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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 23/12/2025, n. 1083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 1083 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 59/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.,dott.ssa Filomena
GIRARDI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 59/2024, trattenuta in decisione in data 28 Novembre
2025 all'esito dell'udienza ex art. 281 sexies cpc svolta con modalità cartolare, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo in materia di compensi professionali, promossa da:
, C.F.:. , in persona del Sindaco pro-tempore Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'Avv. Pietro Colucci, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Campobasso alla Traversa via Zurlo n. 8.
Opponente
CONTRO
, con il patrocinio dell'Avv. Anna Pensiero Controparte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma , Viale delle Milizie 34.
Opposto
CONCLUSIONI
pagina1 di 10 Le parti hanno concluso come da note di udienza depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies cpc svolta con modalità cartolare.
Concise ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, L. 18 giugno 2009, n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della
L. n. 69 del 2009, con omissione dello “svolgimento del processo” (salvo richiamarlo ove necessario o opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione).
Inoltre, ai sensi del citato art. 118 disp. att. c.p.c., così come in ogni caso in vigore dal
21.06.2013 ex Dl. 69/13, “la motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa”.
*****
Con atto di citazione ritualmente notificato, il proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 497/2023 del 4.12.2023 (R.G. 1771/2023) del
Tribunale di Campobasso con cui si ingiungeva al predetto ente il pagamento della “somma di € 25.496,57 unitamente agli interessi come da domanda, le spese di procedura liquidate in €
567,00 per compensi ,oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a.” a titolo di “saldo degli onorari e spese di progetto di completamento della rete idrica e fognante “LEGGE 01/03/86 N. 64 3° Per_1
Direzione Lavori allo stato finale comprese le perizie di variante e suppletiva e la Perizia di variante per l'impegno delle economie”.
Il eccepiva, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione del credito nonché, in Pt_1 via subordinata, l'avvenuto integrale pagamento delle spettanze dovute al tecnico ed, in via ulteriormente gradata, la nullità del conferimento degli incarichi sia per assenza della previsione di spesa con attestazione di regolare copertura finanziaria che di contratto avente forma scritta, concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo in oggetto.
pagina2 di 10 Con comparsa depositata telematicamente il 30.04.2024, si costituiva in giudizio il creditore opposto, chiedendo il rigetto dell'opposizione e proponendo, al Controparte_1
contempo, domanda riconvenzionale di risarcimento dell'asserito danno, patrimoniale e non, per la somma complessiva di € 75.000,00 (o alla maggiore o minore somma di giustizia) da accertare e quantificare in via equitativa o a mezzo CTU, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria del dovuto fino al soddisfo.
Instaurato il contraddittorio, previo deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c, la causa veniva istruita in via esclusivamente documentale e trattenuta in decisione, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., previo deposito di note conclusive .
*****
All'esito dell'istruttoria svolta, l'opposizione merita accoglimento per quanto di seguito.
In via preliminare, in punto di eccepita prescrizione del credito ingiunto, pacifica e non contestata l'applicabilità,al caso di specie, del termine prescrizionale decennale, risultano versati in istruttoria i seguenti documenti:
- richiesta di liquidazione della parcella del 27/06/1996; lettera racc. a/r del 02/06/1998 ricevuta il 03.06.1998; sollecito di pagamento a mezzo fax del 17/05/1999; lettera racc. a/r del 26/05/2008 spedita in data 11.11.2008 ; lettera racc. a/r del 24/05/2010 spedita il
27/05/2010; lettera racc. a/r spedita il 20.07.2018; richieste di pagamento inviate a mezzo
PEC del 21.06.2021 e dell'11.05.2022 ed, in ultimo, atto di costituzione in mora e diffida ad adempiere del a inviato a mezzo PEC del 31/05/2023 (cfr. all. n. 11-10-7-6- 4-3 del fascicolo di parte opposta).
In merito all'eccepita prescrizione l'opponente deduceva l'assenza di validi atti interruttivi
“nell'arco temporale compreso tra la raccomandata del 24 maggio 2010 e la PEC dell'11 maggio
2022, ritenendo possibile l'avvenuta prescrizione si sia verificata prima, nel periodo tra il 2 giugno
1998, data della prima raccomandata, e il 24 maggio 2010”.
Se per quanto concerne il periodo compreso tra il 2008 ed il 2021, in particolare l'invio della lettera racc. a/r del 26/05/2008 spedita in data 11.11.2008 e la richiesta di pagamento inviata a mezzo PEC del 21.06.2021, sussiste riscontro istruttorio dell'interruzione della prescrizione avvenuta mediante la spedizione della racc. a/r in data 20.07.2018, dubbi sorgono per quanto concerne la presenza di un valido atto interruttivo tra la lettera racc. a/r inviata in data 02/06/1998 e la lettera racc.a/r del 10 novembre 2008 n. 13607335788, pagina3 di 10 risultando, in tale arco temporale, un unico sollecito di pagamento integrato dal fax del
17.05.1999.
In termini generali, la giurisprudenza riconosce la piena utilizzabilità del fax quale mezzo legale di comunicazione attribuendo al rapporto di favorevole trasmissione del documento il valore di presunzione semplice, secondo cui il mittente del fax non debba,in tal senso, fornire alcuna ulteriore prova, dovendo unicamente valutarsi l'eventuale mancata possibile ricezione del fax, nel caso in cui si evincano specifiche circostanze dalle quali possa ragionevolmente dedursi la possibilità che il documento non sia stato conosciuto e/o ricevuto;
in merito alla conoscenza o ricezione dell'atto interruttivo si ritiene che «L'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell'interruzione della prescrizione, inviato al debitore con raccomandata a mezzo del servizio postale, si presume giunto a destinazione – sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento; tuttavia, qualora il destinatario contesti il fatto stesso della ricezione di alcunché sorge in capo al mittente l'onere della prova del detto ricevimento “(conf. a Sez. L., n. 10849 dell'11.5.2006; v. altresì in tal senso Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 15762 del 24.6.2013; Consiglio di
Stato, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6725 del 19.3.2018). Nel caso di specie l'opponente, seppur in modo generico, contesta la sussistenza dell'atto interruttivo della prescrizione anche nel periodo “2 giugno 1998, data della prima raccomandata e il 24 maggio 2010”, periodo coperto ai fini interruttivi dal solo fax del 17.05.1999, ne deriva che sorge a carico dell'opposto l'onere della prova dell'effettivo ricevimento. Secondo questo Giudice, pur avendo l'opposto allegato il rapporto di conferma dell'invio del fax in contestazione, non può attribuirsi al fax in contestazione sufficiente valenza interruttiva della prescrizione, mancando la prova della corrispondenza tra il numero impresso sul rapporto e quello del debitore
[...]
rinvenendosi dalla lettera del rapporto in oggetto unicamente la dicitura Parte_1
“NR. TX/RX 27822” e “NR. Tel. corrispond.:08744-413532” e quindi nessun elemento di prova da cui poter ricavare che tali numerazioni corrispondano all'utenza dell'ente debitore comune di né ulteriori riscontri sono stati allegati in via istruttoria dal Parte_1
ai fini della piena dimostrazione della tale corrispondenza e quindi del CP_1
ricevimento dell'atto interruttivo da parte dello specifico debitore.
Alla luce di tale carenza probatoria può già ritenersi prescritto il credito in data 03.06.2008, essendo pertanto spirato definitivamente il termine di prescrizione decennale rispetto alla pagina4 di 10 prima richiesta di pagamento inviata in data 02/06/1998, quale conseguenza della mancata valenza interruttiva al fax prodotto dall'opposto.
In ogni caso l'opposizione va accolta nel merito.
Va ricordato che "il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, - e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione" (cfr. Cass. SS.UU. n. 7448/93, nonché, ex aliis, Cass. Civ.
15186/2003): esso, pertanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, "si configura come un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire sulla pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dalla controparte" (cfr., ex multis, Cass. Civ. nn. 1657/2004, 17371/2003, 6663/2002, 15378/2000, 15339/2000,
9787/97, 1052/95, 12278/92).
Il Giudice dell'opposizione è chiamato a valutare non più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo - tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese - ma deve ampliare il proprio esame e verificare, prima di tutto, la procedibilità, la proponibilità, l'ammissibilità e la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa. Da tale presupposto derivano i due seguenti corollari: sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mente spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
In virtù del suddetto riparto dell'onere della prova e del principio della “ragione più liquida”, la controversia puo' essere decisa nel merito sul mancato assolvimento da parte dell'opposto dell'onere di fornire la prova della fonte del diritto di credito ingiunto, del relativo impegno contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria, con conseguente assorbimento delle ulteriori questioni.
pagina5 di 10 L'Ente opponente, nel merito, ha eccepito di aver corrisposto in favore dell'opposto, ing.
, tutte le competenze dovute, come risulta dal prospetto dei pagamenti trasmesso CP_1
dal all'assessorato alle opere pubbliche della Regione Molise in Parte_1 data 20 gennaio 1998. Ha, inoltre, allegato che le somme pagate risultano addirittura superiori a quelle delle fatture allegate al ricorso per decreto ingiuntivo, £ 104.172.706 (€
53.800,56) a fronte di £ 93.974.126 (€ 48.533,58), anche se occorre tenere conto nell'importo di
£ 37.132.720 (€ 19.177,45), cumulato in un'unica voce con le competenze del geologo, ma ha eccepito, ripetutamente, che mancano innanzitutto le prescritte e necessarie convenzioni con il professionista opposto, oltre alle delibere di incarico o di determinazione e liquidazione di compensi.
Ed infatti, risulta dall'istruttoria documentale espletata che:
- con verbale di Giunta del 18 dicembre 1993, l'ing. veniva incaricato, in CP_1
sostituzione del geom. , di svolgere le funzioni di Direttore dei Lavori di Controparte_2
miglioramento delle rete idrica e fognaria finanziati con il contributo regionale di £
1.690.000.000 (all. 3A fasc. opponente);
- con delibera n. 207 del 18.11.1995, la Giunta comunale liquidava all'opposto, per l'incarico conferito, l'importo di £ 21.687.852, IVA e cassa professionali inclusi (all. 3B fasc. opponente);
- l'ing. assumeva successivamente l'incarico della cosiddetta “perizia di Controparte_1 variante e suppletiva” per un maggiore importo di £ 235.123.474, incarico che, come si ricava dal quadro economico generale del 13.05.1997 in sede di collaudo (all.3c fasc. opponente), non modificava l'importo originario e complessivo delle opere pari a lire
1.690.000.000;
- l'ing. riceveva £ 14.000.000 il 17.05.1994 e £ 53.039.706 il 18.07.1994, oltre Controparte_1 ad un importo di £ 26.934.420 il 21.11.1995, importo ricompreso in quello di £ 37.132.720 in una voce unica con le competenze del geologo (cfr. all. n. 3/d rendiconto del 20 gennaio
1998 fasc. opponente;
fattura 4/95 del 17/11/1995, fascicolo opposto).
L'ing. produceva le fatture n. 1/94 del 5.6.94, n. 3/94 del 6.07.1994, n. 4/94 del CP_1
14.07.1994, n.4/95 del 17.11.1995, i predetti solleciti di pagamento, specifica analitica del pagina6 di 10 27.06.1996, attestato di incarico professionale del 25/01/2000 per il periodo intercorrente
18.12.1993 - 24.04.2005.
Dall'esame del compendio istruttorio in atti non si rinviene prova, per quanto attiene le competenze professionali azionate in via monitoria e poste alla base del credito ingiunto, dell'esistenza di alcun contratto di prestazione d'opera avente forma scritta tra l'opposto e l'ente comunale.
Come noto e come evidenziato dall'opponente gli Enti pubblici operano solo in forza di delibere, che devono obbligatoriamente prevedere la copertura economica, e delle connesse convenzioni, che costituiscono il presupposto per la formazione di una valida volontà negoziale. La stipula con la P.A. di un qualsiasi contratto privo di forma scritta è nulla, essendo quest'ultima prescritta ad substantiam. I professionisti devono quanto meno sottoscrivere la proposta negoziale riportata all'interno di un atto deliberativo (Cass., sez. III civ., ord. 21.11.2023, n. 32337).
Costante giurisprudenza di legittimità ha sancito in merito che: “i contratti degli enti pubblici devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta, la quale assolve una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo di identificare con precisione il contenuto del programma negoziale, anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell'assoggettamento al controllo dell'autorità tutoria” (cfr. Cass. Civ. n. 21477/2013)… “ciò comporta non solo l'esclusione della possibilità di desumere l'intervenuta stipulazione del contratto da una manifestazione di volontà implicita o da comportamenti meramente attuativi, ma anche la necessità che, salvo diversa previsione di legge, l'intera vicenda negoziale sia consacrata in un unico documento, contenente tutte le clausole destinate a disciplinare il rapporto” (cfr. Cass., Sez. Un. n.
6827/2010; Cass. n. 6555/2014). In sostanza, la forma solenne può dirsi rispettata sia quando il privato abbia accettato per iscritto la volontà dell'Amministrazione espressa in precedenza attraverso l'attività provvedimentale, sia nell'ipotesi inversa, in cui il privato formuli la proposta in seno ad una domanda tesa ad ottenere un provvedimento amministrativo, cui fa seguito l'accettazione dell'Amministrazione attraverso il rilascio del medesimo atto invocato.
Tale onere probatorio non può ritenersi assolto né dalla produzione delle fatture azionate in via monitoria, né dal verbale di giunta del 18 dicembre 1993, né dal quadro economico generale del 13.05.1997 o dal documento di rendicontazione finale della perizia di variante e suppletiva (richiesto dall'opposto all'Amministrazione e alla Regione con Pec del
13/03/2024); come ripetutamente sancito dalla giurisprudenza, neppure la delibera dell'organo collegiale dell'ente che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, può pagina7 di 10 supplire all'assenza di contratto avente forma scritta ad substantiam, in quanto atto di rilevanza interna di natura autorizzatoria (Cass. civ. n. 11465 /2020).
Da un esame delle risultanze documentali si evince, altresì, che l'unica delibera di liquidazione dei compensi, munita di espressa attestazione di copertura finanziaria ex art. 55.
L. 142/1990, sia quella n. 207/95 (all. 3B fasc. opponente) ove veniva liquidato per l'incarico conferito l'importo di £ 21.687.852 oltre IVA e cassa professionali inclusi.
Ciò posto, nel caso in esame, essendo il debitore un ente locale, ai fini della valutazione in ordine alla validità del rapporto contrattuale insorto tra le parti, è necessario il rispetto delle norme dettate in materia di impegno di spesa ex art. 191 d.lgs. 267/2000.
Ebbene, non vi è in atti alcun documento che attesti l'assunzione da parte del di un Pt_1 impegno di spesa riferibile alle prestazioni per cui è causa, sicché anche sotto questo profilo l'eccezione sollevata dall'opponente merita di essere accolta. E' noto che tale documentazione risponde ad esigenze di trasparenza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione ex art. 97 Cost. assolvendo la funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa e permettendo al contempo ai cittadini di poter verificare e controllare la spesa pubblica.
Si osserva infatti che l'art. 191, comma 1, d.lgs. n. 267/2000, nel disciplinare l'assunzione degli impegni e l'effettuazione delle spese da parte degli enti locali, dispone che “gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5. Il responsabile del servizio, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa, comunica al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. La Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto che il
D. Lgs. n. 267 del 2000, art. 191, comma 1, nel consentire l'effettuazione di spese da parte degli enti locali soltanto in presenza di un impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e dell'attestazione della copertura finanziaria, prevede espressamente, nel caso di spese riguardanti somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, l'obbligo del responsabile del procedimento di spesa di comunicare al destinatario le relative informazioni. Tale obbligo di comunicazione si pone in diretta correlazione con le conseguenze previste dal medesimo articolo, comma 4, ai sensi pagina8 di 10 del quale, in mancanza dell'impegno contabile e della copertura finanziaria, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Tale disposizione, nella parte in cui esclude implicitamente l'idoneità del contratto a spiegare efficacia vincolante nei confronti dell'ente che lo ha stipulato, non ha introdotto alcuna innovazione rispetto alla disciplina previgente, la quale, a partire dal R.D. 3 marzo 1934, n. 383, artt. 284 e s.s. (seguiti dal D.L. 28 aprile 1989, n. 66, art. 23, comma
3, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 1989, n. 144, poi sostituito dal D.Lgs. 25 febbraio
1995, n. 77, art. 35, comma 4, a sua volta modificato dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342, art. 4), è stata costantemente interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che la mancanza dello impegno di spesa e della copertura finanziaria comporta la nullità del contratto (cfr. ex plurimis,
Cass., Sez. Un., 10/06/2005, n. 12195; Cass., Sez. II, 11/06/2018, n. 15050; Cass., Sez. I,
13/06/2018, n. 15410), indipendentemente dall'osservanza della forma scritta, richiesta ad substantiam per la stipulazione, e dalla predetta comunicazione, che ha invece la finalità di rendere edotto l'altro contraente della sussistenza dei requisiti prescritti dalle norme citate, e di consentirgli, in mancanza, di rifiutare la stipulazione. La citata disciplina e la rilevanza esterna dalla stessa conferita alla determinazione concernente l'impegno di spesa e la relativa copertura finanziaria consentono, inoltre, di escludere, in mancanza della prescritta comunicazione, la configurabilità di un incolpevole affidamento dell'altro contraente in ordine alla validità del contratto (Cass. civ., sez. VI, 17 febbraio 2022, n. 5267; cfr. Tribunale di Milano, n.
2357/2016: “l'effettuazione di qualsiasi spesa è consentita esclusivamente se sussistano la delibera autorizzativa nelle forme previste dalla legge, dichiarata esecutiva, nonché l'impegno contabile registrato sul competente capitolo del bilancio di previsione, in mancanza avendosi una scissione del rapporto di immedesimazione organica tra agente e pubblica amministrazione, il che appunto impedisce di ricondurre l'obbligazione alla responsabilità dell'amministrazione[…], mancando
l'attestazione di copertura della spesa e la prova di un impegno contabile registrato in bilancio, si deve dunque affermare che, in ogni caso, l' accordo è nullo per mancata ottemperanza alle procedure di spesa di cui all'art.191 comma 1, d.lgs. n. 267/2000,non derogabili e non altrimenti colmabili da riferimenti, di altro tipo, a mezzi finanziari necessari al pagamento della corrispondente spesa”; cfr.
Cass. Civ. Sez. n. 21623 / 2025; Cass., Sez. Un., n. 26657/2014).
pagina9 di 10 Neppure merita accoglimento la domanda riconvenzionale formulata dall'opposto, tra l'altro priva del necessario nesso eziologico.
Per le predette ragioni il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Spese di lite
Quanto alla regolamentazione delle spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte opposta nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e 147/22, sulla base dei parametri medi, in riferimento allo scaglione di valore ed all'attività' effettivamente prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando, sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 497/2023 emesso il 4.12.2023 dal Tribunale di Campobasso, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 497/2023 del reso dal
Tribunale di Campobasso il 4.12.2023 nell'ambito del procedimento rg 1771/2023 ;
Condanna l'opposto, ing. al pagamento, in favore del Controparte_1 [...]
, delle spese di lite che liquida in complessivi € 5.077,00 oltre spese Parte_1
generali nella misura del 15%, Iva e cap. come per legge.
Campobasso, 22 dicembre 2025.
Il G. O.
Filomena AR
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.,dott.ssa Filomena
GIRARDI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 59/2024, trattenuta in decisione in data 28 Novembre
2025 all'esito dell'udienza ex art. 281 sexies cpc svolta con modalità cartolare, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo in materia di compensi professionali, promossa da:
, C.F.:. , in persona del Sindaco pro-tempore Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'Avv. Pietro Colucci, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Campobasso alla Traversa via Zurlo n. 8.
Opponente
CONTRO
, con il patrocinio dell'Avv. Anna Pensiero Controparte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma , Viale delle Milizie 34.
Opposto
CONCLUSIONI
pagina1 di 10 Le parti hanno concluso come da note di udienza depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies cpc svolta con modalità cartolare.
Concise ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, L. 18 giugno 2009, n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della
L. n. 69 del 2009, con omissione dello “svolgimento del processo” (salvo richiamarlo ove necessario o opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione).
Inoltre, ai sensi del citato art. 118 disp. att. c.p.c., così come in ogni caso in vigore dal
21.06.2013 ex Dl. 69/13, “la motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa”.
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Con atto di citazione ritualmente notificato, il proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 497/2023 del 4.12.2023 (R.G. 1771/2023) del
Tribunale di Campobasso con cui si ingiungeva al predetto ente il pagamento della “somma di € 25.496,57 unitamente agli interessi come da domanda, le spese di procedura liquidate in €
567,00 per compensi ,oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a.” a titolo di “saldo degli onorari e spese di progetto di completamento della rete idrica e fognante “LEGGE 01/03/86 N. 64 3° Per_1
Direzione Lavori allo stato finale comprese le perizie di variante e suppletiva e la Perizia di variante per l'impegno delle economie”.
Il eccepiva, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione del credito nonché, in Pt_1 via subordinata, l'avvenuto integrale pagamento delle spettanze dovute al tecnico ed, in via ulteriormente gradata, la nullità del conferimento degli incarichi sia per assenza della previsione di spesa con attestazione di regolare copertura finanziaria che di contratto avente forma scritta, concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo in oggetto.
pagina2 di 10 Con comparsa depositata telematicamente il 30.04.2024, si costituiva in giudizio il creditore opposto, chiedendo il rigetto dell'opposizione e proponendo, al Controparte_1
contempo, domanda riconvenzionale di risarcimento dell'asserito danno, patrimoniale e non, per la somma complessiva di € 75.000,00 (o alla maggiore o minore somma di giustizia) da accertare e quantificare in via equitativa o a mezzo CTU, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria del dovuto fino al soddisfo.
Instaurato il contraddittorio, previo deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c, la causa veniva istruita in via esclusivamente documentale e trattenuta in decisione, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., previo deposito di note conclusive .
*****
All'esito dell'istruttoria svolta, l'opposizione merita accoglimento per quanto di seguito.
In via preliminare, in punto di eccepita prescrizione del credito ingiunto, pacifica e non contestata l'applicabilità,al caso di specie, del termine prescrizionale decennale, risultano versati in istruttoria i seguenti documenti:
- richiesta di liquidazione della parcella del 27/06/1996; lettera racc. a/r del 02/06/1998 ricevuta il 03.06.1998; sollecito di pagamento a mezzo fax del 17/05/1999; lettera racc. a/r del 26/05/2008 spedita in data 11.11.2008 ; lettera racc. a/r del 24/05/2010 spedita il
27/05/2010; lettera racc. a/r spedita il 20.07.2018; richieste di pagamento inviate a mezzo
PEC del 21.06.2021 e dell'11.05.2022 ed, in ultimo, atto di costituzione in mora e diffida ad adempiere del a inviato a mezzo PEC del 31/05/2023 (cfr. all. n. 11-10-7-6- 4-3 del fascicolo di parte opposta).
In merito all'eccepita prescrizione l'opponente deduceva l'assenza di validi atti interruttivi
“nell'arco temporale compreso tra la raccomandata del 24 maggio 2010 e la PEC dell'11 maggio
2022, ritenendo possibile l'avvenuta prescrizione si sia verificata prima, nel periodo tra il 2 giugno
1998, data della prima raccomandata, e il 24 maggio 2010”.
Se per quanto concerne il periodo compreso tra il 2008 ed il 2021, in particolare l'invio della lettera racc. a/r del 26/05/2008 spedita in data 11.11.2008 e la richiesta di pagamento inviata a mezzo PEC del 21.06.2021, sussiste riscontro istruttorio dell'interruzione della prescrizione avvenuta mediante la spedizione della racc. a/r in data 20.07.2018, dubbi sorgono per quanto concerne la presenza di un valido atto interruttivo tra la lettera racc. a/r inviata in data 02/06/1998 e la lettera racc.a/r del 10 novembre 2008 n. 13607335788, pagina3 di 10 risultando, in tale arco temporale, un unico sollecito di pagamento integrato dal fax del
17.05.1999.
In termini generali, la giurisprudenza riconosce la piena utilizzabilità del fax quale mezzo legale di comunicazione attribuendo al rapporto di favorevole trasmissione del documento il valore di presunzione semplice, secondo cui il mittente del fax non debba,in tal senso, fornire alcuna ulteriore prova, dovendo unicamente valutarsi l'eventuale mancata possibile ricezione del fax, nel caso in cui si evincano specifiche circostanze dalle quali possa ragionevolmente dedursi la possibilità che il documento non sia stato conosciuto e/o ricevuto;
in merito alla conoscenza o ricezione dell'atto interruttivo si ritiene che «L'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell'interruzione della prescrizione, inviato al debitore con raccomandata a mezzo del servizio postale, si presume giunto a destinazione – sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento; tuttavia, qualora il destinatario contesti il fatto stesso della ricezione di alcunché sorge in capo al mittente l'onere della prova del detto ricevimento “(conf. a Sez. L., n. 10849 dell'11.5.2006; v. altresì in tal senso Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 15762 del 24.6.2013; Consiglio di
Stato, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6725 del 19.3.2018). Nel caso di specie l'opponente, seppur in modo generico, contesta la sussistenza dell'atto interruttivo della prescrizione anche nel periodo “2 giugno 1998, data della prima raccomandata e il 24 maggio 2010”, periodo coperto ai fini interruttivi dal solo fax del 17.05.1999, ne deriva che sorge a carico dell'opposto l'onere della prova dell'effettivo ricevimento. Secondo questo Giudice, pur avendo l'opposto allegato il rapporto di conferma dell'invio del fax in contestazione, non può attribuirsi al fax in contestazione sufficiente valenza interruttiva della prescrizione, mancando la prova della corrispondenza tra il numero impresso sul rapporto e quello del debitore
[...]
rinvenendosi dalla lettera del rapporto in oggetto unicamente la dicitura Parte_1
“NR. TX/RX 27822” e “NR. Tel. corrispond.:08744-413532” e quindi nessun elemento di prova da cui poter ricavare che tali numerazioni corrispondano all'utenza dell'ente debitore comune di né ulteriori riscontri sono stati allegati in via istruttoria dal Parte_1
ai fini della piena dimostrazione della tale corrispondenza e quindi del CP_1
ricevimento dell'atto interruttivo da parte dello specifico debitore.
Alla luce di tale carenza probatoria può già ritenersi prescritto il credito in data 03.06.2008, essendo pertanto spirato definitivamente il termine di prescrizione decennale rispetto alla pagina4 di 10 prima richiesta di pagamento inviata in data 02/06/1998, quale conseguenza della mancata valenza interruttiva al fax prodotto dall'opposto.
In ogni caso l'opposizione va accolta nel merito.
Va ricordato che "il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, - e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione" (cfr. Cass. SS.UU. n. 7448/93, nonché, ex aliis, Cass. Civ.
15186/2003): esso, pertanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, "si configura come un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire sulla pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dalla controparte" (cfr., ex multis, Cass. Civ. nn. 1657/2004, 17371/2003, 6663/2002, 15378/2000, 15339/2000,
9787/97, 1052/95, 12278/92).
Il Giudice dell'opposizione è chiamato a valutare non più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo - tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese - ma deve ampliare il proprio esame e verificare, prima di tutto, la procedibilità, la proponibilità, l'ammissibilità e la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa. Da tale presupposto derivano i due seguenti corollari: sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mente spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
In virtù del suddetto riparto dell'onere della prova e del principio della “ragione più liquida”, la controversia puo' essere decisa nel merito sul mancato assolvimento da parte dell'opposto dell'onere di fornire la prova della fonte del diritto di credito ingiunto, del relativo impegno contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria, con conseguente assorbimento delle ulteriori questioni.
pagina5 di 10 L'Ente opponente, nel merito, ha eccepito di aver corrisposto in favore dell'opposto, ing.
, tutte le competenze dovute, come risulta dal prospetto dei pagamenti trasmesso CP_1
dal all'assessorato alle opere pubbliche della Regione Molise in Parte_1 data 20 gennaio 1998. Ha, inoltre, allegato che le somme pagate risultano addirittura superiori a quelle delle fatture allegate al ricorso per decreto ingiuntivo, £ 104.172.706 (€
53.800,56) a fronte di £ 93.974.126 (€ 48.533,58), anche se occorre tenere conto nell'importo di
£ 37.132.720 (€ 19.177,45), cumulato in un'unica voce con le competenze del geologo, ma ha eccepito, ripetutamente, che mancano innanzitutto le prescritte e necessarie convenzioni con il professionista opposto, oltre alle delibere di incarico o di determinazione e liquidazione di compensi.
Ed infatti, risulta dall'istruttoria documentale espletata che:
- con verbale di Giunta del 18 dicembre 1993, l'ing. veniva incaricato, in CP_1
sostituzione del geom. , di svolgere le funzioni di Direttore dei Lavori di Controparte_2
miglioramento delle rete idrica e fognaria finanziati con il contributo regionale di £
1.690.000.000 (all. 3A fasc. opponente);
- con delibera n. 207 del 18.11.1995, la Giunta comunale liquidava all'opposto, per l'incarico conferito, l'importo di £ 21.687.852, IVA e cassa professionali inclusi (all. 3B fasc. opponente);
- l'ing. assumeva successivamente l'incarico della cosiddetta “perizia di Controparte_1 variante e suppletiva” per un maggiore importo di £ 235.123.474, incarico che, come si ricava dal quadro economico generale del 13.05.1997 in sede di collaudo (all.3c fasc. opponente), non modificava l'importo originario e complessivo delle opere pari a lire
1.690.000.000;
- l'ing. riceveva £ 14.000.000 il 17.05.1994 e £ 53.039.706 il 18.07.1994, oltre Controparte_1 ad un importo di £ 26.934.420 il 21.11.1995, importo ricompreso in quello di £ 37.132.720 in una voce unica con le competenze del geologo (cfr. all. n. 3/d rendiconto del 20 gennaio
1998 fasc. opponente;
fattura 4/95 del 17/11/1995, fascicolo opposto).
L'ing. produceva le fatture n. 1/94 del 5.6.94, n. 3/94 del 6.07.1994, n. 4/94 del CP_1
14.07.1994, n.4/95 del 17.11.1995, i predetti solleciti di pagamento, specifica analitica del pagina6 di 10 27.06.1996, attestato di incarico professionale del 25/01/2000 per il periodo intercorrente
18.12.1993 - 24.04.2005.
Dall'esame del compendio istruttorio in atti non si rinviene prova, per quanto attiene le competenze professionali azionate in via monitoria e poste alla base del credito ingiunto, dell'esistenza di alcun contratto di prestazione d'opera avente forma scritta tra l'opposto e l'ente comunale.
Come noto e come evidenziato dall'opponente gli Enti pubblici operano solo in forza di delibere, che devono obbligatoriamente prevedere la copertura economica, e delle connesse convenzioni, che costituiscono il presupposto per la formazione di una valida volontà negoziale. La stipula con la P.A. di un qualsiasi contratto privo di forma scritta è nulla, essendo quest'ultima prescritta ad substantiam. I professionisti devono quanto meno sottoscrivere la proposta negoziale riportata all'interno di un atto deliberativo (Cass., sez. III civ., ord. 21.11.2023, n. 32337).
Costante giurisprudenza di legittimità ha sancito in merito che: “i contratti degli enti pubblici devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta, la quale assolve una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo di identificare con precisione il contenuto del programma negoziale, anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell'assoggettamento al controllo dell'autorità tutoria” (cfr. Cass. Civ. n. 21477/2013)… “ciò comporta non solo l'esclusione della possibilità di desumere l'intervenuta stipulazione del contratto da una manifestazione di volontà implicita o da comportamenti meramente attuativi, ma anche la necessità che, salvo diversa previsione di legge, l'intera vicenda negoziale sia consacrata in un unico documento, contenente tutte le clausole destinate a disciplinare il rapporto” (cfr. Cass., Sez. Un. n.
6827/2010; Cass. n. 6555/2014). In sostanza, la forma solenne può dirsi rispettata sia quando il privato abbia accettato per iscritto la volontà dell'Amministrazione espressa in precedenza attraverso l'attività provvedimentale, sia nell'ipotesi inversa, in cui il privato formuli la proposta in seno ad una domanda tesa ad ottenere un provvedimento amministrativo, cui fa seguito l'accettazione dell'Amministrazione attraverso il rilascio del medesimo atto invocato.
Tale onere probatorio non può ritenersi assolto né dalla produzione delle fatture azionate in via monitoria, né dal verbale di giunta del 18 dicembre 1993, né dal quadro economico generale del 13.05.1997 o dal documento di rendicontazione finale della perizia di variante e suppletiva (richiesto dall'opposto all'Amministrazione e alla Regione con Pec del
13/03/2024); come ripetutamente sancito dalla giurisprudenza, neppure la delibera dell'organo collegiale dell'ente che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, può pagina7 di 10 supplire all'assenza di contratto avente forma scritta ad substantiam, in quanto atto di rilevanza interna di natura autorizzatoria (Cass. civ. n. 11465 /2020).
Da un esame delle risultanze documentali si evince, altresì, che l'unica delibera di liquidazione dei compensi, munita di espressa attestazione di copertura finanziaria ex art. 55.
L. 142/1990, sia quella n. 207/95 (all. 3B fasc. opponente) ove veniva liquidato per l'incarico conferito l'importo di £ 21.687.852 oltre IVA e cassa professionali inclusi.
Ciò posto, nel caso in esame, essendo il debitore un ente locale, ai fini della valutazione in ordine alla validità del rapporto contrattuale insorto tra le parti, è necessario il rispetto delle norme dettate in materia di impegno di spesa ex art. 191 d.lgs. 267/2000.
Ebbene, non vi è in atti alcun documento che attesti l'assunzione da parte del di un Pt_1 impegno di spesa riferibile alle prestazioni per cui è causa, sicché anche sotto questo profilo l'eccezione sollevata dall'opponente merita di essere accolta. E' noto che tale documentazione risponde ad esigenze di trasparenza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione ex art. 97 Cost. assolvendo la funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa e permettendo al contempo ai cittadini di poter verificare e controllare la spesa pubblica.
Si osserva infatti che l'art. 191, comma 1, d.lgs. n. 267/2000, nel disciplinare l'assunzione degli impegni e l'effettuazione delle spese da parte degli enti locali, dispone che “gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5. Il responsabile del servizio, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa, comunica al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. La Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto che il
D. Lgs. n. 267 del 2000, art. 191, comma 1, nel consentire l'effettuazione di spese da parte degli enti locali soltanto in presenza di un impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e dell'attestazione della copertura finanziaria, prevede espressamente, nel caso di spese riguardanti somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, l'obbligo del responsabile del procedimento di spesa di comunicare al destinatario le relative informazioni. Tale obbligo di comunicazione si pone in diretta correlazione con le conseguenze previste dal medesimo articolo, comma 4, ai sensi pagina8 di 10 del quale, in mancanza dell'impegno contabile e della copertura finanziaria, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Tale disposizione, nella parte in cui esclude implicitamente l'idoneità del contratto a spiegare efficacia vincolante nei confronti dell'ente che lo ha stipulato, non ha introdotto alcuna innovazione rispetto alla disciplina previgente, la quale, a partire dal R.D. 3 marzo 1934, n. 383, artt. 284 e s.s. (seguiti dal D.L. 28 aprile 1989, n. 66, art. 23, comma
3, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 1989, n. 144, poi sostituito dal D.Lgs. 25 febbraio
1995, n. 77, art. 35, comma 4, a sua volta modificato dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342, art. 4), è stata costantemente interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che la mancanza dello impegno di spesa e della copertura finanziaria comporta la nullità del contratto (cfr. ex plurimis,
Cass., Sez. Un., 10/06/2005, n. 12195; Cass., Sez. II, 11/06/2018, n. 15050; Cass., Sez. I,
13/06/2018, n. 15410), indipendentemente dall'osservanza della forma scritta, richiesta ad substantiam per la stipulazione, e dalla predetta comunicazione, che ha invece la finalità di rendere edotto l'altro contraente della sussistenza dei requisiti prescritti dalle norme citate, e di consentirgli, in mancanza, di rifiutare la stipulazione. La citata disciplina e la rilevanza esterna dalla stessa conferita alla determinazione concernente l'impegno di spesa e la relativa copertura finanziaria consentono, inoltre, di escludere, in mancanza della prescritta comunicazione, la configurabilità di un incolpevole affidamento dell'altro contraente in ordine alla validità del contratto (Cass. civ., sez. VI, 17 febbraio 2022, n. 5267; cfr. Tribunale di Milano, n.
2357/2016: “l'effettuazione di qualsiasi spesa è consentita esclusivamente se sussistano la delibera autorizzativa nelle forme previste dalla legge, dichiarata esecutiva, nonché l'impegno contabile registrato sul competente capitolo del bilancio di previsione, in mancanza avendosi una scissione del rapporto di immedesimazione organica tra agente e pubblica amministrazione, il che appunto impedisce di ricondurre l'obbligazione alla responsabilità dell'amministrazione[…], mancando
l'attestazione di copertura della spesa e la prova di un impegno contabile registrato in bilancio, si deve dunque affermare che, in ogni caso, l' accordo è nullo per mancata ottemperanza alle procedure di spesa di cui all'art.191 comma 1, d.lgs. n. 267/2000,non derogabili e non altrimenti colmabili da riferimenti, di altro tipo, a mezzi finanziari necessari al pagamento della corrispondente spesa”; cfr.
Cass. Civ. Sez. n. 21623 / 2025; Cass., Sez. Un., n. 26657/2014).
pagina9 di 10 Neppure merita accoglimento la domanda riconvenzionale formulata dall'opposto, tra l'altro priva del necessario nesso eziologico.
Per le predette ragioni il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Spese di lite
Quanto alla regolamentazione delle spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte opposta nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e 147/22, sulla base dei parametri medi, in riferimento allo scaglione di valore ed all'attività' effettivamente prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando, sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 497/2023 emesso il 4.12.2023 dal Tribunale di Campobasso, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 497/2023 del reso dal
Tribunale di Campobasso il 4.12.2023 nell'ambito del procedimento rg 1771/2023 ;
Condanna l'opposto, ing. al pagamento, in favore del Controparte_1 [...]
, delle spese di lite che liquida in complessivi € 5.077,00 oltre spese Parte_1
generali nella misura del 15%, Iva e cap. come per legge.
Campobasso, 22 dicembre 2025.
Il G. O.
Filomena AR
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