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Sentenza 16 agosto 2025
Sentenza 16 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/08/2025, n. 8644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8644 |
| Data del deposito : | 16 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi, all'esito di trattazione ex art. 127 ter CPC ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13231 /2024 R.G. promossa
Da
, rappresentato e difeso dagli avv.ti PATTUMELLI DAMASO , DI BELLA DANIELE Parte_1
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall' Avv. ZANNINI Controparte_1
QU TA ,
Resistente
OGGETTO: NO - pensione
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 4.4.2024 e ritualmente notificato, l'istante , premesso di Parte_1 avere chiesto l'accertamento del requisito sanitario ex L.222/84 e che il procedimento di ATP si era chiuso con pronuncia di inammissibilità per carenza del requisito contributivo, proponeva giudizio ordinario secondo quanto stabilito dalla S.C. ritenendo sussistere i requisiti per accedere all'assegno ex art.1 L.222/84; chiedeva quindi al Tribunale di dichiarare il suo diritto al pagamento della prestazione, oltre accessori e rifusione delle spese di giudizio.
CP_ L' si è costituito sollevando eccezioni preliminari e chiedendo il rigetto della domanda.
1 All'esito di istruttoria documentale, disposta per la fase decisoria la trattazione ai sensi dell'art. 127 bis CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso deve essere rigettato.
Preliminarmente si rileva che il ricorso ordinario è stato correttamente depositato dopo la dichiarazione di inammissibilità resa dal giudice dell'ATP per contestare tale provvedimento;
come precisato dalla S.C., in materia di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., non è ricorribile ex art. 111 Cost. l'ordinanza che, in esito ad esame sommario, abbia dichiarato insussistenti le condizioni sanitarie per beneficiare della prestazione assistenziale richiesta, trattandosi di provvedimento che non incide con effetto di giudicato sulla situazione soggettiva sostanziale - attesa la possibilità per l'interessato di promuovere il giudizio di merito - ed è comunque idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità di cui all'art. 445 bis, comma 2,
c.p.c., essendo il procedimento sommario già giunto a conclusione. (v. Cass. sez. L - , Sentenza n.
16685 del 25/06/2018).
Ciò premesso, nel merito si osserva quanto segue.
All'esito della documentazione acquisita in corso di causa, deve confermarsi che il ricorso era inammissibile per carenza del requisito contributivo (in particolare, come si vedrà, manca il cosiddetto requisito di attualità contributiva).
Ai sensi dell'art.4 legge 222/ 1984, “Ai fini del perfezionamento del diritto dell'assegno di invalidità
e alla pensione di inabilità di cui ai precedenti articoli 1 e 2, è richiesto il possesso dei requisiti di assicurazione e di contribuzione stabiliti dall'articolo 9, n. 2), del regio decreto-legge 14 aprile
1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, quale risulta sostituito dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218”.
Ai fini del perfezionamento del diritto all'assegno d'invalidità e alla pensione d'inabilità è richiesto quindi il possesso di 260 contributi settimanali, pari a cinque anni di assicurazione, dei quali almeno 156 (tre anni) versati negli ultimi cinque anni antecedenti la domanda di pensione di inabilità o dia assegno di invalidità.
I requisiti possono essere maturati anche durante il corso della domanda diretta ad ottenere la prestazione, nel senso che l'assicurato che ha presentato domanda, se matura i requisiti durante l'esame della stessa, può ottenere la prestazione, ovviamente, con decorrenza da quando matura i requisiti (v. Cass. Sentenza n. 11057 del 20/05/2014).
Orbene, nel caso di specie, dall'estratto contributivo certificato si evince che il ricorrente non ha maturato il requisito contributivo dei 156 contributi settimanali negli ultimi cinque anni antecedenti la domanda (dell'11.4.23).
2 Anche spostando il quinquennio in avanti, non si raggiunge tale limite;
infatti, non è possibile sommare il requisito contributivo figurativo maturato nel periodo di NASPI in quanto, nel caso di specie, si richiedono, ai fini del beneficio ex L.222/84, contributi effettivamente versati (v. art.2
c.10 L.92/2012 ult. Parte e dall'articolo 9, n. 2), del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, quale risulta sostituito dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218”.).
Alla data odierna, pertanto, non può sostenersi sia maturato il requisito contributivo in oggetto.
Deve ricordarsi che , per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità, oltre all'accertamento del requisito sanitario di cui all'art. 1, comma primo, della legge n. 222 del 1984, occorre accertare anche quello assicurativo e di contribuzione di cui all'art. 4 della medesima legge, il quale, insieme con quello sanitario è elemento costitutivo del diritto alla prestazione previdenziale. (v. Cass. sez. L, Sentenza n. 3101 del 03/03/2001).
Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato.
Le spese sono irripetibili rinvenendosi in atti la dichiarazione ex art. 152 disp.att. CPC (v. doc.4).
PQM
Definitivamente pronunziando:
- Rigetta il ricorso;
- Spese irripetibili .
Roma 16.8.2025
Il Giudice
Dott. S. Rossi
3
In nome del popolo italiano
Il TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi, all'esito di trattazione ex art. 127 ter CPC ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13231 /2024 R.G. promossa
Da
, rappresentato e difeso dagli avv.ti PATTUMELLI DAMASO , DI BELLA DANIELE Parte_1
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall' Avv. ZANNINI Controparte_1
QU TA ,
Resistente
OGGETTO: NO - pensione
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 4.4.2024 e ritualmente notificato, l'istante , premesso di Parte_1 avere chiesto l'accertamento del requisito sanitario ex L.222/84 e che il procedimento di ATP si era chiuso con pronuncia di inammissibilità per carenza del requisito contributivo, proponeva giudizio ordinario secondo quanto stabilito dalla S.C. ritenendo sussistere i requisiti per accedere all'assegno ex art.1 L.222/84; chiedeva quindi al Tribunale di dichiarare il suo diritto al pagamento della prestazione, oltre accessori e rifusione delle spese di giudizio.
CP_ L' si è costituito sollevando eccezioni preliminari e chiedendo il rigetto della domanda.
1 All'esito di istruttoria documentale, disposta per la fase decisoria la trattazione ai sensi dell'art. 127 bis CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso deve essere rigettato.
Preliminarmente si rileva che il ricorso ordinario è stato correttamente depositato dopo la dichiarazione di inammissibilità resa dal giudice dell'ATP per contestare tale provvedimento;
come precisato dalla S.C., in materia di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., non è ricorribile ex art. 111 Cost. l'ordinanza che, in esito ad esame sommario, abbia dichiarato insussistenti le condizioni sanitarie per beneficiare della prestazione assistenziale richiesta, trattandosi di provvedimento che non incide con effetto di giudicato sulla situazione soggettiva sostanziale - attesa la possibilità per l'interessato di promuovere il giudizio di merito - ed è comunque idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità di cui all'art. 445 bis, comma 2,
c.p.c., essendo il procedimento sommario già giunto a conclusione. (v. Cass. sez. L - , Sentenza n.
16685 del 25/06/2018).
Ciò premesso, nel merito si osserva quanto segue.
All'esito della documentazione acquisita in corso di causa, deve confermarsi che il ricorso era inammissibile per carenza del requisito contributivo (in particolare, come si vedrà, manca il cosiddetto requisito di attualità contributiva).
Ai sensi dell'art.4 legge 222/ 1984, “Ai fini del perfezionamento del diritto dell'assegno di invalidità
e alla pensione di inabilità di cui ai precedenti articoli 1 e 2, è richiesto il possesso dei requisiti di assicurazione e di contribuzione stabiliti dall'articolo 9, n. 2), del regio decreto-legge 14 aprile
1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, quale risulta sostituito dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218”.
Ai fini del perfezionamento del diritto all'assegno d'invalidità e alla pensione d'inabilità è richiesto quindi il possesso di 260 contributi settimanali, pari a cinque anni di assicurazione, dei quali almeno 156 (tre anni) versati negli ultimi cinque anni antecedenti la domanda di pensione di inabilità o dia assegno di invalidità.
I requisiti possono essere maturati anche durante il corso della domanda diretta ad ottenere la prestazione, nel senso che l'assicurato che ha presentato domanda, se matura i requisiti durante l'esame della stessa, può ottenere la prestazione, ovviamente, con decorrenza da quando matura i requisiti (v. Cass. Sentenza n. 11057 del 20/05/2014).
Orbene, nel caso di specie, dall'estratto contributivo certificato si evince che il ricorrente non ha maturato il requisito contributivo dei 156 contributi settimanali negli ultimi cinque anni antecedenti la domanda (dell'11.4.23).
2 Anche spostando il quinquennio in avanti, non si raggiunge tale limite;
infatti, non è possibile sommare il requisito contributivo figurativo maturato nel periodo di NASPI in quanto, nel caso di specie, si richiedono, ai fini del beneficio ex L.222/84, contributi effettivamente versati (v. art.2
c.10 L.92/2012 ult. Parte e dall'articolo 9, n. 2), del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, quale risulta sostituito dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218”.).
Alla data odierna, pertanto, non può sostenersi sia maturato il requisito contributivo in oggetto.
Deve ricordarsi che , per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità, oltre all'accertamento del requisito sanitario di cui all'art. 1, comma primo, della legge n. 222 del 1984, occorre accertare anche quello assicurativo e di contribuzione di cui all'art. 4 della medesima legge, il quale, insieme con quello sanitario è elemento costitutivo del diritto alla prestazione previdenziale. (v. Cass. sez. L, Sentenza n. 3101 del 03/03/2001).
Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato.
Le spese sono irripetibili rinvenendosi in atti la dichiarazione ex art. 152 disp.att. CPC (v. doc.4).
PQM
Definitivamente pronunziando:
- Rigetta il ricorso;
- Spese irripetibili .
Roma 16.8.2025
Il Giudice
Dott. S. Rossi
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