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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XX, sentenza 20/01/2026, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 775/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
IADECOLA ARTURO, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1147/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401495198 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401495198 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401495198 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401495198 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401495198 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401495198 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 194/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: annullare l'avviso di accertamento.
Resistente: dichiarare inammissibile e/o rigettare il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente dichiara di impugnare "l'Avviso di Accertamento Esecutivo d'Ufficio n.112401495198, notificato in data 13.11.2024, per omessa dichiarazione della Ta.Ri. e del T.E.F.A., periodo d'imposta anni
2018/2023".
A sostegno deduce, nel merito: 1) carenza di legittimazione passiva;
2) intervenuta prescrizione del diritto vantato da Roma Capitale per anno d'imposta 2018.
Si è costituita la resistente eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto oltre il sessantesimo giorno dalla notificazione alla ricorrente dell'atto impugnato, in violazione dell'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992.
Tale notificazione, come dimostrato dalla resistente, è avvenuta mediante lettera raccomandata consegnata alla ricorrente il 7 novembre 2024.
Il ricorso, invece, è stato notificato il 13 gennaio 2025, dunque oltre il predetto termine.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente a rimborsare alla resistente le spese di lite, che liquida in € 200,00.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
IADECOLA ARTURO, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1147/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401495198 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401495198 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401495198 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401495198 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401495198 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401495198 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 194/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: annullare l'avviso di accertamento.
Resistente: dichiarare inammissibile e/o rigettare il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente dichiara di impugnare "l'Avviso di Accertamento Esecutivo d'Ufficio n.112401495198, notificato in data 13.11.2024, per omessa dichiarazione della Ta.Ri. e del T.E.F.A., periodo d'imposta anni
2018/2023".
A sostegno deduce, nel merito: 1) carenza di legittimazione passiva;
2) intervenuta prescrizione del diritto vantato da Roma Capitale per anno d'imposta 2018.
Si è costituita la resistente eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto oltre il sessantesimo giorno dalla notificazione alla ricorrente dell'atto impugnato, in violazione dell'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992.
Tale notificazione, come dimostrato dalla resistente, è avvenuta mediante lettera raccomandata consegnata alla ricorrente il 7 novembre 2024.
Il ricorso, invece, è stato notificato il 13 gennaio 2025, dunque oltre il predetto termine.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente a rimborsare alla resistente le spese di lite, che liquida in € 200,00.