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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 17/12/2025, n. 1683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1683 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1124/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. TA RI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 1124/2025, pendente tra
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Parte_1
ricorrente e
Controparte_1
convenuta rappresentata e difesa Controparte_2
dall'avv.TORRICELLI VALENTINO giusta procura in atti resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.02.2025 la parte indicata in epigrafe impugnava la intimazione di pagamento n. 09720259000858019000 notificata il 20.01.2025 di €
11.371,06 fondata sulla cartella n. 09720220189529103000 notificata il 30.01.2023 di € 9.996,28 e riferita a contributi dovuti alla per le annualità 2016 - 2017 CP_1
- 2018 eccependo: 1) la mancata notifica dell'avviso di pagamento;
2), la carenza di motivazione;
3) la prescrizione quinquennale relativa alla riscossione dei contributi soggettivi ed integrativi relativi all'anno 2016 - 2017 e 2018, 4) la decadenza in via generica per mancanza del rispetto dei termini di legge.
La non si costituiva e veniva dichiarata contumace. CP_1
Si costituiva l eccependo l'inammissibilità del ricorso per essere stato CP_3
depositato oltre 20 giorni dalla notifica dell'intimazione, oltre 40 giorni dalla notifica della cartella e nel merito producendo atti interruttivi della prescrizione.
Sulle conclusioni indicati in atti e previo deposito di note la causa veniva trattenuta in decisione all'odierna udienza cartolare.
Preliminarmente vanno affrontate le eccezioni di inammissibilità dell'opposizione avanzate dall che risulta parzialmente fondata. CP_3
Quanto alla notifica del ricorso del 13.05.2025 con l'udienza fissata per il
10.06.2025 e mancato rispetto dei 30 gironi prima dell'udienza, si osserva come ciò non abbia in concreto arrecato pregiudizio alla parte convenuta che si è potuta difendere nel merito senza costituirsi al solo fine di rilevare tale vizio.
Quanto alla tardività del deposito del ricorso rispetto alle tipologie di vizi invocati si osserva quanto segue.
Occorre rammentare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, avverso la cartella di pagamento (e l'iscrizione a ruolo) può proporsi: a) sia l'opposizione per motivi di merito come previsto dall'art. 24, comma 5 del d.lgs. 26.2.1999, n. 46, b) sia l'opposizione agli atti esecutivi e, in materia di riscossione di crediti contributivi, secondo la disciplina di cui agli artt. 618 bis e 617 (cfr. Cass. 18.11.2004, n. 21863; Id. 8.7.2008, n. 18691), c) sia anche l'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito o l'intervenuto pagamento della somma precettata) (v. Cassazione civile, sez. lav., 22/05/2013, n. 12583; per la giurisprudenza di merito v. Trib. Roma, Sez. lavoro, 16/03/2010; Trib.
Ivrea, 23/06/2011).
Si ritiene quindi che mentre le contestazioni concernenti la regolarità formale degli atti di esecuzione nonché della cartella, che non è altro che un estratto del ruolo, devono essere proposte nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica della cartella, quelle di merito volte a far valere l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo debbono essere proposte, in materia di contenzioso previdenziale, nel termine perentorio di quaranta giorni decorrenti sempre dalla notifica della cartella stessa.
Nel caso di specie il deposito del ricorso è avvenuto oltre i 20 giorni dalla ricezione dell'intimazione opposta con conseguente inammissibilità dei vizi formali di motivazione dell'intimazione nonché dei vizi formali e sostanziali della cartella su cui essa si fondava peraltro ritualmente notificata.
Peraltro, non sono state avanzate contestazioni in merito alla debenza dei contributi iscritti.
Quanto poi all'eccezione relativa all'assenza dell'avviso di pagamento deve rilevarsi come non sia presente una norma che impone alla Controparte_4
di notificare un avviso preventivo, prima di trasmettere i ruoli all'agenzia.La
[...]
legge 689/81 non è applicabile alla Cassa Forense. L'affidamento dei ruoli della
[...]
all è regolata dall'art. 17 primo comma DL CP_1 Controparte_2
46/99,che prevede che i ruoli degli Enti previdenziali vengano trasmessi all
[...]
. Controparte_5
Quanto all'eccezione di prescrizione quinquennale si ritiene che, essendo la cartella relativa alle annualità del 2016,2017 e 2018 e la cartella n.
09720220189529103000 notificata in data 30.01.2023 l'eccezione non possa ammettersi con riguardo ai contributi relativi al 2017 e 2018 atteso che la notifica ha interrotto la prescrizione e tra la data della stessa e la notifica dell'intimazione oggi opposta non sono decorsi più di cinque anni.
Quanto all'annualità del 2016 invece si osserva quanto segue.
Occorre rammentare che per i contributi dovuti, come quello per cui è causa, a percentuale (in particolare sul volume di affari annuale ai fini IVA ex art. 6 reg. Cassa forense) il versamento dei contributi deve essere effettuato entro gli stessi termini previsti per il pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (vd. l'art. 1, comma 1, D.Lgs. 462/1997 secondo cui “Per la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali che, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, devono essere determinati nelle dichiarazioni dei redditi, si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi”).
Per la prescrizione dei contributi, ai fini dell'individuazione del dies a quo, deve quindi farsi riferimento ai termini previsti per il pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Nello stesso senso si era espresso lo stesso , con la circolare n. 69/2005, CP_6
superando l'indirizzo espresso con le precedenti circolari n. 262/1995 e n. 104/1996, con la quale ha fornito indicazioni agli uffici onde considerare quale data di decorrenza della prescrizione quella del giorno in cui doveva essere versato il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno di riferimento e non già quella della presentazione né tanto meno della comunicazione della dichiarazione reddituale.
Si legge infatti nella citata circolare: “I criteri di applicazione dell'istituto della prescrizione in materia di contributi dovuti dagli artigiani, dai commercianti e dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata (c.d. professionisti non iscritti ad altre casse), nei termini introdotti dalla citata legge n.335/1995, sono stati illustrati dalla circolare n. 104 del 16 maggio 1996.
Ciò detto nel caso in esame, tenuto conto che il termine per il versamento relativo all'anno 2016 ( dichiarazione del 2017) era il 31.07.2017 (Sul punto, si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione, la quale ha evidenziato come la prescrizionale quinquennale decorra non già dal termine previsto dal D.P.R. n.
435/2001 per il versamento dei contributi, dovendosi tenere conto delle proroghe disposte di anno in anno dai successivi D.P.C.M. (cfr., ex plurimis, Cass. n. 10273 del
2021: “erroneamente la sentenza impugnata ha fatto decorrere il termine prescrizionale dal 16.6.2010: detto termine, infatti, risultava differito al 6 luglio successivo in virtù della previsione dell'art. 1, comma 1, lett. a), d.P.C.M. cit., irrilevante all'uopo restando invece la previsione di cui alla successiva lett. b), in considerazione della previsione della maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo, che palesa l'avvenuta scadenza del debito e la volontà di istituire una forma di agevolazione per il suo pagamento”) la notifica del 30.01.2023 è intervenuta quando il termine di prescrizione per il pagamento dei contributi del 2016 era già scaduto.
Diversamente non era decorso per i contributi del 2017 e del 2018.
Non merita pregio la doglianza inerente alla decadenza essendo del tutto generica.
Le spese sono compensate stante l'accoglimento meramente parziale della domanda.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, dichiara prescritti i contributi dovuti relativi all'annualità del 2016 con accoglimento dell'opposizione all'intimazione di cui al ricorso solo relativamente a tale ammontare;
rigetta per la restante parte il ricorso;
compensa le spese.
Tivoli, il 17.12.2025
Il giudice
TA RI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. TA RI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 1124/2025, pendente tra
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Parte_1
ricorrente e
Controparte_1
convenuta rappresentata e difesa Controparte_2
dall'avv.TORRICELLI VALENTINO giusta procura in atti resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.02.2025 la parte indicata in epigrafe impugnava la intimazione di pagamento n. 09720259000858019000 notificata il 20.01.2025 di €
11.371,06 fondata sulla cartella n. 09720220189529103000 notificata il 30.01.2023 di € 9.996,28 e riferita a contributi dovuti alla per le annualità 2016 - 2017 CP_1
- 2018 eccependo: 1) la mancata notifica dell'avviso di pagamento;
2), la carenza di motivazione;
3) la prescrizione quinquennale relativa alla riscossione dei contributi soggettivi ed integrativi relativi all'anno 2016 - 2017 e 2018, 4) la decadenza in via generica per mancanza del rispetto dei termini di legge.
La non si costituiva e veniva dichiarata contumace. CP_1
Si costituiva l eccependo l'inammissibilità del ricorso per essere stato CP_3
depositato oltre 20 giorni dalla notifica dell'intimazione, oltre 40 giorni dalla notifica della cartella e nel merito producendo atti interruttivi della prescrizione.
Sulle conclusioni indicati in atti e previo deposito di note la causa veniva trattenuta in decisione all'odierna udienza cartolare.
Preliminarmente vanno affrontate le eccezioni di inammissibilità dell'opposizione avanzate dall che risulta parzialmente fondata. CP_3
Quanto alla notifica del ricorso del 13.05.2025 con l'udienza fissata per il
10.06.2025 e mancato rispetto dei 30 gironi prima dell'udienza, si osserva come ciò non abbia in concreto arrecato pregiudizio alla parte convenuta che si è potuta difendere nel merito senza costituirsi al solo fine di rilevare tale vizio.
Quanto alla tardività del deposito del ricorso rispetto alle tipologie di vizi invocati si osserva quanto segue.
Occorre rammentare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, avverso la cartella di pagamento (e l'iscrizione a ruolo) può proporsi: a) sia l'opposizione per motivi di merito come previsto dall'art. 24, comma 5 del d.lgs. 26.2.1999, n. 46, b) sia l'opposizione agli atti esecutivi e, in materia di riscossione di crediti contributivi, secondo la disciplina di cui agli artt. 618 bis e 617 (cfr. Cass. 18.11.2004, n. 21863; Id. 8.7.2008, n. 18691), c) sia anche l'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito o l'intervenuto pagamento della somma precettata) (v. Cassazione civile, sez. lav., 22/05/2013, n. 12583; per la giurisprudenza di merito v. Trib. Roma, Sez. lavoro, 16/03/2010; Trib.
Ivrea, 23/06/2011).
Si ritiene quindi che mentre le contestazioni concernenti la regolarità formale degli atti di esecuzione nonché della cartella, che non è altro che un estratto del ruolo, devono essere proposte nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica della cartella, quelle di merito volte a far valere l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo debbono essere proposte, in materia di contenzioso previdenziale, nel termine perentorio di quaranta giorni decorrenti sempre dalla notifica della cartella stessa.
Nel caso di specie il deposito del ricorso è avvenuto oltre i 20 giorni dalla ricezione dell'intimazione opposta con conseguente inammissibilità dei vizi formali di motivazione dell'intimazione nonché dei vizi formali e sostanziali della cartella su cui essa si fondava peraltro ritualmente notificata.
Peraltro, non sono state avanzate contestazioni in merito alla debenza dei contributi iscritti.
Quanto poi all'eccezione relativa all'assenza dell'avviso di pagamento deve rilevarsi come non sia presente una norma che impone alla Controparte_4
di notificare un avviso preventivo, prima di trasmettere i ruoli all'agenzia.La
[...]
legge 689/81 non è applicabile alla Cassa Forense. L'affidamento dei ruoli della
[...]
all è regolata dall'art. 17 primo comma DL CP_1 Controparte_2
46/99,che prevede che i ruoli degli Enti previdenziali vengano trasmessi all
[...]
. Controparte_5
Quanto all'eccezione di prescrizione quinquennale si ritiene che, essendo la cartella relativa alle annualità del 2016,2017 e 2018 e la cartella n.
09720220189529103000 notificata in data 30.01.2023 l'eccezione non possa ammettersi con riguardo ai contributi relativi al 2017 e 2018 atteso che la notifica ha interrotto la prescrizione e tra la data della stessa e la notifica dell'intimazione oggi opposta non sono decorsi più di cinque anni.
Quanto all'annualità del 2016 invece si osserva quanto segue.
Occorre rammentare che per i contributi dovuti, come quello per cui è causa, a percentuale (in particolare sul volume di affari annuale ai fini IVA ex art. 6 reg. Cassa forense) il versamento dei contributi deve essere effettuato entro gli stessi termini previsti per il pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (vd. l'art. 1, comma 1, D.Lgs. 462/1997 secondo cui “Per la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali che, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, devono essere determinati nelle dichiarazioni dei redditi, si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi”).
Per la prescrizione dei contributi, ai fini dell'individuazione del dies a quo, deve quindi farsi riferimento ai termini previsti per il pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Nello stesso senso si era espresso lo stesso , con la circolare n. 69/2005, CP_6
superando l'indirizzo espresso con le precedenti circolari n. 262/1995 e n. 104/1996, con la quale ha fornito indicazioni agli uffici onde considerare quale data di decorrenza della prescrizione quella del giorno in cui doveva essere versato il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno di riferimento e non già quella della presentazione né tanto meno della comunicazione della dichiarazione reddituale.
Si legge infatti nella citata circolare: “I criteri di applicazione dell'istituto della prescrizione in materia di contributi dovuti dagli artigiani, dai commercianti e dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata (c.d. professionisti non iscritti ad altre casse), nei termini introdotti dalla citata legge n.335/1995, sono stati illustrati dalla circolare n. 104 del 16 maggio 1996.
Ciò detto nel caso in esame, tenuto conto che il termine per il versamento relativo all'anno 2016 ( dichiarazione del 2017) era il 31.07.2017 (Sul punto, si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione, la quale ha evidenziato come la prescrizionale quinquennale decorra non già dal termine previsto dal D.P.R. n.
435/2001 per il versamento dei contributi, dovendosi tenere conto delle proroghe disposte di anno in anno dai successivi D.P.C.M. (cfr., ex plurimis, Cass. n. 10273 del
2021: “erroneamente la sentenza impugnata ha fatto decorrere il termine prescrizionale dal 16.6.2010: detto termine, infatti, risultava differito al 6 luglio successivo in virtù della previsione dell'art. 1, comma 1, lett. a), d.P.C.M. cit., irrilevante all'uopo restando invece la previsione di cui alla successiva lett. b), in considerazione della previsione della maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo, che palesa l'avvenuta scadenza del debito e la volontà di istituire una forma di agevolazione per il suo pagamento”) la notifica del 30.01.2023 è intervenuta quando il termine di prescrizione per il pagamento dei contributi del 2016 era già scaduto.
Diversamente non era decorso per i contributi del 2017 e del 2018.
Non merita pregio la doglianza inerente alla decadenza essendo del tutto generica.
Le spese sono compensate stante l'accoglimento meramente parziale della domanda.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, dichiara prescritti i contributi dovuti relativi all'annualità del 2016 con accoglimento dell'opposizione all'intimazione di cui al ricorso solo relativamente a tale ammontare;
rigetta per la restante parte il ricorso;
compensa le spese.
Tivoli, il 17.12.2025
Il giudice
TA RI