Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 05/03/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. N 1875/2020 RG
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PRATO in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo in data 17 luglio 2020 con il n. 1875/2020 del ruolo Generale, avente per oggetto: contratto di finanziamento, vertente tra: e rappresentati e difesi dall'Avv. Roberto Parte_1 Parte_2
FRATONI ed elettivamente domiciliati nel suo studio in Prato, via Dante n. 7, come da mandato allegato all'atto introduttivo. Pec: vvocati.prato.it Email_1
Attori contro Controparte_1
[...] Controparte_2
[...] rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Pistoia via dell'Ospizio, 34) presso lo studio dell'avv. Gianni FROSINI che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata in atti;
Fax: 0573.506607 Pec: Email_2
Convenuta All'udienza del 2 ottobre 2024 la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni. Per gli attori :
“… Per tornare alla causa in oggetto le parti attrici si riportano alle conclusioni già precisate nel MERITO insistendo in via istruttoria per la integrazione della CTU come richiesta. Ovviamente contestano ogni avversa deduzione o conclusione sul punto da parte della banca chiedendone la reiezione...”.
Per la società convenuta: “ … dichiarando di non accettare il contraddittorio su domande ed eccezioni nuove ex adverso proposte, eccependone fin d'ora tardività ed inammissibilità, precisa le seguenti conclusioni: “l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, voglia rigettare le domande ex adverso spiegate perché infondate in fatto e diritto. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.” …" SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 8 luglio 2020, e Parte_1 Pt_2
esponevano:
[...]
- di avere stipulato in data 31 ottobre 2008 con la
[...]
Parte_3
[..
[...]
( adesso ) un contratto di mutuo, ai rogiti del
[...] Controparte_1
Notaio di Prato, Repertorio 73711, Raccolta 9989, per un Persona_1 importo finanziato pari ad €. 90,000,00;
- che il contratto di finanziamento prevedeva il rimborso, secondo il metodo cd “alla francese”, in 120 mesi, mediante pagamento mensile di un importo comprensivo di capitale e interessi. da determinarsi sulla base dell'indice
EURIBOR 6 mesi coefficiente 365/360, maggiorato di uno spread del 2,25 %, per un tasso di interesse annuo iniziale pari al 7,55 % variabile;
- che l'art. 9 del contratto disciplina il ritardato pagamento delle rate da parte del mutuatario, prevedendo testualmente che la mora dovrà essere calcolata
“sopra qualunque somma dovuta in dipendenza del presente contratto” maggiorando di 3,15 punti il tasso sopra indicato e quindi precisato nella misura del 10,70% (7,55 + 3,15);
- che il tasso soglia d'usura del periodo 1.10.2008 – 31.12.2008 come determinato trimestralmente dalla Banca d'Italia e di cui al D.M. in atti (doc. 2) previsto per tali tipi di finanziamenti era del 9,45 % annuo (tasso medio 6,30 +
50%), sicché il tasso moratorio applicato al contratto, per effetto del conteggio di tutti gli oneri che gravano il contratto e sulla rata comprensiva di capitale, interessi corrispettivi e spese era superiore, pure in presenza di clausola di contenimento limitata agli interessi di mora;
- che era inoltre errata l'indicazione dell-l contenuta all'interno del CP_3 contratto di mutuo nella misura del 8,20 % e quindi in misura inferiore al costo reale del mutuo in quanto a tale dato percentuale avrebbe dovuto essere aggiunto il costo dell'estinzione anticipata del contratto pari all'1% pervenendo al diverso valore pari al 9,20 %;
- che l'indicazione dell' era errata anche perché al punto percentuale da CP_3 aggiungersi al predetto indice deve aggiungersi la differenza tra quanto previsto in atti e quanto rilevato dal proprio consulente che determina il TEG nella misura del 9,697 % ;
- che, inoltre, , a causa del sistema di rimborso utilizzato (c.d. “alla francese”), il tasso effettivo praticato era indeterminato poiché all'interno del contratto all'articolo 3) si parla di un calcolo dell'interesse “Euribor sei mesi tasso
365/360” senza precisare, dato che i tassi pubblicati sul “Sole 24 Ore” 2 quotidianamente sono due: uno che riguarda la variazione del fixing e l'altro che riguarda la variazione del tasso per valuta, e non era quindi indicato in maniera corretta e determinata non precisando quale dei due era adottato e, ancora , per effetto del calcolo alla francese era determinata una quantificazione del TAN nella misura del 7,81 % e non del 7,55 % indicato dalla banca;
- che la nullità della clausola relativa agli interessi (di qualunque natura essi siano) per la violazione della disciplina c.d. antiusura avrebbe determinato il diritto degli attori alla ripetizione integrale di quanto corrisposto a tale titolo per le rate scadute dal 31.11.2008 al 31 maggio 2009, pari a complessivi €
7.239,96 secondo il nuovo piano di ammortamento;
- che laddove fosse invece dichiarata la nullità del contratto per la indeterminatezza del tasso di interessi e applicazione del tasso sostitutivo ex art 117 TUB, le somme dovute in restituzione alla parte attrice sarebbero pari alla differenza tra quanto corrisposto per le prime sette rate e quanto dovuto per interessi legali e quindi ad euro 4.381,13.
Tanto premesso chiedevano l'accertamento delle invalidità delle clausole relative agli interessi e del diritto alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte a titolo di interessi, ovvero rideterminando il piano di ammortamento secondo il tasso legale o sostitutivo (rendimento dei BOT nei
12 mesi anteriore alla stipula del contratto), rideterminando la rata mensile dovuta, con il favore delle spese processuali.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva tempestivamente la
[...]
(già Controparte_1 [...]
Controparte_2
), la quale eccepiva in via pregiudiziale l'improcedibilità della
[...] domanda, in assenza del preventivo esperimento del procedimento di mediazione prevista dall'art 5, comma I, bis d.lgs n 28/2010 e s,m
Quanto alla ricostruzione della vicenda, contestava di avere mai praticato tassi di interessi usurari, considerando che per la definizione del tasso soglia comprensivo della mora nel rispetto dei dettami della Banca d'Italia, era necessario aggiungere 2,10 punti percentuali al tasso medio pubblicato incrementando il risultato del 50% come previsto dall'art. 2 co. 4 L. 108/1996. 3 Soggiungeva che, anche alla luce della costante giurisprudenza in materia di indicazione dell avrebbe dovuto essere esclusa ogni Pt_4 indeterminatezza agli effetti dell'art 117 TUB trattandosi di elemento finalizzato a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi non incidente sulle condizioni effettivamente praticate.
Sulla base di tali rilievi, nel merito concludeva per il rigetto della domanda Co assumendo la infondatezza delle pretese in quanto l'errata indicazione dell non avrebbe potuto essere sanzionata con la nullità prevista dal sesto comma dell'art. 117 TUB , né con applicabilità del tasso sostitutivo concernente l'ipotesi di mancanza o nullità della clausola relativa agli interessi.
All'udienza del 17 dicembre 2020 il G.I. assegnava alle parti il termine per attivare la procedura di mediazione obbligatoria prevista dall'art 5 d.lsvo
28/2010 e s.m. che si concludeva con esito negativo, come da verbale prodotto il 22 gennaio 2021.
A seguito di istruttoria con produzione di documenti ed espletamento di CTU, la causa veniva rimessa suo ruolo in data 29 aprile 2024 per consentire alle parti di dedurre in ordine alla sentenza delle S.U. alla quale era stata rimessa la risoluzione delle questioni concernenti la trasparenza contrattuale e la eventuale nullità per indeterminabilità dell'oggetto ex artt. 1346 e 1418 c.c. dei mutui con ammortamento alla francese in difetto di una espressa pattuizione sul regime di capitalizzazione composta, e del conseguente effetto dell'applicazione di un tasso effettivo maggiore di quello pattuito.
Quindi, sentite le parti, la causa era trattenuta infine in decisione, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, all'udienza del 2 ottobre 2024, previa concessione in misura ridotta dei termini di cui all'art 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'attivazione della procedura di mediazione nel termine assegnato dal G.I. all'udienza del 17 dicembre 2020 e della sua conclusione in data 21 gennaio 2021, con esito negativo, deve ritenersi superata ogni questione relativa alla procedibilità delle domande e disattesa l' eccezione pregiudiziale sollevata.
4 Nel merito, le domande proposte nel presente giudizio non sono fondate e non possono essere accolte.
1. ANALISI DEL CONTRATTO DI MUTUO
Invero, la pretesa dedotta in giudizio si correla al rapporto derivante dal contratto di mutuo ipotecario sottoscritto in data 31 ottobre 2008 da con la
, stipulato innanzi al Notaio Controparte_2 [...]
Repertorio 73711, Raccolta 9989, per un importo finanziato pari ad Per_1
€. 90,000,00, garantito da ipoteca.
La parte mutuataria ha assunto l'obbligo di rimborsare la summa mutuata entro 10 anni, mediante il pagamento di n 120 rate mensili comprensive di capitali ed interessi, scadenti l'ultimo giorno di ogni mese a decorrere dalla data di inizio del piano di ammortamento, oltre interessi di preammortamento al medesimo tasso corrispettivo, indicato in misura variabile come pari al tasso Euribor a sei mesi lettera media mese precedente, moltiplicato il coefficienti 365/360, maggiorato di una percentuale ( c.d. spread) di 2,25 punti, all'epoca corrispondente al 5,30 % nominale annuo, e quindi parti al
7,55% ( 0,629% al mese). Risulta ancora concordata la facoltà di estinzione anticipata corrispondendo alla banca il capitale residuo, gli interessi e gli oneri maturati sino alla data del recesso e e compenso per estinzione anticipata pari all'1 % dell'importo anticipatamente rimborsato, nonché di decurtare il mutuo in linea capitale, riconoscendo il compenso dell'1% dell'importo anticipatamente rimborsato ( art 4).
Sono inoltre precisati alcuni costi, tariffe e commissioni per alcuni specifici servizi (per avviso scadenza rata, pagamento rata presso sportelli e per invio sollecito , nonché per gestione annua del finanziamento), mentre quanto agli interessi di mora, è prevista la maggiorazione del 3,15 % rispetto al tasso corrispettivo, entro i limiti fissati dalla disciplina vigente in materia di usura
(art 9). Co Infine, all'articolo 16 viene espressamente indicato l , inteso come costo totale dell'operazione a suo carico, espresso in percentuale del finanziamento pari all'8,20 % , con la precisazione che non vengono comprese in tale percentuale gli interessi di mora, l'imposta di bollo ove dovuta, le spese relative all'assicurazione prevista dall'art 7 nonché le spese conseguenti alle 5 comunicazioni dovute dalla banca in costanza di rapporto, per le quali la parte mutuataria rimborserà le spese postali sostenute come da tariffa.
Gli attori attraverso la verifica fatta svolgere da un consulente di fiducia hanno sollevato due ordini di rilievi, entrambi meritevoli di considerazione: il carattere usurario del tasso di interessi moratorio, tenendo conto dei costi effettivi e delle clausole previste per le ipotesi di inesatto adempimento;
la non corretta indicazione del EG dichiarato in contratto inferiore a quello effettivo, attesa la presenza di profili di indeterminatezza, in quanto assente il regime finanziario applicato, in presenza di un sistema di ammortamento c.d.” alla francese”, caratterizzato da rate di rimborso costanti, composte da quote progressive di capitale, con conseguente violazione delle norme in materia di trasparenza, articolati secondo quanto verrà più avanti analiticamente precisato.
Nella relazione depositata in data 21 aprile 2023 dal CTU, rag.
[...]
vengono richiamate le caratteristiche del contratto. Per_2
Correttamente viene evidenziato che l'art. 3 del Contratto (“tasso di interesse, clausola di indicizzazione”) stabilisce che il tasso debitore è dato dall'Euribor semestrale lettera aumentato di 225 punti. Alla data del contratto l'Euribor indicato risultava pari al 5,30% su base annua, da cui si ottiene, con l'aumento dello spread di 2,25%, il TAN di 7,55%.
Nell'allegato tre della relazione viene riportato il piano di ammortamento ricostruito sulla base del contenuto delle clausole negoziali.
Sulla base del regolamento negoziale, integrato anche dal piano rilasciato dall'istituto bancario ex post, è stato ricostruito il piano di ammortamento riportato dal tecnico nella tabella 3, con il metodo c.d. alla francese , per l'importo di euro 90.000, rimborso in 120 rate mensili e TAN 7,55%, pervenendo alla rata fissa di euro 1.070,70. corrispondente a quella indicata
6 nel Contratto;
il tasso moratorio nominale risulta maggiorato di 1 punto percentuale, oltre una penale dello 0,3 % ( 3 per mille) del capitale mutuato. Il consulente, tuttavia, evidenzia (pag. 5 relazione) che Inserendo nel calcolo, oltre ai meri interessi passivi, anche gli altri oneri che l'art. 3 associa al pagamento delle singole rate -e cioè euro 1,03 per avviso scadenza, euro 2,58 per commissioni rata, euro 2 quale quota mensile del costo di gestione annua del finanziamento- si ha che il costo effettivo mensile non è euro 1.070,70, ma euro 1.076,31 cui corrisponde, applicando la formula del piano di ammortamento alla francese, un tasso su base annua (TAE) =7,67%.
2. LA VERIFICA DELL'USURA 2a) IL DA ASSUMERE QUALE TASSO SOGLIA: TEG ED ISC Parte_5
DETE DEL TEG. AI fini della determinazione del TEG, occorre in primo luogo determinare i costi effettivi del finanziamento con particolare riferimento alle voci computate a titolo di imposta, di spese di istruttoria e di spese di incasso rate.
In generale, va osservato che le norme sulla trasparenza bancaria gli intermediari finanziari devono indicare ai clienti, consumatori o no, il costo complessivo del finanziamento. attraverso l'inserimento nei contratti di un indicatore di costi, espresso con l'acronimo l'ISC o EG (quest'ultimo relativo al credito al consumo, definito dall'art 19 della legge 142/92, che ha recepito la
Direttiva 87/102/CEE e ex art.125-bis TUB). Nel Testo Unico Bancario, al
Capo II del Titolo VI dedicato al Credito al Consumo, all'art 122 si riprende la definizione del EG e viene regolata, agli artt. 123 e 124 l'indicazione del menzionato tasso nella Pubblicità e nei Contratti. Per oltre un decennio, in assenza della Delibera del CICR - a cui l'art. 122 del TUB demandava di stabilire le modalità di calcolo del EG – hanno continuato a trovare applicazione, ai sensi dell'art. 161, commi 2 e 5, del TUB, il menzionato art. 19, comma 2, L. n. 142/92 e il Decreto del Ministro del Tesoro 8 luglio '92.
Il D.M. 8 luglio 1992, ha in effetti stabilito con quali modalità debba essere calcolato il EG e specificamente con l'articolo 2 ,rubricato "Tasso annuo effettivo globale" è stato previsto:
"1. Il tasso annuo effettivo globale (EG) è il tasso che rende uguale, su base annua, la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il
7 finanziamento erogato dal creditore alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso. Il EG è calcolato mediante la formula riportata in allegato 1 al presente decreto e va indicato con due cifre decimali.
2. Il EG è un indicatore sintetico e convenzionale del costo totale del credito, da determinare mediante la formula prescritta qualunque sia la metodologia impiegata per il calcolo degli interessi a carico del consumatore.
3. Nel calcolo del EG sono inclusi: a ) il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi;
b ) le spese di istruttoria e apertura della pratica di credito;
c ) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, se stabilite dal creditore;
d ) le spese per l'assicurazione o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore;
e ) il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito;
f ) le altre spese contemplate dal contratto, fatto salvo quanto previsto dal comma seguente. Sono escluse dal calcolo del EG: a ) le somme che il consumatore deve pagare per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora;
b) le spese, diverse dal prezzo di acquisto, a carico del consumatore indipendentemente dal fatto che si tratta di un acquisto in contanti o a credito;
c) le spese di trasferimento fondi e di tenuta di un conto destinato a ricevere gli importi dovuti dal consumatore, purché questi disponga di una ragionevole libertà di scelta e le spese non siano anormalmente elevate;
d) le quote di iscrizione ad enti collettivi, derivanti da accordi distinti dal contratto di credito, anche se incidenti sulle condizioni di esso;
e ) le spese per le assicurazioni o garanzie diverse da quelle di cui alla lettera d ) del comma precedente.
5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 20, comma 1, della legge, in materia di annunci pubblicitari e di offerte rivolte al pubblico, il calcolo del EG di un'operazione di credito al consumo è eseguito al momento della stipulazione del relativo contratto con riferimento alle condizioni in esso praticate. Tale calcolo è effettuato nell'ipotesi che il contratto sia in vigore per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore soddisfino agli obblighi nei termini ed entro le date concordate.
6. Nei contratti di credito contenenti clausole che permettono di modificare il tasso di interesse e l'importo o il livello di altre spese, il EG è calcolato nell'ipotesi che il tasso e le altre spese si mantengono fissi rispetto al livello iniziale e si applichino fino alla scadenza del contratto di credito.
7. Nella formula per il calcolo del EG: "a ) gli intervalli di tempo devono essere espressi in anni o frazioni di anno. Un anno è composto di 365 giorni, 365,25 giorni o (per gli anni bisestili) 366 giorni, 52 settimane o 12 mesi identici, ciascuno dei quali è costituito da 30,41666
8 giorni. L'indicazione del EG deve essere accompagnata da quella del parametro temporale specificamente utilizzato. b ) tutti i passaggi matematici devono essere eseguiti con una precisione di almeno otto cifre decimali, fermo restando quanto previsto dal precedente comma 1.
8. Il calcolo del EG non è richiesto per le operazioni di credito al consumo effettuate nella forma dell'apertura di credito in conto corrente ad utilizzo rotativo, non connessa all'uso di una carta di credito." Nel marzo del 2003, sulla base dei poteri attribuiti al CICR dagli artt. 116/119 del T.U.B., sono state dettate le prime disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.
Nelle disposizioni, rivolte alla generalità degli utenti bancari, viene introdotto - limitatamente ai mutui ed altri finanziamenti - l'ISC (Indice Sintetico di Costo), con un significato ed una metodologia di calcolo del tutto analoghi al EG
(Tasso Annuo effettivo Globale) richiamato dalla normativa per l'aggregato più ridotto dei fruitori del credito al consumo. Nel calcolo del EG rientrano tutti gli oneri e le spese necessariamente collegate al credito. Con l'introduzione del
EG si è apportata una maggiore trasparenza alle condizioni contrattuali, soppiantando l'usuale e tradizionale TAN, tasso annuo di interesse nominale, con un tasso più significativo ed aderente agli effettivi costi a cui va incontro il consumatore. Mentre il EG è riferito al credito ed assolve una funzione di indicazione di costo globale, informazione da portare ex ante a conoscenza dell'utilizzatore, il TEG è, invece, il tasso effettivo globale, su base annuale, segnalato ex post dagli intermediari finanziari alla Banca d'Italia, ai fini della determinazione delle soglie d'usura previste dalla legge 108/96.
Dall'aggregazione statistica dei TEG segnalati dagli intermediari, viene determinato il TEGM, Tasso Effettivo Globale Medio, per ciascuna delle categorie indicate dal Ministro dell'Economia: tale valore, aumentato della metà, viene a costituire la soglia d'usura, oltre la quale si applicano le sanzioni previste dall'art. 644 c.p. Per il calcolo del TEG le Istruzioni predisposte dalla
Banca d'Italia, successivamente all'entrata in vigore della legge 108/96, hanno previsto, in funzione della categoria di appartenenza del credito, due diverse metodologie di calcolo:
9 a) per le categorie: Credito personale, Credito finalizzato, Leasing, Mutui, altri finanziamenti a breve e a medio/lungo termine, la formula per il TEG è eguale a quella del EG:
b) per le categorie: Apertura di credito in c/c, Anticipi su crediti e sconto di portafoglio, Credito revolving e Factoring, la formula per il calcolo del TEG è la seguente:
La diversa finalità e il diverso momento temporale di rilevazione, che caratterizza il TEG, hanno fatto ritenere opportuno coniare per il TEG, limitatamente a particolari categorie, una specifica formula di calcolo: rapportando gli oneri al fido accordato anziché al credito utilizzato, ne viene apprezzabilmente edulcorata l'incidenza sul TEG. Anche per gli oneri inclusi/esclusi dal calcolo non vi è sovrapponibilità fra le due formule: in particolare le CMS, prima delle recenti modifiche, venivano escluse dal calcolo ed evidenziate a parte.
Precisato che il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito e sostenute dal cliente, di cui il soggetto finanziatore è a conoscenza, anche tenuto conto della normativa in materia di trasparenza, le istruzioni della Banca d'Italia via via emanate nel corso degli anni hanno consentito di puntualizzare i costi da includere nel computo del EG.
Anche per tale aspetto, si deve fare riferimento alle risultanze della relazione del CTU, rag. pienamente conformi ai criteri esposti ( pag. 5 e Persona_2 ss) ed ai criteri via via adottati nel corso del tempo.
Anche il consulente evidenzia che il 4 marzo 2003 è stata pubblicata la
Delibera del CICR che, in esecuzione di quanto indicato dal TUB, all'art 9, comma 2, dispone che “ La Banca d'Italia individua le operazioni e i servizi per i quali, in ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a 10 rendere noto un Indicatore Sintetico di Costo ( Isc) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla banca d'Italia medesima”.
Secondo le prime istruzioni emesse ( agosto 2009, e quindi successive al contratto), nel calcolo del EG si deve tenere conto “delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle seguenti voci incluse:
1) le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento (per il factoring le spese di “istruttoria cedente”);
2) le spese di chiusura della pratica (per il leasing le spese forfettarie di “fine locazione contrattuale”), le spese di chiusura o di liquidazione degli interessi, se connesse con l'operazione di finanziamento, addebitate con cadenza periodica;
3) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate e degli effetti anche se sostenute per il tramite di un corrispondente che cura la riscossione, le spese per il servizio di trattenuta dello stipendio o della pensione;
4) il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo e sostenuto dal cliente, in via diretta o tramite l'intermediario; nell'ambito del rapporto con il mediatore, gli intermediari provvedono ad acquisire le necessarie informazioni riguardo ai compensi corrisposti dal cliente;
5) le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizze per furto e incendio sui beni concessi in leasing o in ipoteca), se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente(2) ;
6) le spese per servizi accessori, anche se forniti da soggetti terzi, connessi con il contratto di credito (ad es. spese custodia pegno, perizie, spese postali);
7) gli oneri per la messa a disposizione dei fondi, le penali e gli oneri applicati nel caso di passaggio a debito di conti non affidati o negli sconfinamenti sui conti correnti affidati rispetto al fido accordato e la commissione di massimo scoperto laddove applicabile secondo le disposizioni di legge vigenti;
8) ogni altra spesa ed onere contrattualmente previsti, connessi con l'operazione di finanziamento. Nel caso di fidi promiscui gli oneri, qualora non specificamente attribuibili a una categoria di operazioni, vanno imputati per intero a ciascuna di esse. Tali oneri sono invece imputati pro quota qualora per talune categorie di operazioni siano previste limitazioni per singola modalità di utilizzo;
la ripartizione pro quota andrà riferita anche al fido accordato. Sono esclusi:
11 a) le imposte e tasse (3);
b) le spese notarili (ad es. onorario, visure catastali, iscrizione nei pubblici registri, spese relative al trasferimento della proprietà del bene oggetto di leasing);
c) i costi di gestione del conto sul quale vengono registrate le operazioni di pagamento e di prelievo, i costi relativi all'utilizzazione di un mezzo di pagamento che permetta di effettuare pagamenti e prelievi e gli altri costi relativi alle operazioni di pagamento, a meno che il conto non sia a servizio esclusivo del finanziamento;
d) gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo;
e) con riferimento al factoring e al leasing, i compensi per prestazioni di servizi accessori di tipo amministrativo non direttamente connessi con l'operazione di finanziamento. Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica.
A riguardo, preliminarmente rileva il CTU che per passare dal TAE al EG (o
ISC) si deve considerare che la rata di euro 1.076,31 non va a rimborsare una effettiva erogazione di euro 90.000 perché al debitore furono immediatamente trattenuti (art. 2 del Contratto) euro 225 quali imposte ed euro 1.000 quale compenso per la Banca. Pertanto con le 120 rate mensili da euro 1.076,31 viene ammortizzato un prestito di “soli” euro 88.775 che, con la formula del piano di ammortamento alla francese, rende come tasso su base annua l'8,28%.Facendo applicazione di tali istruzioni, sostanzialmente non difformi da quelle sopra richiamate, il consulente ha correttamente valutato che il calcolo del EG effettuato determina un valore pari al 8,28 % .
2.b) VERIFICA USURA CON RIFERIMENTO AGLI INTERESSI CORRISPETTIVI Acquisito il parametro da assumere come costo effettivo del finanziamento, occorre operare la comparazione rispetto al tasso soglia usura rilevato da
Banca d'Italia per le operazioni classificate come “ MUTUI CON GARANZIA
IPOTECARIA“.
A tal fine occorre fare riferimento alla data di conclusione del contratto (31 ottobre 2008) e all'iniziale periodo di ammortamento, per cui trova applicazione il DM del Tesoro del 24.9.2008, pubblicato in GU, Serie Generale, del 29.9.2008, n 228 , con il quale sono stati indicati i tassi effettivi globali
12 medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1,dclla legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° aprile 2008 - 30 giugno 2008. A decorrere dal 1° ottobre 2008 (data di entrata in vigore del citato decreto ministeriale) e fino al
31 dicembre 2008, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, il tasso medio rilevato ( sia a tasso fisso che variabile) era pari al 6,30, e conseguentemente il tasso soglia era pari al 9,45 ( dati di applicazione, tasso medio per i mutui maggiorato del 50%). Condivisa l'impostazione ermeneutica secondo la quale occorre determinare il valore massimo, convenuto in contratto, del Tasso
Effettivo, comprendente ogni onere e costo collegato con l'erogazione del credito, quanto alla misura degli interessi corrispettivi, certamente non può ritenersi che vi sia stato il superamento del c.d. tasso soglia e quindi concludere per la sussistenza di usura ab origine, ove si considerino le condizioni originarie del contratto ed il tasso ab origine accertato nel 8,28% .
Quanto ad eventuali sconfinamenti in corso di rapporto, come è noto, si tratta di ipotesi qualificabile come usura c.d. sopravvenuta.
A tal proposito, con la sentenza 19 ottobre 2017, n 24675, le sezioni unite civili della Cassazione hanno tuttavia enunciato il principio di diritto secondo il quale allorché “il tasso di interessi superi , nel corso di svolgimento del rapporto
, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n 108 del 1996, non si verifica la nullità o inefficacia della clausola contrattuale stipulata per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”.. Pertanto, una volta esclusa la presenza di usura oggettiva ab origine, alla luce degli approdi ermeneutici della giurisprudenza di legittimità
l'usura sopravvenuta non è sufficiente a giustificare il nuovo computo degli interessi se non in quelle ipotesi in cui lo sconfinamento possa essere riferibile a modifiche contrattuali ( e non per effetto dell'automatico andamento dei tassi).
13 In tutte le ipotesi prospettate inserendo o meno alcuni dei costi ovvero escludendoli, il TEG risulta essere inferiore al TSU di riferimento con conseguente insussistenza di usura del tasso di interesse corrispettivo convenuto in contratto.
2. c) VERIFICA DELL'USURA CON RIFERIMENTO AGLI INTERESSI MORATORI Il contratto in esame prevedeva (art 9 del delle condizioni) una specifica clausola relativa alla determinazione degli interessi di mora.
In particolare, a carico della parte mutuataria, una maggiorazione del 3,15 % su base annua rispetto al tasso corrispettivo , quindi considerato il EG .
In generale, la verifica del superamento dei c.d. tassi soglia, determinati ai sensi della legge 108/1996 della pattuizione e applicazione delle condizioni in caso di ritardato pagamento (mora) deve essere svolta separatamente rispetto a quella svolta per i tassi corrispettivi. A riguardo, tuttavia, occorre considerare che l'art. 1815, co. 2, c.c. stabilisce che “se sono dovuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi” e che ai sensi dell'art. 1
d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito in l. 28 febbraio 2001, n. 24, si debbono intendere usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento. La norma non distingue tra interessi corrispettivi e moratori, e poiché ai fini della qualificazione come usurari è sufficiente che gli interessi siano solo promessi, ne deriva ineludibilmente la nullità della pattuizione che prevede l'applicazione di un tasso superiore, indipendentemente dalla sua concreta applicazione. In linea con l'orientamento espresso dalla S.C. si deve riconoscere la natura originaria, e non sopravvenuta, dell'usura nella mora, considerando che in tema di contratto di mutuo, l'art. 1 della I. n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (cfr. Cass. 17 ottobre 2019, n.26286; Cass.13 settembre 2019, n.22890; Cass. 30 ottobre 2018, n. 27442; Cass. 6 marzo 2017, n.
5598;Cass. 4 aprile 2003, n. 5324). Tale principio era già affermato dalla
Cassazione con la sentenza n 14899/2000 e confermato dai giudici di merito
14 (Corte di Appello Venezia 342/2013; Tribunale di Parma 14.7.2014, Tribunale di
Padova 8.5.2014, Corte di Appello di Roma, 4323/2016, Tribunale di Bari
8.10.2016 e Tribunale di Matera, 19.5.2016), nonché, infine, nuovamente ribadito dal S.C., con l'ordinanza n. 23192 del 4 ottobre 2017 e da ultimo con la sentenza a S.U. 18.9.2020, n 19597. In tale prospettiva, non è posto in dubbio che le categorie degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori sono distinte nel diritto delle obbligazioni, in quanto la prima riveste funzione remunerativa del costo del denaro, mentre la seconda costituisce una forma di liquidazione forfettaria del danno che, nelle obbligazioni pecuniarie, il creditore subisce a causa dell'inadempimento del debitore, tanto da inquadrare il patto sugli interessi moratori nella clausola penale ex art 1382
c.c. (Cass , 17.10.2019, n 26286; Cass, 18.11.2010, n 23273; Cass, 21.6. 2001 , n
8481 ; in sede penale, Cass. 5.2.2013, n 5683). Nondimeno, è stato ancora sottolineato che la disciplina antiusura intende sanzionare complessivamente la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto, quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma altresì degli interessi moratori, che sono comunque convenuti e costituiscono un possibile debito per il finanziato. E tale impostazione è stata sempre riaffermata dalla giurisprudenza di legittimità, sul presupposto che il concetto di interesse usurario e la relativa disciplina repressiva non possano dirsi estranei all'interesse moratorio, affinché il debitore abbia più compiuta tutela,
e ciò al fine di assicurare la "sana e prudente gestione" del soggetto bancario negli impieghi (cfr. art. 5 d.lgs. 58 del 1998), prevenendo la conclusione, ad opera delle banche, di operazioni creditizie rischiose, al punto tale da rendere necessaria la pattuizione di tassi d'interesse "fuori mercato". Si tratta di conclusione coerente con le esigenze sottese alla normativa antiusura quali la tutela del fruitore del finanziamento, la repressione della criminalità economica, la direzione del mercato creditizio e la stabilità del sistema bancario e che assumono interesse pubblicistico testimoniato dalla severità della disciplina riservata agli interessi usurati nell'art. 1815, comma 2, cod. civ. (Cass., Sezioni unite, 18 settembre 2020, n 19597). Alla affermata riconduzione in linea di principio degli interessi moratori nell'ambito della normativa antiusura consegue, tuttavia, la risoluzione di plurime questioni 15 relative alla concreta applicazione nella pratica. Ed uno dei punti di maggiore problematicità – tanto da aver fornito argomenti alla tesi restrittiva tesa ad escludere la stessa applicabilità della normativa anti-usura agli interessi moratori – è stato individuato nella mancata indicazione, nell'ambito del
T.e.g.m., degli interessi di mora mediamente applicati. Il definitivo approdo della giurisprudenza di legittimità è rappresentato dai principi fissati da ultimo nella sentenza delle S.U. n 19597 del 18 settembre 2020. In tale pronuncia si è sottolineato come la legge, per gli interessi corrispettivi, abbia introdotto la qualificazione oggettiva della fattispecie usuraria mediante il tasso-soglia, così che anche per gli interessi moratori ricorre l'esigenza che l'identificazione dell'interesse usurario abbia come riferimento il tasso medio statisticamente rilevato, in modo altrettanto oggettivo ed unitario, idoneo a limitare l'esigenza di misurarsi con valutazioni puramente discrezionali.
In proposito, il principio di simmetria, fatto proprio dalle S.U. con la sentenza n
16303 del 2018 in tema di C.M.S., porta ad escludere che possa farsi riferimento allo stesso – come pure era stato ritenuto nelle sentenze di CP_4 questo Tribunale, richiamate dalla stessa parte attrice- suggerendo di richiamare piuttosto gli specifici criteri oggettivi e statistici contenuti nella rilevazione ministeriale, ove essa indichi i tassi medi degli interessi moratori praticati dagli operatori professionali. Secondo tale approdo, in definitiva, le rilevazioni di Banca d'Italia sulla maggiorazione media, prevista nei contratti del mercato a titolo di interesse moratorio, possono fondare la fissazione di un c.d. tasso-soglia limite, che anche questi comprenda. E ciò anche se la misura media dell'incremento dei tassi di mora sul mercato era considerata dalla
Banca d'Italia solo a fini statistici, in quanto quel che rileva è l'oggettività dei dati emergenti dalla realtà economica e dalla sua struttura, caratterizzata da un ordinamento sezionale regolamentato e vigilato .Non quindi il TEGM, ma il tasso medio di mora, rilevato e recepito dai d.m. ancorché a fini conoscitivi e anche se spesso riferito a lasso temporale diverso dal trimestre e non sempre aggiornato a quello precedente, può costituire l'utile indicazione oggettiva, idonea a determinare la soglia rilevante. Secondo la Cassazione, quindi, tale rilevazione costituisce il parametro privilegiato di comparazione, che permette 16 di accedere a valutazioni quanto più basate su dati fattuali di tipo statistico medio, prive di discrezionalità, scongiurando , a fini di uguaglianza, difformità di applicazione, e confermando al contempo piena validità del c.d. principio di
SIMMETRIA, in continuità con quanto affermato dalle precedenti pronunce (
Cass., sez. un. 20.6.2018, n 16303; Cass. 3.11.2016, n 22270; Cass., 22.6.2016, n
12965). E' solo se i decreti non rechino neppure la indicazione della maggiorazione media dei moratori, che il termine di confronto resta individuato nel T.e.g.m. e cioè, per inciso , solo nei decreti ministeriali emessi dall'entrata in vigore della legge n 108/1996, sino al d.m. 25.3.2003, in cui era del tutto omessa la rilevazione della maggiorazione dell'aumento degli interessi di mora. Solo in tal caso, infatti, “..l'esigenza primaria di tutela del finanziato porta necessariamente a comparare il T.e.g. del singolo rapporto , comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il TEGM così come in detti decreti rilevato, onde poi sarà il margine di tolleranza a questo superiore sino alla soglia usuraia , che dovrà offrire uno spazio di operatività all'interessa moratorio lecitamente applicato” (Cass., 18.9.2020, n 19597).
Tali conclusioni sono ulteriormente rafforzate aderendo all'approdo interpretativo offerto dalla pronuncia della S.C., ed operando la verifica nel senso richiesto dal c.d. principio di simmetria, individuando il tasso medio mora del sistema bancario 2,10 %, con un tasso soglia parametrato e maggiorato rispetto a quello utilizzabile per gli interessi corrispettivi, trattandosi di valori omogenei. In applicazione del più recente arresto della giurisprudenza di legittimità è a tale misura che occorre fare riferimento ai fini della verifica della usurarietà del tasso di mora.
La maggiorazione del 2,10 è stata indicata dalla Banca d'Italia dalla rilevazione delle soglie d'usura del I trimestre 2003 ( periodo 2001-2002), in data antecedente alla data di conclusione del contratto di mutuo in esame.
Per tale ipotesi, quindi richiamato il decreto ministeriale vigente all'ottobre
2008, e che reca la maggiorazione media dei moratori nel 2,1 , si perviene in ogni caso alla conclusione del mancato superamento del contratto del tasso di mora contrattuale ( 8,28 %+3,15= 11.43) rispetto al tasso soglia (
6,30+2,1x 1,50= 12,60% ).
17 Anche per quanto concerne la c.d. usura sopravvenuta, i tassi corrispettivi e moratori elaborati a partire dalle pattuizioni economiche previste in contratto confrontati con il TSU di periodo maggiorato del TSU di mora (cf sentenza
Cassazione 26286 del 2019),non vi solo elementi per ritenere la rilevanza di sconfinamenti nel periodo analizzato.
2. d) ?USURA CP_5
CLA IONE ANTICIPATA La verifica del CTU ha avuto ad oggetto anche la considerazione dell'indennizzo per il rimborso anticipato previsto nel contratto di mutuo”, (
Penale di estinzione anticipata del I% del capitale anticipatamente rimborsato), pervenendo alla conclusione che, solo qualora si tenga conto della penale prevista per l'estinzione anticipata potrebbe pervenirsi a differenti conclusioni rispetto a quanto evidenziato per gli interessi corrispettivi e moratori. Ora, come è noto, in proposito le istruzioni emanate dalla Banca
d'Italia per l'individuazione degli oneri e delle spese da includere nel calcolo dei tassi di interesse praticati , precisano che sono escluse le imposte e tasse, le spese notarili , “gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di in inadempimento di un obbligo “ e “ le penali a carico del cliente previste per il caso di un inadempimento di un obbligo “ e “ le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica”. In generale, le formule di calcolo della commissione prevista per l'ipotesi in cui il cliente ritenga di estinguere il credito derivante dal finanziamento consistono o in un pagamento di un corrispettivo fisso, o di un corrispettivo variabile ancorato all'ammontare del capitale residuo. In tale seconda ipotesi, il costo relativo all'estinzione appare tanto più alto quanto più la determinazione di recedere da parte del cliente è prossima alla fase iniziale del rapporto, computandosi una percentuale sul capitale residuo. Di fronte ai possibili scenari derivanti dalla previsione di tale tipologia di clausola, la giurisprudenza di merito ad oggi appare ancora divisa.
Invero, secondo un primo orientamento (tra le tante: Tribunale di Torino del
20.6.2015; Corte di Appello di Venezia, 18.2.2013; Tribunale di Bari, 27.11.2015), il costo eventuale di tale scelta da parte del cliente deve essere sempre
18 considerato nel computo del TEG in quanto è sufficiente la previsione di tale clausola nel regolamento negoziale ad integrare la “promessa” di vantaggi usurari secondo un giudizio prognostico ex ante, da svolgere al momento della pattuizione del finanziamento, senza che abbia alcuna rilevanza il concreto esercizio della potestà di decedere da parte del cliente. Un secondo orientamento, al contrario, valorizza il concreto svolgersi del rapporto contrattuale, in quanto il riferimento alla “promessa” di vantaggi usurari secondo lo schema di cui all'art 644 cp deve pur sempre correlarsi ad un obbligo espresso in termini di relativa certezza, e non rimesso a scelte meramente discrezionali di una delle parti. Prospettando una differente graduazione di tale principio, quindi, alcuni Tribunali propendono per computare la commissione in esame solo nei casi di effettiva e concreta applicazione della stessa, e quindi nelle ipotesi di esercizio del diritto di recesso da parte del cliente ( es: Tribunale di Mantova, 26.1.2016, n 106) . Altre pronunce, diversamente, prospettano la rilevanza di tali clausole anche in situazioni di esercizio di tale diritto solo ipotetico, ma comunque ancorato tuttavia a situazioni di “normalità e razionalità economica” (es: Tribunale di
Torino, 13.9.2017, n 106) che inducono a ritenere non plausibile un esercizio del recesso prossimo all'erogazione del finanziamento. L'ultimo orientamento, infine, nega ogni rilevanza alla commissione in quanto la sua previsione non sarebbe un costo del finanziamento, quanto un compenso corrispettivo della facoltà concessa al cliente di terminare unilateralmente il rapporto con conseguente rinuncia da parte del creditore al diritto di ottenere gli interessi corrispettivi (Es: Tribunale di Torino, 20.9.2017, n 4434). Differente da tale clausola è quella con la quale le parti convengono il pagamento di una somme di denaro o di altra prestazione in caso di inadempimento ( cd clausola penale). Invero il tecnico d'ufficio, pur riscontrando che non si è mai verificata l'ipotesi di estinzione anticipata dei finanziamenti o parte di essi, ha segnalato anche la possibilità di valutare la costruzione di scenario ipotetico, supponendo che, in tale ipotesi potenziale, le pattuizioni potessero essere tali da determinare un superamento del cd tasso soglia.
Purtuttavia, il dato meritevole di considerazione che, ad avviso del giudicante, presenta carattere dirimente, è rappresentato dalla circostanza che al 19 momento della instaurazione del presente giudizio era oramai preclusa la facoltà del cliente di recedere dal rapporto, sì da consentire alla intermediaria di pretendere una commissione per estinzione anticipata superiore al tasso soglia. Peraltro, tale conclusione è corroborata dal principio di recente affermato dalla S.C. secondo cui , ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della intermediaria, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi (Cass., 7.3.2022, n 7352).
Nell'applicazione concreta, in definitiva, non v'è spazio alcuno per l'applicazione della sanzione di cui all'art 1815, comma, II, c.c. nella parte in cui impone di escludere la debenza di qualsiasi interesse (che invece consegue al superamento del tasso soglia per gli interessi corrispettivi).
3. VALIDITA' DELLA DETERMINAZIONE DEL TASSO DI INTERESSE CONTENUTO MINIMO DETERMINATO Le censure sollevate dagli attori, con riferimento alla fase genetica del rapporto, hanno ad oggetto la validità del regolamento contrattuale, in quanto lo stesso si presenterebbe indeterminato sotto due distinti profili: a) per la omessa indicazione del regime finanziario applicabile per elaborare il piano di ammortamento, disciplinato con previsione di rate costanti comprensive di capitale ed interessi su base mensile;
b) in riferimento alla difformità tra tasso nominale contrattuale, su base annuale, e tasso effettivo, in ragione del mancato inserimento di alcuni costi e spese e, di conseguenza, per la non corretta indicazione dell'ISC di cui alla clausola n 16.
Con riferimento al tasso di interesse concordato, la questione posta a fondamento della domanda dell'attrice concerne il punto se il regolamento negoziale, nel suo complesso, risponda ai requisiti richiesti, anche a pena di nullità, dagli artt 117 e 123 TUB, per quanto concerne la determinazione del regime di capitalizzazione degli interessi applicato e la indicazione del TAE, non essendo stata precisata la tipologia ( semplice, composta o quadratica)
20 adottato in violazione dell'art. 117 TUB e tale da rendere il TAN indicato in contratto non rispondente con il tasso previsto dall'art. 1284 c.c. . Nello specifico, si lamenta quindi la presunta applicazione di interessi di natura anatocistica connessa alla indeterminatezza del regolamento contrattuale, la cui applicazione consentirebbe l'inserimento di un meccanismo occulto di capitalizzazione in contrasto con quanto complessivamente concordato.
Nel caso specifico deve essere considerato che nel contratto è previsto un meccanismo di rimborso che deve essere ricostruito secondo il metodo c.d. alla francese, con rata fissa comprensiva di una quota di interesse decrescente e di capitale crescente, e soggetta a variazione limitatamente alla quota d'interesse. Il tasso di interesse corrispettivo è stato previsto in misura variabile ( con una componente fissa che si somma alla componente indicizzata Euribor) e, tuttavia, la questione sollevata attiene al meccanismo concreto di determinazione della quota di interesse sulla singola rata che, a secondo gli attori, essendo a scadenza mensile viene determinata sulla base di una formula attuariale che sconta l'applicazione di un regime di capitalizzazione a tasso composto e che quindi comprende un meccanismo implicito di anatocismo.
Come tale, potrebbe porsi in violazione dell'art. 1283 c.c. e delle stesse condizioni contrattuali , che prevedano una indicazione di ISC o EG riferibile a capitalizzazione semplice.
In tale ottica, ove gli interessi fossero applicati su base annuale e con capitalizzazione semplice, il meccanismo di rimborso potrebbe essere suscettibile di determinare una lievitazione del EG rispetto a quanto indicato nel contratto giustificando - in tal caso- il computo degli interessi a norma dell'art 117 T.U.B. Secondo il metodo di ammortamento “alla francese”.
Il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi.
I matematici finanziari hanno chiarito che il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo 21 per differenza la quota capitale e non viceversa. Il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale
(debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi (maturati nell'anno), determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale. In tal modo, essendo dapprima corrisposti prevalentemente gli interessi e poi il capitale via via residuo – è possibile determinare un significativo incremento del costo complessivo del denaro preso a prestito per effetto del regime «composto» di capitalizzazione degli interessi, cioè un ulteriore «prezzo» da esplicitare chiaramente nel contratto, poiché «l'interesse prodotto in ogni periodo si somma al capitale e produce a sua volta interessi.
Inoltre, se l'interesse prodotto in ogni periodo si somma al capitale e produce a sua volta interessi: il regime di capitalizzazione “composto” implica quindi la produzione di interessi su interessi che costituisce, di per sé, un maggior costo, poiché «il “montante” è calcolato con una formula in cui il tempo è posto in esponente» a differenza del regime di capitalizzazione semplice nel quale detto «esponente… manca, invece…» e «gli interessi non producono a loro volta interessi, sommandosi semplicemente [e] progressivamente al capitale iniziale e «non vengono mai moltiplicati per sé stessi.
Anche nell'ottica di una astratta compatibilità di tale sistema con il regime di capitalizzazione semplice, la mancata esplicitazione del regime (semplice o composto) di capitalizzazione potrebbe essere causa di nullità parziale del contratto per indeterminatezza dell'oggetto, ex art. 1346 e 1418, comma 2, c.c., ovvero – sotto altro aspetto- per difetto di trasparenza, ex art. 117 t.u.b.
In forza di tale ricostruzione, la mancata esplicitazione nel contratto del regime («alla francese») di capitalizzazione degli interessi renderebbe indeterminato il tasso e ciò comporterebbe una violazione del requisito della forma ad substantiam e, quindi, la nullità (parziale) del contratto, ai sensi degli artt. 1346, 1418, comma 2, e 117, commi 2 e 4, T.u.b..
Nella ricostruzione operata, tuttavia, il consulente ha impostato l'analisi dei dati contabili richiamando il principio di equità finanziaria che può essere
22 valutato a qualsiasi data dell'operazione e che è strumentale per individuare il regime di capitalizzazione deli interessi concretamente applicato.
Richiamati i principi tecnico- matematici sottesi alle formule utilizzate per analizzare i piani di ammortamento sviluppabili in forza del contenuto delle clausole contrattuali il tecnico precisa di avere limitato la propria risposta a quanto si desume dagli articoli 3 (“tasso di interesse, clausola di indicizzazione”) e n. 4 (“restituzione somma mutuata e rateizzazione”). del contratto.
Specificamente, l'art. 3 dispone che il tasso di interesse è variabile mensilmente in ragione delle variazioni del parametro “euribor 6 mesi lettera” registrato nel mese precedente (oltre spread del 2,25%) e che il tasso mensile corrisponde a 1/12 del TAN. L'art. 4 spiega che la restituzione del capitale mutuato avviene in 120 rate mensili col sistema dell'ammortamento a rate costanti posticipate comprendenti ciascuna una quota capitale e una quota interessi (metodo c.d. “alla francese”) e che, stante il TAN iniziale del 7,55% e mensile dello 0,629%, la prima rata ammonta ad euro 1070,70 .
Dato atto che le regole di calcolo della singola rata del piano di ammortamento alla francese prevedono che la quota interessi sia calcolata con la formula dell'interesse semplice (C x t x i) per il periodo intercorrente tra una rata e quella successiva (in caso di rate mensili il tempo è perciò = 1 mese= 1/12 di anno, e il tasso i = TAN/12), rileva il CTU che quanto più frequenti sono le rate di rimborso tanto maggiore risulta il tasso annuo calcolato con la formula dell'interesse composto rispetto al tasso annuo calcolato con la formula dell'interesse semplice (TAN): a parità di tasso mensile “i“ = 0,629%, il TAN = i x 12 = 7,55%, mentre il tasso annuo composto = (1 + i) 12-1= 7,82%.
Questo perché la formula del tasso composto tiene conto che ciascuna rata al momento in cui scade e viene pagata può iniziare a produrre a sua volta frutti nell'arco temporale dell'anno, mentre la formula del tasso semplice considera la rata di per sé e non la sua potenziale fruttuosità ( pag.
6-7 prima relazione).
Tanto precisato occorre valutare se si tratta di somme in ipotesi non dovute, ovvero se le incongruenze del regolamento negoziale di riflette sulla validità del contratto, così che sono state richiesti chiarimenti al CTU.
23 Nella relazione integrativa, depositata il 12 aprile 2023, il CTU condivide il punto che il TAN pari al 7,55% corrisponde al tasso mensile dello 0,60839 e non a quello dello 0,629 ( corrispondente al TAN annuale del 7.81682), in regime finanziario semplice. A riguardo, viene però segnalato che mentre il tasso nominale annuo è dato dalla somma degli interessi pagati nell'anno in rapporto al capitale impiegato nell'anno, il tasso effettivo ( calcolato con la formula dell'interesse composto) conteggia anche il rendimento degli interessi pagati infra-anno ( pag. 3 relazione integrativa). Sono quindi da condividersi i rilievi sollevati dal CTP , dott. laddove sottolinea la mancata Per_3 corrispondenza tra TAN e tasso mensile, appare spiegabile solo facendo applicazione del regime composto.
E tale rilievo, potenzialmente, potrebbe condurre a ritenere che la indeterminatezza della clausola possa annidarsi proprio nella mancata precisazione del regime di computo degli interessi, in assenza di corrispondenza tra le due indicazioni del tasso su base annuale e mensile.
Su tale punto, tuttavia, il CTU ha sottolineato come la clausola negoziale si presenta sufficientemente chiara e non indeterminata, poiché il suo contenuto complessivo conduce a considerare – sia pure indirettamente- che il TAN indicato suddiviso mensilmente nello 0,629%, deriva dall'applicazione al debito residuo , ricostruito in base alle informazioni fornite da tale clausola ed allegato sub n 3 della prima relazione.
A riguardo, spiega il CTU di avere ricostruito in base alle informazioni fornite dall'art. 3 del contratto (“TASSO DI INTERESSE, CLAUSOLA DI
INDICIZZAZIONE”) e allegato sub. 3 alla Relazione depositata 11/07/2022. il piano di ammortamento
“dove le rate che il debitore andrà a pagare corrispondono alla rendita con rata costante e il capitale dato a mutuo corrisponde al valore attuale della rendita. Quindi: VA = R /(1+i)1 + R/(1+i)2 + ………+ R/(1+i)120 Dove VA è il valore attuale della rendita ovvero il capitale dato a mutuo, R è la rendita ovvero la rata costante del mutuo, i è il tasso periodale (nel nostro caso mensile) e l'esponente rappresenta il tempo in mesi di attualizzazione. Da cui VA = R × [1-1/(1 + i)120] / i che risolvendo per R = VA × i / [1-1/(1 + i)120] e perciò sostituendo ai simboli i valori del nostro mutuo si ha:
24 R = 90.000 ×0,00629 / [1-1/1,00629120] = 1.070,60).” Abbiamo pertanto stabilito che la rata costante mensile è € 1.070,60. Nella prima rata la quota interessi è evidentemente = 90.000 ×0,00629 = € 566,10 da cui si ricava che la quota capitale, per differenza, è € 504,50. Da cui la composizione della seconda rata, con quota interessi = (90.000 – 504,50)
×0,00629 = € 562,95 e quota capitale € 507,65 quota capitali ……… e così via fino alla centoventesima rata che sarà € 6,7 di quota interessi e € 1063,3 di quota capitale. Per pervenire alla seguente conclusione: l'indicazione di tasso periodale dello 0,629% mensile sia corretta in quanto conduce alla costruzione di piano di ammortamento alla francese di n. 120 rate ciascuna di euro 1.070,60, importo che trova conferma in quanto indicato anche all'art. 4 del contratto (“RESTITUZIONE SOMMA MUTUATA E RATEIZZAZIONE”)
“Calcolandosi oggi, detti interessi, come è detto al patto terzo, al tasso del 7,55% (sette virgola cinquantacinque per cento), le rate mensili sono attualmente di Euro 1.070,70 (mille settanta virgola settanta) ciascuna”.
In virtù di tali considerazioni si perviene alla definitiva affermazione che la ricostruzione contabile attesta pertanto l'adozione del regime finanziario composto nella definizione della rata dell'ammortamento alla francese, nonostante di tale regime finanziario non sia fatta menzione in contratto.
Le considerazioni svolte dal consulente, quindi, portano a fugare i dubbi sulla reale determinatezza contrattuale dell'ammontare degli interessi.
Qualora si dovesse convenire con la analitica e apprezzabile approfondita ricostruzione del CTP, dott. si dovrebbe riconoscere che nel piano di Per_4 ammortamento allegato al contratto la banca ha fatto applicazione di un regime composto nel computo degli interessi.
A questo fine, infatti, occorre piuttosto verificare se il tasso è comunque determinabile, anche attraverso il ricorso a calcoli di tipo matematico, a prescindere dalla difficoltà, in quanto ciò che rileva è la possibilità di determinazione attraverso criteri ed elementi estrinseci, oggettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del tasso, e non determinati unilateralmente dalla parte mutuante o finanziatrice. E tuttavia, in presenza di dati sufficientemente precisi sulla presenza di un unico regime applicabile, tale conclusione non comporta di per sé la indeterminatezza delle clausola determinativa degli interessi, poiché l'impianto normativo impone la specifica sottoscrizione delle condizioni da cui si desume il regime applicato, non la espressa qualificazione del medesimo come semplice o composto.
25 Al contempo, il contenuto del contratto non si riflette in termini di indeterminatezza dei costi applicati, poiché – pure in assenza di piano di ammortamento e di specificazione del regime di computo degli interessi- viene puntualizzato sia il tasso mensile che il TAN, consentendo di pervenire ad una determinazione sufficientemente precisa dei costi senza dover far ricorso ad ulteriori criteri.
A riguardo, infatti, il consulente ha ricostruito i piani di ammortamento agli allegati 3 e 4, proprio in forza dei dati contrattuali, e proprio in ragione della ricostruzione operata, gli attori potranno -in ipotesi- pretendere di espungere dagli importi dovuti quelli concernenti gli altri oneri che l'art 3 associa al pagamento delle singole rate -e cioè euro 1,03 per avviso scadenza, euro 2,58 per commissioni rata, euro 2 quale quota mensile del costo di gestione annua del finanziamento- in quanto in tale ipotesi si perviene ad un TAE del 7,67 % in luogo del 7,55% , ma non vi è indeterminatezza che invalida il contratto.
Alle medesime conclusioni deve pervenirsi per quanto concerne il contenuto della clausola sub m 16, avente ad oggetto la indicazione dell'
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il consulente, nel verificare se le indicazioni contenute nel contratto Pt_6 siano sufficientemente chiare e trasparenti sul punto di un ISC conforme a quanto desumile dalla documentazione contrattuale in generale, dà atto che Co l'art. 16 del Contratto (“indicatore sintetico di costo”) indica che l è pari all'8,20% specificando che tale risultato è stato ottenuto escludendo dal calcolo interessi di mora, bolli, premi di assicurazione e spese delle comunicazioni al cliente e che tale indicazione è in linea con le previsioni dell'art. 124 TUB vigente ratione temporis e dell'art. 2 DM Tesoro 8/7/1992
(norma di riferimento per la definizione del EG in assenza del provvedimento CICR che ex art. 122 del TUB avrebbe dovuto indicare i componenti da inserire nel calcolo).
Come già rilevato la differenza dello 0,,08% tra il EG (ISC) risultante considerando tutti gli elementi di costo di cui agli artt. 2 e 3 del Contratto, pari all'8,28%, e la differenza di 0,08% rispetto all''ISC indicato nell'art. 16 è dovuta alle spese/rata che il sottoscritto ha incluso e la Banca escluso dal calcolo.
26 Anche a fronte delle osservazioni del CTP degli attori - che rileva che la mancata inclusione nel calcolo delle spese di avviso e incasso rata non può ritenersi giustificata dall'avere la Banca avvertito nel calcolo “ le spese conseguenti alle comunicazioni dovute dalla Banca in costanza del presente rapporto” – il CTU ne riconosce la fondatezza, nel senso che l'ISC indicato nell'art 16 del contratto diverge per l' 0,08% rispetto a quello correttamente calcolato.
Anche qui, tuttavia, è nella stessa clausola che viene specificato che l'ISC è stato determinato al netto delle spese di avviso e incasso rata, che se anche possono ritenersi non dovute, non comportano incertezze o carenze informative sul dato numerico assunto come ISC. Dato di partenza è costituito dalla considerazione che se anche la mancata indicazione in contratto del EG, non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. In tale prospettiva, quindi,
l'omessa o l'erronea indicazione del EG – di per sé -non incide sulla validità 27 del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB, ma può rilevare sotto il profilo della responsabilità precontrattuale, nell'ipotesi in cui venga dedotto uno specifico danno etiologicamente connesso all'inadempimento dell'obbligo informativo gravante sull'istituto concedente (si veda, da ultimo, Trib. Roma 121/2018).
Poiché all'epoca della conclusione del contratto, la indicazione del EG , di per sé, non doveva essere oggetto di una clausola pattizia (Cass. 26/06/2019
n. 17110; Cass. 26/06/2019, n. 16907), deve comunque concludersi che la presenza di clausole complessive (alternativa, ad un dettagliato piano di ammortamento, sottoscritto dalla parte), consente in astratto di ricostruire il tasso applicato, permettendo di ritenere che quest'ultimo abbia formato oggetto del consenso negoziale delle parti, essendone stata convenuta la determinazione in via induttiva.
In tal caso, quindi, la difforme applicazione concreta delle clausole negoziali può al più giustificare la pretesa a computare correttamente gli importi – ove lo sviluppo concreto non sia conforme al complessivo contenuto degli accordi sottoscritti- ed avanzare, in ipotesi, la ripetizione di quanto corrisposto indebitamente, ma non già la nullità delle clausole negoziali.
Secondo l'approdo della S.C., in linea con quanto affermato anche dalla giurisprudenza di merito (ex multis: Tribunale di Brescia sentenza del
24/5/2021 e Tribunale di Ancona sentenza del 15/10/2019), la corretta e puntuale indicazione nel testo negoziale della condizioni economiche con chiara evidenza del numero, misura e periodicità dei canoni è condizione di per sé sufficientemente valida a rendere determinato il contratto sottoscritto e l'obbligazione pecuniaria intrinseca prevalendo sull'indicazione del tasso che assume pertanto un mero valore formale nella sua esposizione. Secondo
l'orientamento già espresso dalla giurisprudenza di legittimità ( da ultimo
Cass., sez civ. III, 05/11/2020, n.24690) , l'eventuale imputazione da parte della banca di un tasso diverso da quello convenuto ed il pagamento di importi differenti, non giustificano di per sé l'applicazione del tasso sostitutivo, non integrandosi necessariamente le condizioni circostanziali previste dall'art. 117
TUB. Invero, la ricostruzione dell'intero impianto normativo, deve essere effettuata nell'ottica di una nozione di trasparenza declinata in senso economico nel solco dei principi espressi nella sentenza della Corte di Giustizia 28 del 21 dicembre 2016, cause riunite C-154/15, C-307/15, C-308/15, ove essa ha assunto lo stesso rango di norma di ordine pubblico, la cui imperatività di fatto sostituisce all'equilibrio formale, che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, un equilibro reale, finalizzato a ristabilire l'eguaglianza tra queste ultime. E in tale ottica, contratto trasparente è quello che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata, mettendo il cliente in condizione di determinare i costi in base a parametri oggettivi. In definitiva, la irrogazione della sanzione sostitutiva deve essere riservata alle ipotesi nelle quali nel contratto manchi la relativa pattuizione (Cass. 26/06/2019 n. 17110; Cass. 26/06/2019, n. 16907): ipotesi cui deve essere equiparata quella in cui il tasso sia indicato nel contratto, ma esso porti ad un ammontare del costo dell'operazione variabile in funzione dei patti che regolano le modalità di pagamento, sì da ritenere che il prezzo dell'operazione risulti sostanzialmente inespresso e indeterminato, oltre che non corrispondente a quello su cui si è formata la volontà del cliente (cfr. Cass.
21/03/2011, n. 6364). Come ripetutamente precisato anche in riferimento ai contratti di mutuo (Cass., 4.1.2022, n 96; Cass., 26/06/2019 n. 17110), nella vigenza dell'art. 117, comma 4, del d.lgs. n. 385 del 1993, il tasso di interesse può essere determinato "per relationem", con esclusione del rinvio agli usi, ma in tal caso il contratto deve richiamare criteri prestabiliti ed elementi estrinseci che, oltre ad essere oggettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del tasso, non devono essere determinati unilateralmente dall'intermediario. Infatti, non avrebbe senso vietare il rinvio agli usi se non fosse possibile ammettere la determinazione per relationem alle altre condizioni del contratto attraverso fonti esterne, purché non dipendenti dalla unilaterale volontà della banca — oltre che dalla ratio della norma individuata nell'esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza e della eliminazione delle cosiddette asimmetrie informative.
La prescrizione che fa obbligo di indicare nel contratto "il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati" intende porre il cliente nelle condizioni di conoscere e apprezzare con chiarezza i termini economici dei costi, dei servizi e delle remunerazioni che il contratto programma: ed è evidente, allora, che tale finalità possa essere perseguita, con riguardo alla 29 determinazione dell'interesse, non solo attraverso l'indicazione numerica del tasso, ma anche col rinvio a elementi esterni obiettivamente individuabili, la cui materiale identificazione sia cioè suscettibile di attuarsi in modo inequivoco (cfr. anche Cass. 19/05/2010, n. 12276). La determinabilità per relationem del tasso attraverso il piano di ammortamento e la precisazione delle condizioni esclude dunque la irrogazione della sanzione sostitutiva che va riservata alle ipotesi nelle quali nel contratto manchi la relativa pattuizione
(Cass. 26/06/2019 n. 17110; Cass. 26/06/2019, n. 16907): ipotesi cui deve essere equiparata quella in cui il tasso sia indicato nel contratto, ma esso porti ad un ammontare del costo dell'operazione variabile in funzione dei patti che regolano le modalità di pagamento, sì da ritenere che il prezzo dell'operazione risulti sostanzialmente inespresso e indeterminato, oltre che non corrispondente a quello su cui si è formata la volontà del cliente (cfr. Cass.
21/03/2011, n. 6364).
L'art 6 della delibera CICR n° del 9 febbraio 2000, n° 2 (pubbl. su G.U. n° 43 del
22/02/2000) prescrive l'indicazione della periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interessi applicato e che, nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infra-annuale deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione.
Tuttavia, le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto solo se non sono specificamente approvate per iscritto. Si tratta di prescrizioni, tuttavia, che non si traducono automaticamente nella nullità delle clausole contrattuali, sempre che sia rispettata la specifica forma scritta, ma solo qualora siano in contrasto con la ratio di consentire una trasparente verifica da parte del cliente dei costi effettivi desumibili dal programma negoziale, secondo l'approdo ermeneutico richiamato.
Nel mutuo in esame, pure in assenza di una specificazione del TAE ( ove non si consideri equivalente all'ISC) e del tipo di regime di capitalizzazione degli interessi, dal contenuto complessivo del regolamento negoziale, di fatto i contraenti erano in grado di ricostruire in modo certo ( sia pure induttivo) la corretta determinazione degli interessi nel corso del rapporto e tale ricostruzione non appare equivoca, in quanto alle clausole 3 e 4 viene indicata la concreta modalità di calcolo della quota interessi sulla singola rata e indicati 30 i dati minimi per ricostruire il piano di ammortamento, mentre nell'art 16 viene chiarito che l'ISC dell'8,20 % , quale tasso effettivo, in luogo dell'8,28%, , risulta determinato al netto dei costi e spese di avviso e incasso rata il tasso di interessi
Ad avviso del Tribunale, tanto basta per escludere un grado di indeterminatezza delle clausole relative al computo degli interessi da applicare tale da giustificare la pretesa di dichiarare la nullità della clausola determinativa degli interessi e l'applicazione dei tassi di interessi nella misura legale ( cd tasso sostitutivo).
Tale soluzione, peraltro, è risultata conforme all'approdo ermeneutico delle
S.U. della Cassazione (Cass., sez. un., 29.5.2024, n 15.130), la quale pur riferita ad ipotesi di tasso fisso, precisa che «l'omessa indicazione, all'interno di un contratto di mutuo bancario, del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, pure a fronte della previsione per iscritto del tasso annuale nominale TAN, nonché della modalità di ammortamento “alla francese” non comporta né l'indeterminatezza o indeterminabilità del relativo oggetto né la violazione di norme in materia di trasparenza e, segnatamente, di quella di cui all'art. 117, comma 4, TUB».
Vero è che la specifica questione di diritto affrontata dalle SS UU concerne la eventuale maggiore onerosità del piano c.d. “alla francese” e la necessità di esplicitazione del regime di ammortamento per escludere la nullità parziale del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto (art. 1346
c.c.) e/o per violazione della trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra banca e clienti (art. 117T.u.b).
Purtuttavia, le risposte fornite dalle SS UU si riflettono anche nella pre presente fattispecie in quanto, viene escluso che – di per sé – tale modalità di rimborso implichi un fenomeno di produzione di interessi su interessi e che la tipologia di ammortamento adottato incida di per sé sul tasso annuo (TAN) che dev'essere esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale
(EG).
Acquista rilievo anche il richiamo alla giurisprudenza (cfr. Cass. n. 4597, 17187
e 34889/2023, n. 39169/2021) secondo la quale il EG sia solo un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento e non rientri nel novero dei 31 tassi, prezzi e altre condizioni di cui all'art. 117, comma 4, T.u.b., sicché
l'eventuale mancata previsione del EG non determina, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencate in contratto.
Significativa è l'intera ricostruzione della problematica, da inquadrare, in ipotesi, nell'ottica di verifica delle informazioni contenute nel complessivo regolamento negoziale e della finalità delle prescrizioni normative di mettere il mutuatario in grado di conoscere agevolmente l'importo totale del rimborso mediante semplice sommatorie, non mediante ricorso a formule lessicali o a espressioni matematiche precise e dettagliate sotto il profilo tecnico.
Tale prospettiva non muta anche alla luce dell'art 125 bis del decreto legislativo 1.9.1993, n 385, attesa la non estensibilità della disciplina invocata all'oggetto del contratto, che pacificamente non riguarda un finanziamento al consumo ed essendo quindi escluso il riferimento ai requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa a tutela del consumatore (Cass,
25.5.2021, n 14382; Cass., 3.12.2020, n 27618; Cass, 24.1.2020, n 1666; Cass.,
16.1.2020, n 742; Cass., 13.12.2018, n 32225) che vede, da una parte, le persone fisiche allorché concludono un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata e , dall'altra, il professionista che stipuli il contratto nell'esercizio di una siffatta attività o per uno scopo a questa connesso (Cass. ord. 12 marzo 2014, n. 5705) e che lo concluda al fine dello svolgimento o per le esigenze dell'attività imprenditoriale o professionale (cfr. da ultimo Cass. ord. 31 luglio 2014, n. 17466, v. anche Cass. 5.5.2015, n 8904), secondo le definizioni offerte dall'art 121 del medesimo decreto legislativo.
In definitiva, alla luce delle argomentazioni complessivamente svolte, le domande proposte dagli attori non possono che essere integralmente rigettate.
In applicazione dei principi di cui agli art 91 e ss cpc, si ravvisano le condizioni per dichiararne l'integrale compensazione, in ragione dei contrasti interpretativi sussistenti in materia all'epoca dell'introduzione del giudizio.
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P.Q.M.
Il Tribunale di PRATO, sulle domande proposte da e Parte_1 Pt_2 nei confronti di
[...] Controparte_1
(già
[...] [...]
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, con atto di citazione notificato in data 8 luglio 2020, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a)rigetta, le domande proposte dagli attori;
b) dichiara, l'integrale compensazione delle spese di lite .
Così deciso in data 4 marzo 2025, dal Tribunale di Prato, in persona del G.I. dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di Giudice Unico. Il Giudice Istruttore Dott. Michele Sirgiovanni
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