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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 27/05/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4938/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
17.7.2024, assunto in decisione in data 19.5.2025 e vertente
tra
(c.f. nato a [...] il [...]; TE C.F._1
e tra
(c.f. nata a [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Danilo Delia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Monza, Vittorio Emanuele II
n.1;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - SCIOGLIMENTO
pagina 1 di 6
CONCLUSIONI
- Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordemente stabilite, già allegate alle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 23.09.2024, che di seguito si ritrascrivono integralmente:
A. affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, la quale economicamente autosufficiente si è già trasferita presso una nuova abitazione da lei acquistata, vita in Via della Cooperazione 8, Cornate D'Adda;
B. il padre anch'egli economicamente autosufficiente concorrerà al mantenimento dei figli corrispondendo alla madre (entro il giorno 15 di ogni mese) la somma mensile di euro 400,00 per ed euro Persona_1
400,00 per , oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Monza che PE si allega al presente atto perché ne costituisca parte integrante. Le parti concordano che l'assegno unico verrà incassato per intero dalla ORa;
Pt_2
C. il padre sosterrà integralmente la retta scolastica dell'istituto privato attualmente frequentato da ER per i prossimi tre anni (fino al compimento del ciclo già iniziato), tuttavia, con riserva di trasferirlo
[...] in altra scuola secondaria pubblica in caso di difficoltà del padre stesso, mentre per quanto concerne PE
, che attualmente frequenta la scuola materna, le spese verranno sin da subito divise al 50% tra i
[...] genitori, che si impegnano a concludere il relativo ciclo (della materna) in tale istituto;
D. il padre potrà vedere e tenere con sé i figli a week-end alternati (dal venerdì dopo la scuola sino alla domenica sera, ore 20.30) e un giorno infrasettimanale (stabilito, salvo diverso futuro accordo, nel mercoledì) andandoli a prendere all'uscita da scuola, tenendoli presso la propria abitazione per la notte e riportandoli a scuola la mattina successiva. Nella settimana in cui il week-end di spettanza è della madre, il OR TE potrà vedere e tenere con sé i figli dal martedì, dopo la scuola fino al giovedì mattina, quando li accompagnerà
a scuola. Le parti pattuiscono che nei giorni in cui il padre ha il diritto di visita sui figli e i figli non hanno scuola, il diritto di visita comincia alle ore 9 del mattino;
E. ciascun genitore trascorrerà con i figli, ad anni alterni, i giorni dal 22 (ore 10.00) al 29 dicembre (ore 20.30)
e dal 29 dicembre (ore 20.31) al 7 gennaio (ore 20.30). Le vacanze di Natale del corrente anno 2024, dal 22 al 29 dicembre, i figli li passeranno con il padre. Anche tutte le altre festività dell'anno verranno trascorse dai figli in maniera alternata con i genitori, che ripartiranno in maniera equa e concordata tra loro tutti i giorni festivi. In caso di disaccordo, si rispetterà il criterio dell'alternanza in modo che i figli passino con ciascun genitore un numero di giorni pari a quelli che hanno passato con l'altro;
F. a partire dall'estate prossima (anno 2025), salvo diverso accordo delle parti, i figli trascorreranno con il padre, ad anni alterni, da giorno 1° agosto, ore 9.00, al 16 di agosto (ore 14.00) e la madre dal 16 agosto (ore
14.01) al 31 agosto ore 20.30, nell'intesa che ad anni alterni, i figli trascorreranno con uno dei due genitori le pagina 2 di 6 prime due settimane di agosto e con l'altro le ultime due, per almeno 15 giorni consecutivi, anche se coincidenti con il compleanno di uno dei figli;
G. con specifico riferimento alla possibilità di effettuare vacanze all'estero, i genitori consentono sin d'ora reciprocamente di effettuare viaggi all'estero purché detti viaggi (salvo diverso accordo) siano preventivamente comunicati all'altro genitore con 7 giorni di anticipo e comunque non superino i 21 giorni consecutivi, autorizzando reciprocamente ora per allora il rilascio di documenti validi per l'espatrio sia per la madre, che per il padre, che per i figli, impegnandosi a rinnovare tale assenso presso le competenti sedi, laddove richiesto. I genitori si autorizzano, quindi, reciprocamente sin d'ora, a viaggiare liberamente nei limiti sopra indicati purchè ciò non incida, pregiudicandolo, sul diritto di visita che ogni genitore deve poter esercitare. I 21 giorni di vacanza sopra indicati (periodo massimo in cui un genitore può portare in vacanza i figli con sé) non potranno mai essere “collegati” ai giorni di spettanza di ciascun genitore nel mese di agosto dovendo sempre esserci almeno 7 gg di ripresa del normale di diritto di visita;
H. ad eccezione delle suindicate settimane di competenza di ciascun genitore, l'esercizio del diritto di visita del padre sarà quello usuale stabilito durante l'anno e meglio sopra indicato, nel rispetto dell'alternanza;
I. le parti, allo stato, rinunciano a qualsiasi reciproco assegno di mantenimento;
J. la ORa , con la sottoscrizione apposta in calce, si riconosce debitrice del OR di euro Pt_2 TE
19.200,00 che provvederà a saldare con l'emissione contestuale di 8 titoli da euro 2.000,00 cadauno (il primo scadente il 5.10.2024 e l'ultimo il 5 maggio 2025) ed un ulteriore assegno da euro 3.200,00 scadente il 5.6.2025.
Tali titoli vengono consegnati in deposito fiduciario all'Avv. Delia che li tratterrà pressò di sé con l'obbligo per lui (fatta eccezione per quanto si dirà a breve) di consegnarli al OR AL (a sua semplice richiesta) alla data di ciascuna scadenza. La ORa risulta formalmente e personalmente debitrice di euro Pt_2
10.479,24 verso l' ma in verità tale debito è formalmente di competenza Controparte_1 dell'azienda MDB Italia S.r.L (P.Iva ) riconducibile al OR , di cui egli è P.IVA_1 TE amministratore, di talché quest'ultimo (che ha già chiesto ed ottenuto, tramite la propria azienda, una rateizzazione del succitato debito con l'Ente sopra indicato) si riconosce debitore in proprio e riconosce la azienda MDB debitrice della ORa dell'importo di euro 10.479,24 che provvederà a saldare entro Pt_2
e non oltre il 5.6.2025. Il OR si impegna e obbliga ad esibire alla ORa (a sua semplice TE Pt_2 richiesta) le contabili di tutti i pagamenti effettuati a saldo del debito in argomento. A garanzia del corretto e puntuale pagamento di tale importo il OR ha consegnato un titolo di euro 10.479,24 all'Avv. TE
Delia e da lui trattenuto in deposito fino al saldo del debito e laddove il OR non rispettasse TE quanto sopra previsto (quindi laddove omettesse di pagare la rateizzazione prevista e/o laddove non saldasse il debito dovuto entro e non oltre il 5.6.2025), a semplice richiesta della ORa , l'Avv. Delia dovrà Pt_2 consegnarle il titolo de qua da euro 10.479,24 e la stessa potrà avvalersene nei modi consentiti dalla legge a pagina 3 di 6 copertura di ogni onere, costo o spesa fosse costretta a sostenere a causa dell'inadempimento del OR
. TE
pagina 4 di 6 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 25.9.2010 a Curno;
TE Parte_2
- Dall'unione sono nati in data 10.8.2013 e in data 25.10.2019. Persona_1 PE
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale giusta sentenza non definitiva pubblicata in data 23.10.2024 dal Tribunale di Monza.
Non è contestato che dalla data della comparizione delle parti (14.10.2024), svoltasi ex articolo 473bis.51 secondo comma ultimo capoverso c.p.c., non vi è stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( 10.8.2013 e 25.10.2019) e, per le restanti pattuizioni, Persona_1 PE tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e TE Pt_2
, con ricorso depositato in data 17.7.2024, così provvede:
[...]
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e TE Pt_2
in Curno in data 25.9.2010 (Atto n. 14, Parte II, Serie C del registro degli atti di
[...] matrimonio del Comune di Curno), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Curno, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
pagina 5 di 6 Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 22.5.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
17.7.2024, assunto in decisione in data 19.5.2025 e vertente
tra
(c.f. nato a [...] il [...]; TE C.F._1
e tra
(c.f. nata a [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Danilo Delia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Monza, Vittorio Emanuele II
n.1;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - SCIOGLIMENTO
pagina 1 di 6
CONCLUSIONI
- Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordemente stabilite, già allegate alle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 23.09.2024, che di seguito si ritrascrivono integralmente:
A. affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, la quale economicamente autosufficiente si è già trasferita presso una nuova abitazione da lei acquistata, vita in Via della Cooperazione 8, Cornate D'Adda;
B. il padre anch'egli economicamente autosufficiente concorrerà al mantenimento dei figli corrispondendo alla madre (entro il giorno 15 di ogni mese) la somma mensile di euro 400,00 per ed euro Persona_1
400,00 per , oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Monza che PE si allega al presente atto perché ne costituisca parte integrante. Le parti concordano che l'assegno unico verrà incassato per intero dalla ORa;
Pt_2
C. il padre sosterrà integralmente la retta scolastica dell'istituto privato attualmente frequentato da ER per i prossimi tre anni (fino al compimento del ciclo già iniziato), tuttavia, con riserva di trasferirlo
[...] in altra scuola secondaria pubblica in caso di difficoltà del padre stesso, mentre per quanto concerne PE
, che attualmente frequenta la scuola materna, le spese verranno sin da subito divise al 50% tra i
[...] genitori, che si impegnano a concludere il relativo ciclo (della materna) in tale istituto;
D. il padre potrà vedere e tenere con sé i figli a week-end alternati (dal venerdì dopo la scuola sino alla domenica sera, ore 20.30) e un giorno infrasettimanale (stabilito, salvo diverso futuro accordo, nel mercoledì) andandoli a prendere all'uscita da scuola, tenendoli presso la propria abitazione per la notte e riportandoli a scuola la mattina successiva. Nella settimana in cui il week-end di spettanza è della madre, il OR TE potrà vedere e tenere con sé i figli dal martedì, dopo la scuola fino al giovedì mattina, quando li accompagnerà
a scuola. Le parti pattuiscono che nei giorni in cui il padre ha il diritto di visita sui figli e i figli non hanno scuola, il diritto di visita comincia alle ore 9 del mattino;
E. ciascun genitore trascorrerà con i figli, ad anni alterni, i giorni dal 22 (ore 10.00) al 29 dicembre (ore 20.30)
e dal 29 dicembre (ore 20.31) al 7 gennaio (ore 20.30). Le vacanze di Natale del corrente anno 2024, dal 22 al 29 dicembre, i figli li passeranno con il padre. Anche tutte le altre festività dell'anno verranno trascorse dai figli in maniera alternata con i genitori, che ripartiranno in maniera equa e concordata tra loro tutti i giorni festivi. In caso di disaccordo, si rispetterà il criterio dell'alternanza in modo che i figli passino con ciascun genitore un numero di giorni pari a quelli che hanno passato con l'altro;
F. a partire dall'estate prossima (anno 2025), salvo diverso accordo delle parti, i figli trascorreranno con il padre, ad anni alterni, da giorno 1° agosto, ore 9.00, al 16 di agosto (ore 14.00) e la madre dal 16 agosto (ore
14.01) al 31 agosto ore 20.30, nell'intesa che ad anni alterni, i figli trascorreranno con uno dei due genitori le pagina 2 di 6 prime due settimane di agosto e con l'altro le ultime due, per almeno 15 giorni consecutivi, anche se coincidenti con il compleanno di uno dei figli;
G. con specifico riferimento alla possibilità di effettuare vacanze all'estero, i genitori consentono sin d'ora reciprocamente di effettuare viaggi all'estero purché detti viaggi (salvo diverso accordo) siano preventivamente comunicati all'altro genitore con 7 giorni di anticipo e comunque non superino i 21 giorni consecutivi, autorizzando reciprocamente ora per allora il rilascio di documenti validi per l'espatrio sia per la madre, che per il padre, che per i figli, impegnandosi a rinnovare tale assenso presso le competenti sedi, laddove richiesto. I genitori si autorizzano, quindi, reciprocamente sin d'ora, a viaggiare liberamente nei limiti sopra indicati purchè ciò non incida, pregiudicandolo, sul diritto di visita che ogni genitore deve poter esercitare. I 21 giorni di vacanza sopra indicati (periodo massimo in cui un genitore può portare in vacanza i figli con sé) non potranno mai essere “collegati” ai giorni di spettanza di ciascun genitore nel mese di agosto dovendo sempre esserci almeno 7 gg di ripresa del normale di diritto di visita;
H. ad eccezione delle suindicate settimane di competenza di ciascun genitore, l'esercizio del diritto di visita del padre sarà quello usuale stabilito durante l'anno e meglio sopra indicato, nel rispetto dell'alternanza;
I. le parti, allo stato, rinunciano a qualsiasi reciproco assegno di mantenimento;
J. la ORa , con la sottoscrizione apposta in calce, si riconosce debitrice del OR di euro Pt_2 TE
19.200,00 che provvederà a saldare con l'emissione contestuale di 8 titoli da euro 2.000,00 cadauno (il primo scadente il 5.10.2024 e l'ultimo il 5 maggio 2025) ed un ulteriore assegno da euro 3.200,00 scadente il 5.6.2025.
Tali titoli vengono consegnati in deposito fiduciario all'Avv. Delia che li tratterrà pressò di sé con l'obbligo per lui (fatta eccezione per quanto si dirà a breve) di consegnarli al OR AL (a sua semplice richiesta) alla data di ciascuna scadenza. La ORa risulta formalmente e personalmente debitrice di euro Pt_2
10.479,24 verso l' ma in verità tale debito è formalmente di competenza Controparte_1 dell'azienda MDB Italia S.r.L (P.Iva ) riconducibile al OR , di cui egli è P.IVA_1 TE amministratore, di talché quest'ultimo (che ha già chiesto ed ottenuto, tramite la propria azienda, una rateizzazione del succitato debito con l'Ente sopra indicato) si riconosce debitore in proprio e riconosce la azienda MDB debitrice della ORa dell'importo di euro 10.479,24 che provvederà a saldare entro Pt_2
e non oltre il 5.6.2025. Il OR si impegna e obbliga ad esibire alla ORa (a sua semplice TE Pt_2 richiesta) le contabili di tutti i pagamenti effettuati a saldo del debito in argomento. A garanzia del corretto e puntuale pagamento di tale importo il OR ha consegnato un titolo di euro 10.479,24 all'Avv. TE
Delia e da lui trattenuto in deposito fino al saldo del debito e laddove il OR non rispettasse TE quanto sopra previsto (quindi laddove omettesse di pagare la rateizzazione prevista e/o laddove non saldasse il debito dovuto entro e non oltre il 5.6.2025), a semplice richiesta della ORa , l'Avv. Delia dovrà Pt_2 consegnarle il titolo de qua da euro 10.479,24 e la stessa potrà avvalersene nei modi consentiti dalla legge a pagina 3 di 6 copertura di ogni onere, costo o spesa fosse costretta a sostenere a causa dell'inadempimento del OR
. TE
pagina 4 di 6 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 25.9.2010 a Curno;
TE Parte_2
- Dall'unione sono nati in data 10.8.2013 e in data 25.10.2019. Persona_1 PE
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale giusta sentenza non definitiva pubblicata in data 23.10.2024 dal Tribunale di Monza.
Non è contestato che dalla data della comparizione delle parti (14.10.2024), svoltasi ex articolo 473bis.51 secondo comma ultimo capoverso c.p.c., non vi è stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( 10.8.2013 e 25.10.2019) e, per le restanti pattuizioni, Persona_1 PE tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e TE Pt_2
, con ricorso depositato in data 17.7.2024, così provvede:
[...]
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e TE Pt_2
in Curno in data 25.9.2010 (Atto n. 14, Parte II, Serie C del registro degli atti di
[...] matrimonio del Comune di Curno), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Curno, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
pagina 5 di 6 Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 22.5.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
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