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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 22/05/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera rel. dott. Stefania Carlucci consigliera
Sciogliendo la riserva in atti ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. RG. 36/2025
promossa
da - reclamante - Parte_1
Avv. Daniele Biagini
contro
- reclamata- Controparte_1
Avv. Rosario Salonia
Avente ad oggetto: reclamo avverso la sentenza n. 491/2024 del Tribunale di Pistoia giudice del lavoro, pubblicata il 19.12.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza 19.12.2024 il Tribunale di Pistoia ha respinto l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza resa dal Parte_1 medesimo ufficio, ex art 1, comma 49, L. n. 92/2012, di rigetto del ricorso con cui aveva impugnato il licenziamento per giusta PT causa intimatole da il 22.3.2018. Controparte_1
2. La società aveva applicato la sanzione espulsiva dopo avere contestato alla lavoratrice, addetta all'ufficio postale di ND, di avere commesso gravi irregolarità nella gestione del servizio Sportello Amico, in specie quanto alle procedure di accesso delle persone straniere alle pratiche di rinnovo del permesso di soggiorno, irregolarità per le quali
è pacifico che sia indagata, insieme ad altri colleghi anche del PT suo ufficio, per il reato di falso.
3. Più specificamente, con lettera 19.2.2018, aveva contestato CP_1 all'odierna reclamante quanto segue: “Solo di recente, a seguito di plurimi solleciti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Pistoia, abbiamo acquisito copia degli atti inerenti il p.p. 7688/15
RG.N.R - "trasmissione atti inerenti le posizioni degli impiegati di
[...]
" depositato presso la Procura di Pistoia in data 22.01.2018, e CP_1 copia degli atti inerenti "'la comunicazione di notizia di reato redatta i sensi dell'art. 347 c.p.p. e collegata al p.p. 7688/15 RGNR mod.21 " prot. 4381/2017 S.Mob. 1° Sez. depositata presso il Tribunale di Pistoia in data 09.01.2018. Relativamente a quanto sopra citato, abbiamo Con quindi appreso che Lei, applicata temporaneamente presso l' di
Montale Stazione ai sensi dell'art.56 del CCNL del 30.11.2017, è stata iscritta nel registro degli indagati da parte della Procura di Pistoia per i reati di cui agli arti. 81 cpv e 479, in relazione all'art. 476, del codice penale, poiché in qualità di pubblico ufficiale, quale impiegato di
[...]
addetto allo Sportello Amico, in merito alla ricezione dei kit CP_1 contenenti i documenti per il rinnovo dei permessi di soggiorno degli stranieri, nell'esercizio delle Sue funzioni, ha attestato falsamente
l'avvenuta identificazione degli stranieri a cui erano riferiti i "kit” consegnando ad altra persona. Sig. anziché ai soggetti Persona_1 interessati, la ricevuta con la quale poteva essere seguito telematicamente lo stato della pratica e l'appuntamento per rilasciare le impronte digitali. Nello specifico, allo stato attuale, l'accertamento delle citate irregolarità operative, nonché dei reati penali connessi, è riferito ai seguenti permessi di soggiorno da Lei processati: PERMESSO Dl
SOGGIORNO 1 06/07/2016 [ufficio] ND [richiedente]
[...]
; [permesso di soggiorno 2] 19/09/2016 [ufficio] Persona_2
2 ND [richiedente] . Dalla documentazione Persona_3 acquisita emerge che i "kit" di cui sopra sono stati presentati da persona diversa dai richiedenti il permesso di soggiorno, poiché è stato accertato che questi ultimi, nelle date indicate, si trovavano fisicamente in un altro
Stato diverso dall'Italia. Lei, pertanto, ha attestato falsamente la presenza in Ufficio degli stranieri richiedenti il permesso di soggiorno, cui erano riferiti i "kit", e la loro identificazione, e ha consegnato ad altra persona la ricevuta con i codici di accesso al sistema informatico per seguire lo stato di avanzamento della pratica amministrativa ed indicante la data per il rilascio delle impronte digitali. La condotta da
Lei posta in essere, oltre ad assumere rilievo penale tenuto conto della qualifica di pubblico ufficiale da lei ricoperta quale parte attiva di uno specifico segmento del procedimento amministrativo descritto, per il rapporto intercorrente con codesta Azienda assume aspetto ancor più grave stante la palese violazione degli accordi fra Ministero dell'Interno
e e della "Istruzione Operativa Rilascio/Rinnovo CP_1
Permessi/Carte di soggiorno" che, al paragrafo "6.1 ISTANZE
PRESENTATE CON KIT BANDA LA prevede quanto segue:
'"L'operatore dell'Ufficio Postale deve effettuare le seguenti attività:
1. accettare a sportello il kit per la richiesta in busta aperta;
2. richiedere il passaporto o un documento equipollente in corso di validità e verificare il tipo di visto presente sullo stesso: […];
3. verificare la corrispondenza tra la fotografia riportata nel documento presentato e il presentatore dello stesso […]12. consegnare al presentatore la ricevuta di spedizione
[…] completa della data di accettazione;
Specificando, altresì, che: -
ATTENZIONE: Qualora, effettuate le verifiche previste, risultasse incongruente anche un solo dato o non fosse allegata la documentazione elencata nei punti precedenti, la domanda deve essere rifiutata. I fatti e le circostanze sopra riferite, da addebitarsi alla Sua responsabilità, sono inscindibilmente connessi con il rapporto di lavoro intercorrente con
3 questa Società, riverberando i propri effetti direttamente ed indirettamente nell'ambito del contesto lavorativo in cui Lei svolge la Sua attività. La Sua condotta, che ha generato un processo operativo reiteratamente difforme dalle leggi e dalle regole aziendali, pregiudicando anche l'immagine della Società , riveste CP_1 particolare gravità in considerazione della spiccata rilevanza che
l'elemento fiduciario assume. Il comportamento da Lei complessivamente tenuto e riportato nelle specifiche circostanze che precedono costituisce altresì, chiara violazione dei principi ispiratori del
Codice Etico in vigore in Azienda che impone a ciascun dipendente di improntare il proprio comportamento testualmente "ai principi di onestà, correttezza e trasparenza" ed assume particolare rilievo anche in relazione al servizio di pubblica rilevanza svolto dalla Società. I fatti di cui sopra, di particolare gravità e — per effetto del rapporto di lavoro intercorrente con questa Azienda — da ascriversi direttamente alla Sua responsabilità, costituiscono aperta violazione degli obblighi e dei doveri su di Lei gravanti ai sensi e per gli effetti, degli artt. 2104 e 2105 del
Codice Civile, come espressamente richiamati dall'art. 52 del CCNL del
30.11.2017. Le contestiamo perciò tutto quanto precede, sia congiuntamente che disgiuntamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della Legge 20.05.1070, n.300 e del combinato disposto di cui agli artt.
52,53,54 e 55 del CCNL 30.11.2017, invitandoLa, ove lo ritenga, a produrre le Sue giustificazioni che dovranno pervenire entro e non oltre cinque giorni dalla data di ricezione della presente […]”.
4. In sede disciplinare, aveva negato gli addebiti, assumendo di PT avere sempre seguito le procedure aziendali relative al servizio
Sportello Amico, per quanto non avesse ricevuto su di esse alcuna specifica formazione. Aveva quindi affermato di non avere mai omesso di chiedere alle persone straniere, che si avvalevano del servizio, il passaporto o altro documento di identità e di avere sempre verificato
4 la corrispondenza tra la fotografia riportata sul documento e la persona che si era presentata allo sportello. Aveva negato inoltre di conoscere che, secondo la società, avrebbe presentato allo Persona_1 sportello i kit oggetto degli addebiti, e di avere avuto con lui un qualsiasi rapporto, così che, ove effettivamente verificatasi una qualche irregolarità, essa sarebbe stata causata solo da un errore, in cui la lavoratrice sarebbe incorsa in quanto “tratta in inganno con subdoli artifici” da chi si era presentato allo sportello, come, a suo dire, accaduto anche ad altri colleghi.
5. aveva ritenuto insufficienti le giustificazioni e aveva licenziato CP_1
che, davanti al Tribunale di Pistoia, nel rito specifico ex lege PT
92/2012 e per quel che qui rileva nel ricorso introduttivo della fase di opposizione, conclusasi con la decisione ora reclamata, aveva contestato la legittimità del recesso, assumendo: a) che non vi fosse prova in atti che ella avesse violato le procedure del servizio Sportello
Amico e in particolare che non avesse identificato le persone straniere richiedenti il rinnovo del permesso di soggiorno;
b) che non CP_1 avesse dimostrato di avere assolto all'obbligo di formare i propri dipendenti sulle procedure del servizio in questione;
c) che comunque la società avesse violato il diritto di difesa della lavoratrice, non dandole la possibilità di consultare i documenti posti a base dell'addebito, che neppure sarebbero stati nella materiale disponibilità della resistente;
d) che nell'ufficio di assegnazione di non fosse PT affisso il codice disciplinare;
e) che la contestazione fosse tardiva, in quanto formulata, non al momento dell'effettiva conoscenza, da parte della società, del fatto contestato, ma solo quando era venuta in CP_1 possesso di alcuni atti del procedimento penale.
6. aveva resistito, argomentando la legittimità del recesso e CP_1 concluso per il rigetto del ricorso.
5 7. Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria, ha ritenuto infondate le difese della lavoratrice e legittimo il licenziamento.
8. In motivazione ha ricordato come e altri colleghi fossero stati PT iscritti nel registro degli indagati dalla procura di Pistoia per il reato previsto dagli artt. 479 e 476 c.p. “poiché nella loro qualità di pubblici ufficiali, quali impiegati delle addetti al c.d. “sportello CP_1
Amico”, ovvero alla ricezione dei kit contenenti i documenti per il rinnovo dei permessi di soggiorno degli stranieri, nell'esercizio delle loro funzioni, attestavano falsamente l'avvenuta identificazione degli stranieri a cui erano riferiti i “kit”, consegnando ad anziché Persona_1 ai soggetti interessati, la ricevuta con la quale poteva essere seguito telematicamente lo stato della pratica e l'appuntamento per rilasciare le impronte digitali (..)”.
9. In particolare, all'odierna reclamante erano state addebitate le irregolarità relative ai permessi di soggiorno dei signori Persona_2
(kit del 6.7.2016) e (kit del 19.9.2016).
[...] Persona_3
10. Assunti questi dati, il primo giudice ha, in primo luogo, ritenuto provato che i kit sopra indicati fossero stati effettivamente presentati da una persona diversa dai richiedenti, dato che questi ultimi, secondo quanto emerso nel processo penale, nelle date corrispondenti alla consegna dei kit, si trovavano in Francia. Di conseguenza, secondo il
Tribunale, sarebbe stato provato anche che avesse attestato PT falsamente di avere identificato i richiedenti i permessi di soggiorno come presenti presso l'ufficio postale e che avesse quindi consegnato a persona diversa dagli interessati la ricevuta con i codici di accesso al sistema informatico - necessaria per seguire lo stato di avanzamento della pratica amministrativa - e comunicato a questo stesso terzo estraneo la data prevista per l'ulteriore passaggio della procedura, rappresentato dal rilascio delle impronte digitali.
6 11. Secondo il Tribunale inoltre non vi sarebbe stata in atti alcuna evidenza di artifici o raggiri, che la persona che aveva presentato allo sportello i kit avrebbe usato per trarre in inganno l'attrice (come invece assunto dalla sua difesa). Non solo infatti non avrebbe in PT alcun modo specificato la natura di tali raggiri, ma vi sarebbe stata prova in atti che i documenti dei richiedenti i permessi non fossero stati falsificati e recassero quindi la foto degli interessati. Di conseguenza, secondo il primo giudice, la falsa attestazione compiuta dalla lavoratrice sarebbe stata necessariamente “imputabile alla mancata esecuzione da parte della stessa del doveroso controllo visivo circa la corrispondenza tra la persona che fisicamente si presentava a consegnare il kit e quella del richiedente il permesso di soggiorno, identificabile sulla base del passaporto esibito in originale ed inserito in copia all'interno del kit medesimo” (così testualmente la sentenza impugnata).
12. Una tale condotta non sarebbe stata poi scusabile per l'assunta difficoltà di identificare con certezza il richiedente, sulla base di foto magari risalenti, giacché in caso di dubbio, sulla base delle istruzioni operative del servizio, l'addetto dello Sportello Amico avrebbe dovuto negare il rilascio dell'attestazione richiesta. E quelle istruzioni sarebbero state ben conosciute dalla lavoratrice, secondo quanto da lei stessa dichiarato in sede disciplinare. Come pure doveva esserle necessariamente nota la sua qualità di pubblico ufficiale, in quanto derivante direttamente dalla legge e riferita a tutte le attività dei dipendenti di addetti ai servizi postali e di bancoposta. CP_1
13. Sarebbero state poi infondate le censure formali mosse alla regolarità del procedimento disciplinare. Quanto alla dedotta mancata affissione del codice disciplinare, in ragione della natura delle condotte addebitate, che avrebbero avuto rilevanza penale e sarebbero state comunque contrarie ai doveri fondamentali del lavoratore, rientranti
7 nel cd. minimo etico. Quanto all'assunta tardività, in quanto soltanto dall'acquisizione degli atti del procedimento, intentato contro una delle colleghe di la società avrebbe avuto effettiva contezza degli PT illeciti perpetrati.
14. In merito infine all'asserita violazione del diritto di difesa della lavoratrice nel corso del procedimento disciplinare, il Tribunale ha rilevato come Palermo non avesse formulato, in quella sede, alcuna richiesta di accesso agli atti del procedimento penale e come non avesse poi in giudizio allegato il concreto danno che le sarebbe stato causato dall'indisponibilità di quegli atti. Al contrario, avendone avuto piena conoscenza in causa, non aveva poi tratto da essi alcuna richiesta ulteriore di prova.
15. Da ultimo, secondo il Tribunale, la sanzione espulsiva sarebbe stata proporzionata alla gravità dei fatti contestati, sia sotto il profilo oggettivo, tenuto conto della pluralità delle condotte oggetto degli addebiti e delle loro conseguenze, anche penali, sia sotto il profilo soggettivo, avuto riguardo “alla deliberata scelta della ricorrente di abdicare ai propri doveri d'ufficio, di cui era perfettamente consapevole”
(così testualmente la sentenza impugnata). Sarebbe stato poi del tutto irrilevante il fatto che la ricorrente non avesse ricevuto un corrispettivo per le sue azioni, per essere rappresentato l'illecito comunque dalla falsa attestazione.
16. reclama la decisione davanti a questa Corte e ne chiede la PT riforma, affidando le proprie ragioni a tre motivi. Con il primo lamenta che il Tribunale abbia ritenuto la legittimità del recesso, pur mancando in atti, a suo dire, la prova che ella avesse omesso intenzionalmente di identificare le persone che avevano presentato il kit allo sportello. Al contrario i dati istruttori avrebbero dovuto indurre il Tribunale a ritenere le condotte della lavoratrice piuttosto frutto di un errore nell'identificazione dei richiedenti il permesso,
8 eventualmente determinato da negligenza o imperizia nell'esecuzione delle procedure.
17. Avvalorerebbero una simile conclusione, secondo la prospettazione attrice, il fatto che non fosse stata accertata la dazione di alcun compenso, a fronte delle condotte oggetto degli addebiti e anzi non vi fosse, nemmeno nel procedimento penale, alcuna evidenza di un qualsiasi rapporto tra e Per contro il riferimento PT Persona_1 alla “donna” (da intendersi dell'ufficio postale), contenuto in talune intercettazioni tra e altri soggetti interessati dal traffico di Persona_1 permessi di soggiorno illegali, avrebbe dovuto riferirsi, non a PT ma alla sua collega coinvolta in una pluralità di episodi Per_4 analoghi a quelli contestati all'odierna reclamante.
18. D'altro canto la possibilità di un errore, eventualmente colposo, nell'identificazione, avrebbe dovuto presumersi dal fatto, secondo l'attrice “notorio ed accertato”, che “trattasi d'individui molto simili nei tratti fisiognomici e, considerandosi la possibilità di fotografie imperfette” o risalenti.
19. E che l'identificazione delle persone straniere richiedenti il permesso di soggiorno sia effettivamente difficile sarebbe dimostrato anche dalla circostanza, riferita da uno dei testi (il teste Tes_1 addetto all'ufficio immigrazione della questura di Pistoia), secondo cui, per provvedervi in maniera certa, in talune circostanze presso le questure si fanno rilievi dattiloscopici. L'identificazione richiederebbe, quindi, secondo la tesi attrice, strumenti e una diligenza che non sarebbero stati esigibili da PT
20. A fronte di una simile difficoltà, alcuni elementi di fatto imporrebbero poi di escludere il carattere doloso dell'errata identificazione. Nella specie: a) la circostanza che gli episodi oggetto dell'addebito siano stati solo due a distanza di mesi;
b) il fatto che almeno in un'altra occasione (nel dicembre 2016), come risultante
9 dagli atti penali, abbia eseguito correttamente la procedura;
PT
c) infine il fatto che il 6.7.2016 avesse con sé due kit, ma Persona_1 uno solo fosse stato accettato, mentre, ove vi fosse stato un accordo con egli non avrebbe avuto alcuna difficoltà a ottenere che PT fossero accettati entrambi.
21. Da tutti questi elementi dovrebbe desumersi, secondo la tesi attrice,
l'irriducibilità delle condotte riferibili a alla fattispecie di falso, PT difettando ogni prova dell'elemento soggettivo del reato.
22. Con il secondo motivo, strettamente correlato al primo, la lavoratrice argomenta poi il difetto di proporzionalità tra i fatti e la sanzione espulsiva. Secondo la sua tesi, infatti, le norme contrattuali poste dalla società a fondamento del recesso (l'art. 54 comma 6 del
CCNL, lett. c e k) consentirebbero l'applicazione della massima sanzione unicamente in relazione a fatti dolosi, di gravità tale da determinare un “forte pregiudizio” alla società o a terzi o da recidere comunque il vincolo fiduciario. Nella specie al contrario mancherebbe del tutto, per quanto sopra detto, l'elemento del dolo, oltre che il pregiudizio all'attività aziendale, con la conseguenza che i fatti contestati, ove ritenuti non giustificati, avrebbero dovuto essere al più puniti con una sanzione conservativa, secondo la previsione dell'art. 54 comma 3 lett. f ) o comma 4 lett. j) e n) del CCNL (la prima disposizione punisce “l'inosservanza di doveri ed obblighi di servizio da cui sia derivato un pregiudizio alla regolarità del servizio stesso ovvero agli interessi della Società o un vantaggio per sé o per i terzi, se non altrimenti sanzionabile”; il comma 4 lett. j) sanziona la “negligenza oppure … l'abituale inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio nell'adempimento della prestazione di lavoro”; il comma 4 lett. n) si riferisce “in genere, [a] qualsiasi negligenza o inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio deliberatamente commesse, anche per procurare indebiti vantaggi a sé o a terzi, ancorché
10 l'effetto voluto non si sia verificato e sempre che la mancanza non abbia carattere di particolare gravità, altrimenti sanzionabile”)
23. Infine, con il terzo motivo la reclamante censura il capo della decisione che ha ritenuto irrilevante la mancata affissione del codice disciplinare, assumendo in contrario che nella specie si faccia questione di contestazioni relative a specifiche procedure aziendali e al rispetto delle relative istruzioni operative, così che la loro rilevanza disciplinare avrebbe dovuto essere portata a conoscenza del personale nelle forme previste dalla legge.
24. La lavoratrice ha infine dichiarato di riproporre ex art. 346 c.p.c. tutte le proprie difese “afferenti la tempestività del procedimento disciplinare, la violazione del diritto di difesa e la ignoranza in relazione alla propria particolare qualità soggettiva di pubblico ufficiale, nonché quanto dedotto a verbale, istanze e note difensive”. Ha concluso come segue: “in tesi: accertare e dichiarare che il licenziamento intimato è illegittimo per insussistenza dei fatti oggetto di contestazione e dell'elemento intenzionale, e per l'effetto, condannare RO
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla reintegra
[...] ex art. 18, Co. IV, L.300/1970 oltre al risarcimento del danno. - in denegata ipotesi: accertare e dichiarare che il licenziamento intimato è illegittimo per difetto di proporzionalità e/o violazione del diritto di difesa della lavoratrice, e per l'effetto, condannare RO
…, in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla reintegra ex
[...] art. 18, co. IV, L.300/1970, o ad altra tutela che si ritenga applicabile, oltre al risarcimento del danno - in ulteriore subordinata ipotesi: accertare e dichiarare che il licenziamento intimato è illegittimo per tardività della contestazione disciplinare e/o, comunque, per violazione dell'art.7 L.300/1970 e per l'effetto, condannare , Controparte_4 in persona del legale rappresentante pro-tempore, alle tutele di cui all' art.18, co. V, L.300/1970, o ad altra tutela che si ritenga applicabile.
11 Ricostituzione della posizione assicurativa e previdenziale. Interessi e rivalutazione monetaria”
25. Si è costituita per resistere e chiedere il rigetto del reclamo. CP_1
26. Così riassunta la presente vicenda processuale, merita innanzi rilevare come siano estranee al devolutum nel presente grado le contestazioni mosse dalla lavoratrice, nel giudizio davanti al
Tribunale, alla tempestività della contestazione, all'asserita violazione del suo diritto di difesa nel corso del procedimento disciplinare e alla sua dedotta ignoranza circa la propria condizione di pubblico ufficiale.
Si tratta infatti di censure esaminate e respinte dal primo giudice, così che, ove l'attrice avesse inteso coltivarle in questo grado, non avrebbe potuto limitarsi a riproporle ex art. 346 c.p.c. (come invece ha fatto), ma avrebbe dovuto formulare su tali punti specifici motivi di appello, con i quali confutare gli argomenti spesi in proposito del Tribunale, con i quali al contrario non si confronta affatto. Deve pertanto ritenersi che la cognizione della Corte sia limitata alle questioni di merito poste dai primi due motivi di impugnazione e a quella, attinente alla regolarità della procedura, ma strettamente legata ai primi due mezzi, relativa all'affissione del codice disciplinare.
27. La Corte ritiene tutti i motivi proposti infondati.
28. In ordine ai primi due (con i quali, in sintesi, la lavoratrice assume non esservi prova di suoi comportamenti dolosi, essendole al più imputabile una negligenza punibile con una sanzione conservativa) osserva il collegio come alcuni fatti siano, almeno nel presente grado, senz'altro pacifici.
29. E' in particolare pacifico che, nelle due occasioni indicate nella contestazione disciplinare (si tratta di due episodi, risalenti rispettivamente al 6 luglio e al 19 settembre 2016), quale PT addetta al servizio Sportello amico di , accettò dei kit per il CP_1 rinnovo del permesso di soggiorno (uno in ciascuna giornata) da
12 persona diversa dai richiedenti e a questo terzo consegnò la ricevuta con la quale poteva essere seguito telematicamente lo stato della pratica e comunicò la data dell'appuntamento, fissato per il rilascio, da parte del richiedente, delle impronte digitali. E' certo infatti che, alle date di presentazione dei kit allo sportello dell'ufficio allora di assegnazione della reclamante, gli interessati si trovassero all'estero, mentre i kit, in entrambe le occasioni, furono presentati da un terzo,
persona che, dalle intercettazioni raccolte nel Persona_1 procedimento penale e riportate in parte anche dalla sentenza impugnata, risulta essere coinvolta in un traffico di permessi di soggiorno illegali, dal quale egli ricavava, sempre secondo le intercettazioni, un profitto illecito.
30. E' del pari incontestato che, all'interno dei due kit di cui si discute, vi fosse copia del passaporto di ciascuno dei richiedenti, che riproduceva la loro immagine, così che è senz'altro escluso che tali documenti siano stati contraffatti sostituendo la foto di a Persona_1 quelle degli interessati.
31. Ancora è pacifico che, secondo le direttive aziendali, i dipendenti addetti allo Sportello amico, quando richiesti dell'accettazione di un kit per il rinnovo del permesso di soggiorno, dovessero, come riportato nella contestazione, “accettare a sportello il kit per la richiesta in busta aperta;
2. richiedere il passaporto o un documento equipollente in corso di validità e verificare il tipo di visto presente sullo stesso: […];
3. verificare la corrispondenza tra la fotografia riportata nel documento presentato e il presentatore dello stesso;
[…] 12. consegnare al presentatore la ricevuta di spedizione […] completa della data di accettazione”. […]”. Ed è sempre pacifico che, secondo le richiamate disposizioni aziendali, “qualora, effettuate le verifiche previste, risultasse incongruente anche un solo dato o non fosse stata allegata la documentazione elencata nei punti precedenti, la domanda dovrà
13 essere rifiutata”. Risulta poi già dalle difese svolte da nel corso PT del procedimento disciplinare che ella conoscesse bene tali procedure, tanto che, difendendosi, aveva detto di avervi dato puntuale attuazione.
32. Assunti questi dati, sembra allora al collegio, come già al Tribunale, che abbia potuto accettare il kit da un terzo diverso dai PT richiedenti solo omettendo di procedere all'identificazione della persona presentatasi allo sportello, come invece sarebbe stato suo dovere fare. Per contro l'assunto, sostenuto dalla lavoratrice soprattutto in primo grado, secondo cui ella sarebbe stata tratta in inganno da oltre a essere del tutto generico, dato che mai Persona_1 ella ha allegato in modo minimamente specifico i presunti raggiri, è comunque smentito dalla circostanza che i documenti di identità dei soggetti richiedenti il permesso di soggiorno non fossero stati contraffatti e recassero quindi le loro fotografie.
33. E' allora di una certa evidenza, ad avviso della Corte, che PT abbia potuto accettare, in due occasioni, un kit, contenente la copia del documento di una persona, da parte di un soggetto diverso, solo omettendo del tutto qualsiasi verifica della corrispondenza tra l'immagine riprodotta nel documento e la persona che si era presentata allo sportello. L'ipotesi dell'errore nell'identificazione, che forma oggetto del primo motivo, è infatti completamente implausibile, considerato che si fa questione di due episodi (e quindi di due persone richiedenti il permesso) diversi, che non è neppure allegato un qualche elemento concreto da cui desumere che fosse stato o si Persona_1 fosse reso in qualche modo somigliante ai soggetti rappresentati nei documenti e che è sfornito di qualunque conferma empirica l'assunto della difesa attrice secondo cui si tratterebbe in generale “d'individui molto simili nei tratti fisiognomici”.
14 34. D'altro canto merita rilevare come, ove per ipotesi si fosse PT trovata di fronte a foto imperfette o risalenti (come pure assume la sua difesa) o non fosse stata certa dell'identità della persona che aveva davanti, avrebbe dovuto semplicemente rifiutare il kit, come chiaramente previsto nelle istruzioni operative che ella stessa aveva dichiarato di ben conoscere. Sono così completamente irrilevanti gli argomenti spesi dalla difesa attrice in ordine all'occasionale necessità di rilievi dattiloscopici, per procedere all'identificazione delle persone straniere da parte delle questure, dato che a come è ovvio, PT data la sua qualità, era chiesto molto meno: verificare che la persona che aveva davanti fosse quella rappresentata nel documento che le era mostrato e in caso di incertezza rifiutare di dar corso alla procedura.
35. Tutti questi elementi di fatto impongono quindi di ritenere, come ha ritenuto il Tribunale, che l'odierna reclamante non abbia operato alcuna verifica dell'identità della persona che si era presentata allo sportello e abbia non di meno attestato che si trattava del richiedente il permesso, ai fini del prosieguo del procedimento. La condotta consistente nella falsa attestazione non può essere stata quindi che dolosa, dato che la lavoratrice era, al momento di quell'attestazione, certamente consapevole di non aver provveduto in effetti ad alcuna verifica.
36. Ma c'è, ad avviso del collegio un ulteriore elemento, che rafforza la conclusione di una condotta dolosa. Risulta infatti dalle intercettazioni raccolte nel corso del procedimento penale che il 19 settembre 2016, cioè il giorno in cui accettò da il kit PT Persona_1 apparentemente riferibile a (che, Persona_3 Persona_1 secondo gli elementi raccolti nel procedimento penale, sarebbe, come detto, il personaggio al centro del traffico di permessi di soggiorno illegali) si fosse recato all'ufficio di assegnazione della ricorrente appositamente, dopo avere verificato l'assenza di un altro dipendente
15 di , presso un diverso ufficio (così il testo dell'intercettazione, CP_1 riportato anche dal Tribunale in sentenza: “ , dalla Persona_3
Francia, chiama e quest'ultimo gli fornisce il numero di telefono Per_1
(782218460) di una persona di nome che arriverà in Italia dalla Per_5
Francia alla quale dovrà portare i soldi. gli risponde che domani Per_3 porterà 800 euro a questa persona (Intercettazione del 23.8.2016);
chiama e (…) gli chiede se può prendergli Persona_3 Per_1
l'appuntamento (per le impronte) (intercettazione del 14.9.2016); Per_1 chiama e gli dice che sta andando a vedere se c'è quella Per_6 persona altrimenti lo deve raggiungere insieme a così andranno Per_7 dalla donna insieme dall'altra parte (….); dice a che Per_1 Per_6 secondo lui l'uomo non c'è e perciò gli dice che si recheranno insieme a
dalla donna (.)”). Il testo della conversazione impone all'evidenza Per_8 di ritenere che non si recasse in maniera causale agli uffici Persona_1 postali, come del resto del tutto verosimile per una persona che svolgeva un'attività illecita, in modo peraltro, secondo quanto appare dalle intercettazioni, nemmeno occasionale, ma si presentasse solo in uffici in cui poteva contare sulla presenza di operatori che non avrebbero fatto alcun controllo sulla sua identità. Ed è un fatto che, dopo aver verificato l'assenza in un diverso ufficio di un suo contatto
(chiamato nelle intercettazioni l' “uomo”), egli fosse andato all'ufficio di assegnazione della ricorrente, cercando della “donna” e Palermo avesse poi in effetto accettato il suo kit. Una sequenza di accadimenti che avvalora, come detto, l'ipotesi, già comunque altrimenti fondata, di una condotta dolosa della ricorrente. Né rileva in contrario la circostanza che, all'ufficio di ND, fosse addetta anche un'altra lavoratrice ( , pure coinvolta nelle indagini legate al Persona_9 traffico dei permessi e cui ha addebitato un numero CP_1 considerevole di irregolarità del tutto analoghe a quelle imputate a
In primo luogo infatti è un dato incontestabile che, PT
16 presentatosi all'ufficio di ND, per cercare “la donna”, Persona_1 sia stata in concreto proprio ad accettare il suo kit, per quanto PT fosse intestato a una persona diversa. Inoltre risulta dalle intercettazioni il riferimento dei parlanti sia a una “donna”, sia a una
“donna grossa”, così che è ragionevole ritenere che le donne coinvolte nella vicenda fossero due (e quindi che sarebbe stata la Per_4
“donna grossa”), ma anche PT
37. Né rileva in contrario la circostanza che, in almeno un'altra occasione, la reclamante abbia correttamente concluso la procedura, un dato questo ben compatibile con un accordo occasionale con il terzo. Infine neppure il fatto che il 6 luglio 2016 fosse stato accettato solo un kit, dei due che aveva con sé, è di per sé decisivo, Persona_1
a fronte degli elementi sopra esposti, considerato come sia rimasto ignoto cosa sia accaduto all'altro kit, se sia stato presentato allo sportello o meno e dato che la mancata presentazione potrebbe essere stata determinata dalle più svariate ragioni.
38. Deve quindi concludersi per l'effettiva riferibilità all'odierna reclamante della dolosa condotta illecita che le è stata ascritta e il primo motivo va respinto.
39. E assunto questo dato sono infondati anche gli altri due motivi.
Infatti l'accertamento della dolosa omissione di un dovere di ufficio ben conosciuto e attinente a un'importante funzione pubblica attribuita alla datrice di lavoro impone di ritenere la proporzione tra fatto e sanzione, mentre il rilievo penale dell'addebito rende irrilevante ogni indagine in ordine all'effettiva affissione del codice disciplinare.
40. Il reclamo deve essere quindi respinto.
41. Le spese del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
42. A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228 deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione
17 alla reclamante della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, respinge il reclamo e condanna la reclamante alla rifusione delle spese del grado, che liquida in € 3.473,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge. A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228 dà atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione alla reclamante della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 17.4.2025
Il Presidente dott. Flavio Baraschi
La Consigliera est. Dott. Elisabetta Tarquini
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