Articolo 3 della Legge 10 luglio 1982, n. 558
Articolo 2
Versione
31 agosto 1982
Art. 3.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge riguardante il contributo italiano al Segretariato internazionale di cui all'articolo XII della convenzione, valutato, per il biennio 1980-1981, in lire trenta milioni, si fa fronte a carico del fondo iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981.
All'onere di lire trenta milioni per l'esercizio finanziario 1982 si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 del citato stato di previsione per lo stesso anno.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 31 agosto 1982