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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 23/05/2025, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Barbara
Cordaro, in esito alle note di trattazione scritta depositate, ex art. 127ter c.p.c., dalle parti l'8
Aprile 2025 e il 14 Maggio 2025 in sostituzione dell'udienza del 23 Maggio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 403 del ruolo generale dell'anno 2024, promossa
DA
il signor , nato il [...] a [...] e ivi residente, nella via del Parte_1
Casello n. 14, C.F. , elettivamente domiciliato, ai fini del presente CodiceFiscale_1
giudizio, ad Agrigento, nella via Manzoni n. 17, presso lo studio dell'Avv. Francesco Agnello,
che lo rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso depositato il 13/02/2024,
- ricorrente -
CONTRO
l in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, ad
Agrigento, nella via Picone nn. 20/30, presso la propria sede provinciale, rappresentato e difeso dall'Avv. Viviana Carlisi giusta procura allegata agli atti di lite,
- resistente -
Oggetto: Ripetizione di indebito.
Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione
1.- In fatto. Con ricorso depositato il 13 Febbraio 2024, notificato in uno al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti a mezzo pec inviata il 29 Febbraio 2024, il signor proponeva opposizione avverso la nota datata 16 Gennaio 2024, Parte_1
1 comunicatagli il 4 Febbraio 2024. Esponendo che con essa l' , innanzitutto, lo aveva CP_1
informato che a seguito di verifiche era emerso che aveva ricevuto, per il periodo ricompreso fra l'1 Gennaio 2022 e il 29 Febbraio 2024, della rate della pensione cat. AS n. 04017790 in misura superiore a quelle che gli spettavano, per l'importo complessivo di € 1.049,32. In
secondo luogo, lo aveva invitato a provvedere al pagamento di tale somma secondo le modalità
ivi indicate. Il ricorrente riferiva che, dai conteggi inseriti nella comunicazione di riliquidazione della suddetta prestazione assistenziale del 15 Gennaio 2024, che gli era stata notificata sempre il 4 Febbraio 2024, emergeva che, il prefato gli aveva versato circa € 10,00 in più al CP_1
mese. Obiettando che, si trattava di un evidente errore imputabile all'ente resistente con la totale sua buona fede. Di guisa che, l'ammontare preteso non doveva essere restituito essendo irripetibile. Lo stesso, dopo avere richiamato alcune massime tratte da sentenze emesse dalla
Suprema Corte di Cassazione in materia, deduceva, poi, che in presenza di un legittimo affidamento del beneficiario, l'indebito assistenziale derivante dal superamento dei limiti reddituali era ripetibile solamente con riferimento agli importi versati da controparte in epoca successiva al momento in cui era stato emesso il provvedimento che lo aveva accertato.
Pertanto, con il ricorso in limine indicato chiedeva al Tribunale di Agrigento, in funzione di
Giudice del Lavoro, di annullare l'atto opposto, dichiarando che non doveva la somma di €
1.049,32 poiché non ripetibile.
L' , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, si costituiva nel presente giudizio depositando il 13 Giugno 2024 il proprio fascicolo con la memoria di risposta. In tale scritto difensivo prendeva posizione in ordine ai motivi dedotti dall'istante per giustificarne l'instaurazione. In forza delle ragioni ivi spiegate domandava all'adita autorità giudiziaria di rigettare il cennato ricorso essendo infondato in fatto e in diritto, confermando l'atto in parola.
Il procedimento de quo veniva istruito sulla scorta della documentazione allegata dalle parti nei rispettivi fascicoli. In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 23 Maggio 2025 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., compiuto dalle parti l'8 Aprile 2025 e il 14 Maggio 2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza.
2.- In diritto. Il ricorso introduttivo del procedimento de quo è giuridicamente legittimo e fondato con riguardo a una delle argomentazioni articolate per supportarlo. Sicché, merita di essere accolto per quanto di ragione.
2 Corredato dei requisiti della validità, della conducenza e dell'ammissibilità si palesa uno dei motivi formulato dal signor per contrastare la nota datata 16 Gennaio Parte_1
2024. Con tale comunicazione l' lo ha informato che, a seguito di accertamenti è risultato CP_1 che, ha ricevuto, nell'arco temporale intercorrente fra l'1 Gennaio 2022 e il 29 Febbraio 2024, della rate della pensione cat. AS n. 04017790, di cui è titolare dal 4/2007, in misura superiore a quelle spettantegli, per l'importo complessivo di € 1.049,32, invitandolo a provvedere al pagamento del medesimo secondo le modalità ivi indicate. Dall'esame sia della memoria difensiva depositata dal menzionato il 13 Giugno 2024; sia della documentazione CP_1
allegata nel suo fascicolo di parte è possibile individuare cosa ha originato l'indebito in parola.
Invero, il 28 Dicembre 2023 il ricorrente ha presentato all'ente resistente una domanda di ricostituzione reddituale, nella quale ha indicato i redditi prodotti nell'enunciato periodo, fra cui figurano le pensioni erogate da Stato estero percepite da lui e dalla coniuge, signora
[...]
In dipendenza di tale fatto, l' ha proceduto a ricalcolare la prestazione Persona_1 CP_1
assistenziale in questione, tenendo conto anche del reddito percepito dalla moglie dell'istante,
che è stato cumulato a quello dal medesimo prodotto. La riliquidazione in dibattito ha generato l'indebito oggetto del contendere, maturato nel lasso di tempo superiormente individuato. Per contrastare il provvedimento impugnato eccepisce, in estrema sintesi, che la Parte_1
corresponsione a proprio favore da parte del nominato di ammontari superiori a quelli CP_1
spettantigli non è in alcun modo dovuto a dolo, e/o a colpa di esso istante. Obiettando che, in presenza di un legittimo affidamento del beneficiario, l'indebito assistenziale derivante dal superamento dei limiti reddituali è ripetibile soltanto con riguardo alle somme versate dall'ente resistente in epoca successiva al momento in cui è stato emesso il provvedimento che lo ha constatato. Allo scopo di corroborare la decisione di valutare tale obiezione, spiegata dal ricorrente, suscettibile di accoglimento è necessario evidenziare alcuni significativi aspetti.
Invero, l'indebito controverso, avendo a oggetto la pensione cat. AS n. 04017790 (assegno sociale) da egli percepita, concerne degli importi che gli sono stati erogati dall' a titolo CP_1 assistenziale. Il che significa che, la fattispecie di indebito sottoposta a disamina deve essere disciplinata sulla scorta dei principi vigenti in materia di indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di legittimità. Quest'ultima ha individuato, in relazione alle singole e diversificate ipotesi applicative, un'articolata disciplina che distingue a seconda che l'indebito consegua, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio-economici (incollocazione o disoccupazione), o a questioni di altra natura. Nello
3 specifico, con l'ordinanza n. 13223 del 30 Giugno 2020 la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che, in tema di indebito assistenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale è stato già riconosciuto, da ultimo con la sentenza n. 26036 del 15 Ottobre 2019, un peculiare principio. Segnatamente che, “L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano
diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che
accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'“accipiens”, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o
di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato”. Questa pronuncia si pone nel solco tracciato dalla precedente sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 28771 del 9 Novembre 2018, che pure aveva affermato che l'indebito assistenziale, determinato dal venir meno in capo all'avente diritto dei requisiti reddituali previsti dalla legge, abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei ricordati requisiti, a meno che non si provi che l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione, trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito. Dagli insegnamenti elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, appena richiamati, la Corte di Cassazione ha ricavato il principio secondo cui in tema di indebito assistenziale trova applicazione, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c., quella propria di tale sottosistema che, in armonia con l'art. 38 Cost., esclude la ripetizione quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile (cfr., così:
Cass., Sez.
6 - Lav., ordinanza n. 24133 del 7/09/2021). Bisogna, altresì, chiarire che, la disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 della legge n. 88 del 9 Marzo 1989
e dall'art. 13 della legge n. 412 del 30 Dicembre 1991, con conseguente operatività, in caso di modifiche reddituali conoscibili dall' , del relativo rigoroso doppio termine decadenziale CP_1 annuale prescritto dal II comma della seconda delle citate norme, non è applicabile all'indebito assistenziale. Ciò in quanto, tali disposizioni, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., fra l'altro: Cass. n. 31373/2019), sono dirette a disciplinare esclusivamente un'indebita erogazione in relazione a un rapporto previdenziale pensionistico. D'altro canto, non appare possibile adottare un'interpretazione analogica dell'anzidetto art. 52 della legge n.
4 88/1989, stante che, avendo le disposizioni sull'indebito carattere eccezionale, non sono suscettibili di interpretazione estesa a qualunque prestazione previdenziale (cfr., in tal senso:
Cass. n. 28517/2008; Cass. n. 3824/2011), o assistenziale indebita (cfr., così: Cass. n.
15550/2019; Cass. n. 15719/2019; Cass. n. 28771/2018; Cass. n. 5059/2018).
Prendendo le mosse dagli insegnamenti di matrice giurisprudenziale di cui sopra si perviene alla constatazione che, nella fattispecie non può configurarsi un'ipotesi di dolo dell'accipiens, che si identifica con il signor . Invero, il ricorrente ha depositato Parte_1 agli atti del presente giudizio un documento che dimostra che, ha dichiarato di percepire nel periodo ricompreso tra l'1 Gennaio 2022 e il 31 Dicembre 2022, a cui fa riferimento la comunicazione di accertamento delle somme indebitamente percepite impugnata, una pensione estera. Si tratta, precipuamente, del Modello 730/2023 relativo ai redditi che ha prodotto nell'anno 2022. Attraverso l'analisi di quest'ultimo si verifica agevolmente che, nella Sezione
I del rispettivo Quadro C, preposta all'inserimento, fra l'altro, dei redditi da pensione anche estera, sono stati indicati, alle lettere C1 e C2 due differenti ammontari. Di essi, la somma di €
€ 3.514,00 coincide con quella della pensione estera, che è stata erogata all'istante nel menzionato arco temporale per avere lavorato in Germania, risultante dalla domanda di ricostituzione reddituale di cui sopra (cfr.: pagg. 3 e 4). In buona sostanza, ha Parte_1 inserito nell'enunciato Modello 730 pure i ratei della prestazione pensionistica controversa, che hanno provocato nell'anno 2022 il superamento del limite reddituale, in forza di cui è stato quantificato una parte dell'ammontare richiesto con la nota del 16 Gennaio 2024 oggetto del contendere. Con riguardo, invece, al periodo successivo, intercorrente fra l'1 Gennaio 2023 e il
29 Febbraio 2024, risulta verosimile presumere che il ricorrente ha presentato i Modelli 730 inerenti ai redditi prodotti in tali anni, riportandovi pure gli importi percepiti alla stregua di pensione estera. Il che trova conferma nella circostanza che, l'ente resistente non ha mai contestato la mancata presentazione a opera dell'istante degli stessi. Per quel che concerne, poi,
l'ulteriore fatto, invocato dall' per giustificare la richiesta di restituzione di € 1.049,32, CP_1 avanzata nei confronti del signor con il provvedimento in argomento, che Parte_1
Per anche alla di lui moglie è stata erogata nel periodo in discussione una Persona_1 pensione estera, è opportuno evidenziare un peculiare aspetto. Nel ricordato Modello 730/2023 quest'ultima è stata individuata come familiare a carico. Quindi, il nominato è stato CP_1 messo nelle condizioni di verificare l'eventuale percezione da parte della coniuge del ricorrente di eventuali redditi, da cumulare con quelli da lui prodotti ai fini della determinazione della
5 somma da corrispondergli a titolo di assegno sociale per il periodo in dibattito. Alla luce delle argomentazioni che precedono, si deve escludere che, relativamente al lasso di tempo per cui è contesa l'istante versasse in dolo rispetto al superamento dei limiti reddituali, che hanno determinato il ricordato indebito. In buona sostanza, ha giustamente invocato Parte_1 il suo affidamento nel diritto a percepire la pensione cat. AS n. 04017790 per come liquidatagli nei citati anni, alla tutela del quale sono preposte le norme, superiormente richiamate, limitative della ripetibilità dell'ammontare preteso dall'ente resistente con la predetta nota. Pertanto,
l'erogazione indebita del medesimo non è in alcun modo imputabile al ricorrente. Da tale conclusione discende, come ovvia conseguenza, l'irripetibilità di € 1.049,32 a opera del cennato
Istituto.
L'accoglimento del motivo di opposizione testé esaminato rende superflua l'analisi dell'altra doglianza articolata dall'istante nel ricorso introduttivo della vertenza processuale che ci occupa, che è da esso assorbita.
3.- Infine, per il principio della soccombenza, l'ente resistente deve essere condannato a rifondere al signor le spese del procedimento de quo, che si liquidano in Parte_1 complessivi € 510,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore del proprio difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- dichiara, per le ragioni meglio esposte in parte motiva e in accoglimento del ricorso introduttivo del procedimento de quo, l'irripetibilità da parte dell' della somma pretesa CP_1
con la nota datata 16 Gennaio 2024, opposta dal signor;
Parte_1
- infine, condanna l' , in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 510,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore del proprio difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Agrigento in data 23 Maggio 2025.
Il Giudice
Barbara Cordaro
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