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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 26/03/2025, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione Terza Civile
Il Giudice, dott.ssa Stefania Abbate ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2745/2023 R.G. promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' Avv.to Matteo Zanotelli in virtù di mandato in allegato al ricorso con elezione di domicilio presso il suo studio
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
(C.F. ) Controparte_2 C.F._3
C.F. ) Parte_2 C.F._4
(C.F. Parte_3 C.F._5
(C.F. CP_3 C.F._6
(C.F. ) Parte_4 C.F._7
(C.F. ) Parte_5 C.F._8
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Matteo Rossini e Eleonora Ferrarese in virtù di mandato in allegato alla comparsa di costituzione e risposta con elezione di domicilio presso il loro studio
RESISTENTI avente ad oggetto: contratti ed obbligazioni varie
1 CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
Voglia l'ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione:
- In via principale di merito: verificata la conclusione da parte dei comunisti qui convenuti del contratto di locazione ad uso commerciale del 17.10.2011, registrato in data 18.10.2011 avanti Agenzia delle Entrate di
Legnago in favore di , Parte_6 Parte_7 [...]
dichiararsi ai sensi degli artt. 1102 e 1105 c.c., e per tutte le ragioni di cui in Parte_8
narrativa, il diritto del sig. di partecipare pro quota del 900/2700 alla Parte_1
ripartizione del canoni di locazione riscossi dai comunisti locatori dal novembre 2011 sino al luglio 2022, e per gli effetti condannarsi i sig.ri , , Controparte_1 CP_3
, , nonché i sig.ri , e Parte_4 Parte_5 Controparte_2 Parte_2
(quest'ultimi tre in proprio e quali chiamati all'eredità della sig.ra Parte_3 Per_1
) – in solido tra loro – al pagamento in favore del sig. della somma
[...] Parte_1
di € 21.500,00, o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.
- In ogni caso:
Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio.
Per i resistenti:
Previo mutamento di rito ex art 281 duodecies cpc, non ricorrendo i presupposti di cui al primo comma dell'art 281 decies cpc
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
In via preliminare di rito: dichiararsi l'improcedibilità della domanda di parte ricorrente per mancato espletamento della procedura di mediazione obbligatoria in materia locatizia.
Nel merito:
2 - In via principale: rigettare in toto le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto come motivato in narrativa dichiarando la temerarietà della lite e condannando alle relative spese del procedimento oltre che al risarcimento del danno per accanimento giuridico.
- In subordine: nella denegata ipotesi in cui venisse accolta la domanda di parte ricorrente, limitare l'importo richiesto alla minor somma dovuta tenuto conto del periodo di prescrizione previsto per la ripetizione di importi aventi ad oggetto canoni di locazione.
- Domanda riconvenzionale: condannare il sig. al pagamento della somma di denaro di € 43.000,00= Parte_1
pari a due/terzi della quota di proprietà degli odierni resistenti dell'immobile locato dal sig.
o in uso allo stesso o in quella diversa misura che verrà accertata a Parte_1
seguito dell'esibizione dei relativi contratti di locazione ed a seguito dell'espletanda CTU tecnico-contabile volta alla determinazione anche degli importi dovuti per l'utilizzo del bene
(mostra espositiva, retrobottega e corte comune) da parte del ricorrente in assenza di regolare contratto di locazione.
Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha tratto origine dalle domande formulate da nei Parte_1
confronti di , , , Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 Parte_3
, e al fine di ottenere, previo l'accertamento CP_3 Parte_4 Parte_5
che costoro avevano concesso in locazione ad uso commerciale ad una società terza una mostra espositiva adibita a supermercato, in sua comproprietà per la quota di 900/2700, sita a Gazzo Veronese, località Roncanova (VR), alla via Roma, il pagamento della somma di €
3 21.500,00, a titolo di restituzione pro quota dei canoni di locazione riscossi dai resistenti dal novembre 2011 sino a luglio 2022.
A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto che il contratto di locazione era stato sottoscritto da tutti gli altri comunisti in data 17.10.2011 e che egli, essendo stato illegittimamente escluso dalla ripartizione dei canoni, nel giugno 2022 aveva intimato formale diffida agli altri comproprietari onde ottenere la rendicontazione degli importi complessivamente incassati ed il versamento della quota di sua spettanza.
Ritualmente costituiti, , , Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 Parte_3
, , e si sono opposti alla domanda,
[...] CP_3 Parte_4 Parte_5
formulando anche un'eccezione di prescrizione, e, in via riconvenzionale, hanno chiesto la condanna del ricorrente al pagamento della somma di € 43.000,00, a titolo di restituzione della quota di 2/3 dei canoni di locazione percepiti dalle società Demo Car s.r.l. e Historycar.it s.r.l. ovvero, in mancanza di regolare contratto di locazione, a titolo di risarcimento per l'uso esclusivo di altra mostra espositiva in comunione e dell'area annessa adibita a carrozzeria, situati in via Martiri della Libertà, catastalmente identificati al fg 37 – mapp. 207 – sub 13 e 14.
Le domande del ricorrente sono infondate.
Risulta circostanza documentalmente comprovata e non specificamente contestata (cfr. memoria ex art. 281 duodecies ricorrente, par. 8: “Tali accordi, anche qualora intervenuti, si inserivano …nell'ambito di un diverso progetto di divisione della comunione ereditaria iniziato con il preliminare di permuta del 20.03.2008”) che le parti avevano concordato il godimento separato dei beni in comunione e la percezione individuale dei frutti i percepiti.
Invero, in data 16.04.2002 le parti avevano stipulato una convenzione privata al fine di regolamentare la sorte di beni loro pervenuti in via successoria (doc. 3 resistenti), nella quale avevano stabilito, tra le altre condizioni, che il sig. si sarebbe impegnato Parte_1
a costruire n. 4 garage che sarebbero stati pertinenza delle unità abitative ubicate in Via
4 Martiri della Libertà all'interno del compendio immobiliare sede dell'autocarrozzeria (doc. 3 resistenti).
A tale convenzione aveva fatto seguito, in data 20.03.2008, la sottoscrizione di una scrittura intitolata “contratto preliminare di permuta”, del seguente tenore: “Parte 1 a titolo di
Permuta trasferisce a Parte 2 e Parte 3, che accettano, la proprietà del seguente bene “mostra adibita a supermercato ubicata a Gazzo V.se – loc. Roncanova in Via Roma. A sua volta Parte
2 e Parte 3 a titolo di permuta trasferiscono a Parte 1, che accetta la proprietà del seguente bene “mostra espositiva ubicata in Gazzo V.se – loc. Roncanova in Via Martiri della Libertà di cui verranno meglio precisati gli estremi catastali alla stipula del definitivo” (doc. 5 resistenti).
Si rinvengono poi agli atti le comunicazioni intercorse tra le parti, e in particolare la missiva del 24.01.2018 del difensore del ricorrente: “Innanzitutto mi segnalano i miei assistiti come
l'utilizzo da parte del Sig. (…) dell'area di cui al Fg. 37, part. 207, sub 14, tuttora in Parte_1
comproprietà con i tuoi assistiti, derivi da un patto, peraltro sempre rispettato sino ad oggi tra le parti, di anticipare gli effetti del preliminare di permuta ancora pendente.
Conseguentemente le parti hanno sempre utilizzato i beni in conformità alle rispettive esigenze
e traendone le relative utilità, pure se formalmente ancora in comproprietà (in particolare, i tuoi assistiti hanno locato l'immobile adibito a supermercato, ritenendo in via esclusiva i relativi canoni, e destinando ad altri familiari le altre parti dell'immobile; il sig. Parte_1
ha locato a terzi il mapp. 13, ritenendo in via esclusiva i relativi canoni e concesso in
[...]
godimento alla il mapp. 14 … Ciò premesso, mio tramite, i miei assistiti desiderano Parte_9
comunque sottolineare la loro disponibilità a ripristinare la situazione quo ante (…) e a retrocedere pro quota quanto negli anni percepito (…), risolvendo il patto di anticipazione degli effetti del preliminare” (doc. 4 resistenti).
Dalla disamina di tali documenti risulta inequivocamente confermata sia l'esistenza dell'accordo di godimento separato addotto dai resistenti, con effetto sin dal preliminare di
5 permuta, vale a dire dal momento in cui gli immobili oggetto di permuta, come pacifico, erano stati reciprocamente conferiti nell'esclusiva disponibilità materiale delle future parti acquirenti, sia la rinunzia delle stesse parti ai relativi frutti.
Trattasi di accordo del tutto legittimo secondo la giurisprudenza, la quale ha affermato che “è perfettamente configurabile l'ipotesi che i condividenti si accordino, anche in modo tacito, per una suddivisione materiale del godimento della singola cosa comune o dei più beni comuni.
Non si tratta naturalmente di una assegnazione definitiva che corrisponderebbe a una vera e propria divisione (cfr. Cass. n. 3451/1977): i comunisti continuano a essere titolari di tutta la cosa, o delle più cose comuni;
essi si sono soltanto accordati, anche tacitamente, nel senso di rinunziare ciascuno al godimento (e, normalmente, anche ai frutti) della parte o delle cose date agli altri e, inoltre, che “l'accordo tacito dei fratelli (…) di regolare il loro diritto di godimento sui beni di proprietà in comune è soggetto alla regola della forma libera, dato che non vi è una norma che preveda per questi accordi una forma scritta, nè integra gli estremi di un atto a forma vincolata (solenne o formale) di cui all'art. 1350 c.c., dato che nè gli interessati hanno rinunziato a un diritto contemplato in questa normativa, nè hanno trasferito la proprietà del bene ad altri o ad uno di loro” (v. Cass., Sez. 2, n. 21906 del 30/07/2021; Sez. 2,
n. 2423 del 09/02/2015).
Non risultando neppure che le parti, dopo la missiva suindicata, siano addivenute ad una risoluzione consensuale del negozio con cui avevano ripartito il godimento degli immobili – negozio che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, rimane valido ed efficace, fintanto che non se ne accerti l'intervenuto scioglimento - o che le parti abbiano comunque manifestato l'intenzione di utilizzare il bene concesso nella disponibilità altrui in maniera diretta e revocare la pregressa rinuncia ai frutti della locazione, la domanda del ricorrente va senz'altro respinta, restando pertanto assorbita la domanda riconvenzionale dei resistenti volta ad ottenere la retrocessione dei canoni di locazione percepiti, invece, dal primo.
6 Rispetto a tale ultima domanda va infatti considerato che l'esame complessivo della comparsa di costituzione denota chiaramente la natura meramente subordinata della stessa, proposta per il caso di accoglimento della pretesa avversaria (cfr. pagg. 2 e 3, “Si chiederà altresì pertanto con domanda riconvenzionale, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande di parte ricorrente, quanto per converso spettante agli odierni resistenti per le ragioni che si spiegheranno in narrativa”, nonché pag. 9, “Nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente si chiede sin d'ora (…) dichiararsi il diritto degli odierni ricorrenti (…) alla ripartizione dei canoni di locazione ivi descritti e per gli effetti condannarsi il sig. al pagamento della somma che ne risulterà oltre che Parte_1
dell'importo che il Giudice riterrà di equità per l'uso esclusivo che lo stesso sig. Parte_1
sta facendo della mostra espositiva”).
[...]
Solo ad abundantiam, a prescindere dalla natura subordinata della domanda riconvenzionale, viceversa ritenuta, si aggiunge che la pretesa di conseguire comunque un risarcimento per l'uso esclusivo dei beni comuni sarebbe stata del pari infondata, dato che il reciproco consenso all'uso esclusivo dei beni fa venir meno il presupposto per chiedere il risarcimento del danno conseguito (v. Cass., Sez. 2, n. 15926 del 13/06/2019, secondo cui “colui che utilizza in via esclusiva il bene comune, non è tenuto a corrispondere alcunchè al comproprietario pro indiviso che rimanga inerte o, a maggior ragione, abbia consentito, in modo certo ed inequivoco, detto uso esclusivo”).
Ogni altra istanza ed eccezione s'intenda respinta;
in particolare, s'intenda respinta l'eccezione d'inammissibilità della produzione, in data 08.12.2023, dei contratti di locazione relativi alla mostra espositiva gestita dal ricorrente, trattandosi di documentazione sopravvenuta, trasmessa solo in data 15.11.2023 dall'Agenzia delle Entrate ai resistenti, i quali l'avevano tempestivamente richiesta al medesimo ente, ancor prima di costituirsi nel presente giudizio (v. doc. 13 resistenti).
7 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico del ricorrente, liquidate secondo i parametri di cui al d.m. n. 147/2022, tenuto conto delle modalità di trattazione della fase decisionale, che non ha richiesto il deposito di memorie conclusionali.
Non ricorrono i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c., supportata dai resistenti con allegazioni, rimaste a livello di mera asserzione, in ordine a precedenti cause instaurate dal ricorrente e ad un'intenzione di costui di rendersi inadempiente agli impegni assunti per una divisione rimasta estranea al giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. respinge la domanda del ricorrente;
2. dichiara assorbita la domanda riconvenzionale dei resistenti;
3. condanna il ricorrente alla rifusione in favore dei resistenti delle spese di lite, che liquida in € 4.000,00 per compenso, oltre al 15 % a titolo di rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.
Verona, 26 marzo 2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Abbate
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione Terza Civile
Il Giudice, dott.ssa Stefania Abbate ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2745/2023 R.G. promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' Avv.to Matteo Zanotelli in virtù di mandato in allegato al ricorso con elezione di domicilio presso il suo studio
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
(C.F. ) Controparte_2 C.F._3
C.F. ) Parte_2 C.F._4
(C.F. Parte_3 C.F._5
(C.F. CP_3 C.F._6
(C.F. ) Parte_4 C.F._7
(C.F. ) Parte_5 C.F._8
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Matteo Rossini e Eleonora Ferrarese in virtù di mandato in allegato alla comparsa di costituzione e risposta con elezione di domicilio presso il loro studio
RESISTENTI avente ad oggetto: contratti ed obbligazioni varie
1 CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
Voglia l'ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione:
- In via principale di merito: verificata la conclusione da parte dei comunisti qui convenuti del contratto di locazione ad uso commerciale del 17.10.2011, registrato in data 18.10.2011 avanti Agenzia delle Entrate di
Legnago in favore di , Parte_6 Parte_7 [...]
dichiararsi ai sensi degli artt. 1102 e 1105 c.c., e per tutte le ragioni di cui in Parte_8
narrativa, il diritto del sig. di partecipare pro quota del 900/2700 alla Parte_1
ripartizione del canoni di locazione riscossi dai comunisti locatori dal novembre 2011 sino al luglio 2022, e per gli effetti condannarsi i sig.ri , , Controparte_1 CP_3
, , nonché i sig.ri , e Parte_4 Parte_5 Controparte_2 Parte_2
(quest'ultimi tre in proprio e quali chiamati all'eredità della sig.ra Parte_3 Per_1
) – in solido tra loro – al pagamento in favore del sig. della somma
[...] Parte_1
di € 21.500,00, o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.
- In ogni caso:
Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio.
Per i resistenti:
Previo mutamento di rito ex art 281 duodecies cpc, non ricorrendo i presupposti di cui al primo comma dell'art 281 decies cpc
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
In via preliminare di rito: dichiararsi l'improcedibilità della domanda di parte ricorrente per mancato espletamento della procedura di mediazione obbligatoria in materia locatizia.
Nel merito:
2 - In via principale: rigettare in toto le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto come motivato in narrativa dichiarando la temerarietà della lite e condannando alle relative spese del procedimento oltre che al risarcimento del danno per accanimento giuridico.
- In subordine: nella denegata ipotesi in cui venisse accolta la domanda di parte ricorrente, limitare l'importo richiesto alla minor somma dovuta tenuto conto del periodo di prescrizione previsto per la ripetizione di importi aventi ad oggetto canoni di locazione.
- Domanda riconvenzionale: condannare il sig. al pagamento della somma di denaro di € 43.000,00= Parte_1
pari a due/terzi della quota di proprietà degli odierni resistenti dell'immobile locato dal sig.
o in uso allo stesso o in quella diversa misura che verrà accertata a Parte_1
seguito dell'esibizione dei relativi contratti di locazione ed a seguito dell'espletanda CTU tecnico-contabile volta alla determinazione anche degli importi dovuti per l'utilizzo del bene
(mostra espositiva, retrobottega e corte comune) da parte del ricorrente in assenza di regolare contratto di locazione.
Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha tratto origine dalle domande formulate da nei Parte_1
confronti di , , , Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 Parte_3
, e al fine di ottenere, previo l'accertamento CP_3 Parte_4 Parte_5
che costoro avevano concesso in locazione ad uso commerciale ad una società terza una mostra espositiva adibita a supermercato, in sua comproprietà per la quota di 900/2700, sita a Gazzo Veronese, località Roncanova (VR), alla via Roma, il pagamento della somma di €
3 21.500,00, a titolo di restituzione pro quota dei canoni di locazione riscossi dai resistenti dal novembre 2011 sino a luglio 2022.
A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto che il contratto di locazione era stato sottoscritto da tutti gli altri comunisti in data 17.10.2011 e che egli, essendo stato illegittimamente escluso dalla ripartizione dei canoni, nel giugno 2022 aveva intimato formale diffida agli altri comproprietari onde ottenere la rendicontazione degli importi complessivamente incassati ed il versamento della quota di sua spettanza.
Ritualmente costituiti, , , Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 Parte_3
, , e si sono opposti alla domanda,
[...] CP_3 Parte_4 Parte_5
formulando anche un'eccezione di prescrizione, e, in via riconvenzionale, hanno chiesto la condanna del ricorrente al pagamento della somma di € 43.000,00, a titolo di restituzione della quota di 2/3 dei canoni di locazione percepiti dalle società Demo Car s.r.l. e Historycar.it s.r.l. ovvero, in mancanza di regolare contratto di locazione, a titolo di risarcimento per l'uso esclusivo di altra mostra espositiva in comunione e dell'area annessa adibita a carrozzeria, situati in via Martiri della Libertà, catastalmente identificati al fg 37 – mapp. 207 – sub 13 e 14.
Le domande del ricorrente sono infondate.
Risulta circostanza documentalmente comprovata e non specificamente contestata (cfr. memoria ex art. 281 duodecies ricorrente, par. 8: “Tali accordi, anche qualora intervenuti, si inserivano …nell'ambito di un diverso progetto di divisione della comunione ereditaria iniziato con il preliminare di permuta del 20.03.2008”) che le parti avevano concordato il godimento separato dei beni in comunione e la percezione individuale dei frutti i percepiti.
Invero, in data 16.04.2002 le parti avevano stipulato una convenzione privata al fine di regolamentare la sorte di beni loro pervenuti in via successoria (doc. 3 resistenti), nella quale avevano stabilito, tra le altre condizioni, che il sig. si sarebbe impegnato Parte_1
a costruire n. 4 garage che sarebbero stati pertinenza delle unità abitative ubicate in Via
4 Martiri della Libertà all'interno del compendio immobiliare sede dell'autocarrozzeria (doc. 3 resistenti).
A tale convenzione aveva fatto seguito, in data 20.03.2008, la sottoscrizione di una scrittura intitolata “contratto preliminare di permuta”, del seguente tenore: “Parte 1 a titolo di
Permuta trasferisce a Parte 2 e Parte 3, che accettano, la proprietà del seguente bene “mostra adibita a supermercato ubicata a Gazzo V.se – loc. Roncanova in Via Roma. A sua volta Parte
2 e Parte 3 a titolo di permuta trasferiscono a Parte 1, che accetta la proprietà del seguente bene “mostra espositiva ubicata in Gazzo V.se – loc. Roncanova in Via Martiri della Libertà di cui verranno meglio precisati gli estremi catastali alla stipula del definitivo” (doc. 5 resistenti).
Si rinvengono poi agli atti le comunicazioni intercorse tra le parti, e in particolare la missiva del 24.01.2018 del difensore del ricorrente: “Innanzitutto mi segnalano i miei assistiti come
l'utilizzo da parte del Sig. (…) dell'area di cui al Fg. 37, part. 207, sub 14, tuttora in Parte_1
comproprietà con i tuoi assistiti, derivi da un patto, peraltro sempre rispettato sino ad oggi tra le parti, di anticipare gli effetti del preliminare di permuta ancora pendente.
Conseguentemente le parti hanno sempre utilizzato i beni in conformità alle rispettive esigenze
e traendone le relative utilità, pure se formalmente ancora in comproprietà (in particolare, i tuoi assistiti hanno locato l'immobile adibito a supermercato, ritenendo in via esclusiva i relativi canoni, e destinando ad altri familiari le altre parti dell'immobile; il sig. Parte_1
ha locato a terzi il mapp. 13, ritenendo in via esclusiva i relativi canoni e concesso in
[...]
godimento alla il mapp. 14 … Ciò premesso, mio tramite, i miei assistiti desiderano Parte_9
comunque sottolineare la loro disponibilità a ripristinare la situazione quo ante (…) e a retrocedere pro quota quanto negli anni percepito (…), risolvendo il patto di anticipazione degli effetti del preliminare” (doc. 4 resistenti).
Dalla disamina di tali documenti risulta inequivocamente confermata sia l'esistenza dell'accordo di godimento separato addotto dai resistenti, con effetto sin dal preliminare di
5 permuta, vale a dire dal momento in cui gli immobili oggetto di permuta, come pacifico, erano stati reciprocamente conferiti nell'esclusiva disponibilità materiale delle future parti acquirenti, sia la rinunzia delle stesse parti ai relativi frutti.
Trattasi di accordo del tutto legittimo secondo la giurisprudenza, la quale ha affermato che “è perfettamente configurabile l'ipotesi che i condividenti si accordino, anche in modo tacito, per una suddivisione materiale del godimento della singola cosa comune o dei più beni comuni.
Non si tratta naturalmente di una assegnazione definitiva che corrisponderebbe a una vera e propria divisione (cfr. Cass. n. 3451/1977): i comunisti continuano a essere titolari di tutta la cosa, o delle più cose comuni;
essi si sono soltanto accordati, anche tacitamente, nel senso di rinunziare ciascuno al godimento (e, normalmente, anche ai frutti) della parte o delle cose date agli altri e, inoltre, che “l'accordo tacito dei fratelli (…) di regolare il loro diritto di godimento sui beni di proprietà in comune è soggetto alla regola della forma libera, dato che non vi è una norma che preveda per questi accordi una forma scritta, nè integra gli estremi di un atto a forma vincolata (solenne o formale) di cui all'art. 1350 c.c., dato che nè gli interessati hanno rinunziato a un diritto contemplato in questa normativa, nè hanno trasferito la proprietà del bene ad altri o ad uno di loro” (v. Cass., Sez. 2, n. 21906 del 30/07/2021; Sez. 2,
n. 2423 del 09/02/2015).
Non risultando neppure che le parti, dopo la missiva suindicata, siano addivenute ad una risoluzione consensuale del negozio con cui avevano ripartito il godimento degli immobili – negozio che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, rimane valido ed efficace, fintanto che non se ne accerti l'intervenuto scioglimento - o che le parti abbiano comunque manifestato l'intenzione di utilizzare il bene concesso nella disponibilità altrui in maniera diretta e revocare la pregressa rinuncia ai frutti della locazione, la domanda del ricorrente va senz'altro respinta, restando pertanto assorbita la domanda riconvenzionale dei resistenti volta ad ottenere la retrocessione dei canoni di locazione percepiti, invece, dal primo.
6 Rispetto a tale ultima domanda va infatti considerato che l'esame complessivo della comparsa di costituzione denota chiaramente la natura meramente subordinata della stessa, proposta per il caso di accoglimento della pretesa avversaria (cfr. pagg. 2 e 3, “Si chiederà altresì pertanto con domanda riconvenzionale, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande di parte ricorrente, quanto per converso spettante agli odierni resistenti per le ragioni che si spiegheranno in narrativa”, nonché pag. 9, “Nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente si chiede sin d'ora (…) dichiararsi il diritto degli odierni ricorrenti (…) alla ripartizione dei canoni di locazione ivi descritti e per gli effetti condannarsi il sig. al pagamento della somma che ne risulterà oltre che Parte_1
dell'importo che il Giudice riterrà di equità per l'uso esclusivo che lo stesso sig. Parte_1
sta facendo della mostra espositiva”).
[...]
Solo ad abundantiam, a prescindere dalla natura subordinata della domanda riconvenzionale, viceversa ritenuta, si aggiunge che la pretesa di conseguire comunque un risarcimento per l'uso esclusivo dei beni comuni sarebbe stata del pari infondata, dato che il reciproco consenso all'uso esclusivo dei beni fa venir meno il presupposto per chiedere il risarcimento del danno conseguito (v. Cass., Sez. 2, n. 15926 del 13/06/2019, secondo cui “colui che utilizza in via esclusiva il bene comune, non è tenuto a corrispondere alcunchè al comproprietario pro indiviso che rimanga inerte o, a maggior ragione, abbia consentito, in modo certo ed inequivoco, detto uso esclusivo”).
Ogni altra istanza ed eccezione s'intenda respinta;
in particolare, s'intenda respinta l'eccezione d'inammissibilità della produzione, in data 08.12.2023, dei contratti di locazione relativi alla mostra espositiva gestita dal ricorrente, trattandosi di documentazione sopravvenuta, trasmessa solo in data 15.11.2023 dall'Agenzia delle Entrate ai resistenti, i quali l'avevano tempestivamente richiesta al medesimo ente, ancor prima di costituirsi nel presente giudizio (v. doc. 13 resistenti).
7 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico del ricorrente, liquidate secondo i parametri di cui al d.m. n. 147/2022, tenuto conto delle modalità di trattazione della fase decisionale, che non ha richiesto il deposito di memorie conclusionali.
Non ricorrono i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c., supportata dai resistenti con allegazioni, rimaste a livello di mera asserzione, in ordine a precedenti cause instaurate dal ricorrente e ad un'intenzione di costui di rendersi inadempiente agli impegni assunti per una divisione rimasta estranea al giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. respinge la domanda del ricorrente;
2. dichiara assorbita la domanda riconvenzionale dei resistenti;
3. condanna il ricorrente alla rifusione in favore dei resistenti delle spese di lite, che liquida in € 4.000,00 per compenso, oltre al 15 % a titolo di rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.
Verona, 26 marzo 2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Abbate
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