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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 22/11/2025, n. 938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 938 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1739/2019
Tribunale Ordinario di Paola Sezione Prima Civile
Con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta la trattazione della presente udienza secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter c.p.c.. In ottemperanza al citato decreto, i procuratori delle parti hanno fatto pervenire le proprie note difensive, contenenti le istanze relative alle parti rispettivamente assistite. L'avv. Alessandro Gaeta, per il , si riporta ai propri scritti difensivi, Controparte_1 di cui chiede l'integrale accoglimento. Conclude, quindi, chiedendo: in via preliminare, revocare e/o annullare il Decreto Ingiuntivo n. 429/2019 per indeterminatezza della somma ingiunta, ovvero per incertezza ed inesigibilità della stessa e, conseguentemente, accertare e dichiarare che la somma da pagare non è quella ingiunta all'odierna opponente e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
in via riconvenzionale nel merito, accertare lo squilibrio sinallagmatico tra le due prestazioni dovute dalle odierni parti in causa in virtù dell'accordo di affidamento del servizio di depurazione;
accertare l'inadempimento della nell'esecuzione Controparte_2 di tale accordo di affidamento ai danni del , e, per l'effetto, Controparte_1 condannarla al pagamento della somma pari ad € 25.088,32, di cui € 9.500,00 a titolo di penali (ex art. 13 del capitolato d'oneri); € 5.440,80 a titolo di spese per smaltimenti ed analisi, ed € 10.143,52 a titolo di interessi maturati a far data dal 01/07/2011 al 06/11/2019, oltre rivalutazione monetaria a decorrere dal medesimo periodo, nonché interessi maturandi e rivalutazione monetaria sino al dì del soddisfo, ovvero a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, diritti ed onorario da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Chiede, quindi, che la causa venga trattenuta in decisione. L'avv. Andrea Zoccali, per , si riporta Controparte_3 alle note conclusive del 22/01/2024, già depositate per l'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 23/02/2024, nonché - con riferimento alle eccezioni sollevate d'ufficio dal Giudice all'udienza del 14/03/2025 - alle note difensive depositate il 03/04/2025, alla produzione documentale del 20/05/2025 e al verbale di udienza del 13/06/2025. Precisa, in particolare, che la domanda riconvenzionale proposta dal opponente si fonda su asseriti CP_1 inadempimenti rispetto a clausole del contratto e del capitolato d'oneri mai sottoscritti - secondo quanto emerso a seguito dell'eccezione di nullità del contratto d'appalto sollevata d'ufficio dal Giudice - e che quindi mai hanno acquisito efficacia, ivi incluse le penali contestate e quantificate ai sensi dell'art. 13 del medesimo capitolato d'oneri. Inoltre, tutti gli asseriti inadempimenti indicati nella relazione dell'ing. - sulla cui sola base si Per_1 fonda la domanda riconvenzionale - si riferiscono agli anni 2012 e 2013 ed in tale periodo la titolarità del rapporto di appalto era stata trasferita da a , per CP_2 CP_4 effetto della scissione deliberata il 09/11/2010, la cui efficacia è stata comunicata da CP_2
pagina 1 di 9 Lazio al Comune con nota prot. n. 313 del 08/07/2011, secondo quanto risulta dalla proposta di delibera di Giunta Comunale n. 28 del 17/06/2014, con conseguente esclusione di qualsivoglia responsabilità in capo a . Per quanto concerne la domanda CP_2 subordinata di condanna del a corrispondere a - nel caso Controparte_1 CP_2 in cui venga accertata la nullità del contratto di appalto ai sensi dell'art. 17 del R.D. 2440/1923 e/o dell'art. 191 del TUEL - un indennizzo da determinare ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., l'avv. Zoccali precisa che lo stesso dovrà essere quantificato, limitatamente alle prestazioni oggetto della fatture n. 256 del 31/05/2011 e n. 292 del 30/06/2011 - (ciascuna dell'importo di € 5.446,06 IVA inclusa) aventi ad oggetto, rispettivamente, la gestione degli impianti nei mesi di maggio e di giugno 2011 - secondo gli stessi corrispettivi contrattuali ivi esposti. Conclude, quindi, chiedendo: in via principale, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente; in via subordinata, in caso di revoca del decreto ingiuntivo, l'accertamento e la declaratoria dell'obbligo del di pagare in favore di Controparte_1
dell'importo di Euro 16.536,21 o del diverso importo che Controparte_3 dovesse essere riconosciuto dovuto, oltre interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002, con condanna del al pagamento dei predetti importi favore di Controparte_1 [...]
e, nello specifico caso in cui il decreto ingiuntivo dovesse essere Controparte_3 revocato a seguito di declaratoria di nullità del rapporto contrattuale tra le parti in causa ai sensi dell'art. 17 del R.D. 2440/1923 e/o dell'art. 191 del TUEL, accertare ai sensi dell'art. 2041 cod. civ. l'arricchimento senza giusta causa del e condannarlo a Controparte_1 corrispondere in favore di un indennizzo da determinare in ragione delle CP_2 fatture azionate con il decreto ingiuntivo opposto, o nella maggiore o minore misura che dovesse essere ritenuta di giustizia, anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., oltre interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002. In ogni caso, con il favore delle spese di lite da determinare ai sensi del D.M. 55/2014, ivi incluse le spese generali, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Il Giudice
Viste le note difensive e conclusionali con le quali i difensori hanno illustrato le ragioni poste a fondamento delle conclusioni rispettivamente formulate decide la controversia pronunciando la sentenza allegata al presente atto, su pagina separata.
Il Giudice
TT ET
pagina 2 di 9 R.G.N. 1739/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. TT ET, all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione della causa, effettuate in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 1739/2019 vertente
TRA
(C.F. ), in persona del Sindaco e legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Gaeta (C.F.
); C.F._1
Opponente
E
(C.F. , in persona del liquidatore e Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Zoccali ( ; C.F._2
Opposta
Oggetto: Somministrazione. Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il ha proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. Controparte_1
429/2019, emesso dal Tribunale di Paola il 25/09/2019 e notificatogli il 03/10/2019 (proc. n. 1216/2019 RG), con cui gli è stato ingiunto il pagamento, in favore della CP_2
a socio unico in liquidazione, del complessivo importo di € 16.536,21, oltre interessi e
[...] spese legali, a titolo di corrispettivo per fatture non saldate e relative al servizio di pagina 3 di 9 conduzione, manutenzione e custodia dell'impianto di depurazione comunale e delle stazioni di sollevamento, affidato a quest'ultima dall'Ente locale.
1.1. A sostegno della domanda, parte opponente deduce preliminarmente che, in data 06/04/2010, ha proceduto all'aggiudicazione definitiva, in favore della , del CP_2 servizio di conduzione, manutenzione, controllo e custodia impianto di depurazione e stazioni di sollevamento rete fognante, per un importo contrattuale annuo pari a € 59.411,50, al netto del ribasso del 16,29%, con durata pari a 24 mesi decorrenti dal 28/04/2010, così come previsto nel processo verbale di consegna del 23/04/2010 e dal bando di gara. Deduce, poi, che l'odierna opposta ha ceduto, in favore della neocostituita il proprio ramo d'azienda ricomprendente il predetto servizio oggetto Controparte_5 di affidamento, giusta atto per Notaio del 09/11/2010 (Rep. n. 4349). Il Persona_2 servizio è definitivamente cessato il 28/09/2012 ed è stato successivamente affidato, giusta ordinanza sindacale n. 40 del 29/09/2012, alla ditta Cogei S.r.l., la quale il 05/10/2012 ha sottoscritto, con il e con la ditta uscente , apposito verbale dello CP_1 CP_4 stato di consistenza dell'impianto di depurazione e delle stazioni di sollevamento. L'opponente osserva che nel corso dei predetti periodi di gestione si sono verificati diversi disservizi nel funzionamento del depuratore, ragion per cui ancor prima di provvedere alla liquidazione degli ultimi compensi dovuti alla ed alla subentrante CP_2 CP_4
l'Ente locale ha incaricato l'Ing. di redigere una relazione tecnica,
[...] Persona_3 finalizzata all'individuazione degli inadempimenti posti in essere dai gestori dell'impianto, nonché alla quantificazione delle penali e/o decurtazioni da applicare per i disservizi stessi, da cui è emersa una spesa pari ad € 151.797,81 per il periodo di gestione effettuata da ed € 13.332,80 per il periodo di gestione effettuata da . CP_4 CP_2
Eccepisce dunque: i. la carenza di legittimazione attiva in capo alla società opposta nella richiesta di pagamento delle fatture n. 256 del 31/05/2011 e n. 292 30/06/2011, perché aventi ad oggetto prestazioni effettuate successivamente alla cessione del ramo di azienda in favore della , avvenuto il 09/11/2010, nonché – per la medesima ragione CP_4
– la carenza di legittimazione attiva nella richiesta di pagamento delle fatture (n. 143 del 31/12/2013, n. 62 del 30/06/2014, n. 140 del 31/12/2014 e n. 19/02/2016) aventi ad oggetto obbligazioni di interessi da ritardato pagamento ed il pagamento dell'adeguamento Istat dovuto;
ii. l'illegittima applicazione di tali interessi, sia in merito al tasso applicato che alla decorrenza;
iii. l'inadempimento contrattuale della , generato dai disservizi CP_2 causati nella gestione dell'impianto di depurazione, giusta la suindicata relazione tecnica. Conclude, pertanto, chiedendo: in via preliminare, la revoca del decreto ingiuntivo opposto per indeterminatezza della somma ingiunta ovvero per incertezza ed inesigibilità della stessa;
in via riconvenzionale e nel merito, l'accertamento dello squilibrio sinallagmatico tra le prestazioni dovute da entrambe le parti in causa, nonché l'accertamento dell'inadempimento della nell'esecuzione del contratto di affidamento e, per CP_2
l'effetto, la sua condanna al pagamento di complessivi € 25.088,32, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo, o della minore o maggiore somma ritenuta di giustizia.
pagina 4 di 9 1.2. , nel contestare le avverse doglianze, assume preliminarmente la propria CP_2 legittimazione attiva, atteso che le fatture n. 256/2011 e n. 292/2011 afferiscono ai corrispettivi dovuti in favore della per la gestione effettuata negli ultimi due CP_2 mesi da parte di quest'ultima (maggio e giugno 2011) in favore del opponente CP_1 prima della cessione del ramo di azienda alla mentre le ulteriori Controparte_5 fatturazioni hanno ad oggetto l'adeguamento Istat dei pregressi corrispettivi e interessi da ritardato pagamento e non, dunque, canoni del servizio successivi alla scissione. Con riguardo alle fatture per interessi da ritardato pagamento dei predetti corrispettivi, deduce poi che il opponente si è limitato a contestare genericamente di aver sempre CP_1 pagato entro i termini pattuiti. Eccepisce, dunque, l'inammissibilità, l'infondatezza e la genericità delle eccezioni relative all'inadempimento contrattuale della , atteso CP_2 che – come precisato e confermato dallo stesso opponente – a decorrere dal CP_1 luglio del 2011 nell'appalto de quo è subentrata la e tale subentro è stato CP_4 comunicato al Comune committente, che non si è opposto, realizzandosi pertanto una successione del contratto e la conseguente liberazione della da ogni vincolo CP_2 inerente al contratto per cui è causa. Eccepisce, inoltre, l'inattendibilità della relazione tecnica redatta su incarico dell'Ente locale opponente, atteso che: i. in ordine allo smaltimento dei fanghi e del vaglio, la quantificazione operata dal tecnico, relativa al periodo ricompreso tra il 01/04/2010 e il 30/09/2012, si basa su mere presunzioni, si appalesa del tutto teorica e non corroborata da alcun parametro e metodologia di calcolo, non essendo peraltro contrattualmente previsto alcun quantitativo minimo di produzione di fanghi;
ii. gli importi quantificati a titolo di danno nella predetta relazione si riferiscono ai fanghi ed al vaglio che il ha dovuto smaltire negli anni 2012 e 2013, Controparte_1 periodo in cui la non gestiva più il servizio oggetto di affidamento;
iii. la CP_2 mancata esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria è stata dedotta dallo stato dell'impianto e delle stazioni di sollevamento per come accertato all'esito dei sopralluoghi del 04-05/10/2012, alla presenza delle ditte Cogei e e, CP_4 dunque, quando la non era più affidataria del servizio. In ordine alle fatture CP_2 aventi ad oggetto obbligazioni di interessi da ritardato pagamento, l'opposta eccepisce che: i. la fattura n. 143 del 31/12/2013 è relativa, in gran parte, a fatturazioni non contestate dal e, pertanto, saldate e non oggetto di ingiunzione, ma pagate in ritardo, mentre le CP_1 fatture n. 62/2014, 140/2014 e 11/2016 hanno ad oggetto interessi per il mancato pagamento dei corrispettivi dovuti per la gestione effettuata nei mesi di maggio e giugno 2011; ii. l'opposta ha correttamente applicato il tasso di interesse previsto dal D. Lgs. 231/2002; iii. è incontestata la decorrenza del termine di pagamento delle suddette obbligazioni di interessi, mentre le fatture n. 125/2013 e 147/2013, di applicazione dell'Istat, sono state contestate dall'opponente solo in merito alla carenza di legittimazione attiva della , ma non nel merito. Eccepisce, infine, l'inammissibilità della CP_2 domanda riconvenzionale spiegata dal opponente, avendo quest'ultimo già CP_1 proposto domanda risarcitoria in sede penale e, nel merito, l'infondatezza della domanda stessa, atteso che la mancata esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria non sono imputabili alla . Deduce, infine, l'assenza di idonea CP_2
pagina 5 di 9 documentazione a supporto delle penali applicate e la loro quantificazione generica. Conclude, pertanto, chiedendo: la concessione della provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo opposto per l'intero importo ingiunto, ovvero nei limiti delle somme non contestate, pari ad € 3.110,20, ovvero ad € 3.213,41, ovvero ancora per la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta non contestata;
nel merito, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, nonché il rigetto della domanda riconvenzionale;
in via subordinata, in caso di revoca del decreto ingiuntivo, l'accertamento e la declaratoria dell'obbligo dell'opponente di pagare, in favore dell'opposta, l'importo di € 16.536,21 (o la diversa somma riconosciuta come dovuta) e, per l'effetto, la sua condanna al pagamento di tale somma, oltre interessi di mora dalle scadenze sino all'effettivo pagamento;
il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dalla opponente.
1.3. All'udienza del 14/03/2025, il Tribunale di Paola ha rilevato e sottoposto alle parti la questione della nullità di cui all'art. 17 del R.D. 2440/1923 e per violazione dell'art. 191 D. Lgs. 267/2000, per mancanza di evidenza della comunicazione dell'impegno di spesa e della attestazione di copertura finanziaria.
1.4. Con note scritte del 03/04/2025, ha concluso chiedendo: in via principale, CP_2 il rigetto dell'opposizione proposta e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, nonché il rigetto della domanda riconvenzionale. In via subordinata, in caso di revoca del decreto ingiuntivo, l'accertamento e la declaratoria dell'obbligo del di pagare, Controparte_1 in favore di , l'importo di € 16.536,21 o del diverso importo che dovesse essere CP_2 riconosciuto dovuto, oltre interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002, con condanna dell'opponente al pagamento dei predetti importi favore di il rigetto della domanda CP_2 riconvenzionale proposta dall'opponente; in via ulteriormente subordinata, in caso di revoca del decreto ingiuntivo a seguito di declaratoria di nullità ex dell'art. 17 R.D. 2440/1923 e/o art. 191 del TUEL, l'accertamento ai sensi dell'art. 2041 cod. civ. dell'ingiustificato arricchimento del e la sua condanna a Controparte_1 corrispondere, in favore di , un indennizzo da determinare in ragione delle CP_2 fatture azionate con il decreto ingiuntivo opposto, o nella maggiore o minore misura che dovesse essere ritenuta di giustizia, anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ..
1.5. Il procedimento non ha necessitato di ulteriore approfondimento istruttorio ed è stato deciso con sentenza contestuale, previa discussione della causa effettuata in modalità cartolare.
2. La domanda di pagamento formulata da non può essere Controparte_3 accolta, per le ragioni che seguono.
2.1. Tra i requisiti di validità del contratto, l'art. 1325, n. 4, cod. civ. individua la forma
“quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità”, sancendo così un generale principio di libertà delle forme che, per giurisprudenza costante, non si applica ai contratti posti in essere da enti pubblici, in quanto solo la forma scritta rende possibile, concretamente, l'individuazione del contenuto volontaristico e consente di operare gli opportuni controlli dell'autorità tutoria [cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 6406 del 30/06/1998 (Rv. 516825 - 01); Sez. 1, Sentenza n. 3662 del 08/04/1998 (Rv. 514389 - 01);
pagina 6 di 9 Sez. 1, Sentenza n. 7997 del 26/08/1997 (Rv. 507109 - 01); Sez. 2, Sentenza n. 7149 del 23/06/1995 (Rv. 493063 - 01)]. Con particolare riguardo alla disciplina degli appalti pubblici, l'obbligo di forma scritta del contratto è sancito dall'art. 11 del D. Lgs. 163/2006 (vigente e applicabile ratione temporis): tale previsione, analogamente a quanto previsto nelle disposizioni contenute negli artt. 16 e 17 del R.D. n. 2440/1923, ha carattere imperativo e rappresenta uno strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa nell'interesse sia del cittadino, costituendo remora ad arbitrii, sia della collettività, agevolando l'espletamento della funzione di controllo sul contenuto del negozio, previsto nell'ottica dell'interesse pubblico, sicché la previsione si correla direttamente ai principi generali di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione sanciti dall'art. 97 Cost. [cfr. Cass. Civ. Sez. U., Sentenza n. 33719 del 16/11/2022; Sez. U., Sentenza n. 18214 del 17/09/2015; Sez. 1, Sentenza n. 1606 del 24/01/2007 (Rv. 594938 - 01)]. Pertanto, il contratto di appalto deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere e al compenso da corrispondere [Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 1752 del 26/01/2007 (Rv. 594305 - 01)]. La violazione dell'obbligo di redazione del contratto in forma scritta rende illecita la relativa pattuizione per contrarietà a norme imperative, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418, comma 1, e 1325, n. 4, cod. civ.
2.2. Nel caso che ci occupa, la complessiva pretesa creditoria azionata si fonda su un contratto nullo, perché privo dei requisiti formali imposti dalla richiamata normativa. Peraltro, poiché la forma scritta è richiesta per la validità del contratto, la prova della sua esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto non può essere sostituita da altri mezzi probatori e, quindi, neanche dal comportamento delle parti che abbiano esplicitamente o implicitamente ammesso l'esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito [cfr. Sez. U, Sentenza n. 12769 del 28/11/1991 (Rv. 474800 - 01) e Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13886 del 23/06/2011 (Rv. 618737 - 01)]. Pertanto, alcun valore può essere attribuito al processo verbale di consegna datato 28/04/2010 prot. n. 554 – SL/E/M, a firma del responsabile dell'Ufficio tecnico, ed avente ad oggetto “servizio di conduzione, manutenzione, controllo e custodia dell'impianto e stazioni di sollevamento rete fognaria”, in quanto trattasi di un atto unilaterale di ricognizione privo dei requisiti dell'atto negoziale, così come non può assumersi che la
“base contrattuale” possa ricavarsi dalla determinazione di spesa, ancorché munita del relativo visto di regolarità. La determinazione non può, infatti, in alcun caso assumere valore equipollente rispetto al contratto, nemmeno se sottoscritta per accettazione dal soggetto incaricato. Infatti, in tema di stipulazione dei contratti degli enti locali, la deliberazione a contrarre del responsabile del procedimento di spesa ex art. 192 del d.lgs. n. 267 del 2000, pur predefinendo oggetto, forma e clausole essenziali del successivo negozio, non ha natura negoziale, ma programmatica ed amministrativa, qualificandosi come momento provvedimentale di apprezzamento dell'interesse pubblico e come pagina 7 di 9 garanzia procedimentale di trasparenza dell'azione amministrativa, ed è, in quanto tale, soggetta al regime tipico dei provvedimenti ai fini dell'autotutela, del controllo e della tutela giurisdizionale, con la conseguenza che, non avendo natura di proposta contrattuale suscettibile di accettazione da parte del privato, non può surrogare il requisito della forma prescritto, a pena di nullità, per i contratti conclusi dalla P.A. [Cass. Civ. Sez. 2, Ordinanza n. 15571 del 16/05/2022 (Rv. 664881 - 01)]. Pertanto, non si condividono le argomentazioni contenute nella nota difensiva del 03/04/2025 depositata dal creditore opposto, secondo cui, quanto meno con riferimento alla determine concernenti l'affidamento di lavori di manutenzione straordinaria (la determinazione n. 514/2010 e la determinazione n. 259/2011), il contratto può ritenersi concluso “in una delle forme consentite dall'art. 17 del R.D. 2440/1923”. Dalla nullità del contratto deriva l'inesigibilità del corrispettivo richiesto in forza del titolo dedotto e la conseguenziale revoca del provvedimento monitorio, con rigetto di ogni altra questione e domanda, anche riconvenzionale, concernente la sussistenza degli inadempimenti contestati dall'odierno opponente e che sul titolo in questione si fonda.
2.3. La nullità del contratto determina, ad avviso di questo Giudice, anche l'irrilevanza della prospettata questione di giurisdizione relativamente alla validità e/o esigibilità della clausola di revisione dei prezzi, che dovrà, pertanto, ritenersi superata.
3. La domanda subordinata di arricchimento senza causa avanzata dalla società opposta (peraltro relativamente al solo credito portato dalle fatture n. 274/2010 e 435/2010, relativo al residuo per la gestione ordinaria), all'esito del rilievo ufficioso della nullità del contratto per mancanza dei requisiti formali prescritti dalla legge, è inammissibile. Come già evidenziato, la previsione che sancisce l'obbligatorietà della redazione del contratto in forma scritta ha carattere imperativo, perché è posta a tutela del principio di buon andamento della pubblica amministrazione consacrato nell'art. 97 della Costituzione. Ne consegue che la relativa violazione determina l'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative, situazione questa che esclude possa farsi ricorso al rimedio dell'azione di cui all'art. 2041 cod. civ. La Suprema Corte ha di recente stabilito che «ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico» [Cass. Civ. Sez. U., Sentenza n. 33954 del 05/12/2023 (Rv. 669447 - 01)].
4. In considerazione della definizione dell'odierno procedimento sulla base di questione non dedotta dalle parti, ma rilevata ufficiosamente dal Giudice, nel rispetto della disciplina posta dall'art. 101 c.p.c., si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
PQM
pagina 8 di 9 Il Tribunale in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza o eccezione e definitivamente pronunciando, così provvede: Revoca il Decreto Ingiuntivo n. 429/2019. Rigetta la domanda principale e le domande subordinate proposte da Controparte_3
. Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal Comune di .
[...] CP_1
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Paola, 22 novembre 2025. Il Giudice TT ET
pagina 9 di 9
Tribunale Ordinario di Paola Sezione Prima Civile
Con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta la trattazione della presente udienza secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter c.p.c.. In ottemperanza al citato decreto, i procuratori delle parti hanno fatto pervenire le proprie note difensive, contenenti le istanze relative alle parti rispettivamente assistite. L'avv. Alessandro Gaeta, per il , si riporta ai propri scritti difensivi, Controparte_1 di cui chiede l'integrale accoglimento. Conclude, quindi, chiedendo: in via preliminare, revocare e/o annullare il Decreto Ingiuntivo n. 429/2019 per indeterminatezza della somma ingiunta, ovvero per incertezza ed inesigibilità della stessa e, conseguentemente, accertare e dichiarare che la somma da pagare non è quella ingiunta all'odierna opponente e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
in via riconvenzionale nel merito, accertare lo squilibrio sinallagmatico tra le due prestazioni dovute dalle odierni parti in causa in virtù dell'accordo di affidamento del servizio di depurazione;
accertare l'inadempimento della nell'esecuzione Controparte_2 di tale accordo di affidamento ai danni del , e, per l'effetto, Controparte_1 condannarla al pagamento della somma pari ad € 25.088,32, di cui € 9.500,00 a titolo di penali (ex art. 13 del capitolato d'oneri); € 5.440,80 a titolo di spese per smaltimenti ed analisi, ed € 10.143,52 a titolo di interessi maturati a far data dal 01/07/2011 al 06/11/2019, oltre rivalutazione monetaria a decorrere dal medesimo periodo, nonché interessi maturandi e rivalutazione monetaria sino al dì del soddisfo, ovvero a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, diritti ed onorario da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Chiede, quindi, che la causa venga trattenuta in decisione. L'avv. Andrea Zoccali, per , si riporta Controparte_3 alle note conclusive del 22/01/2024, già depositate per l'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 23/02/2024, nonché - con riferimento alle eccezioni sollevate d'ufficio dal Giudice all'udienza del 14/03/2025 - alle note difensive depositate il 03/04/2025, alla produzione documentale del 20/05/2025 e al verbale di udienza del 13/06/2025. Precisa, in particolare, che la domanda riconvenzionale proposta dal opponente si fonda su asseriti CP_1 inadempimenti rispetto a clausole del contratto e del capitolato d'oneri mai sottoscritti - secondo quanto emerso a seguito dell'eccezione di nullità del contratto d'appalto sollevata d'ufficio dal Giudice - e che quindi mai hanno acquisito efficacia, ivi incluse le penali contestate e quantificate ai sensi dell'art. 13 del medesimo capitolato d'oneri. Inoltre, tutti gli asseriti inadempimenti indicati nella relazione dell'ing. - sulla cui sola base si Per_1 fonda la domanda riconvenzionale - si riferiscono agli anni 2012 e 2013 ed in tale periodo la titolarità del rapporto di appalto era stata trasferita da a , per CP_2 CP_4 effetto della scissione deliberata il 09/11/2010, la cui efficacia è stata comunicata da CP_2
pagina 1 di 9 Lazio al Comune con nota prot. n. 313 del 08/07/2011, secondo quanto risulta dalla proposta di delibera di Giunta Comunale n. 28 del 17/06/2014, con conseguente esclusione di qualsivoglia responsabilità in capo a . Per quanto concerne la domanda CP_2 subordinata di condanna del a corrispondere a - nel caso Controparte_1 CP_2 in cui venga accertata la nullità del contratto di appalto ai sensi dell'art. 17 del R.D. 2440/1923 e/o dell'art. 191 del TUEL - un indennizzo da determinare ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., l'avv. Zoccali precisa che lo stesso dovrà essere quantificato, limitatamente alle prestazioni oggetto della fatture n. 256 del 31/05/2011 e n. 292 del 30/06/2011 - (ciascuna dell'importo di € 5.446,06 IVA inclusa) aventi ad oggetto, rispettivamente, la gestione degli impianti nei mesi di maggio e di giugno 2011 - secondo gli stessi corrispettivi contrattuali ivi esposti. Conclude, quindi, chiedendo: in via principale, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente; in via subordinata, in caso di revoca del decreto ingiuntivo, l'accertamento e la declaratoria dell'obbligo del di pagare in favore di Controparte_1
dell'importo di Euro 16.536,21 o del diverso importo che Controparte_3 dovesse essere riconosciuto dovuto, oltre interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002, con condanna del al pagamento dei predetti importi favore di Controparte_1 [...]
e, nello specifico caso in cui il decreto ingiuntivo dovesse essere Controparte_3 revocato a seguito di declaratoria di nullità del rapporto contrattuale tra le parti in causa ai sensi dell'art. 17 del R.D. 2440/1923 e/o dell'art. 191 del TUEL, accertare ai sensi dell'art. 2041 cod. civ. l'arricchimento senza giusta causa del e condannarlo a Controparte_1 corrispondere in favore di un indennizzo da determinare in ragione delle CP_2 fatture azionate con il decreto ingiuntivo opposto, o nella maggiore o minore misura che dovesse essere ritenuta di giustizia, anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., oltre interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002. In ogni caso, con il favore delle spese di lite da determinare ai sensi del D.M. 55/2014, ivi incluse le spese generali, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Il Giudice
Viste le note difensive e conclusionali con le quali i difensori hanno illustrato le ragioni poste a fondamento delle conclusioni rispettivamente formulate decide la controversia pronunciando la sentenza allegata al presente atto, su pagina separata.
Il Giudice
TT ET
pagina 2 di 9 R.G.N. 1739/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. TT ET, all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione della causa, effettuate in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 1739/2019 vertente
TRA
(C.F. ), in persona del Sindaco e legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Gaeta (C.F.
); C.F._1
Opponente
E
(C.F. , in persona del liquidatore e Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Zoccali ( ; C.F._2
Opposta
Oggetto: Somministrazione. Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il ha proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. Controparte_1
429/2019, emesso dal Tribunale di Paola il 25/09/2019 e notificatogli il 03/10/2019 (proc. n. 1216/2019 RG), con cui gli è stato ingiunto il pagamento, in favore della CP_2
a socio unico in liquidazione, del complessivo importo di € 16.536,21, oltre interessi e
[...] spese legali, a titolo di corrispettivo per fatture non saldate e relative al servizio di pagina 3 di 9 conduzione, manutenzione e custodia dell'impianto di depurazione comunale e delle stazioni di sollevamento, affidato a quest'ultima dall'Ente locale.
1.1. A sostegno della domanda, parte opponente deduce preliminarmente che, in data 06/04/2010, ha proceduto all'aggiudicazione definitiva, in favore della , del CP_2 servizio di conduzione, manutenzione, controllo e custodia impianto di depurazione e stazioni di sollevamento rete fognante, per un importo contrattuale annuo pari a € 59.411,50, al netto del ribasso del 16,29%, con durata pari a 24 mesi decorrenti dal 28/04/2010, così come previsto nel processo verbale di consegna del 23/04/2010 e dal bando di gara. Deduce, poi, che l'odierna opposta ha ceduto, in favore della neocostituita il proprio ramo d'azienda ricomprendente il predetto servizio oggetto Controparte_5 di affidamento, giusta atto per Notaio del 09/11/2010 (Rep. n. 4349). Il Persona_2 servizio è definitivamente cessato il 28/09/2012 ed è stato successivamente affidato, giusta ordinanza sindacale n. 40 del 29/09/2012, alla ditta Cogei S.r.l., la quale il 05/10/2012 ha sottoscritto, con il e con la ditta uscente , apposito verbale dello CP_1 CP_4 stato di consistenza dell'impianto di depurazione e delle stazioni di sollevamento. L'opponente osserva che nel corso dei predetti periodi di gestione si sono verificati diversi disservizi nel funzionamento del depuratore, ragion per cui ancor prima di provvedere alla liquidazione degli ultimi compensi dovuti alla ed alla subentrante CP_2 CP_4
l'Ente locale ha incaricato l'Ing. di redigere una relazione tecnica,
[...] Persona_3 finalizzata all'individuazione degli inadempimenti posti in essere dai gestori dell'impianto, nonché alla quantificazione delle penali e/o decurtazioni da applicare per i disservizi stessi, da cui è emersa una spesa pari ad € 151.797,81 per il periodo di gestione effettuata da ed € 13.332,80 per il periodo di gestione effettuata da . CP_4 CP_2
Eccepisce dunque: i. la carenza di legittimazione attiva in capo alla società opposta nella richiesta di pagamento delle fatture n. 256 del 31/05/2011 e n. 292 30/06/2011, perché aventi ad oggetto prestazioni effettuate successivamente alla cessione del ramo di azienda in favore della , avvenuto il 09/11/2010, nonché – per la medesima ragione CP_4
– la carenza di legittimazione attiva nella richiesta di pagamento delle fatture (n. 143 del 31/12/2013, n. 62 del 30/06/2014, n. 140 del 31/12/2014 e n. 19/02/2016) aventi ad oggetto obbligazioni di interessi da ritardato pagamento ed il pagamento dell'adeguamento Istat dovuto;
ii. l'illegittima applicazione di tali interessi, sia in merito al tasso applicato che alla decorrenza;
iii. l'inadempimento contrattuale della , generato dai disservizi CP_2 causati nella gestione dell'impianto di depurazione, giusta la suindicata relazione tecnica. Conclude, pertanto, chiedendo: in via preliminare, la revoca del decreto ingiuntivo opposto per indeterminatezza della somma ingiunta ovvero per incertezza ed inesigibilità della stessa;
in via riconvenzionale e nel merito, l'accertamento dello squilibrio sinallagmatico tra le prestazioni dovute da entrambe le parti in causa, nonché l'accertamento dell'inadempimento della nell'esecuzione del contratto di affidamento e, per CP_2
l'effetto, la sua condanna al pagamento di complessivi € 25.088,32, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo, o della minore o maggiore somma ritenuta di giustizia.
pagina 4 di 9 1.2. , nel contestare le avverse doglianze, assume preliminarmente la propria CP_2 legittimazione attiva, atteso che le fatture n. 256/2011 e n. 292/2011 afferiscono ai corrispettivi dovuti in favore della per la gestione effettuata negli ultimi due CP_2 mesi da parte di quest'ultima (maggio e giugno 2011) in favore del opponente CP_1 prima della cessione del ramo di azienda alla mentre le ulteriori Controparte_5 fatturazioni hanno ad oggetto l'adeguamento Istat dei pregressi corrispettivi e interessi da ritardato pagamento e non, dunque, canoni del servizio successivi alla scissione. Con riguardo alle fatture per interessi da ritardato pagamento dei predetti corrispettivi, deduce poi che il opponente si è limitato a contestare genericamente di aver sempre CP_1 pagato entro i termini pattuiti. Eccepisce, dunque, l'inammissibilità, l'infondatezza e la genericità delle eccezioni relative all'inadempimento contrattuale della , atteso CP_2 che – come precisato e confermato dallo stesso opponente – a decorrere dal CP_1 luglio del 2011 nell'appalto de quo è subentrata la e tale subentro è stato CP_4 comunicato al Comune committente, che non si è opposto, realizzandosi pertanto una successione del contratto e la conseguente liberazione della da ogni vincolo CP_2 inerente al contratto per cui è causa. Eccepisce, inoltre, l'inattendibilità della relazione tecnica redatta su incarico dell'Ente locale opponente, atteso che: i. in ordine allo smaltimento dei fanghi e del vaglio, la quantificazione operata dal tecnico, relativa al periodo ricompreso tra il 01/04/2010 e il 30/09/2012, si basa su mere presunzioni, si appalesa del tutto teorica e non corroborata da alcun parametro e metodologia di calcolo, non essendo peraltro contrattualmente previsto alcun quantitativo minimo di produzione di fanghi;
ii. gli importi quantificati a titolo di danno nella predetta relazione si riferiscono ai fanghi ed al vaglio che il ha dovuto smaltire negli anni 2012 e 2013, Controparte_1 periodo in cui la non gestiva più il servizio oggetto di affidamento;
iii. la CP_2 mancata esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria è stata dedotta dallo stato dell'impianto e delle stazioni di sollevamento per come accertato all'esito dei sopralluoghi del 04-05/10/2012, alla presenza delle ditte Cogei e e, CP_4 dunque, quando la non era più affidataria del servizio. In ordine alle fatture CP_2 aventi ad oggetto obbligazioni di interessi da ritardato pagamento, l'opposta eccepisce che: i. la fattura n. 143 del 31/12/2013 è relativa, in gran parte, a fatturazioni non contestate dal e, pertanto, saldate e non oggetto di ingiunzione, ma pagate in ritardo, mentre le CP_1 fatture n. 62/2014, 140/2014 e 11/2016 hanno ad oggetto interessi per il mancato pagamento dei corrispettivi dovuti per la gestione effettuata nei mesi di maggio e giugno 2011; ii. l'opposta ha correttamente applicato il tasso di interesse previsto dal D. Lgs. 231/2002; iii. è incontestata la decorrenza del termine di pagamento delle suddette obbligazioni di interessi, mentre le fatture n. 125/2013 e 147/2013, di applicazione dell'Istat, sono state contestate dall'opponente solo in merito alla carenza di legittimazione attiva della , ma non nel merito. Eccepisce, infine, l'inammissibilità della CP_2 domanda riconvenzionale spiegata dal opponente, avendo quest'ultimo già CP_1 proposto domanda risarcitoria in sede penale e, nel merito, l'infondatezza della domanda stessa, atteso che la mancata esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria non sono imputabili alla . Deduce, infine, l'assenza di idonea CP_2
pagina 5 di 9 documentazione a supporto delle penali applicate e la loro quantificazione generica. Conclude, pertanto, chiedendo: la concessione della provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo opposto per l'intero importo ingiunto, ovvero nei limiti delle somme non contestate, pari ad € 3.110,20, ovvero ad € 3.213,41, ovvero ancora per la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta non contestata;
nel merito, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, nonché il rigetto della domanda riconvenzionale;
in via subordinata, in caso di revoca del decreto ingiuntivo, l'accertamento e la declaratoria dell'obbligo dell'opponente di pagare, in favore dell'opposta, l'importo di € 16.536,21 (o la diversa somma riconosciuta come dovuta) e, per l'effetto, la sua condanna al pagamento di tale somma, oltre interessi di mora dalle scadenze sino all'effettivo pagamento;
il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dalla opponente.
1.3. All'udienza del 14/03/2025, il Tribunale di Paola ha rilevato e sottoposto alle parti la questione della nullità di cui all'art. 17 del R.D. 2440/1923 e per violazione dell'art. 191 D. Lgs. 267/2000, per mancanza di evidenza della comunicazione dell'impegno di spesa e della attestazione di copertura finanziaria.
1.4. Con note scritte del 03/04/2025, ha concluso chiedendo: in via principale, CP_2 il rigetto dell'opposizione proposta e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, nonché il rigetto della domanda riconvenzionale. In via subordinata, in caso di revoca del decreto ingiuntivo, l'accertamento e la declaratoria dell'obbligo del di pagare, Controparte_1 in favore di , l'importo di € 16.536,21 o del diverso importo che dovesse essere CP_2 riconosciuto dovuto, oltre interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002, con condanna dell'opponente al pagamento dei predetti importi favore di il rigetto della domanda CP_2 riconvenzionale proposta dall'opponente; in via ulteriormente subordinata, in caso di revoca del decreto ingiuntivo a seguito di declaratoria di nullità ex dell'art. 17 R.D. 2440/1923 e/o art. 191 del TUEL, l'accertamento ai sensi dell'art. 2041 cod. civ. dell'ingiustificato arricchimento del e la sua condanna a Controparte_1 corrispondere, in favore di , un indennizzo da determinare in ragione delle CP_2 fatture azionate con il decreto ingiuntivo opposto, o nella maggiore o minore misura che dovesse essere ritenuta di giustizia, anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ..
1.5. Il procedimento non ha necessitato di ulteriore approfondimento istruttorio ed è stato deciso con sentenza contestuale, previa discussione della causa effettuata in modalità cartolare.
2. La domanda di pagamento formulata da non può essere Controparte_3 accolta, per le ragioni che seguono.
2.1. Tra i requisiti di validità del contratto, l'art. 1325, n. 4, cod. civ. individua la forma
“quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità”, sancendo così un generale principio di libertà delle forme che, per giurisprudenza costante, non si applica ai contratti posti in essere da enti pubblici, in quanto solo la forma scritta rende possibile, concretamente, l'individuazione del contenuto volontaristico e consente di operare gli opportuni controlli dell'autorità tutoria [cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 6406 del 30/06/1998 (Rv. 516825 - 01); Sez. 1, Sentenza n. 3662 del 08/04/1998 (Rv. 514389 - 01);
pagina 6 di 9 Sez. 1, Sentenza n. 7997 del 26/08/1997 (Rv. 507109 - 01); Sez. 2, Sentenza n. 7149 del 23/06/1995 (Rv. 493063 - 01)]. Con particolare riguardo alla disciplina degli appalti pubblici, l'obbligo di forma scritta del contratto è sancito dall'art. 11 del D. Lgs. 163/2006 (vigente e applicabile ratione temporis): tale previsione, analogamente a quanto previsto nelle disposizioni contenute negli artt. 16 e 17 del R.D. n. 2440/1923, ha carattere imperativo e rappresenta uno strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa nell'interesse sia del cittadino, costituendo remora ad arbitrii, sia della collettività, agevolando l'espletamento della funzione di controllo sul contenuto del negozio, previsto nell'ottica dell'interesse pubblico, sicché la previsione si correla direttamente ai principi generali di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione sanciti dall'art. 97 Cost. [cfr. Cass. Civ. Sez. U., Sentenza n. 33719 del 16/11/2022; Sez. U., Sentenza n. 18214 del 17/09/2015; Sez. 1, Sentenza n. 1606 del 24/01/2007 (Rv. 594938 - 01)]. Pertanto, il contratto di appalto deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere e al compenso da corrispondere [Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 1752 del 26/01/2007 (Rv. 594305 - 01)]. La violazione dell'obbligo di redazione del contratto in forma scritta rende illecita la relativa pattuizione per contrarietà a norme imperative, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418, comma 1, e 1325, n. 4, cod. civ.
2.2. Nel caso che ci occupa, la complessiva pretesa creditoria azionata si fonda su un contratto nullo, perché privo dei requisiti formali imposti dalla richiamata normativa. Peraltro, poiché la forma scritta è richiesta per la validità del contratto, la prova della sua esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto non può essere sostituita da altri mezzi probatori e, quindi, neanche dal comportamento delle parti che abbiano esplicitamente o implicitamente ammesso l'esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito [cfr. Sez. U, Sentenza n. 12769 del 28/11/1991 (Rv. 474800 - 01) e Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13886 del 23/06/2011 (Rv. 618737 - 01)]. Pertanto, alcun valore può essere attribuito al processo verbale di consegna datato 28/04/2010 prot. n. 554 – SL/E/M, a firma del responsabile dell'Ufficio tecnico, ed avente ad oggetto “servizio di conduzione, manutenzione, controllo e custodia dell'impianto e stazioni di sollevamento rete fognaria”, in quanto trattasi di un atto unilaterale di ricognizione privo dei requisiti dell'atto negoziale, così come non può assumersi che la
“base contrattuale” possa ricavarsi dalla determinazione di spesa, ancorché munita del relativo visto di regolarità. La determinazione non può, infatti, in alcun caso assumere valore equipollente rispetto al contratto, nemmeno se sottoscritta per accettazione dal soggetto incaricato. Infatti, in tema di stipulazione dei contratti degli enti locali, la deliberazione a contrarre del responsabile del procedimento di spesa ex art. 192 del d.lgs. n. 267 del 2000, pur predefinendo oggetto, forma e clausole essenziali del successivo negozio, non ha natura negoziale, ma programmatica ed amministrativa, qualificandosi come momento provvedimentale di apprezzamento dell'interesse pubblico e come pagina 7 di 9 garanzia procedimentale di trasparenza dell'azione amministrativa, ed è, in quanto tale, soggetta al regime tipico dei provvedimenti ai fini dell'autotutela, del controllo e della tutela giurisdizionale, con la conseguenza che, non avendo natura di proposta contrattuale suscettibile di accettazione da parte del privato, non può surrogare il requisito della forma prescritto, a pena di nullità, per i contratti conclusi dalla P.A. [Cass. Civ. Sez. 2, Ordinanza n. 15571 del 16/05/2022 (Rv. 664881 - 01)]. Pertanto, non si condividono le argomentazioni contenute nella nota difensiva del 03/04/2025 depositata dal creditore opposto, secondo cui, quanto meno con riferimento alla determine concernenti l'affidamento di lavori di manutenzione straordinaria (la determinazione n. 514/2010 e la determinazione n. 259/2011), il contratto può ritenersi concluso “in una delle forme consentite dall'art. 17 del R.D. 2440/1923”. Dalla nullità del contratto deriva l'inesigibilità del corrispettivo richiesto in forza del titolo dedotto e la conseguenziale revoca del provvedimento monitorio, con rigetto di ogni altra questione e domanda, anche riconvenzionale, concernente la sussistenza degli inadempimenti contestati dall'odierno opponente e che sul titolo in questione si fonda.
2.3. La nullità del contratto determina, ad avviso di questo Giudice, anche l'irrilevanza della prospettata questione di giurisdizione relativamente alla validità e/o esigibilità della clausola di revisione dei prezzi, che dovrà, pertanto, ritenersi superata.
3. La domanda subordinata di arricchimento senza causa avanzata dalla società opposta (peraltro relativamente al solo credito portato dalle fatture n. 274/2010 e 435/2010, relativo al residuo per la gestione ordinaria), all'esito del rilievo ufficioso della nullità del contratto per mancanza dei requisiti formali prescritti dalla legge, è inammissibile. Come già evidenziato, la previsione che sancisce l'obbligatorietà della redazione del contratto in forma scritta ha carattere imperativo, perché è posta a tutela del principio di buon andamento della pubblica amministrazione consacrato nell'art. 97 della Costituzione. Ne consegue che la relativa violazione determina l'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative, situazione questa che esclude possa farsi ricorso al rimedio dell'azione di cui all'art. 2041 cod. civ. La Suprema Corte ha di recente stabilito che «ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico» [Cass. Civ. Sez. U., Sentenza n. 33954 del 05/12/2023 (Rv. 669447 - 01)].
4. In considerazione della definizione dell'odierno procedimento sulla base di questione non dedotta dalle parti, ma rilevata ufficiosamente dal Giudice, nel rispetto della disciplina posta dall'art. 101 c.p.c., si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
PQM
pagina 8 di 9 Il Tribunale in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza o eccezione e definitivamente pronunciando, così provvede: Revoca il Decreto Ingiuntivo n. 429/2019. Rigetta la domanda principale e le domande subordinate proposte da Controparte_3
. Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal Comune di .
[...] CP_1
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Paola, 22 novembre 2025. Il Giudice TT ET
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