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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 12/02/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
Il Giudice
all'esito dell'udienza del 12 Febbraio 2025, preso atto delle conclusioni come precisate, decide la causa come segue
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7043/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
- con l'avv. Massimiliano Rovelli;
Parte_1
– attore;
e - in persona del legale rappresentante pro CP_1 Parte_2
tempore con l'avv. Luigi Paganelli;
– convenuta;
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attore ha agito in giudizio nei confronti della parte convenuta costruttrice e venditrice al fine di ottenere il risarcimento del danno derivante da vizi e difetti relativi ad un'unità abitativa di sua proprietà.
Si costituiva la convenuta eccependo ex art. 1669 cc. la decadenza e la prescrizione del diritto fatto valere dalla controparte e negando comunque la propria responsabilità.
Le eccezioni di decadenza e prescrizione vanno respinte essendo pacifico tra le parti che la convenuta, a seguito di contestazioni dell'attore, abbia posto in essere interventi di riparazione che rappresentano un implicito riconoscimento dei vizi determinando l'insorgenza di una nuova obbligazione di fare svincolata dai termini brevi di cui all'art. 1669 cc. ed assoggettata al termine ordinario di prescrizione (cfr. per tutte Cass.
62/2018 e 14815/2018).
Nel merito la domanda è fondata essendo stata accertata in sede di CTU
(sia in sede di ATP che nel corso del presente giudizio) l'esistenza di una serie di difetti piuttosto gravi idonei a limitare almeno in parte il godimento dell'immobile oggetto di causa con particolare riferimento alla camera da letto;
va quindi riconosciuta all'attore la somma di euro 20.626,36 che il
Pag. 2 di 4 CTU ha indicato come necessaria per l'eliminazione di tali vizi (cfr. pagina
11 dell'elaborato peritale).
E parimenti da riconoscere il ristoro (quantificato dal CTU in euro
13.260,00) per il mancato godimento parziale dell'immobile, dovuto al proprietario per il semplice fatto di non aver potuto usufruire pienamente del bene e non potendosi certo pretendere, come adombrato dalla parte convenuta, che lo stesso provvedesse alla riparazione a proprie spese.
Non possono invece essere presi in considerazione né il danno da mancata locazione dell'immobile né il pregiudizio non patrimoniale non avendo l'attore dato prova dei fatti costituitivi di tali pretese;
una concreta proposta di locazione non risulta infatti documentata mentre, quanto al presunto disagio, va evidenziato come i vizi riscontrati abbiano determinato non una totale impossibilità di usufruire del bene bensì una compromissione soltanto parziale della facoltà di godimento ed in ogni caso l'immobile non risulta essere mai stato effettivamente abitato dall'attore.
Parimenti non dovuto, attesa la non totale impossibilità di utilizzo del bene,
è il rimborso degli oneri condominiali e delle spese concernenti le utenze.
In definitiva spetta all'attore, a titolo risarcitorio, l'ammontare globale di euro 33.886,36, somma a cui vanno aggiunti la rivalutazione dalla domanda giudiziale alla data della sentenza e gli interessi legali sulla cifra via via rivalutata dalla domanda al saldo.
Le spese di lite (comprensive di quelle relative alla fase di ATP), liquidate come in dispositivo sulla base delle tariffe vigenti e dell'attività difensiva concretamente svolta, seguono la soccombenza;
per le stesse ragioni tutte le spese di CTU vanno poste a carico della parte convenuta soccombente.
Pag. 3 di 4 Non possono invece riconoscersi le spese di CTP non essendo stati documentati gli effettivi pagamenti delle fatture allegate.
P.Q.M.
1) Condanna la parte convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere all'attore la somma di euro 33.886,36 oltre rivalutazione dalla domanda giudiziale alla data della sentenza ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla domanda al saldo.
2) Condanna la parte convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere l'attore delle spese di giudizio che si liquidano in euro 1000,00 per spese ed euro 6000,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
3) Pone a carico della parte convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore le spese della CTU espletata in sede di
ATP e di quella espletata nel corso del presente giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 12 Febbraio 2025.
Il Giudice
Andrea Canepa
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
Il Giudice
all'esito dell'udienza del 12 Febbraio 2025, preso atto delle conclusioni come precisate, decide la causa come segue
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7043/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
- con l'avv. Massimiliano Rovelli;
Parte_1
– attore;
e - in persona del legale rappresentante pro CP_1 Parte_2
tempore con l'avv. Luigi Paganelli;
– convenuta;
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attore ha agito in giudizio nei confronti della parte convenuta costruttrice e venditrice al fine di ottenere il risarcimento del danno derivante da vizi e difetti relativi ad un'unità abitativa di sua proprietà.
Si costituiva la convenuta eccependo ex art. 1669 cc. la decadenza e la prescrizione del diritto fatto valere dalla controparte e negando comunque la propria responsabilità.
Le eccezioni di decadenza e prescrizione vanno respinte essendo pacifico tra le parti che la convenuta, a seguito di contestazioni dell'attore, abbia posto in essere interventi di riparazione che rappresentano un implicito riconoscimento dei vizi determinando l'insorgenza di una nuova obbligazione di fare svincolata dai termini brevi di cui all'art. 1669 cc. ed assoggettata al termine ordinario di prescrizione (cfr. per tutte Cass.
62/2018 e 14815/2018).
Nel merito la domanda è fondata essendo stata accertata in sede di CTU
(sia in sede di ATP che nel corso del presente giudizio) l'esistenza di una serie di difetti piuttosto gravi idonei a limitare almeno in parte il godimento dell'immobile oggetto di causa con particolare riferimento alla camera da letto;
va quindi riconosciuta all'attore la somma di euro 20.626,36 che il
Pag. 2 di 4 CTU ha indicato come necessaria per l'eliminazione di tali vizi (cfr. pagina
11 dell'elaborato peritale).
E parimenti da riconoscere il ristoro (quantificato dal CTU in euro
13.260,00) per il mancato godimento parziale dell'immobile, dovuto al proprietario per il semplice fatto di non aver potuto usufruire pienamente del bene e non potendosi certo pretendere, come adombrato dalla parte convenuta, che lo stesso provvedesse alla riparazione a proprie spese.
Non possono invece essere presi in considerazione né il danno da mancata locazione dell'immobile né il pregiudizio non patrimoniale non avendo l'attore dato prova dei fatti costituitivi di tali pretese;
una concreta proposta di locazione non risulta infatti documentata mentre, quanto al presunto disagio, va evidenziato come i vizi riscontrati abbiano determinato non una totale impossibilità di usufruire del bene bensì una compromissione soltanto parziale della facoltà di godimento ed in ogni caso l'immobile non risulta essere mai stato effettivamente abitato dall'attore.
Parimenti non dovuto, attesa la non totale impossibilità di utilizzo del bene,
è il rimborso degli oneri condominiali e delle spese concernenti le utenze.
In definitiva spetta all'attore, a titolo risarcitorio, l'ammontare globale di euro 33.886,36, somma a cui vanno aggiunti la rivalutazione dalla domanda giudiziale alla data della sentenza e gli interessi legali sulla cifra via via rivalutata dalla domanda al saldo.
Le spese di lite (comprensive di quelle relative alla fase di ATP), liquidate come in dispositivo sulla base delle tariffe vigenti e dell'attività difensiva concretamente svolta, seguono la soccombenza;
per le stesse ragioni tutte le spese di CTU vanno poste a carico della parte convenuta soccombente.
Pag. 3 di 4 Non possono invece riconoscersi le spese di CTP non essendo stati documentati gli effettivi pagamenti delle fatture allegate.
P.Q.M.
1) Condanna la parte convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere all'attore la somma di euro 33.886,36 oltre rivalutazione dalla domanda giudiziale alla data della sentenza ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla domanda al saldo.
2) Condanna la parte convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere l'attore delle spese di giudizio che si liquidano in euro 1000,00 per spese ed euro 6000,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
3) Pone a carico della parte convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore le spese della CTU espletata in sede di
ATP e di quella espletata nel corso del presente giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 12 Febbraio 2025.
Il Giudice
Andrea Canepa
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