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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 27/11/2025, n. 1628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1628 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2681/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA SECONDA SEZIONE CIVILE
Oggi 27 novembre 2025 ad ore 12.40 innanzi al dott. Alberto Stocco sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. Gibellato, la quale precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo per parte resistente nessuno Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio. Al termine della camera di consiglio, preso atto che nessuno si è trattenuto per la lettura della sentenza, il Giudice ne dà lettura, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale.
Il Giudice Alberto Stocco
pagina 1 di 4 n. 2681/2025 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto
Stocco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa civile iscritta al n. r.g. 2681/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Denise Gibellato
RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da verbale di odierna udienza. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., la ricorrente agiva in giudizio allegando:
- di aver concesso in locazione a marito Parte_2 dell'odierna resistente, con contratto stipulato in data 20.01.1975, l'immobile di sua proprietà sito in Padova, via G. Giacosa n. 1;
- che, in data 22.12.1987, la Pretura di Padova convalidava la licenza per finita locazione avente ad oggetto l'immobile de quo, fissando la data dell'esecuzione al 31.12.1988;
- che l'immobile, dopo la cessazione del contratto di locazione e il decesso del precedente conduttore, continuava ad essere occupato sine titulo dalla resistente. La ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: pagina 2 di 4 «- accertato e dichiarato che la sig.ra CP_1 (C.F.: occupa senza titolo l'immobile CodiceFiscale_3 di proprietà della ricorrente, sito in Padova, Via G. Giacosa n. 1, condannare la resistente a lasciarlo libero e sgombero da sé, persone e cose, rimettendolo così nel pieno e legittimo possesso della ricorrente, sig.ra Pt_1
,
[...]
– fissarsi contestualmente la data di esecuzione per il rilascio.
– Con rifusione delle spese di lite».
non si costituiva in giudizio. CP_1 All'udienza del 23 settembre 2025, il Giudice dichiarava la contumacia della resistente e rinviava per la CP_1 discussione orale all'odierna udienza.
•
1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di
[...]
, la quale, pur ritualmente evocata in giudizio, CP_1 non si è costituita.
2. Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.
3. La titolarità in capo alla ricorrente dell'immobile sito in Padova, via G. Giacosa n. 1, dettagliatamente descritto nei suoi estremi catastali, concesso in locazione ad uso abitativo a in data 20.01.1975, è provata Parte_2 in via documentale (cfr. docc. 1 e 2 ricorrente).
4. Va osservato che il contratto di locazione ad uso abitativo stipulato da in favore di Parte_1 [...]
si è risolto in data 22.12.1987, allorché la Parte_2 Pretura di Padova ha convalidato la licenza per finita locazione avente ad oggetto l'immobile de quo, fissando la data dell'esecuzione al 31.12.1988.
La resistente, rimasta contumace, ha omesso di fornire la prova dell'esistenza di un titolo che legittimasse l'occupazione dell'immobile.
Ne consegue che a far data dal 22.12.1987 l'immobile continua ad essere occupato dall'odierna resistente senza alcun titolo legittimo (come si ricava dal certificato di residenza prodotto quale doc. 6).
5. Accertata, pertanto, la insussistenza di alcun titolo legittimante l'occupazione da parte della resistente dell'immobile oggetto di causa, la stessa va condannata al rilascio dell'immobile, libero da persone e cose,anche interposte, entro e non oltre il 2 febbraio 2026.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di tali spese vengono liquidate in CP_1 dispositivo - tenuto conto del valore indeterminabile e della bassa complessità della causa -secondo i parametri medi del D.M. 55/2014 (e successive modifiche) per le fasi di studio e introduttiva, secondo i parametri minimi per la pagina 3 di 4 fase decisoria, attesa l'assenza di scritti defensionali conclusivi. Vanno esclusi i compensi per la fase istruttoria, che non vi è stata.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando in maniera definitiva sulla presente controversia, disattesa o assorbita ogni diversa istanza:
1. ACCERTA l'occupazione sine titulo da parte di
[...]
dell'immobile sito in Padova, via G. Giacosa n. 1. CP_1
2. CONDANNA al rilascio dell'immobile di cui CP_1 al punto 1 del dispositivo, libero da persone e cose anche interposte, entro e non oltre il 2.2.2026.
3. CONDANNA al rimborso delle spese di lite, CP_1 che si liquidano in: euro 4.358,00 per compensi;
euro 130,30 per spese specifiche;
oltre a spese generali pari al quindici per cento dei compensi come liquidati. Infine IVA e Cassa professionale, come per legge.
Così deciso in Padova, 27 novembre 2025 Il giudice Alberto Stocco
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA SECONDA SEZIONE CIVILE
Oggi 27 novembre 2025 ad ore 12.40 innanzi al dott. Alberto Stocco sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. Gibellato, la quale precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo per parte resistente nessuno Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio. Al termine della camera di consiglio, preso atto che nessuno si è trattenuto per la lettura della sentenza, il Giudice ne dà lettura, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale.
Il Giudice Alberto Stocco
pagina 1 di 4 n. 2681/2025 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto
Stocco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa civile iscritta al n. r.g. 2681/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Denise Gibellato
RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da verbale di odierna udienza. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., la ricorrente agiva in giudizio allegando:
- di aver concesso in locazione a marito Parte_2 dell'odierna resistente, con contratto stipulato in data 20.01.1975, l'immobile di sua proprietà sito in Padova, via G. Giacosa n. 1;
- che, in data 22.12.1987, la Pretura di Padova convalidava la licenza per finita locazione avente ad oggetto l'immobile de quo, fissando la data dell'esecuzione al 31.12.1988;
- che l'immobile, dopo la cessazione del contratto di locazione e il decesso del precedente conduttore, continuava ad essere occupato sine titulo dalla resistente. La ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: pagina 2 di 4 «- accertato e dichiarato che la sig.ra CP_1 (C.F.: occupa senza titolo l'immobile CodiceFiscale_3 di proprietà della ricorrente, sito in Padova, Via G. Giacosa n. 1, condannare la resistente a lasciarlo libero e sgombero da sé, persone e cose, rimettendolo così nel pieno e legittimo possesso della ricorrente, sig.ra Pt_1
,
[...]
– fissarsi contestualmente la data di esecuzione per il rilascio.
– Con rifusione delle spese di lite».
non si costituiva in giudizio. CP_1 All'udienza del 23 settembre 2025, il Giudice dichiarava la contumacia della resistente e rinviava per la CP_1 discussione orale all'odierna udienza.
•
1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di
[...]
, la quale, pur ritualmente evocata in giudizio, CP_1 non si è costituita.
2. Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.
3. La titolarità in capo alla ricorrente dell'immobile sito in Padova, via G. Giacosa n. 1, dettagliatamente descritto nei suoi estremi catastali, concesso in locazione ad uso abitativo a in data 20.01.1975, è provata Parte_2 in via documentale (cfr. docc. 1 e 2 ricorrente).
4. Va osservato che il contratto di locazione ad uso abitativo stipulato da in favore di Parte_1 [...]
si è risolto in data 22.12.1987, allorché la Parte_2 Pretura di Padova ha convalidato la licenza per finita locazione avente ad oggetto l'immobile de quo, fissando la data dell'esecuzione al 31.12.1988.
La resistente, rimasta contumace, ha omesso di fornire la prova dell'esistenza di un titolo che legittimasse l'occupazione dell'immobile.
Ne consegue che a far data dal 22.12.1987 l'immobile continua ad essere occupato dall'odierna resistente senza alcun titolo legittimo (come si ricava dal certificato di residenza prodotto quale doc. 6).
5. Accertata, pertanto, la insussistenza di alcun titolo legittimante l'occupazione da parte della resistente dell'immobile oggetto di causa, la stessa va condannata al rilascio dell'immobile, libero da persone e cose,anche interposte, entro e non oltre il 2 febbraio 2026.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di tali spese vengono liquidate in CP_1 dispositivo - tenuto conto del valore indeterminabile e della bassa complessità della causa -secondo i parametri medi del D.M. 55/2014 (e successive modifiche) per le fasi di studio e introduttiva, secondo i parametri minimi per la pagina 3 di 4 fase decisoria, attesa l'assenza di scritti defensionali conclusivi. Vanno esclusi i compensi per la fase istruttoria, che non vi è stata.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando in maniera definitiva sulla presente controversia, disattesa o assorbita ogni diversa istanza:
1. ACCERTA l'occupazione sine titulo da parte di
[...]
dell'immobile sito in Padova, via G. Giacosa n. 1. CP_1
2. CONDANNA al rilascio dell'immobile di cui CP_1 al punto 1 del dispositivo, libero da persone e cose anche interposte, entro e non oltre il 2.2.2026.
3. CONDANNA al rimborso delle spese di lite, CP_1 che si liquidano in: euro 4.358,00 per compensi;
euro 130,30 per spese specifiche;
oltre a spese generali pari al quindici per cento dei compensi come liquidati. Infine IVA e Cassa professionale, come per legge.
Così deciso in Padova, 27 novembre 2025 Il giudice Alberto Stocco
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