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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 22/01/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott. Emilio Sirianni Presidente
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 989 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
, con l'Avv. Domenico Grio e con l'Avv. Stefano Grio ----- Parte_1
appellante
E
, in persona del Ministro legale Controparte_1
rappresentante in carica, rappresentato ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro ---- appellato
E
Controparte_2
e ( e
[...] CP_3 CP_4 CP_5
---- appellati/non costituiti, Controparte_2
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza Tribunale di Vibo Valentia, Giudice del Lavoro. Revoca supplenza – risarcimento danni. Conclusioni per l'appellante:
108/2021, emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale Civile di Vibo Valentia, dott.
Ilario Nasso, in data 03/03/2021, depositata e pubblicata in cancelleria in pari dati
e mai notificata ex art. 170 c.p.c., voglia, accertata l'illegittimità del comportamento tenuto dalla P.A. nella vicenda che occupa, avendo la stessa agito con colpa, e l'esistenza del nesso causale tra detto comportamento ed i danni lamentati dal sig. , dichiarare controparte tenuta a risarcire l'appellante e, CP_6
per l'effetto, condannarla al pagamento di una somma a titolo di risarcimento per
i danni patrimoniali subiti, quantificati in € 17.000,00, prendendo a base la documentazione fiscale pregressa versata in atti o il corrispettivo delle retribuzioni dovute dalla Scuola fino alla naturale conclusione dell'anno scolastico 2011-2012, nonché per il danno da perdita di chance legata alla mancata progressione di carriera in relazione al precedente impiego e per il danno esistenziale da liquidarsi su base equitativa ovvero al pagamento di somme diverse, maggiori o minori, accertate in corso di causa, il tutto con maggiorazione di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto fino al soddisfo;
In ogni caso, voglia condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari, per entrambi i gradi di giudizio>>;
Conclusioni per l'appellato : CP_1
proposto per le ragioni di cui sopra;
2. respingere il proposto appello in quanto manifestamente infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza gravata>>.
Svolgimento del processo
1. L'appello è stato proposto dal Sig. avverso la sentenza Parte_2
del Tribunale di Vibo Valentia, giudice del lavoro, che ha rigettato il suo ricorso
(con spese compensate), volto ad ottenere il risarcimento del danno patito a cagione dell'ingiusta, a suo dire, revoca, con decorrenza 15/10/2011, dell'incarico di assistente tecnico – Area AR26 – Lab. odontotecnico (profilo professionale rientrante nel personale A.T.A.) a tempo determinato, di cui alla proposta di assunzione prot. n° 7274 del 22/9/2011.
2. Motivo del rigetto è stato l'aver ritenuto il tribunale che un incarico a tempo determinato, ontologicamente preordinato alla precarietà, dovesse tranquillamente cedere dinanzi a ragioni di verifica della sussistenza di altri aventi diritto – com'era avvenuto nella fattispecie in esame – anche e soprattutto perché, siccome espressamente motivato, “nella vicenda in discorso il ricorrente
– nemmeno in sede d'ulteriore contraddittorio cartolare (tradottosi nella stesura delle note presentate in vista dell'udienza dell'8 novembre 2017) – ha dettagliato in cosa sarebbe consistita l'antigiuridicità del danno asseritamente sofferto, così discostandosi dalla pacifica elaborazione pretoria consolidatasi in proposito, e in forza della quale il pregiudizio ristorabile non coincide con qualsiasi detrimento cagionato non iure ma con ogni peggioramento – provocato, altresì, contra ius – della sfera giuridico-patrimoniale del preteso danneggiato”.
3. L'appellante ha criticato la pronuncia di primo grado rilevando che essa era viziata: a) per difetto di motivazione, visto che non aveva colto che la domanda proposta in giudizio non verteva sulla perdita di chance per l'illegittima revoca del contratto di supplenza, bensì, in forma prevalente, sulla perdita patrimoniale derivante “dall'indotta rinuncia al proprio precedente posto di lavoro”; b) per non avere percepito che la revoca del suo contratto di lavoro, stipulato a tempo determinato quale “supplente fino alla nomina dell'avente diritto”, era avvenuta non già a cagione della sopravvenuta nomina di un avente diritto proveniente da una graduatoria successivamente approvata (come previsto dall'art. 41 del CCNL 2016-2018), bensì a causa di un errore nascente dalla mancata consapevolezza che, ab origine, ossìa dalla stipula del suo contratto individuale di lavoro, già esisteva un avente diritto, al quale sarebbe spettato il posto di lavoro affidatogli. Sicché, ciò aveva reso censurabile la condotta della P.A.; e da ciò era derivata la conseguente richiesta risarcitoria.
4. Il , costituitosi anche in grado d'appello, ha eccepito CP_1
l'inammissibilità del gravame per insufficiente specificità dei correlativi motivi ed ha resistito, comunque, nel merito, chiedendo la conferma della pronuncia del Tribunale.
5. All'udienza del 16 gennaio 2025, acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado ed ascoltate le conclusioni dei procuratori presenti, la causa è stata decisa come da dispositivo sotto trascritto.
Motivi della decisione
I. L'appello è ammissibile.
Ciò in quanto l'art. 434, c. 1, c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 54, c. 1, lettera c) bis del d.l. 22/6/2012, n° 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7/8/2012, n°
134, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 c.p.c., non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il “quantum appellatum”, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni del dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata (Cfr.
Cass. N° 2143/2015).
Nella specie, l'appellante ha circoscritto le proprie doglianze, individuando congruamente le parti della sentenza impugnata di cui chiedeva la riforma nonché le ragioni del dissenso che, nella sua prospettiva, avrebbero dovuto indurre a rivederle.
II. L'appello è fondato, quantunque solo parzialmente.
III. Il primo motivo di gravame censura l'errata qualificazione del danno per il cui risarcimento il Sig. ha promosso attività giudiziale. CP_6
Ora, in disparte la considerazione che la qualificazione del danno descritta dal ricorrente/appellante risulta ben chiara a questa Corte, quel che va esaminato,
a monte di un danno da qualificare e da quantificare, è se i fatti descritti abbiano fatto emergere un comportamento della P.A. idoneo a determinare, in capo alla stessa, una responsabilità nei confronti del lavoratore ed un connesso onere risarcitorio.
IV. Orbene, è incontestata, tra le parti, la sequenza degli atti, esplicativi delle volontà amministrative, in base ai quali il Sig, ha innervato la propria CP_6
domanda; che è la seguente:
- L' , con atto prot. n° Controparte_2
10736 del 19/9/2011, dopo avere svolto “le operazioni di individuazione del personale da assumere con contratto a tempo determinato”, nello specifico – e per quel che riguarda il presente contenzioso – anche con riferimento all'Area AR26, per un posto di personale ATA destinato all'
[...]
, ha invitato i dirigenti scolastici dell'ambito provinciale Parte_3
a ricoprire le “disponibilità residue”, per l'a.s. 2011-2012, scorrendo le
“graduatorie di circolo e di istituto”.
- Il Dirigente scolastico dell'Istituto IIS IT Geometri e IA di , CP_2
con successivo atto prot. n° 7498 del 30/9/2011, ha stipulato col Sig.
il contratto di lavoro, che, prendendo spunto dalle disponibilità CP_6
residue indicate dall'Ufficio Provinciale, ha sacramentato l'incarico di assistente tecnico supplente (personale ATA) a tempo determinato, sebbene “fino alla nomina dell'avente diritto”, a decorrere dal 30/9/2011.
- Il predetto , con successivo atto prot. n° 11323 del Controparte_2
13/10/2011, ha, però, rettificato la sua precedente nota del 19/9/2011, comunicando che il posto di personale ATA, per il profilo di Assistente
Tecnico – Area AR26, sarebbe stato assegnato mediante scorrimento delle graduatorie provinciali di II fascia;
quindi a detrimento del Sig.
che era stato attinto dalla III fascia. CP_6
- E, per l'effetto, il Dirigente scolastico del predetto Istituto IIS IT Geometri
e IA di , con atto assunto al prot. n° 7894/C4 del CP_2
14/10/2011, ha revocato l'incarico già affidato al Sig. , con CP_6
decorrenza 15/10/2011. In quindici giorni, pertanto, si è consumata l'esperienza lavorativa del Sig.
, alle dipendenze dell'Istituto citato. CP_6
V. Ebbene, il lavoratore rinviene, nei comportamenti posti in essere dalla P.A., una grave negligenza, ascritta alla circostanza che l'Ambito Territoriale della
Provincia di Vibo Valentia, prima di lasciare liberi di attingere alla terza fascia i dirigenti scolastici – e, tra questi, quello dell'Istituto per Geometri – aveva affermato di avere svolto tutte le preliminari “operazioni di individuazione del personale da assumere con contratto a tempo determinato”, avendo verificato l'eventuale disponibilità di altri soggetti, collocati nelle graduatorie delle fasce più qualificate (ad esempio la seconda), non trovandone.
VI. La P.A., invece, trova una valida spiegazione, circa il proprio operato, nella clausola di salvaguardia apposta nel contratto (che lo aveva reso efficace “fino alla nomina dell'avente diritto”), grazie alla quale ogni eventuale variazione all'assetto lavorativo in essere si sarebbe potuta aprioristicamente giustificare, senza assunzione di responsabilità, dalla sopravvenienza, in ogni tempo, di una figura, per qualsiasi motivo imprevista, di “avente diritto”.
VII. Disegnato, nei termini anzidetti, il perimetro della vicenda trattata, si ritiene che essa possa essere vagliata utilizzando i criteri che, sin dal 1999 (vedasi la nota sentenza della Suprema Corte di Cassazione n° 500), hanno delineato i confini di risarcibilità connessi all'eventuale illegittimo esercizio della funzione pubblica, siccome censurato in questo giudizio.
VIII. Come correttamente evidenziato dalla difesa erariale, della domanda di risarcimento dei danni per illegittimo esercizio di una funzione pubblica deve procedere, in ordine successivo, alle seguenti indagini: a) in primo luogo, deve accertare la sussistenza di un evento dannoso;
b) deve, poi, stabilire se l'accertato danno sia qualificabile come ingiusto, in relazione alla sua incidenza su di un interesse rilevante per l'ordinamento (indipendentemente dalla qualificazione formale dello stesso come diritto soggettivo); c) deve, inoltre, accertare, sotto il profilo causale, facendo applicazione dei criteri generali, se
l'evento dannoso sia riferibile ad una condotta della pubblica Amministrazione;
d) infine, deve verificare se l'evento dannoso sia imputabile a responsabilità della
Pubblica Amministrazione, tenendo presente che tale imputazione non può avvenire sulla base del mero dato obiettivo dell'illegittimità del provvedimento, ma richiede una più penetrante indagine in ordine alla sussistenza della colpa che, unitamente al dolo, costituisce requisito essenziale della responsabilità aquiliana
(cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. I, ordinanza del 12 febbraio 2021, n. 3630)>>.
IX. Esaminando partitamente i criteri anzidetti, emerge quanto segue:
a) Il fatto dannoso esiste, ed è consistito nella revoca del contratto individuale di lavoro;
b) Il fatto ingiusto ricorre, posto che, in discussione v'è un diritto, quello al lavoro, di rango costituzionale;
c) La riferibilità dell'evento dannoso, sotto il profilo causale, ad una condotta della Pubblica Amministrazione, è indiscussa, posto che è stata la P.A. ad assumere ed a licenziare il lavoratore.
X. Chiarito quanto sopra, resta da verificare il più delicato dei quattro requisiti richiesti dalla giurisprudenza dianzi tratteggiata: l'illegittimità del provvedimento rafforzata da una penetrante indagine in ordine alla colpa o al dolo della P.A.
Al riguardo, il Giudice Amministrativo, storicamente sensibile ai temi in disamina, ha specificato che, pubblica da illegittimo esercizio della funzione pubblicistica, in merito al risarcimento, con specifico riferimento all'elemento psicologico, la colpa della amministrazione viene individuata non nella mera violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, ma quando vi siano state inescusabili negligenze od omissioni oppure gravi errori interpretativi di norme>>
(Consiglio di Stato sez. IV, 17/08/2023, n.7793).
XI. A parere di questo Collegio, “le inescusabili negligenze od omissioni” si ravvisano tutte.
L' , infatti, allorquando autorizzò Controparte_2
i Dirigenti Scolastici provinciali ad attingere dalle graduatorie della terza fascia, ciò ha fatto, giocoforza, dopo avere verificato che le fasce superiori fossero prive di personale idoneo a ricoprire i posti vacanti e, tra questi, quello inizialmente attribuito al Sig. . CP_6
Diversamente, non si rinviene un valido motivo per cui detto
[...]
avrebbe attivato una procedura destinata a durare i pochi giorni che, CP_2
di fatto, è durata.
Nella sua condotta, pertanto si individua una inescusabile negligenza o, al più, un'omissione, per il caso in cui abbia dato il “via libera” ai Dirigenti scolastici, senza prima avere compulsato la graduatoria di seconda fascia, dalla quale sarebbe stato tratto, pochi giorni dopo la nomina del , altro nominativo. CP_6
XII. Peraltro, giova ricordare che l'art. 1338 cod. civ. stabilisce che “La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa di invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all'altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto”.
Orbene, nel caso di specie, l'amministrazione scolastica doveva “conoscere
l'esistenza di una causa di invalidità del contratto” stipulato con il , prima CP_6
di farglielo sottoscrivere;
perché era nelle condizione di farlo, ove avesse agito con la dovuta attenzione.
Ma, non avendo “dato notizia all'altra parte”, prima che quest'ultima ponesse il suo affidamento sul contratto medesimo, “è tenuta a risarcire il danno” consequenziale.
XIII. Dato per assodato, quindi, che i presupposti per un risarcimento ci sono tutti, resta da valutare quale debba essere l'entità di esso.
Sembra corretto, al riguardo, affidarsi alla dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo versata in atti dal lavoratore, relativa all'anno di imposta 2010, per verificare quale sia stata la perdita economica cui egli è andato incontro, abbandonando il lavoro privato, nella prospettiva di un più garantito lavoro pubblico.
Sul ragionevole presupposto che il Sig. abbia perso un reddito pari ad 8,5 CP_6
mensilità, a cagione della condotta negligente della P.A., ossia dal 15/10/2011 (data di revoca dell'incarico) al 30/6/2012 (data di fine anno scolastico), è sufficiente effettuare una proporzione tra il reddito netto percepito nei 12 mesi dell'anno 2010 (€ 13.466,00) e gli 8,5 mesi in cui non ha percepito reddito per l'improvvida revoca dell'incarico scolastico.
Dal suddetto calcolo deriva l'importo di € 9.538,42, che è la cifra individuabile come valore risarcitorio spettante all'appellante.
XIV. Coi limiti suddetti, pertanto, l'appello deve essere accolto.
XV. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza parziale e vengono liquidate come da dispositivo, con una compensazione del 50%.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Sig. Pt_2
, con ricorso depositato in data 19 luglio 2021, avverso la sentenza del
[...]
Tribunale di Vibo Valentia, giudice del lavoro, n. 108/2021, resa in data 3 marzo
2021, così provvede:
1. Accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della gravata sentenza:
a) accerta e dichiara il diritto del Sig. ad ottenere dal Parte_2 CP_1
appellato il risarcimento del danno patrimoniale, per l'ingiusta revoca dell'incarico per cui è causa, pari ad € 9.538,42, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 16 ottobre 2011 al soddisfo;
b) Condanna il appellato al pagamento, in favore dell'appellante, CP_1
degli importi di cui sopra;
c) Condanna il appellato al pagamento delle spese di lite del primo CP_1
grado di giudizio, liquidate nella misura già compensata di € 1.500,00, oltre rimb. sp. 15%, CPA ed IVA se dovuta, in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente;
d) Conferma nel resto;
2. Condanna il appellato al pagamento delle spese di lite del CP_1
secondo grado di giudizio, liquidate nella misura già compensata di € 1.500,00, oltre rimb. sp. 15%, CPA ed IVA se dovuta, in favore del procuratore antistatario di parte appellante.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di Appello,
Sezione Lavoro, il 16 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente
Dott. Emilio Sirianni
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott. Emilio Sirianni Presidente
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 989 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
, con l'Avv. Domenico Grio e con l'Avv. Stefano Grio ----- Parte_1
appellante
E
, in persona del Ministro legale Controparte_1
rappresentante in carica, rappresentato ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro ---- appellato
E
Controparte_2
e ( e
[...] CP_3 CP_4 CP_5
---- appellati/non costituiti, Controparte_2
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza Tribunale di Vibo Valentia, Giudice del Lavoro. Revoca supplenza – risarcimento danni. Conclusioni per l'appellante:
108/2021, emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale Civile di Vibo Valentia, dott.
Ilario Nasso, in data 03/03/2021, depositata e pubblicata in cancelleria in pari dati
e mai notificata ex art. 170 c.p.c., voglia, accertata l'illegittimità del comportamento tenuto dalla P.A. nella vicenda che occupa, avendo la stessa agito con colpa, e l'esistenza del nesso causale tra detto comportamento ed i danni lamentati dal sig. , dichiarare controparte tenuta a risarcire l'appellante e, CP_6
per l'effetto, condannarla al pagamento di una somma a titolo di risarcimento per
i danni patrimoniali subiti, quantificati in € 17.000,00, prendendo a base la documentazione fiscale pregressa versata in atti o il corrispettivo delle retribuzioni dovute dalla Scuola fino alla naturale conclusione dell'anno scolastico 2011-2012, nonché per il danno da perdita di chance legata alla mancata progressione di carriera in relazione al precedente impiego e per il danno esistenziale da liquidarsi su base equitativa ovvero al pagamento di somme diverse, maggiori o minori, accertate in corso di causa, il tutto con maggiorazione di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto fino al soddisfo;
In ogni caso, voglia condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari, per entrambi i gradi di giudizio>>;
Conclusioni per l'appellato : CP_1
proposto per le ragioni di cui sopra;
2. respingere il proposto appello in quanto manifestamente infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza gravata>>.
Svolgimento del processo
1. L'appello è stato proposto dal Sig. avverso la sentenza Parte_2
del Tribunale di Vibo Valentia, giudice del lavoro, che ha rigettato il suo ricorso
(con spese compensate), volto ad ottenere il risarcimento del danno patito a cagione dell'ingiusta, a suo dire, revoca, con decorrenza 15/10/2011, dell'incarico di assistente tecnico – Area AR26 – Lab. odontotecnico (profilo professionale rientrante nel personale A.T.A.) a tempo determinato, di cui alla proposta di assunzione prot. n° 7274 del 22/9/2011.
2. Motivo del rigetto è stato l'aver ritenuto il tribunale che un incarico a tempo determinato, ontologicamente preordinato alla precarietà, dovesse tranquillamente cedere dinanzi a ragioni di verifica della sussistenza di altri aventi diritto – com'era avvenuto nella fattispecie in esame – anche e soprattutto perché, siccome espressamente motivato, “nella vicenda in discorso il ricorrente
– nemmeno in sede d'ulteriore contraddittorio cartolare (tradottosi nella stesura delle note presentate in vista dell'udienza dell'8 novembre 2017) – ha dettagliato in cosa sarebbe consistita l'antigiuridicità del danno asseritamente sofferto, così discostandosi dalla pacifica elaborazione pretoria consolidatasi in proposito, e in forza della quale il pregiudizio ristorabile non coincide con qualsiasi detrimento cagionato non iure ma con ogni peggioramento – provocato, altresì, contra ius – della sfera giuridico-patrimoniale del preteso danneggiato”.
3. L'appellante ha criticato la pronuncia di primo grado rilevando che essa era viziata: a) per difetto di motivazione, visto che non aveva colto che la domanda proposta in giudizio non verteva sulla perdita di chance per l'illegittima revoca del contratto di supplenza, bensì, in forma prevalente, sulla perdita patrimoniale derivante “dall'indotta rinuncia al proprio precedente posto di lavoro”; b) per non avere percepito che la revoca del suo contratto di lavoro, stipulato a tempo determinato quale “supplente fino alla nomina dell'avente diritto”, era avvenuta non già a cagione della sopravvenuta nomina di un avente diritto proveniente da una graduatoria successivamente approvata (come previsto dall'art. 41 del CCNL 2016-2018), bensì a causa di un errore nascente dalla mancata consapevolezza che, ab origine, ossìa dalla stipula del suo contratto individuale di lavoro, già esisteva un avente diritto, al quale sarebbe spettato il posto di lavoro affidatogli. Sicché, ciò aveva reso censurabile la condotta della P.A.; e da ciò era derivata la conseguente richiesta risarcitoria.
4. Il , costituitosi anche in grado d'appello, ha eccepito CP_1
l'inammissibilità del gravame per insufficiente specificità dei correlativi motivi ed ha resistito, comunque, nel merito, chiedendo la conferma della pronuncia del Tribunale.
5. All'udienza del 16 gennaio 2025, acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado ed ascoltate le conclusioni dei procuratori presenti, la causa è stata decisa come da dispositivo sotto trascritto.
Motivi della decisione
I. L'appello è ammissibile.
Ciò in quanto l'art. 434, c. 1, c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 54, c. 1, lettera c) bis del d.l. 22/6/2012, n° 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7/8/2012, n°
134, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 c.p.c., non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il “quantum appellatum”, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni del dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata (Cfr.
Cass. N° 2143/2015).
Nella specie, l'appellante ha circoscritto le proprie doglianze, individuando congruamente le parti della sentenza impugnata di cui chiedeva la riforma nonché le ragioni del dissenso che, nella sua prospettiva, avrebbero dovuto indurre a rivederle.
II. L'appello è fondato, quantunque solo parzialmente.
III. Il primo motivo di gravame censura l'errata qualificazione del danno per il cui risarcimento il Sig. ha promosso attività giudiziale. CP_6
Ora, in disparte la considerazione che la qualificazione del danno descritta dal ricorrente/appellante risulta ben chiara a questa Corte, quel che va esaminato,
a monte di un danno da qualificare e da quantificare, è se i fatti descritti abbiano fatto emergere un comportamento della P.A. idoneo a determinare, in capo alla stessa, una responsabilità nei confronti del lavoratore ed un connesso onere risarcitorio.
IV. Orbene, è incontestata, tra le parti, la sequenza degli atti, esplicativi delle volontà amministrative, in base ai quali il Sig, ha innervato la propria CP_6
domanda; che è la seguente:
- L' , con atto prot. n° Controparte_2
10736 del 19/9/2011, dopo avere svolto “le operazioni di individuazione del personale da assumere con contratto a tempo determinato”, nello specifico – e per quel che riguarda il presente contenzioso – anche con riferimento all'Area AR26, per un posto di personale ATA destinato all'
[...]
, ha invitato i dirigenti scolastici dell'ambito provinciale Parte_3
a ricoprire le “disponibilità residue”, per l'a.s. 2011-2012, scorrendo le
“graduatorie di circolo e di istituto”.
- Il Dirigente scolastico dell'Istituto IIS IT Geometri e IA di , CP_2
con successivo atto prot. n° 7498 del 30/9/2011, ha stipulato col Sig.
il contratto di lavoro, che, prendendo spunto dalle disponibilità CP_6
residue indicate dall'Ufficio Provinciale, ha sacramentato l'incarico di assistente tecnico supplente (personale ATA) a tempo determinato, sebbene “fino alla nomina dell'avente diritto”, a decorrere dal 30/9/2011.
- Il predetto , con successivo atto prot. n° 11323 del Controparte_2
13/10/2011, ha, però, rettificato la sua precedente nota del 19/9/2011, comunicando che il posto di personale ATA, per il profilo di Assistente
Tecnico – Area AR26, sarebbe stato assegnato mediante scorrimento delle graduatorie provinciali di II fascia;
quindi a detrimento del Sig.
che era stato attinto dalla III fascia. CP_6
- E, per l'effetto, il Dirigente scolastico del predetto Istituto IIS IT Geometri
e IA di , con atto assunto al prot. n° 7894/C4 del CP_2
14/10/2011, ha revocato l'incarico già affidato al Sig. , con CP_6
decorrenza 15/10/2011. In quindici giorni, pertanto, si è consumata l'esperienza lavorativa del Sig.
, alle dipendenze dell'Istituto citato. CP_6
V. Ebbene, il lavoratore rinviene, nei comportamenti posti in essere dalla P.A., una grave negligenza, ascritta alla circostanza che l'Ambito Territoriale della
Provincia di Vibo Valentia, prima di lasciare liberi di attingere alla terza fascia i dirigenti scolastici – e, tra questi, quello dell'Istituto per Geometri – aveva affermato di avere svolto tutte le preliminari “operazioni di individuazione del personale da assumere con contratto a tempo determinato”, avendo verificato l'eventuale disponibilità di altri soggetti, collocati nelle graduatorie delle fasce più qualificate (ad esempio la seconda), non trovandone.
VI. La P.A., invece, trova una valida spiegazione, circa il proprio operato, nella clausola di salvaguardia apposta nel contratto (che lo aveva reso efficace “fino alla nomina dell'avente diritto”), grazie alla quale ogni eventuale variazione all'assetto lavorativo in essere si sarebbe potuta aprioristicamente giustificare, senza assunzione di responsabilità, dalla sopravvenienza, in ogni tempo, di una figura, per qualsiasi motivo imprevista, di “avente diritto”.
VII. Disegnato, nei termini anzidetti, il perimetro della vicenda trattata, si ritiene che essa possa essere vagliata utilizzando i criteri che, sin dal 1999 (vedasi la nota sentenza della Suprema Corte di Cassazione n° 500), hanno delineato i confini di risarcibilità connessi all'eventuale illegittimo esercizio della funzione pubblica, siccome censurato in questo giudizio.
VIII. Come correttamente evidenziato dalla difesa erariale, della domanda di risarcimento dei danni per illegittimo esercizio di una funzione pubblica deve procedere, in ordine successivo, alle seguenti indagini: a) in primo luogo, deve accertare la sussistenza di un evento dannoso;
b) deve, poi, stabilire se l'accertato danno sia qualificabile come ingiusto, in relazione alla sua incidenza su di un interesse rilevante per l'ordinamento (indipendentemente dalla qualificazione formale dello stesso come diritto soggettivo); c) deve, inoltre, accertare, sotto il profilo causale, facendo applicazione dei criteri generali, se
l'evento dannoso sia riferibile ad una condotta della pubblica Amministrazione;
d) infine, deve verificare se l'evento dannoso sia imputabile a responsabilità della
Pubblica Amministrazione, tenendo presente che tale imputazione non può avvenire sulla base del mero dato obiettivo dell'illegittimità del provvedimento, ma richiede una più penetrante indagine in ordine alla sussistenza della colpa che, unitamente al dolo, costituisce requisito essenziale della responsabilità aquiliana
(cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. I, ordinanza del 12 febbraio 2021, n. 3630)>>.
IX. Esaminando partitamente i criteri anzidetti, emerge quanto segue:
a) Il fatto dannoso esiste, ed è consistito nella revoca del contratto individuale di lavoro;
b) Il fatto ingiusto ricorre, posto che, in discussione v'è un diritto, quello al lavoro, di rango costituzionale;
c) La riferibilità dell'evento dannoso, sotto il profilo causale, ad una condotta della Pubblica Amministrazione, è indiscussa, posto che è stata la P.A. ad assumere ed a licenziare il lavoratore.
X. Chiarito quanto sopra, resta da verificare il più delicato dei quattro requisiti richiesti dalla giurisprudenza dianzi tratteggiata: l'illegittimità del provvedimento rafforzata da una penetrante indagine in ordine alla colpa o al dolo della P.A.
Al riguardo, il Giudice Amministrativo, storicamente sensibile ai temi in disamina, ha specificato che, pubblica da illegittimo esercizio della funzione pubblicistica, in merito al risarcimento, con specifico riferimento all'elemento psicologico, la colpa della amministrazione viene individuata non nella mera violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, ma quando vi siano state inescusabili negligenze od omissioni oppure gravi errori interpretativi di norme>>
(Consiglio di Stato sez. IV, 17/08/2023, n.7793).
XI. A parere di questo Collegio, “le inescusabili negligenze od omissioni” si ravvisano tutte.
L' , infatti, allorquando autorizzò Controparte_2
i Dirigenti Scolastici provinciali ad attingere dalle graduatorie della terza fascia, ciò ha fatto, giocoforza, dopo avere verificato che le fasce superiori fossero prive di personale idoneo a ricoprire i posti vacanti e, tra questi, quello inizialmente attribuito al Sig. . CP_6
Diversamente, non si rinviene un valido motivo per cui detto
[...]
avrebbe attivato una procedura destinata a durare i pochi giorni che, CP_2
di fatto, è durata.
Nella sua condotta, pertanto si individua una inescusabile negligenza o, al più, un'omissione, per il caso in cui abbia dato il “via libera” ai Dirigenti scolastici, senza prima avere compulsato la graduatoria di seconda fascia, dalla quale sarebbe stato tratto, pochi giorni dopo la nomina del , altro nominativo. CP_6
XII. Peraltro, giova ricordare che l'art. 1338 cod. civ. stabilisce che “La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa di invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all'altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto”.
Orbene, nel caso di specie, l'amministrazione scolastica doveva “conoscere
l'esistenza di una causa di invalidità del contratto” stipulato con il , prima CP_6
di farglielo sottoscrivere;
perché era nelle condizione di farlo, ove avesse agito con la dovuta attenzione.
Ma, non avendo “dato notizia all'altra parte”, prima che quest'ultima ponesse il suo affidamento sul contratto medesimo, “è tenuta a risarcire il danno” consequenziale.
XIII. Dato per assodato, quindi, che i presupposti per un risarcimento ci sono tutti, resta da valutare quale debba essere l'entità di esso.
Sembra corretto, al riguardo, affidarsi alla dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo versata in atti dal lavoratore, relativa all'anno di imposta 2010, per verificare quale sia stata la perdita economica cui egli è andato incontro, abbandonando il lavoro privato, nella prospettiva di un più garantito lavoro pubblico.
Sul ragionevole presupposto che il Sig. abbia perso un reddito pari ad 8,5 CP_6
mensilità, a cagione della condotta negligente della P.A., ossia dal 15/10/2011 (data di revoca dell'incarico) al 30/6/2012 (data di fine anno scolastico), è sufficiente effettuare una proporzione tra il reddito netto percepito nei 12 mesi dell'anno 2010 (€ 13.466,00) e gli 8,5 mesi in cui non ha percepito reddito per l'improvvida revoca dell'incarico scolastico.
Dal suddetto calcolo deriva l'importo di € 9.538,42, che è la cifra individuabile come valore risarcitorio spettante all'appellante.
XIV. Coi limiti suddetti, pertanto, l'appello deve essere accolto.
XV. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza parziale e vengono liquidate come da dispositivo, con una compensazione del 50%.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Sig. Pt_2
, con ricorso depositato in data 19 luglio 2021, avverso la sentenza del
[...]
Tribunale di Vibo Valentia, giudice del lavoro, n. 108/2021, resa in data 3 marzo
2021, così provvede:
1. Accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della gravata sentenza:
a) accerta e dichiara il diritto del Sig. ad ottenere dal Parte_2 CP_1
appellato il risarcimento del danno patrimoniale, per l'ingiusta revoca dell'incarico per cui è causa, pari ad € 9.538,42, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 16 ottobre 2011 al soddisfo;
b) Condanna il appellato al pagamento, in favore dell'appellante, CP_1
degli importi di cui sopra;
c) Condanna il appellato al pagamento delle spese di lite del primo CP_1
grado di giudizio, liquidate nella misura già compensata di € 1.500,00, oltre rimb. sp. 15%, CPA ed IVA se dovuta, in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente;
d) Conferma nel resto;
2. Condanna il appellato al pagamento delle spese di lite del CP_1
secondo grado di giudizio, liquidate nella misura già compensata di € 1.500,00, oltre rimb. sp. 15%, CPA ed IVA se dovuta, in favore del procuratore antistatario di parte appellante.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di Appello,
Sezione Lavoro, il 16 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente
Dott. Emilio Sirianni