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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 18/07/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa BA Cao Presidente relatore dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice dott.ssa Maria Paduano GOP ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3127/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. PUGLIESE GIUSEPPINA, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RR contro
(C.F. nato a [...] Controparte_1 C.F._2
BA (MI) il 18/06/1990, con il patrocinio dell'avv. ZAPPATERRA MASSIMO, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Como (Visto agli atti)
- INTERVENUTO-
Oggetto: separazione giudiziale
Data della decisione: 11.7.2025 CONCLUSIONI
Per : Parte_1
Che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Como, convocate le parti ed esperito il tentativo di conciliazione, accertata la impossibilità di riconciliazione dei coniugi , respinta ogni contraria istanza ed eccezione, Voglia dichiarare la separazione personale tra la Signora e Parte_1
- nato il giorno 18 giugno 1990 in Psaje ( Ecuador), Controparte_1 residente in [...] - contratto in data 9 maggio 2019 con rito civile nel comune di IN AM, autorizzandoli a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto , con addebito della separazione a carico del Signor Controparte_1 per le motivazioni di cui in atti , ad ogni fine di legge , con condanna del Resistente al
[...] risarcimento del danno a favore della Signora da liquidarsi altresì in via equitativa. Parte_1
DISPORRE L'AFFIDAMENTO DELLA PICCOLA C.F. Controparte_2
IN VIA SUPERESCLUSIVA ALLA MA IE RR , per C.F._3 le motivazioni in atti , con collocamento prevalente della minore presso la residenza materna, con facoltà del padre di tenere con sé la bambina secondo un calendario, da certificarsi tramite una CTU di cui si insiste sin da ora per la relativa disposizione e volta a comprendere se effettivamente, come si ritiene, la vicinanza paterna ed altresì al ramo genitoriale paterno non precluda alla piccola il diritto di crescere in un ambiente salutare e che possa contribuire positivamente alla sua crescita psicofisica.
DISPORRE A CARICO DEL PADRE A TITOLO DI CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLA
MINORE LA SOMMA MENSILE DI EURO 250,00= DA NNUALMENTE CP_2 Parte_2
SECONDO GLI INDICI ISTAT, O DELLA SOMMA VERIORE CHE DOVESSE EMERGERE DI
GIUSTIZIA A SEGUITO DELLA ALLEGAZIONE LA SITUAZIONE Controparte_3
ECONOMICO REDDITUALE DEL RESISTENTE
IN VIA ISTRUTTORIA chiede disporsi CTU volta a comprendere se effettivamente, come si ritiene, la vicinanza paterna ed altresì al ramo genitoriale paterno non precluda alla piccola il diritto di crescere in un ambiente salutare e che possa contribuire positivamente alla sua crescita psicofisica al fine altresì di redigere un calendario di visite padre – figlia.
Con ampia riserva altresì all'esito della costituzione avversaria.
IN OGNI CASO con vittoria di spese, compensi ed accessori.
Per : Controparte_1 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria, difforme istanza, eccezione e deduzione e previi gli accertamenti e gli approfondimenti del caso, nonché le più opportune declaratorie:
1) Dare atto della non opposizione ed adesione del resistente alla sollecitata declaratoria sullo
“status” (separazione personale dei coniugi), anche con sentenza parziale.
2) Respingere la richiesta di addebito della separazione ex art. 151 c.c., come formulata dalla ricorrente, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
3) Disporre in merito al più opportuno regime di affidamento della minore, dando atto della disponibilità paterna a che sia la madre a farsi quotidiano punto di riferimento per la figlia minore
CP_2
4) Disporre in ordine alla residenza della minore anche in relazione agli approfondimenti CP_2 effettuati dal Servizio Sociale.
5) Determinare, secondo il più prudente apprezzamento del Tribunale ed anche in ossequio a quanto rilevato dal Servizio Sociale, il più consono calendario di frequentazioni padre-figlia, allo stato proponendosi che il padre possa tenere la minore con sé per due fine settimana al mese, in regime di alternanza e senza pernottamento, indicativamente dalle ore 09:00 alle ore 18:00, prelevando la stessa all'uscita da scuola e riaccompagnandola presso la casa materna – con la specifica che, in caso di non frequenza scolastica, il padre possa prelevare la figlia presso l'abitazione materna.
Parimenti, ci si rimette alla miglior decisione dell'A.G. adita rispetto alle vacanze, ai ponti, alle feste
e a quant'altro di non espressamente indicato.
6) Porre a carico del resistente, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, la somma mensile di Euro 250,00= (duecentocinquanta/00) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, come richiesto dalla stessa ricorrente.
7) Porre a carico del resistente, nella misura del 50%, le spese straordinarie di cui alle “Linee
Guida” adottate dall'adito Tribunale di Como, e da intendersi integralmente riprodotte, anche quanto alle modalità ed ai termini di accordo, individuazione e rimborso di quanto eventualmente anticipato.
8) Disporre e/o confermare gli interventi, i supporti e le prescrizioni ritenuti opportuni a tutela della figlia minore, nonché del ruolo e della figura del resistente.
9) Allorché dovessero sopravvenire ed essere acclarati i presupposti legittimanti un affidamento condiviso con alternanza della permanenza presso l'uno o l'altro genitore: prevedere il diretto mantenimento ordinario delle minori da parte di ciascun genitore, nei periodi alternativamente spettanti, con suddivisione tra le parti delle spese straordinarie nell'interesse delle stesse, di cui alle richiamate “Linee Guida” (da intendersi integralmente riportate) secondo la misura proposta al sopra esteso punto 7). 10) Respingere ogni contraria difforme istanza e pretesa, perché illegittima, infondata e non rispondente al superiore interesse della figlia delle parti e/o comunque inammissibile e preclusa.
Con ogni più ampia riserva e con espressa richiesta dei termini per ulteriori difese, di cui all'art.
473-bis.19 c.p.c., nonché per le nuove domande ed i nuovi mezzi di prova di cui all'art. 473-bis.19
c.p.c, oltre che previsti dall'art. 473-bis. 28 c.p.c.
Con espressa richiesta di ammissione delle prove dedotte a supporto delle argomentazioni svolte, delle domande avanzate e delle conclusioni assunte nell'interesse del resistente.
Con il favore delle spese e dei compensi di giudizio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso in fatto che:
1. e contraevano matrimonio Parte_1 Controparte_1 civile a IN AM (MI) l'8.5.2019.
2. Dal matrimonio nasceva la figlia (nata il [...]). CP_2
3. Con ricorso depositato il 26.9.2023 chiedeva la separazione giudiziale ex art. Parte_1
151 comma 2° c.c. con addebito della colpa in capo al resistente e condanna di quest'ultimo al risarcimento del danno, l'affidamento super-esclusivo della figlia minore, con collocamento presso di sé, la regolamentazione del diritto di visita paterno previa CTU, nonché la determinazione in € 250 del contributo mensile che il resistente doveva ritenersi obbligato a corrisponderle a titolo di mantenimento della figlia.
4. Con decreto di fissazione udienza del 9.10.2023 venivano incaricati i Servizi Sociali di Mariano
ME e di IN AM di prendere in carico il nucleo familiare e di svolgere un'indagine psicosociale ed eventualmente psicodiagnostica, con incarico di regolamentare la frequentazione tra il padre e la figlia con i tempi e le modalità ritenuti più idonei.
5. All'udienza del 26.3.2024 il Giudice rinviava il procedimento per il perfezionamento della notifica alla controparte.
6. Con memoria difensiva del 16.10.2024 si costituiva in giudizio Controparte_1
, il quale non si opponeva alla domanda sullo status, alla quale aderiva;
[...] domandava il rigetto della domanda di addebito, il miglior regime di affidamento della figlia minore, la regolamentazione del proprio diritto di visita, la determinazione in € 250 mensili dell'assegno di mantenimento per la figlia da porsi a proprio carico, oltre al 50% delle spese straordinarie.
7. All'udienza del 17.10.2024 venivano ampiamente sentite le parti, le quali meglio illustravano la propria situazione personale e familiare, anche sotto il profilo economico;
autorizzati i coniugi a vivere separati, preso atto dell'accordo intervenuto, il Giudice affidava la figlia minore in via esclusiva alla madre, disponeva le visite padre-figlia in spazio neutro mediante i servizi sociali, previa verifica dall'astensione dall'uso di alcol e sostanze stupefacenti con idoneo percorso Cont presso il SERT competente, incaricava il di svolgere un'indagine psicosociale e, se del caso, psicodiagnostica sul nucleo e di monitorare la situazione familiare e determinava in € 250 mensili l'assegno di mantenimento per la prole a carico del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie.
8. Acquisita la relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali, all'udienza del 2.7.2025 i procuratori delle parti si riportavano alle conclusioni in atti e chiedevano l'immediata rimessione della causa al Collegio;
la ricorrente rinunciava alla domanda di addebito. La controversia veniva pertanto rimessa al Collegio per la decisione.
Tutto ciò premesso in punto svolgimento del processo, il Collegio osserva quanto segue.
a) SUL MATERIALE PROBATORIO
Dal punto di vista istruttorio osserva il Tribunale come la controversia in oggetto sia pienamente matura per la decisione, condividendo il Collegio le considerazioni svolte sotto il profilo istruttorio dal GI. In particolare, i documenti acquisiti in atti e l'istruttoria espletata risultano elementi più che idonei a fondare un'adeguata decisione su tutti gli aspetti della controversia.
Quanto agli aspetti genitoriali, le dichiarazioni delle parti, le relazioni trasmesse dai Servizi delegati e le risultanze acquisite offrono al Collegio elementi di giudizio adeguati a decidere nell'interesse della figlia minore della coppia.
Il Tribunale ritiene di non dover procedere all'ascolto di in quanto superfluo ed oltremodo CP_2 pregiudizievole, tenuto conto della tenera età della minore, degli esiti degli accertamenti, dell'attività di osservazione svolti dai Servizi Sociali e delle risultanze in atti. Ciò appare in linea con l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui l'audizione del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore (Cass., Sez., I 24.5.2018 n. 12957; Cass. Sez.
I 29.9.2015 n. 19327).
Quanto agli aspetti economici, il Tribunale evidenzia che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. Sez. VI-I 28.3.2019 n. 8744, Cass. Sez. VI- I 15.11.2016 n. 23263, Cass. Sez. I 6.6.2013
n. 14336, Cass. Sez. I 28.1.2011 n. 2098). Ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base della documentazione prodotta dalle parti, anche per ordine del Giudice
Istruttore, tenuto conto che, in ogni caso, il Giudice ben può trarre argomenti di convincimento e di prova anche dal comportamento processuale delle parti in relazione agli ordini di esibizione non completamente o non correttamente adempiuti (Cass. Sez. 6 – I 11.1.2016 n. 225).
b) SULLA PRONUNZIA DI SEPARAZIONE
Sussistono le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 comma 1° c.c. dovendosi ritenere provato, sulla base della stessa prospettazione delle parti, oltre che delle emergenze processuali, che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità “Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Nel caso in oggetto, lo stesso comportamento processuale dei coniugi denota un'evidente e insanabile rottura del rapporto di coniugio. Tutto quanto esposto lascia emergere la comune volontà dei partners di non considerarsi più marito e moglie.
c) SULLA DOMANDA DI ADDEBITO
Rileva il Collegio che, sebbene la ricorrente abbia formulato domanda di addebito della separazione al marito nel proprio atto introduttivo, all'udienza del 2.7.2025 la moglie ha espressamente rinunciato alla domanda di addebito;
pertanto, nulla deve essere disposto sul punto.
d) SULL'AFFIDAMENTO della PROLE e sulle modalità di esercizio del DIRITTO DI
VISITA
In punto responsabilità genitoriale, preliminarmente, con la L. 8.2.2006, n. 54 il legislatore ha modificato la disciplina riguardante gli effetti della crisi matrimoniale nei confronti dei figli, prevedendo la cd. "bigenitorialità" quale regola generale e relegando quale eccezione l'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori. Più in particolare, secondo la giurisprudenza la scelta può cadere sull'affidamento esclusivo, se ciò risponde alla migliore realizzazione dell'interesse della prole. Tale decisione impone al giudice una doppia motivazione: in positivo, sulla idoneità del genitore affidatario;
in negativo, sulla inidoneità educativa (cfr. Cass. Civ.
24841/2010), ovvero sulla manifesta carenza, dell'altro genitore. Ne consegue che, mentre l'affidamento condiviso, rappresentando la regola non necessita di particolari motivazioni per essere disposto, l'affidamento ad un solo genitore ha carattere eccezionale e può essere disposto solo con provvedimento motivato. Costituiscono ragioni ostative all'affidamento condiviso del minore, e, quindi, consentono di disporre l'affidamento ad un solo genitore, a titolo esemplificativo: il rifiuto del figlio verso uno dei genitori, la compromissione dei rapporti genitore-figlio, l'aver ridotto per anni, da parte di uno dei genitori, i rapporti con il figlio con cui non si conviveva più o l'avere il genitore dimostrato la sua inidoneità educativa.
Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che, alla luce delle emergenze processuali, risulti maggiormente rispondente all'interesse di l'affidamento esclusivo alla madre, con CP_2 specifica attribuzione a quest'ultima di tutte le decisioni che attengono all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza della figlia minore (cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c.).
E invero, emerge chiaramente dagli atti la totale assenza del padre nella vita della figlia, il quale non ha mai dimostrato -e continua a non dimostrare- per alcun interesse o affezione: egli CP_2 infatti non la frequenta e non chiede di frequentarla (avendo fatto visita alla figlia soltanto sporadicamente in passato) e non condivide in alcun modo le esigenze di crescita, educazione ed istruzione della minore.
I Servizi Sociali riferiscono che risulta una bambina serena e aderente ai propri compiti CP_2 di sviluppo, come riportato sia dalla madre che dalle insegnanti. La sig.ra , grazie al Pt_1 prezioso aiuto della nonna materna, continua ad essere in grado di garantirle un ambiente di vita positivo, curato e rispettoso dei suoi bisogni. (cfr. relazione Tecum del 23.6.2025).
Quanto al padre, Data la scarsa adesione del sig. al percorso di presa in carico presso CP_1 il Servizio Tutela Minori di IN e, soprattutto, in assenza di esami tossicologici, non si è reputato di dover procedere a spiegare ad la possibilità di un'eventuale ripresa dei CP_2 rapporti con lui. Stante quanto sopra e considerata anche la tenera età della minore, si ritiene opportuno condividere che, in merito alla relazione con il padre, quando vi saranno elementi certi, sarà possibile attivare incontri evitando di deludere le aspettative della minore (cfr. relazione Tecum del 23.6.2025). E invero, il STM di IN AM ha riferito che il CP_ resistente non ha preso contatti con il territorialmente competente, chiedendo di poter effettuare gli esami tossicologici richiesti a Ibiza - ove attualmente vive- e si è detto impossibilitato a rientrare in Italia anche per gli incontri con in quanto impegnato a tempo CP_2 pieno nella cura di suo figlio di 3 mesi, essendo la compagna impegnata al lavoro (cfr. relazione
Servizi Sociali di IN AM del 23.6.2025).
Concludono gli operatori, evidenziando che Considerata la situazione sopra descritta e le buone capacità genitoriali della RA , si reputa che possa essere confermato l'affidamento Pt_1 esclusivo alla stessa. Per questa ragione, il Servizio scrivente, inoltre, reputa che la presa in carico di questo nucleo familiare sia necessaria solo qualora il padre aderisse al percorso prescritto e si osservassero i presupposti per la riattivazione della relazione con la figlia (cfr. relazione Tecum del 23.6.2025).
Alla luce di tutto quanto esposto, di fronte all'assenza del padre dalla vita della figlia, risulta necessario, al fine di tutelare il preminente interesse della minore, confermare l'affidamento esclusivo della medesima alla madre, come già stabilito nel corso del giudizio, e disporre altresì la concentrazione in capo alla stessa di tutte le decisioni che attengono all'educazione, all'istruzione, alla salute, alla residenza della figlia, stante l'assenza di fatto del resistente dalla quotidianità di che, da un lato, non consente in alcun modo la condivisione tra i genitori CP_2 neanche delle decisioni più rilevanti per la minore e, dall'altro, esporrebbe la stessa ad un grave pregiudizio ogni qualvolta risultasse necessario assumere una decisione nel sua interesse.
E invero, la madre appare essere una figura genitoriale accudente, collaborante, attenta alle esigenze della figlia e appare, altresì, in grado di garantire alla minore l'accesso alla figura Cont paterna, secondo quanto riferito dal e sopra riportato.
Pertanto, per tutti i richiamati motivi, reputa il Collegio, nell'esercizio dei poteri di ufficio di cui dispone in relazione alle statuizioni relative sia all'esercizio della responsabilità genitoriale sia all'obbligo di mantenimento dei minori (Cass. 4 maggio 2000, n. 5586; Cass. 22 novembre 2000,
n. 15065; Cass. 24 febbraio 2006, n. 4205, Cass. Sez. I 3.8.2007 n. 17043; Cass. Sez. I 18.3.2010
n. 6606), che sussistano i presupposti per attribuire alla madre la responsabilità genitoriale esclusiva ai sensi dell'art. 337 quater comma 3 c.c anche in relazione alle questioni rilevanti relative alla salute, all'istruzione, all'educazione, alla scelta della residenza abituale della prole, ciò al fine di consentirle di poter assumere in modo tempestivo e utile tali decisioni.
rimarrà collocata presso la madre, con cui ha sempre convissuto e condiviso la propria CP_2 quotidianità.
Quanto al diritto di visita paterno, deve confermarsi l'incarico ai Servizi Sociali territorialmente competenti di regolamentare i contatti e le frequentazioni tra padre e figlia nelle forme e tempistiche ritenute più idonee per la minore, su richiesta del padre, previa preparazione di tutti i soggetti coinvolti, verificando la serietà dell'impegno assunto da quest'ultimo a riallacciare i rapporti con la prole e tenuto conto del benessere psicoemotivo della minore.
e) OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DI NATURA ECONOMICA: CONTRIBUTO AL
MANTENIMENTO DELLA PROLE
Con riferimento al contributo per il mantenimento indiretto della figlia, deve evidenziarsi che a seguito sia della separazione personale che del divorzio la prole comune ha diritto ad un mantenimento economico tale da garantirle un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'obbligo normativo di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c. che impone il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli ed obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass.
n. 21273/2013).
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c., non soltanto dalle
"rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (Cass. n. 9915/2007).
La corresponsione dell'assegno è quindi la modalità con cui un genitore provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando all'altro un importo con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurargli uno standard di vita tendenzialmente analogo a quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass. 785/2012).
Orbene, ha dichiarato di svolgere attività lavorativa come segretaria e di Parte_1 percepire uno stipendio mensile di € 1.500, a cui si aggiungono € 230 mensili a titolo di assegno unico per la prole (cfr. verbale d'udienza del 17.10.2024); dalla documentazione economica in atti, la stessa risulta aver percepito un reddito mensile netto, calcolato su dodici mensilità, pari a
€ 1.051 nel 2022, mentre nel 2023-2024 ha avuto una busta paga di € 1.500 mensili (cfr. buste paga in atti). La ricorrente vive unitamente alla minore e alla madre -percettrice di pensione di reversibilità del marito di € 600 mensili circa- in una casa di proprietà di quest'ultima, non gravata da mutuo.
ha invece riferito di lavorare da aprile a ottobre Controparte_1 come imbianchino a Ibiza in modo irregolare, guadagnando € 1.500/1.800 al mese, facendo ritorno in Italia nei mesi invernali presso i genitori e i fratelli minori (cfr. verbale d'udienza del
17.10.2024); il resistente non ha depositato alcuna documentazione economica a supporto di quanto affermato in atti. Da ultimo, ai Servizi Sociali il medesimo ha dichiarato di vivere stabilmente a Ibiza per motivi familiari e di lavoro, di lavorare in nero e di aver appena avuto un figlio dalla compagna (cfr. relazione Servizi Sociali di IN AM del 23.6.2025).
Tanto premesso -sulla base della posizione reddituale e patrimoniale delle parti come rappresentata e documentata in atti, tenuto conto della capacità lavorativa del resistente, anche specifica, dimostrata con riferimento all'attività lavorativa dichiarata, valorizzata la proposta formulata dal medesimo in atti e considerati i costi connessi ai bisogni di mantenimento rapportati all'età e alla socialità della minore- reputa il Collegio congruo confermare a carico del padre l'obbligo di versare alla madre un contributo mensile pari a € 250,00 a titolo di mantenimento indiretto della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie riferibili alla medesima, con applicazione del Protocollo in uso presso il Tribunale di Como.
Inoltre, come ulteriore quota di mantenimento, deve disporsi che l'assegno unico ed universale per la prole sia interamente percepito dalla madre, quale genitore affidatario e collocatario della figlia minore.
f) SPESE PROCESSUALI
Le spese processuali devono, a giudizio del Collegio, essere integralmente compensate tra le parti, attesa la natura necessaria del presente giudizio e le statuizioni adottate nell'interesse della minore
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. DICHIARA la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c., dei coniugi , Parte_1 nata a [...] il [...], e , nato Controparte_1
a EL BA (MI) il 18/06/1990, che hanno celebrato matrimonio IN
AM (MI) l'8.5.2019 (anno 2019, atto n. 32, parte I);
2. MANDA al Cancelliere affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di IN AM (MI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. AFFIDA la figlia minore (nata il [...]) in via super-esclusiva alla madre ai sensi CP_2 dell'art. 337 quater comma 3 c.c. con specifica attribuzione alla stessa di tutte le decisioni che attengono l'educazione, l'istruzione, la salute e la residenza della minore;
4. CONFERMA il collocamento della minore presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
5. INCARICA il Servizio Tutela Minori territorialmente competente (Comune di Mariano ME
e di IN AM) di regolamentare i contatti e le frequentazioni tra padre e figlia nelle forme e tempistiche ritenute più idonee per la minore, su richiesta del padre, previa preparazione di tutti i soggetti coinvolti, verificando la serietà dell'impegno assunto dal resistente a riallacciare i rapporti con la prole e tenuto conto del benessere psicoemotivo della minore;
6. PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1
, a titolo di mantenimento della figlia minore, l'importo mensile di € 250,00, Parte_1 somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo indici Istat a partire da maggio 2023, oltre al 50% delle spese straordinarie con applicazione del Protocollo in uso presso il Tribunale di Como;
7. DISPONE che l'assegno unico ed universale per la prole sia interamente percepito dalla madre;
8. COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in data 11.7.2025 nella Camera di Consiglio della sezione I civile del TRIBUNALE
ORDINARIO di Como.
Il Presidente relatore
Dott.ssa BA Cao
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa BA Cao Presidente relatore dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice dott.ssa Maria Paduano GOP ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3127/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. PUGLIESE GIUSEPPINA, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RR contro
(C.F. nato a [...] Controparte_1 C.F._2
BA (MI) il 18/06/1990, con il patrocinio dell'avv. ZAPPATERRA MASSIMO, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Como (Visto agli atti)
- INTERVENUTO-
Oggetto: separazione giudiziale
Data della decisione: 11.7.2025 CONCLUSIONI
Per : Parte_1
Che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Como, convocate le parti ed esperito il tentativo di conciliazione, accertata la impossibilità di riconciliazione dei coniugi , respinta ogni contraria istanza ed eccezione, Voglia dichiarare la separazione personale tra la Signora e Parte_1
- nato il giorno 18 giugno 1990 in Psaje ( Ecuador), Controparte_1 residente in [...] - contratto in data 9 maggio 2019 con rito civile nel comune di IN AM, autorizzandoli a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto , con addebito della separazione a carico del Signor Controparte_1 per le motivazioni di cui in atti , ad ogni fine di legge , con condanna del Resistente al
[...] risarcimento del danno a favore della Signora da liquidarsi altresì in via equitativa. Parte_1
DISPORRE L'AFFIDAMENTO DELLA PICCOLA C.F. Controparte_2
IN VIA SUPERESCLUSIVA ALLA MA IE RR , per C.F._3 le motivazioni in atti , con collocamento prevalente della minore presso la residenza materna, con facoltà del padre di tenere con sé la bambina secondo un calendario, da certificarsi tramite una CTU di cui si insiste sin da ora per la relativa disposizione e volta a comprendere se effettivamente, come si ritiene, la vicinanza paterna ed altresì al ramo genitoriale paterno non precluda alla piccola il diritto di crescere in un ambiente salutare e che possa contribuire positivamente alla sua crescita psicofisica.
DISPORRE A CARICO DEL PADRE A TITOLO DI CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLA
MINORE LA SOMMA MENSILE DI EURO 250,00= DA NNUALMENTE CP_2 Parte_2
SECONDO GLI INDICI ISTAT, O DELLA SOMMA VERIORE CHE DOVESSE EMERGERE DI
GIUSTIZIA A SEGUITO DELLA ALLEGAZIONE LA SITUAZIONE Controparte_3
ECONOMICO REDDITUALE DEL RESISTENTE
IN VIA ISTRUTTORIA chiede disporsi CTU volta a comprendere se effettivamente, come si ritiene, la vicinanza paterna ed altresì al ramo genitoriale paterno non precluda alla piccola il diritto di crescere in un ambiente salutare e che possa contribuire positivamente alla sua crescita psicofisica al fine altresì di redigere un calendario di visite padre – figlia.
Con ampia riserva altresì all'esito della costituzione avversaria.
IN OGNI CASO con vittoria di spese, compensi ed accessori.
Per : Controparte_1 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria, difforme istanza, eccezione e deduzione e previi gli accertamenti e gli approfondimenti del caso, nonché le più opportune declaratorie:
1) Dare atto della non opposizione ed adesione del resistente alla sollecitata declaratoria sullo
“status” (separazione personale dei coniugi), anche con sentenza parziale.
2) Respingere la richiesta di addebito della separazione ex art. 151 c.c., come formulata dalla ricorrente, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
3) Disporre in merito al più opportuno regime di affidamento della minore, dando atto della disponibilità paterna a che sia la madre a farsi quotidiano punto di riferimento per la figlia minore
CP_2
4) Disporre in ordine alla residenza della minore anche in relazione agli approfondimenti CP_2 effettuati dal Servizio Sociale.
5) Determinare, secondo il più prudente apprezzamento del Tribunale ed anche in ossequio a quanto rilevato dal Servizio Sociale, il più consono calendario di frequentazioni padre-figlia, allo stato proponendosi che il padre possa tenere la minore con sé per due fine settimana al mese, in regime di alternanza e senza pernottamento, indicativamente dalle ore 09:00 alle ore 18:00, prelevando la stessa all'uscita da scuola e riaccompagnandola presso la casa materna – con la specifica che, in caso di non frequenza scolastica, il padre possa prelevare la figlia presso l'abitazione materna.
Parimenti, ci si rimette alla miglior decisione dell'A.G. adita rispetto alle vacanze, ai ponti, alle feste
e a quant'altro di non espressamente indicato.
6) Porre a carico del resistente, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, la somma mensile di Euro 250,00= (duecentocinquanta/00) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, come richiesto dalla stessa ricorrente.
7) Porre a carico del resistente, nella misura del 50%, le spese straordinarie di cui alle “Linee
Guida” adottate dall'adito Tribunale di Como, e da intendersi integralmente riprodotte, anche quanto alle modalità ed ai termini di accordo, individuazione e rimborso di quanto eventualmente anticipato.
8) Disporre e/o confermare gli interventi, i supporti e le prescrizioni ritenuti opportuni a tutela della figlia minore, nonché del ruolo e della figura del resistente.
9) Allorché dovessero sopravvenire ed essere acclarati i presupposti legittimanti un affidamento condiviso con alternanza della permanenza presso l'uno o l'altro genitore: prevedere il diretto mantenimento ordinario delle minori da parte di ciascun genitore, nei periodi alternativamente spettanti, con suddivisione tra le parti delle spese straordinarie nell'interesse delle stesse, di cui alle richiamate “Linee Guida” (da intendersi integralmente riportate) secondo la misura proposta al sopra esteso punto 7). 10) Respingere ogni contraria difforme istanza e pretesa, perché illegittima, infondata e non rispondente al superiore interesse della figlia delle parti e/o comunque inammissibile e preclusa.
Con ogni più ampia riserva e con espressa richiesta dei termini per ulteriori difese, di cui all'art.
473-bis.19 c.p.c., nonché per le nuove domande ed i nuovi mezzi di prova di cui all'art. 473-bis.19
c.p.c, oltre che previsti dall'art. 473-bis. 28 c.p.c.
Con espressa richiesta di ammissione delle prove dedotte a supporto delle argomentazioni svolte, delle domande avanzate e delle conclusioni assunte nell'interesse del resistente.
Con il favore delle spese e dei compensi di giudizio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso in fatto che:
1. e contraevano matrimonio Parte_1 Controparte_1 civile a IN AM (MI) l'8.5.2019.
2. Dal matrimonio nasceva la figlia (nata il [...]). CP_2
3. Con ricorso depositato il 26.9.2023 chiedeva la separazione giudiziale ex art. Parte_1
151 comma 2° c.c. con addebito della colpa in capo al resistente e condanna di quest'ultimo al risarcimento del danno, l'affidamento super-esclusivo della figlia minore, con collocamento presso di sé, la regolamentazione del diritto di visita paterno previa CTU, nonché la determinazione in € 250 del contributo mensile che il resistente doveva ritenersi obbligato a corrisponderle a titolo di mantenimento della figlia.
4. Con decreto di fissazione udienza del 9.10.2023 venivano incaricati i Servizi Sociali di Mariano
ME e di IN AM di prendere in carico il nucleo familiare e di svolgere un'indagine psicosociale ed eventualmente psicodiagnostica, con incarico di regolamentare la frequentazione tra il padre e la figlia con i tempi e le modalità ritenuti più idonei.
5. All'udienza del 26.3.2024 il Giudice rinviava il procedimento per il perfezionamento della notifica alla controparte.
6. Con memoria difensiva del 16.10.2024 si costituiva in giudizio Controparte_1
, il quale non si opponeva alla domanda sullo status, alla quale aderiva;
[...] domandava il rigetto della domanda di addebito, il miglior regime di affidamento della figlia minore, la regolamentazione del proprio diritto di visita, la determinazione in € 250 mensili dell'assegno di mantenimento per la figlia da porsi a proprio carico, oltre al 50% delle spese straordinarie.
7. All'udienza del 17.10.2024 venivano ampiamente sentite le parti, le quali meglio illustravano la propria situazione personale e familiare, anche sotto il profilo economico;
autorizzati i coniugi a vivere separati, preso atto dell'accordo intervenuto, il Giudice affidava la figlia minore in via esclusiva alla madre, disponeva le visite padre-figlia in spazio neutro mediante i servizi sociali, previa verifica dall'astensione dall'uso di alcol e sostanze stupefacenti con idoneo percorso Cont presso il SERT competente, incaricava il di svolgere un'indagine psicosociale e, se del caso, psicodiagnostica sul nucleo e di monitorare la situazione familiare e determinava in € 250 mensili l'assegno di mantenimento per la prole a carico del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie.
8. Acquisita la relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali, all'udienza del 2.7.2025 i procuratori delle parti si riportavano alle conclusioni in atti e chiedevano l'immediata rimessione della causa al Collegio;
la ricorrente rinunciava alla domanda di addebito. La controversia veniva pertanto rimessa al Collegio per la decisione.
Tutto ciò premesso in punto svolgimento del processo, il Collegio osserva quanto segue.
a) SUL MATERIALE PROBATORIO
Dal punto di vista istruttorio osserva il Tribunale come la controversia in oggetto sia pienamente matura per la decisione, condividendo il Collegio le considerazioni svolte sotto il profilo istruttorio dal GI. In particolare, i documenti acquisiti in atti e l'istruttoria espletata risultano elementi più che idonei a fondare un'adeguata decisione su tutti gli aspetti della controversia.
Quanto agli aspetti genitoriali, le dichiarazioni delle parti, le relazioni trasmesse dai Servizi delegati e le risultanze acquisite offrono al Collegio elementi di giudizio adeguati a decidere nell'interesse della figlia minore della coppia.
Il Tribunale ritiene di non dover procedere all'ascolto di in quanto superfluo ed oltremodo CP_2 pregiudizievole, tenuto conto della tenera età della minore, degli esiti degli accertamenti, dell'attività di osservazione svolti dai Servizi Sociali e delle risultanze in atti. Ciò appare in linea con l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui l'audizione del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore (Cass., Sez., I 24.5.2018 n. 12957; Cass. Sez.
I 29.9.2015 n. 19327).
Quanto agli aspetti economici, il Tribunale evidenzia che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. Sez. VI-I 28.3.2019 n. 8744, Cass. Sez. VI- I 15.11.2016 n. 23263, Cass. Sez. I 6.6.2013
n. 14336, Cass. Sez. I 28.1.2011 n. 2098). Ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base della documentazione prodotta dalle parti, anche per ordine del Giudice
Istruttore, tenuto conto che, in ogni caso, il Giudice ben può trarre argomenti di convincimento e di prova anche dal comportamento processuale delle parti in relazione agli ordini di esibizione non completamente o non correttamente adempiuti (Cass. Sez. 6 – I 11.1.2016 n. 225).
b) SULLA PRONUNZIA DI SEPARAZIONE
Sussistono le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 comma 1° c.c. dovendosi ritenere provato, sulla base della stessa prospettazione delle parti, oltre che delle emergenze processuali, che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità “Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Nel caso in oggetto, lo stesso comportamento processuale dei coniugi denota un'evidente e insanabile rottura del rapporto di coniugio. Tutto quanto esposto lascia emergere la comune volontà dei partners di non considerarsi più marito e moglie.
c) SULLA DOMANDA DI ADDEBITO
Rileva il Collegio che, sebbene la ricorrente abbia formulato domanda di addebito della separazione al marito nel proprio atto introduttivo, all'udienza del 2.7.2025 la moglie ha espressamente rinunciato alla domanda di addebito;
pertanto, nulla deve essere disposto sul punto.
d) SULL'AFFIDAMENTO della PROLE e sulle modalità di esercizio del DIRITTO DI
VISITA
In punto responsabilità genitoriale, preliminarmente, con la L. 8.2.2006, n. 54 il legislatore ha modificato la disciplina riguardante gli effetti della crisi matrimoniale nei confronti dei figli, prevedendo la cd. "bigenitorialità" quale regola generale e relegando quale eccezione l'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori. Più in particolare, secondo la giurisprudenza la scelta può cadere sull'affidamento esclusivo, se ciò risponde alla migliore realizzazione dell'interesse della prole. Tale decisione impone al giudice una doppia motivazione: in positivo, sulla idoneità del genitore affidatario;
in negativo, sulla inidoneità educativa (cfr. Cass. Civ.
24841/2010), ovvero sulla manifesta carenza, dell'altro genitore. Ne consegue che, mentre l'affidamento condiviso, rappresentando la regola non necessita di particolari motivazioni per essere disposto, l'affidamento ad un solo genitore ha carattere eccezionale e può essere disposto solo con provvedimento motivato. Costituiscono ragioni ostative all'affidamento condiviso del minore, e, quindi, consentono di disporre l'affidamento ad un solo genitore, a titolo esemplificativo: il rifiuto del figlio verso uno dei genitori, la compromissione dei rapporti genitore-figlio, l'aver ridotto per anni, da parte di uno dei genitori, i rapporti con il figlio con cui non si conviveva più o l'avere il genitore dimostrato la sua inidoneità educativa.
Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che, alla luce delle emergenze processuali, risulti maggiormente rispondente all'interesse di l'affidamento esclusivo alla madre, con CP_2 specifica attribuzione a quest'ultima di tutte le decisioni che attengono all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza della figlia minore (cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c.).
E invero, emerge chiaramente dagli atti la totale assenza del padre nella vita della figlia, il quale non ha mai dimostrato -e continua a non dimostrare- per alcun interesse o affezione: egli CP_2 infatti non la frequenta e non chiede di frequentarla (avendo fatto visita alla figlia soltanto sporadicamente in passato) e non condivide in alcun modo le esigenze di crescita, educazione ed istruzione della minore.
I Servizi Sociali riferiscono che risulta una bambina serena e aderente ai propri compiti CP_2 di sviluppo, come riportato sia dalla madre che dalle insegnanti. La sig.ra , grazie al Pt_1 prezioso aiuto della nonna materna, continua ad essere in grado di garantirle un ambiente di vita positivo, curato e rispettoso dei suoi bisogni. (cfr. relazione Tecum del 23.6.2025).
Quanto al padre, Data la scarsa adesione del sig. al percorso di presa in carico presso CP_1 il Servizio Tutela Minori di IN e, soprattutto, in assenza di esami tossicologici, non si è reputato di dover procedere a spiegare ad la possibilità di un'eventuale ripresa dei CP_2 rapporti con lui. Stante quanto sopra e considerata anche la tenera età della minore, si ritiene opportuno condividere che, in merito alla relazione con il padre, quando vi saranno elementi certi, sarà possibile attivare incontri evitando di deludere le aspettative della minore (cfr. relazione Tecum del 23.6.2025). E invero, il STM di IN AM ha riferito che il CP_ resistente non ha preso contatti con il territorialmente competente, chiedendo di poter effettuare gli esami tossicologici richiesti a Ibiza - ove attualmente vive- e si è detto impossibilitato a rientrare in Italia anche per gli incontri con in quanto impegnato a tempo CP_2 pieno nella cura di suo figlio di 3 mesi, essendo la compagna impegnata al lavoro (cfr. relazione
Servizi Sociali di IN AM del 23.6.2025).
Concludono gli operatori, evidenziando che Considerata la situazione sopra descritta e le buone capacità genitoriali della RA , si reputa che possa essere confermato l'affidamento Pt_1 esclusivo alla stessa. Per questa ragione, il Servizio scrivente, inoltre, reputa che la presa in carico di questo nucleo familiare sia necessaria solo qualora il padre aderisse al percorso prescritto e si osservassero i presupposti per la riattivazione della relazione con la figlia (cfr. relazione Tecum del 23.6.2025).
Alla luce di tutto quanto esposto, di fronte all'assenza del padre dalla vita della figlia, risulta necessario, al fine di tutelare il preminente interesse della minore, confermare l'affidamento esclusivo della medesima alla madre, come già stabilito nel corso del giudizio, e disporre altresì la concentrazione in capo alla stessa di tutte le decisioni che attengono all'educazione, all'istruzione, alla salute, alla residenza della figlia, stante l'assenza di fatto del resistente dalla quotidianità di che, da un lato, non consente in alcun modo la condivisione tra i genitori CP_2 neanche delle decisioni più rilevanti per la minore e, dall'altro, esporrebbe la stessa ad un grave pregiudizio ogni qualvolta risultasse necessario assumere una decisione nel sua interesse.
E invero, la madre appare essere una figura genitoriale accudente, collaborante, attenta alle esigenze della figlia e appare, altresì, in grado di garantire alla minore l'accesso alla figura Cont paterna, secondo quanto riferito dal e sopra riportato.
Pertanto, per tutti i richiamati motivi, reputa il Collegio, nell'esercizio dei poteri di ufficio di cui dispone in relazione alle statuizioni relative sia all'esercizio della responsabilità genitoriale sia all'obbligo di mantenimento dei minori (Cass. 4 maggio 2000, n. 5586; Cass. 22 novembre 2000,
n. 15065; Cass. 24 febbraio 2006, n. 4205, Cass. Sez. I 3.8.2007 n. 17043; Cass. Sez. I 18.3.2010
n. 6606), che sussistano i presupposti per attribuire alla madre la responsabilità genitoriale esclusiva ai sensi dell'art. 337 quater comma 3 c.c anche in relazione alle questioni rilevanti relative alla salute, all'istruzione, all'educazione, alla scelta della residenza abituale della prole, ciò al fine di consentirle di poter assumere in modo tempestivo e utile tali decisioni.
rimarrà collocata presso la madre, con cui ha sempre convissuto e condiviso la propria CP_2 quotidianità.
Quanto al diritto di visita paterno, deve confermarsi l'incarico ai Servizi Sociali territorialmente competenti di regolamentare i contatti e le frequentazioni tra padre e figlia nelle forme e tempistiche ritenute più idonee per la minore, su richiesta del padre, previa preparazione di tutti i soggetti coinvolti, verificando la serietà dell'impegno assunto da quest'ultimo a riallacciare i rapporti con la prole e tenuto conto del benessere psicoemotivo della minore.
e) OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DI NATURA ECONOMICA: CONTRIBUTO AL
MANTENIMENTO DELLA PROLE
Con riferimento al contributo per il mantenimento indiretto della figlia, deve evidenziarsi che a seguito sia della separazione personale che del divorzio la prole comune ha diritto ad un mantenimento economico tale da garantirle un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'obbligo normativo di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c. che impone il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli ed obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass.
n. 21273/2013).
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c., non soltanto dalle
"rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (Cass. n. 9915/2007).
La corresponsione dell'assegno è quindi la modalità con cui un genitore provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando all'altro un importo con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurargli uno standard di vita tendenzialmente analogo a quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass. 785/2012).
Orbene, ha dichiarato di svolgere attività lavorativa come segretaria e di Parte_1 percepire uno stipendio mensile di € 1.500, a cui si aggiungono € 230 mensili a titolo di assegno unico per la prole (cfr. verbale d'udienza del 17.10.2024); dalla documentazione economica in atti, la stessa risulta aver percepito un reddito mensile netto, calcolato su dodici mensilità, pari a
€ 1.051 nel 2022, mentre nel 2023-2024 ha avuto una busta paga di € 1.500 mensili (cfr. buste paga in atti). La ricorrente vive unitamente alla minore e alla madre -percettrice di pensione di reversibilità del marito di € 600 mensili circa- in una casa di proprietà di quest'ultima, non gravata da mutuo.
ha invece riferito di lavorare da aprile a ottobre Controparte_1 come imbianchino a Ibiza in modo irregolare, guadagnando € 1.500/1.800 al mese, facendo ritorno in Italia nei mesi invernali presso i genitori e i fratelli minori (cfr. verbale d'udienza del
17.10.2024); il resistente non ha depositato alcuna documentazione economica a supporto di quanto affermato in atti. Da ultimo, ai Servizi Sociali il medesimo ha dichiarato di vivere stabilmente a Ibiza per motivi familiari e di lavoro, di lavorare in nero e di aver appena avuto un figlio dalla compagna (cfr. relazione Servizi Sociali di IN AM del 23.6.2025).
Tanto premesso -sulla base della posizione reddituale e patrimoniale delle parti come rappresentata e documentata in atti, tenuto conto della capacità lavorativa del resistente, anche specifica, dimostrata con riferimento all'attività lavorativa dichiarata, valorizzata la proposta formulata dal medesimo in atti e considerati i costi connessi ai bisogni di mantenimento rapportati all'età e alla socialità della minore- reputa il Collegio congruo confermare a carico del padre l'obbligo di versare alla madre un contributo mensile pari a € 250,00 a titolo di mantenimento indiretto della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie riferibili alla medesima, con applicazione del Protocollo in uso presso il Tribunale di Como.
Inoltre, come ulteriore quota di mantenimento, deve disporsi che l'assegno unico ed universale per la prole sia interamente percepito dalla madre, quale genitore affidatario e collocatario della figlia minore.
f) SPESE PROCESSUALI
Le spese processuali devono, a giudizio del Collegio, essere integralmente compensate tra le parti, attesa la natura necessaria del presente giudizio e le statuizioni adottate nell'interesse della minore
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. DICHIARA la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c., dei coniugi , Parte_1 nata a [...] il [...], e , nato Controparte_1
a EL BA (MI) il 18/06/1990, che hanno celebrato matrimonio IN
AM (MI) l'8.5.2019 (anno 2019, atto n. 32, parte I);
2. MANDA al Cancelliere affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di IN AM (MI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. AFFIDA la figlia minore (nata il [...]) in via super-esclusiva alla madre ai sensi CP_2 dell'art. 337 quater comma 3 c.c. con specifica attribuzione alla stessa di tutte le decisioni che attengono l'educazione, l'istruzione, la salute e la residenza della minore;
4. CONFERMA il collocamento della minore presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
5. INCARICA il Servizio Tutela Minori territorialmente competente (Comune di Mariano ME
e di IN AM) di regolamentare i contatti e le frequentazioni tra padre e figlia nelle forme e tempistiche ritenute più idonee per la minore, su richiesta del padre, previa preparazione di tutti i soggetti coinvolti, verificando la serietà dell'impegno assunto dal resistente a riallacciare i rapporti con la prole e tenuto conto del benessere psicoemotivo della minore;
6. PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1
, a titolo di mantenimento della figlia minore, l'importo mensile di € 250,00, Parte_1 somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo indici Istat a partire da maggio 2023, oltre al 50% delle spese straordinarie con applicazione del Protocollo in uso presso il Tribunale di Como;
7. DISPONE che l'assegno unico ed universale per la prole sia interamente percepito dalla madre;
8. COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in data 11.7.2025 nella Camera di Consiglio della sezione I civile del TRIBUNALE
ORDINARIO di Como.
Il Presidente relatore
Dott.ssa BA Cao