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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 03/07/2025, n. 1369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1369 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5339/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Luisa Berti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5339/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ORTORE MICHELANGELO, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Bolzano, via Cassa di Risparmio n. 5, presso il difensore.
OPPONENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CATIA TARTAGLIA e dell'avv. CP_1 P.IVA_2
OS AN NT, elettivamente domiciliato in Milano, via Arona n. 6
presso i difensori.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società ha proposto opposizione avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 1490/2022, emesso da Codesto Tribunale il 4/05/2022, avente ad oggetto il pagamento dell'importo di € 15.860,00, a titolo di corrispettivo per la fornitura di un software CTI
(Computer Telephone Integration) da utilizzare per il funzionamento di un centralino telefonico.
L'opponente ha dedotto l'inadempimento dell'opposta ed ha avanzato le seguenti istanze: in principalità, una domanda volta alla risoluzione del contratto di vendita concluso fra le parti;
in via subordinata, ha sollevato l'eccezione di inadempimento, ex art. 1460, c.c.; in via di ulteriore subordine,
ha chiesto che venisse accertata la mancanza delle qualità promesse del prodotto fornito da CP_1
e, da ultimo, ha avanzato la domanda volta alla condanna di quest'ultima al risarcimento del danno.
L'opposta si è costituita nel presente giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Dai documenti acquisiti agli atti (fattura del 2021, certificazione notarile dell'estratto del libro iva,
lettera di messa in mora del 14.02.2022, condizioni generali di vendita, test di funzionalità del software del 22.11.21, corrispondenza intercorsa fra le parti) e dalle risultanze testimoniali (Sig.ri
[...]
, , , è emerso Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6
quanto segue.
Nel corso dell'anno 2020 la società EDM spa ha contattato per ottenere la fornitura di un Parte_1
sistema telefonico da integrare al proprio software gestionale;
l'opponente si è rivolta a Controparte_2
la quale ha fornito un centralino telefonico ed ha consigliato l'acquisto del software CTI prodotto da
Estos e distribuito da . CP_1
Stante quanto sopra, in data 8.07.2021, ha accettato l'offerta di Estos per la fornitura del Parte_1
Sofware Cti, per il corrispettivo di € 13.000,00, oltre iva.
pagina 2 di 5 Stante quanto sopra, l'opponente ha ordinato all'opposta, distributrice di Estos, il predetto programma, per il corrispettivo di € 13.000,00, oltre iva;
tale fornitura risulta comprensiva, altresì,
dello svolgimento, da parte del venditore, dell'attività di sviluppo e installazione del software, per un numero di ore complessivo pari a quaranta.
Si osserva che dall'istruttoria esperita in corso di causa è emerso che l'opposta risultasse consapevole che il software venduto fosse stato realizzato da Etos, al fine di soddisfare l'esigenza specifica del cliente finale (EDM), rappresentata dalla necessità di integrare il proprio programma gestionale con un nuovo sistema telefonico automatizzato (sul punto ha riferito la manager di CP_1
Sig.ra .
[...] Testimone_1
Dall'istruttoria esperita nel corso del presente giudizio è emerso, altresì, che l'installazione del software compravenduto ha presentato molteplici malfunzionamenti, che lo hanno reso privo delle qualità promesse.
La testimone, Sig.ra manager di , sentita sul capitolo di prova n. 15, Testimone_1 CP_1
formulato da parte opponente, ha dichiarato quanto segue: “E' vero che sono stati contestati dei disservizi;
i disservizi segnalati sono stati contestati al produttore Estos per chiedere un intervento o delle verifiche”.
Il teste, Sig. in sede di escussione testimoniale, ha dichiarato quanto segue: “io ho Testimone_6
verificato personalmente che il software non funzionava, perché non aveva le funzionalità da noi richieste, vale a dire non riusciva a collegare in automatico le telefonate in arrivo con il referente indentificato dal nostro applicativo gestionale”.
Il test, effettuato in data 22.11.2022, ha confermato, inoltre, i molteplici malfunzionamenti del software.
E' stato accertato, infine, che non è stata in grado di risolvere le carenze funzionali del CP_1
software e le problematiche denunciate dall'opponente.
pagina 3 di 5 Si osserva che deve essere rigettata l'eccezione sollevata dall'opposta, relativa alla tardività delle contestazioni, in quanto comunicate oltre otto giorni dalla consegna.
Si osserva, al riguardo, che nel caso di specie, il contratto di vendita ha ad oggetto un software che avrebbe dovuto essere installato presso il cliente;
per tale motivo, il termine di contestazione dei vizi e difetti decorre dal completamento dell'attività di installazione del programma e non dal momento della consegna materiale del bene.
Dall'istruttoria esperita in corso di causa è emerso che i difetti del prodotto sono emersi nel corso dell'installazione e sono stati denunciati, contestualmente e tempestivamente, da ad Parte_1
, mediante le numerose comunicazioni intercorse fra le parti. CP_1
Si osserva, in ogni caso, che l'opposta è intervenuta in molteplici occasioni, anche tramite l'ausilio della società Estos, per risolvere i malfunzionamenti del software compravenduto;
tale comportamenti riveste i caratteri del riconoscimento dei vizi, ai sensi dell'art. 1495, 2° comma, c.c..
Al riguardo la Corte di Cassazione ha affermato che “Il riconoscimento, da parte del venditore, dei vizi della cosa alienata, che può avvenire anche "per facta concludentia" quali l'esecuzione di riparazioni o la sostituzione di parti della cosa medesima ovvero la predisposizione di un'attività diretta al conseguimento od al ripristino della piena funzionalità dell'oggetto della vendita, determina la costituzione di un'obbligazione che, essendo oggettivamente nuova ed autonoma rispetto a quella originaria di garanzia, è sempre svincolata, indipendentemente dalla volontà delle parti, dai termini di decadenza e di prescrizione fissati dall'art. 1495 cod. civ. ed è, invece, soggetta soltanto alla prescrizione ordinaria decennale” (Cass. 2010, 7301).
Del pari, deve essere rigettata l'eccezione sollevata da parte opposta, relativa alla sussistenza di clausole contrattuali di esonero dalla responsabilità per danni causati dal prodotto (art.3) e di esclusione dalla garanzia per i vizi del bene (art. 14).
pagina 4 di 5 Si osserva, al riguardo, che le predette clausole rientrano fra ipotesi previste dall'art. 1431, 2°
comma, c.c. e, come tali, devono essere considerate inefficaci nel caso in cui non siano specificamente approvate per iscritto dalla parte che aderisce al contratto.
Nel corso dell'istruttoria non è stato dimostrato che l'opponente, in sede di accettazione della proposta di vendita, abbia approvato specificatamente tali clausole e, per tale motivo, le stesse non risultano applicabili alla presente fattispecie.
Per tali motivi, risulta accertato il grave inadempimento dell'opposta, con riguardo alle obbligazioni nascenti dal contratto di vendita concluso fra le parti.
Stante quanto sopra, accertato il grave inadempimento di parte opposta, il contratto di vendita concluso fra le parti deve essere risolto;
per tale motivo, l'opposizione proposta dalla società Pt_1
[... deve essere accolta ed il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Le spese del giudizio – secondo il criterio della soccombenza - sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo che segue.
*
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- dichiara risolto il contratto di vendita concluso fra le parti;
- revoca il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di Monza;
- condanna l'opposta a rifondere all'opponente le spese del presente giudizio che liquida in Euro
5.077,00 (per compensi) oltre al rimborso forfettario per spese generali, CPA e IVA.
Monza, 1 luglio 2025
Il Giudice
dott. ssa Luisa Berti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Luisa Berti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5339/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ORTORE MICHELANGELO, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Bolzano, via Cassa di Risparmio n. 5, presso il difensore.
OPPONENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CATIA TARTAGLIA e dell'avv. CP_1 P.IVA_2
OS AN NT, elettivamente domiciliato in Milano, via Arona n. 6
presso i difensori.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società ha proposto opposizione avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 1490/2022, emesso da Codesto Tribunale il 4/05/2022, avente ad oggetto il pagamento dell'importo di € 15.860,00, a titolo di corrispettivo per la fornitura di un software CTI
(Computer Telephone Integration) da utilizzare per il funzionamento di un centralino telefonico.
L'opponente ha dedotto l'inadempimento dell'opposta ed ha avanzato le seguenti istanze: in principalità, una domanda volta alla risoluzione del contratto di vendita concluso fra le parti;
in via subordinata, ha sollevato l'eccezione di inadempimento, ex art. 1460, c.c.; in via di ulteriore subordine,
ha chiesto che venisse accertata la mancanza delle qualità promesse del prodotto fornito da CP_1
e, da ultimo, ha avanzato la domanda volta alla condanna di quest'ultima al risarcimento del danno.
L'opposta si è costituita nel presente giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Dai documenti acquisiti agli atti (fattura del 2021, certificazione notarile dell'estratto del libro iva,
lettera di messa in mora del 14.02.2022, condizioni generali di vendita, test di funzionalità del software del 22.11.21, corrispondenza intercorsa fra le parti) e dalle risultanze testimoniali (Sig.ri
[...]
, , , è emerso Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6
quanto segue.
Nel corso dell'anno 2020 la società EDM spa ha contattato per ottenere la fornitura di un Parte_1
sistema telefonico da integrare al proprio software gestionale;
l'opponente si è rivolta a Controparte_2
la quale ha fornito un centralino telefonico ed ha consigliato l'acquisto del software CTI prodotto da
Estos e distribuito da . CP_1
Stante quanto sopra, in data 8.07.2021, ha accettato l'offerta di Estos per la fornitura del Parte_1
Sofware Cti, per il corrispettivo di € 13.000,00, oltre iva.
pagina 2 di 5 Stante quanto sopra, l'opponente ha ordinato all'opposta, distributrice di Estos, il predetto programma, per il corrispettivo di € 13.000,00, oltre iva;
tale fornitura risulta comprensiva, altresì,
dello svolgimento, da parte del venditore, dell'attività di sviluppo e installazione del software, per un numero di ore complessivo pari a quaranta.
Si osserva che dall'istruttoria esperita in corso di causa è emerso che l'opposta risultasse consapevole che il software venduto fosse stato realizzato da Etos, al fine di soddisfare l'esigenza specifica del cliente finale (EDM), rappresentata dalla necessità di integrare il proprio programma gestionale con un nuovo sistema telefonico automatizzato (sul punto ha riferito la manager di CP_1
Sig.ra .
[...] Testimone_1
Dall'istruttoria esperita nel corso del presente giudizio è emerso, altresì, che l'installazione del software compravenduto ha presentato molteplici malfunzionamenti, che lo hanno reso privo delle qualità promesse.
La testimone, Sig.ra manager di , sentita sul capitolo di prova n. 15, Testimone_1 CP_1
formulato da parte opponente, ha dichiarato quanto segue: “E' vero che sono stati contestati dei disservizi;
i disservizi segnalati sono stati contestati al produttore Estos per chiedere un intervento o delle verifiche”.
Il teste, Sig. in sede di escussione testimoniale, ha dichiarato quanto segue: “io ho Testimone_6
verificato personalmente che il software non funzionava, perché non aveva le funzionalità da noi richieste, vale a dire non riusciva a collegare in automatico le telefonate in arrivo con il referente indentificato dal nostro applicativo gestionale”.
Il test, effettuato in data 22.11.2022, ha confermato, inoltre, i molteplici malfunzionamenti del software.
E' stato accertato, infine, che non è stata in grado di risolvere le carenze funzionali del CP_1
software e le problematiche denunciate dall'opponente.
pagina 3 di 5 Si osserva che deve essere rigettata l'eccezione sollevata dall'opposta, relativa alla tardività delle contestazioni, in quanto comunicate oltre otto giorni dalla consegna.
Si osserva, al riguardo, che nel caso di specie, il contratto di vendita ha ad oggetto un software che avrebbe dovuto essere installato presso il cliente;
per tale motivo, il termine di contestazione dei vizi e difetti decorre dal completamento dell'attività di installazione del programma e non dal momento della consegna materiale del bene.
Dall'istruttoria esperita in corso di causa è emerso che i difetti del prodotto sono emersi nel corso dell'installazione e sono stati denunciati, contestualmente e tempestivamente, da ad Parte_1
, mediante le numerose comunicazioni intercorse fra le parti. CP_1
Si osserva, in ogni caso, che l'opposta è intervenuta in molteplici occasioni, anche tramite l'ausilio della società Estos, per risolvere i malfunzionamenti del software compravenduto;
tale comportamenti riveste i caratteri del riconoscimento dei vizi, ai sensi dell'art. 1495, 2° comma, c.c..
Al riguardo la Corte di Cassazione ha affermato che “Il riconoscimento, da parte del venditore, dei vizi della cosa alienata, che può avvenire anche "per facta concludentia" quali l'esecuzione di riparazioni o la sostituzione di parti della cosa medesima ovvero la predisposizione di un'attività diretta al conseguimento od al ripristino della piena funzionalità dell'oggetto della vendita, determina la costituzione di un'obbligazione che, essendo oggettivamente nuova ed autonoma rispetto a quella originaria di garanzia, è sempre svincolata, indipendentemente dalla volontà delle parti, dai termini di decadenza e di prescrizione fissati dall'art. 1495 cod. civ. ed è, invece, soggetta soltanto alla prescrizione ordinaria decennale” (Cass. 2010, 7301).
Del pari, deve essere rigettata l'eccezione sollevata da parte opposta, relativa alla sussistenza di clausole contrattuali di esonero dalla responsabilità per danni causati dal prodotto (art.3) e di esclusione dalla garanzia per i vizi del bene (art. 14).
pagina 4 di 5 Si osserva, al riguardo, che le predette clausole rientrano fra ipotesi previste dall'art. 1431, 2°
comma, c.c. e, come tali, devono essere considerate inefficaci nel caso in cui non siano specificamente approvate per iscritto dalla parte che aderisce al contratto.
Nel corso dell'istruttoria non è stato dimostrato che l'opponente, in sede di accettazione della proposta di vendita, abbia approvato specificatamente tali clausole e, per tale motivo, le stesse non risultano applicabili alla presente fattispecie.
Per tali motivi, risulta accertato il grave inadempimento dell'opposta, con riguardo alle obbligazioni nascenti dal contratto di vendita concluso fra le parti.
Stante quanto sopra, accertato il grave inadempimento di parte opposta, il contratto di vendita concluso fra le parti deve essere risolto;
per tale motivo, l'opposizione proposta dalla società Pt_1
[... deve essere accolta ed il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Le spese del giudizio – secondo il criterio della soccombenza - sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo che segue.
*
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- dichiara risolto il contratto di vendita concluso fra le parti;
- revoca il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di Monza;
- condanna l'opposta a rifondere all'opponente le spese del presente giudizio che liquida in Euro
5.077,00 (per compensi) oltre al rimborso forfettario per spese generali, CPA e IVA.
Monza, 1 luglio 2025
Il Giudice
dott. ssa Luisa Berti
pagina 5 di 5