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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 20/01/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dott. Giuseppe Rana presidente
- dott.ssa Laura Cantore giudice
- dott.ssa Maria Anna Altamura giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella controversia, iscritta al n. 1070/2023 R.G.A.C., avente ad oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
TRA
, rappresentato e difeso, come in atti, dall'avv. Doriana Parte_1
Carabellese;
- RICORRENTE -
E
, rappresentata e difesa, come in atti, dall'avv. Annacora Azzollini;
Controparte_1
- RESISTENTE –
NONCHÉ
PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Trani,
- INTERVENTORE EX LEGE - conclusioni come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 16.12.2024
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 27.2.2023, chiedeva pronunciarsi la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 4.10.1983 con la coniuge CP_1
1 . Dall'unione dei coniugi erano nati due figli, all'attualità maggiorenni ed CP_1 economicamente autosufficienti.
A fondamento della domanda il ricorrente adduceva di essere legalmente separato dalla
, giusta decreto di omologazione della separazione consensuale emesso da questo CP_1
Tribunale il 1°.12.2020, pubblicato il 3.12.2020. La separazione si era protratta ininterrottamente.
Concludeva chiedendo la pronuncia principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, disporsi la vendita della casa coniugale e dell'uliveto, con conseguentemente ordine di estinzione del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale a seguito della vendita, con divisone del residuo ricavato al 50% tra le parti, stabilirsi, a seguito della vendita dell'immobile, un assegno divorzile a carico del in favore della Parte_1 CP_1 non superiore ad € 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
in subordine, nel caso di mancata alienazione dell'immobile, chiede disporsi il pagamento del mutuo al 50% tra le parti e nulla stabilirsi a titolo di assegno divorzile.
Si costituiva in giudizio la resistente, non opponendosi alla domanda di divorzio, ma chiedendo in via riconvenzionale fissarsi a proprio favore un assegno divorzile nella misura di € 500,00, con dichiarazione di inammissibilità delle ulteriori domande proposte dal ricorrente.
A seguito della comparizione dei coniugi, il Presidente f.f. del Tribunale con ordinanza del
12.10.2023, dato atto dell'infruttuosità dell'esperito tentativo di riconciliazione, in via interinale confermava le statuizioni di cui alla separazione;
quindi, nominava il giudice istruttore, innanzi al quale rimetteva le parti per il prosieguo, assumendo le ulteriori statuizioni ordinatorie di rito. Il P.M. era posto in condizione di intervenire in giudizio.
Nel corso della fase contenziosa, concessi i termini per il deposito di memorie istruttorie, alla udienza ex art. 184 c.p.c. il ricorrente chiedeva pronunciarsi sentenza parziale sullo status delle parti ai sensi dell'art. 4, comma 9, legge n. 898/1970, parte resistente non si opponeva.
Così, il G.I. fissava udienza di precisazione delle conclusioni sullo status e con provvedimento del 30.12.2024, sulle note scritte delle parti ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 16.12.2024, il G.I. tratteneva la causa per la decisione del
Tribunale, in composizione collegiale, senza la concessione dei termini di legge per il deposito della memoria conclusionale e di replica.
2 Motivi della decisione
Ad avviso del Tribunale sussistono i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con prosecuzione del giudizio per la istruzione in merito alle questioni attinenti ai rapporti patrimoniali tra le parti.
La domanda principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve, pertanto, essere decisa con sentenza non definitiva ai sensi dell'art. 4, comma 9, legge n. 898/1970, nel testo modificato dalla legge 6.3.1987 n. 74.
Tale disposizione, a differenza delle norme generali del codice di rito in tema di sentenze non definitive (art. 277, comma 2, e 279, comma 2, n. 5 c.p.c.), non prevede alcuna discrezionalità attribuendo al Tribunale il potere-dovere di pronunciare per intanto il divorzio.
“La sentenza non definitiva di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, che il tribunale è tenuto a pronunciare d'ufficio quando la causa sia sul punto matura per la decisione, ed alla quale faccia seguito la prosecuzione del giudizio per le altre statuizioni, costituisce uno strumento di accelerazione dello svolgimento del processo che non determina un'arbitraria discriminazione nei confronti del coniuge economicamente più debole ... Sicché è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 9, della l. n. 898 del 1970 (nel testo sostituito dell'art. 8 della l. n. 74 del 1987), sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 29 Cost.” (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n.
20666 del 31.8.2017).
La domanda è fondata, ricorrendo le condizioni richieste dall'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898 del 1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti con rito concordatario.
Invero, dalla prodotta copia del decreto di omologazione della separazione consensuale emesso da questo Tribunale il 1°.12.2020, pubblicato il 3.12.2020, si evince che le parti sono legalmente separate in virtù di quel provvedimento.
Al momento del deposito del ricorso per divorzio il termine fissato dalla legge per la proponibilità della domanda de qua era già interamente decorso.
Né può fondatamente dubitarsi dell'ininterrotto stato di separazione dei coniugi durante tutto il cennato periodo di tempo, poiché la resistente non ha contestato tale dato di fatto, aderendo alla domanda di divorzio. Pertanto, è certa l'impossibilità di ricostituire tra i due coniugi la comunione materiale e spirituale che caratterizza il matrimonio e,
3 conseguentemente, la domanda va accolta, dichiarandosi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario dalle parti.
All'Ufficiale dello Stato Civile competente, nei cui atti il matrimonio fu trascritto, va ordinato di annotare la presente sentenza negli stessi atti.
Si provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del processo per l'istruttoria in ordine alle ulteriori questioni controverse tra le parti.
Sull'onere delle spese processuali si provvederà con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, parzialmente pronunciando sulla domanda principale proposta, con ricorso depositato in data 27.2.2023, da nei confronti Parte_1 di , consentito l'intervento in causa del P.M., così provvede: Controparte_1
1°) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario il 4.10.1983 in Molfetta, da e , trascritto negli atti Parte_1 Controparte_1 dello Stato Civile di Molfetta al n. 343, parte II, serie A, anno 1983;
2°) per l'effetto, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza nei loro atti;
3°) provvede come da separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio;
4°) rinvia alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali.
Così deciso in Trani, nella Camera di consiglio della Sezione civile del Tribunale, il.
14.1.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Maria Anna Altamura Giuseppe Rana
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