Articolo 1 della Legge 24 dicembre 2003, n. 360
Articolo 2
Versione
15 gennaio 2004
Art. 1. (Partecipazione italiana
all'Esposizione universale di Aichi del 2005). 1. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale che si svolgera' ad Aichi dal 25 marzo al 25 settembre 2005 (Expo 2005).
2. Per le finalita' previste dal presente articolo, e' autorizzata la spesa di euro 243.980 per l'anno 2003, di euro 5.082.940 per l'anno 2004 e di euro 6.146.440 per l'anno 2005.
Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Entrata in vigore il 15 gennaio 2004
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