Sentenza 21 febbraio 1975
Massime • 2
Ai fini dell'applicabilita delle norme sulle distanze legali alle costruzioni eseguite sulle parti comuni di un edificio in condominio, occorre distinguere tra le funzioni primarie e fondamentali attribuite a tali parti in relazione al fine per cui il condominio e stato costituito e le eventuali utilizzazioni secondarie di cui le stesse parti sono suscettibili al di fuori di un rapporto di connessione inscindibile con la struttura e la funzionalita del condominio. Infatti, nel mentre deve affermarsi la prevalenza del perseguimento delle funzioni primarie delle parti comuni rispetto all'osservanza delle norme sulle distanze legali, queste norme debbono essere, invece, applicate nelle costruzioni eseguite sulle cose comuni per finalita estranee a dette funzioni. ( nella specie, e stata ritenuta l'illegittimita di una tettoia che uno dei condomini, proprietario esclusivo di una terrazza e di un cortile contiguo allo stabile condominiale, aveva costruito sul muro comune a copertura del suddetto terrazzo non soltanto perche impediva parzialmente l'Esercizio della servitu di veduta in appiombo esercitata sul terrazzo e sul cortile dal proprietario dell'appartamento soprastante ma anche perche costruita, rispetto alle finestre di questo appartamento, ad una distanza inferiore a quella prescritta dall'art 907 cod civ) .*
L'esistenza di una regolamentazione speciale dei rapporti condominiali non impedisce di configurare la possibilita dell'esistenza di servitu Prediali tra le varie parti dell'edificio appartenenti in proprieta esclusiva ai singoli condomini, ne esclude l'applicabilita, nei rapporti fra tali parti delle norme sulle distanze legali, non essendo il singolo condomino abilitato, soltanto perche tale, a creare, mediante costruzioni eseguite sulle parti dell'edificio di sua esclusiva proprieta, intercapedini nocive o antigieniche. ( V 2695/69, mass n 342371; 2003/66, mass n 323892).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/02/1975, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 1975 |
Testo completo
L'esistenza di una regolamentazione speciale dei rapporti condominiali non impedisce di configurare la possibilita dell'esistenza di servitu Prediali tra le varie parti dell'edificio appartenenti in proprieta esclusiva ai singoli condomini, ne esclude l'applicabilita, nei rapporti fra tali parti delle norme sulle distanze legali, non essendo il singolo condomino abilitato, soltanto perche tale, a creare, mediante costruzioni eseguite sulle parti dell'edificio di sua esclusiva proprieta, intercapedini nocive o antigieniche. ( V 2695/69, mass n 342371; 2003/66, mass n 323892).*