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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 23/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 109/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 17.12.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 109/2022 R.G., promossa da
(C.F./P.IVA ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Lamezia Terme alla Via Del Progresso n. 512 presso lo studio dell'Avv. Andrea Parisi, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Opponente contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto Greco e
Maria Teresa Pugliano, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Lamezia Terme alla Via S. D'Ippolito n. 5 CP_1
Opposto nonché contro
(P.IVA , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza alla Via Nicola Serra n. 96 presso lo studio dell'Avv. Gianluca Fava, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Opposto
e in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore
Opposta contumace
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento n. 03020219003365664000, relativamente agli avvisi di addebito n. 33020120001614703000, n. 33020130000944674000, n.
33020130002489383000, n. 33020130002540335000, n. 33020140002033363000, n.
33020140002591060000, n. 33020160002860625000, n. 33020160002868309000, n.
33020160002900350000, n. 33020170000056149000, n. 33020170000119330000, n. 33020170000192316000, n. 33020170000301686000, n. 33020170001505030000, n.
33020170001990145000, n. 33020180000217262000, n. 33020180002238501000, n.
33020190000185810000, n. 33020190001669863000 e n. 33020190003043940000;
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 3.02.2022 la proponeva opposizione Parte_1 Parte_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 03020219003365664000, notificata il 14.01.2022, relativamente agli avvisi di addebito n. 33020120001614703000, n. 33020130000944674000, n.
33020130002489383000, n. 33020130002540335000, n. 33020140002033363000, n.
33020140002591060000, n. 33020160002860625000, n. 33020160002868309000, n.
33020160002900350000, n. 33020170000056149000, n. 33020170000119330000, n.
33020170000192316000, n. 33020170000301686000, n. 33020170001505030000, n.
33020170001990145000, n. 33020180000217262000, n. 33020180002238501000, n.
33020190000185810000, n. 33020190001669863000 e n. 33020190003043940000, aventi ad oggetto contributi previdenziali, deducendo: a) l'inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento opposta in quanto effettuata mediante un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante da pubblici elenchi t); b) l'illegittimità Email_1 dell'emissione dell'intimazione di pagamento in quanto sottoscritta non dal legale rappresentante pro tempore dell'ente della riscossione, ma da un soggetto non munito di poteri di rappresentanza;
c)
l'omessa notifica degli avvisi di addebito impugnati, quali atti prodromici all'intimazione di pagamento opposta;
d) l'intervenuta decadenza ex art. 25 del D. Lgs. n. 46/1999 relativamente agli avvisi di addebito n. 33020140002033363000, n. 33020140002591060000 e n.
33020190001669863000; e) l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria;
f) il difetto di motivazione dell'intimazione opposta;
g) l'illegittimità dei compensi di riscossione;
h) l'illegittimità dell'atto opposto per mancata indicazione dell'autorità e dei termini per proporre impugnazione.
Deduceva, inoltre, che gli avvisi di addebito n. 33020120001614703000, n. 33020130000944674000,
n. 33020130002489383000, n. 33020130002540335000, n. 33020140002033363000 e
33020140002591060000 erano stati oggetto dell'intimazione di pagamento n.
03020179000255702000, dichiarata inefficace dal Tribunale di Lamezia Terme con sentenza n.
222/2021 del 4.05.2021 nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1010/2017 R.G.
Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata l'illegittimità dell'intimazione di pagamento, con conseguente annullamento dell'atto opposto, nonché dei sottesi avvisi di addebito;
chiedeva, altresì, che venisse dichiarata la non dovutezza delle somme portate da alcuni avvisi di addebito in quanto inesigibili per intervenuta prescrizione ex L. n. 335/1995.
2. In data 29.08.2022 l' si costituiva in giudizio eccependo: a) l'inammissibilità dell'opposizione CP_1 in quanto tardivamente proposta per inosservanza del termine di cui all'art. 24 D.lgs. 46/1999: b)
l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta tardivamente in violazione del termine di cui all'art. 617 c.p.c.; c) la propria estraneità rispetto alle questioni concernenti vizi della procedura di riscossione dei crediti azionati, in quanto di competenza esclusiva dell' unica responsabile CP_4 nell'ipotesi di prescrizione e/o altro motivo di perdita del credito sopravvenuti alla trasmissione del ruolo;
d) nel merito, la rituale notifica degli avvisi di addebito e, comunque, l'intervenuto sgravio della pretesa contributiva di cui agli avvisi di addebito n. 33020120001614703000, n.
33020130000944674000, n. 33020130002489383000, n. 33020130002540335000, n.
33020140002033363000 e 33020140002591060000, in virtù della sentenza n. 222/2021 del
4.05.2021 del Tribunale di Lamezia Terme (RG n. 1010/2017); e) l'iscrizione a ruolo dei crediti contributivi entro il termine di cui all'art. 25 D. Lgs. n. 46/1999; f) la conformità delle copie fotostatiche degli atti notificati agli originali analogici;
g) l'infondatezza delle eccezioni formali relative al presunto difetto di motivazione;
h) l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione per assoluta genericità e, comunque, l'infondatezza della stessa, posto che i crediti non erano prescritti al momento della formazione del ruolo;
affermava, infine, la legittimazione passiva esclusiva dell' nell'ipotesi di prescrizione dei crediti maturata successivamente alla formazione del CP_4 ruolo.
Chiedeva, quindi, in via preliminare, che il ricorso venisse dichiarato inammissibile o rigettato, condannando la società opponente al pagamento delle somme contributive pretese;
in via subordinata, chiedeva che, nell'ipotesi di annullamento del credito per responsabilità connesse alla gestione venisse accertata l'assenza di responsabilità in capo all' , con condanna al pagamento CP_4 CP_1 delle spese di lite, nonché alla corresponsione degli importi di cui all'atto impugnato.
3. Con memoria depositata il 29.09.2022 si costituiva in giudizio l' eccependo: a) la ritualità CP_4 della notificazione dell'intimazione di pagamento eseguita in data 14.01.2022, mediante l'indirizzo p.e.c. dell'ente della riscossione ( t), ed inviata Email_1 all'indirizzo di posta elettronica certificata della società opponente tratto dal pubblico registro INI-
PEC; b) che l'intimazione di pagamento risultava firmata, per come previsto dalle disposizioni normative in materia, dal responsabile del procedimento;
c) la propria estraneità rispetto alla procedura di notificazione degli avvisi di addebito in quanto di esclusiva competenza dell' ; d) CP_1
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione dei crediti contributivi, posto che il termine di prescrizione quinquennale era rimasto sospeso nel periodo compreso tra l'8.03.2020 ed il 31.12.2021, in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 68 D.L. n. 18/2020 e 12 D. Lgs. n. 159/2015; h) che, medio tempore, era stata notificata a mezzo p.e.c., in data 1.02.2017, l'intimazione di pagamento n.
03020179000255702000, relativamente agli avvisi di addebito n. 33020120001614703000, n.
33020130000944674000, n. 33020130002489383000, n. 33020130002540335000, n.
33020140002033363000 e n. 33020140002591060000; al riguardo, premettendo di non essere stata parte del procedimento avente ad oggetto l'impugnazione dell'intimazione di pagamento n.
03020179000255702000, evidenziava che, con la sentenza n. 222/2021 del Tribunale di Lamezia
Terme, era stata dichiarata l'inesistenza della notifica degli avvisi di addebito.
Concludeva, quindi, per il rigetto dell'opposizione.
4. Con ordinanza depositata il 18.06.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 17.12.2024, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. Constatato che le parti hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
5. In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia della la quale non ha inteso Controparte_3 costituirsi in giudizio nonostante la regolare notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.
Va, tuttavia, ritenuta la carenza di legittimazione passiva della soggetto cessionario Controparte_3 dei crediti maturati fino al 31 dicembre 2008, ai sensi dell'art. 13, comma 8, della legge n. CP_1
448/1998, che lo indica come litisconsorte necessario dei crediti maturati fino alla detta data.
Nel caso di specie, non sussiste la legittimazione a contraddire della società di cartolarizzazione in quanto i contributi dovuti alla gestione datori di lavoro si riferiscono al periodo compreso tra il 2012 ed il 2019.
6. Ciò posto, la domanda, nella parte in cui involge questioni di validità formale, si configura come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., sicché, essendo stata proposta il 3.02.2022 e, quindi, entro il termine di venti giorni previsto dalla disposizione citata - termine che decorre dalla notifica dell'intimazione di pagamento eseguita, a mezzo posta elettronica certificata, il 14.01.2022 -, risultano tempestive e, dunque, ammissibili le doglianze che attengono ai vizi formali dell'atto impugnato.
7. Preliminarmente la società opponente ha eccepito l'inesistenza della notifica dell'intimazione opposta eseguita dall'ente della riscossione, motivando che l'atto impugnato sarebbe stato trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata ( t) Email_1 non risultante dai pubblici registri.
Orbene, in termini generali corre l'obbligo di evidenziare che il vizio di inesistenza della notificazione
è configurabile nelle ipotesi di: a) totale mancanza materiale dell'atto; b) quando venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità (Cass., S.U., 20 luglio 2016, n. 1491).
Ipotesi non assolutamente configurabili nella fattispecie in esame, posto che: a) l'atto impugnato è stato materialmente trasmesso dall'ente della riscossione;
b) la notificazione è avvenuta in conformità alle prescrizioni previste in materia di notificazione di atti giudiziari.
In punto di diritto deve richiamarsi la recente pronuncia della Corte di Cassazione che, con ordinanza n. 982 del 16 gennaio 2023, ha statuito, in una fattispecie analoga a quella oggetto della presente controversia, sulla validità della notifica effettuata dall'ente della riscossione da un indirizzo PEC non censito nei pubblici registri.
La Suprema Corte ha motivato la suddetta decisione argomentando che, qualora il contribuente deduca il vizio di notifica, grava sul contribuente medesimo provare la relativa doglianza ed evidenziare i pregiudizi sostanziali al diritto di difesa dipesi da una tale notificazione, in quanto “una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza
e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost.” (cfr. Cass., Sez. VI, 25 ottobre 2021, n.
29879; Cass., Sez. VI, 16 gennaio 2023, n. 982). L'organo nomofilattico ha poi precisato, in relazione alla notificazione effettuata a mezzo posta elettronica certificata, che la “notifica […], utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito “Internet”, ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui alla L. n. 53 del 1994, art.
3-bis, comma 1, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati […] e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui
è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente” (Cfr. Cass.
SS. UU. n. 15979 del 2022).
Inoltre, laddove sussista il vizio di nullità della notificazione, la proposizione di tempestiva impugnazione avverso l'atto impositivo o di riscossione produce un effetto sanante dell'asserito vizio, ai sensi dell'art. 156 c.p.c (Cass., Civ. 27 maggio 2021, n. 14748).
Ed ancora, deve essere richiamato il recente orientamento espresso dai Giudici di Legittimità, a mente della quale: “in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-PEC non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” (Cass. Civ. V., 2
Luglio 2023, n. 18684)
Rapportando i principi esposti al caso in esame, si rileva che parte opponente, pur eccependo vizi concernenti la notificazione dell'atto impugnato, non ha fornito prova di una effettiva lesione del proprio diritto di difesa o di altro pregiudizio per la decisione di merito.
Anche volendo accedere alla versione della contribuente, quest'ultima non ha indicato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell' per come CP_4 E presente nei pubblici registri ), ma da uno diverso Email_2
( t), rispetto al quale è evidente, ictu oculi, la Email_1 provenienza dall'ente di riscossione.
Ne consegue, dunque, che la notifica a mezzo di posta elettronica certificata effettuata dall' CP_4 deve considerarsi validamente eseguita, non essendo state integrate le ipotesi né di inesistenza né di nullità della notificazione stessa.
8. Devono, poi, essere rigettate anche le ulteriori eccezioni preliminari sollevate dall'opponente, riguardanti il presunto difetto di motivazione dell'intimazione opposta e la mancata sottoscrizione dell'atto da parte del legale rappresentante pro tempore dell' CP_4
Al riguardo, si richiama l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione secondo cui “l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché non occorre (anche in forza dell'art. 21- octies, comma 2, della legge 7 agosto
1990, n. 241) che detto avviso contenga una motivazione diversa ed ulteriore rispetto al paradigma ministeriale, essendo, invece, bastevole, al fine di garantire al destinatario l'identificazione della pretesa tributaria azionata, il riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata” (ex multis Cass., Civ. Sez. V, n. 28689 del 9/11/2018; Cass., Civ., Sez. V, n. 1961 del 24/01/2019; Cass.,
Civ., Sez. V, n. 16909 dell'11/08/2020; Cass., Civ., Sez. V, n. 29504 del 24/12/2020; Cass., Civ.,
Sez. V, n. 12140 del 7/05/2021; Cass., Civ., n. 2644 dell'8/01/2022; Cass., Sez. V, n. 6209 del
24/02/2022; Cass., Civ., Sez. V, n. 34689 del 24/11/2022; Cass., Civ., Sez. V, n. 5546 del 22/02/2023;
Cass. Civ., Sez. V., n. 34416 dell'11/12/2023).
Dunque, in conformità alle prescrizioni dettate dal modello ministeriale, la semplice indicazione dell'importo complessivo degli interessi moratori e delle spese di riscossione è sufficiente ad assicurare la completezza motivazionale dell'intimazione di pagamento, anche in coerenza con l'orientamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (Cass., SS.UU., 14 luglio 2022,
n. 22281), che hanno ritenuto che la cartella di pagamento sia congruamente motivata attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 L. n. 212 del 27/07/2000 e dall'art. 3 L. n. 241 del 7/08/1990.
Per quanto concerne il presunto obbligo di sottoscrizione dell'intimazione di pagamento impugnata da parte del legale rappresentante pro tempore dell'ente della riscossione, occorre evidenziare che non sussiste alcun obbligo normativo che imponga tale vincolo di sottoscrizione ai fini della sua validità.
Ne consegue che, nel caso di specie, l'intimazione di pagamento risulta essere conforme al modello ministeriale e, pertanto, dall'esame documentale dell'atto non emergere alcuna irregolarità formale.
Va, poi, respinta anche la censura relativa alla presunta nullità dell'intimazione di pagamento per omessa indicazione dell'autorità giudiziaria e dei termini per proporre l'impugnazione.
Sul punto può citarsi, ex multis, la sentenza n. 11405 del 16.05.2016, nella quale la Suprema Corte ha affermato che “In tema di opposizione a sanzione amministrativa, la mancata o
l'erronea indicazione nell'atto da impugnare del termine di impugnazione e dell'organo dinanzi al quale può essere proposto il ricorso, non può considerarsi né una mera irregolarità priva di ogni effetto, né un'omissione che automaticamente rende il provvedimento impugnabile in ogni tempo, ma può, se del caso, e cioè in concorso con le altre circostanze della fattispecie concreta, comportare la scusabilità dell'errore eventualmente commesso dall'interessato, il quale, tuttavia, ha l'onere di dimostrare, e il giudice il dovere di rilevare, la decisività dell'errore.”.
Nel caso di specie, peraltro, l'opponente non è incorso in errore, posto che il giudizio è stato correttamente instaurato dinanzi al Tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro entro il termine di venti giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento. 9. Per quanto riguarda il merito della controversia contributiva, occorre evidenziare, innanzitutto, che l'ente previdenziale ha fornito prova dell'avvenuta notificazione degli avvisi di addebito in questione, avendo prodotto sia gli atti notificati che la prova del ricevimento da parte della società.
In particolare, dalla documentazione allegata emerge che:
a) l'avviso di addebito n. 33020120001614703000, relativo a contributi gestione aziende modello
DM10 e somme aggiuntive per l'anno 2012, è stato notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata della società ricorrente risultante dai pubblici registri INI-PEC il Email_4
29.11.2012;
b) l'avviso di addebito n. 33020130000944674000, relativo a contributi gestione aziende modello
DM10 e somme aggiuntive per l'anno 2012, è stato notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata della società ricorrente risultante dai pubblici registri INI-PEC il Email_4
4.09.2013;
c) l'avviso di addebito n. 33020130002489383000, relativo a contributi gestione aziende modello
DM10 rettificativo e somme aggiuntive per l'anno 2012, è stato notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata della società ricorrente ( risultante dai pubblici registri Email_4
INI-PEC il 6.02.2014;
d) l'avviso di addebito n. 33020130002540335000, relativo a contributi gestione aziende modello
DM10 e somme aggiuntive per l'anno 2012, è stato notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata della società ricorrente ( risultante dai pubblici registri INI-PEC il Email_4
6.02.2014;
e) l'avviso di addebito n. 33020140002033363000, relativo a contributi gestione aziende modello
DM10 rettificativo e somme aggiuntive per l'anno 2012, è stato notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata della società ricorrente ( risultante dai pubblici registri Email_4
INI-PEC il 30.10.2014;
f) l'avviso di addebito n. 33020140002591060000, relativo a contributi gestione aziende modello
DM10 e somme aggiuntive per l'anno 2013, è stato notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata della società ricorrente ( risultante dai pubblici registri INI-PEC il Email_4
23.01.2015;
g) l'avviso di addebito n. 33020160002860625000, relativo a contributi gestione aziende modello
DM10 e somme aggiuntive per l'anno 2016, è stato notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata della società ricorrente risultante dai pubblici registri INI-PEC il Email_4
15.12.2016;
h) l'avviso di addebito n. 33020160002868309000, relativo a contributi gestione aziende modello
DM10 rettificativo e somme aggiuntive per l'anno 2015, è stato notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata della società ricorrente ( risultante dai pubblici registri Email_4
INI-PEC il 15.12.2016;
i) l'avviso di addebito n. 33020160002900350000, relativo a contributi gestione aziende modello
DM10 rettificativo e somme aggiuntive per l'anno 2016, è stato notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata della società ricorrente ( risultante dai pubblici registri Email_4
INI-PEC il 15.12.2016;
j) l'avviso di addebito n. 33020170000056149000, relativo a contributi gestione aziende modello
DM10 e somme aggiuntive per l'anno 2016, è stato notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata della società ricorrente ( risultante dai pubblici registri INI-PEC il Email_4
12.04.2017;
k) l'avviso di addebito n. 33020170000119330000, relativo a contributi gestione aziende modello
DM10 e somme aggiuntive per l'anno 2016, è stato notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata della società ricorrente ( risultante dai pubblici registri INI-PEC il Email_4
16.05.2017;
l) l'avviso di addebito n. 33020170000192316000, relativo a contributi gestione aziende modello
DM10 e somme aggiuntive per l'anno 2017, è stato notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata della società ricorrente ( risultante dai pubblici registri INI-PEC il Email_4
22.06.2017;
m) l'avviso di addebito n. 33020170000301686000, relativo a contributi gestione aziende modello
DM10 e somme aggiuntive per l'anno 2017, è stato notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata della società ricorrente ( risultante dai pubblici registri INI-PEC il Email_4
20.07.2017;
n) l'avviso di addebito n. 33020170001505030000, relativo a contributi gestione aziende modello
DM10 e somme aggiuntive per l'anno 2017, è stato notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata della società ricorrente ( risultante dai pubblici registri INI-PEC il Email_4
13.10.2017;
o) l'avviso di addebito n. 33020170001990145000, relativo a contributi gestione aziende modello
DM10 e somme aggiuntive per l'anno 2017, è stato notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata della società ricorrente ( risultante dai pubblici registri INI-PEC il Email_4
30.11.2017;
p) l'avviso di addebito n. 33020180000217262000, relativo a contributi gestione aziende modello
DM10 e somme aggiuntive per l'anno 2017, è stato notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata della società ricorrente ( risultante dai pubblici registri INI-PEC il Email_4
12.05.2018;
q) l'avviso di addebito n. 33020180002238501000, relativo a contributi gestione aziende modello
DM10 e somme aggiuntive per l'anno 2018, è stato notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata della società ricorrente ( risultante dai pubblici registri INI-PEC il Email_4
3.12.2018;
r) l'avviso di addebito n. 33020190000185810000, relativo a contributi gestione aziende modello
DM10 e somme aggiuntive per l'anno 2018, è stato spedito con raccomandata n. 68955635204-4 del
25.06.2019 ed è stato consegnato il 2.07.2019;
s) l'avviso di addebito n. 33020190001669863000, relativo a contributi gestione aziende modello
DM10 rettificativo e somme aggiuntive per l'anno 2019, è stato notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata della società ricorrente ( risultante dai pubblici registri Email_4
INI-PEC il 28.09.2019;
t) l'avviso di addebito n. 33020190003043940000, relativo a contributi gestione aziende modello
DM10 e somme aggiuntive per l'anno 2019, è stato notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata della società ricorrente ( risultante dai pubblici registri INI-PEC il Email_4
15.12.2019
10. Relativamente agli avvisi di addebito n. 33020120001614703000, n. 33020130000944674000, n.
33020130002489383000, n. 33020130002540335000, n. 33020140002033363000, n.
33020140002591060000, dalla documentazione depositata dalle parti emerge che tali avvisi sono stati annullati con sentenza n. 222/2021 del 4.05.2021 emessa nell'ambito del procedimento n.
1010/2017 R.G., passata in giudicato, con cui il Tribunale di Lamezia Terme ha annullato e dichiarato l'inefficacia dell'intimazione di pagamento n. 03020189002021162000, nella parte afferente agli avvisi di addebito in questione, per inesistenza della loro notificazione.
A seguito della menzionata pronuncia giudiziale, l' ha provveduto allo sgravio del credito CP_1 contributivo portato dai suddetti avvisi di addebito.
11. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere dichiarata l'inefficacia della intimazione di pagamento n. 03020219003365664000, relativamente agli avvisi di addebito n.
33020120001614703000, n. 33020130000944674000, n. 33020130002489383000, n.
33020130002540335000, n. 33020140002033363000, n. 33020140002591060000.
12. Per quanto concerne, invece, l'eccezione di prescrizione, da valutarsi rispetto ai soli avvisi di addebito n. 33020160002860625000, n. 33020160002868309000, n. 33020160002900350000, n.
33020170000056149000, n. 33020170000119330000, n. 33020170000192316000, n.
33020170000301686000, n. 33020170001505030000, n. 33020170001990145000, n.
33020180000217262000, n. 33020180002238501000, n. 33020190000185810000, n.
33020190001669863000 e n. 33020190003043940000, giova precisare che non v'è prova che l' abbia, in data antecedente alla notifica dell'odierna intimazione Controparte_2 di pagamento, compiuto ulteriori atti interruttivi della prescrizione, oltre all'intimazione di pagamento n. 03020179000255702000, dichiarata inefficace con sentenza n. 222/2021 del 4.05.2021.
Tanto premesso, al fine di valutare la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sopravvenuta, occorre tenere conto dei periodi di sospensione della decorrenza del termine quinquennale stabiliti da leggi speciali.
Invero, l'art. 37 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato "Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l 'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria", dispone, al comma 2: "I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo". Tale disposizione ha, quindi, previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
È, poi, intervenuta un'ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni. Invero, l'art. 11 del D.L. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.02.2021, n. 21, dispone al comma 9: "I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo".
Nella fattispecie in esame, facendo decorrere il termine di cinque anni dalla data di notifica degli avvisi di addebito n. 33020160002860625000, n. 33020160002868309000, n.
33020160002900350000, n. 33020170000056149000, n. 33020170000119330000, n.
33020170000192316000, n. 33020170000301686000, n. 33020170001505030000, n.
33020170001990145000, n. 33020180000217262000, n. 33020180002238501000, n.
33020190000185810000, n. 33020190001669863000 e n. 33020190003043940000 (ovvero, rispettivamente, dal 15.12.2016, 15.12.2016, 15.12.2016, 12.04.2017, 16.05.2017, 22.06.2017,
20.07.2017, 13.10.2017, 30.11.2017, 12.05.2018, 3.12.2018, 2.07.2019, 28.09.2019 e 15.12.2019) e tenendo conto del periodo di sospensione complessivamente pari a 311 giorni, alcuna prescrizione risulta maturata alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta (14.01.2022).
13. Ne consegue il rigetto dell'opposizione con riferimento agli avvisi di addebito n.
33020160002860625000, n. 33020160002868309000, n. 33020160002900350000, n.
33020170000056149000, n. 33020170000119330000, n. 33020170000192316000, n.
33020170000301686000, n. 33020170001505030000, n. 33020170001990145000, n.
33020180000217262000, n. 33020180002238501000, n. 33020190000185810000, n.
33020190001669863000 e n. 33020190003043940000.
14. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti costituite, in ragione della reciproca soccombenza, nonché della circostanza che l' , pur convenuta in Controparte_2 giudizio, non ha preso parte al procedimento n. 1010/2017 R.G. e, quindi, non era a conoscenza dell'avvenuto annullamento degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento opposta;
peraltro, non vi è prova della data in cui l' ha effettuato lo sgravio delle partite di debito portate CP_1 dagli avvisi di addebito.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nella contumacia della Controparte_3 disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della Controparte_3
- accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia della intimazione di pagamento n. 03020219003365664000, relativamente agli avvisi di addebito n.
33020120001614703000, n. 33020130000944674000, n. 33020130002489383000, n.
33020130002540335000, n. 33020140002033363000, n. 33020140002591060000, già annullati con sentenza n. 222/2021 emessa dal Tribunale di Lamezia Terme il 4.05.2021, passata in giudicato;
- rigetta, per il resto, l'opposizione;
- compensa tra le parti costituite le spese del giudizio.
Lamezia Terme, 23.01.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 17.12.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 109/2022 R.G., promossa da
(C.F./P.IVA ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Lamezia Terme alla Via Del Progresso n. 512 presso lo studio dell'Avv. Andrea Parisi, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Opponente contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto Greco e
Maria Teresa Pugliano, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Lamezia Terme alla Via S. D'Ippolito n. 5 CP_1
Opposto nonché contro
(P.IVA , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza alla Via Nicola Serra n. 96 presso lo studio dell'Avv. Gianluca Fava, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Opposto
e in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore
Opposta contumace
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento n. 03020219003365664000, relativamente agli avvisi di addebito n. 33020120001614703000, n. 33020130000944674000, n.
33020130002489383000, n. 33020130002540335000, n. 33020140002033363000, n.
33020140002591060000, n. 33020160002860625000, n. 33020160002868309000, n.
33020160002900350000, n. 33020170000056149000, n. 33020170000119330000, n. 33020170000192316000, n. 33020170000301686000, n. 33020170001505030000, n.
33020170001990145000, n. 33020180000217262000, n. 33020180002238501000, n.
33020190000185810000, n. 33020190001669863000 e n. 33020190003043940000;
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 3.02.2022 la proponeva opposizione Parte_1 Parte_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 03020219003365664000, notificata il 14.01.2022, relativamente agli avvisi di addebito n. 33020120001614703000, n. 33020130000944674000, n.
33020130002489383000, n. 33020130002540335000, n. 33020140002033363000, n.
33020140002591060000, n. 33020160002860625000, n. 33020160002868309000, n.
33020160002900350000, n. 33020170000056149000, n. 33020170000119330000, n.
33020170000192316000, n. 33020170000301686000, n. 33020170001505030000, n.
33020170001990145000, n. 33020180000217262000, n. 33020180002238501000, n.
33020190000185810000, n. 33020190001669863000 e n. 33020190003043940000, aventi ad oggetto contributi previdenziali, deducendo: a) l'inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento opposta in quanto effettuata mediante un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante da pubblici elenchi t); b) l'illegittimità Email_1 dell'emissione dell'intimazione di pagamento in quanto sottoscritta non dal legale rappresentante pro tempore dell'ente della riscossione, ma da un soggetto non munito di poteri di rappresentanza;
c)
l'omessa notifica degli avvisi di addebito impugnati, quali atti prodromici all'intimazione di pagamento opposta;
d) l'intervenuta decadenza ex art. 25 del D. Lgs. n. 46/1999 relativamente agli avvisi di addebito n. 33020140002033363000, n. 33020140002591060000 e n.
33020190001669863000; e) l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria;
f) il difetto di motivazione dell'intimazione opposta;
g) l'illegittimità dei compensi di riscossione;
h) l'illegittimità dell'atto opposto per mancata indicazione dell'autorità e dei termini per proporre impugnazione.
Deduceva, inoltre, che gli avvisi di addebito n. 33020120001614703000, n. 33020130000944674000,
n. 33020130002489383000, n. 33020130002540335000, n. 33020140002033363000 e
33020140002591060000 erano stati oggetto dell'intimazione di pagamento n.
03020179000255702000, dichiarata inefficace dal Tribunale di Lamezia Terme con sentenza n.
222/2021 del 4.05.2021 nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1010/2017 R.G.
Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata l'illegittimità dell'intimazione di pagamento, con conseguente annullamento dell'atto opposto, nonché dei sottesi avvisi di addebito;
chiedeva, altresì, che venisse dichiarata la non dovutezza delle somme portate da alcuni avvisi di addebito in quanto inesigibili per intervenuta prescrizione ex L. n. 335/1995.
2. In data 29.08.2022 l' si costituiva in giudizio eccependo: a) l'inammissibilità dell'opposizione CP_1 in quanto tardivamente proposta per inosservanza del termine di cui all'art. 24 D.lgs. 46/1999: b)
l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta tardivamente in violazione del termine di cui all'art. 617 c.p.c.; c) la propria estraneità rispetto alle questioni concernenti vizi della procedura di riscossione dei crediti azionati, in quanto di competenza esclusiva dell' unica responsabile CP_4 nell'ipotesi di prescrizione e/o altro motivo di perdita del credito sopravvenuti alla trasmissione del ruolo;
d) nel merito, la rituale notifica degli avvisi di addebito e, comunque, l'intervenuto sgravio della pretesa contributiva di cui agli avvisi di addebito n. 33020120001614703000, n.
33020130000944674000, n. 33020130002489383000, n. 33020130002540335000, n.
33020140002033363000 e 33020140002591060000, in virtù della sentenza n. 222/2021 del
4.05.2021 del Tribunale di Lamezia Terme (RG n. 1010/2017); e) l'iscrizione a ruolo dei crediti contributivi entro il termine di cui all'art. 25 D. Lgs. n. 46/1999; f) la conformità delle copie fotostatiche degli atti notificati agli originali analogici;
g) l'infondatezza delle eccezioni formali relative al presunto difetto di motivazione;
h) l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione per assoluta genericità e, comunque, l'infondatezza della stessa, posto che i crediti non erano prescritti al momento della formazione del ruolo;
affermava, infine, la legittimazione passiva esclusiva dell' nell'ipotesi di prescrizione dei crediti maturata successivamente alla formazione del CP_4 ruolo.
Chiedeva, quindi, in via preliminare, che il ricorso venisse dichiarato inammissibile o rigettato, condannando la società opponente al pagamento delle somme contributive pretese;
in via subordinata, chiedeva che, nell'ipotesi di annullamento del credito per responsabilità connesse alla gestione venisse accertata l'assenza di responsabilità in capo all' , con condanna al pagamento CP_4 CP_1 delle spese di lite, nonché alla corresponsione degli importi di cui all'atto impugnato.
3. Con memoria depositata il 29.09.2022 si costituiva in giudizio l' eccependo: a) la ritualità CP_4 della notificazione dell'intimazione di pagamento eseguita in data 14.01.2022, mediante l'indirizzo p.e.c. dell'ente della riscossione ( t), ed inviata Email_1 all'indirizzo di posta elettronica certificata della società opponente tratto dal pubblico registro INI-
PEC; b) che l'intimazione di pagamento risultava firmata, per come previsto dalle disposizioni normative in materia, dal responsabile del procedimento;
c) la propria estraneità rispetto alla procedura di notificazione degli avvisi di addebito in quanto di esclusiva competenza dell' ; d) CP_1
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione dei crediti contributivi, posto che il termine di prescrizione quinquennale era rimasto sospeso nel periodo compreso tra l'8.03.2020 ed il 31.12.2021, in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 68 D.L. n. 18/2020 e 12 D. Lgs. n. 159/2015; h) che, medio tempore, era stata notificata a mezzo p.e.c., in data 1.02.2017, l'intimazione di pagamento n.
03020179000255702000, relativamente agli avvisi di addebito n. 33020120001614703000, n.
33020130000944674000, n. 33020130002489383000, n. 33020130002540335000, n.
33020140002033363000 e n. 33020140002591060000; al riguardo, premettendo di non essere stata parte del procedimento avente ad oggetto l'impugnazione dell'intimazione di pagamento n.
03020179000255702000, evidenziava che, con la sentenza n. 222/2021 del Tribunale di Lamezia
Terme, era stata dichiarata l'inesistenza della notifica degli avvisi di addebito.
Concludeva, quindi, per il rigetto dell'opposizione.
4. Con ordinanza depositata il 18.06.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 17.12.2024, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. Constatato che le parti hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
5. In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia della la quale non ha inteso Controparte_3 costituirsi in giudizio nonostante la regolare notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.
Va, tuttavia, ritenuta la carenza di legittimazione passiva della soggetto cessionario Controparte_3 dei crediti maturati fino al 31 dicembre 2008, ai sensi dell'art. 13, comma 8, della legge n. CP_1
448/1998, che lo indica come litisconsorte necessario dei crediti maturati fino alla detta data.
Nel caso di specie, non sussiste la legittimazione a contraddire della società di cartolarizzazione in quanto i contributi dovuti alla gestione datori di lavoro si riferiscono al periodo compreso tra il 2012 ed il 2019.
6. Ciò posto, la domanda, nella parte in cui involge questioni di validità formale, si configura come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., sicché, essendo stata proposta il 3.02.2022 e, quindi, entro il termine di venti giorni previsto dalla disposizione citata - termine che decorre dalla notifica dell'intimazione di pagamento eseguita, a mezzo posta elettronica certificata, il 14.01.2022 -, risultano tempestive e, dunque, ammissibili le doglianze che attengono ai vizi formali dell'atto impugnato.
7. Preliminarmente la società opponente ha eccepito l'inesistenza della notifica dell'intimazione opposta eseguita dall'ente della riscossione, motivando che l'atto impugnato sarebbe stato trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata ( t) Email_1 non risultante dai pubblici registri.
Orbene, in termini generali corre l'obbligo di evidenziare che il vizio di inesistenza della notificazione
è configurabile nelle ipotesi di: a) totale mancanza materiale dell'atto; b) quando venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità (Cass., S.U., 20 luglio 2016, n. 1491).
Ipotesi non assolutamente configurabili nella fattispecie in esame, posto che: a) l'atto impugnato è stato materialmente trasmesso dall'ente della riscossione;
b) la notificazione è avvenuta in conformità alle prescrizioni previste in materia di notificazione di atti giudiziari.
In punto di diritto deve richiamarsi la recente pronuncia della Corte di Cassazione che, con ordinanza n. 982 del 16 gennaio 2023, ha statuito, in una fattispecie analoga a quella oggetto della presente controversia, sulla validità della notifica effettuata dall'ente della riscossione da un indirizzo PEC non censito nei pubblici registri.
La Suprema Corte ha motivato la suddetta decisione argomentando che, qualora il contribuente deduca il vizio di notifica, grava sul contribuente medesimo provare la relativa doglianza ed evidenziare i pregiudizi sostanziali al diritto di difesa dipesi da una tale notificazione, in quanto “una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza
e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost.” (cfr. Cass., Sez. VI, 25 ottobre 2021, n.
29879; Cass., Sez. VI, 16 gennaio 2023, n. 982). L'organo nomofilattico ha poi precisato, in relazione alla notificazione effettuata a mezzo posta elettronica certificata, che la “notifica […], utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito “Internet”, ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui alla L. n. 53 del 1994, art.
3-bis, comma 1, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati […] e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui
è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente” (Cfr. Cass.
SS. UU. n. 15979 del 2022).
Inoltre, laddove sussista il vizio di nullità della notificazione, la proposizione di tempestiva impugnazione avverso l'atto impositivo o di riscossione produce un effetto sanante dell'asserito vizio, ai sensi dell'art. 156 c.p.c (Cass., Civ. 27 maggio 2021, n. 14748).
Ed ancora, deve essere richiamato il recente orientamento espresso dai Giudici di Legittimità, a mente della quale: “in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-PEC non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” (Cass. Civ. V., 2
Luglio 2023, n. 18684)
Rapportando i principi esposti al caso in esame, si rileva che parte opponente, pur eccependo vizi concernenti la notificazione dell'atto impugnato, non ha fornito prova di una effettiva lesione del proprio diritto di difesa o di altro pregiudizio per la decisione di merito.
Anche volendo accedere alla versione della contribuente, quest'ultima non ha indicato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell' per come CP_4 E presente nei pubblici registri ), ma da uno diverso Email_2
( t), rispetto al quale è evidente, ictu oculi, la Email_1 provenienza dall'ente di riscossione.
Ne consegue, dunque, che la notifica a mezzo di posta elettronica certificata effettuata dall' CP_4 deve considerarsi validamente eseguita, non essendo state integrate le ipotesi né di inesistenza né di nullità della notificazione stessa.
8. Devono, poi, essere rigettate anche le ulteriori eccezioni preliminari sollevate dall'opponente, riguardanti il presunto difetto di motivazione dell'intimazione opposta e la mancata sottoscrizione dell'atto da parte del legale rappresentante pro tempore dell' CP_4
Al riguardo, si richiama l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione secondo cui “l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché non occorre (anche in forza dell'art. 21- octies, comma 2, della legge 7 agosto
1990, n. 241) che detto avviso contenga una motivazione diversa ed ulteriore rispetto al paradigma ministeriale, essendo, invece, bastevole, al fine di garantire al destinatario l'identificazione della pretesa tributaria azionata, il riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata” (ex multis Cass., Civ. Sez. V, n. 28689 del 9/11/2018; Cass., Civ., Sez. V, n. 1961 del 24/01/2019; Cass.,
Civ., Sez. V, n. 16909 dell'11/08/2020; Cass., Civ., Sez. V, n. 29504 del 24/12/2020; Cass., Civ.,
Sez. V, n. 12140 del 7/05/2021; Cass., Civ., n. 2644 dell'8/01/2022; Cass., Sez. V, n. 6209 del
24/02/2022; Cass., Civ., Sez. V, n. 34689 del 24/11/2022; Cass., Civ., Sez. V, n. 5546 del 22/02/2023;
Cass. Civ., Sez. V., n. 34416 dell'11/12/2023).
Dunque, in conformità alle prescrizioni dettate dal modello ministeriale, la semplice indicazione dell'importo complessivo degli interessi moratori e delle spese di riscossione è sufficiente ad assicurare la completezza motivazionale dell'intimazione di pagamento, anche in coerenza con l'orientamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (Cass., SS.UU., 14 luglio 2022,
n. 22281), che hanno ritenuto che la cartella di pagamento sia congruamente motivata attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 L. n. 212 del 27/07/2000 e dall'art. 3 L. n. 241 del 7/08/1990.
Per quanto concerne il presunto obbligo di sottoscrizione dell'intimazione di pagamento impugnata da parte del legale rappresentante pro tempore dell'ente della riscossione, occorre evidenziare che non sussiste alcun obbligo normativo che imponga tale vincolo di sottoscrizione ai fini della sua validità.
Ne consegue che, nel caso di specie, l'intimazione di pagamento risulta essere conforme al modello ministeriale e, pertanto, dall'esame documentale dell'atto non emergere alcuna irregolarità formale.
Va, poi, respinta anche la censura relativa alla presunta nullità dell'intimazione di pagamento per omessa indicazione dell'autorità giudiziaria e dei termini per proporre l'impugnazione.
Sul punto può citarsi, ex multis, la sentenza n. 11405 del 16.05.2016, nella quale la Suprema Corte ha affermato che “In tema di opposizione a sanzione amministrativa, la mancata o
l'erronea indicazione nell'atto da impugnare del termine di impugnazione e dell'organo dinanzi al quale può essere proposto il ricorso, non può considerarsi né una mera irregolarità priva di ogni effetto, né un'omissione che automaticamente rende il provvedimento impugnabile in ogni tempo, ma può, se del caso, e cioè in concorso con le altre circostanze della fattispecie concreta, comportare la scusabilità dell'errore eventualmente commesso dall'interessato, il quale, tuttavia, ha l'onere di dimostrare, e il giudice il dovere di rilevare, la decisività dell'errore.”.
Nel caso di specie, peraltro, l'opponente non è incorso in errore, posto che il giudizio è stato correttamente instaurato dinanzi al Tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro entro il termine di venti giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento. 9. Per quanto riguarda il merito della controversia contributiva, occorre evidenziare, innanzitutto, che l'ente previdenziale ha fornito prova dell'avvenuta notificazione degli avvisi di addebito in questione, avendo prodotto sia gli atti notificati che la prova del ricevimento da parte della società.
In particolare, dalla documentazione allegata emerge che:
a) l'avviso di addebito n. 33020120001614703000, relativo a contributi gestione aziende modello
DM10 e somme aggiuntive per l'anno 2012, è stato notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata della società ricorrente risultante dai pubblici registri INI-PEC il Email_4
29.11.2012;
b) l'avviso di addebito n. 33020130000944674000, relativo a contributi gestione aziende modello
DM10 e somme aggiuntive per l'anno 2012, è stato notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata della società ricorrente risultante dai pubblici registri INI-PEC il Email_4
4.09.2013;
c) l'avviso di addebito n. 33020130002489383000, relativo a contributi gestione aziende modello
DM10 rettificativo e somme aggiuntive per l'anno 2012, è stato notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata della società ricorrente ( risultante dai pubblici registri Email_4
INI-PEC il 6.02.2014;
d) l'avviso di addebito n. 33020130002540335000, relativo a contributi gestione aziende modello
DM10 e somme aggiuntive per l'anno 2012, è stato notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata della società ricorrente ( risultante dai pubblici registri INI-PEC il Email_4
6.02.2014;
e) l'avviso di addebito n. 33020140002033363000, relativo a contributi gestione aziende modello
DM10 rettificativo e somme aggiuntive per l'anno 2012, è stato notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata della società ricorrente ( risultante dai pubblici registri Email_4
INI-PEC il 30.10.2014;
f) l'avviso di addebito n. 33020140002591060000, relativo a contributi gestione aziende modello
DM10 e somme aggiuntive per l'anno 2013, è stato notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata della società ricorrente ( risultante dai pubblici registri INI-PEC il Email_4
23.01.2015;
g) l'avviso di addebito n. 33020160002860625000, relativo a contributi gestione aziende modello
DM10 e somme aggiuntive per l'anno 2016, è stato notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata della società ricorrente risultante dai pubblici registri INI-PEC il Email_4
15.12.2016;
h) l'avviso di addebito n. 33020160002868309000, relativo a contributi gestione aziende modello
DM10 rettificativo e somme aggiuntive per l'anno 2015, è stato notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata della società ricorrente ( risultante dai pubblici registri Email_4
INI-PEC il 15.12.2016;
i) l'avviso di addebito n. 33020160002900350000, relativo a contributi gestione aziende modello
DM10 rettificativo e somme aggiuntive per l'anno 2016, è stato notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata della società ricorrente ( risultante dai pubblici registri Email_4
INI-PEC il 15.12.2016;
j) l'avviso di addebito n. 33020170000056149000, relativo a contributi gestione aziende modello
DM10 e somme aggiuntive per l'anno 2016, è stato notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata della società ricorrente ( risultante dai pubblici registri INI-PEC il Email_4
12.04.2017;
k) l'avviso di addebito n. 33020170000119330000, relativo a contributi gestione aziende modello
DM10 e somme aggiuntive per l'anno 2016, è stato notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata della società ricorrente ( risultante dai pubblici registri INI-PEC il Email_4
16.05.2017;
l) l'avviso di addebito n. 33020170000192316000, relativo a contributi gestione aziende modello
DM10 e somme aggiuntive per l'anno 2017, è stato notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata della società ricorrente ( risultante dai pubblici registri INI-PEC il Email_4
22.06.2017;
m) l'avviso di addebito n. 33020170000301686000, relativo a contributi gestione aziende modello
DM10 e somme aggiuntive per l'anno 2017, è stato notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata della società ricorrente ( risultante dai pubblici registri INI-PEC il Email_4
20.07.2017;
n) l'avviso di addebito n. 33020170001505030000, relativo a contributi gestione aziende modello
DM10 e somme aggiuntive per l'anno 2017, è stato notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata della società ricorrente ( risultante dai pubblici registri INI-PEC il Email_4
13.10.2017;
o) l'avviso di addebito n. 33020170001990145000, relativo a contributi gestione aziende modello
DM10 e somme aggiuntive per l'anno 2017, è stato notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata della società ricorrente ( risultante dai pubblici registri INI-PEC il Email_4
30.11.2017;
p) l'avviso di addebito n. 33020180000217262000, relativo a contributi gestione aziende modello
DM10 e somme aggiuntive per l'anno 2017, è stato notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata della società ricorrente ( risultante dai pubblici registri INI-PEC il Email_4
12.05.2018;
q) l'avviso di addebito n. 33020180002238501000, relativo a contributi gestione aziende modello
DM10 e somme aggiuntive per l'anno 2018, è stato notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata della società ricorrente ( risultante dai pubblici registri INI-PEC il Email_4
3.12.2018;
r) l'avviso di addebito n. 33020190000185810000, relativo a contributi gestione aziende modello
DM10 e somme aggiuntive per l'anno 2018, è stato spedito con raccomandata n. 68955635204-4 del
25.06.2019 ed è stato consegnato il 2.07.2019;
s) l'avviso di addebito n. 33020190001669863000, relativo a contributi gestione aziende modello
DM10 rettificativo e somme aggiuntive per l'anno 2019, è stato notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata della società ricorrente ( risultante dai pubblici registri Email_4
INI-PEC il 28.09.2019;
t) l'avviso di addebito n. 33020190003043940000, relativo a contributi gestione aziende modello
DM10 e somme aggiuntive per l'anno 2019, è stato notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata della società ricorrente ( risultante dai pubblici registri INI-PEC il Email_4
15.12.2019
10. Relativamente agli avvisi di addebito n. 33020120001614703000, n. 33020130000944674000, n.
33020130002489383000, n. 33020130002540335000, n. 33020140002033363000, n.
33020140002591060000, dalla documentazione depositata dalle parti emerge che tali avvisi sono stati annullati con sentenza n. 222/2021 del 4.05.2021 emessa nell'ambito del procedimento n.
1010/2017 R.G., passata in giudicato, con cui il Tribunale di Lamezia Terme ha annullato e dichiarato l'inefficacia dell'intimazione di pagamento n. 03020189002021162000, nella parte afferente agli avvisi di addebito in questione, per inesistenza della loro notificazione.
A seguito della menzionata pronuncia giudiziale, l' ha provveduto allo sgravio del credito CP_1 contributivo portato dai suddetti avvisi di addebito.
11. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere dichiarata l'inefficacia della intimazione di pagamento n. 03020219003365664000, relativamente agli avvisi di addebito n.
33020120001614703000, n. 33020130000944674000, n. 33020130002489383000, n.
33020130002540335000, n. 33020140002033363000, n. 33020140002591060000.
12. Per quanto concerne, invece, l'eccezione di prescrizione, da valutarsi rispetto ai soli avvisi di addebito n. 33020160002860625000, n. 33020160002868309000, n. 33020160002900350000, n.
33020170000056149000, n. 33020170000119330000, n. 33020170000192316000, n.
33020170000301686000, n. 33020170001505030000, n. 33020170001990145000, n.
33020180000217262000, n. 33020180002238501000, n. 33020190000185810000, n.
33020190001669863000 e n. 33020190003043940000, giova precisare che non v'è prova che l' abbia, in data antecedente alla notifica dell'odierna intimazione Controparte_2 di pagamento, compiuto ulteriori atti interruttivi della prescrizione, oltre all'intimazione di pagamento n. 03020179000255702000, dichiarata inefficace con sentenza n. 222/2021 del 4.05.2021.
Tanto premesso, al fine di valutare la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sopravvenuta, occorre tenere conto dei periodi di sospensione della decorrenza del termine quinquennale stabiliti da leggi speciali.
Invero, l'art. 37 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato "Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l 'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria", dispone, al comma 2: "I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo". Tale disposizione ha, quindi, previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
È, poi, intervenuta un'ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni. Invero, l'art. 11 del D.L. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.02.2021, n. 21, dispone al comma 9: "I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo".
Nella fattispecie in esame, facendo decorrere il termine di cinque anni dalla data di notifica degli avvisi di addebito n. 33020160002860625000, n. 33020160002868309000, n.
33020160002900350000, n. 33020170000056149000, n. 33020170000119330000, n.
33020170000192316000, n. 33020170000301686000, n. 33020170001505030000, n.
33020170001990145000, n. 33020180000217262000, n. 33020180002238501000, n.
33020190000185810000, n. 33020190001669863000 e n. 33020190003043940000 (ovvero, rispettivamente, dal 15.12.2016, 15.12.2016, 15.12.2016, 12.04.2017, 16.05.2017, 22.06.2017,
20.07.2017, 13.10.2017, 30.11.2017, 12.05.2018, 3.12.2018, 2.07.2019, 28.09.2019 e 15.12.2019) e tenendo conto del periodo di sospensione complessivamente pari a 311 giorni, alcuna prescrizione risulta maturata alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta (14.01.2022).
13. Ne consegue il rigetto dell'opposizione con riferimento agli avvisi di addebito n.
33020160002860625000, n. 33020160002868309000, n. 33020160002900350000, n.
33020170000056149000, n. 33020170000119330000, n. 33020170000192316000, n.
33020170000301686000, n. 33020170001505030000, n. 33020170001990145000, n.
33020180000217262000, n. 33020180002238501000, n. 33020190000185810000, n.
33020190001669863000 e n. 33020190003043940000.
14. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti costituite, in ragione della reciproca soccombenza, nonché della circostanza che l' , pur convenuta in Controparte_2 giudizio, non ha preso parte al procedimento n. 1010/2017 R.G. e, quindi, non era a conoscenza dell'avvenuto annullamento degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento opposta;
peraltro, non vi è prova della data in cui l' ha effettuato lo sgravio delle partite di debito portate CP_1 dagli avvisi di addebito.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nella contumacia della Controparte_3 disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della Controparte_3
- accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia della intimazione di pagamento n. 03020219003365664000, relativamente agli avvisi di addebito n.
33020120001614703000, n. 33020130000944674000, n. 33020130002489383000, n.
33020130002540335000, n. 33020140002033363000, n. 33020140002591060000, già annullati con sentenza n. 222/2021 emessa dal Tribunale di Lamezia Terme il 4.05.2021, passata in giudicato;
- rigetta, per il resto, l'opposizione;
- compensa tra le parti costituite le spese del giudizio.
Lamezia Terme, 23.01.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino