Articolo 12 della Legge 22 febbraio 1994, n. 146
Articolo 11Articolo 13
Versione
19 marzo 1994
Art. 12. Diritti di noleggio e prestito e altri diritti connessi in materia di diritto di autore: criteri di delega). 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/100/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) saranno disciplinati l'appartenenza, l'esercizio e l'esaurimento dei diritti di noleggio, prestito e distribuzione;
b) dovra' essere disciplinato il prestito da parte delle istituzioni pubbliche e regolamentata la remunerazione spettante in tal caso all'autore;
c) dovranno essere riconosciuti e disciplinati, nel quadro dei diritti connessi previsti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 , sulla protezione del diritto d'autore, i diritti esclusivi, di cui al capo II della direttiva, a favore dei produttori di fonogrammi, dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive, degli organismi di radiodiffusione e degli artisti interpreti o esecutori;
d) saranno introdotte disposizioni per assicurare ad autori ed artisti interpreti o esecutori una irrinunciabile equa remunerazione in caso di cessione del diritto di noleggio in conformita' a quanto previsto dall'articolo 4 della direttiva; saranno altresi' attuate, fatte salve clausole contrattuali contrarie, le disposizioni in materia di presunzione di cessione dei diritti degli artisti interpreti o esecutori;
e) dovranno essere previste disposizioni transitorie per atti e contratti fatti o stipulati prima del 1› luglio 1994.
Note all'art. 12:
- La dir. 92/100/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 346 del 27 novembre 1992.
- La legge 22 aprile 1941, n. 633 , concerne la protezione del diritto d'autore e di altri diritti commessi al suo esercizio.
Entrata in vigore il 19 marzo 1994
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente