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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 12/12/2024, n. 1419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1419 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A TRIBUNALE DI PATTI sezione civile VERBALE DI UDIENZA All'udienza del 12 dicembre 2024, innanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, con l'assistenza del funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott. Paolo Bucca, nella causa civile iscritta al n. 900/2021 R.G.A.C., di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 175, emesso dal Tribunale di Patti l'11 maggio 2021 e, in pari data, depositato in cancelleria e notificato, promossa da (C.F.: ), in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliato in Messina, via Sant'Agostino is. 321 n. 14, presso lo studio dell'avv. Daniela Pidalà che lo rappresenta e difende, attore in opposizione, contro (C.F.: ), in persona dell'amministratore Controparte_1 P.IVA_2 unico e legale rappresentante, , elettivamente domiciliata in Parte_2
Agrigento, via Giovanni XXIII n. 12, presso lo studio degli avv.ti Gianluca Saeva e Concetta Vetro che la rappresentano e difendono, convenuta in opposizione, avente ad oggetto: contratto di appalto;
sono presenti l'avv. Daniela Pidalà e l'avv. Maria Buzzanca in sostituzione degli avv.ti Saeva e Vetro, i quali precisano le conclusioni riportandosi alle domande, difese ed eccezioni formulate in atti e verbali di causa. I procuratori, su invito del Giudice, discutono la causa riportandosi alle note conclusive autorizzate. All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. In nome del popolo italiano SENTENZA In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 17 giugno 2021, il Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 175, emesso dal Tribunale di Patti l'11 maggio 2021 e, in pari data, depositato in cancelleria e notificato, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore della della somma di euro 163.533,96, oltre interessi e le spese Controparte_1 del procedimento monitorio. L'Ente opponente ha eccepito: di aver saldato, in data 3 maggio 2021, la fattura n. 30 del 20 ottobre 2020; di aver pagato, in data 15 giugno 2021, euro 37.827,07 a titolo di acconto sulla fattura n. 1 del 25 gennaio 2021; e di non potersi ritenere responsabile del ritardo nell'adempimento, a causa del comportamento della Regione erogatrice del finanziamento. Pertanto, in via preliminare, si è opposto all'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione e, nel merito, ha chiesto di revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto, a fronte dei pagamenti effettuati e, per l'effetto, di dichiarare non dovuta la somma di euro 163.533,96, oltre ad interessi e le spese di procedura. In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda dell'opposta, l'opponente ha chiesto di ridurre la pretesa economica della alla somma risultata dovuta, a seguito dei Controparte_1 pagamenti effettuati, con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite. Con comparsa di risposta, depositata in data 17 novembre 2021, si è costituita la la quale, dando atto di aver ricevuto nel Controparte_1 frattempo ulteriori pagamenti, che ha imputato a sorte e saldo del capitale, ha insistito nella domanda di pagamento dei soli interessi, con vittoria delle spese e dei compensi di causa, da distrarre in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari. Scambiate le memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive. L'opposizione al decreto ingiuntivo si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente; in tale giudizio ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che incombe al creditore, per la sua veste sostanziale di attore, ogni onere della prova dei fatti a sostegno della propria pretesa ed all'opponente, per la sua posizione sostanziale di convenuto, l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa avversaria (ex plurimis, cfr. Cass., nn. 1385/74 1059/75, 1603/77, 2124/94, 11417/97, 8502/02, 17371/03). L'oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02); quindi, il diritto del preteso creditore (come detto, formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11). Il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (Cass., n. 826/15; n. 15659/11; Cass., n. 13533/01). Nella specie, la ha prodotto il contratto di appalto stipulato Controparte_1 con il Comune di le fatture nn. 30/2020 e 1/2021 e gli estratti dei Pt_1 registri delle fatture emesse negli anni 2020 e 2021 (v. all. n. 2 alla comparsa di risposta). L'Ente opponente non ha contestato l'avvenuta pattuizione e l'esecuzione dell'appalto, ma ha eccepito di aver corrisposto l'intero importo delle due fatture oggetto del decreto ingiuntivo opposto e, in particolare: in data 3 maggio 2021, il pagamento della fattura n. 30 del 20 ottobre 2020 di euro 99.612,30 quale liquidazione a saldo del primo Sal;
in data 15 giugno 2021, un acconto di euro 37.827,07 sulla fattura n. 1 del 25 gennaio 2021 relativa al secondo Sal.; in data 21 luglio 2021, il pagamento di euro 20.490,99 a titolo di ulteriore acconto sulla fattura n. 1 del 25 gennaio 2021 relativa al secondo Sal.; e, in data 11 ottobre 2021, il pagamento di euro 22.755,06 a saldo della fattura n. 1 del 25 gennaio 2021 relativa al secondo Sal. (v. all.ti all'atto introduttivo ed alle note di trattazione scritta dell'attrice del 24 novembre 2021). All'atto della costituzione in giudizio, la non ha contestato Controparte_1 tali circostanze, dando atto “che successivamente alla notifica ed all'iscrizione a ruolo dell'opposizione, ovvero nelle more dell'udienza fissata per la trattazione della stessa, il ha effettuato altri Parte_1 pagamenti nei confronti dell'odierna opposta, saldando quanto dovuto per sorte capitale” (v. pag. 4 comparsa di risposta) ed insistendo, pertanto, nella domanda di pagamento dei soli interessi ingiunti con il decreto opposto. Preliminarmente, si rileva che, ai sensi dell'art. 1194 c.c., il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore. Nella specie, tale imputazione a sorte e saldo del capitale è da considerarsi pacifica, alla luce di quanto dichiarato dalla creditrice nella comparsa di risposta e dall'insistenza nella sola domanda di pagamento degli interessi ingiunti. Con riguardo ai debiti della P.A., poiché le norme generali sulla contabilità pubblica stabiliscono, in deroga al principio sancito dall'art. 1182, co. 3, c.c., che i pagamenti si effettuano presso gli uffici di tesoreria dell'amministrazione debitrice sulla base di regolari mandati quietanzati dal creditore, la natura “quérable” dell'obbligazione comporta che il ritardo nel pagamento, ove pure per l'adempimento fosse stabilito un termine, non determina automaticamente gli effetti della mora “ex re”, ai sensi dell'art. 1219, co. 2, n. 3, c.c., occorrendo invece la costituzione in mora, mediante l'intimazione scritta di cui all'art. 1219, co. 1, c.c. ed anteriormente al pagamento stesso, affinché insorga la responsabilità da tardivo adempimento, con conseguente obbligo di corresponsione degli interessi moratori e dell'eventuale maggior danno;
né ad integrare la costituzione in mora è sufficiente l'invio delle fatture da parte del creditore, tale invio essendo funzionale all'adempimento di un onere posto a suo carico, ai fini della concreta realizzazione della sua pretesa, ed essendo ad esso oggettivamente estranea la finalità della costituzione in mora (Cass., n. 11016/2005; Cass., n. 7687/2021). Nel caso di specie, le fatture sono di tipo elettronico, pacificamente ricevute dal opponente e, tuttavia, si tratta di transazioni commerciali, la cui Pt_1 disciplina, prevista all'art. 4 del d.lgs. n. 231/2002, stabilisce la decorrenza automatica degli interessi dalla data di scadenza del termine per il pagamento. In particolare, tale disciplina, relativa alla decorrenza automatica degli interessi moratori senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, risulta applicabile a tutti i contratti tra imprese o tra queste e pubbliche amministrazioni, comunque denominati (Cass., n. 5734/2019). Anche la giurisprudenza amministrativa ha precisato che “le disposizioni del D.Lgs. n. 231 del 2002 in tema di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali si applica anche ai contratti conclusi con la Pubblica amministrazione” (cfr. T.A.R. Piemonte, Sez. II, 31/01/2004, n. 126; Cons. Stato, Sez. IV, 02/02/2010, n. 469; T.A.R. Piemonte Torino, Sez. II, 19/02/2007, n. 720). Il d.lgs. n. 231/2002 costituisce, infatti, espressione dei princìpi fissati nella direttiva comunitaria 2000/35/CE, finalizzata a contenere entro limiti ragionevoli (in chiave di tutela del regolare svolgimento delle operazioni di mercato) il fenomeno dei ritardi nel pagamento delle obbligazioni, sì che le relative disposizioni nazionali trovano attuazione ad ogni pagamento previsto a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, senza alcuna particolare limitazione di carattere soggettivo e quindi anche per i contratti in cui è parte una P.A.. Il ha eccepito che si è trattato di un appalto finanziato Parte_1 dalla Regione Siciliana, la quale aveva tardato nell'erogazione delle somme di volta in volta richieste, sicché il ritardo nei pagamenti non gli è imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c.. Al riguardo, si condivide il seguente orientamento giurisprudenziale di legittimità: “Questa Corte (Cass. n. 22580 del 2014 e n.4214 del 2012) ha già affermato il condivisibile principio secondo cui: in tema di responsabilità da ritardo del committente (nella specie: il nei Pt_1 pagamenti degli acconti e del saldo quale corrispettivo delle opere eseguite nell'ambito di rapporto di appalto pubblico, in favore dell'appaltatore, causato dal ritardo nell'erogazione del finanziamento da parte di altro ente pubblico (nella specie: la Regione) non può essere esclusa la responsabilità del debitore per il ritardato pagamento in quanto i fatti, in apparenza ascrivibili (a monte) al soggetto terzo-finanziatore, restano imputabili al committente-debitore in mancanza di una convenzione ulteriore, con la quale l'ente finanziatore garantisca al committente la tempestiva erogazione del finanziamento. Ovvero, come rilevato nella sentenza impugnata, mediante la stipula di un patto con l'Impresa, con cui si determini il tempo dell'adempimento dell'obbligazione, e, dunque, l'esigibilità del credito in concomitanza con la disponibilità delle somme accreditate alla stazione appaltante-debitrice, patto che questa Corte ha ritenuto legittimo (cfr. Cass. n. 2509 del 2018; n. 22996 del 2014; 3648 del 2009), quale clausola che non implica la rinuncia agli interessi, bensì fissa un diverso dies a quo per il loro decorso. Se dell'esistenza della convenzione con la Regione il ricorso non fa alcun cenno, l'argomento secondo cui la mancata stipula della clausola di determinazione del termine con l'appaltatore sarebbe irrazionale è inconsistente, costituendo, piuttosto, una plausibile cautela, che, per scelte contrattuali, non è stata esercitata” (Cass., n. 21180/2018). Detto assunto, secondo la Suprema Corte, muove dall'applicazione dei princìpi fondamentali della responsabilità contrattuale previsti dall'art. 1218 c.c., che è strutturato in modo da porre a carico del debitore, per il fatto dell'inadempimento, una presunzione di colpa che può superare attraverso la prova dell'impedimento che abbia reso impossibile la prestazione o, comunque, la dimostrazione che qualunque sia stata la causa dell'impossibilità, non sia a lui imputabile. Nelle specie, non è stata provata l'esistenza di una tale clausola limitativa della responsabilità in capo all'Ente opponente, per i ritardi ascrivibili alla Regione. Nel contratto di appalto, infatti, e in particolare all'art. 10 rubricato espressamente “Anticipazione e Pagamenti”, non se ne fa alcuna menzione, sicché la circostanza non può validamente opporsi alla società appaltatrice, che è rimasta soggetto terzo, estrano alla convenzione Comune-Regione. Vanno, dunque, riconosciuti gli interessi ai sensi del d.lgs. n. 231/2002, nella seguente misura: 1) sulla fattura n. 30 del 20 ottobre 2020 (di importo 97.811,84, al quale va detratto l'acconto di euro 7.980,72 non oggetto di ingiunzione, e quindi) sull'importo di euro 89.831,12, decorrenti dal 12 dicembre 2020 (30 giorni dal certificato di pagamento) sino al 3 maggio 2021 (data del pagamento a saldo del capitale), per euro 2.795,84; 2) sulla fattura n. 1 del 25 gennaio 2021 di importo 73.702,84, decorrenti dal 1° marzo 2021 (30 giorni dal certificato di pagamento) sino al 15 giugno 2021 (data del pagamento del primo acconto di euro 37.827,07), per euro 1.712,33; 2a) ancora, sulla fattura n. 1 del 25 gennaio 2021 (di importo 73.702,84, al quale va detratto il primo acconto di euro 37.827,07, cui vanno sottratti euro 7.370,28 da imputare a titolo di IVA al 10% sull'intera fattura e, in definitiva, per euro 30.456,79) con credito rimanente di euro 43.246,05, decorrenti dal 15 giugno 2021 (data del pagamento del primo acconto di euro 37.827,07) sino al 21 luglio 2021 (data del pagamento del secondo acconto di euro 20.490,99), per euro 341,23; 2b) e, infine, sempre sulla fattura n. 1 del 25 gennaio 2021 (di importo 73.702,84, al quale, oltre a quanto sub 2a), va detratto il secondo acconto di euro 20.490,99) con importo residuo di euro 22.755,06, decorrenti dal 21 luglio 2021 (data del pagamento del secondo acconto di euro 20.490,99) sino all'8 ottobre 2021 (data del pagamento del saldo di euro 22.755,06), per euro 394,01. Rispetto alla decorrenza dei superiori interessi, la più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il debitore è tenuto al pagamento degli interessi moratori in caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie, a meno che dimostri che al momento dell'emissione o ricezione della fattura la prestazione non era stata ancora eseguita. Inoltre, è equiparata la trasmissione della fattura alle richieste di pagamento, come termine iniziale di decorrenza degli interessi moratori, quando non sono predefiniti termini di pagamento. La condanna al pagamento degli interessi moratori in caso di ritardo nella liquidazione non è esclusa per la Pubblica Amministrazione, qualora si accerti l'inadempimento colposo della stessa (Cass., n. 19825/2024). Nel caso di specie, sono stati convenuti termini di pagamento diversi. In particolare, all'art. 10 del contratto di appalto, le parti hanno previsto che
“Il Rup, previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa esecutrice, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l'emissione del mandato di pagamento che deve avvenire entro 30 giorni dalla data di rilascio del certificato di pagamento” (v. pag. 11 contratto di appalto fasc. attore). In assenza di contestazioni sul punto, gli interessi si sono considerati, pertanto, decorrenti dal trentesimo giorno dall'emissione dei relativi certificati di pagamento (v. pagg. 35 e 41, all. fascicolo monitorio di parte opposta). Alla luce di quanto esposto, va revocato il decreto ingiuntivo opposto e il va condannato al pagamento, in favore della convenuta, Parte_1 degli interessi ai sensi del d.lgs. n. 231/2002, come sopra liquidati, nella misura complessiva di euro 2.795,84 sulla fattura n. 30 del 20 ottobre 2020 e di euro 2.447,57 sulla fattura n. 1 del 25 gennaio 2021. Nessuna altra voce è stata richiesta specificamente. In particolare, su tali somme non è possibile riconoscere gli ulteriori interessi al tasso legale, decorrenti dalla pronuncia, giacché – come hanno precisato le Sezioni Unite - la condanna al pagamento degli interessi anatocistici presuppone che si tratti di interessi accumulatisi per almeno sei mesi alla data della domanda e che la parte cui l'effetto di capitalizzazione profitta li chieda in giudizio, con una domanda specificamente rivolta ad ottenere la condanna al pagamento di quegli interessi che gli interessi già scaduti, ovverosia il corrispondente capitale, di lì in poi produrranno (v. SS.UU., n. 10156/1998; e, più di recente, Cass., n. 1164/2017). Le spese della presente fase, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/2022 (parametri medi;
con attività istruttoria;
scaglione di riferimento in base al decisum tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00), seguono la soccombenza e ne va disposta la distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari. Atteso il pagamento del capitale da parte dell'opponente e la necessaria revoca del decreto ingiuntivo, va dichiarata l'irripetibilità delle spese della fase monitoria, tenuto conto, peraltro, che è stato notificato decreto ingiuntivo per l'intera somma quando era già avvenuto uno dei pagamenti parziali.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 900/2021 R.G.A.C., di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 175, emesso dal Tribunale di Patti l'11 maggio 2021 e, in pari data, depositato in cancelleria e notificato, rigettata o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna il al Parte_1 pagamento, in favore della società opposta, degli interessi ai sensi del d.lgs. n. 231/2002 nella misura di euro 2.795,84 sulla fattura n. 30 del 20 ottobre 2020 e di euro 2.447,57 sulla fattura n. 1 del 25 gennaio 2021;
- condanna l'Ente opponente al pagamento, in favore della Controparte_1 delle spese della presente fase di opposizione, che liquida in euro 5.077,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovute, disponendone la distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari, avv.ti Gianluca Saeva e Concetta Vetro. Dichiara irripetibili le spese della fase monitoria.
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)
Agrigento, via Giovanni XXIII n. 12, presso lo studio degli avv.ti Gianluca Saeva e Concetta Vetro che la rappresentano e difendono, convenuta in opposizione, avente ad oggetto: contratto di appalto;
sono presenti l'avv. Daniela Pidalà e l'avv. Maria Buzzanca in sostituzione degli avv.ti Saeva e Vetro, i quali precisano le conclusioni riportandosi alle domande, difese ed eccezioni formulate in atti e verbali di causa. I procuratori, su invito del Giudice, discutono la causa riportandosi alle note conclusive autorizzate. All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. In nome del popolo italiano SENTENZA In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 17 giugno 2021, il Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 175, emesso dal Tribunale di Patti l'11 maggio 2021 e, in pari data, depositato in cancelleria e notificato, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore della della somma di euro 163.533,96, oltre interessi e le spese Controparte_1 del procedimento monitorio. L'Ente opponente ha eccepito: di aver saldato, in data 3 maggio 2021, la fattura n. 30 del 20 ottobre 2020; di aver pagato, in data 15 giugno 2021, euro 37.827,07 a titolo di acconto sulla fattura n. 1 del 25 gennaio 2021; e di non potersi ritenere responsabile del ritardo nell'adempimento, a causa del comportamento della Regione erogatrice del finanziamento. Pertanto, in via preliminare, si è opposto all'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione e, nel merito, ha chiesto di revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto, a fronte dei pagamenti effettuati e, per l'effetto, di dichiarare non dovuta la somma di euro 163.533,96, oltre ad interessi e le spese di procedura. In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda dell'opposta, l'opponente ha chiesto di ridurre la pretesa economica della alla somma risultata dovuta, a seguito dei Controparte_1 pagamenti effettuati, con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite. Con comparsa di risposta, depositata in data 17 novembre 2021, si è costituita la la quale, dando atto di aver ricevuto nel Controparte_1 frattempo ulteriori pagamenti, che ha imputato a sorte e saldo del capitale, ha insistito nella domanda di pagamento dei soli interessi, con vittoria delle spese e dei compensi di causa, da distrarre in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari. Scambiate le memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive. L'opposizione al decreto ingiuntivo si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente; in tale giudizio ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che incombe al creditore, per la sua veste sostanziale di attore, ogni onere della prova dei fatti a sostegno della propria pretesa ed all'opponente, per la sua posizione sostanziale di convenuto, l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa avversaria (ex plurimis, cfr. Cass., nn. 1385/74 1059/75, 1603/77, 2124/94, 11417/97, 8502/02, 17371/03). L'oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02); quindi, il diritto del preteso creditore (come detto, formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11). Il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (Cass., n. 826/15; n. 15659/11; Cass., n. 13533/01). Nella specie, la ha prodotto il contratto di appalto stipulato Controparte_1 con il Comune di le fatture nn. 30/2020 e 1/2021 e gli estratti dei Pt_1 registri delle fatture emesse negli anni 2020 e 2021 (v. all. n. 2 alla comparsa di risposta). L'Ente opponente non ha contestato l'avvenuta pattuizione e l'esecuzione dell'appalto, ma ha eccepito di aver corrisposto l'intero importo delle due fatture oggetto del decreto ingiuntivo opposto e, in particolare: in data 3 maggio 2021, il pagamento della fattura n. 30 del 20 ottobre 2020 di euro 99.612,30 quale liquidazione a saldo del primo Sal;
in data 15 giugno 2021, un acconto di euro 37.827,07 sulla fattura n. 1 del 25 gennaio 2021 relativa al secondo Sal.; in data 21 luglio 2021, il pagamento di euro 20.490,99 a titolo di ulteriore acconto sulla fattura n. 1 del 25 gennaio 2021 relativa al secondo Sal.; e, in data 11 ottobre 2021, il pagamento di euro 22.755,06 a saldo della fattura n. 1 del 25 gennaio 2021 relativa al secondo Sal. (v. all.ti all'atto introduttivo ed alle note di trattazione scritta dell'attrice del 24 novembre 2021). All'atto della costituzione in giudizio, la non ha contestato Controparte_1 tali circostanze, dando atto “che successivamente alla notifica ed all'iscrizione a ruolo dell'opposizione, ovvero nelle more dell'udienza fissata per la trattazione della stessa, il ha effettuato altri Parte_1 pagamenti nei confronti dell'odierna opposta, saldando quanto dovuto per sorte capitale” (v. pag. 4 comparsa di risposta) ed insistendo, pertanto, nella domanda di pagamento dei soli interessi ingiunti con il decreto opposto. Preliminarmente, si rileva che, ai sensi dell'art. 1194 c.c., il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore. Nella specie, tale imputazione a sorte e saldo del capitale è da considerarsi pacifica, alla luce di quanto dichiarato dalla creditrice nella comparsa di risposta e dall'insistenza nella sola domanda di pagamento degli interessi ingiunti. Con riguardo ai debiti della P.A., poiché le norme generali sulla contabilità pubblica stabiliscono, in deroga al principio sancito dall'art. 1182, co. 3, c.c., che i pagamenti si effettuano presso gli uffici di tesoreria dell'amministrazione debitrice sulla base di regolari mandati quietanzati dal creditore, la natura “quérable” dell'obbligazione comporta che il ritardo nel pagamento, ove pure per l'adempimento fosse stabilito un termine, non determina automaticamente gli effetti della mora “ex re”, ai sensi dell'art. 1219, co. 2, n. 3, c.c., occorrendo invece la costituzione in mora, mediante l'intimazione scritta di cui all'art. 1219, co. 1, c.c. ed anteriormente al pagamento stesso, affinché insorga la responsabilità da tardivo adempimento, con conseguente obbligo di corresponsione degli interessi moratori e dell'eventuale maggior danno;
né ad integrare la costituzione in mora è sufficiente l'invio delle fatture da parte del creditore, tale invio essendo funzionale all'adempimento di un onere posto a suo carico, ai fini della concreta realizzazione della sua pretesa, ed essendo ad esso oggettivamente estranea la finalità della costituzione in mora (Cass., n. 11016/2005; Cass., n. 7687/2021). Nel caso di specie, le fatture sono di tipo elettronico, pacificamente ricevute dal opponente e, tuttavia, si tratta di transazioni commerciali, la cui Pt_1 disciplina, prevista all'art. 4 del d.lgs. n. 231/2002, stabilisce la decorrenza automatica degli interessi dalla data di scadenza del termine per il pagamento. In particolare, tale disciplina, relativa alla decorrenza automatica degli interessi moratori senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, risulta applicabile a tutti i contratti tra imprese o tra queste e pubbliche amministrazioni, comunque denominati (Cass., n. 5734/2019). Anche la giurisprudenza amministrativa ha precisato che “le disposizioni del D.Lgs. n. 231 del 2002 in tema di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali si applica anche ai contratti conclusi con la Pubblica amministrazione” (cfr. T.A.R. Piemonte, Sez. II, 31/01/2004, n. 126; Cons. Stato, Sez. IV, 02/02/2010, n. 469; T.A.R. Piemonte Torino, Sez. II, 19/02/2007, n. 720). Il d.lgs. n. 231/2002 costituisce, infatti, espressione dei princìpi fissati nella direttiva comunitaria 2000/35/CE, finalizzata a contenere entro limiti ragionevoli (in chiave di tutela del regolare svolgimento delle operazioni di mercato) il fenomeno dei ritardi nel pagamento delle obbligazioni, sì che le relative disposizioni nazionali trovano attuazione ad ogni pagamento previsto a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, senza alcuna particolare limitazione di carattere soggettivo e quindi anche per i contratti in cui è parte una P.A.. Il ha eccepito che si è trattato di un appalto finanziato Parte_1 dalla Regione Siciliana, la quale aveva tardato nell'erogazione delle somme di volta in volta richieste, sicché il ritardo nei pagamenti non gli è imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c.. Al riguardo, si condivide il seguente orientamento giurisprudenziale di legittimità: “Questa Corte (Cass. n. 22580 del 2014 e n.4214 del 2012) ha già affermato il condivisibile principio secondo cui: in tema di responsabilità da ritardo del committente (nella specie: il nei Pt_1 pagamenti degli acconti e del saldo quale corrispettivo delle opere eseguite nell'ambito di rapporto di appalto pubblico, in favore dell'appaltatore, causato dal ritardo nell'erogazione del finanziamento da parte di altro ente pubblico (nella specie: la Regione) non può essere esclusa la responsabilità del debitore per il ritardato pagamento in quanto i fatti, in apparenza ascrivibili (a monte) al soggetto terzo-finanziatore, restano imputabili al committente-debitore in mancanza di una convenzione ulteriore, con la quale l'ente finanziatore garantisca al committente la tempestiva erogazione del finanziamento. Ovvero, come rilevato nella sentenza impugnata, mediante la stipula di un patto con l'Impresa, con cui si determini il tempo dell'adempimento dell'obbligazione, e, dunque, l'esigibilità del credito in concomitanza con la disponibilità delle somme accreditate alla stazione appaltante-debitrice, patto che questa Corte ha ritenuto legittimo (cfr. Cass. n. 2509 del 2018; n. 22996 del 2014; 3648 del 2009), quale clausola che non implica la rinuncia agli interessi, bensì fissa un diverso dies a quo per il loro decorso. Se dell'esistenza della convenzione con la Regione il ricorso non fa alcun cenno, l'argomento secondo cui la mancata stipula della clausola di determinazione del termine con l'appaltatore sarebbe irrazionale è inconsistente, costituendo, piuttosto, una plausibile cautela, che, per scelte contrattuali, non è stata esercitata” (Cass., n. 21180/2018). Detto assunto, secondo la Suprema Corte, muove dall'applicazione dei princìpi fondamentali della responsabilità contrattuale previsti dall'art. 1218 c.c., che è strutturato in modo da porre a carico del debitore, per il fatto dell'inadempimento, una presunzione di colpa che può superare attraverso la prova dell'impedimento che abbia reso impossibile la prestazione o, comunque, la dimostrazione che qualunque sia stata la causa dell'impossibilità, non sia a lui imputabile. Nelle specie, non è stata provata l'esistenza di una tale clausola limitativa della responsabilità in capo all'Ente opponente, per i ritardi ascrivibili alla Regione. Nel contratto di appalto, infatti, e in particolare all'art. 10 rubricato espressamente “Anticipazione e Pagamenti”, non se ne fa alcuna menzione, sicché la circostanza non può validamente opporsi alla società appaltatrice, che è rimasta soggetto terzo, estrano alla convenzione Comune-Regione. Vanno, dunque, riconosciuti gli interessi ai sensi del d.lgs. n. 231/2002, nella seguente misura: 1) sulla fattura n. 30 del 20 ottobre 2020 (di importo 97.811,84, al quale va detratto l'acconto di euro 7.980,72 non oggetto di ingiunzione, e quindi) sull'importo di euro 89.831,12, decorrenti dal 12 dicembre 2020 (30 giorni dal certificato di pagamento) sino al 3 maggio 2021 (data del pagamento a saldo del capitale), per euro 2.795,84; 2) sulla fattura n. 1 del 25 gennaio 2021 di importo 73.702,84, decorrenti dal 1° marzo 2021 (30 giorni dal certificato di pagamento) sino al 15 giugno 2021 (data del pagamento del primo acconto di euro 37.827,07), per euro 1.712,33; 2a) ancora, sulla fattura n. 1 del 25 gennaio 2021 (di importo 73.702,84, al quale va detratto il primo acconto di euro 37.827,07, cui vanno sottratti euro 7.370,28 da imputare a titolo di IVA al 10% sull'intera fattura e, in definitiva, per euro 30.456,79) con credito rimanente di euro 43.246,05, decorrenti dal 15 giugno 2021 (data del pagamento del primo acconto di euro 37.827,07) sino al 21 luglio 2021 (data del pagamento del secondo acconto di euro 20.490,99), per euro 341,23; 2b) e, infine, sempre sulla fattura n. 1 del 25 gennaio 2021 (di importo 73.702,84, al quale, oltre a quanto sub 2a), va detratto il secondo acconto di euro 20.490,99) con importo residuo di euro 22.755,06, decorrenti dal 21 luglio 2021 (data del pagamento del secondo acconto di euro 20.490,99) sino all'8 ottobre 2021 (data del pagamento del saldo di euro 22.755,06), per euro 394,01. Rispetto alla decorrenza dei superiori interessi, la più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il debitore è tenuto al pagamento degli interessi moratori in caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie, a meno che dimostri che al momento dell'emissione o ricezione della fattura la prestazione non era stata ancora eseguita. Inoltre, è equiparata la trasmissione della fattura alle richieste di pagamento, come termine iniziale di decorrenza degli interessi moratori, quando non sono predefiniti termini di pagamento. La condanna al pagamento degli interessi moratori in caso di ritardo nella liquidazione non è esclusa per la Pubblica Amministrazione, qualora si accerti l'inadempimento colposo della stessa (Cass., n. 19825/2024). Nel caso di specie, sono stati convenuti termini di pagamento diversi. In particolare, all'art. 10 del contratto di appalto, le parti hanno previsto che
“Il Rup, previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa esecutrice, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l'emissione del mandato di pagamento che deve avvenire entro 30 giorni dalla data di rilascio del certificato di pagamento” (v. pag. 11 contratto di appalto fasc. attore). In assenza di contestazioni sul punto, gli interessi si sono considerati, pertanto, decorrenti dal trentesimo giorno dall'emissione dei relativi certificati di pagamento (v. pagg. 35 e 41, all. fascicolo monitorio di parte opposta). Alla luce di quanto esposto, va revocato il decreto ingiuntivo opposto e il va condannato al pagamento, in favore della convenuta, Parte_1 degli interessi ai sensi del d.lgs. n. 231/2002, come sopra liquidati, nella misura complessiva di euro 2.795,84 sulla fattura n. 30 del 20 ottobre 2020 e di euro 2.447,57 sulla fattura n. 1 del 25 gennaio 2021. Nessuna altra voce è stata richiesta specificamente. In particolare, su tali somme non è possibile riconoscere gli ulteriori interessi al tasso legale, decorrenti dalla pronuncia, giacché – come hanno precisato le Sezioni Unite - la condanna al pagamento degli interessi anatocistici presuppone che si tratti di interessi accumulatisi per almeno sei mesi alla data della domanda e che la parte cui l'effetto di capitalizzazione profitta li chieda in giudizio, con una domanda specificamente rivolta ad ottenere la condanna al pagamento di quegli interessi che gli interessi già scaduti, ovverosia il corrispondente capitale, di lì in poi produrranno (v. SS.UU., n. 10156/1998; e, più di recente, Cass., n. 1164/2017). Le spese della presente fase, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/2022 (parametri medi;
con attività istruttoria;
scaglione di riferimento in base al decisum tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00), seguono la soccombenza e ne va disposta la distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari. Atteso il pagamento del capitale da parte dell'opponente e la necessaria revoca del decreto ingiuntivo, va dichiarata l'irripetibilità delle spese della fase monitoria, tenuto conto, peraltro, che è stato notificato decreto ingiuntivo per l'intera somma quando era già avvenuto uno dei pagamenti parziali.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 900/2021 R.G.A.C., di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 175, emesso dal Tribunale di Patti l'11 maggio 2021 e, in pari data, depositato in cancelleria e notificato, rigettata o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna il al Parte_1 pagamento, in favore della società opposta, degli interessi ai sensi del d.lgs. n. 231/2002 nella misura di euro 2.795,84 sulla fattura n. 30 del 20 ottobre 2020 e di euro 2.447,57 sulla fattura n. 1 del 25 gennaio 2021;
- condanna l'Ente opponente al pagamento, in favore della Controparte_1 delle spese della presente fase di opposizione, che liquida in euro 5.077,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovute, disponendone la distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari, avv.ti Gianluca Saeva e Concetta Vetro. Dichiara irripetibili le spese della fase monitoria.
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)