Sentenza 10 febbraio 1999
Massime • 1
Non sono impugnabili per revocazione le sentenze di cassazione contrarie ad altra precedente tra le parti avente autorità di giudicato interno, senza che tale principio, enucleabile dal combinato disposto degli artt. 395, n. 5 e 391 bis cod.proc.civ., risulti in contrasto con alcuna norma di rango costituzionale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/02/1999, n. 1114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1114 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Aldo VESSIA Presidente
Dott. Ugo VITRONE Cons. Relatore
Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere
Dott. Laura MILANI Consigliere
Dott. Salvatore DI PALMA Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BA SI, BA AN, BA OL, DO DE e BA PI, eredi di IA AR, BA DA, LD RA, BA AN, BA CO e BA CA, eredi di IA CA, e BA SE, elettivamente domiciliati in Roma, Via Maria Cristina, n.15, presso gli avv.ti Giuseppe Sammartino e Mario Bruni, che li rappresentano e difendono per procura in calce al ricorso;
ricorrenti contro
COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via del tempio di Giove presso l'Avvocatura Comunale, unitamente all'avv. Sebastiano Capotorto, che lo rappresenta e difende per procura a margine del controricorso;
controricorrente ricorrente incidentale avverso la sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 5245 pubblicata in data 11 giungo 1997;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 novembre 1998 dal Relatore Cons. Ugo VITRONE;
lette le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale e di improcedibilità del ricorso incidentale;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 10 novembre 1987 IA MA e i suoi consorti di lite meglio in epigrafe indicati convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma il locale Comune per sentir rideterminare il prezzo di un terreno sito in località Casal dè Pazzi da essi ceduto nell'ambito della procedura espropriativa promossa dal Comune per il corrispettivo di L. 232.5245.069, salvo conguaglio da effettuarsi in base alle norme legislative che sarebbero state emanate in materia;
chiedevano al riguardo che il prezzo definitivo del bene o l'indennità spettante per la sua espropriazione venissero determinati con riferimento al suo valore di mercato all'epoca della pattuita cessione. Con sentenza del 16 ottobre 1990 il tribunale dichiarava la propria incompetenza e la Corte d'Appello di Roma, dinanzi alla quale il giudizio era stato riassunto, con sentenza del 15 luglio 1991, provvedeva a rideterminare l'indennità di espropriazione, escludendo dalla valutazione dell'area il valore di talune costruzioni su di essa insistenti in base alla considerazione che si trattava di costruzioni comunque destinate alla demolizione per la realizzazione dell'edificazione prevista nel piano di zona.
Ricorrevano per cassazione sia i IA, che si dolevano dell'esclusione delle costruzioni dal computo dell'indennità, sia il Comune di Roma, che articolava quattro motivi di ricorso, di cui uno relativo alla giurisdizione e proponeva inoltre ricorso incidentale, riformulando le censure dedotte col ricorso principale. Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con sentenza del 6 dicembre 1994, n. 10466, dichiaravano inammissibili i ricorsi del Comune per difetto di autorizzazione al sindaco per la proposizione dell'impugnazione e rimettevano le parti dinanzi alla prima sezione civile per la decisione delle altre questioni.
Contro la sentenza veniva proposto ricorso per revocazione da parte del Comune, che sosteneva che la dichiarazione di inammissibilità si fondava su un errore di fatto processuale, ma, con sentenza del 21 febbraio 1996, n. 1326, l'impugnazione per revocazione veniva dichiarata inammissibile.
Quindi, rifissata la trattazione del ricorso principale, la Corte, con sentenza in data 11 giugno 1997, n. 5245, accoglieva il ricorso degli espropriati e rimetteva le parti dinanzi ad altra sezione della corte d'appello di Roma.
Sosteneva la Corte che l'affermazione della non indennizzabilità delle costruzioni destinate alla demolizione a seguito dell'esecuzione dell'opera pubblica non poteva trovare consenso nella sua assolutezza, dovendo piuttosto accertarsi in concreto se i manufatti insistenti sul suolo espropriando, per la loro vetustà o per la loro scarsa significatività in rapporto alla destinazione dell'area, anche indipendentemente dalla sua espropriazione, potessero essere ritenuti del tutto insignificanti, poiché non poteva escludersi un incremento del valore del terreni qualora le costruzioni su di esso insistenti avessero avuto un rilievo economico apprezzabile. Dovendo considerarsi tuttora aperta l'operazione estimativa, il giudice di rinvio avrebbe dovuto provvedere applicando i nuovi criteri introdotti dall'art. 5 bis della legge 8 agosto 1992, n. 359, con l'avvertenza che mai sarebbe stato possibile attribuire agli espropriati un'indennità inferiore a quella determinata dalla sentenza cassata.
Contro la sentenza ricorrono per revocazione IA MA e i suoi consorti di lite con un solo motivo illustrato da memoria. Resiste il Comune di Roma con controricorso contenente ricorso incidentale per revocazione affidato ad un solo motivo. I ricorrenti hanno depositato controricorso per resistere al ricorso incidentale.
Il Pubblico Ministero ha depositato le sue conclusioni in data 16 marzo 1998.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va disposta preliminarmente la riunione dei ricorsi proposti contro la medesima sentenza.
Quindi, prima di prendere in esame le censure mosse dai ricorrenti contro la sentenza impugnata dev'essere precisato, per dissipare eventuali dubbi derivanti dalla incerta denominazione alternativamente attribuita all'oggetto della pretesa fatta valere in giudizio dai IA, che dagli atti risulta - senza contestazioni al riguardo - che il terreno espropriando di cui si discute ha formato oggetto di cessione volontaria con determinazione provvisoria del prezzo, pattuito "salvo conguaglio", e, conseguentemente, l'azione proposta ha per oggetto la determinazione definitiva del giusto prezzo di cessione, con accertamento degli importi ancora spettanti eventualmente a conguaglio del prezzo originario. Ciò chiarito, e passando all'esame del ricorso principale, i IA denunciano la violazione dell'art. 395, n. 5, cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, n. 3, dello stesso codice e sostengono, previa eccezione di incostituzionalità della norma denunciata nella parte in cui non se ne prevede la operatività nei confronti delle sentenze di cassazione, che la pronuncia di merito sarebbe passata in giudicato sul punto relativo ai criteri da applicarsi nella di valutazione dei terreni che hanno formato oggetto di cessione volontaria con l'atto del 16 febbraio 1981 a causa della dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione proposta dal Comune di Roma, con la conseguente contrarietà di giudicati censurabile per revocazione.
L'accertamento della eccepita contrarietà di giudicati comporta la preliminare verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità dell'art. 395, n.5, cod. proc. civ.
La questione di incostituzionalità - che più correttamente deve ritenersi mossa nei confronti dell'art. 391 bis cod. proc. civ. il quale, nel disciplinate l'impugnazione per revocazione delle sentenza di cassazione, ne limita l'operatività nei soli casi di pronunce viziate da errore di fatto a sensi del n. 4 dell'art. 395 cod. proc. civ., e non la estende anche all'ipotesi di contrarietà
di giudicati, prevista nel successivo n. 5 - è nella specie priva di rilevanza, ancor prima che manifestamente infondata. Va considerato, infatti, che nella specie viene denunciata la violazione del giudicato interno, che si sarebbe formato a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto dal Comune di Roma contro la determinazione del giusto prezzo della cessione volontaria dell'area esproprianda, mentre, com'è noto, l'impugnazione per revocazione delle sentenze per contrarietà ad altra precedente decisione avente tra le parti autorità di cosa giudicata è ammissibile solo nel caso di in cui il precedente giudicato si sia formato all'esito di un separato giudizio e il giudice non abbia pronunciato sulla relativa eccezione con la stessa sentenza revocanda, in quanto la violazione del giudicato interno si risolve nel medesimo processo e non può, per definizione dar luogo a contrasto con altro giudicato (esterno) (SS.UU. 2 agosto 1993, n. 8528; 14 febbraio 1994, n. 1431). La accertata irrilevanza della questione di costituzionalità comporta la inammissibilità del ricorso, indipendentemente da qualsiasi indagine in ordine alla sua infondatezza - evidenziata, in via subordinata, nelle conclusioni del Pubblico Ministero - dovendo questa Corte arrestarsi alla considerazione della non impugnabilità per revocazione delle sentenze di cassazione contrarie ad altra precedente tra le parti avente autorità di giudicato e della irrilevanza ai fini del decidere della questione di costituzionalità sollevata al riguardo dai ricorrenti principali.
Passando al ricorso incidentale del Comune, esso dev'essere dichiarato - ancor prima che privo di efficacia ai sensi dell'art. 334, 2^ co., cod. proc. civ. - radicalmente improcedibile per tardività del suo deposito, avvenuto il 16 gennaio 1998, e cioè dopo il decorso del termine di venti giorni dalla sua notificazione, avvenuta il 4 dicembre 1997, ai sensi dell'art. 369, 1^ co., richiamato dall'art. 371, 3^ co., cod. proc. civ.
In conclusione il ricorso principale dev'essere dichiarato inammissibile e quello incidentale improcedibile. La soccombenza reciproca costituisce giusta causa di compensazione delle spese giudiziali.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale e improcedibile quello incidentale;
dispone la compensazione totale delle spese giudiziali.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 1999