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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 18/02/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2697\2022 promossa da:
(Cod. Fisc. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Nardella, presso il studio sito in Foggia alla Via Zara n. 15 è elettivamente domiciliato;
attore contro sito in Foggia alla Via Gissi n.16 (C.F. n. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 P.IVA_1
Emilio Salvato, presso il cui studio sito in Foggia al Viale Michelangelo n.87 è elettivamente domiciliato;
convenuto motivi di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto il sito Parte_1 CP_1
in Foggia alla Via Gissi n.16 innanzi al Tribunale di Foggia, deducendo la nullità della deliberazione dell'assemblea condominiale del 30 marzo 2022 nella parte relativa al punto 4 dell'ordine del giorno, ove è indicata la “Deliberazione dell'Assemblea in ordine alla richiesta Nulla-Osta alla installazione pergotenda su terrazzino privato al 1/piano di affaccio su cortile di proprietà Controparte_2
. Decisioni”, per violazione dell'art. 1122 cod. civ., nella parte in cui “L'Assemblea preso atto
[...]
di quanto sopra esposto, valutati gli elaborati tecnici allegati alla convocazione assembleare sia in ordine alla tipologia dei lavori, agli ingombri che alle modalità di installazione, sul punto si esprime con la seguente votazione: voti favorevoli dei condomini presenti pari a mm 454,84; voto sfavorevole condomino di pari a mm. 54,23, il quale ritiene che tali lavori siano Parte_1 pregiudizievoli per il , impedendo alla luce di illuminare il vano scala posto al 1°/piano”. CP_1
pagina 1 di 4 Ha, quindi, chiesto al Tribunale di Foggia di: “a) Annullare e/o dichiarare nullo il deliberato assembleare del 30 marzo 2022 nella parte relativa al punto 4 dell'OdG per violazione dell'art. 1122 cod. civ.; b) Nel caso in cui, nelle more di definizione del presente giudizio, venisse realizzata la pergotenda, ordinare la sua rimozione, ove già installata, a spese e cura del;
c) CP_1
Condannare il Foggia al risarcimento del danno, da liquidarsi Controparte_3
in separata sede, per la limitazione subita dal dott. di nella scalinata Parte_1
condominiale e precisamente quella tra il piano terra e il primo piano che utilizza tutti i giorni, per la riduzione della luce causata dalla installazione della pergotenda;
d) In ogni caso, con vittoria di spese
e competenze di giudizio. Con riserva di articolare le richieste istruttorie nei termini di cui all'art. 183
VI comma cpc, e di precisare e/o modificare la domanda”.
Si è costituito il Condominio sito in Foggia alla Via Gissi n.16, il quale, nell'impugnare e contestare ogni avversa deduzione e richiesta dell'attore, ha chiesto il rigetto della domanda.
In corso di causa, l'attore ha chiesto al giudice adito, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 89 c.p.c., di:
1) ordinare: a) la cancellazione del periodo di cui a pag. 6 della comparsa di costituzione del convenuto ove è scritto: “Stante l'altrui condotta, apparentemente mirante a tutelare CP_1 anche l'estetica del fabbricato, cosa dovrebbe dire il Condominio in merito al foro sulla facciata condominiale che l'odierno attore ha realizzato senza alcuna autorizzazione? (foto allegata); lo stesso non altera l'estetica del fabbricato?”; b) lo stralcio dal fascicolo telematico della foto del foro sulla facciata condominiale, allegata alla comparsa di costituzione del che viene indicata a pag. CP_1
7 della stessa comparsa;
c) la cancellazione del periodo di cui a pagina 7 della comparsa di costituzione del nella parte in cui si legge: “foto del foro sulla facciata del fabbricato realizzato senza CP_1 autorizzazione dall'attore”; 2) condannare il convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore dell'attore da determinarsi in via equitativa.
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi e all'odierna udienza la causa è stata decisa.
La domanda è infondata e va rigettata per i motivi di seguito spiegati.
Va rigettata la domanda dell'attore di condanna del ex art.89 cpc, poiché si ritiene che le CP_1 frasi contenute nella comparsa di costituzione di cui l'attore chiede la cancellazione e le foto depositate dal convenuto di cui è chiesta l'espunzione dal fascicolo telematico non siano né sconvenienti né offensive.
Si osserva, nel merito che, salvo che il regolamento di condominio non disponga diversamente, il proprietario di un appartamento che voglia installare una pergotenda o una tenda dal balcone non deve chiedere l'autorizzazione all'assemblea o all'amministratore, la quale si rende solo opportuna,
pagina 2 di 4 in via preventiva, al fine di evitare eventuali azioni dirette alla rimozione per violazione del decoro architettonico dell'edificio.
L'art. 1122 c.c., comma 1, statuisce che “nell'unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all'uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all'uso individuale, il non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero CP_2 determinino un pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio”.
L'installazione di una pergotenda, come quella in esame per quel che è dato evincere dalla documentazione allegata in atti, trattandosi di un manufatto costituito da elementi leggeri di sezione esigua, coperti da teli anche retrattili che possono essere rimossi senza alcun intervento demolitivo, non potrebbe in alcun modo essere ostacolata perché non incidente sul decoro architettonico né sulla stabilità dell'edificio.
Quanto alla privazione della luce che ricevono le parti comuni attraverso la finestra posta nelle adiacenze della realizzanda pergotenda, sembra che le foto dimostrino che l'incidenza del manufatto sia davvero irrilevante.
Alla luce di quanto detto, i condòmini possono opporsi all'installazione di una pergotenda solo in caso di violazione a disposizioni previste nel regolamento condominiale o in caso di alterazione al decoro architettonico.
Nel caso di specie, il regolamento condominiale non risulta allegato.
La delibera assembleare impugnata dall'attore relativamente al punto 4 dell'odg è, dunque, valida e legittima.
Non può ritenersi inoltre che l'opera in questione sia contraria all'art. 1122 c.c., non essendo stata fornita prova che la stessa sia idonea ad incidere negativamente su di una parte comune condominiale o ad alterare il decoro architettonico della facciata dell'edificio.
Le questioni evidenziate dall'attore nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 cpc, depositata in data
09\10\2023, relativamente alla “trasformazione” della pergotenda autorizzata dal in una CP_1
“struttura chiusa su tutti i lati” ad opera del nelle more del giudizio, CP_2 Controparte_2 non possono essere oggetto di esame e di decisione in questa sede, poiché nuove rispetto all'oggetto della controversia perimetrato dalla domanda dell'attore, vertente solo sulla legittimità\nullità della deliberazione dell'assemblea condominiale del 30 marzo 2022 limitatamente al punto 4 dell'OdG per contrarietà all'art.1122 c.c..
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in base ai parametri minimi di cui al
DM 55\2014 in vigore attesa la non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda dell'attore;
-condanna l'attore al pagamento in favore del convenuto delle spese e dei compensi di causa che si liquidano complessivamente in € 2.906,00;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Foggia, 18 febbraio 2025.
Il Giudice dott.ssa Filomena Mari
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2697\2022 promossa da:
(Cod. Fisc. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Nardella, presso il studio sito in Foggia alla Via Zara n. 15 è elettivamente domiciliato;
attore contro sito in Foggia alla Via Gissi n.16 (C.F. n. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 P.IVA_1
Emilio Salvato, presso il cui studio sito in Foggia al Viale Michelangelo n.87 è elettivamente domiciliato;
convenuto motivi di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto il sito Parte_1 CP_1
in Foggia alla Via Gissi n.16 innanzi al Tribunale di Foggia, deducendo la nullità della deliberazione dell'assemblea condominiale del 30 marzo 2022 nella parte relativa al punto 4 dell'ordine del giorno, ove è indicata la “Deliberazione dell'Assemblea in ordine alla richiesta Nulla-Osta alla installazione pergotenda su terrazzino privato al 1/piano di affaccio su cortile di proprietà Controparte_2
. Decisioni”, per violazione dell'art. 1122 cod. civ., nella parte in cui “L'Assemblea preso atto
[...]
di quanto sopra esposto, valutati gli elaborati tecnici allegati alla convocazione assembleare sia in ordine alla tipologia dei lavori, agli ingombri che alle modalità di installazione, sul punto si esprime con la seguente votazione: voti favorevoli dei condomini presenti pari a mm 454,84; voto sfavorevole condomino di pari a mm. 54,23, il quale ritiene che tali lavori siano Parte_1 pregiudizievoli per il , impedendo alla luce di illuminare il vano scala posto al 1°/piano”. CP_1
pagina 1 di 4 Ha, quindi, chiesto al Tribunale di Foggia di: “a) Annullare e/o dichiarare nullo il deliberato assembleare del 30 marzo 2022 nella parte relativa al punto 4 dell'OdG per violazione dell'art. 1122 cod. civ.; b) Nel caso in cui, nelle more di definizione del presente giudizio, venisse realizzata la pergotenda, ordinare la sua rimozione, ove già installata, a spese e cura del;
c) CP_1
Condannare il Foggia al risarcimento del danno, da liquidarsi Controparte_3
in separata sede, per la limitazione subita dal dott. di nella scalinata Parte_1
condominiale e precisamente quella tra il piano terra e il primo piano che utilizza tutti i giorni, per la riduzione della luce causata dalla installazione della pergotenda;
d) In ogni caso, con vittoria di spese
e competenze di giudizio. Con riserva di articolare le richieste istruttorie nei termini di cui all'art. 183
VI comma cpc, e di precisare e/o modificare la domanda”.
Si è costituito il Condominio sito in Foggia alla Via Gissi n.16, il quale, nell'impugnare e contestare ogni avversa deduzione e richiesta dell'attore, ha chiesto il rigetto della domanda.
In corso di causa, l'attore ha chiesto al giudice adito, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 89 c.p.c., di:
1) ordinare: a) la cancellazione del periodo di cui a pag. 6 della comparsa di costituzione del convenuto ove è scritto: “Stante l'altrui condotta, apparentemente mirante a tutelare CP_1 anche l'estetica del fabbricato, cosa dovrebbe dire il Condominio in merito al foro sulla facciata condominiale che l'odierno attore ha realizzato senza alcuna autorizzazione? (foto allegata); lo stesso non altera l'estetica del fabbricato?”; b) lo stralcio dal fascicolo telematico della foto del foro sulla facciata condominiale, allegata alla comparsa di costituzione del che viene indicata a pag. CP_1
7 della stessa comparsa;
c) la cancellazione del periodo di cui a pagina 7 della comparsa di costituzione del nella parte in cui si legge: “foto del foro sulla facciata del fabbricato realizzato senza CP_1 autorizzazione dall'attore”; 2) condannare il convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore dell'attore da determinarsi in via equitativa.
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi e all'odierna udienza la causa è stata decisa.
La domanda è infondata e va rigettata per i motivi di seguito spiegati.
Va rigettata la domanda dell'attore di condanna del ex art.89 cpc, poiché si ritiene che le CP_1 frasi contenute nella comparsa di costituzione di cui l'attore chiede la cancellazione e le foto depositate dal convenuto di cui è chiesta l'espunzione dal fascicolo telematico non siano né sconvenienti né offensive.
Si osserva, nel merito che, salvo che il regolamento di condominio non disponga diversamente, il proprietario di un appartamento che voglia installare una pergotenda o una tenda dal balcone non deve chiedere l'autorizzazione all'assemblea o all'amministratore, la quale si rende solo opportuna,
pagina 2 di 4 in via preventiva, al fine di evitare eventuali azioni dirette alla rimozione per violazione del decoro architettonico dell'edificio.
L'art. 1122 c.c., comma 1, statuisce che “nell'unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all'uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all'uso individuale, il non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero CP_2 determinino un pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio”.
L'installazione di una pergotenda, come quella in esame per quel che è dato evincere dalla documentazione allegata in atti, trattandosi di un manufatto costituito da elementi leggeri di sezione esigua, coperti da teli anche retrattili che possono essere rimossi senza alcun intervento demolitivo, non potrebbe in alcun modo essere ostacolata perché non incidente sul decoro architettonico né sulla stabilità dell'edificio.
Quanto alla privazione della luce che ricevono le parti comuni attraverso la finestra posta nelle adiacenze della realizzanda pergotenda, sembra che le foto dimostrino che l'incidenza del manufatto sia davvero irrilevante.
Alla luce di quanto detto, i condòmini possono opporsi all'installazione di una pergotenda solo in caso di violazione a disposizioni previste nel regolamento condominiale o in caso di alterazione al decoro architettonico.
Nel caso di specie, il regolamento condominiale non risulta allegato.
La delibera assembleare impugnata dall'attore relativamente al punto 4 dell'odg è, dunque, valida e legittima.
Non può ritenersi inoltre che l'opera in questione sia contraria all'art. 1122 c.c., non essendo stata fornita prova che la stessa sia idonea ad incidere negativamente su di una parte comune condominiale o ad alterare il decoro architettonico della facciata dell'edificio.
Le questioni evidenziate dall'attore nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 cpc, depositata in data
09\10\2023, relativamente alla “trasformazione” della pergotenda autorizzata dal in una CP_1
“struttura chiusa su tutti i lati” ad opera del nelle more del giudizio, CP_2 Controparte_2 non possono essere oggetto di esame e di decisione in questa sede, poiché nuove rispetto all'oggetto della controversia perimetrato dalla domanda dell'attore, vertente solo sulla legittimità\nullità della deliberazione dell'assemblea condominiale del 30 marzo 2022 limitatamente al punto 4 dell'OdG per contrarietà all'art.1122 c.c..
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in base ai parametri minimi di cui al
DM 55\2014 in vigore attesa la non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda dell'attore;
-condanna l'attore al pagamento in favore del convenuto delle spese e dei compensi di causa che si liquidano complessivamente in € 2.906,00;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Foggia, 18 febbraio 2025.
Il Giudice dott.ssa Filomena Mari
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