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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/09/2025, n. 1960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1960 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito in esito all'udienza del 10 settembre 2025 a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 490/2024
TRA
, c.f. , elettivamente domiciliata in Messina presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. Teresa Notaro che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Fazio
RESISTENTE
OGGETTO: Pensione di inabilità; esenzione totale dal pagamento del ticket sanitario;
art. 3, comma
3, l. 104/1992
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 26 gennaio 2024, esponeva: Parte_1
- di aver presentato, in data 16 luglio 2020, domanda alla competente Commissione Medica per essere sottoposta ad accertamento sanitario per il riconoscimento dell'invalidità quale invalido civile allo scopo di ottenere i benefici economici spettanti in quanto soggetto inabile nella misura del 100%, ai fini del conseguimento della pensione di inabilità civile, dell'esenzione dal pagamento del ticket sanitario quale invalido totale nonché delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992;
- la competente Commissione Medica dell' l'aveva riconosciuta invalida nella misura pari al CP_1
67% ed aveva escluso la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92; - aveva proposto, con ricorso ex art. 445 bis c.p.c., dinanzi a codesto Tribunale ed iscritto al n.
3508/2021 R.G., accertamento tecnico preventivo per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti i benefici richiesti ed il ctu nominato nella bozza di relazione tecnica l'aveva riconosciuta invalida in misura pari al 74% a decorrere da settembre 2023 ed aveva riconosciuto la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3, comma 1, l. 104/1992;
- a seguito dei rilievi mossi il ctu l'aveva riconosciuta invalida in misura pari all'89% da settembre
2023 ed aveva ritenuto sussistenti le condizioni di cui all'art. 3 c. 1 L. 104/92 a decorrere da Settembre
2023;
- aveva depositato dichiarazione di dissenso.
Contestava le conclusioni del ctu, rilevando che, nonostante attraverso il calcolo riduzionistico adottato dal CTU non si pervenisse, matematicamente, alla percentuale del 100%, ciò non poteva ostare al riconoscimento della totale inabilità in capo ad ella ricorrente.
Evidenziava che dopo aver operato il calcolo riduzionistico, il c.t.u. avrebbe dovuto valutare come il danno globale incidesse realmente sulla propria validità complessiva.
Rilevava, inoltre, l'omessa valutazione dell'incidenza invalidante che la sindrome del tunnel carpale grave bilaterale aveva sulla propria capacità lavorativa.
Osservava che il ctu aveva errato nell'affermare che la sindrome del tunnel carpale grave bilaterale era da ricondurre eziologicamente alla patologia reumatologica da cui ella era affetta e precisava che la patologia doveva trovare autonoma classificazione in seno al codice tabellare 7207, previsto per l'anchilosi del polso in flessione, con la percentuale fissa pari al 30%.
Rilevava che il ctu, dopo avere separatamente valutato le due patologie, le quali incidono sullo stesso apparato, avrebbe dovuto procedere a una valutazione complessiva mediante il c.d. “calcolo
Salomonico” consistente nell'attribuzione di un valore percentuale proporzionale a quello previsto per la perdita anatomo-funzionale totale dell'organo o dell'apparato
Affermava che, in applicazione delle modalità di utilizzo delle Tabelle di Invalidità civile, così come disciplinate dal D.M. 5 febbraio1992, si sarebbe dovuta attribuire la percentuale del 100%.
Evidenziava, poi, che il consulente tecnico d'ufficio non aveva proceduto a una valutazione della capacità lavorativa semi-specifica, nonostante ciò fosse espressamente richiesta dal Decreto
Ministeriale, il quale stabilisce che, nella quantificazione del danno funzionale permanente relativo alla capacità lavorativa, intesa come capacità lavorativa generica, il consulente dispone di un margine valutativo di cinque punti percentuali, qualora le patologie accertate, come nel caso di specie, incidano anche sulle occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto (capacità cosiddetta semi- specifica) e sulla capacità lavorativa specifica. Chiedeva, pertanto, che venisse ritenuto e dichiarato che ella, in conseguenza delle infermità denunciate, era soggetto inabile nella misura del 100% ai fini del conseguimento della pensione di inabilità civile, nonché dell'esenzione dal pagamento del ticket sanitario (codice C01) e che sussistevano le condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992, sin dalla data della presentazione della domanda amministrativa o dalla data risultante in corso di causa. Instava per le spese di lite da distrarre in favore del procuratore antistatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con CP_1 vittoria di spese e compensi.
3.- Tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente, venivano disposti dapprima il richiamo del ctu che aveva espletato l'incarico nel procedimento per atp e successivamente il rinnovo della ctu.
4.- L'udienza del 10 settembre 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
5.- Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'odierna ricorrente al fine di verificare la sussistenza del requisito per ottenere il riconoscimento della pensione di inabilità, dell'esenzione totale dal pagamento del ticket sanitario nonché delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992 (giudizio iscritto al RG n. 3508/2021, acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, aveva riconosciuto la ricorrente invalida in misura pari al 89% ed aveva ritenuto sussistenti le condizioni sanitarie di cui dall'art.3 comma 1 L 104/92 a decorrere da Settembre 2023 e parte ricorrente aveva espresso il proprio dissenso.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza del requisito sanitario utile al conseguimento della pensione di inabilità, dell'esenzione totale dal pagamento del ticket sanitario nonché delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992.
Va evidenziato che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma indicata, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Nel caso di specie, tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente, sono stati disposti dapprima il richiamo del ctu che ha espletato l'incarico nel procedimento per atp e successivamente il rinnovo della ctu.
Il ctu successivamente nominato nel presente giudizio ha osservato che la ricorrente è affetta da
“Artrite reumatoide con cronicizzazione delle manifestazioni (cod. 9303 – valutazione del 50%).
Cardiopatia ipertensiva in II-III classe NY (cod. 6442 – valutazione del 50%). Epatopatia HBV correlata (cod. 6424 – valutazione del 51%). Obesità con complicanze artrosiche (cod. 7105 – valutazione del 31%). Sindrome del tunnel carpale (cod. 7313 – valutazione del 20%). Sindrome ansioso-depressiva reattiva (cod. 2207 – valutazione del 15%). Perdita del visus per trombosi retinica (cod. 5031 – valutazione del 7%)”.
In particolare, il consulente, dopo avere analizzato le patologie da cui è affetta la ricorrente, ha ritenuto che “Siamo quindi in presenza di polipatologie che rendono il quadro della ricorrente totalmente invalidante. Le minorazioni delle quali è affetta hanno il connotato della cronicità e configurano quelle condizioni che certamente determinano l'impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.”
Il ctu ha poi evidenziato che “ Per l'aggravamento delle patologie diagnosticate, il riconoscimento del beneficio assistenziale richiesto .. può decorrere a far data dal mese di Settembre 2023”.
Il consulente tecnico ha adeguatamente valutato le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e le conclusioni cui giunge il CTU sono coerenti dunque con l'esame obiettivo da esso condotto e con la documentazione medica esaminata.
6.- In ragione di tutto quanto sopra esposto, va dichiarato che si trova nelle Parte_1 condizioni sanitarie utili ai fini del conseguimento della pensione di inabilità e dell'esenzione totale dal pagamento del ticket sanitario nonché nelle condizioni di cui all' art. 3, comma 3, l. 104/1992 da settembre 2023.
7.- Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e del riconoscimento del requisito sanitario utile al conseguimento della pensione di inabilità, dell'esenziona totale dal pagamento del ticket sanitario e delle condizioni di cui all' art. 3, comma 3, l. 104/1992 con decorrenza successiva alla data di deposito del ricorso per atp, ma antecedente alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, le spese del procedimento per atp vengono interamente compensate tra le parti mentre le spese del presente giudizio vengono compensate per un metà e la restante parte viene posta a carico dell' e liquidata in dispositivo ex DM 10 marzo 2014, n. 55, applicando i minimi previsti tenuto CP_1 conto della semplicità della controversia;
vengono, altresì, poste, in via definitiva, a carico dell' CP_1 le spese di c.t.u. separatamente liquidate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie utili ai fini del conseguimento Parte_1 della pensione di inabilità e dell'esenzione totale dal pagamento del ticket sanitario nonchè delle condizioni i benefici di cui all' art. 3, comma 3, l. 104/1992 da settembre 2023;
b) compensa tra le parti le spese del procedimento per atp;
c) condanna l' al pagamento di metà delle spese giudiziali del presente procedimento liquidate CP_1 nella somma di € 1347,75 oltre € 21,5 a titolo di c.u. iva, cpa e rimborso spese generali da distrarre in favore del procuratore antistatario, e dichiara compensata la restante quota;
d) pone le spese di CTU, separatamente liquidate, in via definitiva a carico dell' . CP_1
Messina, 11 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito in esito all'udienza del 10 settembre 2025 a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 490/2024
TRA
, c.f. , elettivamente domiciliata in Messina presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. Teresa Notaro che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Fazio
RESISTENTE
OGGETTO: Pensione di inabilità; esenzione totale dal pagamento del ticket sanitario;
art. 3, comma
3, l. 104/1992
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 26 gennaio 2024, esponeva: Parte_1
- di aver presentato, in data 16 luglio 2020, domanda alla competente Commissione Medica per essere sottoposta ad accertamento sanitario per il riconoscimento dell'invalidità quale invalido civile allo scopo di ottenere i benefici economici spettanti in quanto soggetto inabile nella misura del 100%, ai fini del conseguimento della pensione di inabilità civile, dell'esenzione dal pagamento del ticket sanitario quale invalido totale nonché delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992;
- la competente Commissione Medica dell' l'aveva riconosciuta invalida nella misura pari al CP_1
67% ed aveva escluso la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92; - aveva proposto, con ricorso ex art. 445 bis c.p.c., dinanzi a codesto Tribunale ed iscritto al n.
3508/2021 R.G., accertamento tecnico preventivo per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti i benefici richiesti ed il ctu nominato nella bozza di relazione tecnica l'aveva riconosciuta invalida in misura pari al 74% a decorrere da settembre 2023 ed aveva riconosciuto la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3, comma 1, l. 104/1992;
- a seguito dei rilievi mossi il ctu l'aveva riconosciuta invalida in misura pari all'89% da settembre
2023 ed aveva ritenuto sussistenti le condizioni di cui all'art. 3 c. 1 L. 104/92 a decorrere da Settembre
2023;
- aveva depositato dichiarazione di dissenso.
Contestava le conclusioni del ctu, rilevando che, nonostante attraverso il calcolo riduzionistico adottato dal CTU non si pervenisse, matematicamente, alla percentuale del 100%, ciò non poteva ostare al riconoscimento della totale inabilità in capo ad ella ricorrente.
Evidenziava che dopo aver operato il calcolo riduzionistico, il c.t.u. avrebbe dovuto valutare come il danno globale incidesse realmente sulla propria validità complessiva.
Rilevava, inoltre, l'omessa valutazione dell'incidenza invalidante che la sindrome del tunnel carpale grave bilaterale aveva sulla propria capacità lavorativa.
Osservava che il ctu aveva errato nell'affermare che la sindrome del tunnel carpale grave bilaterale era da ricondurre eziologicamente alla patologia reumatologica da cui ella era affetta e precisava che la patologia doveva trovare autonoma classificazione in seno al codice tabellare 7207, previsto per l'anchilosi del polso in flessione, con la percentuale fissa pari al 30%.
Rilevava che il ctu, dopo avere separatamente valutato le due patologie, le quali incidono sullo stesso apparato, avrebbe dovuto procedere a una valutazione complessiva mediante il c.d. “calcolo
Salomonico” consistente nell'attribuzione di un valore percentuale proporzionale a quello previsto per la perdita anatomo-funzionale totale dell'organo o dell'apparato
Affermava che, in applicazione delle modalità di utilizzo delle Tabelle di Invalidità civile, così come disciplinate dal D.M. 5 febbraio1992, si sarebbe dovuta attribuire la percentuale del 100%.
Evidenziava, poi, che il consulente tecnico d'ufficio non aveva proceduto a una valutazione della capacità lavorativa semi-specifica, nonostante ciò fosse espressamente richiesta dal Decreto
Ministeriale, il quale stabilisce che, nella quantificazione del danno funzionale permanente relativo alla capacità lavorativa, intesa come capacità lavorativa generica, il consulente dispone di un margine valutativo di cinque punti percentuali, qualora le patologie accertate, come nel caso di specie, incidano anche sulle occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto (capacità cosiddetta semi- specifica) e sulla capacità lavorativa specifica. Chiedeva, pertanto, che venisse ritenuto e dichiarato che ella, in conseguenza delle infermità denunciate, era soggetto inabile nella misura del 100% ai fini del conseguimento della pensione di inabilità civile, nonché dell'esenzione dal pagamento del ticket sanitario (codice C01) e che sussistevano le condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992, sin dalla data della presentazione della domanda amministrativa o dalla data risultante in corso di causa. Instava per le spese di lite da distrarre in favore del procuratore antistatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con CP_1 vittoria di spese e compensi.
3.- Tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente, venivano disposti dapprima il richiamo del ctu che aveva espletato l'incarico nel procedimento per atp e successivamente il rinnovo della ctu.
4.- L'udienza del 10 settembre 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
5.- Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'odierna ricorrente al fine di verificare la sussistenza del requisito per ottenere il riconoscimento della pensione di inabilità, dell'esenzione totale dal pagamento del ticket sanitario nonché delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992 (giudizio iscritto al RG n. 3508/2021, acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, aveva riconosciuto la ricorrente invalida in misura pari al 89% ed aveva ritenuto sussistenti le condizioni sanitarie di cui dall'art.3 comma 1 L 104/92 a decorrere da Settembre 2023 e parte ricorrente aveva espresso il proprio dissenso.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza del requisito sanitario utile al conseguimento della pensione di inabilità, dell'esenzione totale dal pagamento del ticket sanitario nonché delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992.
Va evidenziato che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma indicata, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Nel caso di specie, tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente, sono stati disposti dapprima il richiamo del ctu che ha espletato l'incarico nel procedimento per atp e successivamente il rinnovo della ctu.
Il ctu successivamente nominato nel presente giudizio ha osservato che la ricorrente è affetta da
“Artrite reumatoide con cronicizzazione delle manifestazioni (cod. 9303 – valutazione del 50%).
Cardiopatia ipertensiva in II-III classe NY (cod. 6442 – valutazione del 50%). Epatopatia HBV correlata (cod. 6424 – valutazione del 51%). Obesità con complicanze artrosiche (cod. 7105 – valutazione del 31%). Sindrome del tunnel carpale (cod. 7313 – valutazione del 20%). Sindrome ansioso-depressiva reattiva (cod. 2207 – valutazione del 15%). Perdita del visus per trombosi retinica (cod. 5031 – valutazione del 7%)”.
In particolare, il consulente, dopo avere analizzato le patologie da cui è affetta la ricorrente, ha ritenuto che “Siamo quindi in presenza di polipatologie che rendono il quadro della ricorrente totalmente invalidante. Le minorazioni delle quali è affetta hanno il connotato della cronicità e configurano quelle condizioni che certamente determinano l'impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.”
Il ctu ha poi evidenziato che “ Per l'aggravamento delle patologie diagnosticate, il riconoscimento del beneficio assistenziale richiesto .. può decorrere a far data dal mese di Settembre 2023”.
Il consulente tecnico ha adeguatamente valutato le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e le conclusioni cui giunge il CTU sono coerenti dunque con l'esame obiettivo da esso condotto e con la documentazione medica esaminata.
6.- In ragione di tutto quanto sopra esposto, va dichiarato che si trova nelle Parte_1 condizioni sanitarie utili ai fini del conseguimento della pensione di inabilità e dell'esenzione totale dal pagamento del ticket sanitario nonché nelle condizioni di cui all' art. 3, comma 3, l. 104/1992 da settembre 2023.
7.- Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e del riconoscimento del requisito sanitario utile al conseguimento della pensione di inabilità, dell'esenziona totale dal pagamento del ticket sanitario e delle condizioni di cui all' art. 3, comma 3, l. 104/1992 con decorrenza successiva alla data di deposito del ricorso per atp, ma antecedente alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, le spese del procedimento per atp vengono interamente compensate tra le parti mentre le spese del presente giudizio vengono compensate per un metà e la restante parte viene posta a carico dell' e liquidata in dispositivo ex DM 10 marzo 2014, n. 55, applicando i minimi previsti tenuto CP_1 conto della semplicità della controversia;
vengono, altresì, poste, in via definitiva, a carico dell' CP_1 le spese di c.t.u. separatamente liquidate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie utili ai fini del conseguimento Parte_1 della pensione di inabilità e dell'esenzione totale dal pagamento del ticket sanitario nonchè delle condizioni i benefici di cui all' art. 3, comma 3, l. 104/1992 da settembre 2023;
b) compensa tra le parti le spese del procedimento per atp;
c) condanna l' al pagamento di metà delle spese giudiziali del presente procedimento liquidate CP_1 nella somma di € 1347,75 oltre € 21,5 a titolo di c.u. iva, cpa e rimborso spese generali da distrarre in favore del procuratore antistatario, e dichiara compensata la restante quota;
d) pone le spese di CTU, separatamente liquidate, in via definitiva a carico dell' . CP_1
Messina, 11 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga