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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/10/2025, n. 3327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3327 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca ___________Presidente
2) dott. Eliana Romeo_________________Consigliere rel est.
3) dott. Maria Vittoria Valente __________ Consigliere
All'udienza del 21 ottobre 2025 , celebrata nelle forme della trattazione cartolare ex art.127 ter cpc, ha deliberato, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.2433/2023 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 7170/2023 emessa in data 11 luglio 2023 dal Tribunale- GL di
Roma e vertente tra
, C.F , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AB NT giusta procura in atti, PEC:
; Email_1 [...]
[...]
(C.F. ), in persona del Sindaco legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura generale alle liti a ministero del Dott. , Notaio in iscritto nel ruolo dei Persona_1 CP_1
Distretti Notarili Riuniti di Velletri e Civitavecchia, Rep. n. 22954, Racc. n. CP_1
12378 recante data 9 luglio 2024, registrata all'Agenzia delle Entrate di 1 il CP_1 giorno 11.07.2024 n. 19785 Serie 1T, dall'Avv. Paolo Richter Mapelli Mozzi PEC: oma.it ; -APPELLATO - Ema_2 Email_3 CP_2
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello depositato in data 28 settembre 2023 Parte_1 propone impugnazione avverso la sentenza n.7170/2023 emessa in data 11 luglio 2023 dal Tribunale GL di Roma. Con la sentenza gravata, il primo giudice ha disatteso la domanda dell'attuale appellante diretta ad ottenere la declaratoria di illegittimità della sanzione della censura irrogatale ed ha ugualmente ritenuto infondata l'impugnativa della valutazione della performance individuale pari a 68/100 per l'anno 2021.
Avverso detta determinazione giudiziale la illustra i motivi di Pt_1 impugnazione di cui si dirà in motivazione.
Si è costituita chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
La causa, fissata per la decisione per l'udienza del 21 ottobre 2025 nelle forme della trattazione cartolare ex art.127 ter cpc , preso atto del deposito delle note di trattazione scritta nel termine assegnato, è definita dal Collegio con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'originaria domanda, dipendente del Parte_1 Parte_2
inquadrata nella categoria D, nel profilo professionale di Funzionaria
[...]
Amministrativa, devolveva al Tribunale la cognizione della legittimità della sanzione del rimprovero scritto (censura) comminatale in relazione al mancata esecuzione di due pratiche consistenti della predisposizione dell'impegno di spesa e del provvedimento di affidamento diretto di due servizi a due professionisti entro il termine assegnato, nonché della valutazione di perfomance infrannuale ed annuale per il 2021 con cui le veniva attribuito il punteggio di 68/100 chiedendo la condanna dell'amministrazione alla rideterminazione del punteggio.
Il primo giudice, nel contraddittorio con rigettava entrambe le CP_1 domande.
Riportata la successione degli eventi, riteneva che la narrazione dei fatti condotti dalla parte resistente trovasse puntuale riscontro nella documentazione in atti e che, nello specifico, fosse emerso che nonostante l'incaricato della P.O. “Campagne di comunicazione, Radio e Social media”, Dott. avesse fornito alla Persona_2 ricorrente tutto il necessario supporto documentale e informativo ai fini della predisposizione della “bozze” di determinazioni, ella avesse assunto un atteggiamento di carattere oppositivo, inviando una serie di comunicazioni di tipo interlocutorio che
Pag. 2 di 16 sortivano il risultato di procrastinare sine die l'espletamento delle incombenze che le erano state affidate e che per il buon andamento della P.A. avrebbero dovuto espletate entro il termine che era le era stato previamente indicato (26 marzo 2021). Rigettava altresì le ulteriori eccezioni concernenti la carenza di immediatezza della contestazione affermando il rispetto del termine endoprocedimentale di trenta giorni per la contestazione avuto riguardo al momento di conoscenza che faceva coincidere con la segnalazione dell'inadempienza all'Ufficio procedimenti disciplinari.
Nell'esaminare le doglianze relative al punteggio attribuito alla lavoratrice con la scheda di Valutazione Performance individuale infrannuale ed annuale per l'anno
2021 le riteneva infondate rilevando che l'esito era il risultato della parametrazione dei punteggi assegnati in relazione ai singoli fattori e sotto-fattori di valutazione riportati nella scheda di valutazione nonché delle giornate di servizio prestate, e che tale ultimo aspetto, in particolare, avesse inciso in modo significativo sulla valutazione, considerato che emergeva che la era stata presente solo il 53% Pt_1 delle giornate di presenza previste su base annua.
Avverso detta decisione propone impugnazione in ragione di cinque Parte_1 motivi di gravame.
Con il primo motivo l'appellante assume che la motivazione della sentenza dovrebbe ritenersi insussistente ed apparente in quanto frutto di un mero copia- incolla della memoria di costituzione di controparte. Riproduce a tal fine, in via semplificativa, alcuni stralci della memoria di assumendo che siano stati riprodotti CP_1 pedissequamente nella sentenza.
Il motivo è infondato.
Deve infatti rilevarsi che il Tribunale ha prestato adesione alla ricostruzione degli eventi sostenuta dal resistente in quanto l'ha ritenuta confortata dal dato documentale.
L'utilizzazione di espressioni mutuate dall'atto difensivo redatto dalla controparte non vale ad escludere l'esistenza di un iter motivatorio della decisione perfettamente individuabile e che consenta risalire all'esatto senso della stessa, divenendo il provvedimento giudiziale suscettibile, per tale via, del rimedio impugnatorio, che
Pag. 3 di 16 devolva, come è avvenuto, il merito della questione, attraverso una diversa prospettiva e ricostruzione dei fatti.
Con il secondo motivo si sostiene che, contrariamente a quanto assunto nella decisione gravata, nessuna responsabilità poteva essere addossata all'appellante poiché, come evidenziato nelle difese illustrate in primo grado, la non Pt_1 sarebbe stata messa in condizione di predisporre, nel breve lasso di tempo intercorrente fra il 12 marzo 2021 ed il 26 marzo 2021, i due provvedimenti di impegno dei fondi per l'affidamento diretto di alcuni servizi a supporto del canale
Instagram della . CP_1
Non le sarebbe stata fornita la documentazione ed il supporto necessario per l'istruzione dei procedimenti, non sarebbe stata in possesso di alcun sistema informatico necessario per l'elaborazione degli atti ossia del sistema SI ( costituente il sistema delle determinazione dirigenziali) e MA (funzionale all'elaborazione dei calcoli contabili in mancanza di VPN e l'accesso al protocollo) .Inoltre, nella mail con la quale erano conferito il compito non sarebbe stato specificato che si trattava di redigere una bozza e non del provvedimento definitivo, facendo riferimento ai documenti necessari per la redazione della Determine dirigenziali. Nella riunione del
10 marzo sarebbe stato ribadito l'affidamento dell'istruttoria con la redazione dei provvedimenti ed in tale occasione l'appellante avrebbe rappresentato la mancanza di una adeguata preparazione e formazione per la redazione di atti amministrativi,
l'attribuzione di responsabilità esulanti dal suo inquadramento, la mancanza di documentazione e materiale sufficiente, la mancanza di un ordine di servizio specifico e la mancanza di tempo necessario per lo studio e svolgimento dell'incarico oltre che l'assenza di un accesso al SI ed ad altri sistemi rilevanti.
Ad ogni modo, la lavoratrice si sarebbe dedicata all'assolvimento dell'incarico segnalando con mail del 18 marzo 2021 la mancanza della richiesta di preventivo al fotografo Pugliese, la data di invio del preventivo della ditta 2MStyle Communication
, i contratti di collaborazione gratuita, l'elenco dei fornitori, la dichiarazione di Parte congruenza e convenienza del Con successiva mail del 19 marzo 2021 avrebbe richiesto al RUP ulteriori documenti mancanti (DURC, certificato casellario giudiziario, check list e documenti allegati alla determina della direttrice Pt_4
Pag. 4 di 16 nviatale con mail del 12 marzo 2021, allegati che non poteva visualizzare in Pt_5 assenza dell'accesso al SI, data di inizio e fine contratto, dichiarazione di congruenza e convenienza del RUP , dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi del
RUP e disciplinare di incarico.
Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, il dott. titolare della Per_2 posizione organizzativa non avrebbe fornito la documentazione richiesta e la Pt_1 non avrebbe avuto a disposizione neppure il modulo di richiesta de DURC ed il modello di richiesta delle dichiarazioni degli operatori attestanti i requisiti di carattere generale ex art.80 del dlgs 50/2016 che la stessa avrebbe richiesto in precedenza. Essi sarebbero stati inseriti unitamente alla documentazione necessaria nel “repository” il 23 marzo 2021 .
Neppure sarebbe stato vero, come affermato dal Tribunale riproducendo quanto sostenuto nella difesa di controparte, che la responsabilità delle proposte sarebbe stata propria del RUP dott.ssa mentre la si sarebbe dovuta limitare a Per_3 Pt_1 supportare il RUP nella predisposizione degli atti, in quanto con la mail del 12 marzo
2021 il avrebbe affidato alla lavoratrice la stesura dei provvedimenti Parte_6 con tale espressione denotandosi l'affidamento della redazione della versione definitiva degli atti.
Inoltre, in relazione alla contestazione che la avrebbe dovuto predisporre la Pt_1
e la determinazione a contrarre il Tribunale non si sarebbe espresso sula Parte_7 circostanza contestata in primo grado che ciò esulasse dall'incarico affidato alla lavoratrice con la mai del 12 marzo 2021, per altro in assenza della documentazione necessaria.
Tale check list non avrebbe potuto essere redatta in assenza delle informazioni essenziali già indicate in primo grado.
Inoltre, l'assunto che la lavoratrice avrebbe dovuto predisporre la determina a contrarre sostenuto dalla nella contestazione disciplinare sarebbe Parte_8 stato erroneo in quanto i compiti affidati concernevano unicamente l'incarico di affidamento diretto e l'impegno fondi, mentre la determina a contrarre concerneva la prima fase del procedimento, sconosciuta alla ricorrente.
Pag. 5 di 16 Inoltre, tale atto avrebbe potuto essere redatto solo in presenza delle informazioni richieste.
Evidenziava che posteriormente al termine fissato al 26 marzo 2021 l'affidamento diretto e l'impegno fondi era avvenuta a favore di tale “X2Mstyle Communitcation
[...]
e non la “2Mstyle indicata nelle mail CP_3 Controparte_4 indirizzate alla lavoratrice. Ciò avrebbe dimostrato l'impossibilità di redigere la determina dirigenziale in quanto si trattava di società diversa o inesistente con illegittimità della procedura di affidamento.
Il motivo è infondato.
Va premesso che alla tregua della declaratoria del contratto di comparto Regioni ed autonomie locali ora funzioni locali del 31 marzo 1999 - il cui contenuto va qui richiamato in virtu' del principio jura novit curia applicabile, per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte (vedasi ex multis Cass. n.29624/2019, n.
6394/2019, Cass. n. 19507/2014) ai contratti collettivi operanti nel pubblico impiego- sono compresi i profili professionali esemplificativi di chi <espleta attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti all'attività amministrativa dell'ente, comportanti un significativo grado di complessità, nonché attività di analisi, studio e ricerca con riferimento al settore di competenza.>>.
È evidente, pertanto, che sia l'attività istruttoria che la redazione dell'atto – che, per inciso, avrebbe assunto la forma definitiva solo a seguito della firma del dirigente che valeva ad attribuire anche rilevanza esterna allo stesso- spettava alla . Pt_1
Nè può dirsi che le fosse affidato un atto di esclusiva competenza del RUP, come da lei sostenuto ripetutamente presso i superiori gerarchici, dato che la sua attività avveniva sotto la supervisione del RUP che con il vistare il provvedimento ne assumeva la responsabilità in relazione alla propria specifica competenza.
Sicché appare superfluo disquisire se le fosse stata affidata una redazione “definitiva”
(che l'appellante sostiene con interpretazione della mail del 12 marzo 2021 che appare per altro illogica oltre che contraria a buona fede), o una mera “bozza” preparatoria, senza contare che la prima è tale solo se vagliata e firmata da un dirigente, mentre la seconda consta dell'atto da sottoporre ai superiori gerarchici che avrebbero poi, in
Pag. 6 di 16 relazione alle rispettive competenze o responsabilità, dopo la verifica, vistato o sottoscritto.
Non è, infatti, ipotizzabile che la potesse fondatamente e ragionevolmente Pt_1 nutrire dubbi sulla natura o consistenza dell'attività affidatale.
Quanto all'estensione dell'attività istruttoria o preparatoria e dell'estensione alla redazione della bozza della determina dirigenziale oltre che all'impegno di spesa ed ogni atto preliminare, ogni dubbio era fugato dal frequente riferimento nelle mail scambiate con la anche alla redazione della determina dirigenziale Parte_9
(DD) oltre che all'impegno di spesa.
Infine, per comprendere l'esistenza di diverse competenze e responsabilità della rispetto alla era sufficiente l'indicazione del (in qualità di Per_3 Pt_1 Per_2
PO) che il ruolo di RUP era attribuito alla per cui l'attività della Per_3 Pt_1
(limitata alla fase preparatoria e predisposizione dell'atto) avveniva con il coordinamento di quest'ultima.
Circa le informazioni ed i tempi per il compimento delle attività, anche a trascurare che la competenza deve necessariamente presumersi per il possesso della qualifica, già con mail del 24 febbraio 2021 il demandava alla l'istruttoria Per_2 Pt_1 della determinazione affidamento diretto, allegando documenti utili ad illustrare tale fase istruttoria ( <che dovrà essere molto simile a quella che allego, approvata nel
2020>>).
Aggiungeva <Di seguito trovate il link alla cartella predisposta dall'Ufficio
Campagne dove sono contenuti tutti gli atti di supporto alle determinazioni, in particolare quelli che vanno allegati a cura del responsabile del procedimento e del contraente>>.
Con ciò fornendo le informazioni necessarie affinché la provvedesse ad Pt_1 avviare l'istruttoria.
Seguiva mercoledì 10 marzo 2021, come si ricava dal tenore della mail di venerdi 12 marzo 2021, una “call” in occasione della quale era affrontato dal il Per_2 contenuto delle determinazioni di impegno fondi per i servizi di supporto ad
Instagram con affidamento diretto ed utilizzando le risorse del bilancio 2021.
Pag. 7 di 16 Nella mail 12 marzo, quale seguito della “call”, il allegava richiesta Per_2 preventivo e offerta pervenuta dalle due ditte individuate, determinazione di impegno fondi del 2020 di supporto a linkedin <utile come traccia per e premesse dei due nuovi provvedimenti>> disponendo che la stesura fosse affidata alla in Pt_1 quanto unico funzionario amministrativo dell'ufficio, aggiungendo che <Nel drive predisposto dall'ufficio Campagne sono disponibili tutti i documenti e le dichiarazioni che devono sottoscrivere preliminarmente i contraenti>>.
La responsabile del procedimento era con chiarezza individuata nella che Per_3
Pa avrebbe provveduto al caricamento sul SI del provvedimento per il visto del e successivamente la firma del dirigente, con termine perché pervenissero Per_2 al dirigente entro il 26 marzo 2021 <>.
Come si vede, già dal 24 febbraio la era informata della necessità di avviare Pt_1
l'istruttoria e della documentazione necessaria.
Tale documentazione, che poi ella richiedeva al RUP dott. doveva, in realtà, Per_3 da lei essere acquisita, ove mancante, con apposita richiesta presso i professionisti/ditte individuati dal PO (contraenti) ed in parte presso il responsabile del procedimento (in tal caso con apposita segnalazione da formulare con opportuna accompagnatoria allo schema di provvedimento sottoposto al RUP). Pa Risultavano già rimessi con mail del 12 marzo del nonché con mail del Per_2 del 18 marzo 2021) le richieste di preventivo indirizzate al fotografo Per_2
e alla ditta 2MStyle Communication e le relative offerte da loro formulate, CP_5 andavano poi inoltrate ai contraenti la richiesta di DURC e del certificato casellario giudiziario.
Mentre in relazione alla richiesta dei contratti di collaborazione gratuita stipulati con i contraenti individuati sia il PO ( con mail del 16 marzo 2021) che la RUP le avevano specificato che la scelta dei contraenti era avvenuta in considerazione della specifica competenza degli stessi nell'ambito dei social ed in considerazione delle collaborazioni informali con le community ed in particolare e le due CP_6 figure di riferimento e , rispettivamente il primo CP_3 Controparte_7 competente nella produzione video per le reel e stories e l'altro fotografo professionista e dronista. Inoltre, con mail del 18 marzo 2021 il le aveva Per_2
Pag. 8 di 16 chiarito che, trattandosi di precedenti collaborazioni rese a titolo volontario, non si era reca necessaria una formalizzazione, le era pure chiarito che nel caso non era necessario un elenco fornitori non facendosi questione di forniture ricorrenti, che i dati contabili occorrenti erano presenti sul bilancio di previsione dell'amministrazione accessibile a tutti tramite portale istituzionale e il le Per_2 allegava l'ultimo tabulato alla mail. Infine, la check list e i documenti allegati alla determina della direttrice che la stessa affermava di non avere potuto Testimone_1 visionare risultano inoltrati con la mail del 12 marzo 2021 dal Per_2
L'accesso ai sistemi SI e OM non appare necessario posto che le era affidata la mera predisposizione degli atti mentre tale accesso era consentito al RUP per le competenze specifiche a questo spettanti fra cui l'inserimento dell'atto in SI .
Va anche evidenziato che, nonostante il frequente scambio di mail, in cui emergeva che, da un lato, la richiedeva delucidazioni nonché assumeva l'inadeguatezza Pt_1 del corredo documentale che i suoi superiori assumevano le occorresse per la redazione dell'atto, e dall'altro i superiori le davano indicazioni sugli atti occorrenti ( corredando spesso anche le mail di quanto da lei richiesto) sollecitando contestualmente l'adempimento e ricordandole la scadenza, non risulta da lei compiuto nessun atto istruttorio.
Anzi, significativamente la prima mail che ella indirizza ai superiori per chiedere chiarimenti e che dimostra che abbia cominciato ad occuparsi di quanto affidatole, risale solo al giovedì 18 marzo 2021 ore 16.32 nonostante l'affidamento dei compiti fosse già definito con la call del 10 marzo 2021 e poi ribadito con successiva mail del venerdì 12 marzo 2021.
Come si vede, si profila una condotta scarsamente collaborativa se non del tutto ostruzionistica del lavoratore che si è sostanziata nella massiccia richiesta di chiarimenti e documenti, spesso inerenti a competenze che la stessa dipendente avrebbe dovuto espletare da sé per la necessaria conoscenza connessa alle proprie funzioni di dipendente inquadrato nella categoria D, senza che, d'altro canto alcun atto concreto sia stato medio tempore posto in essere in relazione alla procedura.
Per altro va rilevato che la RUP, una volta accertata la definitiva mancata collaborazione della , dal momento che non riceveva alcuna risposta Pt_1
Pag. 9 di 16 all'ultima mail inoltrata il 24 marzo 2021 (ossia in prossimità alla scadenza fissata per il 26 marzo 2021) con cui chiedeva le venisse reso noto lo stato della pratica, preso atto che erano superati i termini di consegna, provvedeva personalmente alla stesura delle lettere e delle Determinazioni Dirigenziali nonché alla predisposizione degli atti amministrativi connessi, dandone poi comunicazione alla stessa con mail del Pt_1
4 aprile 2021.
Con il terzo motivo si sostiene l'erroneità della decisione laddove ha affermato che la valutazione espressa dall'amministrazione in relazione al punteggio attributo per la performance infrannuale ed annuale del 2021 fosse giustificata in quanto frutto della parametrazione dei punteggi assegnati in relazione ai singoli fattori e sotto-fattori di valutazione riportati nella scheda di valutazione nonché delle giornate di servizio prestate, aspetto quest'ultimo che aveva inciso in modo significativo sulla valutazione, con particolare riferimento alla Sezione Prima della Scheda di
Valutazione, riferita all'apporto individuale alla produttività della struttura di assegnazione ed in articolare al numero delle presenze che su base annua erano pari al 53%.
Secondo l'appellante il criterio riportato nella sentenza sarebbe stato sconfessato dall'amministrazione poichè, a seguito delle contestazioni e richieste di chiarimenti della , il 18 marzo 2022 avrebbe affermato < la valutazione espressa dal Pt_1
Dirigente valutatore è evidentemente riconducibile soprattutto alla mancanza di operatività nei giorni di presenza, peraltro concentrati nel primo semestre (dai sistemi informativi risulta infatti una percentuale di presenza del 77,48% nel primo semestre, del 53% su base annua) ascrivibile ad un suo comportamento poco collaborativo nei confronti della P.O. di riferimento e dei colleghi dell'ufficio di assegnazione, e rinvenibile non soltanto in occasione del citato compito di redazione degli atti relativi all'affidamento ma in tutte le circostanze in cui, nel corso del 2021, il responsabile dell'ufficio Social Media e l'incaricato di P.O. le hanno richiesto di svolgere compiti, sempre attinenti al suo incarico;
il medesimo atteggiamento di scarsa collaborazione si rinviene anche in occasione della presentazione delle istanze di riesame, inviate sistematicamente con PEC pochi minuti prima delle scadenze previste, con la conseguenza di creare, così, difficoltà ai Direttori
Pag. 10 di 16 nell'organizzazione del richiesto contraddittorio, che non può prescindere dai molteplici impegni ai quali i medesimi sono chiamati in virtù del ruolo”
Il motivo è infondato.
Va premesso che si discute del punteggio attribuito alla con la scheda di Pt_1
Valutazione Performance infrannuale e quella annuale per il 2021 con le quali le è stato riconosciuto un punteggio di 67/100 della valutazione individuale.
Trattasi di una valutazione che è, con evidenza, funzionale all'attribuzione di competenze premiali ed incentivanti che la contrattazione collettiva di comparto demanda a quella decentrata di definire.
L'assunta contraddizione fra le motivazioni esposte nel corso del tempo dall'amministrazione non è ravvisabile.
Se con la nota del 30 dicembre 2021, motivava -su richiesta della CP_1
l'attribuzione del punteggio finale alla parametrazione dei punteggi Parte_1 attribuiti ai singoli fattori e sottofattori di valutazione (il che significa che la valutazione complessiva era frutto della sommatoria dei unti attributi per ciascun fattore) specificando che la percentuale di giornate di servizio prestate nel primo semestre, inferiore al 60% del totale era tale da incidere significativamente sulla valutazione, con particolare riferimento alla sezione I, Apporto individuale alla produttività di struttura, ciò non escludeva l'ulteriore considerazione contenuta nel successivo provvedimento del 18 marzo 2022, emesso in sede di riesame di seconda istanza, in cui il giudizio continuava a riguardare la valutazione dell'Apporto
Individuale alla Produttività di Struttura.
In tale sede, l'amministrazione confermando la propria valutazione, evidenziava anche la scarsa collaborazione prestata dalla lavoratrice manifestatasi anche in occasione dell'episodio contestato a fini disciplinari (oggetto del presente giudizio) evidenziando che, nonostante l'incarico le fosse stato dato con largo anticipo e l'incaricato della posizione organizzativa le avesse messo a disposizione la documentazione necessaria, i modelli e un dettaglio delle motivazioni a supporto dei provvedimenti, la stessa non aveva ottemperato.
In generale, si evidenziava la “mancanza di operatività” nei giorni di presenza-ferma restando la media del 53% delle presenze nell'anno, che erano concentrate nel primo
Pag. 11 di 16 semestre- e la scarsa collaborazione con la PO di riferimento ed in colleghi dell'ufficio in tutte le circostanze in cui le erano stati affidati compiti attinenti all'incarico.
Si tratta, in entrambi i casi, di fattori (scarsità delle presenze e scarsa collaborazione) che incidono sulla valutazione della performance individuale.
Infatti, il contributo dell'individuo al raggiungimento degli obiettivi complessivi dell'ufficio è destinato ad essere necessariamente influenzato dalla continuità dell'attività svolta all'interno dell'ufficio e dunque dalle presenze, potendo la stessa funzionalità dell'ufficio, come si comprende bene, essere innegabilmente incisa in senso negativo laddove all'interno dello stesso, uno o più dipendenti accumulino una grande quantità di assenze ovvero svolgano un'attività temporalmente discontinua.
Del pari, non è possibile valorizzare (o premiare) la produttività o la performance individuale laddove vi sia una scarsa collaborazione del dipendente (il caso esaminato
è esemplare) con i referenti dell'ufficio ed i colleghi, con conseguenti ritardi o inadempimenti rispetto ai compiti attributi, potendo tali condotte essere foriere di gravi conseguenze sull'attività dell'amministrazione e responsabilità anche erariali.
Va anche rilevato incidentalmente che il punteggio attribuito non può dirsi espressione di una “valutazione negativa” in quanto non equivale all'affermazione di una performace insufficiente (ossia inferiore ai 60/100) sicché appare non conferente l'assunto che la lavoratrice avrebbe interesse ad opporsi a tale valutazione per le possibili ricadute future e l'eventualità di un licenziamento.
Infatti, a tale valutazione negativa rimanda l'art. 3, comma 5-bis, del d.lgs. 150/2009 che prevede espressamente che “La valutazione negativa, come disciplinata nell'ambito del sistema di misurazione e valutazione della performance, rileva ai fini dell'accertamento della responsabilità dirigenziale e ai fini dell'irrogazione del licenziamento disciplinare ai sensi dell'articolo 55-quater, comma 1, lettera f- quinquies), del d.lgs.30 marzo 2001, n. 165, ove resa a tali fini specifici nel rispetto delle disposizioni del presente decreto”.
A sua volta l' art. 55-quater prevede il licenziamento disciplinare in caso di
“insufficiente rendimento, dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti
Pag. 12 di 16 dell'amministrazione di appartenenza, e rilevato dalla costante valutazione negativa della performance del dipendente per ciascun anno dell'ultimo triennio, resa a tali specifici fini ai sensi dell'articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo
n. 150 del 2009”.
Con il quarto motivo, si assume che il Tribunale avrebbe erroneamente affermato la tempestività dell'avvio dell'azione disciplinare trascurando che l'originaria ricorrente avrebbe richiamando il disposto dell'art. 55 bis TUPI: “il procedimento disciplinare
è di competenza del Responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente”, il quale deve segnalare “immediatamente e, comunque entro 10 giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito”. Secondo l'appellante, poiché i fatti si collocavano al marzo 2021 e la segnalazione propedeutica alla successiva contestazione era stata comunicata con nota del 27 maggio 2021, vi sarebbe stato un lasso temporale di oltre due mesi tra le due date, in aperto spregio del termine di 10 giorni legislativamente previsto.
Si sarebbe trattato di una violazione dei diritti di difesa, essendo stata costretta la lavoratrice a recuperare i messaggi, documentazione e ricordi risalenti nel tempo ed in parte cancellati poiché considerati, ormai, irrilevanti.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale si è correttamente pronunciato sull'insussistenza della violazione del principio dell'immediatezza ( il cui esame era necessario alla stregua del tenore dell'art.55 bis comma 4 <<<La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva
l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della
Pag. 13 di 16 natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività>>).
Il giudizio espresso dal Tribunale appare condivisibile posto che la distanza temporale di due mesi non può considerarsi significativa né della volontà datoriale di abdicare il potere sanzionatorio, né d'altra parte la valutazione d'immediatezza può essere compiuta in termini assoluti ossia non considerando la complessità di una amministrazione locale quale quella della apprezzabile in termini di Parte_10 numero di uffici e di personale amministrato.
Inoltre, il lasso temporale decorso non appare tale da incidere sulla memoria degli eventi conservata dalla lavoratrice posto che gli stessi dovevano essere ben presenti considerato l'ampio carteggio (versato in atti) intrattenuto con l'amministrazione fra cui la lettera del 24 marzo 2021 in cui continuava sostenere che i compiti affidati ed oggetto delle mail del marzo 2021 non rientrassero fra quelli propri e che viceversa Parte fossero propri del
Con il quinto motivo, si assume l'omessa pronuncia in relazione alla doglianza del superamento del termine complessivo dei 120 giorni previsto dell'art. 55 bis comma
4 del dlgs n.165/2001.
La contestazione disciplinare datata 10 giugno 2021 sarebbe stata notificata all'interessata in data 15 giugno 2021, mentre la sanzione le sarebbe stata comminata con determinazione dirigenziale del 9 dicembre 2021 e notificata il 26 gennaio 2022, con superamento del termine dei 120 giorni per la conclusione del procedimento disciplinare.
Ciò, oltre a provocare un prolungato ed insostenibile stress al lavoratore costituisce motivo di nullità del provvedimento, giacché l'art. 55-bis, comma 9-ter, del D. Lgs. n.
165/2001 testualmente recita: “sono da considerarsi perentori esclusivamente il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento disciplinare”.
Anche tale motivo è infondato.
Sebbene, infatti, sia riscontrabile l'omessa pronuncia la violazione del termine per la conclusione del procedimento nel testo normativo vigente dopo la novella del d.lgs.
n.75/2017, ratione temporis applicabile alla controversia in cui il procedimento
Pag. 14 di 16 disciplinare interviene nel 2021, non conduce automaticamente all'illegittimità della sanzione. Infatti, la lettura dell'art.55 bis comma 9 ultima parte, relativo alla perentorietà del termine per l'avvio e la conclusione del procedimento disciplinare va letto in connessione alla prima parte in cui si legge <La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività>>.
Ora, nel caso in esame, si è detto che il procedimento è avvenuto con il rispetto del criterio di tempestività atteso che la contestazione è avvenuta in un arco temporale comunque relativamente contenuto.
Va anche aggiunto che, in concreto, il termine complessivo applicabile nel caso in esame è stato prolungato per effetto della richiesta di rinvio della data di audizione ( in base al comma 4 dell'art.55 bis del d.lgs. n.165/2001 <In caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il dipendente può richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente>>) . Come si legge nella Determina dirigenziale n. 2058 del
09.12.2021 prodotta dalla medesima : Pt_1
l'audizione in contradditorio a sua difesa per il giorno 20.07.2021, con pec acquisita con prot. n. GB/59054 del 15.07.2021, ha chiesto un rinvio della suddetta audizione in contraddittorio e allo stesso tempo di accedere agli atti del procedimento.; con nota prot. n. GB/59054 del 15.07.2021, l'Ufficio Provvedimenti disciplinari ha accordato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 bis del D.lgs. n. 165/2001, il rinvio dell'udienza in contraddittorio, fissando la convocazione della dipendente per il giorno 21.09.2021 ed ha fornito riscontro alla richiesta di accesso agli atti>> . Ciò determinava un incremento di 63 giorni del termine complessivo del procedimento con l'effetto che considerando la data di avvio del procedimento disciplinare del 10
Pag. 15 di 16 giugno 2021 indicata dalla stessa appellante la scadenza corrispondeva all'11 dicembre 2021 per cui la conclusione intervenuta 9 dicembre era contenuta nel termine di legge.
Infine è inammissibile la questione della nullità della sentenza gravata per assenza di una valida firma digitale trattandosi di questione articolata unicamente con le note di trattazione scritta ( del 21 ottobre 2029) ed estranea ai motivi di impugnazione.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso depositato Parte_1 in data 28 settembre 2023 nei confronti di in persona del sindaco pro CP_1 tempore, con riferimento alla sentenza n. 7170/2023 emessa il giorno 11 luglio 2023 dal Tribunale-GL di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado che liquida in euro 3500,00 oltre IVA, CPA e spese generali.
3) Dà atto della sussistenza delle condizioni processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ove dovuto.
Roma, 21 ottobre 2025
Il Consigliere rel. est Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
Pag. 16 di 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca ___________Presidente
2) dott. Eliana Romeo_________________Consigliere rel est.
3) dott. Maria Vittoria Valente __________ Consigliere
All'udienza del 21 ottobre 2025 , celebrata nelle forme della trattazione cartolare ex art.127 ter cpc, ha deliberato, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.2433/2023 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 7170/2023 emessa in data 11 luglio 2023 dal Tribunale- GL di
Roma e vertente tra
, C.F , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AB NT giusta procura in atti, PEC:
; Email_1 [...]
[...]
(C.F. ), in persona del Sindaco legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura generale alle liti a ministero del Dott. , Notaio in iscritto nel ruolo dei Persona_1 CP_1
Distretti Notarili Riuniti di Velletri e Civitavecchia, Rep. n. 22954, Racc. n. CP_1
12378 recante data 9 luglio 2024, registrata all'Agenzia delle Entrate di 1 il CP_1 giorno 11.07.2024 n. 19785 Serie 1T, dall'Avv. Paolo Richter Mapelli Mozzi PEC: oma.it ; -APPELLATO - Ema_2 Email_3 CP_2
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello depositato in data 28 settembre 2023 Parte_1 propone impugnazione avverso la sentenza n.7170/2023 emessa in data 11 luglio 2023 dal Tribunale GL di Roma. Con la sentenza gravata, il primo giudice ha disatteso la domanda dell'attuale appellante diretta ad ottenere la declaratoria di illegittimità della sanzione della censura irrogatale ed ha ugualmente ritenuto infondata l'impugnativa della valutazione della performance individuale pari a 68/100 per l'anno 2021.
Avverso detta determinazione giudiziale la illustra i motivi di Pt_1 impugnazione di cui si dirà in motivazione.
Si è costituita chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
La causa, fissata per la decisione per l'udienza del 21 ottobre 2025 nelle forme della trattazione cartolare ex art.127 ter cpc , preso atto del deposito delle note di trattazione scritta nel termine assegnato, è definita dal Collegio con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'originaria domanda, dipendente del Parte_1 Parte_2
inquadrata nella categoria D, nel profilo professionale di Funzionaria
[...]
Amministrativa, devolveva al Tribunale la cognizione della legittimità della sanzione del rimprovero scritto (censura) comminatale in relazione al mancata esecuzione di due pratiche consistenti della predisposizione dell'impegno di spesa e del provvedimento di affidamento diretto di due servizi a due professionisti entro il termine assegnato, nonché della valutazione di perfomance infrannuale ed annuale per il 2021 con cui le veniva attribuito il punteggio di 68/100 chiedendo la condanna dell'amministrazione alla rideterminazione del punteggio.
Il primo giudice, nel contraddittorio con rigettava entrambe le CP_1 domande.
Riportata la successione degli eventi, riteneva che la narrazione dei fatti condotti dalla parte resistente trovasse puntuale riscontro nella documentazione in atti e che, nello specifico, fosse emerso che nonostante l'incaricato della P.O. “Campagne di comunicazione, Radio e Social media”, Dott. avesse fornito alla Persona_2 ricorrente tutto il necessario supporto documentale e informativo ai fini della predisposizione della “bozze” di determinazioni, ella avesse assunto un atteggiamento di carattere oppositivo, inviando una serie di comunicazioni di tipo interlocutorio che
Pag. 2 di 16 sortivano il risultato di procrastinare sine die l'espletamento delle incombenze che le erano state affidate e che per il buon andamento della P.A. avrebbero dovuto espletate entro il termine che era le era stato previamente indicato (26 marzo 2021). Rigettava altresì le ulteriori eccezioni concernenti la carenza di immediatezza della contestazione affermando il rispetto del termine endoprocedimentale di trenta giorni per la contestazione avuto riguardo al momento di conoscenza che faceva coincidere con la segnalazione dell'inadempienza all'Ufficio procedimenti disciplinari.
Nell'esaminare le doglianze relative al punteggio attribuito alla lavoratrice con la scheda di Valutazione Performance individuale infrannuale ed annuale per l'anno
2021 le riteneva infondate rilevando che l'esito era il risultato della parametrazione dei punteggi assegnati in relazione ai singoli fattori e sotto-fattori di valutazione riportati nella scheda di valutazione nonché delle giornate di servizio prestate, e che tale ultimo aspetto, in particolare, avesse inciso in modo significativo sulla valutazione, considerato che emergeva che la era stata presente solo il 53% Pt_1 delle giornate di presenza previste su base annua.
Avverso detta decisione propone impugnazione in ragione di cinque Parte_1 motivi di gravame.
Con il primo motivo l'appellante assume che la motivazione della sentenza dovrebbe ritenersi insussistente ed apparente in quanto frutto di un mero copia- incolla della memoria di costituzione di controparte. Riproduce a tal fine, in via semplificativa, alcuni stralci della memoria di assumendo che siano stati riprodotti CP_1 pedissequamente nella sentenza.
Il motivo è infondato.
Deve infatti rilevarsi che il Tribunale ha prestato adesione alla ricostruzione degli eventi sostenuta dal resistente in quanto l'ha ritenuta confortata dal dato documentale.
L'utilizzazione di espressioni mutuate dall'atto difensivo redatto dalla controparte non vale ad escludere l'esistenza di un iter motivatorio della decisione perfettamente individuabile e che consenta risalire all'esatto senso della stessa, divenendo il provvedimento giudiziale suscettibile, per tale via, del rimedio impugnatorio, che
Pag. 3 di 16 devolva, come è avvenuto, il merito della questione, attraverso una diversa prospettiva e ricostruzione dei fatti.
Con il secondo motivo si sostiene che, contrariamente a quanto assunto nella decisione gravata, nessuna responsabilità poteva essere addossata all'appellante poiché, come evidenziato nelle difese illustrate in primo grado, la non Pt_1 sarebbe stata messa in condizione di predisporre, nel breve lasso di tempo intercorrente fra il 12 marzo 2021 ed il 26 marzo 2021, i due provvedimenti di impegno dei fondi per l'affidamento diretto di alcuni servizi a supporto del canale
Instagram della . CP_1
Non le sarebbe stata fornita la documentazione ed il supporto necessario per l'istruzione dei procedimenti, non sarebbe stata in possesso di alcun sistema informatico necessario per l'elaborazione degli atti ossia del sistema SI ( costituente il sistema delle determinazione dirigenziali) e MA (funzionale all'elaborazione dei calcoli contabili in mancanza di VPN e l'accesso al protocollo) .Inoltre, nella mail con la quale erano conferito il compito non sarebbe stato specificato che si trattava di redigere una bozza e non del provvedimento definitivo, facendo riferimento ai documenti necessari per la redazione della Determine dirigenziali. Nella riunione del
10 marzo sarebbe stato ribadito l'affidamento dell'istruttoria con la redazione dei provvedimenti ed in tale occasione l'appellante avrebbe rappresentato la mancanza di una adeguata preparazione e formazione per la redazione di atti amministrativi,
l'attribuzione di responsabilità esulanti dal suo inquadramento, la mancanza di documentazione e materiale sufficiente, la mancanza di un ordine di servizio specifico e la mancanza di tempo necessario per lo studio e svolgimento dell'incarico oltre che l'assenza di un accesso al SI ed ad altri sistemi rilevanti.
Ad ogni modo, la lavoratrice si sarebbe dedicata all'assolvimento dell'incarico segnalando con mail del 18 marzo 2021 la mancanza della richiesta di preventivo al fotografo Pugliese, la data di invio del preventivo della ditta 2MStyle Communication
, i contratti di collaborazione gratuita, l'elenco dei fornitori, la dichiarazione di Parte congruenza e convenienza del Con successiva mail del 19 marzo 2021 avrebbe richiesto al RUP ulteriori documenti mancanti (DURC, certificato casellario giudiziario, check list e documenti allegati alla determina della direttrice Pt_4
Pag. 4 di 16 nviatale con mail del 12 marzo 2021, allegati che non poteva visualizzare in Pt_5 assenza dell'accesso al SI, data di inizio e fine contratto, dichiarazione di congruenza e convenienza del RUP , dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi del
RUP e disciplinare di incarico.
Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, il dott. titolare della Per_2 posizione organizzativa non avrebbe fornito la documentazione richiesta e la Pt_1 non avrebbe avuto a disposizione neppure il modulo di richiesta de DURC ed il modello di richiesta delle dichiarazioni degli operatori attestanti i requisiti di carattere generale ex art.80 del dlgs 50/2016 che la stessa avrebbe richiesto in precedenza. Essi sarebbero stati inseriti unitamente alla documentazione necessaria nel “repository” il 23 marzo 2021 .
Neppure sarebbe stato vero, come affermato dal Tribunale riproducendo quanto sostenuto nella difesa di controparte, che la responsabilità delle proposte sarebbe stata propria del RUP dott.ssa mentre la si sarebbe dovuta limitare a Per_3 Pt_1 supportare il RUP nella predisposizione degli atti, in quanto con la mail del 12 marzo
2021 il avrebbe affidato alla lavoratrice la stesura dei provvedimenti Parte_6 con tale espressione denotandosi l'affidamento della redazione della versione definitiva degli atti.
Inoltre, in relazione alla contestazione che la avrebbe dovuto predisporre la Pt_1
e la determinazione a contrarre il Tribunale non si sarebbe espresso sula Parte_7 circostanza contestata in primo grado che ciò esulasse dall'incarico affidato alla lavoratrice con la mai del 12 marzo 2021, per altro in assenza della documentazione necessaria.
Tale check list non avrebbe potuto essere redatta in assenza delle informazioni essenziali già indicate in primo grado.
Inoltre, l'assunto che la lavoratrice avrebbe dovuto predisporre la determina a contrarre sostenuto dalla nella contestazione disciplinare sarebbe Parte_8 stato erroneo in quanto i compiti affidati concernevano unicamente l'incarico di affidamento diretto e l'impegno fondi, mentre la determina a contrarre concerneva la prima fase del procedimento, sconosciuta alla ricorrente.
Pag. 5 di 16 Inoltre, tale atto avrebbe potuto essere redatto solo in presenza delle informazioni richieste.
Evidenziava che posteriormente al termine fissato al 26 marzo 2021 l'affidamento diretto e l'impegno fondi era avvenuta a favore di tale “X2Mstyle Communitcation
[...]
e non la “2Mstyle indicata nelle mail CP_3 Controparte_4 indirizzate alla lavoratrice. Ciò avrebbe dimostrato l'impossibilità di redigere la determina dirigenziale in quanto si trattava di società diversa o inesistente con illegittimità della procedura di affidamento.
Il motivo è infondato.
Va premesso che alla tregua della declaratoria del contratto di comparto Regioni ed autonomie locali ora funzioni locali del 31 marzo 1999 - il cui contenuto va qui richiamato in virtu' del principio jura novit curia applicabile, per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte (vedasi ex multis Cass. n.29624/2019, n.
6394/2019, Cass. n. 19507/2014) ai contratti collettivi operanti nel pubblico impiego- sono compresi i profili professionali esemplificativi di chi <espleta attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti all'attività amministrativa dell'ente, comportanti un significativo grado di complessità, nonché attività di analisi, studio e ricerca con riferimento al settore di competenza.>>.
È evidente, pertanto, che sia l'attività istruttoria che la redazione dell'atto – che, per inciso, avrebbe assunto la forma definitiva solo a seguito della firma del dirigente che valeva ad attribuire anche rilevanza esterna allo stesso- spettava alla . Pt_1
Nè può dirsi che le fosse affidato un atto di esclusiva competenza del RUP, come da lei sostenuto ripetutamente presso i superiori gerarchici, dato che la sua attività avveniva sotto la supervisione del RUP che con il vistare il provvedimento ne assumeva la responsabilità in relazione alla propria specifica competenza.
Sicché appare superfluo disquisire se le fosse stata affidata una redazione “definitiva”
(che l'appellante sostiene con interpretazione della mail del 12 marzo 2021 che appare per altro illogica oltre che contraria a buona fede), o una mera “bozza” preparatoria, senza contare che la prima è tale solo se vagliata e firmata da un dirigente, mentre la seconda consta dell'atto da sottoporre ai superiori gerarchici che avrebbero poi, in
Pag. 6 di 16 relazione alle rispettive competenze o responsabilità, dopo la verifica, vistato o sottoscritto.
Non è, infatti, ipotizzabile che la potesse fondatamente e ragionevolmente Pt_1 nutrire dubbi sulla natura o consistenza dell'attività affidatale.
Quanto all'estensione dell'attività istruttoria o preparatoria e dell'estensione alla redazione della bozza della determina dirigenziale oltre che all'impegno di spesa ed ogni atto preliminare, ogni dubbio era fugato dal frequente riferimento nelle mail scambiate con la anche alla redazione della determina dirigenziale Parte_9
(DD) oltre che all'impegno di spesa.
Infine, per comprendere l'esistenza di diverse competenze e responsabilità della rispetto alla era sufficiente l'indicazione del (in qualità di Per_3 Pt_1 Per_2
PO) che il ruolo di RUP era attribuito alla per cui l'attività della Per_3 Pt_1
(limitata alla fase preparatoria e predisposizione dell'atto) avveniva con il coordinamento di quest'ultima.
Circa le informazioni ed i tempi per il compimento delle attività, anche a trascurare che la competenza deve necessariamente presumersi per il possesso della qualifica, già con mail del 24 febbraio 2021 il demandava alla l'istruttoria Per_2 Pt_1 della determinazione affidamento diretto, allegando documenti utili ad illustrare tale fase istruttoria ( <che dovrà essere molto simile a quella che allego, approvata nel
2020>>).
Aggiungeva <Di seguito trovate il link alla cartella predisposta dall'Ufficio
Campagne dove sono contenuti tutti gli atti di supporto alle determinazioni, in particolare quelli che vanno allegati a cura del responsabile del procedimento e del contraente>>.
Con ciò fornendo le informazioni necessarie affinché la provvedesse ad Pt_1 avviare l'istruttoria.
Seguiva mercoledì 10 marzo 2021, come si ricava dal tenore della mail di venerdi 12 marzo 2021, una “call” in occasione della quale era affrontato dal il Per_2 contenuto delle determinazioni di impegno fondi per i servizi di supporto ad
Instagram con affidamento diretto ed utilizzando le risorse del bilancio 2021.
Pag. 7 di 16 Nella mail 12 marzo, quale seguito della “call”, il allegava richiesta Per_2 preventivo e offerta pervenuta dalle due ditte individuate, determinazione di impegno fondi del 2020 di supporto a linkedin <utile come traccia per e premesse dei due nuovi provvedimenti>> disponendo che la stesura fosse affidata alla in Pt_1 quanto unico funzionario amministrativo dell'ufficio, aggiungendo che <Nel drive predisposto dall'ufficio Campagne sono disponibili tutti i documenti e le dichiarazioni che devono sottoscrivere preliminarmente i contraenti>>.
La responsabile del procedimento era con chiarezza individuata nella che Per_3
Pa avrebbe provveduto al caricamento sul SI del provvedimento per il visto del e successivamente la firma del dirigente, con termine perché pervenissero Per_2 al dirigente entro il 26 marzo 2021 <>.
Come si vede, già dal 24 febbraio la era informata della necessità di avviare Pt_1
l'istruttoria e della documentazione necessaria.
Tale documentazione, che poi ella richiedeva al RUP dott. doveva, in realtà, Per_3 da lei essere acquisita, ove mancante, con apposita richiesta presso i professionisti/ditte individuati dal PO (contraenti) ed in parte presso il responsabile del procedimento (in tal caso con apposita segnalazione da formulare con opportuna accompagnatoria allo schema di provvedimento sottoposto al RUP). Pa Risultavano già rimessi con mail del 12 marzo del nonché con mail del Per_2 del 18 marzo 2021) le richieste di preventivo indirizzate al fotografo Per_2
e alla ditta 2MStyle Communication e le relative offerte da loro formulate, CP_5 andavano poi inoltrate ai contraenti la richiesta di DURC e del certificato casellario giudiziario.
Mentre in relazione alla richiesta dei contratti di collaborazione gratuita stipulati con i contraenti individuati sia il PO ( con mail del 16 marzo 2021) che la RUP le avevano specificato che la scelta dei contraenti era avvenuta in considerazione della specifica competenza degli stessi nell'ambito dei social ed in considerazione delle collaborazioni informali con le community ed in particolare e le due CP_6 figure di riferimento e , rispettivamente il primo CP_3 Controparte_7 competente nella produzione video per le reel e stories e l'altro fotografo professionista e dronista. Inoltre, con mail del 18 marzo 2021 il le aveva Per_2
Pag. 8 di 16 chiarito che, trattandosi di precedenti collaborazioni rese a titolo volontario, non si era reca necessaria una formalizzazione, le era pure chiarito che nel caso non era necessario un elenco fornitori non facendosi questione di forniture ricorrenti, che i dati contabili occorrenti erano presenti sul bilancio di previsione dell'amministrazione accessibile a tutti tramite portale istituzionale e il le Per_2 allegava l'ultimo tabulato alla mail. Infine, la check list e i documenti allegati alla determina della direttrice che la stessa affermava di non avere potuto Testimone_1 visionare risultano inoltrati con la mail del 12 marzo 2021 dal Per_2
L'accesso ai sistemi SI e OM non appare necessario posto che le era affidata la mera predisposizione degli atti mentre tale accesso era consentito al RUP per le competenze specifiche a questo spettanti fra cui l'inserimento dell'atto in SI .
Va anche evidenziato che, nonostante il frequente scambio di mail, in cui emergeva che, da un lato, la richiedeva delucidazioni nonché assumeva l'inadeguatezza Pt_1 del corredo documentale che i suoi superiori assumevano le occorresse per la redazione dell'atto, e dall'altro i superiori le davano indicazioni sugli atti occorrenti ( corredando spesso anche le mail di quanto da lei richiesto) sollecitando contestualmente l'adempimento e ricordandole la scadenza, non risulta da lei compiuto nessun atto istruttorio.
Anzi, significativamente la prima mail che ella indirizza ai superiori per chiedere chiarimenti e che dimostra che abbia cominciato ad occuparsi di quanto affidatole, risale solo al giovedì 18 marzo 2021 ore 16.32 nonostante l'affidamento dei compiti fosse già definito con la call del 10 marzo 2021 e poi ribadito con successiva mail del venerdì 12 marzo 2021.
Come si vede, si profila una condotta scarsamente collaborativa se non del tutto ostruzionistica del lavoratore che si è sostanziata nella massiccia richiesta di chiarimenti e documenti, spesso inerenti a competenze che la stessa dipendente avrebbe dovuto espletare da sé per la necessaria conoscenza connessa alle proprie funzioni di dipendente inquadrato nella categoria D, senza che, d'altro canto alcun atto concreto sia stato medio tempore posto in essere in relazione alla procedura.
Per altro va rilevato che la RUP, una volta accertata la definitiva mancata collaborazione della , dal momento che non riceveva alcuna risposta Pt_1
Pag. 9 di 16 all'ultima mail inoltrata il 24 marzo 2021 (ossia in prossimità alla scadenza fissata per il 26 marzo 2021) con cui chiedeva le venisse reso noto lo stato della pratica, preso atto che erano superati i termini di consegna, provvedeva personalmente alla stesura delle lettere e delle Determinazioni Dirigenziali nonché alla predisposizione degli atti amministrativi connessi, dandone poi comunicazione alla stessa con mail del Pt_1
4 aprile 2021.
Con il terzo motivo si sostiene l'erroneità della decisione laddove ha affermato che la valutazione espressa dall'amministrazione in relazione al punteggio attributo per la performance infrannuale ed annuale del 2021 fosse giustificata in quanto frutto della parametrazione dei punteggi assegnati in relazione ai singoli fattori e sotto-fattori di valutazione riportati nella scheda di valutazione nonché delle giornate di servizio prestate, aspetto quest'ultimo che aveva inciso in modo significativo sulla valutazione, con particolare riferimento alla Sezione Prima della Scheda di
Valutazione, riferita all'apporto individuale alla produttività della struttura di assegnazione ed in articolare al numero delle presenze che su base annua erano pari al 53%.
Secondo l'appellante il criterio riportato nella sentenza sarebbe stato sconfessato dall'amministrazione poichè, a seguito delle contestazioni e richieste di chiarimenti della , il 18 marzo 2022 avrebbe affermato < la valutazione espressa dal Pt_1
Dirigente valutatore è evidentemente riconducibile soprattutto alla mancanza di operatività nei giorni di presenza, peraltro concentrati nel primo semestre (dai sistemi informativi risulta infatti una percentuale di presenza del 77,48% nel primo semestre, del 53% su base annua) ascrivibile ad un suo comportamento poco collaborativo nei confronti della P.O. di riferimento e dei colleghi dell'ufficio di assegnazione, e rinvenibile non soltanto in occasione del citato compito di redazione degli atti relativi all'affidamento ma in tutte le circostanze in cui, nel corso del 2021, il responsabile dell'ufficio Social Media e l'incaricato di P.O. le hanno richiesto di svolgere compiti, sempre attinenti al suo incarico;
il medesimo atteggiamento di scarsa collaborazione si rinviene anche in occasione della presentazione delle istanze di riesame, inviate sistematicamente con PEC pochi minuti prima delle scadenze previste, con la conseguenza di creare, così, difficoltà ai Direttori
Pag. 10 di 16 nell'organizzazione del richiesto contraddittorio, che non può prescindere dai molteplici impegni ai quali i medesimi sono chiamati in virtù del ruolo”
Il motivo è infondato.
Va premesso che si discute del punteggio attribuito alla con la scheda di Pt_1
Valutazione Performance infrannuale e quella annuale per il 2021 con le quali le è stato riconosciuto un punteggio di 67/100 della valutazione individuale.
Trattasi di una valutazione che è, con evidenza, funzionale all'attribuzione di competenze premiali ed incentivanti che la contrattazione collettiva di comparto demanda a quella decentrata di definire.
L'assunta contraddizione fra le motivazioni esposte nel corso del tempo dall'amministrazione non è ravvisabile.
Se con la nota del 30 dicembre 2021, motivava -su richiesta della CP_1
l'attribuzione del punteggio finale alla parametrazione dei punteggi Parte_1 attribuiti ai singoli fattori e sottofattori di valutazione (il che significa che la valutazione complessiva era frutto della sommatoria dei unti attributi per ciascun fattore) specificando che la percentuale di giornate di servizio prestate nel primo semestre, inferiore al 60% del totale era tale da incidere significativamente sulla valutazione, con particolare riferimento alla sezione I, Apporto individuale alla produttività di struttura, ciò non escludeva l'ulteriore considerazione contenuta nel successivo provvedimento del 18 marzo 2022, emesso in sede di riesame di seconda istanza, in cui il giudizio continuava a riguardare la valutazione dell'Apporto
Individuale alla Produttività di Struttura.
In tale sede, l'amministrazione confermando la propria valutazione, evidenziava anche la scarsa collaborazione prestata dalla lavoratrice manifestatasi anche in occasione dell'episodio contestato a fini disciplinari (oggetto del presente giudizio) evidenziando che, nonostante l'incarico le fosse stato dato con largo anticipo e l'incaricato della posizione organizzativa le avesse messo a disposizione la documentazione necessaria, i modelli e un dettaglio delle motivazioni a supporto dei provvedimenti, la stessa non aveva ottemperato.
In generale, si evidenziava la “mancanza di operatività” nei giorni di presenza-ferma restando la media del 53% delle presenze nell'anno, che erano concentrate nel primo
Pag. 11 di 16 semestre- e la scarsa collaborazione con la PO di riferimento ed in colleghi dell'ufficio in tutte le circostanze in cui le erano stati affidati compiti attinenti all'incarico.
Si tratta, in entrambi i casi, di fattori (scarsità delle presenze e scarsa collaborazione) che incidono sulla valutazione della performance individuale.
Infatti, il contributo dell'individuo al raggiungimento degli obiettivi complessivi dell'ufficio è destinato ad essere necessariamente influenzato dalla continuità dell'attività svolta all'interno dell'ufficio e dunque dalle presenze, potendo la stessa funzionalità dell'ufficio, come si comprende bene, essere innegabilmente incisa in senso negativo laddove all'interno dello stesso, uno o più dipendenti accumulino una grande quantità di assenze ovvero svolgano un'attività temporalmente discontinua.
Del pari, non è possibile valorizzare (o premiare) la produttività o la performance individuale laddove vi sia una scarsa collaborazione del dipendente (il caso esaminato
è esemplare) con i referenti dell'ufficio ed i colleghi, con conseguenti ritardi o inadempimenti rispetto ai compiti attributi, potendo tali condotte essere foriere di gravi conseguenze sull'attività dell'amministrazione e responsabilità anche erariali.
Va anche rilevato incidentalmente che il punteggio attribuito non può dirsi espressione di una “valutazione negativa” in quanto non equivale all'affermazione di una performace insufficiente (ossia inferiore ai 60/100) sicché appare non conferente l'assunto che la lavoratrice avrebbe interesse ad opporsi a tale valutazione per le possibili ricadute future e l'eventualità di un licenziamento.
Infatti, a tale valutazione negativa rimanda l'art. 3, comma 5-bis, del d.lgs. 150/2009 che prevede espressamente che “La valutazione negativa, come disciplinata nell'ambito del sistema di misurazione e valutazione della performance, rileva ai fini dell'accertamento della responsabilità dirigenziale e ai fini dell'irrogazione del licenziamento disciplinare ai sensi dell'articolo 55-quater, comma 1, lettera f- quinquies), del d.lgs.30 marzo 2001, n. 165, ove resa a tali fini specifici nel rispetto delle disposizioni del presente decreto”.
A sua volta l' art. 55-quater prevede il licenziamento disciplinare in caso di
“insufficiente rendimento, dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti
Pag. 12 di 16 dell'amministrazione di appartenenza, e rilevato dalla costante valutazione negativa della performance del dipendente per ciascun anno dell'ultimo triennio, resa a tali specifici fini ai sensi dell'articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo
n. 150 del 2009”.
Con il quarto motivo, si assume che il Tribunale avrebbe erroneamente affermato la tempestività dell'avvio dell'azione disciplinare trascurando che l'originaria ricorrente avrebbe richiamando il disposto dell'art. 55 bis TUPI: “il procedimento disciplinare
è di competenza del Responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente”, il quale deve segnalare “immediatamente e, comunque entro 10 giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito”. Secondo l'appellante, poiché i fatti si collocavano al marzo 2021 e la segnalazione propedeutica alla successiva contestazione era stata comunicata con nota del 27 maggio 2021, vi sarebbe stato un lasso temporale di oltre due mesi tra le due date, in aperto spregio del termine di 10 giorni legislativamente previsto.
Si sarebbe trattato di una violazione dei diritti di difesa, essendo stata costretta la lavoratrice a recuperare i messaggi, documentazione e ricordi risalenti nel tempo ed in parte cancellati poiché considerati, ormai, irrilevanti.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale si è correttamente pronunciato sull'insussistenza della violazione del principio dell'immediatezza ( il cui esame era necessario alla stregua del tenore dell'art.55 bis comma 4 <<<La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva
l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della
Pag. 13 di 16 natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività>>).
Il giudizio espresso dal Tribunale appare condivisibile posto che la distanza temporale di due mesi non può considerarsi significativa né della volontà datoriale di abdicare il potere sanzionatorio, né d'altra parte la valutazione d'immediatezza può essere compiuta in termini assoluti ossia non considerando la complessità di una amministrazione locale quale quella della apprezzabile in termini di Parte_10 numero di uffici e di personale amministrato.
Inoltre, il lasso temporale decorso non appare tale da incidere sulla memoria degli eventi conservata dalla lavoratrice posto che gli stessi dovevano essere ben presenti considerato l'ampio carteggio (versato in atti) intrattenuto con l'amministrazione fra cui la lettera del 24 marzo 2021 in cui continuava sostenere che i compiti affidati ed oggetto delle mail del marzo 2021 non rientrassero fra quelli propri e che viceversa Parte fossero propri del
Con il quinto motivo, si assume l'omessa pronuncia in relazione alla doglianza del superamento del termine complessivo dei 120 giorni previsto dell'art. 55 bis comma
4 del dlgs n.165/2001.
La contestazione disciplinare datata 10 giugno 2021 sarebbe stata notificata all'interessata in data 15 giugno 2021, mentre la sanzione le sarebbe stata comminata con determinazione dirigenziale del 9 dicembre 2021 e notificata il 26 gennaio 2022, con superamento del termine dei 120 giorni per la conclusione del procedimento disciplinare.
Ciò, oltre a provocare un prolungato ed insostenibile stress al lavoratore costituisce motivo di nullità del provvedimento, giacché l'art. 55-bis, comma 9-ter, del D. Lgs. n.
165/2001 testualmente recita: “sono da considerarsi perentori esclusivamente il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento disciplinare”.
Anche tale motivo è infondato.
Sebbene, infatti, sia riscontrabile l'omessa pronuncia la violazione del termine per la conclusione del procedimento nel testo normativo vigente dopo la novella del d.lgs.
n.75/2017, ratione temporis applicabile alla controversia in cui il procedimento
Pag. 14 di 16 disciplinare interviene nel 2021, non conduce automaticamente all'illegittimità della sanzione. Infatti, la lettura dell'art.55 bis comma 9 ultima parte, relativo alla perentorietà del termine per l'avvio e la conclusione del procedimento disciplinare va letto in connessione alla prima parte in cui si legge <La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività>>.
Ora, nel caso in esame, si è detto che il procedimento è avvenuto con il rispetto del criterio di tempestività atteso che la contestazione è avvenuta in un arco temporale comunque relativamente contenuto.
Va anche aggiunto che, in concreto, il termine complessivo applicabile nel caso in esame è stato prolungato per effetto della richiesta di rinvio della data di audizione ( in base al comma 4 dell'art.55 bis del d.lgs. n.165/2001 <In caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il dipendente può richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente>>) . Come si legge nella Determina dirigenziale n. 2058 del
09.12.2021 prodotta dalla medesima : Pt_1
l'audizione in contradditorio a sua difesa per il giorno 20.07.2021, con pec acquisita con prot. n. GB/59054 del 15.07.2021, ha chiesto un rinvio della suddetta audizione in contraddittorio e allo stesso tempo di accedere agli atti del procedimento.; con nota prot. n. GB/59054 del 15.07.2021, l'Ufficio Provvedimenti disciplinari ha accordato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 bis del D.lgs. n. 165/2001, il rinvio dell'udienza in contraddittorio, fissando la convocazione della dipendente per il giorno 21.09.2021 ed ha fornito riscontro alla richiesta di accesso agli atti>> . Ciò determinava un incremento di 63 giorni del termine complessivo del procedimento con l'effetto che considerando la data di avvio del procedimento disciplinare del 10
Pag. 15 di 16 giugno 2021 indicata dalla stessa appellante la scadenza corrispondeva all'11 dicembre 2021 per cui la conclusione intervenuta 9 dicembre era contenuta nel termine di legge.
Infine è inammissibile la questione della nullità della sentenza gravata per assenza di una valida firma digitale trattandosi di questione articolata unicamente con le note di trattazione scritta ( del 21 ottobre 2029) ed estranea ai motivi di impugnazione.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso depositato Parte_1 in data 28 settembre 2023 nei confronti di in persona del sindaco pro CP_1 tempore, con riferimento alla sentenza n. 7170/2023 emessa il giorno 11 luglio 2023 dal Tribunale-GL di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado che liquida in euro 3500,00 oltre IVA, CPA e spese generali.
3) Dà atto della sussistenza delle condizioni processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ove dovuto.
Roma, 21 ottobre 2025
Il Consigliere rel. est Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
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