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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/10/2025, n. 1764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1764 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3653/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3653/2025 v.g. promossa da:
, CP_1
e
, entrambi con il patrocinio dell'avv. CHIARABELLI CINZIA che li CP_2 rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in CP_1 CP_2
TORINO il 18/03/1990.
L'atto di matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 215 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1990).
Dal matrimonio sono nati i figli: nata a [...] in data [...] - maggiorenne ed Persona_1 economicamente indipendente;
nata a [...] [...] - maggiorenne ed Persona_2 economicamente indipendente;
, nato a [...] il [...]. CP_3
Con ricorso depositato il 19/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . CP_1 CP_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separatamente nel rispetto reciproco e liberi da ogni obbligo legato al rapporto di coniugio;
DÀ ATTO che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti rinunciando ad ogni richiesta alimentare e/o mantenimento reciproco;
DISPONE che la casa coniugale sita in Torino alla via Alberto Viriglio n. 26 venga assegnata alla Signora con tutti gli arredi che la compongono, che rimarrà a viverci con i figli. CP_1
DÀ ATTO che il Signor trasferirà la propria residenza entro l'emissione CP_2 dell'omologa di separazione.
DISPONE che il figlio minore venga affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con CP_3 esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione e manterranno la residenza e il collocamento principale presso la madre;
DISPONE che i genitori debbano assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio minore relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé.
DISPONE che i coniugi dividano al 50% le spese scolastiche, mediche e ricreative relative al figlio minore , secondo il protocollo di Intesa Avvocati Magistrati del Tribunale di Torino. CP_3
DISPONE che il padre possa tenere con sé il figlio minori ogni qualvolta lo desideri, previo accordo con il medesimo.
DÀ ATTO che in merito ai veicoli: la macchina Dacia Sandero, targata FS519BP verrà volturata in favore della Signora mentre il veicolo Toyota targato CS114AS di proprietà del Signor Parte_1 rimarrà nella sua piena disponibilità. CP_2
DÀ ATTO che in merito ai finanziamenti accesi dal Sig. presso gli istituiti Findomestic ma CP_2 intestati alla Signora il Signor provvederà a rimborsare alla medesima CP_1 CP_2 mensilmente l'importo di € 150,00.
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano che ogni altra questione economica è già stata prima d'ora definita. NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
17/10/2025
Il Presidente est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3653/2025 v.g. promossa da:
, CP_1
e
, entrambi con il patrocinio dell'avv. CHIARABELLI CINZIA che li CP_2 rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in CP_1 CP_2
TORINO il 18/03/1990.
L'atto di matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 215 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1990).
Dal matrimonio sono nati i figli: nata a [...] in data [...] - maggiorenne ed Persona_1 economicamente indipendente;
nata a [...] [...] - maggiorenne ed Persona_2 economicamente indipendente;
, nato a [...] il [...]. CP_3
Con ricorso depositato il 19/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . CP_1 CP_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separatamente nel rispetto reciproco e liberi da ogni obbligo legato al rapporto di coniugio;
DÀ ATTO che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti rinunciando ad ogni richiesta alimentare e/o mantenimento reciproco;
DISPONE che la casa coniugale sita in Torino alla via Alberto Viriglio n. 26 venga assegnata alla Signora con tutti gli arredi che la compongono, che rimarrà a viverci con i figli. CP_1
DÀ ATTO che il Signor trasferirà la propria residenza entro l'emissione CP_2 dell'omologa di separazione.
DISPONE che il figlio minore venga affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con CP_3 esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione e manterranno la residenza e il collocamento principale presso la madre;
DISPONE che i genitori debbano assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio minore relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé.
DISPONE che i coniugi dividano al 50% le spese scolastiche, mediche e ricreative relative al figlio minore , secondo il protocollo di Intesa Avvocati Magistrati del Tribunale di Torino. CP_3
DISPONE che il padre possa tenere con sé il figlio minori ogni qualvolta lo desideri, previo accordo con il medesimo.
DÀ ATTO che in merito ai veicoli: la macchina Dacia Sandero, targata FS519BP verrà volturata in favore della Signora mentre il veicolo Toyota targato CS114AS di proprietà del Signor Parte_1 rimarrà nella sua piena disponibilità. CP_2
DÀ ATTO che in merito ai finanziamenti accesi dal Sig. presso gli istituiti Findomestic ma CP_2 intestati alla Signora il Signor provvederà a rimborsare alla medesima CP_1 CP_2 mensilmente l'importo di € 150,00.
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano che ogni altra questione economica è già stata prima d'ora definita. NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
17/10/2025
Il Presidente est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.