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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 05/11/2025, n. 1532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1532 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SEZIONE II CIVILE - Controversie del lavoro n. 1965/2023 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 5 novembre 2025, ad ore 14.30, il Giudice applicato, dott. Pier Francesco Bazzega, dà atto:
- che con provvedimento del 13.1.2025 è stato disposto che l'udienza odierna si svolgesse nelle forme dell'art. 127 cpc, senza contestazioni delle parti;
con successivo provvedimento del 27.10.2025 le parti sono state invitate a depositare le note entro il secondo giorno antecedente l'udienza;
- che parte ricorrente ha depositato proprie note di udienza in data 29.10.2025, il cui contenuto è qui richiamato;
- che parte resistente non ha depositato note di udienza nel termine assegnato;
Il Giudice, preso atto del contenuto delle note di udienza, decide la causa con sentenza a norma degli artt. 429 e 127ter cpc, allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile iscritta al n. 1965/2023 R.G. promossa da
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
- ricorrente -
con il patrocinio dell'avv. ANGELOZZI GIOVANNI,
contro
(C.F. ) CP_1 P.IVA_1
- convenuto - con il patrocinio dell'avv. CUBEDDU SEBASTIANO,
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza cartolare del 5.11.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione ottenne da parte dell' il riconoscimento del diritto a percepire l'assegno Parte_1 CP_1
sociale CAT. AS n. 04278232 in quanto ultrasessantasettenne impossidente di redditi.
Con comunicazione del 9.8.2022 l' ha rideterminato la prestazione riconosciuta a far CP_1
data dal 1.1.2019, a seguito della comunicazione da parte del beneficiario dei redditi percepiti nel 2019, ed ha contestato di aver corrisposto, per gli anni 2020, 2021 e 2022 somme non dovute per complessivi € 22.221,42.
L' ha rigettato il ricorso proposto in sede amministrativa, evidenziando che anche la CP_1
coniuge del ricorrente, negli anni 2019-2021, ha prodotto redditi che, cumulati con quelli pagina 2 di 9 del beneficiario, eccedono i limiti di legge per poter beneficiare dell'assegno sociale.
Il D'IO ha pertanto introdotto il presente giudizio invocando la giurisprudenza che anche in materia di indebito assistenziale esclude la ripetibilità di quanto corrisposto anche per carenza di requisiti reddituali, salvo che il percipiente non versi in dolo, in ragione della ratio della provvidenza, che è pur sempre quella di assicurare all'accipiens mezzi adeguati alle sue esigenze di vita (art. 38 Cost.).
Ha quindi formulato le seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale annullare, per i motivi di cui alla narrativa del presente ricorso, il provvedimento restitutorio del 9.8.2022 con il quale l' ha rivendicato la restituzione CP_1
di euro 22.222,42 relativamente al periodo che va dall'1.1.2020 all'agosto 2022.
In via del tutto subordinata, annullare il provvedimento in funzione della sua assoluta genericità, ovvero ridurre, ex art. 13 della L. n. 412/1991, la somma rivendicata ad euro
8.469,63 indebitamente percepiti nell'anno antecedente alla contestazione del debito.
Con vittoria delle spese processuali da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario. Il valore della controversia è di € 22.222,42”.
Si è costituito l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa, documentale, è stata discussa all'udienza in trattazione scritta del 5.11.2025.
***
Ciò che è contestato in causa è il diritto dell' di ottenere la restituzione dell'indebito CP_1
contestato alla ricorrente.
Sul punto, non sono state dedotte ragioni che inducano a superare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 28871/2018; n. 13223/2020; n. 10274/2021; ord. n.
17644/2020; n. 13915/2021), cui si ritiene di dare, in questa sede, continuità.
L'indebito di cui si discute ha ad oggetto l'assegno sociale percepito dal ricorrente, che ha pagina 3 di 9 pacificamente natura assistenziale, essendo svicolato dalle contribuzioni versate.
Risulta particolarmente utile, nel caso di specie, il richiamo (anche ex art. 118 disp. att. cpc) alla ordinanza della Suprema Corte n. 17644/2020, che ha affermato quanto segue:
“15. questa Corte (sentenze n. 28771 del 2018; n. 26036 del 2019) ha affermato il principio secondo cui l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge, abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito;
16. si è precisato che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'«affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte
Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431);
17. in ambito assistenziale, si è dunque andato affermando un quadro di fondo tale per cui
«in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale» (Cass. 1 ottobre 2015, n.
19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo pagina 4 di 9 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il dl. 850/1976, art.
3-ter, convertito in L. 29/1977
(secondo cui «gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento») ed il d.l. 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. 291/1988 (secondo cui «con decreto del
Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte» (risultando invece abrogata la L. 537/1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, co. 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, l'art. 5, co. 5, d.p.r. 698/1994: sul tema v. in dettaglio,
Cass. 7048/2006, cit.);
18. la piena ripetibilità in caso di venir meno dei requisiti economici neppure può desumersi dal disposto dell'art. 42, co. 5, d.l. 269/2003, conv. in L. 326/2003 e ciò in quanto la disposizione, dopo avere demandato ad una determinazione interdirigenziale la fissazione delle modalità tecniche per le verifiche telematiche sui redditi, afferma che «non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali», senza nulla dire rispetto alla disciplina, per il futuro, della ripetibilità; sicché la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. pagina 5 di 9 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens”.
Anche nel caso di specie, pertanto, non trova applicazione la norma generale di cui all'art. 2033 cc, bensì il complesso normativo fondato sull'art. 52 L. n. 88/1989 – che dispone che
“Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, (…) possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato (…)”, autenticamente interpretato dall'art. 13 della L. n. 412/1991, che ha disposto che “Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2,
della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”
(comma 1), prevedendo che l'ente di previdenza “procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza” (comma 2).
La Suprema Corte, nel ribadire da tempo che il carattere di specialità della normativa in pagina 6 di 9 materia previdenziale, rispetto alla disciplina generale del pagamento dell'indebito (“L. n.
88 del 1989, art. 52 è espressione di un principio generale di irripetibilità delle pensioni
(Cass. n. 328/02), perché la disciplina della sanatoria è globalmente sostitutiva di quella ordinaria di cui all'art. 2033 c.c.”) conferma l'impossibilità di recupero delle somme indebitamente erogate quando non sussista il dolo dell'assicurato che, a conoscenza di informazioni non in possesso dell'ente e rilevanti ai fini della spettanza o della quantificazione della prestazione pensionistica, non le abbia comunicate o le abbia comunicate in maniera inesatta (Cass. n. 482/2017).
Ebbene, nel caso di specie appare evidente che il ricorrente ha omesso di adempiere allo specifico obbligo di comunicare, nonostante i solleciti ricevuti (doc. 4 parte convenuta), la propria situazione reddituale familiare.
Il ricorrente, che pure non contesta il superamento dei limiti di reddito previsti dalla legge, nulla deduce sulla natura dei redditi in parola, né sulla natura dei redditi della coniuge che, considerati nell'ambito familiare, hanno determinato il venir meno del diritto alla provvidenza.
Si desume dal doc. 3 di parte convenuta che trattasi di “reddito da lavoro autonomo che supera di gran lunga i limiti reddituali per la corresponsione dell'assegno sociale”, il che non consente in questa sede di ritenere che possa trattarsi di redditi di cui l' potesse CP_2
dirsi comunque a conoscenza, il che soltanto potrebbe fondare la pretesa dell'odierno ricorrente di invocare in proprio favore l'affidamento sulla spettanza delle provvidenze ricevute e dunque l'assenza di dolo impedente la possibilità di ripetizione dell'indebito da parte dell' . CP_1
Ciò basta a rigettare la domanda proposta in via principale dal ricorrente.
Rimane da considerare la domanda subordinata, sulla quale l' convenuto non ha CP_2
preso posizione alcuna.
pagina 7 di 9 Una volta appurato che anche nel caso di specie deve trovare applicazione il complesso normativo fondato sull'art. 52 L. n. 88/1989 siccome autenticamente interpretato dall'art. 13 della L. n. 412/1991 (si v. supra), allora deve trovare applicazione anche quanto previsto dalla disposizione appena citata al comma 2, secondo il quale “l' procede CP_1
annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”, e che “si interpreta nel senso che l' CP_1
deve procedere alla verifica nell'anno civile in cui ha avuto conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione e che, entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica, deve procedere, a pena di decadenza, al recupero dell'eventuale indebito” (Cass. Sez. L., 19/11/2024, n. 29689).
Non è contestato che l'indebito relativo alla sola annualità precedente la contestazione del
9.8.2022 ammonti ad € 8.469,63, ragione per la quale va accolta la domanda subordinata del ricorrente.
La parziale soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese.
p.q.m.
il Giudice, definitivamente decidendo:
1. accerta e dichiara che l' convenuto ha diritto di ripetere le somme pretese con CP_1
provvedimento del 9.8.2022 (docc. 1 di parte ricorrente) limitatamente alla sola somma di € 8.469,63;
2. rigetta nel resto il ricorso;
3. compensa le spese.
Sentenza resa ex artt. 127ter e 429 cpc.
pagina 8 di 9 Velletri, 5 novembre 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 9 di 9
SEZIONE II CIVILE - Controversie del lavoro n. 1965/2023 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 5 novembre 2025, ad ore 14.30, il Giudice applicato, dott. Pier Francesco Bazzega, dà atto:
- che con provvedimento del 13.1.2025 è stato disposto che l'udienza odierna si svolgesse nelle forme dell'art. 127 cpc, senza contestazioni delle parti;
con successivo provvedimento del 27.10.2025 le parti sono state invitate a depositare le note entro il secondo giorno antecedente l'udienza;
- che parte ricorrente ha depositato proprie note di udienza in data 29.10.2025, il cui contenuto è qui richiamato;
- che parte resistente non ha depositato note di udienza nel termine assegnato;
Il Giudice, preso atto del contenuto delle note di udienza, decide la causa con sentenza a norma degli artt. 429 e 127ter cpc, allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile iscritta al n. 1965/2023 R.G. promossa da
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
- ricorrente -
con il patrocinio dell'avv. ANGELOZZI GIOVANNI,
contro
(C.F. ) CP_1 P.IVA_1
- convenuto - con il patrocinio dell'avv. CUBEDDU SEBASTIANO,
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza cartolare del 5.11.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione ottenne da parte dell' il riconoscimento del diritto a percepire l'assegno Parte_1 CP_1
sociale CAT. AS n. 04278232 in quanto ultrasessantasettenne impossidente di redditi.
Con comunicazione del 9.8.2022 l' ha rideterminato la prestazione riconosciuta a far CP_1
data dal 1.1.2019, a seguito della comunicazione da parte del beneficiario dei redditi percepiti nel 2019, ed ha contestato di aver corrisposto, per gli anni 2020, 2021 e 2022 somme non dovute per complessivi € 22.221,42.
L' ha rigettato il ricorso proposto in sede amministrativa, evidenziando che anche la CP_1
coniuge del ricorrente, negli anni 2019-2021, ha prodotto redditi che, cumulati con quelli pagina 2 di 9 del beneficiario, eccedono i limiti di legge per poter beneficiare dell'assegno sociale.
Il D'IO ha pertanto introdotto il presente giudizio invocando la giurisprudenza che anche in materia di indebito assistenziale esclude la ripetibilità di quanto corrisposto anche per carenza di requisiti reddituali, salvo che il percipiente non versi in dolo, in ragione della ratio della provvidenza, che è pur sempre quella di assicurare all'accipiens mezzi adeguati alle sue esigenze di vita (art. 38 Cost.).
Ha quindi formulato le seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale annullare, per i motivi di cui alla narrativa del presente ricorso, il provvedimento restitutorio del 9.8.2022 con il quale l' ha rivendicato la restituzione CP_1
di euro 22.222,42 relativamente al periodo che va dall'1.1.2020 all'agosto 2022.
In via del tutto subordinata, annullare il provvedimento in funzione della sua assoluta genericità, ovvero ridurre, ex art. 13 della L. n. 412/1991, la somma rivendicata ad euro
8.469,63 indebitamente percepiti nell'anno antecedente alla contestazione del debito.
Con vittoria delle spese processuali da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario. Il valore della controversia è di € 22.222,42”.
Si è costituito l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa, documentale, è stata discussa all'udienza in trattazione scritta del 5.11.2025.
***
Ciò che è contestato in causa è il diritto dell' di ottenere la restituzione dell'indebito CP_1
contestato alla ricorrente.
Sul punto, non sono state dedotte ragioni che inducano a superare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 28871/2018; n. 13223/2020; n. 10274/2021; ord. n.
17644/2020; n. 13915/2021), cui si ritiene di dare, in questa sede, continuità.
L'indebito di cui si discute ha ad oggetto l'assegno sociale percepito dal ricorrente, che ha pagina 3 di 9 pacificamente natura assistenziale, essendo svicolato dalle contribuzioni versate.
Risulta particolarmente utile, nel caso di specie, il richiamo (anche ex art. 118 disp. att. cpc) alla ordinanza della Suprema Corte n. 17644/2020, che ha affermato quanto segue:
“15. questa Corte (sentenze n. 28771 del 2018; n. 26036 del 2019) ha affermato il principio secondo cui l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge, abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito;
16. si è precisato che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'«affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte
Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431);
17. in ambito assistenziale, si è dunque andato affermando un quadro di fondo tale per cui
«in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale» (Cass. 1 ottobre 2015, n.
19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo pagina 4 di 9 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il dl. 850/1976, art.
3-ter, convertito in L. 29/1977
(secondo cui «gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento») ed il d.l. 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. 291/1988 (secondo cui «con decreto del
Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte» (risultando invece abrogata la L. 537/1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, co. 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, l'art. 5, co. 5, d.p.r. 698/1994: sul tema v. in dettaglio,
Cass. 7048/2006, cit.);
18. la piena ripetibilità in caso di venir meno dei requisiti economici neppure può desumersi dal disposto dell'art. 42, co. 5, d.l. 269/2003, conv. in L. 326/2003 e ciò in quanto la disposizione, dopo avere demandato ad una determinazione interdirigenziale la fissazione delle modalità tecniche per le verifiche telematiche sui redditi, afferma che «non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali», senza nulla dire rispetto alla disciplina, per il futuro, della ripetibilità; sicché la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. pagina 5 di 9 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens”.
Anche nel caso di specie, pertanto, non trova applicazione la norma generale di cui all'art. 2033 cc, bensì il complesso normativo fondato sull'art. 52 L. n. 88/1989 – che dispone che
“Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, (…) possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato (…)”, autenticamente interpretato dall'art. 13 della L. n. 412/1991, che ha disposto che “Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2,
della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”
(comma 1), prevedendo che l'ente di previdenza “procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza” (comma 2).
La Suprema Corte, nel ribadire da tempo che il carattere di specialità della normativa in pagina 6 di 9 materia previdenziale, rispetto alla disciplina generale del pagamento dell'indebito (“L. n.
88 del 1989, art. 52 è espressione di un principio generale di irripetibilità delle pensioni
(Cass. n. 328/02), perché la disciplina della sanatoria è globalmente sostitutiva di quella ordinaria di cui all'art. 2033 c.c.”) conferma l'impossibilità di recupero delle somme indebitamente erogate quando non sussista il dolo dell'assicurato che, a conoscenza di informazioni non in possesso dell'ente e rilevanti ai fini della spettanza o della quantificazione della prestazione pensionistica, non le abbia comunicate o le abbia comunicate in maniera inesatta (Cass. n. 482/2017).
Ebbene, nel caso di specie appare evidente che il ricorrente ha omesso di adempiere allo specifico obbligo di comunicare, nonostante i solleciti ricevuti (doc. 4 parte convenuta), la propria situazione reddituale familiare.
Il ricorrente, che pure non contesta il superamento dei limiti di reddito previsti dalla legge, nulla deduce sulla natura dei redditi in parola, né sulla natura dei redditi della coniuge che, considerati nell'ambito familiare, hanno determinato il venir meno del diritto alla provvidenza.
Si desume dal doc. 3 di parte convenuta che trattasi di “reddito da lavoro autonomo che supera di gran lunga i limiti reddituali per la corresponsione dell'assegno sociale”, il che non consente in questa sede di ritenere che possa trattarsi di redditi di cui l' potesse CP_2
dirsi comunque a conoscenza, il che soltanto potrebbe fondare la pretesa dell'odierno ricorrente di invocare in proprio favore l'affidamento sulla spettanza delle provvidenze ricevute e dunque l'assenza di dolo impedente la possibilità di ripetizione dell'indebito da parte dell' . CP_1
Ciò basta a rigettare la domanda proposta in via principale dal ricorrente.
Rimane da considerare la domanda subordinata, sulla quale l' convenuto non ha CP_2
preso posizione alcuna.
pagina 7 di 9 Una volta appurato che anche nel caso di specie deve trovare applicazione il complesso normativo fondato sull'art. 52 L. n. 88/1989 siccome autenticamente interpretato dall'art. 13 della L. n. 412/1991 (si v. supra), allora deve trovare applicazione anche quanto previsto dalla disposizione appena citata al comma 2, secondo il quale “l' procede CP_1
annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”, e che “si interpreta nel senso che l' CP_1
deve procedere alla verifica nell'anno civile in cui ha avuto conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione e che, entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica, deve procedere, a pena di decadenza, al recupero dell'eventuale indebito” (Cass. Sez. L., 19/11/2024, n. 29689).
Non è contestato che l'indebito relativo alla sola annualità precedente la contestazione del
9.8.2022 ammonti ad € 8.469,63, ragione per la quale va accolta la domanda subordinata del ricorrente.
La parziale soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese.
p.q.m.
il Giudice, definitivamente decidendo:
1. accerta e dichiara che l' convenuto ha diritto di ripetere le somme pretese con CP_1
provvedimento del 9.8.2022 (docc. 1 di parte ricorrente) limitatamente alla sola somma di € 8.469,63;
2. rigetta nel resto il ricorso;
3. compensa le spese.
Sentenza resa ex artt. 127ter e 429 cpc.
pagina 8 di 9 Velletri, 5 novembre 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
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