Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/06/2025, n. 1317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1317 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice del lavoro del tribunale di Nola, in persona della dr.ssa Fabrizia Di Palma, ha pronunziato all'udienza odierna, a seguito di trattazione scritta, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 227/2023 R.G. TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Ettore Leperino e Alfonso Leperino Parte_1 RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dall'avv. Maria Golia CP_1 RESISTENTE NONCHE'
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Francesco Tanca e CP_2
Federica Pagani RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 16.1.23, l'istante in epigrafe ha esposto di lavorare come “rider” per la società convenuta;
che in data 3.5.21 subiva un infortunio in itinere mentre era alla guida del proprio motociclo in attesa di ricevere ordini da evadere;
che a seguito di tale infortunio inoltrava personalmente (essendosi la società resistente rifiutata di farlo) denuncia all' senza ricevere CP_1 riscontro, anche a seguito di opposizione. Ritenuta la natura in itinere dell'infortunio occorso e la sussistenza della necessaria copertura assicurativa, ha chiesto a questo Giudice: “A) Accertare e dichiarare che il sinistro in cui è stato coinvolto il ricorrente in data 3 maggio 2021 in Ercolano è ad ogni effetto di legge un infortunio in itinere indennizzabile dall' , e che la società CP_1 CP_2 era tenuta a denunciare all'Istituto assistenziale;
[...] ccertare e dichiarare che, in ragione delle infermità subite, il sig. ha diritto Parte_1 alla corresponsione della relativa indennità giornaliera per infortunio in itinere calcolata sulla retribuzione imponibile convenzionale giornaliera pari ad € 49,91 euro per 62 giorni (dal 3 maggio al 3 luglio 2021) nonché, anche ai sensi del D. L. n. 38/2000, al riconoscimento del danno biologico permanente, corrispondente a una menomazione dell'integrità psicofisica e quindi auna riduzione della capacità lavorativa non inferiore alla misura dell'8% o quella diversa, minore o maggiore, che risulterà da consulenza tecnica di ufficio, e per l'effetto C) Condannare la e l' , pro quota, ciascun in relazione alle proprie Controparte_2 CP_1 competenze previste per legge, o anche solidalmente tra esse, al pagamento in favore del ricorrente della indennità giornaliera per infortunio in itinere calcolata sulla retribuzione imponibile convenzionale giornaliera pari ad € 49,91 euro per 62 giorni (dal 3 maggio al 3 luglio 2021). In ogni caso oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di maturazione del diritto all'effettivo soddisfo. Con riserva di quantificazione in separata sede;
D) Condannare ancora l' al pagamento in capo al ricorrente dell'indennizzo in forma capitale CP_1 corrispondente a una riduzione della capacità lavorativa dell'8% o a quella diversa, minore o maggiore, che risulterà anche da consulenza tecnica di ufficio. In ogni caso oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di maturazione del diritto all'effettivo soddisfo. Con riserva di quantificazione in separata sede
L' si è costituita in giudizio, deducendo il riconoscimento in sede amministrativa di un danno CP_1 pari al 3% e l'avvenuto pagamento della sola indennità giornaliera. Ha eccepito il difetto di prova del dedotto maggior danno, insistendo per il rigetto del ricorso.
Preliminarmente, va rigettata la domanda proposta nei confronti della società resistente, posto che nelle conclusioni si chiede unicamente la condanna della stessa (pro quota o in solido con l' al CP_1 pagamento della indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, evidentemente di competenza dell'Istituto assicuratore che, peraltro, ha già provveduto al relativo pagamento come da provvedimento amministrativo acquisito ex art. 421 cpc. Non v'è, poi, alcuna domanda di accertamento della eventuale responsabilità ex art. 2087 c.c. della società in ordine al lamentato danno da infortunio occorso. Infine, parte istante domanda la condanna del solo Istituto assicuratore al pagamento dell'indennizzo in ragione di un danno asseritamente pari all'8%.
Tanto chiarito, occorre premettere che la fattispecie all'attenzione del giudicante ricade nella disciplina successiva all'entrata in vigore del d.lgs. 28.2.2000 n. 38. Per tale ipotesi, l'art. 13 d.lgs. 38/2000, rubricato Danno biologico, stabilisce: «1. In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' CP_1 nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'articolo 74 del testo unico.
3. Le tabelle di cui alle lettere a) e b), i relativi criteri applicativi e i successivi adeguamenti sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del consiglio di amministrazione dell' . In sede di prima attuazione il decreto ministeriale è emanato entro trenta giorni dalla data di CP_1 entrata in vigore del presente decreto legislativo.
4. Entro dieci anni dalla data dell'infortunio, o quindici anni se trattasi di malattia professionale, qualora le condizioni dell'assicurato, dichiarato guarito senza postumi d'invalidità permanente o con postumi che non raggiungono il minimo per l'indennizzabilità in capitale o per l'indennizzabilità in rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza dell'infortunio o della malattia professionale in misura da raggiungere l'indennizzabilità in capitale o in rendita, l'assicurato stesso può chiedere all'istituto assicuratore la liquidazione del capitale o della rendita, formulando la domanda nei modi e nei termini stabiliti per la revisione della rendita in caso di aggravamento. L'importo della rendita è decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale già corrisposto. La revisione dell'indennizzo in capitale, per aggravamento della menomazione sopravvenuto nei termini di cui sopra, può avvenire una sola volta. Per le malattie neoplastiche, per la silicosi e l'asbestosi e per le malattie infettive e parassitarie la domanda di aggravamento, ai fini della liquidazione della rendita, può essere presentata anche oltre i limiti temporali di cui sopra, con scadenze quinquennali dalla precedente revisione.
5. Nel caso in cui l'assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi rientranti nella disciplina delle presenti disposizioni, subisca un nuovo evento lesivo si procede alla valutazione complessiva dei postumi ed alla liquidazione di un'unica rendita o dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della menomazione dell'integrità psicofisica. L'importo della nuova rendita o del nuovo indennizzo in capitale è decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale già corrisposto e non recuperato.
6. Il grado di menomazione dell'integrità psicofisica causato da infortunio sul lavoro o malattia professionale, quando risulti aggravato da menomazioni preesistenti concorrenti derivanti da fatti estranei al lavoro o da infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 e non indennizzati in rendita, deve essere rapportato non all'integrità psicofisica completa, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti menomazioni, il rapporto è espresso da una frazione in cui il denominatore indica il grado d'integrità psicofisica preesistente e il numeratore la differenza tra questa ed il grado d'integrità psicofisica residuato dopo l'infortunio o la malattia professionale. Quando per le conseguenze degli infortuni o delle malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 l'assicurato percepisca una rendita o sia stato liquidato in capitale ai sensi del testo unico, il grado di menomazione conseguente al nuovo infortunio o alla nuova malattia professionale viene valutato senza tenere conto delle preesistenze. In tale caso, l'assicurato continuerà a percepire l'eventuale rendita corrisposta in conseguenza di infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data sopra indicata». Sicché, il nuovo meccanismo di indennizzabilità dell'infortunio è basato sul principio per cui «le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato». Ciò detto, nel caso di specie non v'è contestazione (sicchè deve ritenersi pacifico) da parte dell' resistente in ordine alla natura “in itinere” dell'infortunio occorso, né sulla copertura CP_3 assicurativa relativa ai rider, né sul nesso causale. L' eccepisce invero la sola insussistenza di CP_1 patologie che importino una valutazione di danno permanente superiore al 3%. Dal provvedimento amministrativo, acquisito ex art. 421 cpc, si evince che l' ha altresì erogato CP_1 al ricorrente una indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta pari a complessivi €. 470,24, calcolati su 16 giorni riconosciuti.
Orbene, dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata (ampiamente argomentata e condivisa dall'odierno giudicante) è risultato che il ricorrente è affetto dalle patologie indicate nella relazione peritale, conseguenti all'infortunio. Il ctu ha, tuttavia, concluso che le menomazioni accertate e conseguenti all'infortunio determinano un grado complessivo di danno biologico pari al 4%, pertanto non indennizzabile dall' Ha, CP_1 però, riconosciuto una inabilità temporanea assoluta pari a complessivi 30 giorni, a dispetto dei 16 riconosciuti in via amministrativa. Ne consegue che l' sia tenuto al pagamento dei residui 14 giorni, pari a complessivi €. 411,46, CP_1 oltre interessi e rivalutazione dal dì della maturazione al soddisfo. L'esito complessivo del giudizio ed il limitatissimo accoglimento giustificano una integrale compensazione delle spese di lite tra le parti. Le spese di ctu, liquidate come da separato decreto, si pongono a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede: a) accoglie per quanto di ragione il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in CP_1 favore del ricorrente della somma di €. 411,46 a titolo di indennità per inabilità temporanea assoluta residua, oltre interessi e rivalutazione dal dì della maturazione al soddisfo;
b) rigetta nel resto;
c) compensa le spese di lite. Si comunichi. Nola, 17.6.25
Il Giudice del lavoro dr.ssa Fabrizia Di Palma