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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XII, sentenza 14/01/2026, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 355/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
22/07/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CARRARA CARMELO, Presidente
PILATO RE, OR
GENNARO IGNAZIO, Giudice
in data 22/07/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4063/2023 depositato il 06/09/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Trapani - Via Francesco Manzo N. 8 91100 Trapani TP
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_3 - CF_Resistente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 71/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRAPANI sez. 2
e pubblicata il 14/02/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY9012E00119 DEL 2020 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY9012E00119 DEL 2020 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento appello e riforma sentenza impugnata;
Resistente/Appellato: rigetto appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n.71/2023 depositata il in data 14/2/23, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trapani, Sezione 2 ha accolto il ricorso proposto dai contribuenti, Sig.ri Resistente_1, Resistente_2
e Resistente_3, nella qualità di eredi del Sig. Nominativo_1, avverso l'avviso di accertamento di maggiori imposte Irpef, computate su una presunta plusvalenza pari ad euro 10.333, maturata sulla vendita di un lotto di terreno edificabile.
In particolare, nell'accoglimento del ricorso delle parti contribuenti, il primo Giudice ha ritenuto l'insussistenza della plusvalenza, in considerazione della cd. riserva di cubatura prevista dalle clausole dell'atto di compravendita, a vantaggio del venditore (Nominativo_1), “atteso che l'insuscettibilità di utilizzazione edificatoria del terreno non consente la generazione di plusvalenza imponibile”.
Avverso la sentenza di accoglimento, l'Agenzia delle Entrate ha proposto appello, deducendo l'error in iudicando per falsa applicazione dell'art. 67 del D.P.R. 917/86, in considerazione della potenzialità edificatoria del bene ceduto, in conformità alla previsione dei vigenti strumenti urbanistici.
Nella costituzione in giudizio, le parti appellate hanno eccepito la riserva della capacità edificatoria del bene, rimasta nel patrimonio del venditore, ed hanno pertanto concluso per il rigetto del gravame.
Il giudizio è stato discusso nella pubblica udienza del 22/7/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riesaminati gli atti del giudizio, il Collegio rileva l'infondatezza dei motivi di gravame, poiché l'Agenzia delle
Entrate ritiene di conferire rilevanza alla circostanza oggettiva della potenzialità edificatoria del bene oggetto della compravendita, ex art. 67 D.P.R. 917/86, non valutando -sotto il profilo tributario della plusvalenza- gli effetti negoziali della riserva di cubatura, rimasti a vantaggio della parte venditrice.
Pertanto, non sussiste alcun error in iudicando, poiché l'esclusione nella specie della plusvalenza tassabile è fondata sull'evidenza probatoria e documentale della cessione di un terreno la cui potenzialità edificatoria, prevista dagli strumenti urbanistici, è rimasta riservata al venditore per espressa clausola negoziale (cfr. pag. 2 dell'atto di vendita), sulla quale non è stata eccepita alcuna ipotesi di nullità e/o inefficacia.
All'esito del rigetto dei motivi di gravame, per il principio di soccombenza, le spese del giudizio sono poste a carico della parte appellante, e sono liquidate in complessivi euro 1.500 (millecinquecento), oltre accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della SICILIA (ex Commissione Tributaria Regionale della SICILIA),
Sezione 12, rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata. Condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali, che liquida per il grado d'appello in complessivi euro 1.500
(millecinquecento), oltre accessori di legge, se dovuti.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
22/07/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CARRARA CARMELO, Presidente
PILATO RE, OR
GENNARO IGNAZIO, Giudice
in data 22/07/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4063/2023 depositato il 06/09/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Trapani - Via Francesco Manzo N. 8 91100 Trapani TP
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_3 - CF_Resistente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 71/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRAPANI sez. 2
e pubblicata il 14/02/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY9012E00119 DEL 2020 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY9012E00119 DEL 2020 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento appello e riforma sentenza impugnata;
Resistente/Appellato: rigetto appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n.71/2023 depositata il in data 14/2/23, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trapani, Sezione 2 ha accolto il ricorso proposto dai contribuenti, Sig.ri Resistente_1, Resistente_2
e Resistente_3, nella qualità di eredi del Sig. Nominativo_1, avverso l'avviso di accertamento di maggiori imposte Irpef, computate su una presunta plusvalenza pari ad euro 10.333, maturata sulla vendita di un lotto di terreno edificabile.
In particolare, nell'accoglimento del ricorso delle parti contribuenti, il primo Giudice ha ritenuto l'insussistenza della plusvalenza, in considerazione della cd. riserva di cubatura prevista dalle clausole dell'atto di compravendita, a vantaggio del venditore (Nominativo_1), “atteso che l'insuscettibilità di utilizzazione edificatoria del terreno non consente la generazione di plusvalenza imponibile”.
Avverso la sentenza di accoglimento, l'Agenzia delle Entrate ha proposto appello, deducendo l'error in iudicando per falsa applicazione dell'art. 67 del D.P.R. 917/86, in considerazione della potenzialità edificatoria del bene ceduto, in conformità alla previsione dei vigenti strumenti urbanistici.
Nella costituzione in giudizio, le parti appellate hanno eccepito la riserva della capacità edificatoria del bene, rimasta nel patrimonio del venditore, ed hanno pertanto concluso per il rigetto del gravame.
Il giudizio è stato discusso nella pubblica udienza del 22/7/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riesaminati gli atti del giudizio, il Collegio rileva l'infondatezza dei motivi di gravame, poiché l'Agenzia delle
Entrate ritiene di conferire rilevanza alla circostanza oggettiva della potenzialità edificatoria del bene oggetto della compravendita, ex art. 67 D.P.R. 917/86, non valutando -sotto il profilo tributario della plusvalenza- gli effetti negoziali della riserva di cubatura, rimasti a vantaggio della parte venditrice.
Pertanto, non sussiste alcun error in iudicando, poiché l'esclusione nella specie della plusvalenza tassabile è fondata sull'evidenza probatoria e documentale della cessione di un terreno la cui potenzialità edificatoria, prevista dagli strumenti urbanistici, è rimasta riservata al venditore per espressa clausola negoziale (cfr. pag. 2 dell'atto di vendita), sulla quale non è stata eccepita alcuna ipotesi di nullità e/o inefficacia.
All'esito del rigetto dei motivi di gravame, per il principio di soccombenza, le spese del giudizio sono poste a carico della parte appellante, e sono liquidate in complessivi euro 1.500 (millecinquecento), oltre accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della SICILIA (ex Commissione Tributaria Regionale della SICILIA),
Sezione 12, rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata. Condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali, che liquida per il grado d'appello in complessivi euro 1.500
(millecinquecento), oltre accessori di legge, se dovuti.