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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/12/2025, n. 3478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3478 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2159/2025
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Milano
Sezione delle Persone, dei Minori e della Famiglia
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. ssa Valentina Paletto Presidente rel. dott. Nunzio Daniele Buzzanca Consigliere dott. Angelo Parisi Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2159/2025 provvedendo sull'appello proposto da:
nato in [...] il [...] (cod. fisc. ), cittadino Parte_1 CodiceFiscale_1 rumeno, residente a [...] Str. Jiului n. 21/C, rappresentato e difeso dall'avv.
ND RT del Foro di Milano, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano viale
Tunisia 42
APPELLANTE contro
- rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato nella persona Controparte_1 dell'avv. Anna Sedda – elettivamente domiciliato in Milano, Via Freguglia n. 1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso e per la riforma della sentenza n. 4892/2025 emessa il 16.6.2025 dal
Tribunale Ordinario di Milano, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, nel procedimento R.G. n.
6090/2024 Con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, dott.ssa Simonetta Bellaviti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Voglia la Corte d'Appello adita, in totale riforma della sentenza impugnata, dichiarare l'illegittimità del decreto di allontanamento n. 2147/24 emesso dalla Prefettura di Milano con conseguente sua disapplicazione”.
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, dichiarare inammissibile l'appello avversario
e/o comunque rigettarlo nel merito confermando, per l'effetto, la sentenza n. 4892/2025 pronunciata dall'Ufficio del Tribunale ordinario di Milano resa nell'ambito del giudizio RG 6090/2024. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
Per il Procuratore Generale: previo riconoscimento della giurisdizione ordinaria, conferma del provvedimento amministrativo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con decreto n. 2147/2024 emesso il 9.02.2024 e notificato in pari data dal Prefetto della Provincia di Milano veniva disposto l'allontanamento di dal territorio dello Stato “per motivi Parte_1 afferenti la sicurezza pubblica”, con obbligo di lasciare “il territorio nazionale entro il termine di 10 giorni, stante la comprovata urgenza, ai sensi dell'art. 20, c. 10 del D.lgs. n. 30/2007”, ritenendo sussistenti nel caso di specie le condizioni di cui all'art. 20, comma 3, D.lgs. n. 30/2007.
In particolare il Prefetto rilevava che l'interessato era stato da ultimo allontanato con provvedimento emesso in data 26.05.2021, notificato in pari data, dal Prefetto di Milano, ai sensi dell'art. 20, c. 4 e 10 del D. Lgs. 30/2007 e successive modificazioni, per motivi di pubblica sicurezza;
a carico dell'interessato risultavano precedenti penali e di polizia quali attività di parcheggiatore non autorizzato (reiterato), resistenza a pubblico ufficiale, estorsione tentata (reiterata), ricettazione, invasione di terreni e/o edifici, furto;
rilevava, altresì, che i comportamenti tenuti e i reati commessi ingeneravano la ragionevole presunzione che il predetto potesse compierne di ulteriori, che la permanenza sul territorio italiano dell'interessato fosse incompatibile con la civile e sicura convivenza, avendo dato luogo ad una condotta pregiudizievole per la pubblica sicurezza, in quanto i fatti addebitati risultavano sintomatici di comportamenti non compatibili nemmeno con la volontà di inserirsi ordinatamente e pacificamente nella comunità nazionale. Conclusivamente il Prefetto affermava che il provvedimento veniva adottato nel rispetto del principio di proporzionalità di cui all'art.20 co.4 e delle altre condizioni di cui all'art.20 co.5 del decreto lgs. 30/2007 e successive modifiche. 2. Avverso il decreto prefettizio, presentava ricorso davanti il Tribunale di Milano in Parte_1 data 14.02.2024, chiedendo l'annullamento del provvedimento con contestuale sospensiva e deducendo la violazione dell'art.20 co. 4 e 22 co. 5 D.lgs. 30/2007 e degli artt.5 e 17 D.lgs. 150/2011, per avere il Prefetto omesso di considerare non solo la circostanza per cui l'esistenza di condanne penali non giustificasse di per sé l'adozione del provvedimento, ma anche per aver trascurato aspetti attinenti la sfera personale e familiare del ricorrente. Inoltre, secondo i la difesa Pt_1
l'allontanamento non poteva essere eseguito in pendenza del procedimento cautelare di sospensione degli effetti esecutivi del decreto impugnato.
3. In data 3.5.2025 si costituiva il resistente domandando il rigetto delle istanze attoree in CP_1 quanto inammissibili e comunque infondate, osservando che, nel caso di specie, contrariamente a quanto ex adverso sostenuto, il giudizio di pericolosità sociale effettuato dall'amministrazione non fosse frutto di un mero automatismo fondato sui precedenti penali riferibili al cittadino straniero, quanto piuttosto desunto da un insieme di elementi caratterizzanti, in negativo, la complessiva condotta del ricorrente in Italia.
Rispetto a tali circostanze, evidenziava il , il ricorrente, le cui scelte di vita adottate e CP_1 perseguite apparivano in grave contrasto con le regole sociali di sicura e pacifica convivenza, non era stato in grado di contrapporre, comprovandola, l'esistenza di elementi valutabili a suo favore, sicché l'apprezzamento della sua pericolosità aveva assunto rilievo preminente. La difesa affermava, altresì, che la presenza di eventuali legami familiari del n Italia non potevano Pt_1 prevalere sull'interesse dello Stato all'ordine pubblico e alla sicurezza pubblica, da salvaguardare con priorità assoluta.
4.Con sentenza pronunciata in data 16.6.2025, il Tribunale di Milano, decidendo sul ricorso presentato ex art.22 D.Leg.vo 30/2007 da avverso il provvedimento n. 2147/2024, Parte_1 emesso dal Prefetto della Provincia di Milano il 9.2.2024 e notificato in pari data, avente ad oggetto l' allontanamento del cittadino rumeno dal territorio dello Stato “ per motivi afferenti la pubblica sicurezza” ai sensi dell'art. 20 co. 1 e ss. D.Leg.vo 30/2007, ha dichiarato inammissibile il ricorso, compensando le spese di lite.
In particolare, il giudice di primo grado, richiamando il principio della riserva di legge ex art. 113 co. 3 della Costituzione e l'art. 4 co. 2 dell'allegato E della Legge 2248/1865 ed osservando che la difesa ricorrente ha chiesto al Tribunale una declaratoria di illegittimità e di annullamento del provvedimento amministrativo, ha affermato che il gravame proposto sollecita l'esercizio di un potere che la legge non attribuisce all'Autorità giudiziaria ordinaria che è, invece, chiamata all'accertamento di diritti soggettivi, non potendo, comunque annullare gli atti amministrativi, se non nei casi in cui il relativo potere sia stato espressamente conferito da una legge speciale.
5..Con atto di citazione, depositato il 18.7.2025 la difesa di ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Milano pronunciata il 16.6.2025 ed ha chiesto, in totale riforma del provvedimento impugnato, una dichiarazione di illegittimità del decreto di allontanamento n.
2147/24 emesso dalla Prefettura di Milano e la conseguente disapplicazione.
Con l'unico motivo di appello, la difesa ha contestato la violazione dell'art. 22 co. 2 D.Leg.vo n.30/2007
e l'illogicità e incoerenza della motivazione posta a fondamento della sentenza, affermando che il Tribunale ha errato non considerando che in materia di allontanamento è previsto l'intervento del Tribunale ordinario, sia in fase di esecuzione del provvedimento di allontanamento soggetto a convalida, sia nella fase della decisione dei ricorsi presentati avverso decreti di allontanamento per motivi di pubblica sicurezza e per motivi imperativi di pubblica sicurezza.
A tale riguardo, la difesa ha affermato che l'art. 22 co. 3 D.leg.vo n. 30/2017 prevede che avverso il provvedimento di allontanamento per motivi di pubblica sicurezza, può essere presentato ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria e che l'art. 4 co. 2 L.2248/1865 all.E di fatto nega al giudice il potere di modificare e revocare gli atti amministrativi, ma non anche il potere di annullamento degli stessi, che, anzi, è espressamente previsto dall'art. 113 co. 3 della Costituzione “nei casi e con gli effetti previsti dalla legge”.
6. Con decreto presidenziale del 22.7.2025, previa nomina del giudice relatore, l'udienza di comparizione delle parti è stata differita alla data del 10.12.2025.
7. Integrato il contraddittorio, con comparsa del 19.11.2025, si è costituito il Controparte_1 che, chiedendo il rigetto dei motivi di appello, ha affermato la correttezza del provvedimento impugnato, deducendo che l'art. 22 co. 2 del D.leg.vo n.30/2007 individua il giudice ordinario quale giudice competente munendolo del potere di disapplicazione dell'atto amministrativo, nella specie del decreto di allontanamento, ma non anche del potere di annullamento, non potendo esercitare un potere caducatorio, espressamente riservato, salva diversa disposizione di legge speciale, alla giurisdizione amministrativa.
Quanto al merito ed in via subordinata, la difesa appellata ha affermato la fondatezza del provvedimento amministrativo impugnato dal cittadino romeno avanti il Tribunale di Milano, ritenendo il giudizio di pericolosità sociale effettuato dall'Autorità amministrativa fondato sia sui precedenti penali e di Polizia riferibili al sia su ulteriori elementi caratterizzanti in termini Pt_1 negativi la sua condotta in Italia.
8. L'udienza del 10.12.2025 è stata tenuta alla presenza del solo difensore di parte appellante, che ha riferito che il si trova attualmente in Romania dove vive il suo nucleo familiare e che le Pt_1 sue particolari condizioni di indigenza economica e di assenza, nel paese di origine, di attività lavorativa, gli impongono di cercare in Italia i mezzi del proprio sostentamento e di quello dei propri familiari.
All'esito la Corte, sentito il parere del PG e le richieste della difesa, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che i motivi di gravame debbano trovare parziale accoglimento nei termini di seguito illustrati.
La difesa appellante principalmente si duole dell'erroneità della sentenza resa dal Tribunale di
Milano in relazione alla dichiarata inammissibilità del ricorso presentato in data 14.2.2024 da volto ad ottenere una pronuncia di annullamento del decreto di allontanamento dal Parte_1 territorio nazionale dei cittadino comunitario.
In particolare, la difesa ha eccepito che la domanda di parte ben poteva essere oggetto di valutazione da parte dell'Autorità giudiziaria ordinaria, in forza del disposto di cui all'art. 22 co. 2
D.Leg.vo 30/2017.
Il motivo di gravame è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Va, innanzi tutto rilevato che dalla lettura del provvedimento di allontanamento del Prefetto della
Provincia di Milano pronunciato in data 9.2.2025, si evince che lo stesso è stato reso ai sensi dell'art. 20 co. 1 e segg. del D.Leg.vo 30/2007 per motivi afferenti la pubblica sicurezza.
Detta norma, al comma 1, prevede che il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari, può essere limitato con apposito provvedimento, solo per motivi di sicurezza dello Stato, per motivi imperativi di pubblica sicurezza, per altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
Il comma 2 della norma, precisa che i motivi di sicurezza dello Stato sussistono quando la persona da allontanare appartiene ed una delle categorie di cui all'art. 18 della L. 22 maggio 1975 n. 152 e successive modifiche, ovvero se vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza sul territorio dello Stato, possa, in qualsiasi modo, agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali.
Al comma 3, la norma chiarisce che i motivi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica. L'art. 22 del D.Leg.vo n. 30/2007, disciplinando la tutela giurisdizionale avverso il provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino di un altro paese UE, introduce, ai commi
1 e 2 , una distinzione tra i ricorsi avverso i provvedimenti di allontanamento disposti per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi di ordine pubblico, rispetto ai quali è competente il giudice amministrativo e pertanto devono essere proposti innanzi al T.A.R. e i ricorsi avverso i provvedimenti di allontanamento per motivi di pubblica sicurezza, per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per i motivi di all'art. 21 del D.leg.vo n.30/2007, rispetto ai quali può essere presentato ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria.
L'art. 17 co. 2 D.Leg.vo n.150/2011, prevede, poi, che è competente a conoscere i ricorsi avverso i provvedimenti adottati per motivi di pubblica sicurezza, per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per la cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno, il Tribunale, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo, in cui ha sede l'Autorità che ha adottato il provvedimento impugnato, secondo il rito sommario di cognizione di cui agli artt. 702 bis, 702 ter e 702 quater c.p.c..
Alla luce di quanto in premessa, tenuto conto del tenore del decreto amministrativo adottato, segnatamente a motivi afferenti la pubblica sicurezza - sicché lo stesso non rientra nel novero dei provvedimenti resi per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi di ordine pubblico rilevanti ai sensi dell'art. 18 della L. 22 maggio 1975 n. 152, ma in quello dei provvedimenti emessi per motivi imperativi di pubblica sicurezza - il relativo ricorso, in forza di espresso richiamo normativo, ben poteva essere azionato avanti il giudice ordinario.
Ciò posto, deve rilevarsi, entrando nella valutazione del merito del provvedimento amministrativo
- valutazione che questa Corte è comunque tenuta ad effettuare una volta affermata la sussistenza della giurisdizione ordinaria sulla specifica domanda avanzata dalla parte nel giudizio di primo grado - che, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa di si ravvisano in capo al Parte_1 cittadino romeno indici di pericolosità sociale concreta ed attuale, atti a fondare l'emissione del provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato italiano da parte del Prefetto di Milano.
Dall'esame della documentazione presente agli atti, del certificato penale e del certificato dei carichi pendenti acquisiti, si rileva, infatti che il cittadino romeno, fin dal momento del suo ingresso in
Italia, anziché cercare di integrarsi positivamente sul territorio dello Stato, reperendo una regolare attività lavorativa (come avrebbe potuto fare stante la sua condizione di cittadino comunitario), si è invece determinato a commettere reati con allarmante frequenza, dimostrando, così, scarsa motivazione rispetto ad un percorso di integrazione sociale, connotato dal rispetto della legalità e delle norme di civile convivenza.
Dalla lettura del certificato penale e dei carichi pendenti, emerge che ha commesso Parte_1 reati di furto, estorsione, violenza privata, resistenza a pubblico ufficiale, reiterate violazioni al codice della strada, esercitando abusivamente l'attività di parcheggiatore e alle norme in materia di protezione internazionale, determinandosi a porre in essere comportamenti illeciti e di rilevanza penale, ritualmente accertati ed esitati in condanne passate in giudicato, perduranti nell'attualità, come si desume dal certificato dei carichi pendenti acquisito dall'ufficio.
Va, inoltre, rilevato che risulta essere già stato attinto da un provvedimento di Parte_1 allontanamento ai sensi dell'art. 20 co. 4 e 10 del D.Leg.vo 30/2007, emesso dal Prefetto di Milano in data 26.5.2021, notificato in pari data, non ottemperato, a seguito del quale il cittadino romeno, non solo non si è allontanato da territorio dello Stato, come prescrittogli, ma ha continuato a consumare reati.
Ciò posto, reputa la Corte che il provvedimento amministrativo di espulsione sia stato emesso nel rispetto del principio di proporzionalità, avendo l'Autorità amministrativa operato un corretto bilanciamento tra il diritto del cittadino romeno di permanere sul territorio dello Stato e l'esigenza di tutela dell'incolumità e della pubblica sicurezza.
Deve, inoltre, rilevarsi che, contrariamente a quanto affermato dalla difesa, il provvedimento amministrativo impugnato non si è basato esclusivamente sull'esistenza di precedenti penali e di polizia e sull'omessa considerazione della situazione personale, familiare ed economica del essendo, invece, conseguito ad una valutazione complessiva della condizione esistenziale Pt_1 del cittadino romeno.
Va, infatti, osservato che parte appellante non ha comprovato alcuna lecita attività lavorativa in essere, né ha provato l'intervenuto radicamento sul territorio dello Stato, emergendo che il Pt_1
è solito andare avanti e indietro dalla Romania, dove risiedono i propri familiari.
Si rileva, inoltre, che l'appellante continua a non disporre di un luogo di stabile dimora in Italia, circostanza che conferma la mancanza di un effettivo radicamento sul territorio dello Stato.
Alla luce di tali considerazioni, appare pacifico, come affermato nel provvedimento amministrativo impugnato, che si trovi in Italia in condizioni di estrema precarietà abitativa e Parte_1 lavorativa, traendo dalla commissione di reati la fonte principale del proprio sostentamento quotidiano.
Sussistono, pertanto, elementi di concreta pericolosità che giustificano il provvedimento di allontanamento del medesimo dal territorio dello Stato per motivi afferenti la pubblica sicurezza, adottato dall'Autorità amministrativa ai sensi dell'art. 20 D.Leg.vo 30/2007, provvedimento che in questa sede deve essere confermato.
Appare, infatti, comprovato che la condizione di instabilità esistenziale e lavorativa sul territorio dello Stato, cui il cittadino straniero non ha mai definitivamente ovviato nel corso degli anni, porti il consumare con allarmante frequenza reati ai danni della collettività. Pt_1 Le spese di lite devono essere interamente compensate anche nel presente grado di giudizio, rispetto al quale le parti sono risultate reciprocamente soccombenti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano , definitivamente decidendo sull'appello promosso da Parte_1 avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano in data 16.6.2025, così dispone:
1) Previo riconoscimento della competenza a decidere sulla domanda di annullamento del decreto di allontanamento dal territorio dello Stato emesso nei confronti di Parte_1 conferma il provvedimento n. 2147/2024 emesso dal Prefetto della Provincia di Milano in data 9.2.2024.
2) compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Milano il 10.12.2025
Il Presidente est. dott. Valentina Paletto
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Milano
Sezione delle Persone, dei Minori e della Famiglia
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. ssa Valentina Paletto Presidente rel. dott. Nunzio Daniele Buzzanca Consigliere dott. Angelo Parisi Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2159/2025 provvedendo sull'appello proposto da:
nato in [...] il [...] (cod. fisc. ), cittadino Parte_1 CodiceFiscale_1 rumeno, residente a [...] Str. Jiului n. 21/C, rappresentato e difeso dall'avv.
ND RT del Foro di Milano, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano viale
Tunisia 42
APPELLANTE contro
- rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato nella persona Controparte_1 dell'avv. Anna Sedda – elettivamente domiciliato in Milano, Via Freguglia n. 1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso e per la riforma della sentenza n. 4892/2025 emessa il 16.6.2025 dal
Tribunale Ordinario di Milano, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, nel procedimento R.G. n.
6090/2024 Con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, dott.ssa Simonetta Bellaviti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Voglia la Corte d'Appello adita, in totale riforma della sentenza impugnata, dichiarare l'illegittimità del decreto di allontanamento n. 2147/24 emesso dalla Prefettura di Milano con conseguente sua disapplicazione”.
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, dichiarare inammissibile l'appello avversario
e/o comunque rigettarlo nel merito confermando, per l'effetto, la sentenza n. 4892/2025 pronunciata dall'Ufficio del Tribunale ordinario di Milano resa nell'ambito del giudizio RG 6090/2024. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
Per il Procuratore Generale: previo riconoscimento della giurisdizione ordinaria, conferma del provvedimento amministrativo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con decreto n. 2147/2024 emesso il 9.02.2024 e notificato in pari data dal Prefetto della Provincia di Milano veniva disposto l'allontanamento di dal territorio dello Stato “per motivi Parte_1 afferenti la sicurezza pubblica”, con obbligo di lasciare “il territorio nazionale entro il termine di 10 giorni, stante la comprovata urgenza, ai sensi dell'art. 20, c. 10 del D.lgs. n. 30/2007”, ritenendo sussistenti nel caso di specie le condizioni di cui all'art. 20, comma 3, D.lgs. n. 30/2007.
In particolare il Prefetto rilevava che l'interessato era stato da ultimo allontanato con provvedimento emesso in data 26.05.2021, notificato in pari data, dal Prefetto di Milano, ai sensi dell'art. 20, c. 4 e 10 del D. Lgs. 30/2007 e successive modificazioni, per motivi di pubblica sicurezza;
a carico dell'interessato risultavano precedenti penali e di polizia quali attività di parcheggiatore non autorizzato (reiterato), resistenza a pubblico ufficiale, estorsione tentata (reiterata), ricettazione, invasione di terreni e/o edifici, furto;
rilevava, altresì, che i comportamenti tenuti e i reati commessi ingeneravano la ragionevole presunzione che il predetto potesse compierne di ulteriori, che la permanenza sul territorio italiano dell'interessato fosse incompatibile con la civile e sicura convivenza, avendo dato luogo ad una condotta pregiudizievole per la pubblica sicurezza, in quanto i fatti addebitati risultavano sintomatici di comportamenti non compatibili nemmeno con la volontà di inserirsi ordinatamente e pacificamente nella comunità nazionale. Conclusivamente il Prefetto affermava che il provvedimento veniva adottato nel rispetto del principio di proporzionalità di cui all'art.20 co.4 e delle altre condizioni di cui all'art.20 co.5 del decreto lgs. 30/2007 e successive modifiche. 2. Avverso il decreto prefettizio, presentava ricorso davanti il Tribunale di Milano in Parte_1 data 14.02.2024, chiedendo l'annullamento del provvedimento con contestuale sospensiva e deducendo la violazione dell'art.20 co. 4 e 22 co. 5 D.lgs. 30/2007 e degli artt.5 e 17 D.lgs. 150/2011, per avere il Prefetto omesso di considerare non solo la circostanza per cui l'esistenza di condanne penali non giustificasse di per sé l'adozione del provvedimento, ma anche per aver trascurato aspetti attinenti la sfera personale e familiare del ricorrente. Inoltre, secondo i la difesa Pt_1
l'allontanamento non poteva essere eseguito in pendenza del procedimento cautelare di sospensione degli effetti esecutivi del decreto impugnato.
3. In data 3.5.2025 si costituiva il resistente domandando il rigetto delle istanze attoree in CP_1 quanto inammissibili e comunque infondate, osservando che, nel caso di specie, contrariamente a quanto ex adverso sostenuto, il giudizio di pericolosità sociale effettuato dall'amministrazione non fosse frutto di un mero automatismo fondato sui precedenti penali riferibili al cittadino straniero, quanto piuttosto desunto da un insieme di elementi caratterizzanti, in negativo, la complessiva condotta del ricorrente in Italia.
Rispetto a tali circostanze, evidenziava il , il ricorrente, le cui scelte di vita adottate e CP_1 perseguite apparivano in grave contrasto con le regole sociali di sicura e pacifica convivenza, non era stato in grado di contrapporre, comprovandola, l'esistenza di elementi valutabili a suo favore, sicché l'apprezzamento della sua pericolosità aveva assunto rilievo preminente. La difesa affermava, altresì, che la presenza di eventuali legami familiari del n Italia non potevano Pt_1 prevalere sull'interesse dello Stato all'ordine pubblico e alla sicurezza pubblica, da salvaguardare con priorità assoluta.
4.Con sentenza pronunciata in data 16.6.2025, il Tribunale di Milano, decidendo sul ricorso presentato ex art.22 D.Leg.vo 30/2007 da avverso il provvedimento n. 2147/2024, Parte_1 emesso dal Prefetto della Provincia di Milano il 9.2.2024 e notificato in pari data, avente ad oggetto l' allontanamento del cittadino rumeno dal territorio dello Stato “ per motivi afferenti la pubblica sicurezza” ai sensi dell'art. 20 co. 1 e ss. D.Leg.vo 30/2007, ha dichiarato inammissibile il ricorso, compensando le spese di lite.
In particolare, il giudice di primo grado, richiamando il principio della riserva di legge ex art. 113 co. 3 della Costituzione e l'art. 4 co. 2 dell'allegato E della Legge 2248/1865 ed osservando che la difesa ricorrente ha chiesto al Tribunale una declaratoria di illegittimità e di annullamento del provvedimento amministrativo, ha affermato che il gravame proposto sollecita l'esercizio di un potere che la legge non attribuisce all'Autorità giudiziaria ordinaria che è, invece, chiamata all'accertamento di diritti soggettivi, non potendo, comunque annullare gli atti amministrativi, se non nei casi in cui il relativo potere sia stato espressamente conferito da una legge speciale.
5..Con atto di citazione, depositato il 18.7.2025 la difesa di ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Milano pronunciata il 16.6.2025 ed ha chiesto, in totale riforma del provvedimento impugnato, una dichiarazione di illegittimità del decreto di allontanamento n.
2147/24 emesso dalla Prefettura di Milano e la conseguente disapplicazione.
Con l'unico motivo di appello, la difesa ha contestato la violazione dell'art. 22 co. 2 D.Leg.vo n.30/2007
e l'illogicità e incoerenza della motivazione posta a fondamento della sentenza, affermando che il Tribunale ha errato non considerando che in materia di allontanamento è previsto l'intervento del Tribunale ordinario, sia in fase di esecuzione del provvedimento di allontanamento soggetto a convalida, sia nella fase della decisione dei ricorsi presentati avverso decreti di allontanamento per motivi di pubblica sicurezza e per motivi imperativi di pubblica sicurezza.
A tale riguardo, la difesa ha affermato che l'art. 22 co. 3 D.leg.vo n. 30/2017 prevede che avverso il provvedimento di allontanamento per motivi di pubblica sicurezza, può essere presentato ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria e che l'art. 4 co. 2 L.2248/1865 all.E di fatto nega al giudice il potere di modificare e revocare gli atti amministrativi, ma non anche il potere di annullamento degli stessi, che, anzi, è espressamente previsto dall'art. 113 co. 3 della Costituzione “nei casi e con gli effetti previsti dalla legge”.
6. Con decreto presidenziale del 22.7.2025, previa nomina del giudice relatore, l'udienza di comparizione delle parti è stata differita alla data del 10.12.2025.
7. Integrato il contraddittorio, con comparsa del 19.11.2025, si è costituito il Controparte_1 che, chiedendo il rigetto dei motivi di appello, ha affermato la correttezza del provvedimento impugnato, deducendo che l'art. 22 co. 2 del D.leg.vo n.30/2007 individua il giudice ordinario quale giudice competente munendolo del potere di disapplicazione dell'atto amministrativo, nella specie del decreto di allontanamento, ma non anche del potere di annullamento, non potendo esercitare un potere caducatorio, espressamente riservato, salva diversa disposizione di legge speciale, alla giurisdizione amministrativa.
Quanto al merito ed in via subordinata, la difesa appellata ha affermato la fondatezza del provvedimento amministrativo impugnato dal cittadino romeno avanti il Tribunale di Milano, ritenendo il giudizio di pericolosità sociale effettuato dall'Autorità amministrativa fondato sia sui precedenti penali e di Polizia riferibili al sia su ulteriori elementi caratterizzanti in termini Pt_1 negativi la sua condotta in Italia.
8. L'udienza del 10.12.2025 è stata tenuta alla presenza del solo difensore di parte appellante, che ha riferito che il si trova attualmente in Romania dove vive il suo nucleo familiare e che le Pt_1 sue particolari condizioni di indigenza economica e di assenza, nel paese di origine, di attività lavorativa, gli impongono di cercare in Italia i mezzi del proprio sostentamento e di quello dei propri familiari.
All'esito la Corte, sentito il parere del PG e le richieste della difesa, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che i motivi di gravame debbano trovare parziale accoglimento nei termini di seguito illustrati.
La difesa appellante principalmente si duole dell'erroneità della sentenza resa dal Tribunale di
Milano in relazione alla dichiarata inammissibilità del ricorso presentato in data 14.2.2024 da volto ad ottenere una pronuncia di annullamento del decreto di allontanamento dal Parte_1 territorio nazionale dei cittadino comunitario.
In particolare, la difesa ha eccepito che la domanda di parte ben poteva essere oggetto di valutazione da parte dell'Autorità giudiziaria ordinaria, in forza del disposto di cui all'art. 22 co. 2
D.Leg.vo 30/2017.
Il motivo di gravame è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Va, innanzi tutto rilevato che dalla lettura del provvedimento di allontanamento del Prefetto della
Provincia di Milano pronunciato in data 9.2.2025, si evince che lo stesso è stato reso ai sensi dell'art. 20 co. 1 e segg. del D.Leg.vo 30/2007 per motivi afferenti la pubblica sicurezza.
Detta norma, al comma 1, prevede che il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari, può essere limitato con apposito provvedimento, solo per motivi di sicurezza dello Stato, per motivi imperativi di pubblica sicurezza, per altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
Il comma 2 della norma, precisa che i motivi di sicurezza dello Stato sussistono quando la persona da allontanare appartiene ed una delle categorie di cui all'art. 18 della L. 22 maggio 1975 n. 152 e successive modifiche, ovvero se vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza sul territorio dello Stato, possa, in qualsiasi modo, agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali.
Al comma 3, la norma chiarisce che i motivi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica. L'art. 22 del D.Leg.vo n. 30/2007, disciplinando la tutela giurisdizionale avverso il provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino di un altro paese UE, introduce, ai commi
1 e 2 , una distinzione tra i ricorsi avverso i provvedimenti di allontanamento disposti per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi di ordine pubblico, rispetto ai quali è competente il giudice amministrativo e pertanto devono essere proposti innanzi al T.A.R. e i ricorsi avverso i provvedimenti di allontanamento per motivi di pubblica sicurezza, per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per i motivi di all'art. 21 del D.leg.vo n.30/2007, rispetto ai quali può essere presentato ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria.
L'art. 17 co. 2 D.Leg.vo n.150/2011, prevede, poi, che è competente a conoscere i ricorsi avverso i provvedimenti adottati per motivi di pubblica sicurezza, per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per la cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno, il Tribunale, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo, in cui ha sede l'Autorità che ha adottato il provvedimento impugnato, secondo il rito sommario di cognizione di cui agli artt. 702 bis, 702 ter e 702 quater c.p.c..
Alla luce di quanto in premessa, tenuto conto del tenore del decreto amministrativo adottato, segnatamente a motivi afferenti la pubblica sicurezza - sicché lo stesso non rientra nel novero dei provvedimenti resi per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi di ordine pubblico rilevanti ai sensi dell'art. 18 della L. 22 maggio 1975 n. 152, ma in quello dei provvedimenti emessi per motivi imperativi di pubblica sicurezza - il relativo ricorso, in forza di espresso richiamo normativo, ben poteva essere azionato avanti il giudice ordinario.
Ciò posto, deve rilevarsi, entrando nella valutazione del merito del provvedimento amministrativo
- valutazione che questa Corte è comunque tenuta ad effettuare una volta affermata la sussistenza della giurisdizione ordinaria sulla specifica domanda avanzata dalla parte nel giudizio di primo grado - che, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa di si ravvisano in capo al Parte_1 cittadino romeno indici di pericolosità sociale concreta ed attuale, atti a fondare l'emissione del provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato italiano da parte del Prefetto di Milano.
Dall'esame della documentazione presente agli atti, del certificato penale e del certificato dei carichi pendenti acquisiti, si rileva, infatti che il cittadino romeno, fin dal momento del suo ingresso in
Italia, anziché cercare di integrarsi positivamente sul territorio dello Stato, reperendo una regolare attività lavorativa (come avrebbe potuto fare stante la sua condizione di cittadino comunitario), si è invece determinato a commettere reati con allarmante frequenza, dimostrando, così, scarsa motivazione rispetto ad un percorso di integrazione sociale, connotato dal rispetto della legalità e delle norme di civile convivenza.
Dalla lettura del certificato penale e dei carichi pendenti, emerge che ha commesso Parte_1 reati di furto, estorsione, violenza privata, resistenza a pubblico ufficiale, reiterate violazioni al codice della strada, esercitando abusivamente l'attività di parcheggiatore e alle norme in materia di protezione internazionale, determinandosi a porre in essere comportamenti illeciti e di rilevanza penale, ritualmente accertati ed esitati in condanne passate in giudicato, perduranti nell'attualità, come si desume dal certificato dei carichi pendenti acquisito dall'ufficio.
Va, inoltre, rilevato che risulta essere già stato attinto da un provvedimento di Parte_1 allontanamento ai sensi dell'art. 20 co. 4 e 10 del D.Leg.vo 30/2007, emesso dal Prefetto di Milano in data 26.5.2021, notificato in pari data, non ottemperato, a seguito del quale il cittadino romeno, non solo non si è allontanato da territorio dello Stato, come prescrittogli, ma ha continuato a consumare reati.
Ciò posto, reputa la Corte che il provvedimento amministrativo di espulsione sia stato emesso nel rispetto del principio di proporzionalità, avendo l'Autorità amministrativa operato un corretto bilanciamento tra il diritto del cittadino romeno di permanere sul territorio dello Stato e l'esigenza di tutela dell'incolumità e della pubblica sicurezza.
Deve, inoltre, rilevarsi che, contrariamente a quanto affermato dalla difesa, il provvedimento amministrativo impugnato non si è basato esclusivamente sull'esistenza di precedenti penali e di polizia e sull'omessa considerazione della situazione personale, familiare ed economica del essendo, invece, conseguito ad una valutazione complessiva della condizione esistenziale Pt_1 del cittadino romeno.
Va, infatti, osservato che parte appellante non ha comprovato alcuna lecita attività lavorativa in essere, né ha provato l'intervenuto radicamento sul territorio dello Stato, emergendo che il Pt_1
è solito andare avanti e indietro dalla Romania, dove risiedono i propri familiari.
Si rileva, inoltre, che l'appellante continua a non disporre di un luogo di stabile dimora in Italia, circostanza che conferma la mancanza di un effettivo radicamento sul territorio dello Stato.
Alla luce di tali considerazioni, appare pacifico, come affermato nel provvedimento amministrativo impugnato, che si trovi in Italia in condizioni di estrema precarietà abitativa e Parte_1 lavorativa, traendo dalla commissione di reati la fonte principale del proprio sostentamento quotidiano.
Sussistono, pertanto, elementi di concreta pericolosità che giustificano il provvedimento di allontanamento del medesimo dal territorio dello Stato per motivi afferenti la pubblica sicurezza, adottato dall'Autorità amministrativa ai sensi dell'art. 20 D.Leg.vo 30/2007, provvedimento che in questa sede deve essere confermato.
Appare, infatti, comprovato che la condizione di instabilità esistenziale e lavorativa sul territorio dello Stato, cui il cittadino straniero non ha mai definitivamente ovviato nel corso degli anni, porti il consumare con allarmante frequenza reati ai danni della collettività. Pt_1 Le spese di lite devono essere interamente compensate anche nel presente grado di giudizio, rispetto al quale le parti sono risultate reciprocamente soccombenti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano , definitivamente decidendo sull'appello promosso da Parte_1 avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano in data 16.6.2025, così dispone:
1) Previo riconoscimento della competenza a decidere sulla domanda di annullamento del decreto di allontanamento dal territorio dello Stato emesso nei confronti di Parte_1 conferma il provvedimento n. 2147/2024 emesso dal Prefetto della Provincia di Milano in data 9.2.2024.
2) compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Milano il 10.12.2025
Il Presidente est. dott. Valentina Paletto