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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/11/2025, n. 2162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2162 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Paola Galdo, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 28.10.25 ha emesso la seguente SENTENZA (con motivazione contestuale) nella causa iscritta al numero 7489/24 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv.to Maria Parte_1
US IO, come in atti RICORRENTE
CONTRO in persona del legale rapp.te p. t. rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv.to Stefano Azzano come in atti
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 25 dicembre 2024 parte ricorrente ha dedotto: di essere iscritto in qualità di avvocato alla Cassa Forense;
che nel periodo dal mese di dicembre 2019 al mese di dicembre 2003 non
1 aveva esercitato alcuna attività commerciale né si era iscritto alla cd Gestione Commercianti né aveva percepito alcun compenso e/o utile;
che la società Free srls era in perdita, come da documentazione versata in atti;
che il ruolo rivestito nella predetta società non aveva carattere di prevalenza ed abitualità; che le somme richieste dall con avviso di addebito nr. CP_1
37120240015143226000 notificato a mezzo posta in data 15.11.2024 per l'importo complessivo di euro 19.017, emesso a seguito di asserito accertamento di omissione di contributi a titolo di gestione Commercianti per il periodo dal 12/2019 al 12/2023 non erano dovute;
tanto premesso ha agito in giudizio per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento impugnato, in quanto invalido e nullo per le ragioni in narrativa esposte e per l'effetto, dichiarare illegittimo ogni atto connesso e/o consequenziale al provvedimento de quo, con l'adozione di tutti i provvedimenti conseguenti all'annullamento ed in particolare l'archiviazione dei relativi atti;
3. Con vittoria di spese e competenze di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”.
Si è costituito l ed ha rilevato di aver provveduto CP_1 all'annullamento dell'avviso di addebito, versando in atti il provvedimento di sgravio. Parte ricorrente, in corso di giudizio ha riscontrato l'effettività dell'annullamento dell'avviso di pagamento;
in particolare il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito opposto, veniva notificato in data 24.01.2025. Sulla base della documentazione in atti questo giudicante ha deciso la causa. Avuto riguardo alla ragione più liquida, va preso atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, come concordemente rappresentato dalle parti.
L' ha difatti documentato di aver provveduto all'annullamento CP_1 dell'avviso di addebito e dell'efficacia esecutiva con conseguente
2 venir meno dell'interesse delle parti alla definizione del giudizio di merito. In tema, deve osservarsi che la cessazione della materia del contendere, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale, di cui la giurisprudenza di legittimità ha definito i confini qualificandolo come riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale, che fa venir meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti dell'interesse a proseguire il giudizio (cfr da ult. ord. Ordinanza n. 19845 del 23/07/2019 : “deve, viceversa, essere dichiarata, anche d'ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto.; cfr. sent 13217del 28/05/2013: “La materia del contendere può ritenersi cessata soltanto quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta, senza che sia, pertanto, a tal fine sufficiente il mero riconoscimento, ad opera del convenuto, del diritto vantato dall'attore, ove non risulti integralmente soddisfatta la domanda di quest'ultimo; più specificamente si richiama la Cass. Sez lav, n. 7185 del 25.3. 10: “La cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale”). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere, istituto ispirato a ragioni di economia processuale, si
3 verifica quando, dopo la proposizione della domanda e sino alla decisione, viene meno l'interesse ad una pronuncia giudiziale, ed a condizione che il fatto sopravvenuto abbia eliminato ogni contrasto tra le parti, tanto che la pronuncia può essere adottata anche d'ufficio dal Giudice proprio per i principi che ispirano l'istituto.
Quanto alle spese, in applicazione del principio di soccombenza virtuale atteso che l'annullamento dell'avviso di addebito è successivo all'introduzione del giudizio, sono poste a carico dell e liquidate come da dispositivo, tenuto conto della CP_1 limitata attività difensiva.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe, così provvede: a) Dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l a pagare a parte ricorrente le spese di lite, CP_1 che liquida in complessivi euro 1190,00 oltre IVA e CPA e spese forfetizzate, con attribuzione. Si comunichi. RE AT , li 4 novembre 2025
Il Giudice Paola Galdo
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Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Paola Galdo, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 28.10.25 ha emesso la seguente SENTENZA (con motivazione contestuale) nella causa iscritta al numero 7489/24 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv.to Maria Parte_1
US IO, come in atti RICORRENTE
CONTRO in persona del legale rapp.te p. t. rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv.to Stefano Azzano come in atti
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 25 dicembre 2024 parte ricorrente ha dedotto: di essere iscritto in qualità di avvocato alla Cassa Forense;
che nel periodo dal mese di dicembre 2019 al mese di dicembre 2003 non
1 aveva esercitato alcuna attività commerciale né si era iscritto alla cd Gestione Commercianti né aveva percepito alcun compenso e/o utile;
che la società Free srls era in perdita, come da documentazione versata in atti;
che il ruolo rivestito nella predetta società non aveva carattere di prevalenza ed abitualità; che le somme richieste dall con avviso di addebito nr. CP_1
37120240015143226000 notificato a mezzo posta in data 15.11.2024 per l'importo complessivo di euro 19.017, emesso a seguito di asserito accertamento di omissione di contributi a titolo di gestione Commercianti per il periodo dal 12/2019 al 12/2023 non erano dovute;
tanto premesso ha agito in giudizio per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento impugnato, in quanto invalido e nullo per le ragioni in narrativa esposte e per l'effetto, dichiarare illegittimo ogni atto connesso e/o consequenziale al provvedimento de quo, con l'adozione di tutti i provvedimenti conseguenti all'annullamento ed in particolare l'archiviazione dei relativi atti;
3. Con vittoria di spese e competenze di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”.
Si è costituito l ed ha rilevato di aver provveduto CP_1 all'annullamento dell'avviso di addebito, versando in atti il provvedimento di sgravio. Parte ricorrente, in corso di giudizio ha riscontrato l'effettività dell'annullamento dell'avviso di pagamento;
in particolare il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito opposto, veniva notificato in data 24.01.2025. Sulla base della documentazione in atti questo giudicante ha deciso la causa. Avuto riguardo alla ragione più liquida, va preso atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, come concordemente rappresentato dalle parti.
L' ha difatti documentato di aver provveduto all'annullamento CP_1 dell'avviso di addebito e dell'efficacia esecutiva con conseguente
2 venir meno dell'interesse delle parti alla definizione del giudizio di merito. In tema, deve osservarsi che la cessazione della materia del contendere, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale, di cui la giurisprudenza di legittimità ha definito i confini qualificandolo come riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale, che fa venir meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti dell'interesse a proseguire il giudizio (cfr da ult. ord. Ordinanza n. 19845 del 23/07/2019 : “deve, viceversa, essere dichiarata, anche d'ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto.; cfr. sent 13217del 28/05/2013: “La materia del contendere può ritenersi cessata soltanto quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta, senza che sia, pertanto, a tal fine sufficiente il mero riconoscimento, ad opera del convenuto, del diritto vantato dall'attore, ove non risulti integralmente soddisfatta la domanda di quest'ultimo; più specificamente si richiama la Cass. Sez lav, n. 7185 del 25.3. 10: “La cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale”). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere, istituto ispirato a ragioni di economia processuale, si
3 verifica quando, dopo la proposizione della domanda e sino alla decisione, viene meno l'interesse ad una pronuncia giudiziale, ed a condizione che il fatto sopravvenuto abbia eliminato ogni contrasto tra le parti, tanto che la pronuncia può essere adottata anche d'ufficio dal Giudice proprio per i principi che ispirano l'istituto.
Quanto alle spese, in applicazione del principio di soccombenza virtuale atteso che l'annullamento dell'avviso di addebito è successivo all'introduzione del giudizio, sono poste a carico dell e liquidate come da dispositivo, tenuto conto della CP_1 limitata attività difensiva.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe, così provvede: a) Dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l a pagare a parte ricorrente le spese di lite, CP_1 che liquida in complessivi euro 1190,00 oltre IVA e CPA e spese forfetizzate, con attribuzione. Si comunichi. RE AT , li 4 novembre 2025
Il Giudice Paola Galdo
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