TRIB
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 20/10/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Raffaele Califano Presidente
Dott.ssa Michela Palladino Giudice
Dott.ssa Valentina Pierri Giudice rel ed est ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1239/2025 V.G., avente ad oggetto “Divorzio
congiunto” e promossa
DA
, C.F.: , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
13/05/1979 , rappresentata e difesa dall'Avv. CASALE VITO e da Parte_2
, C.F. , nato a [...] il [...],
[...] C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. MENICHI EZIO
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Avellino
Conclusioni: come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 9.9.2025. In data 15.10.2025 il PM apponeva il proprio visto.
Motivazioni in fatto ed in diritto della decisione Con ricorso congiunto depositato in data 16.06.2025, e Parte_1 Parte_2
proponevano domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del
[...] matrimonio da essi contratto il 12.08.2000 in Rotondi. All'uopo, i ricorrenti esponevano che:
- dall'unione coniugale erano nati due figli , oggi maggiorenne, e tuttora Persona_1 Per_2 minorenne;
- a seguito della crisi familiare, con sentenza n. 304/2011 pubblicata il 20.04.2011, passata in giudicato, il Tribunale di Pistoia pronunciava la separazione di essi coniugi;
- dalla data della separazione, la convivenza era cessata senza mai riprendere e non sussisteva più alcuna possibilità di riconciliazione tra le parti, essendo venuta meno ogni comunione sia materiale sia spirituale. La domanda avanzata congiuntamente dalle parti è fondata e merita accoglimento. È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione giudiziale pronunciata con sentenza n. 304/2011 del Tribunale di Pistoia pubblicata il 20.04.2011, passata in giudicato. Sussistono, inoltre, i presupposti di legge (art. 3, art. 4, art. 5 legge 01/12/1970, n. 898 così come integrati e modificati dalla legge 06/03/1987, n. 74 nonchè dalla L. 55/2015) per la pronuncia di divorzio. Ed invero, dopo una separazione protrattasi ininterrottamente dal 2011 sino ad oggi, è certo che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere più ricostituita, ricorrendo inoltre, per quanto sopra detto, anche il requisito – di natura temporale –previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. n. 898/1970, come modificato dall'art. 1 della L. 55/2015. Quanto alle condizioni accessorie, il Collegio prende atto che le parti hanno chiesto di pronunciare il divorzio alle condizioni indicate in ricorso, come precisate nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 9.9.2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte. Tali condizioni, invero, non risultano contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume e possono essere poste a base della presente decisione e sono conformi all'interesse superiore della prole minore di età. La domanda congiunta va pertanto accolta, recependosi integralmente, per quanto sopra esposto, le condizioni concordate tra i coniugi. Spese integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, così provvede: 1.- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Rotondi il 12.08.2000 da
e da (Registro degli atti di matrimonio Parte_1 Parte_2 del Comune di Rotondi anno 2000 atto n.14- parte II- Serie A), alle condizioni concordate dalle parti;
2.- compensa le spese di lite tra le parti;
3.- ordina che la presente sentenza, ai sensi degli artt. 10 l. n. 898/1970 e 69 d.P.R. 3.11.2000, n. 396 sia trasmessa, una volta passata in giudicato, a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rotondi per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'ordinamento dello stato civile. Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 16.10.2025
Il Giudice est. Il Presidente dr.ssa Valentina Pierri dr. Raffaele Califano