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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 1726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1726 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1726/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VINCI SALVATORE, Presidente MARINO GIORGIO, Relatore COMMANDATORE CALOGERO, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 7212/2025 depositato il 29/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320250029330524000 REC AIUTI STATO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320250029330625000 REC.AIUTI STATO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320250029330726000 REC.AIUTI STATO
a seguito di discussione
Richieste delle parti: come in atti
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 29.12.2025 Ricorrente_1 adiva questa Corte espondendo di avere ricevuto in data 2.10.2025 tre cartelle di pagamento n. 29320250029330524000,
29320250029330625000 e 2932025002933072600 di complessivi € 11747.23 per recupero somme in precedenza versate.
Eccepiva la violazione art. 10 L n. 212/2000, il difetto di motivazione e la decadenza.
Si costituiva l'Agenzia opponendosi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Parte ricorrente ha dedotto di avere incoato un giudizio avverso il diniego di rimborso relativamente
Nominativo_2alle somme spettanti per il c.d. Sisma di e di aver ricevuto, a seguito della sentenza conclusiva del giudizio (n. 13205/16 della CGT di Catania), il pagamento di quanto spettante.
Tale sentenza è stata – però – gravata di appello e tale giudizio si è concluso con sentenza n.
4543/06/2021, con cui è stato accolto l'appello e, pertanto, rigettato il ricorso in primo grado (cfr. doc. in atti).
Tale sentenza – per come dedotto e non contestato – è divenuta definitiva per mancata impugnazione. È evidente, dunque, che non vi sia stata alcuna violazione del principio di buona fede, atteso che
AdE ha proceduto legittimamente ad iscrivere a ruolo somme dovute in esecuzione della predetta sentenza di appello, ovvero a recuperare somme già (pacificamente) erogate e non avendo più titolo alcuno la parte ricorrente per trattenerle.
Nessuno difetto di motivazione sussiste, atteso che nelle cartelle è chiaramente indicata la sentenza della CTR 4543/21, ben nota alla ricorrente per essere stata parte del giudizio.
Le spese del giudizio seguendo la soccombenza vanno poste a carico del ricorrente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – sezione II, definitivamente pronunciando
Ricorrente_1sulla domanda proposta, da
contro
Agenzia delle Entrate, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna parte ricorrente al rimborso delle spese processuali in favore dell'Agenzia, liquidate in complessivi € 1100.00 per compensi , oltre accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della II Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania il 24.02.2026
Il Giudice rel IL PRESIDENTE
(dott. Giorgio Marino) (dott. Salvatore Vinci)
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VINCI SALVATORE, Presidente MARINO GIORGIO, Relatore COMMANDATORE CALOGERO, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 7212/2025 depositato il 29/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320250029330524000 REC AIUTI STATO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320250029330625000 REC.AIUTI STATO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320250029330726000 REC.AIUTI STATO
a seguito di discussione
Richieste delle parti: come in atti
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 29.12.2025 Ricorrente_1 adiva questa Corte espondendo di avere ricevuto in data 2.10.2025 tre cartelle di pagamento n. 29320250029330524000,
29320250029330625000 e 2932025002933072600 di complessivi € 11747.23 per recupero somme in precedenza versate.
Eccepiva la violazione art. 10 L n. 212/2000, il difetto di motivazione e la decadenza.
Si costituiva l'Agenzia opponendosi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Parte ricorrente ha dedotto di avere incoato un giudizio avverso il diniego di rimborso relativamente
Nominativo_2alle somme spettanti per il c.d. Sisma di e di aver ricevuto, a seguito della sentenza conclusiva del giudizio (n. 13205/16 della CGT di Catania), il pagamento di quanto spettante.
Tale sentenza è stata – però – gravata di appello e tale giudizio si è concluso con sentenza n.
4543/06/2021, con cui è stato accolto l'appello e, pertanto, rigettato il ricorso in primo grado (cfr. doc. in atti).
Tale sentenza – per come dedotto e non contestato – è divenuta definitiva per mancata impugnazione. È evidente, dunque, che non vi sia stata alcuna violazione del principio di buona fede, atteso che
AdE ha proceduto legittimamente ad iscrivere a ruolo somme dovute in esecuzione della predetta sentenza di appello, ovvero a recuperare somme già (pacificamente) erogate e non avendo più titolo alcuno la parte ricorrente per trattenerle.
Nessuno difetto di motivazione sussiste, atteso che nelle cartelle è chiaramente indicata la sentenza della CTR 4543/21, ben nota alla ricorrente per essere stata parte del giudizio.
Le spese del giudizio seguendo la soccombenza vanno poste a carico del ricorrente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – sezione II, definitivamente pronunciando
Ricorrente_1sulla domanda proposta, da
contro
Agenzia delle Entrate, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna parte ricorrente al rimborso delle spese processuali in favore dell'Agenzia, liquidate in complessivi € 1100.00 per compensi , oltre accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della II Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania il 24.02.2026
Il Giudice rel IL PRESIDENTE
(dott. Giorgio Marino) (dott. Salvatore Vinci)