Versione
28 gennaio 1958
28 gennaio 1958
Art. 34. (Disdetta, revoca e rinunzia)
L'Amministrazione puo' procedere alla disdetta del contratto d'appalto o alla revoca della gestione delle rivendite nei seguenti casi:
1) violazione all'obbligo della gestione personale o abbandono del servizio;
2) mancata ripresa della gestione personale dopo che il rivenditore abbia usufruito della rappresentanza autorizzata dall'Amministrazione per un periodo di due anni entro un novennio;
3) mancata vigilanza sull'operato del coadiutore o dell'assistente quando questi abbia commesso nella rivendita uno dei reati che comporti esclusione ai sensi dell'art. 6;
4) opposizione alle verifiche dei funzionari della Amministrazione o della Guardia di finanza; occultamento o sottrazione di generi di monopolio in occasione delle verifiche stesse, quando costituisca danno per la Amministrazione, anche se commessi dal coadiutore o assistente;
5) mancata riattivazione della rivendita nel locale e nel termine prescritto dall'Amministrazione, dopo un trasferimento non autorizzato, per il quale sia stata gia' applicata la pena pecuniaria disciplinare;
6) cessione non autorizzata della rivendita;
7) pagamento dei generi di monopolio e dei canoni, effettuato in maniera diversa da quella prescritta, quando ne sia derivato danno all'Amministrazione.
8) acquisto dei generi non dall'organo di distribuzione del monopolio assegnato, quando ne sia derivato danno all'Amministrazione ovvero trattisi di acquisto o detenzione di generi provenienti da furto;
9) violazione abituale delle norme relative alla gestione ed al funzionamento delle rivendite. L'abitualita' si realizza quando, dopo tre trasgressioni della stessa indole commesse entro un biennio, il rivenditore ne commetta un'altra, pure della stessa indole, nei sei mesi successivi all'ultima delle violazioni precedenti;
10) violazione persistente delle norme relative alla gestione ed al funzionamento delle rivendite che si verifica allorquando, entro un biennio, il rivenditore abbia commesso quattro trasgressioni, anche di indole diversa, per ciascuna delle quali sia stata irrogata una pena pecuniaria disciplinare non inferiore a lire 2000.
Il rivenditore puo' procedere alla disdetta, dell'appalto o alla rinunzia della gestione nei seguenti casi:
a) quando per ragioni non imputabili a sua colpa, il reddito abbia subito una contrazione del venti per cento rispetto a quello conseguito all'inizio della gestione;
b) per gravi motivi di famiglia, cambiamento di residenza, sopravvenuta, invalidita' fisica permanente, ovvero per aver compiuto 65 anni di eta'.
In tutti i casi sopraindicati l'Amministrazione puo' procedere all'incameramento totale o parziale della cauzione.
Nessun indennizzo compete al rivenditore in caso di disdetta dell'appalto ovvero di revoca della gestione.
Le norme del presente articolo si applicano anche alle provvisorie gerenze delle rivendite.
Il regolamento stabilisce le modalita' e la procedura per l'adozione dei provvedimenti innanzi citati.
L'Amministrazione puo' procedere alla disdetta del contratto d'appalto o alla revoca della gestione delle rivendite nei seguenti casi:
1) violazione all'obbligo della gestione personale o abbandono del servizio;
2) mancata ripresa della gestione personale dopo che il rivenditore abbia usufruito della rappresentanza autorizzata dall'Amministrazione per un periodo di due anni entro un novennio;
3) mancata vigilanza sull'operato del coadiutore o dell'assistente quando questi abbia commesso nella rivendita uno dei reati che comporti esclusione ai sensi dell'art. 6;
4) opposizione alle verifiche dei funzionari della Amministrazione o della Guardia di finanza; occultamento o sottrazione di generi di monopolio in occasione delle verifiche stesse, quando costituisca danno per la Amministrazione, anche se commessi dal coadiutore o assistente;
5) mancata riattivazione della rivendita nel locale e nel termine prescritto dall'Amministrazione, dopo un trasferimento non autorizzato, per il quale sia stata gia' applicata la pena pecuniaria disciplinare;
6) cessione non autorizzata della rivendita;
7) pagamento dei generi di monopolio e dei canoni, effettuato in maniera diversa da quella prescritta, quando ne sia derivato danno all'Amministrazione.
8) acquisto dei generi non dall'organo di distribuzione del monopolio assegnato, quando ne sia derivato danno all'Amministrazione ovvero trattisi di acquisto o detenzione di generi provenienti da furto;
9) violazione abituale delle norme relative alla gestione ed al funzionamento delle rivendite. L'abitualita' si realizza quando, dopo tre trasgressioni della stessa indole commesse entro un biennio, il rivenditore ne commetta un'altra, pure della stessa indole, nei sei mesi successivi all'ultima delle violazioni precedenti;
10) violazione persistente delle norme relative alla gestione ed al funzionamento delle rivendite che si verifica allorquando, entro un biennio, il rivenditore abbia commesso quattro trasgressioni, anche di indole diversa, per ciascuna delle quali sia stata irrogata una pena pecuniaria disciplinare non inferiore a lire 2000.
Il rivenditore puo' procedere alla disdetta, dell'appalto o alla rinunzia della gestione nei seguenti casi:
a) quando per ragioni non imputabili a sua colpa, il reddito abbia subito una contrazione del venti per cento rispetto a quello conseguito all'inizio della gestione;
b) per gravi motivi di famiglia, cambiamento di residenza, sopravvenuta, invalidita' fisica permanente, ovvero per aver compiuto 65 anni di eta'.
In tutti i casi sopraindicati l'Amministrazione puo' procedere all'incameramento totale o parziale della cauzione.
Nessun indennizzo compete al rivenditore in caso di disdetta dell'appalto ovvero di revoca della gestione.
Le norme del presente articolo si applicano anche alle provvisorie gerenze delle rivendite.
Il regolamento stabilisce le modalita' e la procedura per l'adozione dei provvedimenti innanzi citati.
Commentari • 3
- 1. Risoluzione del 16/04/2014 n. 40 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Servizi ai ContribuentiAgenzia delle Entrate · 16 aprile 2014 · 18.702057
[…] "5375" denominato "Incameramento cauzione, a titolo di risarcimento per interruzione rapporto concessorio, conseguente la revoca della ricevitoria lotto, per ritardati versamenti dei proventi del gioco e del corrispettivo una tantum per i terminali del lotto o per rinuncia alla gestione - art. 34, legge n. 1293/1957, e succ. modif.";
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Giurisprudenza • 310
- 1. TAR Venezia, sez. III, sentenza 04/08/2010, n. 3454Provvedimento: […] dell'ordinanza prot. n. 27765 emessa dalla Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato il 14/7/2009, ai sensi dell'art. 34 della legge n. 1293/1957 e notificato il 18/7/2009, […] in disparte il fatto che nel provvedimento impugnato l'Amministrazione non richiama specifiche norme di legge ma un coacervo di atti normativi senza specificazione degli articoli, e in disparte il fatto che lo Stato non ha ricevuto alcun danno, deve ritenersi non applicabile nella specie la normativa invocata dalla difesa dell'Amministrazione (articolo 34 della legge 1293/1957) è ciò perché tale disposizione pone a presupposto della misura sanzionatoria reiterati comportamenti di grave negligenza.Leggi di più...
- compensazione delle spese·
- denuncia e querela·
- applicabilità della normativa·
- sospensione della gestione·
- violazione art. 34 Legge n. 1293/1957·
- revoca della concessione·
- mancanza di presupposti·
- violazione art. 94 D.P.R. n. 1074/1958·
- eccesso di potere·
- erroneità della motivazione·
- incasso delle giocate non autorizzate·
- principio di proporzionalità delle sanzioni·
- diligenza del gestore