Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/04/2025, n. 1578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1578 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 14/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 12646/2024 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.GERONIMO MICHELE giusta Parte_1 procura in atti
RICORRENTE
contro
:
rappresentato e difeso dall'avv FARETRA ANNA giusta procura in atti CP_1
RESISTENTE
Oggetto: risarcimento danno
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 18.10.2024, il ricorrente di cui in epigrafe, premesso di prestare attività lavorativa presso il P.O. quale tecnico di radiologia Per_1 medica, affermava di aver effettuato servizio di pronta disponibilità attiva.
Lamentava che, nonostante la perdita di fruizione dei giorni festivi e di svolgimento di lavoro notturno in cui aveva prestato servizio per la pronta disponibilità, non aveva goduto del riposo compensativo previsto dalla normativa e dalla contrattazione di settore;
aggiungeva che aveva prestato l'attività per oltre sei giorni consecutivi.
Lamentava, inoltre, di aver effettuato servizio oltre sei giorni consecutivi senza aver fruito del riposo settimanale. Concludeva, pertanto, con la richiesta di condannare la convenuta al risarcimento del danno quantificato secondo le
Si costituiva in giudizio l' che concludeva per il rigetto del ricorso. CP_1
Tanto premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito indicati.
In via preliminare deve evidenziarsi che l'art. 7 del CCNL Integrativo del
20.9.2001, dopo aver previsto al comma 1 che “il servizio di pronta disponibilità
è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo dello stesso di raggiungere la struttura nel tempo previsto con modalità stabilite ai sensi del comma 3”, ossia con le procedure di concertazione, stabilisce, al comma 6, che nel caso in cui il servizio di pronta disponibilità cada in giorno festivo "spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale". Lo stesso comma aggiunge che la pronta disponibilità deve essere limitata ai turni notturni e festivi, “ha durata di dodici ore e dà diritto ad una indennità di Lire 40.000 per ogni dodici ore” mentre il comma 9 prevede che “in caso di chiamata l'attività viene computata come lavoro straordinario ai sensi dell'art. 34 del CCNL 7 aprile 1999, come modificato dall'art. 39 del presente contratto, ovvero trova applicazione l'art. 40" che, a sua volta, disciplina la
“banca delle ore” e prevede la possibilità per il lavoratore di convertire le ore di straordinario in permessi compensativi.
Le parti collettive, quindi, ricalcando la disciplina già dettata dal D.P.R. n. 270 del 1987, art. 18, hanno previsto e disciplinato le diverse situazioni che possono verificarsi nel caso in cui al dipendente venga richiesto di garantire la pronta disponibilità, giacchè quest'ultima, che si risolve in un obbligo di attesa della eventuale chiamata, può esaurirsi nel mero rispetto di detto obbligo, senza che a tale disponibilità segua un effettiva prestazione di servizio (cosiddetta reperibilità passiva), o può dare luogo alla prestazione lavorativa, nei casi in cui si verifichi la effettiva chiamata, a seguito della quale il dipendente raggiunga il posto di lavoro (cosiddetta reperibilità attiva).
La Corte di cassazione ha più volte chiarito che la reperibilità passiva non può essere equiparata alla prestazione di lavoro, risolvendosi, invece, in una obbligazione strumentale ed accessoria, qualitativamente diversa da quella lavorativa, che, pur comportando una limitazione della sfera individuale del lavoratore, non impedisce il recupero delle energie psicofisiche. Proprio detta ontologica diversità fra prestazione lavorativa e obbligo di reperibilità giustifica la previsione di un riposo compensativo “senza riduzione del debito orario settimanale”, ossia di una giornata di riposo la cui fruizione lascia globalmente immutata l'ordinaria prestazione oraria settimanale e, quindi, impone una variazione in aumento della durata della attività lavorativa da prestare negli altri giorni della settimana.
In altri termini, secondo l'interpretazione consolidata della giurisprudenza di legittimità, poichè il riposo compensativo non esonera dal rispetto dell'orario complessivo settimanale (non può essere attribuito alcun altro significato alla espressione “senza riduzione del debito orario”), il suo godimento comporta necessariamente l'obbligo del lavoratore di recuperare le ore non lavorate nel giorno di riposo, "spalmandole" sugli altri giorni lavorativi, nei quali, di conseguenza, la prestazione diviene maggiormente gravosa (cfr.Cass.
n.14770/17; n.6491/16; n.5465/16; n.9316/14; n.11730/13; n.4688/11).
Ne discende che, nel silenzio della disposizione contrattuale sulle modalità di fruizione del riposo compensativo, la clausola deve essere interpretata tenendo presente le conseguenze che dal godimento del riposo derivano e, quindi, poichè quest'ultimo, da un lato non è diretto a consentire il recupero delle energie psicofisiche e dall'altro impone un sacrificio al lavoratore, si deve ribadire l'esegesi, consolidatasi anche nella giurisprudenza amministrativa (fra le tante
C.d.S.
9.9.2009 n. 5343), secondo la quale l'obbligo del datore di lavoro di concedere la giornata di riposo, rimodulando conseguentemente l'orario settimanale, sorge solo qualora il dipendente ne faccia espressa richiesta.
Ciò posto nel caso di specie rileva il comma 9, applicabile a tutte le ipotesi in cui il servizio di pronta disponibilità dia luogo a chiamata effettiva.
La disposizione disciplina il trattamento economico spettante per le ore effettivamente lavorate e prevede il diritto del lavoratore a percepire, oltre alla indennità stabilita dal comma 6, anche la maggiorazione per il lavoro straordinario o, a sua scelta, la imputazione delle ore alla banca disciplinata dall'art. 40, con conseguente possibilità per il dipendente di optare successivamente per il permesso compensativo. La norma contrattuale, quindi, è destinata unicamente a disciplinare il trattamento economico spettante per le ore di effettiva prestazione rese a seguito dell'assicurato servizio di pronta disponibilità (con previsione di una maggiorazione giustificata dalla gravosità della prestazione in quanto resa in ora notturna o in giorno festivo) e la stessa non incide, neppure indirettamente, sulla durata complessiva settimanale della attività lavorativa e sul diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo settimanale, che restano disciplinati delle disposizioni dettate dai diversi contratti succedutisi nel tempo in tema di orario di lavoro e di riposo (art. 26 del CCNL 7.4.1999 e art. 20 del
CCNL 1.9.1995).
Ne discende che, ove il dipendente in servizio di pronta disponibilità venga chiamato a rendere la prestazione, la azienda, oltre a corrispondere la maggiorazione prevista dal comma 9 (o in alternativa, su richiesta del dipendente, ìl permesso compensativo di cui all'art. 40 del CCNL) dovrà comunque garantire allo stesso il riposo settimanale, a prescindere da una sua richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla Carta costituzionale oltre che dall'art. 5 della direttiva 2003/88/CE (cfr. cfr. tra le altre Cass. civ. n.6491/16).
Ciò posto il ricorrente lamenta che, avendo svolto la prestazione in regime di disponibilità c.d. attiva, la azienda convenuta non gli ha fatto fruire il dovuto riposo settimanale. La circostanza risulta dalla documentazione prodotta dal ricorrente (cfr.buste paga e turni servizio) e non appare contestata specificatamente dalla convenuta.
Sostiene il ricorrente che l'azienda non doveva limitarsi a corrispondere la maggiorazione per il lavoro prestato nella giornata festiva, ma doveva anche garantire il riposo settimanale, che è irrinunciabile e si pone su un piano diverso e distinto da quello della quantificazione del trattamento retributivo previsto dalle parti collettive per la prestazione resa a seguito della chiamata, nonchè dal riposo compensativo che può essere richiesto in luogo della prevista maggiorazione.
E' evidente che la richiesta attorea è una richiesta di risarcimento del danno relativo al mancato godimento del riposo settimanale. Ciò posto, come detto la Cassazione ha più volte sottolineato che la previsione di un compenso maggiorato per l'attività prestata in giorno festivo non incide, neppure indirettamente, sulla disciplina della durata complessiva settimanale dell'attività lavorativa e sul diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo, che dovrà essere garantito dalla azienda, a prescindere da una richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla Carta costituzionale oltre che dall'art. 5 della direttiva 2003/88/CE.
Il mancato godimento del riposo settimanale giustifica la richiesta risarcitoria.
E difatti la Cassazione ha ribadito che la mancata fruizione del riposo settimanale è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto perchè
“l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicchè la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno....” (cfr.Cass.n. 18884/19;
n.24563/16; n.16665/15; n.24180/13; Cass.S.U.n.142/13).
Spetta pertanto al ricorrente il danno da usura psico fisica da mancato riposo.
In merito al criterio per determinare l'entità del danno, deve ritenersi di prendere quale parametro quello della retribuzione giornaliera. Ed infatti come anche riconosciuto dalla Corte di Appello di Bari nella sentenza n.1589/21 il ricorrente ha lavorato in giornate feriali che invece dovevano essere dedicate al riposo compensativo.
Ne deriva che al ricorrente spetta il risarcimento del danno da quantificarsi in una giornata lavorativa per ogni riposo settimanale non goduto con decorrenza dalla maturazione di ogni riposo perduto nei periodi di svolgimento della pronta disponibilità attiva nei giorni specificatamente indicati in ricorso (266 giorni).
Spetta inoltre il risarcimento del danno da quantificarsi in una giornata lavorativa per ogni riposo settimanale non goduto per un totale di 427 giornate per ogni riposo settimanale non goduto con decorrenza dalla maturazione di ogni riposo perduto nei periodi di svolgimento di lavoro oltre il sesto giorno della settimana nei giorni specificatamente indicati in ricorso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto RU , nei Pt_1 confronti , così provvede: CP_2
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento in favore del ricorrente del risarcimento del danno nella misura di cui in motivazione
2. Condanna la convenuta al pagamento delle spese di giudizio liquidate in
€1.600,00, per compensi, oltre accessori come per legge, con distrazione.
Bari,14/04/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi