Articolo 17 della Legge 8 giugno 1874, n. 1938
Articolo 16Articolo 18
Versione
30 giugno 1874
Art. 17.

Il Consiglio dell'Ordine sara' composto di cinque membri nei collegi nei quali il numero degli avvocati iscritti non superi i trenta, di sette dove il numero degl'iscritti non sia maggiore di cinquanta, di dieci dove non sia maggiore di cento, di quindici negli altri.

Entrata in vigore il 30 giugno 1874