Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 8369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8369 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08369/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00136/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 136 del 2024, proposto da
-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Patrizia Kivel Mazuy, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
NI LL, non costituito in giudizio;
contro
Ministero dell'Interno, Ministero della Difesa - Comando Provinciale dei Carabinieri di Caserta, Ministero dell'Interno- Gruppo Interforze - Servizio Analisi Criminale - Dir. Centrale Polizia Criminale, Gabinetto del Ministero dell'Interno, non costituiti in giudizio;
Ministero della Difesa, Ufficio Territoriale del Governo Caserta, Carabinieri Comando Provinciale di Caserta, Ministero Interno Dip P S Polizia di Stato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Caserta in data 3.11.2023 prot. n -OMISSIS- e relativa nota di trasmissione prot n -OMISSIS-notificate in pari data a mezzo pec, avente ad oggetto “Informazioni antimafia ai sensi dell'art 91 del DLGS n 159/2011 e smi Trasmissione provvedimento ai sensi dell'art 92, comma 2 bis del DLGS n 159/2011.
Società: “-OMISSIS-” piva n -OMISSIS- con sede in Caserta” con cui la Prefettura di Caserta informava che “nei confronti della “-OMISSIS-” Srl (P.iva n -OMISSIS-) con sede legale in Caserta (CE),-OMISSIS- dei soggetti di cui all'art. 85 del DLgs n 159/2011 e dei relativi conviventi, allo stato degli accertamenti, sussistono le situazioni di cui all'art 84, comma 4, e 91 comma 6 del DLgs n 159/2011” (ALL. 2);
- del provvedimento n. prot -OMISSIS- emesso dalla Prefetturadi Caserta e notificata in pari data a mezzo pec (ALL. 3) avente ad oggetto “Informazione antimafia ai sensi dell’art 89 bis del DLGS n 159/2011. Comunicazione ex art 92, comma 2 bis del DLGS n 159/2011” con cui comunicava di aver avviato nei confronti della società ricorrente l’istruttoria ai sensi degli artt 89 bis del dlgs n 159/2011, da cui erano emersi significativi elementi indiziari e sintomatici di permeabilità delle dinamiche imprenditoriali a forme di condizionamento della criminalità organizzata per cui invitava a produrre osservazioni scritte con possibilità di richiedere l’audizione ai sensi dell’art 93 commi 7, 8 e 9 del citato dlgs n 159/2011 (ALL. 3); - della nota n -OMISSIS- del Comando Provinciale dei Carabinieri di Caserta (richiamate nell'informativa antimafia interdittiva ma non conosciuta che pure si impugna), con cui detto Comando proponeva l’emissione di un provvedimento interdittivo antimafia nei confronti della società ricorrente; - del verbale di riunione del 04/05/2023 del Gruppo Interforze, (richiamata nell'informativa antimafia interdittiva ma non conosciuto che pure si impugna), con cui il Gruppo Interforze proponeva l’emissione di un provvedimento interdittivo antimafia nei confronti della società ricorrente; - della circolare del Gabinetto del Ministero dell’Interno n. 11001/119/20(8) del 27/3/2018 nella parte in cui avrebbe chiarito che "la legge n. 136/2010 ha istituito la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia che garantisce dinamicità al sistema di controllo consentendo di "mappare" le imprese "con immediata efficacia" delle informative negative "su tutto il territorio nazionale" e "con riferimento a tutti i rapporti, anche già in essere, con la pubblica amministrazione" (art. 2, comma I, lett. c). Tale riferimento ai rapporti" è stato interpretato dalla magistratura, con un indirizzo ormai consolidato, nel senso di ricomprendervi "ogni ipotesi in cui l'attività economica sia sottoposta ad attività provvedimentale, che essa sia di tipo concessorio o autorizzatorio o, addirittura, soggetta a s.c.i.a.”; - di tutte le valutazioni compiute dalla Prefettura di Caserta, dagli organi investigativi e di polizia e dal Gruppo Tecnico Interforze Antimafia, nonché di tutti gli accertamenti, verbali, rapporti, pareri ed atti istruttori, comunque denominati, sottesi alla misura anzidetta in quanto lesivi degli interessi dei ricorrenti, ancorché non conosciuti; - di ogni ulteriore atto o provvedimento presupposto, connesso o conseguente, in quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti, ancorché non conosciuto; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Ufficio Territoriale del Governo Caserta e di Carabinieri Comando Provinciale di Caserta e di Ministero Interno Dip P S Polizia di Stato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2025 il dott. ER EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – La società ricorrente – che svolge l'attività di costruzione di edifici residenziali e non – ha impugnato il provvedimento interdittivo n. -OMISSIS- del 3/11/2023 che l’ha attinta, emesso dalla Prefettura di Caserta.
2. – Ne ha dedotto l’illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 84, 94, 89-bis e 91 del d.lgs. n. 159/2011 e per difetto di potere ( sub I), sull’assunto che la Prefettura non avrebbe potuto emanare il provvedimento impugnato siccome emesso nei confronti di una società che non opera con la Pubblica Amministrazione, per carenza di attualità e di pericolo, eccesso di potere sotto diversi profili e difetto di motivazione ( sub II), attesa la prospettata insufficienza del quadro indiziario sul quale poggia la ritenuta sussistenza di un rischio infiltrativo e il pericolo di condizionamento dell’attività d’impresa da parte di consorterie criminali e, infine, per tardività ( sub IV), irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità ( sub III), considerato che la Prefettura avrebbe omesso ogni valutazione in ordine alla ricorrenza dei presupposti applicativi delle meno invasive misure di prevenzione collaborativa.
3. – La Prefettura di Caserta si è costituita in giudizio svolgendo controdeduzioni a supporto della rivendicata legittimità del provvedimento impugnato e chiedendo, di conseguenza, la reiezione del gravame per infondatezza.
4. – All’udienza pubblica dell’8 ottobre 2025, in vista della quale la società ha depositato memoria e ha replicato alle difese della Prefettura, insistendo per l’accoglimento del ricorso, la controversia è stata introitata in decisione.
5. – Non sussistono i presupposti per l’accoglimento del gravame, risultando l’avversato provvedimento prefettizio, diversamente da quanto opinato dalla società ricorrente, fondato su una motivazione congrua e adeguata, senz’altro idonea a sorreggere la valutazione prognostica di segno interdittivo articolata dalla P.A.
6. – Viene posta in risalto, nella motivazione dell’interdittiva, la posizione del socio unico-OMISSIS-OMISSIS- (già amministratore unico sino al 12 dicembre 2022), rinviato a giudizio nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. n. -OMISSIS- pendente presso il Tribunale di Napoli, per i reati di cui agli artt. 110, 629, commi 1 e 2, (in relazione all'art. 628, comma 3, n. 3), 416-bis.1, c.p., perché, in concorso con altri, “ con minacce e avvalendosi della forza intimidatrice derivante dalla loro appartenenza ad organizzazione camorristica [...] e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, costringevano i fratelli -OMISSIS-, soci e comunque gestori di fatto della <-OMISSIS-> s.p.a., impresa operante nel settore dell'edilizia industriale, a versare periodicamente somme di denaro dell'importo di almeno 10.000 euro per ogni capannone realizzato e concesso in locazione a terzi, con ciò procurandosi un ingiusto profitto con pari danno delle persone offese ”. Nell'ambito del cit . procedimento penale-OMISSIS-OMISSIS-, inoltre, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, disposta con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, nella quale (cfr. pag. 60), in particolare, il medesimo è ritenuto, nell’ambito della nella gestione delle estorsioni perpetrate dal clan dei -OMISSIS- un “ intermediario con gli imprenditori -OMISSIS- ” e un “ interlocutore di -OMISSIS-e ”, quest'ultimo coimputato per le medesime vicende estorsive nonché per il reato di associazione di stampo mafioso.
6.1. – Sul punto è sufficiente osservare, come indicato nella motivazione del provvedimento, a ai fini della reiezione del relativo motivo di ricorso (sub II), che l’adozione di tale misura cautelare integra, ex se , una circostanza sintomatica dalla quale è possibile desumere il rischio di condizionamento mafioso della Società ai sensi dell’art. 84, comma 4, lett. a) del D.lgs. n 159/2011.
6.2. – Ai sensi dell'art. 84, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 159 del 2011, le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che danno luogo all'adozione dell'informazione antimafia interdittiva, di cui al comma 3, sono desunte, fra l'altro, “dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva per taluni dei delitti di cui agli articoli 353,353-bis, 629,640-bis, 644,648-bis, 648-ter del codice penale, dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e di cui all'articolo 12-quinquies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306 convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 1992, n. 356”.
6.3. – Rispetto ai suddetti titoli di reato, contenuta nell'art. 84, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 159 del 2011, il legislatore ha, dunque, inteso operare una selezione a monte delle condotte che riflettono in sé il pericolo di infiltrazione mafiosa, in quanto si tratta di fattispecie che destano maggiore allarme sociale, intorno alle quali con maggiore regolarità statistica gravita il mondo della criminalità organizzata di stampo mafioso; trattasi di fattispecie criminose che valgono a concretare quel qualificato fattore indiziante che accredita la sussistenza del pericolo di un condizionamento mafioso delle imprese che subiscono l'influenza di un imputato per fatti commessi in contiguità con ambienti della criminalità organizzata.
6.4. – Trattasi di un catalogo di reati che, nella valutazione ex ante fattane dal legislatore, integrano una 'spia' di per sé sola sufficiente ad imporre, in assenza di elementi distonici, e nella logica anticipata e preventiva che permea la materia delle informative antimafia, l'effetto interdittivo nei rapporti con la pubblica amministrazione. Pertanto, ove il Prefetto abbia contezza della commissione di taluni dei delitti menzionati nell'art. 84, comma 4, lett a), e sino quando non intervenga una sentenza assolutoria, può limitarsi ad 'attestare', ove l'addebito sia coerente con il vissuto soggettivo e con il contesto di riferimento, la sussistenza del rischio infiltrativo siccome desunto dalla mera ricognizione della vicenda penale nei termini e nei limiti in cui è contemplata dalla disposizione più volte richiamata (devono esserci, cioè, almeno provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva) (Consiglio di Stato, sez. III, 27 novembre 2018, n. 6707; 28 ottobre 2016, n. 4555).
7. – A fronte di quanto fin qui rilevato si rivela evidentemente recessiva la ricostruzione alternativa offerta dalla ricorrente, secondo la quale gli elementi indiziari alla base del provvedimento impugnato, oltre ad essere erronei in fatto, sarebbero privi di capacità dimostrativa del potenziale asservimento della società alla criminalità organizzata; né, d’altronde, può assumere un qualche rilievo in senso contrario la circostanza che il -OMISSIS- sia “ semplice vittima del sodalizio criminoso a cui è rimasto coinvolto ”, dovendosi rammentare come, di contro, la III Sezione del Consiglio di Stato abbia tal proposito chiarito (sin dalla sentenza 3 maggio 2016, n. 1743) che anche la “ contiguità soggiacente ” alle consorterie mafiose, e non solo quella “ compiacente ”, possa fondare il giudizio negativo dell’Autorità prefettizia (si v, tra le tante, Cons. Stato, Sez. III, 8/5/2023, n. 4569).
7.2. – Quanto alla ritenuta insufficienza, da parte della Prefettura, delle misure di self-cleaning intraprese dalla società ricorrente – consistenti nell’adozione di un modello di organizzazione e gestione societaria e nella nomina di un organismo di vigilanza, con dismissione della carica di amministratore unico da parte del soggetto controindicato (avvenuta invero pochi giorni dopo l'esecuzione dell'ordinanza cautelare che lo ha sottoposto agli arresti domiciliari) – la valutazione della P.A. è immune da vizi logici e, anzi, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, appare persuasivamente fondata sul rilievo che a tale operazione di rinnovazione della governance societaria non si è affiancata alcuna modifica della compagine proprietaria, essendo le quote societarie interamente detenute dal cit. -OMISSIS-, il che vale a compromettere l’attendibilità della pretesa al riconoscimento di una effettiva, indubbia “decontaminazione” mafiosa della società (Cons. Stato, Sez. III, 25/07/2022, n. 6566).
Di qui l’infondatezza del motivo sub II.
8. – Analogamente è a dirsi quanto alle ulteriori censure articolate da parte ricorrente.
9. – Con il primo motivo di ricorso è stata censurata la violazione e falsa applicazione degli artt. 83, 84, 89 bis e 91 d.lgs. 159/2011 nonché il difetto di potere della Prefettura ad emanare il provvedimento impugnato perché emessi nei confronti di una società che non opera con la Pubblica Amministrazione.
9.1. – La doglianza è infondata a mente del costante orientamento della giurisprudenza, condiviso dalla Sezione (si v. T.A.R., Napoli, sez. I, 1/10/2025, n. 6520), secondo cui l’informazione antimafia produce i medesimi effetti della comunicazione antimafia anche nell’ipotesi in cui manchi un rapporto contrattuale con la Pubblica Amministrazione.
9.2. – Ed invero, “ dopo l’introduzione dell’art. 89 bis del d.lgs. 159/2011 l’interdittiva può essere adottata anche nei confronti di imprese che operano nel settore privato: secondo la giurisprudenza, l'art. 89-bis, D.Lgs. n. 159/2011, si interpreta nel senso che l'informazione antimafia produce i medesimi effetti della comunicazione antimafia anche nelle ipotesi in cui manchi un rapporto contrattuale con la P.A. Sotto questo profilo, quindi, la revoca delle autorizzazioni anche se abilitanti l'esercizio dell'attività imprenditoriale nei confronti dei privati, discende direttamente, secondo il meccanismo vincolante di cui all'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011, dall'adozione dell'informazione interdittiva antimafia ed è legata alla perduranza di quest'ultima ” (Cons. Stato, Sez. III, 22/06/2023, n. 6144; nello stesso senso, ex plurimis , Sez. III, 20/5/2025, 4311; Sez. III, 7/4/2017 n. 1638; T.A.R. Napoli, sez. I, 02/03/2021, n. 1355; T.A.R. Napoli, sez. I, 2/3/2020 n. 970). Si è persuasivamente osservato, del resto, che “ anche in ipotesi di attività private soggette a mera autorizzazione l'esistenza di infiltrazioni mafiose inquina l'economia legale, altera il funzionamento della concorrenza e costituisce una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubbliche ” (Cons. Stato Sez. III, n.1638/2017, cit.).
10. – Nemmeno meritano condivisione i motivi sub III e IV, per un verso risultando sorretta da una logica di verosimiglianza l’esclusione della occasionalità dell’apporto (anche solo) agevolativo a fronte della posizione tuttora rivestita (socio unico) dal -OMISSIS-, sicché l’invocata sporadicità del fattore critico coinvolgente il soggetto destinatario dell'interdittiva appare francamente implausibile sussistendo, di contro, elementi idonei a evidenziare un connotato stabile e perdurante dei contatti con la criminalità organizzata; per altro verso, infine, lo sforamento dei termini di cui all’art. 92 comma 2 e 2 bis e 2 ter del D.lgs. 152/2021 evidentemente non si risolve, in assenza di perentorietà dei medesimi, in una ragione di illegittimità del provvedimento interdittivo.
11. – Di qui, in conclusione, la reiezione del ricorso, siccome infondato.
12. – Le spese di giudizio, vista la delicatezza e particolarità della materia del contendere, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone egli enti citati.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NZ AM, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
ER EN, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER EN | NZ AM |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.