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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 21/10/2025, n. 1336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1336 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1058/2024
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 1058/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 21 ottobre 2025, innanzi al dott. AR UC, sono comparsi: l'avv. CHETONI FRANCESCO in sost. avv. DE CRESCENZO ANTONIO ROSARIO per parte ricorrente
, chiede rinvio per discussione con termine per note. Parte_1
Nonché, per parte resistente , il dr. Controparte_1 CP_2
.
[...]
Invitati dal giudice, i procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
AR UC
pagina 1 di 9 N. R.G. 1058/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AR UC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 1058/2024 promossa da:
(cf: Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. DE CRESCENZO ANTONIO ROSARIO
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dal dr. Controparte_2
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: graduatoria
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Parte ricorrente dopo aver allegato di essere in possesso di un Diploma di maturità tecnica conseguito nell'a.s. 1997-1998, costituente titolo valido per l'accesso agli insegnamenti tecnico-pratici negli istituti di istruzione secondaria superiore, per tutte le classi di concorso di cui alla Tabella C) del D.M. 20 gennaio 1998, n. 39, oggi pagina 2 di 9 Tabella B) del D.P.R. n. 19/2016, lamenta che l'Amministrazione scolastica resistente non lo avrebbe inserito nella I Fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze istituite per la Provincia di Firenze, nonostante lo stesso fosse stato destinatario di un provvedimento giurisdizionale favorevole.
II. Chiedeva, dunque, nel merito di «1) -accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inserito a pieno titolo nella I Fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze istituite per la Provincia di Firenze, per le classi di concorso per le quali vanta i previsti titoli di accesso e con l'attribuzione del punteggio spettante;
2) - per l'effetto, fare obbligo alle amministrazioni resistenti di adottare i provvedimenti consequenziali».
III. Si costituiva il contestando in via di Controparte_3
fatto e diritto la domanda, rilevando nel merito come la domanda sarebbe infondata e, in via preliminare, il difetto di giurisdizione e di interesse ad agire.
1. In via preliminare è necessario valutare gli aspetti attinenti alla giurisdizione, in quanto il caso di specie l'oggetto del giudizio attiene alle procedure concorsuali e all'utilizzazione di una a delle G.P.S. e correlate Graduatorie di Istituto, in particolare la non inclusione nella I fascia GPS.
Sul punto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (pronuncia n. 21198 del
13 settembre 2017), dopo aver ricordato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità rispetto alle graduatorie permanenti, è pervenuta a conclusione opposta con riguardo alle graduatorie d'istituto - per le quali è causa - rilevando come rispetto ad esse «per consolidata giurisprudenza amministrativa, ricorrono tutti gli elementi caratteristici della procedura concorsuale pubblica: il bando iniziale, la fissazione dei criteri valutativi dei titoli, la presenza di una Commissione incaricata della valutazione dei titoli dei candidati, la formazione di una graduatoria finale», affermando così che la giurisdizione sarebbe del giudice amministrativo dal momento che nelle controversie in materia «in cui si discute dell'inserimento dei docenti nelle graduatorie d'istituto non vengono in rilievo meri atti di gestione della graduatoria già formata, ma vizi attinenti
pagina 3 di 9 ad una procedura finalizzata alla sua formazione, avente connotati tipicamente concorsuali».
Nel caso di specie, dal momento che il ricorrente ha chiesto non la dichiarazione di illegittimità, di inefficacia degli atti di amministrazione generale, bensì il suo diritto sulla base della corretta applicazione degli stessi, occorre valutare l'ipotesi alla luce degli arresti della Suprema Corte in materia (cfr., ad esempio, Cass.
Sez. Un. 33688/2018), secondo i quali «Vale, in proposito, la distinzione tra impugnazione diretta di atti di macro-organizzazione d'interesse generale, devoluta al giudice amministrativo, e tutela di posizioni giuridiche individuali, devoluta al giudice ordinario, dotato di quel potere di non applicazione, che è più volte emerso ed è stato ripetutamente affermato in svariati contesti. Deve ritenersi sul punto che il giudizio tra un privato e una P.A. non precluda affatto, di per sè (ai sensi della L. 20 marzo 1865,
n. 2248, art. 5, all. E), il potere del giudice ordinario di esaminare incidentalmente il provvedimento amministrativo ai fini della sua eventuale non applicazione (conf. da ultimo Cass. Sez. U., 25/05/2018, n.13193 e giur. ivi cit.). Semprechè ricorrano due condizioni oggettive: a) il provvedimento amministrativo non può venire in rilievo come fondamento del diritto dedotto in giudizio, bensì deve configurarsi quale mero antecedente logico, sicchè la questione della sua legittimità si prospetti come pregiudiziale in senso tecnico;
b) il provvedimento deve essere affetto da vizi di legittimità lesivi di diritti, mentre il sindacato è escluso con riguardo alle valutazioni di merito attinenti all'esercizio del potere discrezionale della P.A. (Cass. Sez. U., n.
13193/2018, ult. cit.)».
Se così è, l'esercizio del potere di disapplicazione da parte del giudice ordinario
(implicitamente chiesto dalla parte ricorrente) richiede la ricorrenza di due condizioni.
Prima di tutto, la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità solo tecnico e non anche logico tra il provvedimento da disapplicare e la situazione di diritto soggettivo esperita, come tale inidoneo a comportare la formazione di un giudicato implicito, il quale presuppone una pregiudizialità in senso logico (cfr., Cass. Sez. Un. 26242/2014:
«Al riguardo, costituisce principio pacifico che, in tema di questioni pregiudiziali, occorre distinguere quelle che sono tali soltanto in senso logico, in quanto investono
pagina 4 di 9 circostanze che rientrano nel fatto costitutivo del diritto dedotto in causa e devono essere necessariamente decise incidenter tantum, e questioni pregiudiziali in senso tecnico, che concernono circostanze distinte ed indipendenti dal detto fatto costitutivo, del quale, tuttavia, rappresentano un presupposto giuridico, e che possono dar luogo ad un giudizio autonomo, con la conseguenza che la formazione della cosa giudicata sulla pregiudiziale in senso tecnico può aversi, unitamente a quella sul diritto dedotto in lite, solo in presenza di espressa domanda di parte di soluzione della questione stessa»).
In secondo luogo, la lesione di diritti soggettivi con esclusione di qualsiasi valutazione attinente all'esercizio del potere amministrativo.
2. Nel caso in esame tali requisiti sembrano potersi dire sussistenti, proprio perché la valutazione in ordine alla legittimità del provvedimento amministrativo di esclusione, si pone in rapporto di pregiudizialità tecnica rispetto all'inserimento nella graduatoria, che viene fatta derivare direttamente dalla norma primaria, e da una prouncia definitiva del TAR Lazio, oggetto principale del thema decidendum.
Questa impostazione risulta condivisa anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Un. 4881/2017) secondo cui «rientrano nella giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo le controversie nelle quali, pur chiedendosi la rimozione del provvedimento di conferimento di un incarico dirigenziale
(e del relativo contratto di lavoro), previa disapplicazione degli atti presupposti, la contestazione operata dal ricorrente investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo, che si assume non essere conforme a legge perché non lo sono gli atti di macro organizzazione mediante i quali le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e i modi di conferimento della titolarità degli stessi».
Ne deriva che, sotto il profilo del petitum sostanziale, oggetto della domanda non è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo (e solo quale effetto della rimozione di tale atto di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria,
pagina 5 di 9 l'accertamento del diritto della ricorrente all'inserimento in quella graduatoria), per il quale la giurisdizione dovrebbe essere devoluta al giudice amministrativo, quanto, piuttosto, l'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario (cfr., tra le tante, Cass. Sez. Un. 15.12.2016 n. 25836, Cass. Sez. Un. 13.9.2017 n. 21196,
Cass. Sez. Un. 25.2.2019 n. 5454, Cass. Sez. Un. 26.6.2019 n. 17123, Cass. Sez. Un.
23.4.2020 n. 8098, Cass. Sez. Un. 30.3.2021 n. 8774).
3. Nel merito, innanzitutto, va condiviso e confermato l'orientamento che, sul punto, valorizza la specificità dei percorsi di abilitazione ribadendo la mancanza di diposizioni espresse che esclude una diversa ricostruzione sistematica che possa indurre l'interprete a ritenere il conseguimento del titolo per rivestire la figura professionale di insegnante tecnico-pratico (I.T.P.) possa essere equipollente all'abilitazione all'insegnamento.
L'abilitazione costituisce, infatti, un requisito per l'iscrizione cui segue lo svolgimento dell'attività didattica e non vi sono dubbi che una cosa è il titolo per la partecipazione al concorso, altro è la disciplina di valutazione dei diversi titoli ai fini della formazione delle graduatorie, secondo un ordine di preferenza valutato ex ante ed in via generale con apposito D.M. dallo stesso datore di lavoro.
Ne deriva che la ricostruzione operata dalla difesa di parte ricorrente confonde il concetto di credito formativo quale titolo per l'accesso ai concorsi, con l'abilitazione all'insegnamento, necessaria ai fini dell'inserimento nella I Fascia.
Peraltro, che non vi possa essere coincidenza tra i due profili emerge in modo chiaro dalla formulazione dell'art. 5 D.Lgs. 59/2017, ad opera della Legge n.
145/2018.
Così come anche l'attuale formulazione del comma 107 dell'art.1 Legge n.
107/2015, distingue espressamente il possesso della abilitazione da quello degli altri pagina 6 di 9 titoli, con distinzione che non pare certo irragionevole per il solo fatto che tanto i possessori del titolo abilitativo che quelli degli ulteriori titoli potevano accedere ai concorsi.
4. A conferma di ciò, l'art. 5, co. 4-ter, del D.Lgs. n. 59 del 2017, nel prevedere espressamente che «il superamento di tutte le prove concorsuali […] costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso», precisa che solo con il superamento del concorso i partecipanti, che non siano già in possesso di abilitazione specifica, conseguono tale titolo.
Dunque, nel momento in cui non è presente una norma primaria a fondamento della pretesa di parte ricorrente, perdono di consistenza le argomentazioni circa la irragionevole disparità di trattamento che l'interpretazione letterale delle norme comporterebbe.
Per tali ragioni, inoltre, non vi sono i presupposti per ritenere che la normativa primaria confligga con i principi costituzionali, in quanto non vi è una violazione del principio di non discriminazione.
Né a diversa conclusione potrebbe pervenirsi, peraltro, in base alle previsioni della direttiva comunitaria n. 2005/36/CE come recepita dal D. Lgs. n. 206 del 2007 e successive modificazioni, in quanto la citata direttiva non esclude che uno Stato membro possa subordinare l'accesso a una professione regolamentata (quale è sicuramente quella dei docenti) al possesso di determinate qualifiche professionali
(cfr., sul punto, Tar Lazio n. 2264 del 2018 e Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 1516 del
2017).
Di recente, cfr., Cons. Stato n. 8983/2022, secondo cui «la docenza nell'ambito delle scuole primarie o secondarie richiede una formazione diversa da quella universitaria, che necessita di essere integrata da conoscenze psico-pedagogiche che tengano conto del particolare coinvolgimento degli alunni e della peculiare struttura del relativo insegnamento. Sotto tale profilo parte appellante non può invocare nemmeno la violazione dei principi costituzionali, posto che le conoscenze da acquisire
pagina 7 di 9 per ottenere l'abilitazione all'insegnamento sono coerenti con il principio di buon andamento dell'amministrazione e con la tutela dell'istruzione».
5. Nel caso di specie, però, la difesa di parte ricorrente evidenzia che il sig. , con Pt_1
la sentenza n. 11798/2017 del TAR Lazio, si è visto riconoscere il diritto all'inserimento nella II Fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto (doc. 2 e doc. 3, fasc. ricorrente), pronuncia alla quale è seguito l'inserimento dello stesso nella II
Fascia delle Graduatorie di Istituto del personale docente per gli a.s. 2017/2020.
Viene allegato, poi, che, nonostante le disposizioni regolamentari del CP_1
imponessero agli uffici di tener conto delle statuizioni giurisdizionali nei successivi aggiornamento, il ricorrente, con riferimento alle graduatorie con validità per il biennio
2020-2022, sarebbe stato posizionato nella II Fascia di detti elenchi e non nella I
Fascia.
Medesima sorte è avvenuta con riguardo alle graduatorie oggetto del presente giudizio.
La doglianza del ricorrente non può trovare accoglimento.
Infatti, la circolare di riferimento dispone, come allegato dal ricorrente che
«Risultano tuttora presenti nella I fascia delle GPS e, conseguentemente, nella II fascia delle graduatorie di istituto, soggetti privi di titolo riconosciuto quale abilitante, in forza di provvedimenti cautelari emessi dalla magistratura amministrativa. Una volta intervenuta sentenza di merito, che accerti - per ciascuno degli interessati – la carenza di titolo con valore abilitante, gli Uffici procederanno all'esclusione dalle predette fasce
e alla contestuale ricollocazione dei predetti soggetti, ove naturalmente provvisti del relativo titolo di studio previsto, nelle corrispettive II fasce GPS e III fasce GI.
L'efficacia dell'inserimento con riserva a suo tempo conseguito dovrà essere preservata, ai fini dell'inserimento nella I Fascia delle GPS o nelle GI di II fascia, secondo quanto previsto dall'O.M. n. 112/2022, esclusivamente per il caso in cui il relativo giudizio non risulti definito da sentenza o in esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali favorevoli all'aspirante», laddove, al contrario, è pacifico e non contestato che il pagina 8 di 9 ricorrente, anche nel biennio precedente non fosse già inserito nella I Fascia delle
GPS.
Ne consegue che nessun diritto può vantare sotto questo profilo.
Dalle considerazioni svolte deriva il rigetto del ricorso.
Le spese di lite, al contrario, considerato il quadro complessivo che ha condotto al presente giudizio e la sussistenza di precedenti contrastanti, possono essere interamente compensate, sussistendone eccezionali motivi.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'articolo 429 C.p.c.,
A) respinge il ricorso;
B) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Firenze, il 21/10/2025
Il Giudice
AR UC
pagina 9 di 9
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 1058/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 21 ottobre 2025, innanzi al dott. AR UC, sono comparsi: l'avv. CHETONI FRANCESCO in sost. avv. DE CRESCENZO ANTONIO ROSARIO per parte ricorrente
, chiede rinvio per discussione con termine per note. Parte_1
Nonché, per parte resistente , il dr. Controparte_1 CP_2
.
[...]
Invitati dal giudice, i procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
AR UC
pagina 1 di 9 N. R.G. 1058/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AR UC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 1058/2024 promossa da:
(cf: Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. DE CRESCENZO ANTONIO ROSARIO
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dal dr. Controparte_2
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: graduatoria
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Parte ricorrente dopo aver allegato di essere in possesso di un Diploma di maturità tecnica conseguito nell'a.s. 1997-1998, costituente titolo valido per l'accesso agli insegnamenti tecnico-pratici negli istituti di istruzione secondaria superiore, per tutte le classi di concorso di cui alla Tabella C) del D.M. 20 gennaio 1998, n. 39, oggi pagina 2 di 9 Tabella B) del D.P.R. n. 19/2016, lamenta che l'Amministrazione scolastica resistente non lo avrebbe inserito nella I Fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze istituite per la Provincia di Firenze, nonostante lo stesso fosse stato destinatario di un provvedimento giurisdizionale favorevole.
II. Chiedeva, dunque, nel merito di «1) -accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inserito a pieno titolo nella I Fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze istituite per la Provincia di Firenze, per le classi di concorso per le quali vanta i previsti titoli di accesso e con l'attribuzione del punteggio spettante;
2) - per l'effetto, fare obbligo alle amministrazioni resistenti di adottare i provvedimenti consequenziali».
III. Si costituiva il contestando in via di Controparte_3
fatto e diritto la domanda, rilevando nel merito come la domanda sarebbe infondata e, in via preliminare, il difetto di giurisdizione e di interesse ad agire.
1. In via preliminare è necessario valutare gli aspetti attinenti alla giurisdizione, in quanto il caso di specie l'oggetto del giudizio attiene alle procedure concorsuali e all'utilizzazione di una a delle G.P.S. e correlate Graduatorie di Istituto, in particolare la non inclusione nella I fascia GPS.
Sul punto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (pronuncia n. 21198 del
13 settembre 2017), dopo aver ricordato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità rispetto alle graduatorie permanenti, è pervenuta a conclusione opposta con riguardo alle graduatorie d'istituto - per le quali è causa - rilevando come rispetto ad esse «per consolidata giurisprudenza amministrativa, ricorrono tutti gli elementi caratteristici della procedura concorsuale pubblica: il bando iniziale, la fissazione dei criteri valutativi dei titoli, la presenza di una Commissione incaricata della valutazione dei titoli dei candidati, la formazione di una graduatoria finale», affermando così che la giurisdizione sarebbe del giudice amministrativo dal momento che nelle controversie in materia «in cui si discute dell'inserimento dei docenti nelle graduatorie d'istituto non vengono in rilievo meri atti di gestione della graduatoria già formata, ma vizi attinenti
pagina 3 di 9 ad una procedura finalizzata alla sua formazione, avente connotati tipicamente concorsuali».
Nel caso di specie, dal momento che il ricorrente ha chiesto non la dichiarazione di illegittimità, di inefficacia degli atti di amministrazione generale, bensì il suo diritto sulla base della corretta applicazione degli stessi, occorre valutare l'ipotesi alla luce degli arresti della Suprema Corte in materia (cfr., ad esempio, Cass.
Sez. Un. 33688/2018), secondo i quali «Vale, in proposito, la distinzione tra impugnazione diretta di atti di macro-organizzazione d'interesse generale, devoluta al giudice amministrativo, e tutela di posizioni giuridiche individuali, devoluta al giudice ordinario, dotato di quel potere di non applicazione, che è più volte emerso ed è stato ripetutamente affermato in svariati contesti. Deve ritenersi sul punto che il giudizio tra un privato e una P.A. non precluda affatto, di per sè (ai sensi della L. 20 marzo 1865,
n. 2248, art. 5, all. E), il potere del giudice ordinario di esaminare incidentalmente il provvedimento amministrativo ai fini della sua eventuale non applicazione (conf. da ultimo Cass. Sez. U., 25/05/2018, n.13193 e giur. ivi cit.). Semprechè ricorrano due condizioni oggettive: a) il provvedimento amministrativo non può venire in rilievo come fondamento del diritto dedotto in giudizio, bensì deve configurarsi quale mero antecedente logico, sicchè la questione della sua legittimità si prospetti come pregiudiziale in senso tecnico;
b) il provvedimento deve essere affetto da vizi di legittimità lesivi di diritti, mentre il sindacato è escluso con riguardo alle valutazioni di merito attinenti all'esercizio del potere discrezionale della P.A. (Cass. Sez. U., n.
13193/2018, ult. cit.)».
Se così è, l'esercizio del potere di disapplicazione da parte del giudice ordinario
(implicitamente chiesto dalla parte ricorrente) richiede la ricorrenza di due condizioni.
Prima di tutto, la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità solo tecnico e non anche logico tra il provvedimento da disapplicare e la situazione di diritto soggettivo esperita, come tale inidoneo a comportare la formazione di un giudicato implicito, il quale presuppone una pregiudizialità in senso logico (cfr., Cass. Sez. Un. 26242/2014:
«Al riguardo, costituisce principio pacifico che, in tema di questioni pregiudiziali, occorre distinguere quelle che sono tali soltanto in senso logico, in quanto investono
pagina 4 di 9 circostanze che rientrano nel fatto costitutivo del diritto dedotto in causa e devono essere necessariamente decise incidenter tantum, e questioni pregiudiziali in senso tecnico, che concernono circostanze distinte ed indipendenti dal detto fatto costitutivo, del quale, tuttavia, rappresentano un presupposto giuridico, e che possono dar luogo ad un giudizio autonomo, con la conseguenza che la formazione della cosa giudicata sulla pregiudiziale in senso tecnico può aversi, unitamente a quella sul diritto dedotto in lite, solo in presenza di espressa domanda di parte di soluzione della questione stessa»).
In secondo luogo, la lesione di diritti soggettivi con esclusione di qualsiasi valutazione attinente all'esercizio del potere amministrativo.
2. Nel caso in esame tali requisiti sembrano potersi dire sussistenti, proprio perché la valutazione in ordine alla legittimità del provvedimento amministrativo di esclusione, si pone in rapporto di pregiudizialità tecnica rispetto all'inserimento nella graduatoria, che viene fatta derivare direttamente dalla norma primaria, e da una prouncia definitiva del TAR Lazio, oggetto principale del thema decidendum.
Questa impostazione risulta condivisa anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Un. 4881/2017) secondo cui «rientrano nella giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo le controversie nelle quali, pur chiedendosi la rimozione del provvedimento di conferimento di un incarico dirigenziale
(e del relativo contratto di lavoro), previa disapplicazione degli atti presupposti, la contestazione operata dal ricorrente investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo, che si assume non essere conforme a legge perché non lo sono gli atti di macro organizzazione mediante i quali le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e i modi di conferimento della titolarità degli stessi».
Ne deriva che, sotto il profilo del petitum sostanziale, oggetto della domanda non è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo (e solo quale effetto della rimozione di tale atto di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria,
pagina 5 di 9 l'accertamento del diritto della ricorrente all'inserimento in quella graduatoria), per il quale la giurisdizione dovrebbe essere devoluta al giudice amministrativo, quanto, piuttosto, l'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario (cfr., tra le tante, Cass. Sez. Un. 15.12.2016 n. 25836, Cass. Sez. Un. 13.9.2017 n. 21196,
Cass. Sez. Un. 25.2.2019 n. 5454, Cass. Sez. Un. 26.6.2019 n. 17123, Cass. Sez. Un.
23.4.2020 n. 8098, Cass. Sez. Un. 30.3.2021 n. 8774).
3. Nel merito, innanzitutto, va condiviso e confermato l'orientamento che, sul punto, valorizza la specificità dei percorsi di abilitazione ribadendo la mancanza di diposizioni espresse che esclude una diversa ricostruzione sistematica che possa indurre l'interprete a ritenere il conseguimento del titolo per rivestire la figura professionale di insegnante tecnico-pratico (I.T.P.) possa essere equipollente all'abilitazione all'insegnamento.
L'abilitazione costituisce, infatti, un requisito per l'iscrizione cui segue lo svolgimento dell'attività didattica e non vi sono dubbi che una cosa è il titolo per la partecipazione al concorso, altro è la disciplina di valutazione dei diversi titoli ai fini della formazione delle graduatorie, secondo un ordine di preferenza valutato ex ante ed in via generale con apposito D.M. dallo stesso datore di lavoro.
Ne deriva che la ricostruzione operata dalla difesa di parte ricorrente confonde il concetto di credito formativo quale titolo per l'accesso ai concorsi, con l'abilitazione all'insegnamento, necessaria ai fini dell'inserimento nella I Fascia.
Peraltro, che non vi possa essere coincidenza tra i due profili emerge in modo chiaro dalla formulazione dell'art. 5 D.Lgs. 59/2017, ad opera della Legge n.
145/2018.
Così come anche l'attuale formulazione del comma 107 dell'art.1 Legge n.
107/2015, distingue espressamente il possesso della abilitazione da quello degli altri pagina 6 di 9 titoli, con distinzione che non pare certo irragionevole per il solo fatto che tanto i possessori del titolo abilitativo che quelli degli ulteriori titoli potevano accedere ai concorsi.
4. A conferma di ciò, l'art. 5, co. 4-ter, del D.Lgs. n. 59 del 2017, nel prevedere espressamente che «il superamento di tutte le prove concorsuali […] costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso», precisa che solo con il superamento del concorso i partecipanti, che non siano già in possesso di abilitazione specifica, conseguono tale titolo.
Dunque, nel momento in cui non è presente una norma primaria a fondamento della pretesa di parte ricorrente, perdono di consistenza le argomentazioni circa la irragionevole disparità di trattamento che l'interpretazione letterale delle norme comporterebbe.
Per tali ragioni, inoltre, non vi sono i presupposti per ritenere che la normativa primaria confligga con i principi costituzionali, in quanto non vi è una violazione del principio di non discriminazione.
Né a diversa conclusione potrebbe pervenirsi, peraltro, in base alle previsioni della direttiva comunitaria n. 2005/36/CE come recepita dal D. Lgs. n. 206 del 2007 e successive modificazioni, in quanto la citata direttiva non esclude che uno Stato membro possa subordinare l'accesso a una professione regolamentata (quale è sicuramente quella dei docenti) al possesso di determinate qualifiche professionali
(cfr., sul punto, Tar Lazio n. 2264 del 2018 e Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 1516 del
2017).
Di recente, cfr., Cons. Stato n. 8983/2022, secondo cui «la docenza nell'ambito delle scuole primarie o secondarie richiede una formazione diversa da quella universitaria, che necessita di essere integrata da conoscenze psico-pedagogiche che tengano conto del particolare coinvolgimento degli alunni e della peculiare struttura del relativo insegnamento. Sotto tale profilo parte appellante non può invocare nemmeno la violazione dei principi costituzionali, posto che le conoscenze da acquisire
pagina 7 di 9 per ottenere l'abilitazione all'insegnamento sono coerenti con il principio di buon andamento dell'amministrazione e con la tutela dell'istruzione».
5. Nel caso di specie, però, la difesa di parte ricorrente evidenzia che il sig. , con Pt_1
la sentenza n. 11798/2017 del TAR Lazio, si è visto riconoscere il diritto all'inserimento nella II Fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto (doc. 2 e doc. 3, fasc. ricorrente), pronuncia alla quale è seguito l'inserimento dello stesso nella II
Fascia delle Graduatorie di Istituto del personale docente per gli a.s. 2017/2020.
Viene allegato, poi, che, nonostante le disposizioni regolamentari del CP_1
imponessero agli uffici di tener conto delle statuizioni giurisdizionali nei successivi aggiornamento, il ricorrente, con riferimento alle graduatorie con validità per il biennio
2020-2022, sarebbe stato posizionato nella II Fascia di detti elenchi e non nella I
Fascia.
Medesima sorte è avvenuta con riguardo alle graduatorie oggetto del presente giudizio.
La doglianza del ricorrente non può trovare accoglimento.
Infatti, la circolare di riferimento dispone, come allegato dal ricorrente che
«Risultano tuttora presenti nella I fascia delle GPS e, conseguentemente, nella II fascia delle graduatorie di istituto, soggetti privi di titolo riconosciuto quale abilitante, in forza di provvedimenti cautelari emessi dalla magistratura amministrativa. Una volta intervenuta sentenza di merito, che accerti - per ciascuno degli interessati – la carenza di titolo con valore abilitante, gli Uffici procederanno all'esclusione dalle predette fasce
e alla contestuale ricollocazione dei predetti soggetti, ove naturalmente provvisti del relativo titolo di studio previsto, nelle corrispettive II fasce GPS e III fasce GI.
L'efficacia dell'inserimento con riserva a suo tempo conseguito dovrà essere preservata, ai fini dell'inserimento nella I Fascia delle GPS o nelle GI di II fascia, secondo quanto previsto dall'O.M. n. 112/2022, esclusivamente per il caso in cui il relativo giudizio non risulti definito da sentenza o in esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali favorevoli all'aspirante», laddove, al contrario, è pacifico e non contestato che il pagina 8 di 9 ricorrente, anche nel biennio precedente non fosse già inserito nella I Fascia delle
GPS.
Ne consegue che nessun diritto può vantare sotto questo profilo.
Dalle considerazioni svolte deriva il rigetto del ricorso.
Le spese di lite, al contrario, considerato il quadro complessivo che ha condotto al presente giudizio e la sussistenza di precedenti contrastanti, possono essere interamente compensate, sussistendone eccezionali motivi.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'articolo 429 C.p.c.,
A) respinge il ricorso;
B) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Firenze, il 21/10/2025
Il Giudice
AR UC
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