Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 29/12/2025, n. 4284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4284 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04284/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01646/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1646 del 2020, proposto da
Acquedotto del Fiora S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Eugenio Bruti Liberati, Alessandra Canuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Eugenio Bruti Liberati in Milano, via G. Serbelloni n. 7;
contro
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria per legge in Milano, alla via Freguglia, n. 1;
nei confronti
Autorità Idrica Toscana - A.I.T. - “Conferenza Territoriale n. 6 Ombrone”, LO EL FR, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 235/2020/R/IDR del 23 giugno 2020, avente ad oggetto “Adozione di misure urgenti nel Servizio Idrico Integrato, alla luce dell'emergenza da COVID-19”; - di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto il provvedimento di assegnazione al relatore del 12 agosto 2025;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Arera - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
Vista la nota del 23 ottobre 2025, con la quale parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c) e 85, comma 9 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis c.p.a.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 5 dicembre 2025 il dott. RC IA LL e assunta la causa in decisione come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
Considerato che, con la nota del 23 ottobre 2025, la parte ricorrente dichiarava di non avere più interesse alla definizione del presente giudizio;
Rilevato che l’art. 35, comma 1 c.p.a. dispone che “ il giudice dichiara, anche d’ufficio, il ricorso: […] c) improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione, o non sia stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato, ovvero sopravvengono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito ”
Ritenuto che il ricorso sia improcedibile alla luce della espressa dichiarazione della parte ricorrente e che le spese del giudizio possano essere compensate anche in ragione della concorde indicazione delle parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
ON RA, Presidente
Luca Iera, Primo Referendario
RC IA LL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RC IA LL | ON RA |
IL SEGRETARIO