenuta la comunanza della causa al comunque CP_3 respingere le domande avversarie, in toto od, in ogni caso, nei confronti del medesimo
, poiché inammissibili ed infondate in fatto e diritto, mandandolo esente da ogni CP_2 condanna e pagamento, od, in ulteriore estremo subordine, limitandone ogni obbligazione alle somme di giustizia;
in via istruttoria ….”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
titolare dell'omonima ditta individuale, premesso: Parte_2
- che la propria ditta (di seguito anche era stata incaricata, a partire dal mese di Parte_2
maggio 2019, da (di seguito ), appaltatrice per conto della Open Controparte_1 CP_1
Fiber s.p.a. (di seguito Open Fiber) nonché delle altre committenti e , CP_4 CP_5 CP_6
nell'esecuzione dei lavori di scavo finalizzati alla posa di infrastrutture necessarie per il posizionamento della fibra ottica;
- che, nel periodo maggio/novembre 2019 compreso, atteso che la Open Fiber non aveva ancora autorizzato il subappalto dei lavori commissionati a , quest'ultima, al fine di CP_1 poter iniziare i lavori, aveva utilizzato personale della ditta attrice;
- che, a partire dal mese di dicembre 2019, Open Fiber aveva autorizzato a CP_1 subappaltare le opere sino ad un massimo del 30 % dell'intera commissione;
- che, pertanto, erano stati sottoscritti tra e diversi contratti di CP_1 Parte_2 subappalto (specificatamente indicati nell'atto introduttivo) in relazione a lavori da svolgere nei comuni di ME, TI, NO ME e HI di OS;
- che, a partire dall'approvazione del contratto di subappalto, le lavorazioni che la
[...] aveva effettuato come subappaltatrice di ma con committenza Pt_2 CP_1 CP_4
e era state individuate come “gestione commesse per nostro conto” mentre le CP_5 CP_6 pagina 3 di 10 lavorazioni effettuate dalla sempre come subappaltatrice di ma con Parte_2 CP_1 committenza Open Fiber erano specificatamente individuate con dicitura richiamante tale contratto;
- che tutte le lavorazioni eseguite dalla erano state comunicate periodicamente Parte_2 alla con cadenza settimanale ed a fine mese quanto alla quantificazione totale;
CP_1
- che tale procedura di inserimento delle lavorazioni era stata gestita da tale Persona_1 incaricato da , il quale verificava personalmente sul posto la correttezza dei dati CP_7
trasmessi relativamente alle lavorazioni eseguite;
- che, per ogni stato di avanzamento, la ditta attrice doveva inviare a un resoconto CP_1
delle lavorazioni eseguite;
quindi, quest'ultima, previo BEF (Benestare), effettuava il pagamento delle fatture emesse dalla Parte_2
- che i pagamenti effettuati da erano sempre in acconto sulle maggiori lavorazioni CP_1
eseguite;
- che, a seguito dei conteggi svolti dalla nel periodo dicembre 2019/dicembre Parte_2
2020, era emerso che essa aveva svolto lavori per complessivi € 652.971,95 di cui erano stati corrisposti solo € 518.356,51 con un saldo ancora dovuto di € 134.615,44;
- che dagli accertamenti svolti era emerso che aveva gestito gli appalti in modo del CP_1
tutto arbitrario, in particolare attribuendo parte delle lavorazioni eseguite dalla Parte_2 ad appalti diversi da quello Open Fiber oppure a squadre diverse e/o della stessa . CP_1
Tutto ciò premesso, conveniva in giudizio e CP_1 Controparte_2
(di seguito: ) chiedendo che fosse accertato il credito in relazione alle
[...] CP_2
lavorazioni svolte con conseguente condanna di al pagamento della somma di € CP_1
134.615,44.
Si costituiva la convenuta deducendo, in fatto:
- che, nel corso degli anni 2018/2019, , riunito in RTI con terzi (tra cui Sirti CP_2
Alliance For Infrastructure S.C.A.R.L., Sintesi Consorzio Stabile ed altri), si era aggiudicato tre pagina 4 di 10 gare di appalto indette da Open Fiber ed aventi rispettivamente ad oggetto la realizzazione di infrastrutture in fibra ottica nelle Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto, nonché nella
Provincia di Trento;
- che il aveva, a propria volta, affidato parte delle commesse ad essa convenuta, CP_2 consorziata, riconducibile al Gruppo Flyup;
- che, di conseguenza, essa convenuta aveva dapprima approvato il medesimo capitolato prodotto da controparte (doc. 2) e, quindi, affidato in subappalto alla ditta attrice una serie di scavi ed attività accessorie da eseguire nei cantieri di ME (TN), TI (TN), NO
ME (TN) e HI di OS (VR);
- che le parti, in base agli accordi raggiunti, avevano stabilito che la subappaltatrice Pt_2
fosse retribuita “a misura sulla base del computo metrico allegato”, per importi “comprensivi di tutti gli oneri e costi”, ovvero con riconoscimento “solo (del)le opere effettivamente eseguite dal subappaltatore, mediante misurazioni in contradditorio con personale di Controparte_1
[...
con stato di avanzamento lavori mensile” (v. art. 3 dei contratti di subappalto), di modo che, in altri termini, “prima di procedere con l'emissione della fattura nei confronti di
, quest'ultima avrebbe dovuto svolgere tali “opportuni controlli” congiunti ed, CP_1
all'esito, “emettere il benestare alla fatturazione (BEF)” per poi attendere il definitivo documento fiscale (art. 22 dei contratti);
- che all'avvio dei lavori, essa convenuta aveva affidato al proprio dipendente Persona_1
l'incarico di assistente tecnico di cantiere e principale referente per il Pt_2
- che, approfittando dell'atteggiamento di aperta condiscendenza del nei suoi riguardi, Per_1
il aveva operato una costante “gonfiatura” delle misurazioni ed “insabbiamento” di Pt_2 ritardi, vizi e difetti in genere, sicché, essa si era vista costretta a cessare il rapporto con la ditta attrice alla fine del 2020;
- che all'atto della riconsegna dei cantieri, essa aveva constatato che gli ultimi lavori effettuati dalla subappaltatrice risultavano largamente inadempiuti e carenti dal punto di vista Pt_2
qualitativo tanto che la medesima aveva, non solo, realizzato tratte parziali ed omesso la posa pagina 5 di 10 di numerosi accessori (tubetti, intercetti, raccordi, pozzetti, giunti, tappi, collegamenti tra tubi, etc.), ma anche abbandonato i siti senza curarsi di rimuovere i relativi approntamenti strumentali;
- che, successivamente, era emerso altresì che la si era appropriata, per scopi Parte_2 propri, di alcuni materiali acquistati dalla convenuta, tra cui, a più riprese, asfalto ed altri beni, per importi accertati nella misura di €. 15.989,57, salve altre voci e somme in corso di migliore analisi;
- che i lavori svolti dalla ditta, oltreché viziati e non completamente ultimati, lungi dal comprovare i pretesi mancati versamenti in suo favore recavano una differenza a credito di essa convenuta pari a €. 154.305,2892;
tutto ciò premesso, chiedeva il rigetto delle domande avversarie;
in subordine, chiedeva rideterminarsi il corrispettivo eventualmente dovuto previo accertamento dei controcrediti vantati da essa convenuta.
Si costituiva altresì il chiedendo accertarsi il proprio difetto di legittimazione CP_2
passiva non avendo parte attrice svolto nei suoi confronti alcuna domanda;
in subordine, chiedeva rigettarsi le domande dell'attore.
All'udienza del 20.10.21 il difensore di parte attrice dichiarava di nulla opporre alla estromissione dal giudizio del essendo stata detta parte citata “per errore”; questo CP_2 giudice, rilevata l'assenza dei presupposti per l'estromissione, invitava le parti a valutare la rinuncia agli atti a spese compensate senza che a detto invito seguisse alcun accordo formale tra dette parti.
Espletata l'istruttoria, all'udienza del 17.4.25 la causa veniva rimessa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Non è in contestazione che la ha stipulato i contratti di subappalto indicati Parte_2 in atto di citazione, aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori di scavo finalizzati alla posa di infrastrutture necessarie per il posizionamento della fibra ottica con il , quest'ultimo CP_2
Contr in nome e per conto dell'impresa consorziata , facente parte del costituito, oltre CP_1
pagina 6 di 10 che dal , anche da Sirti Alliance For Infrastructure S.C.A.R.L., CP_2 [...]
, aggiudicatario della gara indetta da Open Fiber per l'affidamento dei Controparte_9
lavori relativi a “Realizzazione di Infrastrutture in fibra ottica nella Regione Friuli Venezia
Giulia e Provincia di Trento per i comuni delle province di Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine
e Trento”.
Ora, l'attrice sostiene che in relazione ai contratti, indicati in citazione, e relativi ai
Comuni di ME, TI, NO ME e HI di OS, essa avrebbe eseguito lavori per complessivi € 652.971,95 di cui sarebbe stato corrisposto da CP_1
l'inferiore importo di € 518.356,51, con un residuo, pertanto, ancora dovuto pari ad €
134.615,44 (cfr. conteggio doc. 13 attrice). Sostiene, inoltre, l'attrice che, avendo la committente Open Fiber autorizzato al subappalto delle opere fino a un massimo del CP_1
30% dell'appalto, quest'ultima, al fine di eludere tale vincolo, aveva sistematicamente imputato parte delle lavorazioni eseguite da essa attrice ad altre commesse ( ) e/o CP_4 CP_5 CP_6
“ad altre squadre della stessa . CP_1
La domanda va rigettata.
Preliminarmente, al fine di quantificare quanto di spettanza della attrice, va affrontata la questione dei c.d. “scavi convenzionali”; sostiene, infatti, l'attrice che, rientrando i lavori oggetto dei subappalti nelle previsioni del capitolato tecnico Open Fiber, che stabiliva specifiche modalità di computo delle lavorazioni, in particolare riconoscendo per gli scavi inferiori a 15 metri una quota convenzionale, ad essa spetterebbe un maggior importo contestato, invece, da . CP_1
La tesi di parte attrice va condivisa.
Nelle “premesse” dei vari contratti di subappalto stipulati tra l'attrice e si CP_1
legge “L'Impresa subappaltatrice assume, con la sottoscrizione del Parte_2 presente contratto, gli obblighi e gli oneri, nessuno escluso, previsti, dal Committente, nella documentazione contrattuale”; nel “Capitolato Tecnico” Cluster C & D (doc. 2 attrice) articolo
A.1 (Campo di Applicazione) si legge, poi, che “Il presente Capitolato si applica alla
pagina 7 di 10 costruzione della rete in fibra ottica relativa alla procedura di gara indetta da Infratel Italia
s.p.a. per l'affidamento di una concessione di costruzione, manutenzione e gestione, della rete passiva a banda ultralarga di proprietà pubblica nelle aree del territorio delle Regioni
…Friuli Venezia Giulia e Prov. Trento (Bando 2 – Lotto 2)”.
L'applicazione della disposizione di cui si discute – v. punto B-1.1 del paragrafo B.1
(Disfacimenti, scavi e rinterri) (pag. 28) ove è espressamente previsto che “Qualsiasi intervento di scavo di lunghezza inferiore ai m. 15 verrà compensato con una lunghezza convenzionale di m. 15;…” è poi confermata dal contenuto della email inviata da Per_2
per conto di (doc. 22 attore) a vari soggetti – e non specificatamente
[...] CP_1
contestata dalla convenuta – nella quale è indicato che per i lavori relativi ai “lotti di gara 2” andava applicata proprio detta previsione, richiamata alla pag. 23 del Capitolato C & D
e riportata per esteso nella email, aggiungendosi che “Si intuisce già da subito quanto Pt_3
l'applicazione di questa voce porterà vantaggio alla Imprese esecutrici, in termini economici e di fatturato”.
Ciò detto – e premessa la poca chiarezza nella documentazione contabile e tecnica in atti
(il ctu ing. dà atto della non perfetta corrispondenza tra le fatture citate nella Persona_3
causale dei bonifici effettuati da e gli importi da questa pagati nonchè della totale CP_1
assenza di documentazione tecnica riferibile ai cantieri relativi alle altre committenti) - dall'indagine svolta da quest'ultimo è emerso che nessun ulteriore importo va riconosciuto all'attrice.
L'ausiliario ha, infatti, accertato:
- che l'attrice, in riferimento ai cantieri di TI, ME, NO ME e HI di OS (committente Open Fiber) ha svolto lavori, al netto della detrazione operata dal ctu in accordo con i ctp, pari ad € 3250,00, per il mancato completamento di alcuni lavori, per complessivi € 327.421,40 (€ 330.671,40- € 3250,00); pertanto, già risulta smentito il conteggio operato da parte attrice (doc. 13) che quantifica in € 562.066,92 l'importo delle opere eseguite nei quattro cantieri (tra l'altro nel conteggio di cui al doc. 13 è inserito il cantiere di Riva del
Garda non oggetto della presente causa); pagina 8 di 10 - che, pur non essendo stata prodotta dalle parti documentazione tecnica concernente gli altri cantieri (committenti ), alla luce dei BEF (benestare alla fatturazione) CP_4 CP_5 CP_6
emessi da in favore della attrice, delle relative fatture emesse da quest'ultima e dei CP_1
relativi bonifici, risultano corrisposti per tali lavori € 353.583,87, importo del tutto diverso da quello indicato nel conteggio già menzionato (doc. 13) nel quale l'importo dovuto (e non corrisposto) per tali lavori è indicato in € 69.165,60;
- che l'IVA calcolata sulle fatture emesse dalla è pari ad € 22.418,43; Pt_2
- che ha realizzato altresì alcune opere edili (scavi, formazione basamento, posa tubi) Pt_2 necessari per la realizzazione della centrale di HI di OS per un importo complessivo di € 1904,52;
- che l'importo dei bonifici effettuati dalla convenuta dal 31.1.20 (quelli anteriori attenendo ai lavori in distacco non oggetto di domanda da parte della ammontano Parte_2
complessivamente ad € 511.541,57.
Tali conclusioni – è bene evidenziare – sono state condivise anche dal ctp di parte attrice.
Pertanto, anche sommando l'importo relativo alla voce “scavi convenzionali”, pari ad €
83.057,42 agli importi sopra quantificati dal ctu, ed anche volendovi ricomprendere la somma di € 69.165,60 relativa alle opere Ennova, Sielte, l'importo complessivo spettante CP_4 all'attrice (€ 327.421,40 + € 1904,52 + € 22.418,43 + € 69.165,60 + € 83.057,42) è pari ad €
503.967,37, quindi comunque inferiore all'importo complessivamente versato dalla convenuta.
In conclusione, dunque, la domanda formulata dall'attrice va rigettata.
Per completezza, deve evidenziarsi che non risultano documentati gli ulteriori inadempimenti lamentati dalla convenuta.
Quanto alla posizione del , con il quale - per quanto allegato dalla convenuta CP_2
– parte attrice è addivenuta ad un accordo stragiudiziale, in assenza di formale rinuncia agli atti da parte della va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dello stesso. Parte_2
pagina 9 di 10 Le spese, comprese quelle concernenti il compenso al ctu, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva del Controparte_2
[...]
2) rigetta la domanda formulata dall'attrice;
3) condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti
[...]
e liquidate, rispettivamente CP_1 Controparte_2 in € 14.103,00 per la prima ed € 4180,00 per il secondo;
4) pone le spese della consulenza tecnica espletata definitivamente a carico di parte attrice.
Brescia, 12/09/2025
Il giudice
Marina Mangosi
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marina Mangosi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6456/2021 promossa da:
(C.F. ) quale titolare della omonima ditta Parte_1 C.F._1
individuale ATTORE con l'avv. Antonio Invidia
contro
(C.F. CONVENUTA Controparte_1 P.IVA_1 con l'avv. Pietro Pollini Valseriati
e
(C.F. Controparte_2 P.IVA_2 con l'avv. Giovanni Donini CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“In Via Principale di merito: 1) Voglia l'Ill.mo Giudice adito, accertare e dichiarare che la
ha eseguito lavorazioni per conto di non Parte_2 Controparte_1 pagina 1 di 10 contabilizzate dalla stessa per un valore complessivo di euro 134.615,44 oltre interessi, ovvero in quel maggiore o minore valore che verrà accertato in corso di causa;
2) Conseguentemente, voglia l'Ill.mo Giudice adito condannare la società Controparte_1
a corrispondere alla la somma di euro 134.615,44 oltre interessi, Parte_2 ovvero quella maggiore o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa;
In Ogni Caso 3) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge;
In via Istruttoria: Insiste nell'ammissione dei mezzi di prova non ammessi….”
Per parte convenuta:
“Ogni diversa domanda, eccezione ed argomentazione disattesa, Voglia il Tribunale adito: nel merito, in via principale, accertate e dichiarate le circostanze esposte in narrativa, per l'effetto rigettare integralmente le domande avversarie, in quanto infondate in fatto e diritto;
in via gradatamente subordinata, in ogni differente ipotesi, rideterminare e ricostruire i corrispettivi dovuti, riconducendoli alle somme di giustizia, ed all'esito, in via di eccezione, pronunciati i controcrediti di compensarli fino alla relativa concorrenza Controparte_1 per i rispettivi importi di €. 1.128,72, €. 154.305,29, €. 15.989,57, oltre quanto dovuto per ritardi, vizi ed inadempimenti in genere, salva ogni migliore stima e con riserva di azione separata anche, espressamente, per il relativo recupero;
in via istruttoria, come da memorie ex artt. 183, VI co., nn. 1, 2 e 3;
Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Per il Controparte_2
“In principalità, sotto il profilo preliminare, - dichiarare l'inammissibilità dell'azione nei riguardi del e/o la pertinente carenza di legittimazione passiva, per l'effetto CP_3 estromettendo dal giudizio il medesimo con ogni migliore pronuncia di rito o di CP_2 merito, comunque con condanna dell'attore alla rifusione delle relative spese legali in favore dello stesso;
- ai fini delle superiori pronunce, emettere già nella prima e più prossima sede sentenza non definitiva, onde poi la causa possa essere trattata nel contraddittorio tra il solo pagina 2 di 10 attore e la convenuta ovvero, comunque, provvedere al riguardo nel Controparte_1 contesto ed occasione processuali il più imminenti possibili;
in subordine, nella sola denegata ed assurda ipotesi di mancato accoglimento delle superiori eccezioni, e, di conseguenza, laddove erroneamente ritenuta la comunanza della causa al comunque CP_3 respingere le domande avversarie, in toto od, in ogni caso, nei confronti del medesimo
, poiché inammissibili ed infondate in fatto e diritto, mandandolo esente da ogni CP_2 condanna e pagamento, od, in ulteriore estremo subordine, limitandone ogni obbligazione alle somme di giustizia;
in via istruttoria ….”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
titolare dell'omonima ditta individuale, premesso: Parte_2
- che la propria ditta (di seguito anche era stata incaricata, a partire dal mese di Parte_2
maggio 2019, da (di seguito ), appaltatrice per conto della Open Controparte_1 CP_1
Fiber s.p.a. (di seguito Open Fiber) nonché delle altre committenti e , CP_4 CP_5 CP_6
nell'esecuzione dei lavori di scavo finalizzati alla posa di infrastrutture necessarie per il posizionamento della fibra ottica;
- che, nel periodo maggio/novembre 2019 compreso, atteso che la Open Fiber non aveva ancora autorizzato il subappalto dei lavori commissionati a , quest'ultima, al fine di CP_1 poter iniziare i lavori, aveva utilizzato personale della ditta attrice;
- che, a partire dal mese di dicembre 2019, Open Fiber aveva autorizzato a CP_1 subappaltare le opere sino ad un massimo del 30 % dell'intera commissione;
- che, pertanto, erano stati sottoscritti tra e diversi contratti di CP_1 Parte_2 subappalto (specificatamente indicati nell'atto introduttivo) in relazione a lavori da svolgere nei comuni di ME, TI, NO ME e HI di OS;
- che, a partire dall'approvazione del contratto di subappalto, le lavorazioni che la
[...] aveva effettuato come subappaltatrice di ma con committenza Pt_2 CP_1 CP_4
e era state individuate come “gestione commesse per nostro conto” mentre le CP_5 CP_6 pagina 3 di 10 lavorazioni effettuate dalla sempre come subappaltatrice di ma con Parte_2 CP_1 committenza Open Fiber erano specificatamente individuate con dicitura richiamante tale contratto;
- che tutte le lavorazioni eseguite dalla erano state comunicate periodicamente Parte_2 alla con cadenza settimanale ed a fine mese quanto alla quantificazione totale;
CP_1
- che tale procedura di inserimento delle lavorazioni era stata gestita da tale Persona_1 incaricato da , il quale verificava personalmente sul posto la correttezza dei dati CP_7
trasmessi relativamente alle lavorazioni eseguite;
- che, per ogni stato di avanzamento, la ditta attrice doveva inviare a un resoconto CP_1
delle lavorazioni eseguite;
quindi, quest'ultima, previo BEF (Benestare), effettuava il pagamento delle fatture emesse dalla Parte_2
- che i pagamenti effettuati da erano sempre in acconto sulle maggiori lavorazioni CP_1
eseguite;
- che, a seguito dei conteggi svolti dalla nel periodo dicembre 2019/dicembre Parte_2
2020, era emerso che essa aveva svolto lavori per complessivi € 652.971,95 di cui erano stati corrisposti solo € 518.356,51 con un saldo ancora dovuto di € 134.615,44;
- che dagli accertamenti svolti era emerso che aveva gestito gli appalti in modo del CP_1
tutto arbitrario, in particolare attribuendo parte delle lavorazioni eseguite dalla Parte_2 ad appalti diversi da quello Open Fiber oppure a squadre diverse e/o della stessa . CP_1
Tutto ciò premesso, conveniva in giudizio e CP_1 Controparte_2
(di seguito: ) chiedendo che fosse accertato il credito in relazione alle
[...] CP_2
lavorazioni svolte con conseguente condanna di al pagamento della somma di € CP_1
134.615,44.
Si costituiva la convenuta deducendo, in fatto:
- che, nel corso degli anni 2018/2019, , riunito in RTI con terzi (tra cui Sirti CP_2
Alliance For Infrastructure S.C.A.R.L., Sintesi Consorzio Stabile ed altri), si era aggiudicato tre pagina 4 di 10 gare di appalto indette da Open Fiber ed aventi rispettivamente ad oggetto la realizzazione di infrastrutture in fibra ottica nelle Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto, nonché nella
Provincia di Trento;
- che il aveva, a propria volta, affidato parte delle commesse ad essa convenuta, CP_2 consorziata, riconducibile al Gruppo Flyup;
- che, di conseguenza, essa convenuta aveva dapprima approvato il medesimo capitolato prodotto da controparte (doc. 2) e, quindi, affidato in subappalto alla ditta attrice una serie di scavi ed attività accessorie da eseguire nei cantieri di ME (TN), TI (TN), NO
ME (TN) e HI di OS (VR);
- che le parti, in base agli accordi raggiunti, avevano stabilito che la subappaltatrice Pt_2
fosse retribuita “a misura sulla base del computo metrico allegato”, per importi “comprensivi di tutti gli oneri e costi”, ovvero con riconoscimento “solo (del)le opere effettivamente eseguite dal subappaltatore, mediante misurazioni in contradditorio con personale di Controparte_1
[...
con stato di avanzamento lavori mensile” (v. art. 3 dei contratti di subappalto), di modo che, in altri termini, “prima di procedere con l'emissione della fattura nei confronti di
, quest'ultima avrebbe dovuto svolgere tali “opportuni controlli” congiunti ed, CP_1
all'esito, “emettere il benestare alla fatturazione (BEF)” per poi attendere il definitivo documento fiscale (art. 22 dei contratti);
- che all'avvio dei lavori, essa convenuta aveva affidato al proprio dipendente Persona_1
l'incarico di assistente tecnico di cantiere e principale referente per il Pt_2
- che, approfittando dell'atteggiamento di aperta condiscendenza del nei suoi riguardi, Per_1
il aveva operato una costante “gonfiatura” delle misurazioni ed “insabbiamento” di Pt_2 ritardi, vizi e difetti in genere, sicché, essa si era vista costretta a cessare il rapporto con la ditta attrice alla fine del 2020;
- che all'atto della riconsegna dei cantieri, essa aveva constatato che gli ultimi lavori effettuati dalla subappaltatrice risultavano largamente inadempiuti e carenti dal punto di vista Pt_2
qualitativo tanto che la medesima aveva, non solo, realizzato tratte parziali ed omesso la posa pagina 5 di 10 di numerosi accessori (tubetti, intercetti, raccordi, pozzetti, giunti, tappi, collegamenti tra tubi, etc.), ma anche abbandonato i siti senza curarsi di rimuovere i relativi approntamenti strumentali;
- che, successivamente, era emerso altresì che la si era appropriata, per scopi Parte_2 propri, di alcuni materiali acquistati dalla convenuta, tra cui, a più riprese, asfalto ed altri beni, per importi accertati nella misura di €. 15.989,57, salve altre voci e somme in corso di migliore analisi;
- che i lavori svolti dalla ditta, oltreché viziati e non completamente ultimati, lungi dal comprovare i pretesi mancati versamenti in suo favore recavano una differenza a credito di essa convenuta pari a €. 154.305,2892;
tutto ciò premesso, chiedeva il rigetto delle domande avversarie;
in subordine, chiedeva rideterminarsi il corrispettivo eventualmente dovuto previo accertamento dei controcrediti vantati da essa convenuta.
Si costituiva altresì il chiedendo accertarsi il proprio difetto di legittimazione CP_2
passiva non avendo parte attrice svolto nei suoi confronti alcuna domanda;
in subordine, chiedeva rigettarsi le domande dell'attore.
All'udienza del 20.10.21 il difensore di parte attrice dichiarava di nulla opporre alla estromissione dal giudizio del essendo stata detta parte citata “per errore”; questo CP_2 giudice, rilevata l'assenza dei presupposti per l'estromissione, invitava le parti a valutare la rinuncia agli atti a spese compensate senza che a detto invito seguisse alcun accordo formale tra dette parti.
Espletata l'istruttoria, all'udienza del 17.4.25 la causa veniva rimessa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Non è in contestazione che la ha stipulato i contratti di subappalto indicati Parte_2 in atto di citazione, aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori di scavo finalizzati alla posa di infrastrutture necessarie per il posizionamento della fibra ottica con il , quest'ultimo CP_2
Contr in nome e per conto dell'impresa consorziata , facente parte del costituito, oltre CP_1
pagina 6 di 10 che dal , anche da Sirti Alliance For Infrastructure S.C.A.R.L., CP_2 [...]
, aggiudicatario della gara indetta da Open Fiber per l'affidamento dei Controparte_9
lavori relativi a “Realizzazione di Infrastrutture in fibra ottica nella Regione Friuli Venezia
Giulia e Provincia di Trento per i comuni delle province di Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine
e Trento”.
Ora, l'attrice sostiene che in relazione ai contratti, indicati in citazione, e relativi ai
Comuni di ME, TI, NO ME e HI di OS, essa avrebbe eseguito lavori per complessivi € 652.971,95 di cui sarebbe stato corrisposto da CP_1
l'inferiore importo di € 518.356,51, con un residuo, pertanto, ancora dovuto pari ad €
134.615,44 (cfr. conteggio doc. 13 attrice). Sostiene, inoltre, l'attrice che, avendo la committente Open Fiber autorizzato al subappalto delle opere fino a un massimo del CP_1
30% dell'appalto, quest'ultima, al fine di eludere tale vincolo, aveva sistematicamente imputato parte delle lavorazioni eseguite da essa attrice ad altre commesse ( ) e/o CP_4 CP_5 CP_6
“ad altre squadre della stessa . CP_1
La domanda va rigettata.
Preliminarmente, al fine di quantificare quanto di spettanza della attrice, va affrontata la questione dei c.d. “scavi convenzionali”; sostiene, infatti, l'attrice che, rientrando i lavori oggetto dei subappalti nelle previsioni del capitolato tecnico Open Fiber, che stabiliva specifiche modalità di computo delle lavorazioni, in particolare riconoscendo per gli scavi inferiori a 15 metri una quota convenzionale, ad essa spetterebbe un maggior importo contestato, invece, da . CP_1
La tesi di parte attrice va condivisa.
Nelle “premesse” dei vari contratti di subappalto stipulati tra l'attrice e si CP_1
legge “L'Impresa subappaltatrice assume, con la sottoscrizione del Parte_2 presente contratto, gli obblighi e gli oneri, nessuno escluso, previsti, dal Committente, nella documentazione contrattuale”; nel “Capitolato Tecnico” Cluster C & D (doc. 2 attrice) articolo
A.1 (Campo di Applicazione) si legge, poi, che “Il presente Capitolato si applica alla
pagina 7 di 10 costruzione della rete in fibra ottica relativa alla procedura di gara indetta da Infratel Italia
s.p.a. per l'affidamento di una concessione di costruzione, manutenzione e gestione, della rete passiva a banda ultralarga di proprietà pubblica nelle aree del territorio delle Regioni
…Friuli Venezia Giulia e Prov. Trento (Bando 2 – Lotto 2)”.
L'applicazione della disposizione di cui si discute – v. punto B-1.1 del paragrafo B.1
(Disfacimenti, scavi e rinterri) (pag. 28) ove è espressamente previsto che “Qualsiasi intervento di scavo di lunghezza inferiore ai m. 15 verrà compensato con una lunghezza convenzionale di m. 15;…” è poi confermata dal contenuto della email inviata da Per_2
per conto di (doc. 22 attore) a vari soggetti – e non specificatamente
[...] CP_1
contestata dalla convenuta – nella quale è indicato che per i lavori relativi ai “lotti di gara 2” andava applicata proprio detta previsione, richiamata alla pag. 23 del Capitolato C & D
e riportata per esteso nella email, aggiungendosi che “Si intuisce già da subito quanto Pt_3
l'applicazione di questa voce porterà vantaggio alla Imprese esecutrici, in termini economici e di fatturato”.
Ciò detto – e premessa la poca chiarezza nella documentazione contabile e tecnica in atti
(il ctu ing. dà atto della non perfetta corrispondenza tra le fatture citate nella Persona_3
causale dei bonifici effettuati da e gli importi da questa pagati nonchè della totale CP_1
assenza di documentazione tecnica riferibile ai cantieri relativi alle altre committenti) - dall'indagine svolta da quest'ultimo è emerso che nessun ulteriore importo va riconosciuto all'attrice.
L'ausiliario ha, infatti, accertato:
- che l'attrice, in riferimento ai cantieri di TI, ME, NO ME e HI di OS (committente Open Fiber) ha svolto lavori, al netto della detrazione operata dal ctu in accordo con i ctp, pari ad € 3250,00, per il mancato completamento di alcuni lavori, per complessivi € 327.421,40 (€ 330.671,40- € 3250,00); pertanto, già risulta smentito il conteggio operato da parte attrice (doc. 13) che quantifica in € 562.066,92 l'importo delle opere eseguite nei quattro cantieri (tra l'altro nel conteggio di cui al doc. 13 è inserito il cantiere di Riva del
Garda non oggetto della presente causa); pagina 8 di 10 - che, pur non essendo stata prodotta dalle parti documentazione tecnica concernente gli altri cantieri (committenti ), alla luce dei BEF (benestare alla fatturazione) CP_4 CP_5 CP_6
emessi da in favore della attrice, delle relative fatture emesse da quest'ultima e dei CP_1
relativi bonifici, risultano corrisposti per tali lavori € 353.583,87, importo del tutto diverso da quello indicato nel conteggio già menzionato (doc. 13) nel quale l'importo dovuto (e non corrisposto) per tali lavori è indicato in € 69.165,60;
- che l'IVA calcolata sulle fatture emesse dalla è pari ad € 22.418,43; Pt_2
- che ha realizzato altresì alcune opere edili (scavi, formazione basamento, posa tubi) Pt_2 necessari per la realizzazione della centrale di HI di OS per un importo complessivo di € 1904,52;
- che l'importo dei bonifici effettuati dalla convenuta dal 31.1.20 (quelli anteriori attenendo ai lavori in distacco non oggetto di domanda da parte della ammontano Parte_2
complessivamente ad € 511.541,57.
Tali conclusioni – è bene evidenziare – sono state condivise anche dal ctp di parte attrice.
Pertanto, anche sommando l'importo relativo alla voce “scavi convenzionali”, pari ad €
83.057,42 agli importi sopra quantificati dal ctu, ed anche volendovi ricomprendere la somma di € 69.165,60 relativa alle opere Ennova, Sielte, l'importo complessivo spettante CP_4 all'attrice (€ 327.421,40 + € 1904,52 + € 22.418,43 + € 69.165,60 + € 83.057,42) è pari ad €
503.967,37, quindi comunque inferiore all'importo complessivamente versato dalla convenuta.
In conclusione, dunque, la domanda formulata dall'attrice va rigettata.
Per completezza, deve evidenziarsi che non risultano documentati gli ulteriori inadempimenti lamentati dalla convenuta.
Quanto alla posizione del , con il quale - per quanto allegato dalla convenuta CP_2
– parte attrice è addivenuta ad un accordo stragiudiziale, in assenza di formale rinuncia agli atti da parte della va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dello stesso. Parte_2
pagina 9 di 10 Le spese, comprese quelle concernenti il compenso al ctu, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva del Controparte_2
[...]
2) rigetta la domanda formulata dall'attrice;
3) condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti
[...]
e liquidate, rispettivamente CP_1 Controparte_2 in € 14.103,00 per la prima ed € 4180,00 per il secondo;
4) pone le spese della consulenza tecnica espletata definitivamente a carico di parte attrice.
Brescia, 12/09/2025
Il giudice
Marina Mangosi
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