Art. 17.
Il Consiglio dell'Ordine sara' composto di cinque membri nei collegi nei quali il numero degli avvocati iscritti non superi i trenta, di sette dove il numero degl'iscritti non sia maggiore di cinquanta, di dieci dove non sia maggiore di cento, di quindici negli altri.
Il Consiglio dell'Ordine sara' composto di cinque membri nei collegi nei quali il numero degli avvocati iscritti non superi i trenta, di sette dove il numero degl'iscritti non sia maggiore di cinquanta, di dieci dove non sia maggiore di cento, di quindici negli altri.