Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/04/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1963 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Valentina Senis, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Roberto Senis, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
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1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 24/02/2024, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di DR, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 Parte_2
dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
A) i coniugi (C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
01/11/1975, residente in [...] e Parte_2
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente
[...] C.F._2 in DR (SU) nella via Leni n. 68, vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e saranno liberi di stabilire la propria residenza ove riterranno più opportuno.
B) Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori, secondo le Per_1 disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso.
Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio.
Pag. 2 di 6 Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
La IG.ra avrà la facoltà - ove lo ritenga opportuno - di trasferire Parte_2 altrove la propria residenza e quella del figlio , purché ciò non limiti Per_1 il diritto di visita del padre.
In caso di trasferimento della residenza la IG.ra sarà tenuta a Parte_2 darne notizia al IG. con congruo preavviso. Pt_1
C) Le parti si accordano affinché possa trascorrere con entrambi i Per_1 genitori tutto il tempo che riterrà, nel rispetto delle sue attività; il padre e la madre si impegnano a collaborare affinché il bambino possa frequentarli entrambi in maniera equanime.
D) Pur tuttavia, nella non creduta ipotesi in cui si dovessero verificare delle difficoltà circa gli accordi inerenti le visite a favore dei genitori, sin d'ora si regolano le stesse così come di seguito:
1. il IG. , compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà Pt_1 di tenere con sé il figlio almeno due giorno alla settimana dalle ore 18:00 alle ore 21:00.
Il padre potrà, altresì, tenere con se il figlio alternativamente una settimana il sabato e la successiva settimana la domenica dalle ore 9.00 alle ore 21.00.
Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio, nonché nel rispetto delle volontà del minore.
2. Per quanto concerne le festività natalizie il IG. avrà la facoltà di Pt_1 trascorrere con il figlio il giorno del 25 dicembre e del 01 gennaio dalle ore
9.00 alle ore 21.00 ad anni alterni.
Relativamente alle vacanze pasquali, il IG. avrà la facoltà di Pt_1 trascorrere con il figlio un intero pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 21.00, in modo che possa trascorrere alternativamente un anno la Per_1 pasqua con la madre e la pasquetta con il padre, e l'anno successivo viceversa.
In ordine alle vacanze estive, il IG. avrà la facoltà di trascorrere con Pt_1 il figlio almeno 15 (quindici) giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare.
Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il
30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative del IG.
. Pt_1
I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio.
Pag. 3 di 6 Qualora la IG.ra decida di trascorrere dei periodi di vacanza Parte_2 con il figlio dovrà darne notizia al IG. con congruo preavviso, Pt_1 indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno;
allo stesso modo provvederà il padre.
E) Il IG. a decorrere dal mese di marzo 2025 si obbliga a corrispondere Pt_1 mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario del figlio, la somma globale di € 300,00 (euro trecento/00), da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT.
Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso versamento diretto nelle mani della IG.ra , oppure mediante Parte_2 bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla IG.ra Parte_2 stessa, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese solare.
F) Tenuto conto del fatto che percepisce secondo quanto previsto dalla Per_1
l. n. 20/1997, un sostegno economico mensile pari ad € 250,00 oltre ad una indennità di frequenza per € 300,00 e che tali somme, corrisposte dall'INPS nell'interesse del bambino e in relazione alla condizione neuro evolutiva di cui
è affetto, sono attualmente accreditate a favore del conto corrente del padre, lo stesso si obbliga a segnalare all'istituto di previdenza nazionale la variazione a favore del conto corrente della IG.ra a favore della quale le Parte_2 somme dovranno essere accreditate nell'interesse di . Per_1
Nell'ipotesi in cui tale variazione non dovesse avvenire celermente tutte le somme accreditate nel conto del IG. per corrispondenti € 550,00 Pt_1
(cinquecentocinquanta/00) dovranno essere prontamente trasferite a favore della IG.ra attraverso bonifico da effettuarsi entro i cinque giorni Parte_2 successivi all'accredito nel conto corrente del IG. . Pt_1
Tali somme verranno direttamente utilizzate nell'interesse del minore secondo le esigenze del bambino e in base alle prescrizioni normative.
G) Il IG. rimborserà, inoltre, alla IG.ra il 50% (cinquanta per Pt_1 Parte_2 cento) di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse del figlio , dietro semplice presentazione del documento fiscale Per_1 comprovante la relativa spesa.
In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni).
Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa.
Pag. 4 di 6 A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese:
- Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche.
In ogni caso compresi anche i ticket del SSN.
- Scolastiche: rette scolastiche (anche per pre-scuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue.
- : costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, Controparte_1 artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche.
- Spese di custodia del minorenne (babysitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite.
H) Il IG. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi Pt_1 nell'interesse del figlio fintanto che lo stesso continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente.
I) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre,
a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
J) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
K) La casa coniugale viene assegnata alla moglie con i beni e gli arredi ivi contenuti.
I coniugi continueranno a vivere nello stesso immobile dal quale verranno ricavati due alloggi separati.
A tal fine di IG. si farà carico delle spese necessarie per ottenere tale Pt_1 frazionamento entro e non oltre mesi 6 dall'omologa della presente separazione.
Pag. 5 di 6 L) Il IG. eseguirà a sue spese presso lo stesso immobile sito in via Leni n. Pt_1
68 i lavori necessari atti a ricavare due separati alloggi attraverso la chiusura di una porta al piano primo, al fine di separare una cucina un bagno ed una camera, ove lo stesso avrà il suo domicilio rispetto al resto dell'immobile.
La IG.ra e il piccolo avranno la loro residenza presso Parte_2 Per_1 la stessa unità immobiliare ma rispettivamente con accesso dalla via Leni n. 68 piano terra con camera da letto cameretta e bagno, con cucina e altra camera da letto nel piano mansarda.
M) Le utenze attualmente intestate al IG. rimarranno allo stesso intestate il Pt_1 quale provvederà al pagamento dei consumi riguardanti entrambe le unità abitative ottenute.
N) I coniugi, fino a quando risiederanno nelle due frazioni separate dello stesso immobile si impegnano ed obbligano, nell'interesse del figlio e nel reciproco rispetto, a far sì che alcuna altra persona possa alloggiare nei rispettivi immobili di competenza per qualunque motivo o ragione.
O) Il IG. si farà carico della corresponsione a favore della IG.ra Pt_1
di un assegno di mantenimento per € 250,00 (euro Parte_2 duecentocinquanta/00) mensili, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese a favore del conto corrente che la IG.ra si riserva di indicare. Parte_2
P) I medesimi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro e si scambiano reciprocamente il consenso per l'espatrio.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 10/04/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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