Sentenza 10 maggio 2023
Massime • 1
In tema di chiamata di correo, gli altri elementi di prova da valutare, ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., unitamente alle dichiarazioni del chiamante, non devono possedere necessariamente i requisiti propri degli indizi di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., essendo sufficiente che siano precisi nella loro oggettiva consistenza e idonei a confermare, in un apprezzamento unitario, la prova dichiarativa dotata di propria autonomia rispetto a quella indiziaria.
Commentario • 1
- 1. Chiamate in correità valgono se dichiarate attendibile e confermate da altri elementi (Cass. 6251/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 febbraio 2025
Le dichiarazioni accusatorie provenienti da taluno dei soggetti ivi indicati devono essere sottoposte, con riguardo ad ogni singola chiamata in reità o correità e a ogni singolo episodio, a un duplice controllo volto ad accertare tanto l'attendibilità intrinseca del dichiarante, quanto l'affidabilità ab extrinseco delle accuse formulate, mediante l'individuazione e la valutazione di elementi processuali esterni di verifica, tra i quali possono annoverarsi anche le dichiarazioni accusatorie che provengano da altri soggetti, della stessa qualità del dichiarante da confermare, sempre che sia possibile escludere ipotesi di collusione o di reciproco condizionamento: infatti, le dichiarazioni …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/05/2023, n. 31004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31004 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2023 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere AO SI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità di entrambi i ricorsi;
uditi i difensori: L'avvocato GALATI CONCETTO DANIELE del foro di BUSTO ARSIZIO in difesa della parte civile RE IA (in proprio e per i figli minori) si associa alle conclusioni del Procuratore Generale e deposita all'odierna udienza conclusioni scritte e nota spese. L'avvocato CRAMIS FRANCESCA del foro di BUSTO ARSIZIO in difesa delle parti civili LA EN, MO GI, LA NA TA e LA а т va GIUSY si riporta alle conclusioni scritte che deposta all'odierna udienza unitamente alla nota spese. L'avvocato SINATRA FLAVIO GIACOMO SALVO del foro di GELA in difesa di CA GI conclude insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso. L'avvocato COPPI FRANCO CARLO del foro di ROMA in difesa di CA GI conclude riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento. ма ге RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 29 aprile 2022 la Corte di assise di appello di Torino, in riforma della sentenza di assoluzione pronunciata dalla Corte di assise di Novara in data 22 novembre 2019, ha condannato SE CA alla pena di ventisei anni di reclusione e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, per i reati di cui agli artt. 575 cod.pen., 4 e 7 legge n. 895/1967, commessi il 04 aprile 2017, per avere, in concorso con AN MB e con LO NC, giudicati separatamente, cagionato la morte di MA OL, attinto con due colpi di una pistola illegalmente portata in luogo pubblico e colpito con violenza alla testa. Accogliendo l'appello proposto dal pubblico ministero, la Corte di assise di appello ha ritenuto provata la responsabilità del CA per i delitti in questione, in primo luogo ritenendo attendibile la chiamata in correità di AN MB, sia intrinsecamente sia perché riscontrata dai dimostrati rapporti tra i due e dai numerosi contatti risultanti dai tabulati telefonici, nonché dalle dichiarazioni di alcuni testimoni in merito ai rapporti tra costoro e tale IN NI, collegato al OL, e poi valutando quali indizi gravi, precisi e concordanti la provenienza della pistola dallo studio di un professionista frequentato anche dal CA, e l'esistenza di un movente di quest'ultimo per l'omicidio.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso SE CA, con due atti proposti dai propri difensori avv. Flavio Sinatra, che ha articolato tre motivi, e avv. Cosimo Palumbo, che ha articolato un unico motivo di ricorso 3. L'avv. Sinatra, con il primo motivo di ricorso, censura la violazione di legge e la mancanza di motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc.pen., in relazione all'art 192 cod.proc.pen. Preliminarmente eccepisce che la sentenza non ha preso in esame le argomentazioni difensive contenute nelle memorie depositate nel corso del giudizio di secondo grado, argomentazioni che vengono perciò riprodotte nel ricorso, nel corpo del quale viene anche eccepita la nullità della sentenza per violazione dei diritti della difesa. Afferma poi che la sentenza è errata quanto alla valutazione della chiamata in correità del MB, in particolare quanto alla sussistenza dei riscontri individualizzanti in merito all'asserita responsabilità del CA quale mandante dell'omicidio. Non sono state adeguatamente valutate le numerose discrasie delle dichiarazioni del MB, il quale ha ammesso di avere reso varie versioni e vch m ma non ha saputo spiegare in modo credibile la ragione di tale condotta e, in particolare, non sono stati adeguatamente valutati i motivi della sua decisione di sottrarsi al confronto con il CA disposto dai giudici di primo grado, salvo poi ritrattare tale comportamento parlando di minacce ricevute in carcere, mai riscontrate. Il ricorrente ribadisce perciò l'inattendibilità intrinseca del chiamante in correità, correttamente valutata dai giudici di primo grado. estrinsecamenteLe dichiarazioni del MB sono risultate anche inattendibili, in quanto prive di validi riscontri esterni: la sentenza di primo grado, pur valutando già il MB inattendibile, ha correttamente ricercato ed esaminato i riscontri forniti dalla pubblica accusa, cioè il movente del CA per l'omicidio, l'impiego di ricetrasmittenti, la presunta richiesta del numero di telefono del MB fatta dal IN al CA il giorno successivo all'omicidio e da questi respinta, il presunto sopralluogo fatto dal CA insieme al MB, e il coinvolgimento di terzi, ipotizzabile sulla base di quanto rinvenuto sul luogo dell'omicidio e di una intercettazione a carico del fratello dello stesso MB. Tutti questi elementi sono stati ritenuti scarsamente rilevanti o non credibili dai giudici di primo grado, e il ricorso li riesamina evidenziandone la falsità, la non plausibilità o le discrasie rispetto alle varie dichiarazioni del MB, concludendo che essi non costituiscono affatto i riscontri individualizzanti richiesti, in molte pronunce, dalla Corte di cassazione, e sono stati perciò erroneamente ritenuti tali dai giudici di appello. Vengono poi richiamati singoli passaggi della sentenza impugnata, per evidenziare la illogicità della motivazione e l'erroneità del metodo seguito per valutare la credibilità del MB, svalutando la rilevanza dei suoi continui mutamenti e 'aggiustamenti', e per valutare i singoli riscontri, spesso interpretandoli in termini solo possibilistici. In particolare non può fungere da riscontro il movente, peraltro ricostruito in vari modi diversi e rimasto in realtà solo ipotizzato. Non funge da riscontro la sentenza definitiva di condanna a carico del complice NC in quanto, coinvolgendo anche il MB, diventa un riscontro non estrinseco, ma circolare. Così anche gli altri elementi di riscontro evidenziati dai giudici di appello non sono tali, provenendo sempre da dichiarazioni del MB.
3.1. Con il secondo motivo del ricorso redatto dall'avv. Sinatra si censura la violazione di legge e la mancanza di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc.pen., con riferimento all'art. 62 n. 2 cod.pen. La sentenza impugnata ha individuato, quale movente, una reazione del CA ad una condotta del OL che, in presenza di terzi, lo avrebbe affrontato con atteggiamento insolente ed aggressivo, pretendendo il pagamento dei crediti di alcuni suoi familiari per lavori precedentemente effettuati. In tal 3 Ma. ven caso i giudici avrebbero dovuto riconoscere che il delitto era stato commesso in uno stato d'ira provocato dal fatto ingiusto altrui, e concedere l'attenuante indicata.
3.2. Con il terzo motivo del ricorso redatto dall'avv. Sinatra si censura, infine, la violazione di legge e la mancanza di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc.pen., in relazione agli artt. 69 cod.pen. e 125, comma 3, cod.proc.pen. La sentenza impugnata ha concesso le attenuanti generiche, valutandole però solo come equivalenti all'aggravante della premeditazione e non prevalenti, con motivazione contraddittoria e manifestamente illogica, avendo poco prima messo in risalto la condotta provocatoria subita nel tempo dall'imputato.
4. L'avv. Palumbo, con l'unico motivo di ricorso proposto, censura l'erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 192, secondo comma, cod. proc.pen., e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La sentenza impugnata non contiene una motivazione rafforzata, ma fornisce solo una lettura alternativa e una diversa valutazione della chiamata di correità e dei relativi riscontri, prive però di una forza persuasiva maggiore rispetto alla sentenza di primo grado. In primo luogo la sentenza di secondo grado non dà conto delle due memorie difensive depositate dall'imputato e ignora il contributo da esse fornito, rendendo quindi una motivazione viziata da carenza argomentativa. Inoltre essa si limita a fornire una diversa valutazione del materiale probatorio già in possesso dei giudici di primo grado. La motivazione appare, poi, manifestamente illogica laddove afferma che il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio" può dirsi rispettato quando le prove lasciano fuori solo le ricostruzioni alternative meramente plausibili ma prive di riscontro, mentre fonda la condanna proprio su ricostruzioni di tal genere. In merito all'attendibilità del chiamante in correità MB, esaminata anche nel ricorso dell'avv. Sinatra, si evidenzia la non credibilità delle ragioni da questi addotte per giustificare il rifiuto del confronto con CA, disposto dai giudici di primo grado: le asserite minacce rivoltegli da altri detenuti non sono mai state riscontrate, non avendo il MB mai indicato il nome di questi ultimi, ed è singolare il fatto che egli abbia manifestato timori per la sua incolumità ogni volta in cui si è prospettata la possibilità di una sua audizione. Tali timori, infatti, appaiono prospettati al fine di ottenere benefici in termini sanzionatori, essendo ancora pendente un ricorso contro la condanna inflittagli dalla Corte di assise di appello. а м vch I riscontri alla chiamata di correità, evidenziati nella sentenza impugnata, sono in realtà insussistenti. La cosiddetta 'sentenza NC', a carico degli esecutori materiali del delitto, è stata emessa anche a carico del MB e quindi La essa non può essere ritenuta un riscontro esterno alle sue dichiarazioni. vicenda della società Edil Cosmo srl, di cui era amministratore il fratello del chiamante MB, non costituisce un riscontro a tale chiamata proprio sotto il profilo temporale, ritenuto invece rilevante dai giudici di appello. I contatti telefonici emersi dai tabulati non costituiscono un riscontro individualizzante ma attestano semplicemente dei contatti, tra l'altro ammessi dal CA. Essi non dimostrano il coinvolgimento di quest'ultimo nell'omicidio quale 'mandante', dal momento che lo stesso MB non afferma che tutte le conversazioni si riferissero al delitto. Da tali contatti emergono invece elementi favorevoli alla difesa, ignorati dai giudici di appello;
primo tra tutti, i contatti tra i IN e il CA e l'asserita richiesta, da parte dei primi, del numero di telefono del MB e da questi rifiutata, circostanza che il CA ha sempre negato. Quanto ai contatti telefonici tra il MB e il CA successivi all'omicidio, poi, lo stesso MB ha detto di avere chiamato l'imputato per parlare di questioni relative al lavoro. Infine l'ultima telefonata, effettuata dal MB dalla cabina telefonica di Pieve di Toppo, non costituisce un riscontro in quanto lo stesso CA ha ammesso di averla ricevuta e di avere detto al MB che non voleva più avere contatti con lui. Le intercettazioni svolte a carico del CA dopo l'arresto del MB, poi, non hanno mai evidenziato in lui alcun timore, né hanno fornito riscontri alle accuse del MB. Non costituisce un riscontro il presunto sopralluogo che il MB e il CA avrebbero compiuto il 02 marzo 2017 al fine di individuare il luogo dove doveva compiersi l'omicidio: il MB ne ha dato varie versioni diverse, e i tabulati dei telefoni dei due presunti partecipanti non confermano l'ipotesi accusatoria, perché indicano dei percorsi diversi e terminano non nel luogo del delitto, cioè Varallo Pombia, bensì nel diverso Comune di Golasecca. Anche in ordine alla consegna della pistola, che il MB avrebbe ricevuto dal CA, le dichiarazioni del MB sono smentite dal coimputato NC quanto all'epoca di tale consegna, e quelle del proprietario dell'arma, l'architetto Roveyaz, sono smentite da altre testimonianze. La questione delle ricetrasmittenti non è stata mai chiarita dal MB, ed erroneamente la Corte di assise di appello la esamina per trarne riscontri alla sua chiamata in correità, atteso che, al contrario, il mai chiarito possesso di uno dei due apparecchi rinvenuti, insieme ai dubbi sui colpi sparati, fa sospettare che all'omicidio abbia partecipato una terza persona. Infine, il movente non costituisce un riscontro 5 . mą a m ven alle accuse del MB, perché quello da lui riferito è privo di conferme, e quello ipotizzato dai giudici di appello, cioè il debito del CA verso i familiari del OL, non è plausibile. Nella sentenza impugnata si rileva, infine, una ulteriore carenza motivazionale, in quanto essa non spiega alcune circostanze evidenziate dalla difesa, che possono fornire una ricostruzione alternativa del fatto e delle sue motivazioni. Non è stata, in particolare, neppure citata la testimonianza di tale LV D'LO, che ebbe a consegnare al OL la somma di € 5.000 poche ore prima del suo omicidio: poiché tale somma non è stata mai ritrovata, mentre è stato accertato che, dopo l'omicidio, il MB perquisì il cadavere del OL, è ipotizzabile che egli si sia impossessato del denaro e che tale furto fosse il movente dell'omicidio. Inoltre non sono state rilevate, e neppure citate, le falsità dichiarate dal fratello di AN MB per nascondere il fatto di essere rimasto in sua compagnia nei giorni successivi all'omicidio.
5. I due difensori, unitamente, hanno presentato motivi di ricorso aggiunti, con i quali hanno evidenziato che con la sentenza n. 3416/2023 la sezione quinta della Corte di cassazione ha riconosciuto, in via indiretta, la bontà dell'assunto difensivo circa la diversità delle versioni fornite dal MB, che egli ha arricchito nel tempo, anche in ordine alla responsabilità altrui, al fine di ottenere benefici in termini di pena, così facendo sorgere dubbi in merito alla effettiva spontaneità della sua confessione e al contributo offerto alle indagini. Successivamente, essi hanno depositato una nota difensiva con cui sottolineano l'irrilevanza, quale riscontro all'asserito sopralluogo effettuato dal CA insieme al MB, dell'aggancio da parte del telefono cellulare di una cella prossima alla zona di Golasecca, trattandosi di un dato che consente la localizzazione del telefono solo con una certa approssimazione.
6. Anche la parte civile KA LA, per mezzo del proprio difensore avv. Concetto EL Galati, ha depositato una memoria scritta, e concludendo in udienza ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e delle relative statuizioni civili, e la liquidazione delle proprie spese 7. Il Procuratore generale, NI Di Leo, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 9 ма ven CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto con i due diversi atti è infondato in tutti i suoi motivi, e deve essere rigettato.
2. E' un principio ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità che la sentenza di secondo grado, che condanni l'imputato ribaltando il giudizio assolutorio del giudice di primo grado, deve fornire una motivazione 'rafforzata': tale onere motivazionale stato delineato a partire dalla sentenza delle Sezioni unite n. 33748 del 12/07/2005, Rv. 231679, secondo cui: «In tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato». La motivazione rafforzata, poi, «consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore>> (Sez.
6. n. 51898 del 11/07/2019, Rv. 278056).
2.1. La sentenza impugnata risponde ai predetti criteri. A fronte di una sentenza di primo grado generica e sbrigativa, in particolare sulla valutazione dell'attendibilità intrinseca del MB e della sua chiamata in correità, erroneamente qualificata come un mero indizio (sul suo valore di prova, si veda Sez. 5, n. 9001 del 15/06/2000, Rv. 217728), e sulla individuazione dei possibili riscontri, la sentenza di appello evidenzia, in modo non manifestamente illogico né contraddittorio, la spontaneità della prima dichiarazione del MB, risalente al suo fermo avvenuto l'11 aprile 2017, e l'immediatezza della sua chiamata in correità del CA quale mandante dell'omicidio, nonché l'accertata veridicità della chiamata in correità a carico del NC e della ricostruzione delle modalità dell'omicidio. Per queste ultime circostanze la sentenza definitiva contro gli esecutori materiali, cioè il NC e lo stesso MB, funge da riscontro, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, in quanto ha ritenuto il MB pienamente attendibile con riferimento ad esse, qualificando come irrilevanti le discrasie pur emerse anche in tale procedimento. Dopo avere ricordato i principi giurisprudenziali in tema di chiamata di correità, alle pagine 13 e 14, e riportato, dalla pagina 15 alla pagina 21, brevi 7 a. m ven stralci delle dichiarazioni rese dal MB nelle diverse occasioni, compreso l'esame reso davanti ai giudici di appello in ossequio all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc.pen., la sentenza espone, alla pagina 22, le ragioni della valutazione di attendibilità intrinseca del chiamante, esplicitamente affermando che quanto apoditticamente affermato dal primo giudice», circa la non spontaneità della chiamata in correità, «non trova alcun appiglio concreto nei dati processuali». Tale motivazione è logica e coerente con i tempi e i contenuti delle dichiarazioni del MB, perché è un dato emergente con evidenza dalle sentenze che il MB abbia indicato il CA quale mandante dell'omicidio sin dalle prime dichiarazioni rese spontaneamente alla polizia giudiziaria l'11 aprile 2017, al momento del fermo, ed abbia sempre confermato tale chiamata negli stessi termini, compreso il presunto movente legato a traffici di droga (a suo dire riferitogli dal CA). La svalutazione della dichiarazione del MB a causa dei successivi aggiustamenti e rimaneggiamenti non può, quindi, riguardare la chiamata in correità del CA, perché questa parte non è mai stata oggetto di modifiche. Oltre a ciò, correttamente la sentenza impugnata fonda la valutazione di attendibilità intrinseca della chiamata di correità da parte del MB anche sul fatto che non sono emerse ragioni di astio che potessero spingerlo ad accusare falsamente il suo datore di lavoro, in quanto non indicate neppure dalla difesa e non individuate con certezza dai giudici di primo grado. Il generico interesse a collaborare con gli inquirenti per lucrare benefici in termini di pena, invocato dal ricorrente citando, nei motivi aggiunti, la sentenza n. 3416/2023 con cui la quinta sezione della Corte di cassazione ha respinto la richiesta di riduzione di pena avanzata dal MB, non è ravvisabile nelle prime, spontanee dichiarazioni, e non è comunque sufficiente per escludere l'attendibilità di un chiamante in correità. Per la Suprema Corte, infatti, «In tema di criteri di valutazione della chiamata in correità, va distinto il generico interesse a "collaborare", che può animare utilitaristicamente ogni collaborante in ragione della possibilità di fruire dei benefici di legge, e non ne inficia la credibilità, in mancanza di quantomeno serie allegazioni contrarie, dall'interesse concreto a rendere dichiarazioni eteroaccusatorie inquinate - per malanimo, astio, rancore, intese collusive o altro tale da rendere legittimo il sospetto concreto di inattendibilità delle propalazioni - accusatorie, ciò che deve indurre il giudice a maggiore cautela e ad applicare con criterio di rigore gli ulteriori parametri valutativi offerti dall'esperienza e dalla logica» (Sez. 6, n. 48320 del 12/04/2022, Rv. 284074). La Corte di assise di appello, infine, non ha trascurato il dato, oggettivamente gravante in senso negativo sull'attendibilità del dichiarante, del suo rifiuto a rispondere ad alcune domande poste dai difensori del CA 8 на ven nell'esame reso in incidente probatorio e del suo sostanziale sottrarsi al confronto con quest'ultimo disposto nel corso del giudizio di primo grado, ma ne ha fornito una giustificazione non illogica, ribadendo inoltre l'assenza di una formale ritrattazione delle sue precedenti accuse. Ha poi sottolineato che, in ogni caso, tali accuse sono state confermate dal MB nel giudizio di secondo grado, nel corso del quale egli è stato sentito come testimone assistito, ai sensi dell'art. 197-bis cod.proc.pen., e quindi obbligato a dire la verità: tale veste giudiziaria, contestata in giudizio dai difensori, non è oggetto di critica nel presente ricorso. Correttamente, quindi, la Corte di assise di appello ha affermato che le dichiarazioni così rese costituiscono una ulteriore, significativa conferma della sostanziale costanza e coerenza del racconto complessivo fornito dal chiamante, e quindi dell'attendibilità intrinseca del soggetto. La valutazione di attendibilità intrinseca del MB, effettuata dai giudici di secondo grado, è stata resa, quindi, con la necessaria motivazione rafforzata, avendo essi indicato in modo completo, logico e non contraddittorio le ragioni che supportano la conclusione raggiunta, ed avendo confutato specificamente i più rilevanti argomenti contrari contenuti nella motivazione della sentenza assolutoria.
2.2. La sentenza impugnata risulta completa e approfondita anche nella valutazione della sussistenza di numerosi riscontri estrinseci. Correttamente è stato ritenuto costituire un riscontro esterno all'attendibilità del MB la sentenza definitiva emessa a carico suo e del NC quali esecutori materiali, perché in quel caso la veridicità del suo racconto circa le modalità dell'omicidio e la responsabilità del complice è stata totalmente confermata dalla confessione di quest'ultimo, dal ritrovamento della pistola e delle ricetrasmittenti, e dai tabulati telefonici circa i loro movimenti e i contatti con il CA. E' rilevante anche il fatto che, in quella sentenza, i giudici abbiano valutato irrilevanti le discrasie e gli aggiustamenti contenuti nelle dichiarazioni rese dal MB nelle diverse occasioni, in quanto ritenuti relativi a particolari non decisivi e motivati non dalla finalità di ottenere benefici o da ragioni di astio contro qualcuno, bensì dal tentativo di non accusare il NC, che il MB stesso aveva convinto a partecipare all'azione omicidiaria in cambio di una parte del pagamento che il CA gli aveva promesso. Gli stralci delle dichiarazioni rese, in quel procedimento, dal complice NC consentono anche di verificare la rilevanza, nella vicenda, della figura del CA, in quanto egli, pur non indicandolo mai quale mandante dell'omicidio, ha confermato gli stretti rapporti tra questi e il MB, ha riferito come probabile che il MB avesse ricevuto la pistola recandosi all'ufficio del CA, e ha riferito che, il giorno dopo l'omicidio, il CA consegnò al MB la somma di 500 euro e lo mise in allarme, perché 9 а м ven egli, dopo avere parlato con il CA, divenne agitatissimo e spiegò che doveva sparire perché gli amici dell'ucciso lo stavano cercando. Altrettanto corretta è la individuazione dei numerosi riscontri esterni, idonei a confermare singole parti delle dichiarazioni del MB, esaminati alle pagine da 24 a 31 della sentenza impugnata. Le osservazioni contenute nel ricorso predisposto dall'avv. Palumbo, dirette a negare la rilevanza dei singoli elementi di riscontro ritenuti tali dai giudici di appello, sono infondate, come emerge con evidenza da una lettura attenta della sentenza. La vicenda della Edil Cosmo srl conferma l'esistenza di un debito del fratello del MB verso il CA e di una grave violazione di accordi da parte del primo, che riscontra la spiegazione data da AN MB in merito alla sua decisione di accettare il mandato omicidiario del CA. I tabulati telefonici confermano i rapporti continui tra i vari soggetti ed anche i loro spostamenti, quanto meno in modo sufficiente per non sconfessare le dichiarazioni del MB anche in ordine al sopralluogo effettuato con il CA per organizzare l'omicidio. Le ricerche del MB da parte del IN, lungi dal rappresentare una falsità, come affermato dal ricorrente ed anche dai giudici di primo grado, sono state confermate dallo stesso CA, che disse che nel pomeriggio del 05 aprile il IN si recò a casa sua a chiedere informazioni per rintracciare il MB. I contatti tra il MB e il CA successivi all'omicidio sono stati confermati dal NC e dal US, che videro la consegna al primo di 500 euro, mai giustificata dal CA che vantava invece un consistente credito dal fratello del predetto, e dai tabulati telefonici, che dimostrano chiamate da parte del CA anche dopo che il MB aveva gettato via i telefoni, chiamate mai spiegate dal ricorrente. Il sopralluogo in una zona prossima a quella dell'omicidio è stato confermato dal CA, sia pure dandogli una motivazione diversa. L'arma usata per l'omicidio costituisce un riscontro molto rilevante, erroneamente svilito dalla sentenza di primo grado: essa era verosimilmente custodita nella cassaforte dell'architetto Roveyaz, il quale ha ribadito, anche in sede di rinnovazione istruttoria, che solo lui stesso e il CA ne possedevano le chiavi, e che peraltro egli, dopo il 2016, non l'aveva più utilizzata. Il fatto che alcuni dipendenti del CA fossero a conoscenza della presenza della cassaforte e l'avessero anche vista aperta è del tutto irrilevante, perché è evidente che ciò può essere accaduto solo alla presenza del CA o del Roveyaz, che l'avevano aperta, e che quindi non chiunque, ma solo loro due, potevano prelevare un oggetto dal suo interno, così riscontrando l'affermazione del MB di avere ricevuto quella pistola dal CA, che la prelevò appunto dalla cassaforte. In merito alla rilevanza dei riscontri esterni, peraltro, si deve ricordare che, secondo questa Corte, «In tema di valutazione della prova, allorché il chiamante 10 а м van in correità renda dichiarazioni che concernono un unico fatto-reato commesso con una condotta protratta in un lungo arco temporale, l'elemento di riscontro esterno relativo ad alcuni segmenti della condotta è sufficiente a fornire la necessaria conferma probatoria anche agli altri segmenti, atteso che il frazionamento dell'efficacia dimostrativa delle dichiarazioni provenienti da un unico soggetto può derivare solo da un giudizio di parziale inattendibilità intrinseca delle stesse. (In motivazione la Corte ha chiarito che pretendere riscontri su tutti i segmenti delle dichiarazioni relative ad un medesimo episodio equivale a richiedere che gli stessi abbiano lo spessore di una prova autosufficiente, escludendo, di fatto, la rilevanza della chiamata in correità quale fonte di prova)» (Sez. 6, n. 38994 del 06/06/2017, Rv. 271081), e che «In tema di chiamata in correità, gli altri elementi di prova da valutare, ai sensi dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., unitamente alle dichiarazioni del chiamante, non devono avere necessariamente i requisiti richiesti per gli indizi a norma dell'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen., essendo sufficiente che essi siano precisi nella loro oggettiva consistenza e idonei a confermare, in un apprezzamento unitario, la prova dichiarativa dotata di propria autonomia rispetto a quella indiziaria». (Sez. 1, n. 34712 del 02/02/2016, Rv. 267528). La sentenza impugnata ha correttamente applicato questi principi, fornendo anche sul tema dei riscontri una motivazione rafforzata, che ha ragionevolmente confutato la diversa valutazione di molti di essi, contenuta nella sentenza di primo grado.
2.3. Quanto, infine, alla valutazione delle discrasie contenute nelle dichiarazioni rese dal MB nei suoi diversi esami, l'affermazione della sentenza impugnata, che esse non siano rilevanti perché poco significative e relative a particolari secondari o comunque non decisivi, è corretta e non manifestamente. illogica. Tale argomentazione poggia, in primo luogo, sull'identica valutazione espressa nella sentenza di condanna degli esecutori materiali del reato, che esamina nel dettaglio le discrasie in ordine alle modalità dell'omicidio, che sono le più numerose, e che sono state ritenute inidonee ad inficiare la complessiva credibilità delle dichiarazioni del MB. In merito, poi, alla discrasia più rilevante, quella in ordine al movente dell'omicidio, la sentenza impugnata spiega in modo esaustivo, alle pagine da 31 a 34, come siano errate le affermazioni dei giudici di primo grado, sia laddove hanno attribuito rilevanza al mancato riscontro del coinvolgimento del CA e della vittima in traffici di droga per valutare l'attendibilità del MB, sia laddove hanno inferito anche dal mancato accertamento di un movente l'assenza di indizi gravi, precisi e concordanti a carico del CA. Si deve infatti ricordare che il 11 а м ven MB, nell'attribuire il mandato omicidiario del CA a screzi o debiti maturati nell'ambito di traffici di droga, riferiva solo un'affermazione fattagli dal CA stesso, e che tale movente poteva apparire credibile al MB, essendogli noto che la vittima designata era implicata in attività criminose. Quanto al mancato accertamento di un movente, poi, la Corte di assise di appello, pur ritenendo ragionevole» quello ipotizzato dalla pubblica accusa, non tanto in relazione al debito del CA verso i familiari del OL quanto alle modalità insolenti e aggressive con cui questi ne aveva preteso, anche pubblicamente, il pagamento, ha richiamato ed applicato in modo corretto il principio della giurisprudenza di legittimità, secondo cui «L'assenza di movente dell'azione omicidiaria è irrilevante ai fini dell'affermazione della responsabilità, allorché vi sia comunque la prova dell'attribuibilità di detta azione all'imputato, non risolvendosi il suo mancato accertamento nell'affermazione probatoria di assenza di dolo del delitto di omicidio, o, tanto meno, di assenza di coscienza e volontà dell'azione» (Sez. 5, n. 20851 del 12/03/2021, Rv. 281109).
3. Il dettagliato richiamo alle singole parti della sentenza impugnata, sopra effettuato, consente di rigettare l'eccezione di nullità sostenuta dal ricorrente, per l'omessa valutazione delle memorie e note difensive depositate nel corso del giudizio di secondo grado.
3.1. In primo luogo deve ricordarsi il costante insegnamento di questa Corte, secondo cui «L'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive». (Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Rv. 279578) e In tema di impugnazione, l'omessa considerazione da parte del giudice dell'impugnazione di una memoria difensiva, non comporta, per ciò solo, una nullità per violazione del diritto di difesa, ma può determinare un vizio della motivazione per la mancata valutazione delle ragioni ivi illustrate, avuto riguardo alle questioni devolute con l'impugnazione» (Sez. 3, n. 36688 del 06/06/2019, Rv. 277667).
3.2. In secondo luogo, la sentenza impugnata affronta in modo approfondito le questioni poste con dette memorie e note difensive, tutte relative all'attendibilità del MB, che sarebbe esclusa dalle singole discrasie e dai mancati riscontri ripetutamente evidenziati. Essa, quindi, pur non citando tali memorie, le ha evidentemente conosciute e valutate. In particolare sono state ampiamente valutate le presumibili ragioni della mancata risposta del chiamante ad alcune domande formulate nel corso dell'incidente probatorio, individuandole, con argomentazione esaustiva e non 12 а м ven illogica, nella volontà di non parlare di vicende non strettamente attinenti all'omicidio, e sono state valutate le giustificazioni addotte dal MB per spiegare il suo sottrarsi al confronto con il CA, anche in questo caso raggiungendo una conclusione non illogica e stigmatizzando come eccessivo il rilievo negativo attribuito dai giudici di primo grado a tale rifiuto, dimenticando la rilevanza delle dichiarazioni precedenti, confermate in massima parte nell'incidente probatorio.
3.3. Sono state dettagliatamente respinte le obiezioni, contenute in dette memorie, circa la rilevanza, quali riscontri, delle dichiarazioni dei IN, degli spostamenti ricavati dai tabulati telefonici, dell'asserito sopralluogo compiuto con il CA.
3.4. Sono state valutate anche le discrasie evidenziate in queste memorie, in particolare la genericità e scarsa credibilità del movente che il CA avrebbe dichiarato, le contraddizioni circa il debito del fratello, i diversi racconti circa le · modalità dell'omicidio, introducendo la presenza di un terzo uomo rimasto ignoto. Su quest'ultimo punto la Corte di assise di appello ricorda che il racconto iniziale era finalizzato a non coinvolgere il NC, e che la confessione di quest'ultimo conferma che solo lui stesso e il MB sono stati gli esecutori del delitto. Anche l'asserita prova del coinvolgimento di più persone, che il ricorrente ricava dalla telefonata intercettata in data 11 aprile 2017, intercorsa tra il fratello del MB e la sua fidanzata, è stata approfonditamente valutata, alla pagina 35 della sentenza, e smentita alla luce della corretta lettura della relativa trascrizione e della interpretazione autentica di quella conversazione, fornita dal predetto interlocutore.
3.5. Le uniche obiezioni contenute nelle predette memorie che non sono state esplicitamente esaminate dalla Corte di assise di appello sono una ricostruzione delle modalità dell'omicidio che, sulla base dei colpi sparati, porterebbe ad ipotizzare l'uso di due pistole, e l'ipotesi alternativa del furto di una somma di denaro detenuta dal OL quale possibile movente. L'ipotesi dell'uso di una seconda pistola, però, è palesemente in contrasto con le dichiarazioni del complice NC, la cui veridicità è stata accertata nella sentenza definitiva emessa a suo carico, e finisce per rappresentare una ricostruzione del tutto fantasiosa e non plausibile, oltre che priva di riscontri, tanto che non è stata oggetto di esame neppure da parte dei giudici di primo grado. La tesi alternativa circa il movente dell'omicidio si basa sulla testimonianza di tale LV D'LO, che poche ore prima di questo avrebbe consegnato al OL 5.000 euro poi non trovate addosso alla vittima, ed ipotizza che il MB potrebbe avere rubato tale somma, uccidendo il OL al fine di 13 а м ven appropriarsene. Anche questa tesi è del tutto fantasiosa e non plausibile, in quanto in primo luogo non spiega perché il OL sarebbe andato, di notte, a commettere un furto, portando con sé quel denaro pur avendo avuto tutto il tempo per lasciarlo in un luogo sicuro, e non spiega come avrebbe potuto il MB scoprirne la presenza. In secondo luogo, essa si scontra insanabilmente con la programmazione dell'omicidio, raccontata anche dal NC, visto che si tratterebbe di un movente sorto improvvisamente, nell'immediatezza del delitto stesso. E' quindi evidente che l'omessa valutazione di queste due obiezioni non incide sulla completezza della sentenza impugnata e sulla tenuta delle sue argomentazioni, avendo i giudici omesso di esaminare delle tesi alternative palesemente improbabili. Si ricordi che «La regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio", formalizzata nell'art. 533, comma primo, cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 5 della legge 20 febbraio 2006 n. 46 (modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento) impone di pronunciare condanna, quando il dato probatorio acquisito lascia fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili "in rerum natura", ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana». (Sez. 1, n. 23813 del 08/05/2009, Rv. 243801 e le molte antecedenti e successive). Questo principio è stato correttamente applicato dalla sentenza impugnata, omettendo di approfondire l'esame di possibili moventi alternativi, privi di qualsiasi aggancio probatorio e del tutto contrastanti con le prove raccolte. Il primo motivo del ricorso proposto dall'avv. Sinatra e il ricorso proposto dall'avv. Palumbo, nonché i motivi aggiunti, devono quindi essere rigettati perché infondati.
4. Anche il secondo motivo del ricorso proposto dall'avv. Sinatra è infondato. Il ricorrente lamenta mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 2), cod.pen., benché la sentenza impugnata abbia individuato, quale movente, la reazione ad un comportamento ingiusto della vittima. Tale affermazione è errata. La sentenza, infatti, valuta il movente prospettato dall'accusa come «ragionevole» e basato su numerosi elementi di prova, che vengono dettagliatamente ricostruiti, ma non attribuisce a tale ricostruzione una piena certezza, ricordando anzi che l'omesso accertamento di un movente è irrilevante ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'imputato. Lo stesso CA, poi, ha sempre escluso di essere stato vessato o di essere stato costretto 14 ма ven a pagare il debito verso i familiari del OL dall'atteggiamento aggressivo di questi, ed ha indicato, quale prova della inesistenza di tale situazione come movente dell'omicidio, il fatto di avere continuato a pagare quanto dovuto anche dopo la morte del giovane. Non essendo, quindi, certo, che il CA abbia agito in stato d'ira provocato da un fatto ingiusto altrui, correttamente l'attenuante richiesta non è stata riconosciuta.
5. Infine è infondato il terzo motivo del ricorso proposto dall'avv. Sinatra. La motivazione con cui la sentenza impugnata ha ritenuto le attenuanti generiche solo equivalenti all'aggravante della premeditazione non è manifestamente illogica né contraddittoria. I giudici hanno concesso tali attenuanti, nonostante l'elevata gravità del reato, per l'età dell'imputato, la sua sostanziale incensuratezza e la corretta condotta processuale, ma hanno limitato il bilanciamento all'equivalenza «in assenza di elementi positivi di significativa pregnanza, della gravità del fatto e delle modalità della sua realizzazione». Nell'individuare la pena-base, poi, la sentenza stigmatizza anche «l'intensità del dolo, la pervicacia mostrata, la spregiudicatezza nel lasciare che altri pagassero le conseguenze del gesto criminale che lui stesso aveva organizzato». La sentenza, quindi, ha giudicato grave la personalità dell'imputato, e coerentemente, pur concedendo le attenuanti generiche per la presenza degli elementi positivi sopra indicati, ha valutato questi ultimi scarsamente rilevanti rispetto alla gravità del delitto e del comportamento tenuto nell'occasione, tanto da non consentire di giudicarli prevalenti. Correttamente, poi, non ha tenuto conto dell'asserita provocazione dal momento che, per i motivi indicati nel rigettare il secondo motivo di ricorso, essa non è stata pienamente dimostrata.
6. Sulla base delle considerazioni che precedono, tutti i motivi di ricorso devono pertanto essere respinti. Al rigetto fa seguito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al rimborso delle spese sostenute dalle parti civili, liquidate, per questa fase, come in dispositivo in favore dei signori OR OL, IU OL, NA TA OL e OV LO. Per la parte civile KA LA, costituita in proprio e in nome dei suoi figli minori, stante la sua ammissione al patrocinio dello Stato, tali spese devono essere liquidate, per questa fase, dal giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato», così come stabilito dall'art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115/2002. 15 ма ven
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili OL OR, OL IU, OL NA TA e LO OV che liquida in complessivi euro 5.000, oltre accessori di legge. Condanna, infine, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, LA KA in proprio e quale esercente la potestà genitoriale per i figli minori, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di assise di appello di Torino con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Così deciso il 10 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente IT Di CO Paola Masiпоча InTo cinic a CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Penale Depositata in Cancelleria ongi Roma, li 18/07/823 IL FUNZIONARIO OND A IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IN CO 16