Art. 2.
Sono esenti dall'obbligo della iscrizione all'Istituto di cui al precedente articolo i dipendenti degli Enti locali che percepiscono emolumenti inferiori a lire 36.000 annue. ((4)) ---------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 14 aprile 1957, n. 259 ha disposto (con l'art. 7) che "La retribuzione minima annua di lire 36.000 prevista all' art. 2 della legge 13 marzo 1950, n. 120 , per l'iscrizione all'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali e' elevata, con decorrenza dal primo giorno nel mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge, a lire 90.000, salvi i diritti acquisiti dal personale, in base alle disposizioni dell'articolo suddetto".
Sono esenti dall'obbligo della iscrizione all'Istituto di cui al precedente articolo i dipendenti degli Enti locali che percepiscono emolumenti inferiori a lire 36.000 annue. ((4)) ---------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 14 aprile 1957, n. 259 ha disposto (con l'art. 7) che "La retribuzione minima annua di lire 36.000 prevista all' art. 2 della legge 13 marzo 1950, n. 120 , per l'iscrizione all'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali e' elevata, con decorrenza dal primo giorno nel mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge, a lire 90.000, salvi i diritti acquisiti dal personale, in base alle disposizioni dell'articolo suddetto".