Sentenza breve 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza breve 26/11/2025, n. 3377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3377 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03377/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01890/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1890 del 2025, proposto da Fabroen Terza S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Comandè e Paola Floridia, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
il Comune di Assoro, Comune di Assoro, Settore III – Gestione del Territorio, Ufficio S.U.A.P., non costituiti in giudizio;
Regione Siciliana-Assessorato regionale beni culturali e identità siciliana, Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Enna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia:
della determinazione di conclusione negativa della conferenza di servizi adottata, all'esito della seduta del 27 giugno 2025, dal Comune di Assoro con la nota prot. n. 5195 del giorno 1° luglio 2025 a definizione della procedura abilitativa semplificata (PAS) avviata dalla ricorrente in relazione al progetto di impianto agrivoltaico denominato “FAB 3 ASSORO” da realizzarsi nel Comune di Assoro;
del parere negativo reso dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Enna in relazione al progetto succitato con nota prot. n. 20250049677/N. 060.100 del 12 giugno 2025;
ove occorra e per quanto di ragione, del verbale della prima seduta della conferenza di servizi tenutasi in data 28 aprile 2025;
di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale ad oggi non conosciuto dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’amministrazione regionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Calogero Commandatore nella camera di consiglio del giorno 1 ottobre 2025 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Agendo in giudizio, la società ricorrente ha impugnato i provvedimenti in oggetto esponendo:
- di avere presentato al Comune di Assoro, l’istanza di PAS ai sensi dell’articolo 6 del D.lgs. n. 28/2011 ai fini della realizzazione ed esercizio di un impianto agrivoltaico, denominato “FAB 3 ASSORO”, di potenza nominale pari a 17.075 kWp e potenza in immissione pari a 16.220 kW e relative opere connesse, da realizzarsi in località Cozzo Arginamele nel Comune di Assoro (EN).
- che l’area di progetto si trovava ad una distanza inferiore ai 3 km da un’area a destinazione industriale, artigianale e commerciale (circostanza che lo rende autorizzabile tramite la procedura di PAS ai sensi dell’art. 6, comma 9- bis d.lgs. 28/2011) trovandosi in particolare vicino all’agglomerato industriale Valle del Dittaino, esteso circa 300 Ha, di cui circa 100 già occupati da capannoni industriali, e al centro commerciale Sicilia Outlet Village esteso circa 5 Ha;
- in relazione alla procedura semplificata avviata dalla società ricorrente ai sensi del su citato art. 6 comma 9- bis del d.lgs. 28/2011, il Responsabile del Settore III del Comune di Assoro, con nota prot. n. 434 del 17 gennaio 2025, ha indetto la conferenza di servizi, in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell’articolo 14- bis della L. n. 241/1990, invitando le Amministrazioni coinvolte nel procedimento autorizzativo a rendere le proprie determinazioni entro il termine perentorio del 17 aprile 2025 e comunicando contestualmente che l’eventuale riunione in modalità sincrona di cui all’art. 14- ter della l. 241/1990 si sarebbe svolta il 28 aprile 2025, qualora la conferenza semplificata non fosse giunta ad univoca ed inequivoca determinazione;
- a seguito dell’acquisizione dei pareri pervenuti nel termine assegnato, pur non essendo stati emessi atti di dissenso che ostassero ad una determinazione conclusiva positiva del procedimento, in data 28 aprile 2025 si è tenuta la prima seduta della conferenza di servizi in modalità simultanea alla quale, tuttavia, non è intervenuto nessuno degli enti convocati, così la seduta è stata quindi aggiornata al 27 giugno 2025;
- pur non essendo intervenuto anche in occasione di quest’ultima seduta, alcuno degli enti convocati, il Comune ha ritenuto di poter adottare la determinazione conclusiva della Conferenza “sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle Amministrazioni partecipanti alla conferenza stessa” dovendosi sul punto evidenziarsi come al Comune fossero pervenuti prima della suddetta seduta della conferenza di servizi: a) i seguenti pareri favorevoli: i ) prot. n. 2570000885 del 22 gennaio 2025 di RFI S.p.A.; ii ) prot. n. 4532 del 3 febbraio 2025 dell’Assessorato Energia, Ufficio Regionale per gli Idrocarburi; iii ) prot. n. 31054 del 25 marzo 2025 del Comando Corpo Forestale di Enna; iv ) prot. n. M_D AAD8F10 REG2025 0015401 08-05-2025 del Comando Militare Esercito Sicilia; v ) 0104421 del 6 febbraio 2025 di ANAS; b) il seguente parere sfavorevole: i) prot. n. 20250049677/N.060.100 del 12 giugno 2025 della Soprintendenza BB.CC.AA. di Enna;
- che l’Amministrazione comunale si è invece determinata nel senso di concludere negativamente i lavori della conferenza di servizi basando la propria decisione sull’unico parere negativo reso dalla Soprintendenza al di fuori della seduta e senza partecipazione da parte del suo rappresentante alla riunione, come invece richiesto dall’art. 14 ter L. 241/1990 e ss.mm.ii.
Tanto premesso, la parte ricorrente ha articolato i seguenti motivi:
1) in via principale: illegittimità della determinazione prot. n. 5195 dell’1 luglio 2025 del Comune di Assoro per: violazione e falsa applicazione dell’art. 6 comma 9- bis del d.lgs. 28/2011 ratione temporis applicabile, nonché degli articoli 14 e ss. della l. n. 241/1990 e degli artt. 17 e ss. l.r. 7/2019 e ss.mm.ii. – violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza – carenza di istruttoria – eccesso di potere – illegittimità manifesta.
In sintesi, la ricorrente lamenta il difetto di motivazione quale sintomo di una carenza d’istruttoria non avendo l’amministrazione regionale espresso la propria determinazione sulla base delle posizioni prevalenti, ma rinviando esclusivamente al parere reso dalla Soprintendenza
2) sempre in via principale: illegittimità del parere prot. n. 20250049677/n.060.100 del 12 giugno 2025 della Soprintendenza BB.CC.AA. di Enna e, anche in via derivata, della determinazione prot. n. 5195 dell’1 luglio 2025 del responsabile del settore gestione del territorio – ufficio suap del comune di Assoro per: violazione e falsa applicazione dell’art. 14- ter l. 241/1990 e ss.mm.ii. e dell’art. 19 l.r. 7/2019 e ss.mm.ii.
Con tale motivo, parte ricorrente prospetta l’illegittimità del parere della Soprintendenza poiché reso al di fuori della conferenza di servizi.
3) in via subordinata, per il caso di rigetto dei primi due motivi: illegittimità del parere prot. n. 20250049677/n.060.100 del 12 giugno 2025 della Soprintendenza BB.CC.AA. di Enna per: eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza nei presupposti di fatto e di diritto; violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e ss. l. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli artt. 17 e ss. l.r. 7/2019 e ss.mm.ii. - illegittimità in via derivata della determinazione prot. n. 5195 dell’1 luglio 2025 del responsabile del settore gestione del territorio – Ufficio Suap del Comune di Assoro.
Con tale censura, articolata in via subordinata, la ricorrente ha prospettato l’infondatezza del parere reso dalla Soprintendenza.
L’amministrazione regionale intimata si è costituita in giudizio con una memoria di mera forma.
Alla camera di consiglio del 1° ottobre 2025 – previo avviso ex art. 60 c.p.a. – il ricorso è stato posto in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto nei sensi e nei limiti ivi precisati.
Sono fondati i primi due motivi di ricorso.
Merita accoglimento il primo motivo.
E invero, la conferenza di servizi dapprima indetta in forma semplificata e in modalità asincrona ex art. 14- bis , legge n. 241/1990 (e dell’omologa previsione di cui all’art. 18 della l.r. Sicilia, n. 7/2019) si è successivamente svolta in modalità simultanea ai sensi art. 14- ter della l. n. 241/1990 (e dell’omologa previsione di cui all’art. 19 della l.r. Sicilia, n. 7/2019).
In tali casi, come evidenziato dalla parte ricorrente, “ l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all’articolo 14- quater , sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti ”.
Il legislatore ha, dunque, introdotto una regola diversa dall’unanimità che si fonda non su un criterio maggioritario rigido, che assegna eguale valenza a tutte le volontà espresse dalle amministrazioni coinvolte, ma su un modulo flessibile, che tiene conto delle posizioni prevalenti concrete assunte dalle singole amministrazioni nell’ambito della conferenza, da apprezzarsi in termini non già quantitativi, ma in termini qualitativi, in ragione della rilevanza sostanziale dell'apporto valutativo-decisorio del singolo ente coinvolto (T.a.r. per l’Emilia Romagna, Parma, sez. I, 9 gennaio 2025, n. 4; Cons. Stato, sez. III, 23 marzo 2022, n. 2127). In questo contesto, riveste particolare rilevanza l’obbligo generale dell’Amministrazione di indicare, nella motivazione, le ragioni che l’hanno indotta ad assumere la determinazione finale (Cons. Stato, sez. IV, 4 aprile 2023, n. 3479).
Onere motivazionale che l’amministrazione procedente – il Comune di Assoro – non ha assolto limitandosi ad affermare laconicamente che “il dissenso espresso [dalla Soprintendenza] risulta prevalente e determinante rispetto all’oggetto della decisione”.
Anche il secondo motivo di ricorso è fondato.
E invero, il parere negativo della Soprintendenza – seppure adottato il 12 giugno 2025 e ricevuto dal Comune il 20 giugno 2025 (ossia prima dell’ultima riunione di cui all’articolo 14- ter , comma 7, della l. n. 241/1990, fissata per il 27 giugno 2025 così rispettando il termine per la sua efficacia previsto dall’art. 2, comma 8- bis della l. n. 241/1990 (Cons. Stato, sez. IV, 30 agosto 2024, n. 7318) – è illegittimo poiché reso al di fuori della conferenza, giacché il rappresentante dell’ente di tutela non si è presentato alla seduta del 27 giugno 2025.
Sul punto deve confermarsi l’orientamento giurisprudenziale citato dalla parte ricorrente secondo cui le Amministrazioni interessate dal progetto, e dunque con competenza propria in materia, sono tenute a partecipare alla conferenza e ad esprimere in tale sede anche i pareri di cui sono investiti per legge, secondo le dinamiche collaborative proprie dello strumento di semplificazione procedimentale previsto dalla legge” e che “Il parere negativo espresso al di fuori della conferenza è illegittimo per incompetenza alla stregua di un atto adottato da un’Autorità priva di potere in materia” (Cons. Stato, sez. IV, 28 marzo 2022, n. 2245).
In conclusione – dichiarato assorbito il terzo motivo articolato in via subordinato – il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese di lite – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’amministrazione comunale intimata al pagamento delle spese di lite in favore della società ricorrente che si liquidano in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art. 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014, della C.P.A. e dell’IVA, nella misura di legge, e del contributo unficato, se corrisposto
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 1 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PA RI SA, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | PA RI SA |
IL SEGRETARIO