Cass. pen., sez. I, sentenza 10/05/2023, n. 31004
CASS
Sentenza 10 maggio 2023

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di chiamata di correo, gli altri elementi di prova da valutare, ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., unitamente alle dichiarazioni del chiamante, non devono possedere necessariamente i requisiti propri degli indizi di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., essendo sufficiente che siano precisi nella loro oggettiva consistenza e idonei a confermare, in un apprezzamento unitario, la prova dichiarativa dotata di propria autonomia rispetto a quella indiziaria.

Commentario1

  • 1Chiamate in correità valgono se dichiarate attendibile e confermate da altri elementi (Cass. 6251/25)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 febbraio 2025

    Le dichiarazioni accusatorie provenienti da taluno dei soggetti ivi indicati devono essere sottoposte, con riguardo ad ogni singola chiamata in reità o correità e a ogni singolo episodio, a un duplice controllo volto ad accertare tanto l'attendibilità intrinseca del dichiarante, quanto l'affidabilità ab extrinseco delle accuse formulate, mediante l'individuazione e la valutazione di elementi processuali esterni di verifica, tra i quali possono annoverarsi anche le dichiarazioni accusatorie che provengano da altri soggetti, della stessa qualità del dichiarante da confermare, sempre che sia possibile escludere ipotesi di collusione o di reciproco condizionamento: infatti, le dichiarazioni …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 10/05/2023, n. 31004
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31004
Data del deposito : 10 maggio 2023

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