Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 25/03/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Pavia
PRIMA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA
R. G. 750/2024
Oggi 25/03/2025 innanzi alla giudice del lavoro Dr. Federica Ferrari, mediante connessione da remoto attraverso l'utilizzo dell'applicazione Microsoft Team, compare l'avv. GANCI FABIO e l'avv WALTER MICELI per i ricorrenti.
Per MIM, la dott.ssa Isernia/
La giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti che dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito della giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
La dr Isernia ribadisce le eccezioni di prescrizione già sollevate.
L'avv Miceli rinuncia alla domanda di Parte_1
L'avv Miceli insiste in relazione alla domanda di risarcimento del danno in relazione alla posizione di CP_1
La giudice invita i difensori alla discussione, si ritira in camera di consiglio e all'esito decide come da contestuale motivazione che in assenza dei difensori deposita nel fascicolo telematico.
La giudice del lavoro
Federica Ferrari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
PRIMA SEZIONE
La giudice del lavoro Federica Ferrari pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. 750/2024 promossa da
C. F. , e Parte_2 C.F._1 [...]
, C. F. , rappresentati e difesi dagli Avv.ti Parte_1 C.F._2
GANCI FABIO, MICELI WALTER, RINALDI GIOVANNI e ZAMPIERI NICOLA ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa degli Avv.ti Fabio Ganci e
Walter Miceli, sito in Monreale (PA) nella Via Roma, 48;
RICORRENTE contro
(C. F. ), Controparte_2 P.IVA_1
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa SARA PUNTI, dalla dott.ssa
MARIA ISERNIA e dalla dott.ssa FEDRERICA LA ROSA, funzionarie in servizio presso l Controparte_3
RESISTENTE
Oggetto: Carta elettronica del docente – docenti con contratti a termine
Conclusioni: come in atti e all'odierna udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Carta del Docente consiste in un bonus economico annuo di € 500,00, utilizzabile esclusivamente per beni e i servizi individuati al comma 121 dell'art.1, l. 107/2015.
Nello specifico, si tratta di una misura concepita al fine di implementare la formazione e la preparazione del personale docente.
La disposizione richiamata individua quali destinatari del bonus economico solo i docenti di ruolo, per i quali prescrive, al comma 124, la formazione come obbligatoria.
Nella medesima ottica e in ossequio a quanto stabilito al successivo comma 122 del medesimo articolo, è stato emanato il DPCM 23 settembre 2015, poi sostituito con il
DPCM 28 novembre 2016, che all'art. 3 individua quali beneficiari: “docenti di ruolo
a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
È necessario evidenziare, innanzi tutto, come la disciplina impugnata si ponga in contrasto con importanti principi costituzionali.
Le previsioni riportate pongono in essere un'ingiustificata disparità di trattamento tra personale con contratto a tempo indeterminato e personale con contratto a tempo determinato che non rinviene la propria motivazione in criteri di natura oggettiva.
Questo divario è infatti posto in essere a sfavore di lavoratori di cui l'amministrazione scolastica regolarmente usufruisce e che svolgono le medesime mansioni e sono sottoposti agli stessi obblighi del personale a tempo indeterminato. È evidente, dunque, come l'esclusione di tali soggetti dalla categoria dei destinatari del bonus economico si ponga in contrasto con il principio di non discriminazione di cui all'art. 3 Cost.
La disciplina predisposta dal legislatore comporta inoltre la perdita per il personale non di ruolo di opportunità di formazione, con il risultato che i docenti rientranti in tale categoria hanno una preparazione minore e che pertanto le istituzioni scolastiche forniscono così un servizio peggiore, in violazione del principio di buono andamento della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 Cost. Tale esclusione contravviene anche all'obbligo dello Stato, sancito all'art. 35 Cost., di curare l'elevazione professionale e la formazione dei lavoratori, principio che è altresì ripreso ed esplicato anche nell'ambito della normativa di settore, difatti l'art. 282, d. lgs. 287/1994 dispone che la formazione costituisce per il personale docente diritto(- dovere) fondamentale. Tale principio è poi concretizzato nelle previsioni di cui all'art. 63 del CCNL, per cui l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio, e nell'art. 64 del medesimo
Accordo, per cui la partecipazione ad attività di formazione costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo del personale docente.
Del medesimo avviso è il Consiglio di Stato che, nella sent. 1842/2022, statuisce: “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost. sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della
P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso (…)”.
Nella stessa pronuncia, il Consiglio di Stato afferma inoltre che l'interpretazione della normativa che istituisce la Carta del Docente va operata alla luce delle regole in materia di formazione dettate dal Contratto Collettivo di settore, ovverosia gli artt. 63 e 64
CCNL, che, come già esaminato, qualificano la formazione come un diritto per tutto il personale docente.
L'illegittimità della disciplina è stata rilevata anche a livello europeo, difatti la Corte di Giustizia Europea ha dichiarato, nell'ordinanza del 18/05/2022 emessa nell'ambito della Causa C-450/21, che il comma 121, art. 1 della l. 107/2022 è incompatibile con la clausola 4 punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio nella parte in cui non attribuisce ai docenti a tempo determinato l'accesso al bonus annuo di € 500,00.
Siffatto orientamento giurisprudenziale è stato da ultimo confermato dalla Corte di
Cassazione, la quale con l'ordinanza n. 29961/2023 ha affermato che : 1) la Carta
Docenti di cui all'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi fino al 31.08, ai sensi dell'art. 4 comma 1 l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, fino al 30.06, Per_1
ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo di una domanda in tal senso diretta al;
CP_2
2) Ai docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) Ai docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice di merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
4) l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4 comma 1 e 2 l. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale e il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
All'odierna udienza la difesa dei ricorrenti, preso atto della eccepita prescrizione, ha rinunciato alla domanda in relazione alla ricorrente , insistendo per Parte_1
il risarcimento del danno in relazione al ricorrente pensionato dal settembre CP_1
2024.
Per quanto riguarda si evince dallo stato matricolare depositato Parte_2
dall'Ente ricorrente che costui è in pensione dal primo settembre 2024 (all. n. 1 della comparsa) e dunque attualmente fuoriuscito dal sistema scolastico.
Va ricordato che la pronuncia di legittimità già richiamata ha precisato che ai docenti
«ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto».
Viceversa, ai docenti cui non sia stato accordato il beneficio per cui è causa, e che al momento della pronuncia giudiziale siano fuoriusciti dal sistema scolastico «spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio».
Ponendo l'attenzione sulla fattispecie risarcitoria, l'indicazione della Cassazione va intesa nel senso che non è dato individuare alcun danno in re ipsa, ciò è del resto coerente con gli insegnamenti della Suprema Corte in materia;
è principio consolidato quello per cui va esclusa la risarcibilità del danno in re ipsa, di fatto coincidente con il c.d. danno-evento, dovendosi invece valutare il solo c.d. danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato (cfr., Cass., sez. un., n. 26972/2008), salvi i casi di c.d. danno punitivo, destinati ad attribuire alla condanna risarcitoria una veste ulteriore rispetto a quella di ripristinare lo status quo ante e compatibili con il nostro ordinamento nei soli casi in cui siano oggetto d'un'espressa disposizione normativa (cfr. Cass., sez. un., n.
16601/2017). In effetti, con la propria pronuncia, la Corte ha indicato il diritto al risarcimento del danno in favore dei docenti con riferimento a «i danni che siano da essi allegati». Essi, come specificato dalla Corte, possono essere sì provati per presunzioni, ma ciò non significa che vadano implicitamente riconosciuti a fronte dell'inadempimento ministeriale, bensì che il loro accertamento – ontologicamente diverso dalla (e logicamente successivo alla) loro allegazione – possa avvenire mediante il procedimento probatorio di cui agli artt. 2727 ss. c.c.. Ugualmente, che si tratti di una posta quantificabile in via equitativa non implica un esonero dall'allegazione e dalla prova del danno, trattandosi d'un'indicazione rilevante rispetto ad un profilo del tutto diverso dall'allegazione e prova del danno e che, a ben vedere, presuppone come positivamente avvenute tanto l'allegazione, quanto la prova, del danno medesimo.
Calando queste indicazioni nel caso di specie, dopo aver ricostruito il panorama normativo e giurisprudenziale da cui sarebbe derivato il diritto al beneficio per tutti i ricorrenti, il difensore si è limitato ad asserire in modo generico che la mancata fruizione del bonus docente ha determinato la perdita di non specificate chances formative e di aggiornamento ed una “menomazione della professionalità di parte ricorrente”, senza provvedere ad una analisi specifica della posizione di Pt_2
ma riferendosi in generale ad entrambi i ricorrenti. Tale impostazione rende
[...]
evidentemente pleonastica ogni indagine probatoria, anche per presunzioni, ed ogni valutazione sulla liquidazione equitativa di un danno che, predicato come in re ipsa, finisce per rivelarsi insussistente (in termini affini, in fattispecie analoga, vd. Trib.
Venezia, n. 405/2024; per la rilevanza della prova del danno, v. anche Trib. Milano, n.
2728/2023).
Quanto precede assorbe ogni ulteriore questione e conduce al rigetto della domanda del ricorrente Il fatto che alla data del deposito del ricorso il ricorrente fosse CP_1
in servizio non rileva ai fini delle spese di lite in quanto a tale data lo stesso, visti i termini previsti dalla legge, era già consapevole che dal 1.9.2024 sarebbe fuoriuscito dal sistema scolastico.
Dunque le spese di lite seguono la soccombenza, virtuale della ricorrente Parte_1
in quanto fondata l'eccezione di prescrizione svolta da parte resistente, con riferimento.
Nel caso di specie, il contratto di impiego per l'a. s. 2018/2019 è stato stipulato il
12.9.2018 , per cui la prescrizione è cominciata a decorrere da queste data.
Dunque la notifica della diffida in data 28.10.2023 (doc 7.1) è intervenuta a prescrizione quinquennale già maturata con conseguente regolamento delle spese processuali a carico del soccombente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visto l'art. 429 c.p.c. e definitivamente pronunciando: rigetta il ricorso;
Contr condanna i ricorrenti in solido a rifondere le spese del liquidate in € 350 oltre
15% per spese generali, oltre accessori di legge.
Pavia, 25/03/2025
La Giudice del Lavoro
Federica Ferrari