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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIV, sentenza 17/02/2026, n. 2508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2508 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2508/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
RA PAOLO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19073/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210204050561000 BOLLO 2019
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249082300055000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 21 settembre 2024, l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha notificato alla Sig.ra Ricorrente_1 a al ricorrente ingiunzione di pagamento l'intimazione n. 097 2024 90823000 55 000 recante l'addebito di complessivi € 25.720,78 portato da 19 cartelle di pagamento ed 1 avviso di accertamento.
In data 20 novembre 2024, la Sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato la su specificata intimazione di pagamento mediante notifica dell'apposito ricorso all'Agenzia delle Entrate Riscossione e dichiarando espressamente di volerla contestare solo con riferimento alla cartella n. 097 2021 02040505 61 000 di € 253,01 (tassa automobilistica 2019).
In sitesi la ricorrente ha eccepito l'omessa / nulla notifica della cartella presupposta e la conseguente inesistenza del titolo e prescrizione del credito.
In data 20 dicembre 2024, il ricorso è stato iscritto nel Registro Generale dei Ricorsi al n. 19073/2024.
In data 14 febbraio / 30 dicembre 2025 si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, con proprie controdeduzioni per sostenere la rituale notifica della cartella di pagamento e la conseguente preclusione di ogni censura sul credito nonché illustrando le modalità di notifica eseguite per irreperibilità assoluta perfezionata con il deposito in Casa comunale.
In data 16 gennaio 2026 il ricorso è stato trattato in Camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Delimitazione del thema decidendum e interesse a ricorrere
L'intimazione cumula più carichi;
tuttavia la ricorrente ha circoscritto l'impugnazione alla sola cartella n. 097
2021 02040505 61 000 di € 253,01. Pertanto, il giudizio è limitato a tale cartella e ai vizi propri dell'intimazione correlati ad essa.
2) Sulla notifica della cartella presupposta
La censura principale (“non ho mai ricevuto la cartella”) poggia su un presupposto non condivisibile.
L'intimazione indica, tra le alter, la cartella di pagamento n. 097 2021 02040505 61 000 come notificata il 2 agosto 2023.
La resistente ha dedotto e documentato la rituale notifica per irreperibilità assoluta, con tentativi di consegna e successivo deposito presso la Casa comunale, secondo le forme di legge.
Ne consegue che la doglianza di omessa notifica della cartella è infondata. 3) Effetti processuali della notifica: preclusioni ex artt. 19 e 21 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n.
546
Accertata la notifica della cartella, questa doveva essere impugnata nei termini di cui all'art. 21 D. Lgs. n.
546 del 1992.
L'intimazione successiva è impugnabile nei limiti dell'art. 19, comma 3, D. Lgs. 546/1992 (vizi propri), salvo la mancata notifica dell'atto presupposto, qui esclusa.
Ne deriva che ogni doglianza che investa il credito in sé (compresa la “prescrizione” prospettata quale conseguenza dell'asserita omessa notifica) è preclusa perché tardiva, dovendo essere fatta valere mediante tempestiva impugnazione della cartella.
4) Assenza di vizi propri dell'intimazione
La ricorrente non allega né prova specifici vizi propri dell'intimazione (ad es. difetto di riferibilità, incoerenza degli importi, mancanza di elementi identificativi).
L'atto reca gli estremi degli atti presupposti e, per la cartella oggetto di causa, riporta i dati essenziali (numero, data di notifica, importo).
5) Considerazioni finali
Per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato con condanna della ricorrente alla rifusione dells spese del giudizio liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Roma – sez. XIV -, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di Agenzia delle Entrate – Riscossione, che liquida in € 200,00, oltre rimborso forfettario 15%, oneri previdenziali ed IVA se dovuta.
- Così deciso in Roma il 16 gennaio 2026
Il Giudice Monocratico
LO MA
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
RA PAOLO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19073/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210204050561000 BOLLO 2019
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249082300055000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 21 settembre 2024, l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha notificato alla Sig.ra Ricorrente_1 a al ricorrente ingiunzione di pagamento l'intimazione n. 097 2024 90823000 55 000 recante l'addebito di complessivi € 25.720,78 portato da 19 cartelle di pagamento ed 1 avviso di accertamento.
In data 20 novembre 2024, la Sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato la su specificata intimazione di pagamento mediante notifica dell'apposito ricorso all'Agenzia delle Entrate Riscossione e dichiarando espressamente di volerla contestare solo con riferimento alla cartella n. 097 2021 02040505 61 000 di € 253,01 (tassa automobilistica 2019).
In sitesi la ricorrente ha eccepito l'omessa / nulla notifica della cartella presupposta e la conseguente inesistenza del titolo e prescrizione del credito.
In data 20 dicembre 2024, il ricorso è stato iscritto nel Registro Generale dei Ricorsi al n. 19073/2024.
In data 14 febbraio / 30 dicembre 2025 si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, con proprie controdeduzioni per sostenere la rituale notifica della cartella di pagamento e la conseguente preclusione di ogni censura sul credito nonché illustrando le modalità di notifica eseguite per irreperibilità assoluta perfezionata con il deposito in Casa comunale.
In data 16 gennaio 2026 il ricorso è stato trattato in Camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Delimitazione del thema decidendum e interesse a ricorrere
L'intimazione cumula più carichi;
tuttavia la ricorrente ha circoscritto l'impugnazione alla sola cartella n. 097
2021 02040505 61 000 di € 253,01. Pertanto, il giudizio è limitato a tale cartella e ai vizi propri dell'intimazione correlati ad essa.
2) Sulla notifica della cartella presupposta
La censura principale (“non ho mai ricevuto la cartella”) poggia su un presupposto non condivisibile.
L'intimazione indica, tra le alter, la cartella di pagamento n. 097 2021 02040505 61 000 come notificata il 2 agosto 2023.
La resistente ha dedotto e documentato la rituale notifica per irreperibilità assoluta, con tentativi di consegna e successivo deposito presso la Casa comunale, secondo le forme di legge.
Ne consegue che la doglianza di omessa notifica della cartella è infondata. 3) Effetti processuali della notifica: preclusioni ex artt. 19 e 21 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n.
546
Accertata la notifica della cartella, questa doveva essere impugnata nei termini di cui all'art. 21 D. Lgs. n.
546 del 1992.
L'intimazione successiva è impugnabile nei limiti dell'art. 19, comma 3, D. Lgs. 546/1992 (vizi propri), salvo la mancata notifica dell'atto presupposto, qui esclusa.
Ne deriva che ogni doglianza che investa il credito in sé (compresa la “prescrizione” prospettata quale conseguenza dell'asserita omessa notifica) è preclusa perché tardiva, dovendo essere fatta valere mediante tempestiva impugnazione della cartella.
4) Assenza di vizi propri dell'intimazione
La ricorrente non allega né prova specifici vizi propri dell'intimazione (ad es. difetto di riferibilità, incoerenza degli importi, mancanza di elementi identificativi).
L'atto reca gli estremi degli atti presupposti e, per la cartella oggetto di causa, riporta i dati essenziali (numero, data di notifica, importo).
5) Considerazioni finali
Per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato con condanna della ricorrente alla rifusione dells spese del giudizio liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Roma – sez. XIV -, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di Agenzia delle Entrate – Riscossione, che liquida in € 200,00, oltre rimborso forfettario 15%, oneri previdenziali ed IVA se dovuta.
- Così deciso in Roma il 16 gennaio 2026
Il Giudice Monocratico
LO MA