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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/11/2025, n. 1465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1465 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1430/2025
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
, rapp. e dif. dall'avvocato A. Matrone, con cui elett.te domicilia in Scafati, al Parte_1
C.so Nazionale n. 95, giusta procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rapp. p.t., rapp. e dif. dall'Avvocatura interna, elett.te CP_1
domiciliato come in atti, giusta procura di cui in produzione,
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto del 20/3/2025, la ricorrente di cui in epigrafe ha adito questo giudice, esponendo in fatto ed indiritto i presupposti alla base della domanda e concludendo come da ricorso in atti.
Si è costituito l , contestando gli assunti avversi e concludendo come da memoria in CP_1
atti.
La causa è stata decisa come da sentenza che segue.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La ricorrente ha rinunciato all'azione proposta, come emerge nelle note di trattazione per l'odierna udienza del procuratore della lavoratrice. Deve precisarsi che l'estinzione del processo civile per rinuncia agli atti del giudizio, ex art. 306 c.p.c., da dichiararsi con ordinanza, va tenuta distinta dalla sentenza che dichiara la cessazione della materia del contendere derivante dalla rinuncia all'azione da parte dell'attore.
Infatti, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 2268/1999) la rinuncia all'azione - a differenza della rinuncia agli atti del giudizio che, per diventare operativa,
necessita dell'accettazione della controparte nei modi prescritti dalla legge - preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte perché,
estinguendo l'azione stessa, ha l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda e fa, quindi,
venire meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta dall'attore.
Pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, che è un'ipotesi di estinzione del giudizio, creata dalla prassi giurisprudenziale, da pronunciare, anche d'ufficio,
ogniqualvolta si verifichi un'ipotesi di: a) rinuncia all'azione (come nel caso di specie); b)
rinuncia alla pretesa sostanziale;
c) venire meno dell'interesse delle parti alla sua naturale definizione.
Presuppone, dunque, che la situazione sostanziale nuova (o quanto meno diversa) da quella presente al momento dell'introduzione del processo, "soddisfi" l'attore rendendo inutile la sua azione volta ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice. L'accertamento, inoltre, deve essere condotto avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass. 2567/2007).
In assenza di contestazioni da arte dell' in relazione alla rinuncia all'azione operata CP_1
dalla ricorrente, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
Nulla per le spese processuali, in virtù della dichiarazione della ricorrente.
P.Q.M.
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) nulla per le spese di lite.
Nocera Inferiore, data del deposito Il Giudice
Dott. Aldo Rizzo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
, rapp. e dif. dall'avvocato A. Matrone, con cui elett.te domicilia in Scafati, al Parte_1
C.so Nazionale n. 95, giusta procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rapp. p.t., rapp. e dif. dall'Avvocatura interna, elett.te CP_1
domiciliato come in atti, giusta procura di cui in produzione,
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto del 20/3/2025, la ricorrente di cui in epigrafe ha adito questo giudice, esponendo in fatto ed indiritto i presupposti alla base della domanda e concludendo come da ricorso in atti.
Si è costituito l , contestando gli assunti avversi e concludendo come da memoria in CP_1
atti.
La causa è stata decisa come da sentenza che segue.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La ricorrente ha rinunciato all'azione proposta, come emerge nelle note di trattazione per l'odierna udienza del procuratore della lavoratrice. Deve precisarsi che l'estinzione del processo civile per rinuncia agli atti del giudizio, ex art. 306 c.p.c., da dichiararsi con ordinanza, va tenuta distinta dalla sentenza che dichiara la cessazione della materia del contendere derivante dalla rinuncia all'azione da parte dell'attore.
Infatti, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 2268/1999) la rinuncia all'azione - a differenza della rinuncia agli atti del giudizio che, per diventare operativa,
necessita dell'accettazione della controparte nei modi prescritti dalla legge - preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte perché,
estinguendo l'azione stessa, ha l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda e fa, quindi,
venire meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta dall'attore.
Pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, che è un'ipotesi di estinzione del giudizio, creata dalla prassi giurisprudenziale, da pronunciare, anche d'ufficio,
ogniqualvolta si verifichi un'ipotesi di: a) rinuncia all'azione (come nel caso di specie); b)
rinuncia alla pretesa sostanziale;
c) venire meno dell'interesse delle parti alla sua naturale definizione.
Presuppone, dunque, che la situazione sostanziale nuova (o quanto meno diversa) da quella presente al momento dell'introduzione del processo, "soddisfi" l'attore rendendo inutile la sua azione volta ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice. L'accertamento, inoltre, deve essere condotto avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass. 2567/2007).
In assenza di contestazioni da arte dell' in relazione alla rinuncia all'azione operata CP_1
dalla ricorrente, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
Nulla per le spese processuali, in virtù della dichiarazione della ricorrente.
P.Q.M.
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) nulla per le spese di lite.
Nocera Inferiore, data del deposito Il Giudice
Dott. Aldo Rizzo