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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 23/03/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Massimo PULVIRENTI Presidente
Dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice
Dott.ssa Emanuela A. FAVARA Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 2704 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
( Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall' avv. Eleonora Maltese
- ricorrenti -
dei confronti di
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3
- resistente-
con l'intervento ex lege del P.M. in sede;
posta in decisione all'udienza camerale del 12.12.2024 sulle conclusioni precisate come in atti;
OGGETTO: INTERDIZIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 5 Con ricorso depositato il 15.10.2024 gli odierni ricorrenti, genitori di hanno Controparte_1 chiesto a Questo Tribunale di pronunciarne l'interdizione, assumendo che costui sia incapace di provvedere alla cura dei propri interessi, riferendo di essere affetto sin dalla più tenera età di una grave forma di autismo, a causa della quale non sarebbe in grado di interagire, parlare, avere controllo delle proprie azioni, rilevando un aggravamento nel tempo delle condizioni di salute mentale dell'interdicendo.
Il Presidente del Tribunale ha nominato il Giudice istruttore, il quale ha fissato l'udienza di comparizione dell'interdicendo, rimasto contumace nel giudizio, e dei genitori.
Nel corso del giudizio, all'udienza del 12.12.2024 si è proceduto all'esame dell'interdicendo e sono stati sentiti i ricorrenti, i quali hanno confermato quanto sostenuto in ricorso, riferendo: “ non ha CP_1
mai parlato, risponde solo sì o no. Quando era più piccolo stava meglio, ma con il tempo la sua CP_1 situazione è peggiorata”. In particolare, la madre ha riferito: frequenta il liceo ed è sottoposto a CP_1 continue terapie. A scuola ha un'insegnante dedicata e probabilmente frequenterà un anno ulteriore, così da essere occupato. A volte legge ad alta voce qualcosa, ma solo se decide lui. Ha inoltre dei CP_1 cambiamenti di umore repentini e assume antidepressivi. Da piccolo è stato seguito all'Oasi di Troina.
Per ora non è aggressivo, ma in passato lo è stato. In verità, non si sa cosa c'è da aspettarsi da CP_1
Comunque, non è per niente autonomo, non lo lasciamo mai da solo. Non si difende dal freddo o CP_1 non teme il caldo. Se gli dico di andare in bagno o di bere dell'acqua, lui esegue, ma non è in grado da solo di comprendere i propri bisogni”.
Acquisiti i documenti offerti in produzione, la causa è stata rimessa al Collegio, che la decide sulle conclusioni precisate come in atti.
Il Pubblico Ministero in sede, cui sono stati inviati gli atti, nulla ha opposto.
****
Non ricorrono nella specie i presupposti per l'interdizione, pur avendo l'istruttoria condotta in corso di causa senza dubbio confermato la necessità di una misura di protezione in favore di
[...]
CP_1
Dai documenti in atti risulta che il resistente è “invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età” (cfr. verbale commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e delle sordità del 1.7.2011) nonché “minore invalido con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” (cfr. verbale commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e delle sordità del
30.10.2013). Tali risultanze diagnostiche, sebbene risalenti, hanno trovato riscontro nell'esito pagina 2 di 5 dell'esame giudiziale della persona, la quale non è stata in grado di instaurare alcun colloquio significativo con il Giudice relatore nel corso dell'esame svoltosi di fronte a quest'ultimo. In particolare, il Giudice ha riscontrato che l'interdicendo “interrogato dal giudice relatore sul suo nome e su dove si trova e sul se abbia una sorella, non risponde e rimane con lo sguardo perso nel vuoto”.
Orbene, in ordine all'individuazione della misura più adeguata alla tutela del soggetto debole, occorre chiarire che il giudice deve lasciarsi orientare da un criterio di residualità e di extrema ratio, dovendo individuare la misura che consente di fornire adeguata protezione al soggetto, con il minor sacrificio possibile della di lui capacità di agire, alla luce di tutte le circostanze del caso concreto.
In particolare, come chiarito dalla condivisibile giurisprudenza di legittimità, l'interdizione e l'inabilitazione si presentano quali misure di protezione di carattere residuale, di cui il Tribunale può fare applicazione solo una volta esclusa la possibilità di fare ricorso alla meno afflittiva misura dell'amministrazione di sostegno (cfr. Cass. Civ., sez. I, n. 4866/2010).
La Corte di Cassazione ha inoltre chiarito che la scelta della misura non deve essere effettuata in astratto, alla luce di un criterio quantitativo legato alla gravità della patologia, bensì in concreto e tenuto conto delle esigenze che la misura è destinata a soddisfare: il criterio distintivo tra l'amministrazione di sostegno e gli altri istituti a tutela dell'incapace è pertanto qualitativo e non quantitativo e deve, quindi, essere individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi da parte del soggetto carente di autonomia, bensì, piuttosto, alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze del soggetto stesso, tenuto conto della sua complessiva condizione psico-fisica e di tutte le circostanze caratterizzanti la fattispecie, con riguardo, in particolare, alla rete di protezione di cui la persona gode e alle esigenze che con l'invocata misura protettiva si mira a soddisfare, dato il carattere estremamente più duttile dell'amministrazione di sostegno rispetto alle misure dell'interdizione e dell'inabilitazione (cfr. Cass.
Civ., sez. I, n.18171/2013; n. 22332/2011; n. 9628/2009)
Ne consegue che alla misura dell'amministrazione di sostegno può farsi ricorso anche in caso di patologie particolarmente gravi, quando le circostanze del caso concreto - quali, ad esempio, la presenza di una adeguata rete familiare di protezione dell'incapace, una non elevata complessità della gestione patrimoniale, etc. - consentano di perseguire lo stesso livello di protezione senza fare ricorso alla ben più invasiva (anche sul piano etico-sociale) misura della interdizione, che dovrà trovare applicazione, invece, solo ove risulti assolutamente necessario per la protezione della persona priva di autonomia.
Di contro, può ritenersi applicabile la misura dell'interdizione nel caso in cui il soggetto si trovi "in condizioni di abituale infermità" che lo rendano assolutamente incapace di provvedere ai propri pagina 3 di 5 interessi, ove si tratti di gestire un'attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni, anche alla luce dell'eventuale ingente entità del patrimonio del beneficiario, o nei casi in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé o altri, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l'esterno, o comunque allorché si ritenga che lo strumento di tutela apprestato dalla interdizione sia l'unico idoneo ad assicurare quella adeguata protezione degli interessi della persona che la legge richiede (Cass. n. 13584/2006 cit. supra).
Ebbene, nel caso di specie, pur essendo necessaria una misura di protezione per il tutelando, il quale non è riuscito a rispondere alle elementari domande rivoltegli dal Giudice istruttore nel corso dell'esame, il resistente risulta inserito in una rete familiare di protezione, risultando assistito dall'intera famiglia (in particolare dal padre e dalla madre, che si occupano continuativamente di lui).
Non emerge inoltre che attualmente il tutelando possa essere di nocumento ad altri, né è emerso che lo stesso rifiuti le eventuali cure cui deve essere sottoposto.
A ciò si aggiunga che il tutelando non è titolare di immobili e percepisce solo indennità di accompagnamento e pensione di invalidità, oltre a essere titolare di un libretto di risparmio.
Alla luce della descritta situazione personale e patrimoniale, il Collegio ritiene quindi non giustificata la misura dell'interdizione e più adeguata al caso di specie la misura dell'amministrazione di sostegno, la quale, con previsione di poteri sostitutivi in capo all'amministratore di sostegno, consentirebbe di raggiungere il medesimo obiettivo di tutela e il beneficio di una procedura più agile, anche per eventuali successive istanze nell'interesse del beneficiario, considerata la semplicità delle operazioni da svolgere, attinenti perlopiù alla gestione ordinaria del reddito da pensione e ai compiti di cura.
Alla luce di tutte le considerazioni svolte, il Collegio rigetta la richiesta di interdizione, misura non necessaria nel caso in esame per l'adeguata protezione del soggetto debole, risultando l'obiettivo di tutela perseguibile in modo parimenti efficace mediante il più agile, flessibile e meno invasivo istituto dell'amministrazione di sostegno, trasmettendo gli atti al Giudice Tutelare in sede, per quanto di sua competenza.
Va infine nominato, in via provvisoria, un amministratore di sostegno, nella persona della madre nata in [...] il [...]. Parte_2
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando, nella contumacia del resistente, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
pagina 4 di 5 RIGETTA la domanda di interdizione proposta nei confronti di nato in Controparte_1
Romania il 16/08/2006 (C.F. ); C.F._3
NOMINA, in via provvisoria, nata in [...] il [...] quale amministratore Parte_2
di sostegno.
MANDA la Cancelleria di trasmettere gli atti del presente procedimento al Giudice Tutelare in sede, per quanto di sua competenza;
DISPONE che le spese processuali rimangano definitivamente a carico delle parti che le hanno anticipate;
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 21.3.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
EMANUELA A. FAVARA MASSIMO PULVIRENTI
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Massimo PULVIRENTI Presidente
Dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice
Dott.ssa Emanuela A. FAVARA Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 2704 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
( Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall' avv. Eleonora Maltese
- ricorrenti -
dei confronti di
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3
- resistente-
con l'intervento ex lege del P.M. in sede;
posta in decisione all'udienza camerale del 12.12.2024 sulle conclusioni precisate come in atti;
OGGETTO: INTERDIZIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 5 Con ricorso depositato il 15.10.2024 gli odierni ricorrenti, genitori di hanno Controparte_1 chiesto a Questo Tribunale di pronunciarne l'interdizione, assumendo che costui sia incapace di provvedere alla cura dei propri interessi, riferendo di essere affetto sin dalla più tenera età di una grave forma di autismo, a causa della quale non sarebbe in grado di interagire, parlare, avere controllo delle proprie azioni, rilevando un aggravamento nel tempo delle condizioni di salute mentale dell'interdicendo.
Il Presidente del Tribunale ha nominato il Giudice istruttore, il quale ha fissato l'udienza di comparizione dell'interdicendo, rimasto contumace nel giudizio, e dei genitori.
Nel corso del giudizio, all'udienza del 12.12.2024 si è proceduto all'esame dell'interdicendo e sono stati sentiti i ricorrenti, i quali hanno confermato quanto sostenuto in ricorso, riferendo: “ non ha CP_1
mai parlato, risponde solo sì o no. Quando era più piccolo stava meglio, ma con il tempo la sua CP_1 situazione è peggiorata”. In particolare, la madre ha riferito: frequenta il liceo ed è sottoposto a CP_1 continue terapie. A scuola ha un'insegnante dedicata e probabilmente frequenterà un anno ulteriore, così da essere occupato. A volte legge ad alta voce qualcosa, ma solo se decide lui. Ha inoltre dei CP_1 cambiamenti di umore repentini e assume antidepressivi. Da piccolo è stato seguito all'Oasi di Troina.
Per ora non è aggressivo, ma in passato lo è stato. In verità, non si sa cosa c'è da aspettarsi da CP_1
Comunque, non è per niente autonomo, non lo lasciamo mai da solo. Non si difende dal freddo o CP_1 non teme il caldo. Se gli dico di andare in bagno o di bere dell'acqua, lui esegue, ma non è in grado da solo di comprendere i propri bisogni”.
Acquisiti i documenti offerti in produzione, la causa è stata rimessa al Collegio, che la decide sulle conclusioni precisate come in atti.
Il Pubblico Ministero in sede, cui sono stati inviati gli atti, nulla ha opposto.
****
Non ricorrono nella specie i presupposti per l'interdizione, pur avendo l'istruttoria condotta in corso di causa senza dubbio confermato la necessità di una misura di protezione in favore di
[...]
CP_1
Dai documenti in atti risulta che il resistente è “invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età” (cfr. verbale commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e delle sordità del 1.7.2011) nonché “minore invalido con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” (cfr. verbale commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e delle sordità del
30.10.2013). Tali risultanze diagnostiche, sebbene risalenti, hanno trovato riscontro nell'esito pagina 2 di 5 dell'esame giudiziale della persona, la quale non è stata in grado di instaurare alcun colloquio significativo con il Giudice relatore nel corso dell'esame svoltosi di fronte a quest'ultimo. In particolare, il Giudice ha riscontrato che l'interdicendo “interrogato dal giudice relatore sul suo nome e su dove si trova e sul se abbia una sorella, non risponde e rimane con lo sguardo perso nel vuoto”.
Orbene, in ordine all'individuazione della misura più adeguata alla tutela del soggetto debole, occorre chiarire che il giudice deve lasciarsi orientare da un criterio di residualità e di extrema ratio, dovendo individuare la misura che consente di fornire adeguata protezione al soggetto, con il minor sacrificio possibile della di lui capacità di agire, alla luce di tutte le circostanze del caso concreto.
In particolare, come chiarito dalla condivisibile giurisprudenza di legittimità, l'interdizione e l'inabilitazione si presentano quali misure di protezione di carattere residuale, di cui il Tribunale può fare applicazione solo una volta esclusa la possibilità di fare ricorso alla meno afflittiva misura dell'amministrazione di sostegno (cfr. Cass. Civ., sez. I, n. 4866/2010).
La Corte di Cassazione ha inoltre chiarito che la scelta della misura non deve essere effettuata in astratto, alla luce di un criterio quantitativo legato alla gravità della patologia, bensì in concreto e tenuto conto delle esigenze che la misura è destinata a soddisfare: il criterio distintivo tra l'amministrazione di sostegno e gli altri istituti a tutela dell'incapace è pertanto qualitativo e non quantitativo e deve, quindi, essere individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi da parte del soggetto carente di autonomia, bensì, piuttosto, alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze del soggetto stesso, tenuto conto della sua complessiva condizione psico-fisica e di tutte le circostanze caratterizzanti la fattispecie, con riguardo, in particolare, alla rete di protezione di cui la persona gode e alle esigenze che con l'invocata misura protettiva si mira a soddisfare, dato il carattere estremamente più duttile dell'amministrazione di sostegno rispetto alle misure dell'interdizione e dell'inabilitazione (cfr. Cass.
Civ., sez. I, n.18171/2013; n. 22332/2011; n. 9628/2009)
Ne consegue che alla misura dell'amministrazione di sostegno può farsi ricorso anche in caso di patologie particolarmente gravi, quando le circostanze del caso concreto - quali, ad esempio, la presenza di una adeguata rete familiare di protezione dell'incapace, una non elevata complessità della gestione patrimoniale, etc. - consentano di perseguire lo stesso livello di protezione senza fare ricorso alla ben più invasiva (anche sul piano etico-sociale) misura della interdizione, che dovrà trovare applicazione, invece, solo ove risulti assolutamente necessario per la protezione della persona priva di autonomia.
Di contro, può ritenersi applicabile la misura dell'interdizione nel caso in cui il soggetto si trovi "in condizioni di abituale infermità" che lo rendano assolutamente incapace di provvedere ai propri pagina 3 di 5 interessi, ove si tratti di gestire un'attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni, anche alla luce dell'eventuale ingente entità del patrimonio del beneficiario, o nei casi in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé o altri, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l'esterno, o comunque allorché si ritenga che lo strumento di tutela apprestato dalla interdizione sia l'unico idoneo ad assicurare quella adeguata protezione degli interessi della persona che la legge richiede (Cass. n. 13584/2006 cit. supra).
Ebbene, nel caso di specie, pur essendo necessaria una misura di protezione per il tutelando, il quale non è riuscito a rispondere alle elementari domande rivoltegli dal Giudice istruttore nel corso dell'esame, il resistente risulta inserito in una rete familiare di protezione, risultando assistito dall'intera famiglia (in particolare dal padre e dalla madre, che si occupano continuativamente di lui).
Non emerge inoltre che attualmente il tutelando possa essere di nocumento ad altri, né è emerso che lo stesso rifiuti le eventuali cure cui deve essere sottoposto.
A ciò si aggiunga che il tutelando non è titolare di immobili e percepisce solo indennità di accompagnamento e pensione di invalidità, oltre a essere titolare di un libretto di risparmio.
Alla luce della descritta situazione personale e patrimoniale, il Collegio ritiene quindi non giustificata la misura dell'interdizione e più adeguata al caso di specie la misura dell'amministrazione di sostegno, la quale, con previsione di poteri sostitutivi in capo all'amministratore di sostegno, consentirebbe di raggiungere il medesimo obiettivo di tutela e il beneficio di una procedura più agile, anche per eventuali successive istanze nell'interesse del beneficiario, considerata la semplicità delle operazioni da svolgere, attinenti perlopiù alla gestione ordinaria del reddito da pensione e ai compiti di cura.
Alla luce di tutte le considerazioni svolte, il Collegio rigetta la richiesta di interdizione, misura non necessaria nel caso in esame per l'adeguata protezione del soggetto debole, risultando l'obiettivo di tutela perseguibile in modo parimenti efficace mediante il più agile, flessibile e meno invasivo istituto dell'amministrazione di sostegno, trasmettendo gli atti al Giudice Tutelare in sede, per quanto di sua competenza.
Va infine nominato, in via provvisoria, un amministratore di sostegno, nella persona della madre nata in [...] il [...]. Parte_2
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando, nella contumacia del resistente, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
pagina 4 di 5 RIGETTA la domanda di interdizione proposta nei confronti di nato in Controparte_1
Romania il 16/08/2006 (C.F. ); C.F._3
NOMINA, in via provvisoria, nata in [...] il [...] quale amministratore Parte_2
di sostegno.
MANDA la Cancelleria di trasmettere gli atti del presente procedimento al Giudice Tutelare in sede, per quanto di sua competenza;
DISPONE che le spese processuali rimangano definitivamente a carico delle parti che le hanno anticipate;
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 21.3.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
EMANUELA A. FAVARA MASSIMO PULVIRENTI
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