CASS
Sentenza 21 giugno 2021
Sentenza 21 giugno 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/06/2021, n. 24153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24153 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da DE DO nato a [...] il [...]; avverso la ordinanza del 01/12/2020 del tribunale di Taranto;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Pietro Molino che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv.to Giannone Maurizio quale sostituto processuale dell'avv.to Errico Raffaele che ha chiesto l'annullamento della sentenza. RITENUTO IN FATTO 1. Il tribunale di Taranto, adito nell'interesse di DE DO e della Società Agricola B&B s.r.I., ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., avverso il decreto di sequestro preventivo diretto e per equivalente del 26 ottobre 2020, del Gip del medesimo tribunale, relativo alle ipotesi di cui agli artt. 2 e 11 Dlgs. 74/2000, rigettava il ricorso proposto nell'interesse di DE DO - nei cui confronti era stato disposto sequestro per equivalente in ordine all'ipotesi ex art. 2 Dlgs. 74/2000 e sequestro diretto e per equivalente in relazione all'ipotesi ex art. 11 del Dlgs. 74/2000 (capo c) - ed annullava il decreto impugnato nella parte in cui era stato disposto il sequestro preventivo in relazione al capo c), accogliendo il ricorso proposto nell'interesse della Società Agricola B&B s.r.l. Penale Sent. Sez. 3 Num. 24153 Anno 2021 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 27/04/2021 2. Avverso la ordinanza suindicata DE DO, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, sollevando un solo motivo di impugnazione. 3. Deduce il vizio ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 292 comma 2 lett. c) bis, 309 comma 9 e 324 comma 7 cod. proc. pen. Si osserva come già in sede di riesame si era eccepita la mancata autonoma valutazione, da parte del Gip, di una memoria con relativi allegati, depositata nel corso delle indagini preliminari e prima del sequestro. Con cui si sarebbe dimostrata l'esistenza delle operazioni di cui ai capi b) e d) della contestazione provvisoria e la infondatezza dei dati invece utilizzati dalla Guardia di Finanza per ricostruire la resa per ettaro e il prezzo medio di mercato dell'uva. Si dimostrava anche che il trasferimento di beni in favore della Società Agricola B&B s.r.I., di cui al capo c), non era simulato nè fraudolento, vantando la predetta società, come da verbale di assemblea, un credito nei confronti dela Società Agricola Valledoro s.r.I., per estinguere il quale quest'ultima aveva trasferito nei confronti della prima i citati beni a titolo di dazione in pagamento. Il tribunale avrebbe tuttavia disatteso il predetto motivo dedotto dalla difesa, sostenendo che il Gip avesse assolto al proprio onere motivazionale, avendo nel decreto - che in apertura richiamava la richiesta di misura cautelare, la quale contemplava tutti gli atti di indagine, compresa una annotazione di polizia giudiziaria, che su delega del P.M. aveva verificato e valutato i dati di cui alla citata memoria difensiva, sostenendone la infondatezza - mediante il predetto meccanismo di "richiamo", implicitamente consideratddgli elementi difensivi di cui alla memoria. Si eccepisce al riguardo l'insufficienza, ai fini in esame, della mera attestazione da parte del Gip della lettura della richiesta del P.M., dovendosi invece fornire prova concreta della valutazione autonoma degli argomenti difensivi, spiegando le ragioni del relativo giudizio di inidoneità a supportare le tesi dell'interessato. In particolare, il Gip avrebbe omesso di considerare una relazione di consulenza tecnica allegata alla citata memoria, oltre alla memoria stessa e relativi allegati, con cui si evidenziavano le reali rese per ettaro dell'uva acquistata dalla società Agricola Valledoro s.r.l. e il reale prezzo di vendita all'origine del predetto prodotto, che invero sarebbero stati diversi da quelli ipotizzati dalla Guardia di Finanza e che avrebbero dimostrato l'effettività delle operazioni di cui alle fatture inerenti i capi b) e d) della contestazione. Il Gip, a conferma di tale assunto difensivo, avrebbe in decreto citato solo gli elementi a carico, senza mai citare quelli precedentemente indicati dal ricorrente. Tanto da non avere citato, da una parte, neppure l'annotazione di 2 polizia giudiziaria del 15 ottobre 2018 con la quale, come accennato, i militari delegati dal P.M. avevano confutato i contenuti della memoria difensiva, e, dall'altra, da avere sostenuto, a supporto della tesi del carattere simulato o fraudolento della cessione dei beni a favore della "società Agricola B&B s.r.I., che quest'ultima compagine non vantava alcun credito nei confronti della Società Agricola Valledoro s.r.I.; sebbene lo stesso emergesse dagli atti allegati alla memoria difensiva, come del resto riconosciuto dalle' stesso tribunale del riesame, con conseguente annullamento, in parte qua, della misura cautelare reale disposta. Si aggiunge l'inadeguatezza giuridica del richiamo alla motivazione per relationem per superare la dedotta eccezione difensiva, in quanto con essa bisogna comunque dimostrare di avere preeso cognizione degli argomenti dell'atto richiamato e di averli esaminati e condivisi. Profili assenti nel caso in esame, non avendo citato il gip né la memoria né la annotazione di polizia giudiziaria del 15.10.2018 né avendo dimostrato di avere preso cognizione e valutato i relativi contenuti. Sarebbe infine inconferente il richiamo operato dal tribunale ad una pronunzia della Suprema Corte n. 7258/2019, inerendo essa ad una fattispecie diversa da quella in esame. Ed inoltre, si osserva come nel caso in esame il tribunale non avrebbe mai rilevato che il P.M. nella sua richiesta di misura avesse preso in esame i documenti difensivi, limitandosi piuttosto a sostenere che la domanda del P.M. si era limitata a richiamare in apertura tutti gli atti del procedimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Va ricordato (sez. 3, n. 35296 del 14/04/2016 Rv. 268113 - 01) che, in tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, di cui all'art. 292, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, è osservata anche quando il giudice ripercorra gli elementi oggettivi emersi nel corso delle indagini e segnalati dalla richiesta del pubblico ministero, potendo egli condividere integralmente le argomentazioni del pubblico ministero stesso, purché dia conto, in motivazione, del proprio esame critico dei predetti elementi, e delle ragioni per cui egli li ritenga idonei a supportare l'applicazione della misura (ex multis, sez. 2, 29 gennaio 2016, n. 5497, rv. 266336). In tal senso il giudice può riportare nella propria ordinanza le acquisizioni e le considerazioni svolte dagli investigatori e dal pubblico 3 ministero, anche mediante il rinvio per relatíonem al provvedimento di richiesta, purché, per ciascuna contestazione e posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nel caso concreto (ex multís, sez. 3, 17 dicembre 2015, n. 840/2016, rv. 265645). Ciò in quanto la previsione dell'autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza (introdotta dalla legge 16 aprile 2015, n. 47) è espressione del principio generale per cui l'esercizio di un autonomo potere comporta il dovere di esplicitare le ragioni che giustificano la decisione (sez. 6, 29 ottobre 2015, n. 47233, rv. 265337). Tali principi, enunciati con riferimento alle misure cautelari personali ) trovano applicazione anche nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro (sez. un., 31 marzo 2016, n. 18954, rv. 266789). Il principio dell'obbligo di autonoma valutazione del Gip, a fronte di richieste del pubblico ministero non esclude, comunque, il ricorso da parte del primo alla tecnica del richiamo per relationem, siccome compatibile con un'autonoma valutazione critica del materiale indiziario da parte dello stesso Gip. A tale ultimo riguardo occorre sottolineare che la tecnica della redazione "per relationem", pur legittima anche nel contesto giuridico in esame, è tale solo ove dia conto degli elementi posti a fondamento del , vincolo e di quelli a discarico rappresentati dalla difesa, al fine di consentire l'esercizio della funzione di controllo cui il tribunale del riesame è deputato (Sez. 2 - , n. 7258 del 27/11/2019 (dep. 24/02/2020 ) Rv. 278509 - 01). In altri termini l'obbbligo di autonoma motivazione impone al giudice di esplicitare, ancorchè "per relationem", le ragioni per le quali ritiene di poter attribuire, al compendio indiziario, un significato coerente alla integrazione dei presupposti normativi per l'adozione della misura;
con la conseguenza che la mancanza di un apprezzamento indipendente, rispetto agli atti valutativi espressi dai diversi attori processuali, è equiparata alla omessa motivazione ed integra, pertanto, il vizio di violazione di legge (Sez. 3, n. 2257 del 18/10/2016 (dep. 18/01/2017 ) Rv. 268800 - 01). Occorre altresì rammentare che la motivazione "per relationem" di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;
3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o 4 almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (Sez.
2 -n. 55199 del 29/05/2018 Rv. 274252 - 01). Rispetto a tali principi, che onerano il giudice di formulare una critica valutazione anche degli elementi difensivi a discarico, sussiste, nel contempo, l'onere per chi lamenti il mancato rispetto degli stessi, di specificare gli elementi di fatto e di diritto trascurati e le ragioni per cui la loro valutazione avrebbe potuto, seppur astrattamente, condurre a diverse considerazini finali. In tal senso si è già espressa questa Suprema Corte, con indirizzo riguardante l'applicazione di misure cautelari personali ma estensibile, per la portata generale, anche a quelle reali. E' stato infatti precisato, condivisibilmente, in una prospettiva che valorizza il diritto di difesa in senso sostanziale, evitando che la doglianza di mancata valutazione di elementi proposti dal difensore si traduca in una mera lamentela formale non incidente in maniera reale sulla analisi dei presupposti della misura cautelare, che il ricorrente per cassazione che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1 - , n. 46447 del 16/10/2019 Rv. 277496 - 01). In altri termini, come pure è stato precisato nella medesima sentenza, per la rilevazione di una nullità afferente alla formazione della decisione giudiziale è richiesta la prospettazione dell'incidenza su quel risultato decisorio di una mancanza di elaborazione critica, nel senso che occorre denunciare, con sufficiente specificità, in quale parte e per quale aspetto l'omessa autonoma valutazione abbia determinato una conclusione decisoria che altrimenti non sarebbe stata assunta. Ciò non è stato fatto nel caso in esame, atteso che il ricorrente, oltre a criticare la tecnica redazionale perseguita, si è limitato a sostenere che nella memoria allegata si sarebbero illustrate le reali rese per ettaro dell'uva acquistata dalla "Società Agricola valledoro s.r.l." e il reale prezzo di vendita all'origine di tale prodotto, sostenendone la netta diversità da quelli ipotizzati dalla polizia giudiziaria;
senza null'altro aggiungere per illustrare la serietà dell'incidenza di tale prospettazione sulle conclusioni decisorie criticate, anche in rapporto alle valutazioni investigative contestate. 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del 5 procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 marzo 2021 Il Consigliere estensore / i iuseppe Novi96( , Af, ,___ i Il Presid nte AS RE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Pietro Molino che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv.to Giannone Maurizio quale sostituto processuale dell'avv.to Errico Raffaele che ha chiesto l'annullamento della sentenza. RITENUTO IN FATTO 1. Il tribunale di Taranto, adito nell'interesse di DE DO e della Società Agricola B&B s.r.I., ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., avverso il decreto di sequestro preventivo diretto e per equivalente del 26 ottobre 2020, del Gip del medesimo tribunale, relativo alle ipotesi di cui agli artt. 2 e 11 Dlgs. 74/2000, rigettava il ricorso proposto nell'interesse di DE DO - nei cui confronti era stato disposto sequestro per equivalente in ordine all'ipotesi ex art. 2 Dlgs. 74/2000 e sequestro diretto e per equivalente in relazione all'ipotesi ex art. 11 del Dlgs. 74/2000 (capo c) - ed annullava il decreto impugnato nella parte in cui era stato disposto il sequestro preventivo in relazione al capo c), accogliendo il ricorso proposto nell'interesse della Società Agricola B&B s.r.l. Penale Sent. Sez. 3 Num. 24153 Anno 2021 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 27/04/2021 2. Avverso la ordinanza suindicata DE DO, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, sollevando un solo motivo di impugnazione. 3. Deduce il vizio ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 292 comma 2 lett. c) bis, 309 comma 9 e 324 comma 7 cod. proc. pen. Si osserva come già in sede di riesame si era eccepita la mancata autonoma valutazione, da parte del Gip, di una memoria con relativi allegati, depositata nel corso delle indagini preliminari e prima del sequestro. Con cui si sarebbe dimostrata l'esistenza delle operazioni di cui ai capi b) e d) della contestazione provvisoria e la infondatezza dei dati invece utilizzati dalla Guardia di Finanza per ricostruire la resa per ettaro e il prezzo medio di mercato dell'uva. Si dimostrava anche che il trasferimento di beni in favore della Società Agricola B&B s.r.I., di cui al capo c), non era simulato nè fraudolento, vantando la predetta società, come da verbale di assemblea, un credito nei confronti dela Società Agricola Valledoro s.r.I., per estinguere il quale quest'ultima aveva trasferito nei confronti della prima i citati beni a titolo di dazione in pagamento. Il tribunale avrebbe tuttavia disatteso il predetto motivo dedotto dalla difesa, sostenendo che il Gip avesse assolto al proprio onere motivazionale, avendo nel decreto - che in apertura richiamava la richiesta di misura cautelare, la quale contemplava tutti gli atti di indagine, compresa una annotazione di polizia giudiziaria, che su delega del P.M. aveva verificato e valutato i dati di cui alla citata memoria difensiva, sostenendone la infondatezza - mediante il predetto meccanismo di "richiamo", implicitamente consideratddgli elementi difensivi di cui alla memoria. Si eccepisce al riguardo l'insufficienza, ai fini in esame, della mera attestazione da parte del Gip della lettura della richiesta del P.M., dovendosi invece fornire prova concreta della valutazione autonoma degli argomenti difensivi, spiegando le ragioni del relativo giudizio di inidoneità a supportare le tesi dell'interessato. In particolare, il Gip avrebbe omesso di considerare una relazione di consulenza tecnica allegata alla citata memoria, oltre alla memoria stessa e relativi allegati, con cui si evidenziavano le reali rese per ettaro dell'uva acquistata dalla società Agricola Valledoro s.r.l. e il reale prezzo di vendita all'origine del predetto prodotto, che invero sarebbero stati diversi da quelli ipotizzati dalla Guardia di Finanza e che avrebbero dimostrato l'effettività delle operazioni di cui alle fatture inerenti i capi b) e d) della contestazione. Il Gip, a conferma di tale assunto difensivo, avrebbe in decreto citato solo gli elementi a carico, senza mai citare quelli precedentemente indicati dal ricorrente. Tanto da non avere citato, da una parte, neppure l'annotazione di 2 polizia giudiziaria del 15 ottobre 2018 con la quale, come accennato, i militari delegati dal P.M. avevano confutato i contenuti della memoria difensiva, e, dall'altra, da avere sostenuto, a supporto della tesi del carattere simulato o fraudolento della cessione dei beni a favore della "società Agricola B&B s.r.I., che quest'ultima compagine non vantava alcun credito nei confronti della Società Agricola Valledoro s.r.I.; sebbene lo stesso emergesse dagli atti allegati alla memoria difensiva, come del resto riconosciuto dalle' stesso tribunale del riesame, con conseguente annullamento, in parte qua, della misura cautelare reale disposta. Si aggiunge l'inadeguatezza giuridica del richiamo alla motivazione per relationem per superare la dedotta eccezione difensiva, in quanto con essa bisogna comunque dimostrare di avere preeso cognizione degli argomenti dell'atto richiamato e di averli esaminati e condivisi. Profili assenti nel caso in esame, non avendo citato il gip né la memoria né la annotazione di polizia giudiziaria del 15.10.2018 né avendo dimostrato di avere preso cognizione e valutato i relativi contenuti. Sarebbe infine inconferente il richiamo operato dal tribunale ad una pronunzia della Suprema Corte n. 7258/2019, inerendo essa ad una fattispecie diversa da quella in esame. Ed inoltre, si osserva come nel caso in esame il tribunale non avrebbe mai rilevato che il P.M. nella sua richiesta di misura avesse preso in esame i documenti difensivi, limitandosi piuttosto a sostenere che la domanda del P.M. si era limitata a richiamare in apertura tutti gli atti del procedimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Va ricordato (sez. 3, n. 35296 del 14/04/2016 Rv. 268113 - 01) che, in tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, di cui all'art. 292, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, è osservata anche quando il giudice ripercorra gli elementi oggettivi emersi nel corso delle indagini e segnalati dalla richiesta del pubblico ministero, potendo egli condividere integralmente le argomentazioni del pubblico ministero stesso, purché dia conto, in motivazione, del proprio esame critico dei predetti elementi, e delle ragioni per cui egli li ritenga idonei a supportare l'applicazione della misura (ex multis, sez. 2, 29 gennaio 2016, n. 5497, rv. 266336). In tal senso il giudice può riportare nella propria ordinanza le acquisizioni e le considerazioni svolte dagli investigatori e dal pubblico 3 ministero, anche mediante il rinvio per relatíonem al provvedimento di richiesta, purché, per ciascuna contestazione e posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nel caso concreto (ex multís, sez. 3, 17 dicembre 2015, n. 840/2016, rv. 265645). Ciò in quanto la previsione dell'autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza (introdotta dalla legge 16 aprile 2015, n. 47) è espressione del principio generale per cui l'esercizio di un autonomo potere comporta il dovere di esplicitare le ragioni che giustificano la decisione (sez. 6, 29 ottobre 2015, n. 47233, rv. 265337). Tali principi, enunciati con riferimento alle misure cautelari personali ) trovano applicazione anche nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro (sez. un., 31 marzo 2016, n. 18954, rv. 266789). Il principio dell'obbligo di autonoma valutazione del Gip, a fronte di richieste del pubblico ministero non esclude, comunque, il ricorso da parte del primo alla tecnica del richiamo per relationem, siccome compatibile con un'autonoma valutazione critica del materiale indiziario da parte dello stesso Gip. A tale ultimo riguardo occorre sottolineare che la tecnica della redazione "per relationem", pur legittima anche nel contesto giuridico in esame, è tale solo ove dia conto degli elementi posti a fondamento del , vincolo e di quelli a discarico rappresentati dalla difesa, al fine di consentire l'esercizio della funzione di controllo cui il tribunale del riesame è deputato (Sez. 2 - , n. 7258 del 27/11/2019 (dep. 24/02/2020 ) Rv. 278509 - 01). In altri termini l'obbbligo di autonoma motivazione impone al giudice di esplicitare, ancorchè "per relationem", le ragioni per le quali ritiene di poter attribuire, al compendio indiziario, un significato coerente alla integrazione dei presupposti normativi per l'adozione della misura;
con la conseguenza che la mancanza di un apprezzamento indipendente, rispetto agli atti valutativi espressi dai diversi attori processuali, è equiparata alla omessa motivazione ed integra, pertanto, il vizio di violazione di legge (Sez. 3, n. 2257 del 18/10/2016 (dep. 18/01/2017 ) Rv. 268800 - 01). Occorre altresì rammentare che la motivazione "per relationem" di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;
3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o 4 almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (Sez.
2 -n. 55199 del 29/05/2018 Rv. 274252 - 01). Rispetto a tali principi, che onerano il giudice di formulare una critica valutazione anche degli elementi difensivi a discarico, sussiste, nel contempo, l'onere per chi lamenti il mancato rispetto degli stessi, di specificare gli elementi di fatto e di diritto trascurati e le ragioni per cui la loro valutazione avrebbe potuto, seppur astrattamente, condurre a diverse considerazini finali. In tal senso si è già espressa questa Suprema Corte, con indirizzo riguardante l'applicazione di misure cautelari personali ma estensibile, per la portata generale, anche a quelle reali. E' stato infatti precisato, condivisibilmente, in una prospettiva che valorizza il diritto di difesa in senso sostanziale, evitando che la doglianza di mancata valutazione di elementi proposti dal difensore si traduca in una mera lamentela formale non incidente in maniera reale sulla analisi dei presupposti della misura cautelare, che il ricorrente per cassazione che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1 - , n. 46447 del 16/10/2019 Rv. 277496 - 01). In altri termini, come pure è stato precisato nella medesima sentenza, per la rilevazione di una nullità afferente alla formazione della decisione giudiziale è richiesta la prospettazione dell'incidenza su quel risultato decisorio di una mancanza di elaborazione critica, nel senso che occorre denunciare, con sufficiente specificità, in quale parte e per quale aspetto l'omessa autonoma valutazione abbia determinato una conclusione decisoria che altrimenti non sarebbe stata assunta. Ciò non è stato fatto nel caso in esame, atteso che il ricorrente, oltre a criticare la tecnica redazionale perseguita, si è limitato a sostenere che nella memoria allegata si sarebbero illustrate le reali rese per ettaro dell'uva acquistata dalla "Società Agricola valledoro s.r.l." e il reale prezzo di vendita all'origine di tale prodotto, sostenendone la netta diversità da quelli ipotizzati dalla polizia giudiziaria;
senza null'altro aggiungere per illustrare la serietà dell'incidenza di tale prospettazione sulle conclusioni decisorie criticate, anche in rapporto alle valutazioni investigative contestate. 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del 5 procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 marzo 2021 Il Consigliere estensore / i iuseppe Novi96( , Af, ,___ i Il Presid nte AS RE